Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-05-2012, n. 7016 Cosa gravata da garanzie reali o altri vincoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 1997 S.R. e S. M.L. esposero di essere assegnatane di un alloggio sito nell’edificio di proprietà della s.coop. CI.D.IM, in Via della (OMISSIS), dopo che le relative quote erano state acquistate, con scrittura privata del 5 giugno 1991, dai loro genitori, che gliele avevano intestate, da P.M.T. e V.A.; che, in occasione di un’assemblea, avevano appreso la presenza nell’immobile di difformità edilizie nel piano interrato; che, con lettera del 15 marzo 1995, le cedenti avevano comunicato di avere provveduto a loro cura e spese al condono edilizio per il cambio di destinazione d’uso ed a pagare la loro quota dell’imposta di registro; che successivamente la società cooperativa aveva tuttavia rimborsato, su loro richiesta, quanto pagato dalle cedenti, pari alla somma di L. 9.948.618, e preteso il pagamento della stessa somma da parte delle istanti. Tanto premesso, convennero in giudizio P.M.T. e V.A. nonchè la società CI.D.IM in liquidazione chiedendone la condanna in solido al rimborso di quanto pagato, oltre rivalutazione ed interessi, ed al risarcimento dei danni.

Costituitesi in giudizio, P. e V. si opposero alla domanda, e, sostenendo che la lettera del 15 marzo 1995 da loro inviata alle controparti costituiva soltanto una proposta di transazione della lite, in cui l’assunzione del debito relativo alla somma pretesa era stato da loro condizionato al pagamento del saldo prezzo relativo alla cessione delle quote, patto questo non accettato dalla controparte e comunque non adempiuto, chiesero in via riconvenzionale che la transazione fosse dichiarata inefficace per mancata accettazione o, in subordine, che fosse dichiarata risolta per inadempimento delle attrici.

Esaurita l’istruttoria con la produzione di documenti e le prove orali, il Tribunale di Roma respinse la domanda principale svolte nei confronti delle parti convenute e, in accoglimento di quella subordinata, condannò le sole P. e V. al risarcimento dei danni, che liquidò nella somma di Euro 5.138,03, disattendendo anche la domanda riconvenzionale proposta da queste ultime.

Interposto gravame, con sentenza n. 2283 del 29 maggio 2008 la Corte di appello di Roma confermò la pronuncia di primo grado, affermando che le convenute erano tenute a garantire le acquirenti dell’esborso sopportato, tenuto conto che al momento della cessione delle loro quote l’abuso edilizio risultava già consumato e che, inoltre, le cedenti, con la lettera del 15 marzo 1995, si erano espressamente impegnate a ristorare la controparte degli oneri relativi, aggiungendo che a tale dichiarazione non risultava condizionata ad alcuna controprestazione, rappresentando il riferimento in essa contenuto al pagamento dell’ultima rata del prezzo una mera sollecitazione a provvedere al suo adempimento.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 13 maggio 2009, ricorrono P.M.T. e V.A., affidandosi a due motivi, illustrati da successiva memoria.

Resistono con controricorso S.R. e S.M. L..

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata abbia accolto la domanda delle controparti sulla base del rilievo che non risultava che, al momento della cessione delle quote, la parte interrata "costituisse ancora uno scantinato e non pure un locale già trasformato in sala hobby", omettendo di considerare che nessun cenno a tale trasformazione è dato rinvenire nel contratto di cessione delle quote del 1991, ove anzi i cessionari dichiaravano di avere visitato l’alloggio e le parti comuni esterne e di averle trovate di loro gradimento. Sotto altro profilo, si deduce che il contratto intercorso tra le parti aveva ad oggetto la mera cessione delle quote e non il trasferimento di un preciso appartamento, sicchè doveva escludersi un obbligo di garanzia delle cedenti relativamente alla conformità edilizia del bene che solo successivamente, nel 1995, venne assegnato alla controparte Il motivo appare in parte infondato ed in parte inammissibile.

La censura che contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’accertamento della Corte di merito in ordine all’anteriorità dell’abuso edilizio rispetto al contratto di cessione intervenuto tra le parti risulta infondata, avendo il giudice a quo adeguatamente fondato la sua affermazione di preesistenza dell’abuso sul rilievo in fatto, non contestato, che la domanda di condono edilizio era stata presentata nel 1986, mentre l’atto di trasferimento risaliva al 1991.

Il riferimento fatto dal ricorso alla clausola di gradimento del bene inserita nell’atto di cessione deve invece considerarsi inammissibile, in quanto deduzione nuova, non consentita dinanzi al giudice di legittimità, implicando essa una valutazione in fatto. Di tale eccezione non vi è infatti menzione nella sentenza impugnata e il ricorso non deduce di averla già proposta nel corso del giudizio di merito. Si osserva, comunque, che essa non investe un fatto decisivo per il giudizio, sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione, in quanto, anche laddove non debba essere considerata clausola di mero stile, essa non dimostra che l’abuso in atto fosse conosciuto o conoscibile da parte dei cessionari.

L’ulteriore doglianza, incentrata sul particolare oggetto del contratto intercorso tra le parti, rappresentato dalla cessione di quote della società cooperativa, è invece inammissibile per genericità, non risultando accompagnata da alcuna argomentazione diretta ad illustrare la specifica rilevanza di tale dato ai fini della risoluzione della presente controversia. La censura, comunque, sembra denunziare non un vizio di motivazione, ma semmai una violazione di legge, per quanto attiene alla sussistenza dell’obbligo di garanzia discendente dalla vendita, che però non è dedotta in maniera specifica.

Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione, assumendo che la Corte di appello ha erroneamente interpretato, travisandola, la lettera del 15 marzo 1995, la quale conteneva una mera proposta di transazione, avendo le cedenti manifestato la loro disponibilità ad assumersi gli oneri legati alla pratica di condono soltanto a condizione che la controparte provvedesse al sollecito pagamento della parte residua del prezzo. La Corte non ha poi considerato, a tal fine, la successiva lettera del 12 luglio 1995, che invitava ancora una volta i cessionari all’adempimento, e la stessa richiesta inviata alla Cooperativa di restituzione di quanto pagato, da cui si evinceva chiaramente che l’assunzione dell’obbligo delle cessionarie era condizionato al pagamento del prezzo residuo.

Il motivo è inammissibile.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte romana ha giustificato l’accoglimento della domanda delle attrici in ragione della sussistenza a carico delle cedenti dell’obbligo di garanzia per la conformità edilizia dell’immobile le cui quote era state cedute, mentre ha richiamato la lettera del 15 marzo 1995 soltanto a sostegno e conferma di tale obbligazione, attribuendole sostanzialmente gli effetti di un atto ricognitivo del debito. Ne deriva che il rigetto del primo motivo, lasciando ferma la prima argomentazione, fondata appunto sull’esistenza di un obbligo di garanzia, rende privo di interesse l’ulteriore mezzo che contesta l’interpretazione della suddetta missiva, atteso che la soluzione accolta dal giudicante trova comunque già adeguato sostegno sulla prima affermazione, che costituisce un’autonoma ratto decidendo. Costituisce orientamento assolutamente pacifico di questa Corte, che nella specie deve trovare ulteriore conferma, che ove una sentenza o un capo di essa si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure. E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (Cass. 18 maggio 2005, n. 10420; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2274; Cass. 26 maggio 2004, n. 10134).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza delle ricorrenti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-05-2012, n. 8753 Testamento

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 5/12-5-1993 P.V., P.A. M., L.G. ved. P. e P.R. convenivano dinanzi al Tribunale di Messina P.A. fu a., Pa.An. fu a., P.F. fu a., Pa.Al., P.G. ved. A. e P.G.G., esponendo che il (OMISSIS) era deceduto p.a., lasciando eredi i figli A., Ad., E., Fe., Al., G. e G. G.; che al figlio A., successivamente deceduto, erano succeduti i figli A., F. ed An., mentre E. era morta lasciando eredi tutti gli altri fratelli; che il (OMISSIS) era deceduto anche Fe., lasciando eredi gli attori e il figlio P.A.; che nel (OMISSIS) era deceduto Pa.

A., lasciando eredi i fratelli e i loro discendenti; che il comune dante causa p.a. aveva lasciato una eredità che comprendeva terreni e fabbricati ubicati in (OMISSIS); che con testamento del 14-11-1951 il de cuius aveva lasciato al figlio Fe., al quale essi istanti erano succeduti, l’intera quota disponibile e aveva attribuito a titolo di prelegato due fondi; che il testatore aveva spiegato questo trattamento particolare con l’aiuto finanziario che il figlio gli aveva assicurato durante una lunga malattia con conseguente lunga degenza. Tanto premesso, gli attori chiedevano che fossero distaccate in loro favore la quota disponibile e la legittima e che fossero loro attribuiti i beni oggetto del prelegato, con condanna dei convenuti all’eventuale rilascio, alla corresponsione dei frutti ed al risarcimento dei danni.

Nel costituirsi, i convenuti deducevano che le disposizioni testamentarie del 14-11-1951 erano lesive dei loro diritti di legittimati; rilevavano, inoltre, che il de cuius con testamento olografo del 12-3-1951 aveva attribuito a titolo di legato al figlio Al. la propria casa di abitazione e quella del sito (OMISSIS), con ogni accessorio e pertinenza, nonchè l’usufrutto di tutti i beni per un periodo di quindici anni dopo la sua morte; eccepivano la non integrità del contraddittorio, per non essere stati convenuti P. A., nato il (OMISSIS), figlio di Pa.Fe. deceduto il (OMISSIS), e D.B.E., vedova di P. A., deceduto il (OMISSIS). I convenuti, pertanto, chiedevano la divisione ereditaria dei beni relitti, tenuto conto delle eventuali lesioni di legittima realizzate dal de cuius.

A seguito di proposizione di querela di falso contro il testamento del 12-3-1951 da parte degli attori e contro il testamento del 14-11- 1951 da parte dei convenuti, integrato il contraddittorio e disposto l’espletamento di perizia grafica, il Tribunale adito, con sentenza non definitiva del 27-3-2001, dichiarava aperta la successione ereditaria di p.a., deceduto il (OMISSIS);

dichiarava la nullità dei testamenti olografi del 12-3-1951 e del 14- 11-1951; disponeva che l’eredità del de cuius venisse devoluta per legge; rimetteva la causa in istruttoria con separata ordinanza.

Avverso la predetta decisione proponeva appello P.M. C., avente causa di Pa.Al., lamentando che il Tribunale aveva dichiarato la nullità del testamento del 12-3-1951 per mancanza di autografia, pur avendo il perito calligrafo concluso per la sicura riferibilità dell’atto al suo autore p.a., che lo aveva vergato di proprio pugno, datato e sottoscritto. In particolare, l’appellante osservava che le cancellature apposte da mano aliena successivamente alla redazione dei testamento tra le righe 17 e 19 della scheda testamentaria non potevano comportare la nullità del testamento, anche perchè il groviglio di linee non aveva impedito al C.T.U. di leggere, sia pure con l’uso di una lente di ingrandimento, le parole sottostanti, e le stesse non impedivano a chiunque di interpretare la volontà del testatore.

P.A.M.s.c.r.c.l.r.a.

d.a.c.d. P.A., di avvalersi delle disposizioni contenute nella scheda testamentaria del 12-3-1951 doveva considerarsi nuova e come tale inammissibile in appello, dal momento che Pa.Al. in primo grado aveva chiesto che la eredità di p.a. fosse devoluta per legge; in via incidentale chiedeva che si dichiarasse la validità ed efficacia del testamento del 14-11-1951, anche perchè la precisazione, in esso contenuta, circa la ragione del trattamento privilegiato riservato in favore del figlio Al., costituiva un valido motivo per affermare la riferibilità di tale atto al de cuius.

Con sentenza depositata il 27-2-2006 la Corte di Appello di Messina rigettava entrambe le impugnazioni, con la precisazione che, mentre la scheda testamentaria del 14-11-1951 era nulla per mancanza di autografia, essendo stata scritta da una duplice mano, la scheda testamentaria del 12-3-1951, oggetto dell’appello principale, era stata revocata dal testatore e, pertanto, non era nulla, ma inefficace.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P.M. C., sulla base di cinque motivi.

Ha resistito con controricorso la sola P.A.M., anche quale erede della madre L.G. e del fratello P. A. (fu Fe.), proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a cinque motivi.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.

La ricorrente ha resistito al ricorso incidentale con un controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1) In via preliminare deve disporsi la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2) Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 587, 602, 606, 684 e 1367 c.c., la violazione dei principi generali in materia di conservazione degli atti di ultima volontà, la violazione degli artt. 61, 62, 115, 116 c.p.c., art. 191 c.p.c., e segg., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che la Corte di Appello, nel ritenere non superata la presunzione di revoca ex art. 684 c.c. del testamento olografo del 12-3-1951, sul rilievo che il C.T.U. ha affermato l’estraneità al testatore del groviglio di linee apposto sulla scheda testamentaria non in forza di una indagine tecnica sulla natura e sulle caratteristiche dei segni grafici in esame, ma solo sulla base di congetture personali, ha travisato il contenuto della consulenza tecnica, che reca a fondamento delle sue conclusioni principalmente argomenti tecnici. Il consulente tecnico, infatti, ha sottolineato che le linee in parola, successive alla formazione della scheda testamentaria, per la loro ampiezza, per l’agilità e vigoria del tratto, per la loro forma ellittica e di grande respiro, non potevano ritenersi tracciate dalla mano del notaio p., che, a causa dell’età avanzata, al momento della redazione del testamento risultava, invece, malferma e tremolante.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 587, 602, 606, 684 e 1367 c.c., la violazione dei principi generali in materia di conservazione degli atti di ultima volontà, la violazione degli artt. 61, 62, 115, 116 c.p.c., art. 191 c.p.c. ,e segg., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che, essendosi in presenza di una cancellazione parziale, il giudice di appello, nel ritenere che la stessa fosse imputabile al testatore, avrebbe dovuto valutare, ai sensi dell’art. 684 c.c., se tale cancellatura indicasse la volontà di quest’ultimo di revocare l’intera scheda testamentaria. Tale indagine avrebbe portato ad escludere la volontà di revoca della parte del testamento non cancellata, coincidente esattamente con le disposizioni in favore del figlio Al..

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 587, 602, 606, 684 e 1367 c.c., della violazione dei principi generali in materia di conservazione degli atti di ultima volontà, della violazione degli artt. 61, 62, 115, 116 c.p.c., art. 191 c.p.c., e segg., dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Nel rilevare che, in base al principio di conservazione degli atti di ultima volontà, la presunzione di revoca prevista dall’art. 684 c.c. in caso di cancellazione del testo del testamento non colpisce le disposizioni di ultima volontà non cancellate, sostiene che, nella specie, la Corte di Appello, pur volendo attribuire la cancellatura parziale al testatore, avrebbe dovuto dichiarare la revoca e inefficacia del testamento nella sola parte in cui recava cancellature, alla quale era estranea la disposizione di legato in favore del figlio Al..

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 189, 190, 342, 345 e 352 c.p.c., artt. 684 e 1421 c.c.. Sostiene che in primo grado nessuna parte aveva chiesto che, ritenuto valido e genuino il testamento del 12-3-1951, ne venisse dichiarata la revoca a cagione di una sua postuma cancellazione parziale; e che, pertanto, la Corte di Appello non poteva dichiarare revocato ex art. 684 c.c. detto testamento.

Con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 585 c.c., e segg., artt. 587, 588, 649 c.c., art. 537 c.p.p., deducendo che, in ragione delle censure mosse nei precedenti motivi, la sentenza impugnata è erronea nella parte in cui ha disposto la devoluzione dell’eredità per legge e non anche in ragione del testamento del 12-3-1951 (e segnatamente del legato ivi disposto in favore di Pa.Al.), nonchè nella parte in cui ha disposto la cancellazione, ex art. 537 c.p.p., del testamento olografo in questione.

3) Per ragioni di ordine logico giuridico deve essere esaminato in via prioritaria il quarto motivo.

Tale motivo è fondato.

In primo grado gli attori hanno proposto querela di falso nei confronti della scheda testamentaria dei 12-3-1951 prodotta dai convenuti. Il Tribunale ha accolto tale querela e ha dichiarato la falsità e la conseguente nullità del predetto testamento, per difetto di autografia.

La Corte di Appello, chiamata a riesaminare la questione a seguito del gravame proposto da P.M.C., avente causa dal convenuto Pa.Al., nel dare atto che il testamento in questione risulta vergato, datato e sottoscritto dal defunto p. a., ha escluso che nella specie ricorra un’ipotesi di nullità del testamento ex art. 606 c.c., per mancanza dell’autografia. Essa, tuttavia, nel rilevare che la scheda risulta inficiata da un fitto groviglio di linee tra le righe 17 e 20, e nel ritenere non provata la riferibilità di tale groviglio di linee a terzi, ha ravvisato la sussistenza di un’ipotesi di parziale cancellatura, configurante, ai sensi dell’art. 684 c.c., la revoca tacita, da parte dei testatore, della volontà già espressa nel testamento dei 12-3-1951.

Così statuendo, il giudice del gravame ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto nel corso del giudizio nessuna delle parti aveva chiesto che si accertasse l’intervenuta revoca del testamento a cagione di una sua successiva cancellazione parziale.

E invero, la diversità di petitum e di causa petendi ravvisatale tra la domanda di nullità del testamento olografo per difetto di autografia, ex art. 606 c.c., e la domanda diretta all’accertamento della intervenuta revoca del testamento per effetto della sua successiva cancellazione parziale, ex art. 684 c.c., non consente di ritenere tale seconda domanda ricompresa, nemmeno implicitamente, nella prima. Ed è ben evidente che le due azioni implicano un diverso tema d’indagine, in quanto una cosa è verificare l’originaria genuinità di una scheda testamentaria, e altra è accertare se la parziale cancellatura del testamento, attuata mediante la sovrapposizione di un groviglio di linee su alcune righe, costituisca tacita espressione di una postuma volontà negoziale del testatore di revocare le precedenti disposizioni di ultima volontà.

Del tutto apodittiche e generiche, d’altro canto, appaiono le deduzioni svolte a pag. 11 del controricorso, secondo cui P.A. M. avrebbe invocato in via di eccezione l’applicazione dell’art. 684 c.c.: la controricorrente, infatti, non ha nemmeno indicato in quale grado del giudizio, con quale atto e in quali termini sia stata posta tale eccezione.

Nè può assumere rilevanza il fatto che, come dedotto sempre a pag.

11 del controricorso, l’appello principale proposto da P.M. C. contenesse un riferimento all’art. 684 c.c., avendo la stessa controricorrente dato atto, a pag. 10, che l’appellante si era limitata ad affermare che le cancellature apposte alla scheda testamentaria, interamente autografa, provenivano da terzi e, quindi, non erano causa di invalidità del testamento nè comportavano la revoca di tale atto ai sensi della citata disposizione di legge.

Simili affermazioni, dirette a far valere la piena validità ed efficacia del testamento in questione, non abilitavano il giudice del gravame, in difetto di una rituale domanda o eccezione della parte interessata alla declaratoria di revoca dell’atto, ad indagare sulla provenienza delle cancellature dallo stesso testatore e sulla volontà di revoca dal medesimo tacitamente manifestata attraverso la loro apposizione.

4) Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363 c.c., art. 1367 c.c., e segg., art. 345 c.p.c., nonchè la contraddittorietà della motivazione. Sostiene che nella comparsa di costituzione e risposta del 5-10-1983 gli originari convenuti, tra i quali Pa.Al., dante causa di P.M.C., avevano chiesto che si procedesse alla divisione di tutti i beni relitti del de cuius "secondo le norme di legge", e non in forza del testamento del 12-3-1951, che era stato richiamato solo in via di eccezione, a fine di contrapporlo a quello del 14-11-1951; e che, pertanto, costituiva domanda nuova, quella proposta in appello da P.M.C., tendente a far dichiarare la validità ed efficacia del testamento del 12-3-1951 e la conseguente devoluzione dell’eredità tenendo conto di tale atto.

Deduce che il giudice del gravame ha disatteso l’eccezione dell’appellata di novità e inammissibilità della domanda proposta dall’appellante, sulla base di una interpretazione della comparsa di costituzione di primo grado condotta in violazione dei criteri ermeneutici previsti dalla legge e con una motivazione contraddittoria.

Con il secondo motivo la controricorrente si duole della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’omessa e insufficiente motivazione, per non avere la Corte di Appello preso in esame la perizia grafica a firma del dr. S., depositata dagli attori all’atto della proposizione della querela di falso. Da tale perizia e dalle scritture di comparazione alla stessa allegate, coeve ai testamenti impugnati (a differenza delle scritture di comparazione utilizzate dal C.T.U., risalenti a molti anni addietro), infatti, risultava in modo inequivoco che, contrariamente a quanto ritenuto dal C.T.U., il testamento del 12-3-1951 non era autografo.

Con il terzo motivo P.A.M. denuncia la violazione dell’art. 1367 c.c. e la contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Deduce che la Corte di Appello, nel ritenere che la scheda testamentaria del 14-11-1951 fosse stata scritta da una duplice mano e nel dichiararne, conseguentemente, la nullità, non ha tenuto conto delle ragioni del trattamento privilegiato riservato al figlio Fe., estrinsecate in calce a tale atto dal testatore con dichiarazione pacificamente autografa. Pertanto, il fatto che le disposizioni di ultima volontà contenute nelle righe immediatamente precedenti alla precisazione anzidetta fossero di mano aliena, veniva superato dall’esame della volontà del testatore.

Con il quarto motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 606, 1324, 1419 e 1424 c.c. e l’omessa motivazione. Deduce che la Corte di Appello ha omesso di esaminare il secondo motivo di appello incidentale, con il quale si sosteneva che, essendo pacifica l’autografia della prima e dell’ultima pagina della scheda testamentaria del 14-11-1951, tale testamento avrebbe dovuto essere dichiarato solo parzialmente nullo, per le parti attribuibili a mano aliena. Le disposizioni inserite da un terzo in un testamento olografo, infatti, pur essendo mille, non comportano la nullità dell’intero testamento nell’ipotesi in cui, come nel caso in esame, le disposizioni autografe siano dotate di una propria autonomia e di senso compiuto.

Con il quinto motivo, infine, la controricorrente si duole della violazione dell’art. 565 c.c., e segg., artt. 587, 588, 649 e 684 c.c., art. 537 c.p.p.. Deduce che, in conseguenza delle censure articolate nei precedenti motivi, la sentenza impugnata è erronea nella parte in cui, confermando la sentenza di primo grado, ha disposto la devoluzione dell’eredità del de cuius per legge e non in ragione del testamento olografo del 14-11-1951, ha ordinato la cancellazione ex art. 537 c.p.c. del predetto testamento, ha ritenuto valido, anche se revocato, il testamento del 12-3-1951, non ha dichiarato che il testamento del 14-11-1951, per la parte valida, comportava comunque la revoca di quello del 12-3-1951. 6) Il primo motivo è infondato.

E invero, premesso che la convenuta non disconosce che con la comparsa di costituzione di primo grado dei 5-10-1983 i convenuti, tra i quali Pa.Al., dante causa di P.M.C., avevano invocato in via di eccezione il testamento olografo del 12-3- 1951, con il quale il de cuius aveva lasciato "in anteparte" alcuni beni immobili al figlio Al., appare evidente che tale eccezione era diretta ad ottenere che, nel procedere alla divisione dei beni ereditari, si tenesse conto delle disposizioni contenute nel testamento in questione. Non si vede, infatti, quale diverso interesse avrebbe potuto indurre i convenuti a richiamare il testamento in questione, trattandosi di atto di ultima volontà antecedente e non successivo a quello prodotto dagli attori e che, pertanto, non avrebbe potuto valere quale mezzo di revoca di quest’ultimo; di modo che appare privo di una valida base logica l’assunto della controricorrente, secondo cui il testamento de quo sarebbe stato invocato "al solo fine di ostacolare la domanda degli attori fondata su quello del 14-11-1951".

Correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha escluso che costituisse domanda nuova, come tale inammissibile in appello, la richiesta dell’appellante volta a far dichiarare la validità ed efficacia del testamento del 12-3-1951.

Sotto altro profilo, deve rilevarsi l’inammissibilità della questione, ventilata a pag. 16 del controricorso, secondo cui, ove si ritenesse che in primo grado Pa.Al. avesse formulato una vera e propria domanda diretta all’assegnazione dei beni di cui al testamento del 12-3-1951, e che gli altri convenuti avessero proposto una contestuale domanda di divisione di tutti i beni secondo legge, tra i resistenti si sarebbe configurato un conflitto d’interessi, tale da comportare la nullità della procura dagli stessi conferita ad un medesimo difensore.

Si richiama, al riguardo, il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui con l’impugnazione in sede di legittimità della sentenza d’appello non può essere messa in discussione l’ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte, qualora la questione non sìa stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio (Cass. 5-11-2009 n. 23467;

Cass. 24-10-2007, n. 22330; Cass. 3-11-2005 n. 21325; Cass. N21-7- 2004 n. 13568).

7) Anche il secondo motivo è privo di fondamento.

14 La Corte di Appello ha aderito alla valutazione del C.T.U., secondo cui il testamento del 12-3-1951 è stato "vergato, datato e sottoscritto" dal defunto p.a., dando atto che il consulente d’ufficio "ha condotto un lavoro attento, scrupoloso e completo anche attraverso una comparazione certosina dei caratteri delle lettere usate dal p.a. negli atti di ultima volontà e inter vivos che era solito redigere poichè svolgeva l’attività di notaio". Nel far proprie le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, il giudice del gravame ha implicitamente disatteso il contenuto della perizia di parte a suo tempo depositata dagli attori all’atto della proposizione della querela di falso, con la quale si intendeva sostenere la nullità, per difetto del requisito dell’autografia, del testamento in questione.

Si tratta di una valutazione non sindacabile in questa sede, in quanto il giudice di merito, ove ritenga convincenti le conclusioni del consulente d’ufficio, non è tenuto a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che il medesimo indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento, dovendosi considerare in tal modo implicitamente superati tutti i rilievi e le circostanze incompatibili con la decisione adottata.

Nè è censurabile in sede di legittimità la scelta delle scritture di comparazione utilizzate ai fini della verifica dell’autografia del testamento in questione, dovendosi ricordare che spetta al giudice del merito disporre quali scritture debbano servire di comparazione, senza essere vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell’autenticità (Cass. 10-12-1999 n. 13844; Cass. 8-11- 1984 n. 5648).

8) Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, appaiono fondati.

La Corte territoriale, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ha accertato che la scheda testamentaria del 14-11- 1951 è stata scritta da una duplice mano, una delle quali sicuramente aliena, che ha redatto la seconda, la terza e la quarta pagina, fino al nome " B.". Alla stregua di simili emergenze, essa ha ritenuto, in conformità del giudizio espresso dal Tribunale, la nullità del predetto testamento, per mancanza di autografia.

Nel pervenire a tali conclusioni, il giudice del gravame ha omesso di verificare se, come dedotto dall’appellante incidentale, nella prima e nell’ultima pagina della suddetta scheda testamentaria fossero evincibili delle disposizioni interamente scritte di mano del testatore e dal medesimo sottoscritte, contenenti la manifestazione di una volontà di disporre in tutto o in parte dei propri beni per i tempo successivo alla morte.

Un simile accertamento si sarebbe reso necessario, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in materia di testamento olografo, il principio dell’autografia previsto dall’art. 602 c.c., non impedisce che nell’ambito di uno stesso documento siano enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall’altro, scritti di mano di un terzo apposti dopo la sottoscrizione del testatore -e perciò collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria- che, come tali, non possono invalidare la scheda testamentaria autonomamente redatta dal testatore. La nullità del testamento olografo per difetto di autografia, infatti, si ha soltanto quando l’intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà vi sia stata l’inserzione anche di una sola parola scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorchè su incarico o col consenso del testatore (Cass. 27-1-2012 n. 1239; Cass. 30-10-2008 n. 26258; Cass. 5-8-2002 n. 11733).

La Corte di Appello, pertanto, non poteva far ridiscendere senz’altro dalla riscontrata eterografia di alcune pagine del testamento in esame la nullità dell’intera scheda testamentaria, senza accertare, alla stregua dei principi di diritto innanzi enunciati, se si trattasse di mere aggiunte a disposizioni di ultima volontà interamente scritte e sottoscritte da p.a., dotate dei requisiti di legge per essere configurate come un testamento olografo.

9) In definitiva, devono essere accolti sia il quarto motivo del ricorso principale che il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione a tali motivi e rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Messina, la quale provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio. Devono essere invece rigettati il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, mentre gli ulteriori motivi di entrambi i ricorsi restano assorbiti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il quarto motivo del ricorso principale, nonchè il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Messina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2011) 09-12-2011, n. 45918 Lettura di atti, documenti, deposizioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione P.E., avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 15.2.2011, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale giudice di pace il 15.2.22011, per i reati di danneggiamento e minaccia in danno di B.E..

1. I primi cinque motivi sono incentrati sulla questione della utilizzabilità delle querele a suo tempo presentate dal B., poi deceduto nel corso del procedimento, assunte a fondamento probatorio del giudizio di condanna.

Sotto un primo profilo, l’atto sarebbe stato irritualmente introdotto nel fascicolo processuale a seguito di una generica istanza di rinnovazione del dibattimento da parte del PM, non rispondente ai requisiti di forma prescritti dall’art. 603 c.p.p., comma 1 e non seguita nemmeno da un’esplicita ordinanza ammissiva; in ogni caso, l’esercizio dei poteri d’ufficio concessi al giudice dalla norma citata, sarebbe incompatibile con la circostanza che la prova disposta era preesistente al giudizio di primo grado, e incompatibile anche con la ragione dell’acquisizione, cioè la morte del querelante, che avrebbe reso necessario il meccanismo previsto dall’art. 512 c.p., attivabile ad impulso di parte; gli atti querelatori sarebbero inoltre per loro natura inutilizzabili, in quanto rilevanti solo come condizione di procedibilità; infine, difetterebbe la motivazione sulle ragioni della lettura delle querele all’esito della discussione, non essendo sufficiente il laconico richiamo ai presupposti di legge. L’inutilizzabilità delle querele, poi, si rifletterebbe sulla tenuta dell’impianto argomentativo della sentenza, privandolo del suo essenziale fondamento probatorio.

2. Con l’ultimo motivo, la difesa denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta attendibilità della persona offesa. Il giudice territoriale avrebbe al riguardo in sostanza utilizzato mere formule di stile, senza il necessario approfondimento della credibilità del narrato del B. anche alla luce della sua posizione di interesse rispetto all’accusa: inoltre, il procedimento civile che costituirebbe la scaturigine di fatti, si era svolto nei confronti del padre dell’imputato, che vi era rimasto totalmente estraneo.

Il ricorso è infondato.

1. Per quel che riguarda le questioni processuali, va anzitutto rilevato che l’utilizzabilità della querela, nella parte in cui ha concorrente contenuto di denuncia dei fatti, anche a fini probatori, è ormai costantemente affermata dalla più recente e condivisibile giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9168 del 06/11/2007 Ud. Imputato: Sabbia e altri, peraltro relativa ad un analogo caso di specie; la Corte ritenne infatti ammissibile la lettura ai sensi dell’art. 512 c.p.p., e l’utilizzazione anche a fini probatori della denuncia-querela, presentata da soggetto il cui esame dibattimentale era risultato impossibile per circostanze imprevedibili; in motivazione, la sentenza spiega che fra gli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero rientrano anche quelli, come la querela, semplicemente "ricevuti" dalle predette autorità;

non diversamente in sostanza Cass. nr 26085 SENT. 23807 14/04/2003 SEZ. 6 Imputato Grillo, che nel caso di specie escluse l’utilizzabilità a fini probatori della querela non in ragione della natura dell’atto, ma perchè era mancato il necessario impulso di parte).

2. Nel caso di specie l’acquisizione della querela era stata richiesta dal PM, con atto che deve ritenersi di semplice impulso all’esercizio del potere d’ufficio del giudice di appello di disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, e che non richiedeva alcun particolare requisito formale, essendo quindi più che sufficiente la verbalizzazione della richiesta da parte del segretario di udienza.

3. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente deve ritenersi corretto il passaggio processuale della richiesta di rinnovazione del dibattimento di appello, come atto preliminare alla richiesta di acquisizione della querela ex art. 512 c.p.p.; nella specifica situazione processuale del giudizio di secondo grado, che si svolge nella presunzione di completezza dell’istruzione probatoria espletata nel giudizio di primo grado, l’acquisizione di una nuova fonte di prova dichiarativa non può che essere vincolata dalla preliminare richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mentre il mezzo di prova sarà assunto secondo le tecniche richieste dalla sua specificità (nel caso in esame, con l’introduzione dell’atto contenente le dichiarazioni predibattimentali).

4. Non si comprende quale obbligo di motivazione competesse al Tribunale in ordine alla verifica dell’irrepetibilità dell’atto querelatorio, oltre al rilievo dell’avvenuto decesso della persona offesa, evento tanto tragico quanto definitivo, che comporta irrimediabilmente l’impraticibilità dell’esame dibattimentale dell’interessato.

5. Le deduzioni difensive sul difetto di motivazione della sentenza in punto di attendibilità della persona offesa, non vanno al di là di generiche enunciazioni di principio, senza segnalare concreti elementi di dubbio capaci di metterla in discussione. Il fatto che le controversie civili che avevano interessato l’impianto idrico oggetto delle condotte illecite del ricorrente possano essersi svolte non nei confronti di quest’ultimo ma del di lui padre, nulla toglie al rilievo del loro esisto favorevole alla persona offesa, non potendosi certo ritenere l’assoluta "estraneità" del ricorrente, sia sotto il profilo delle intuitive solidarietà familiari, ma in definitiva neanche sotto il profilo patrimoniale, a questioni che riguardavano un soggetto a lui legato da strettissimi vincoli di parentela.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-07-2012, n. 12971 Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, veniva respinta dalla Corte di Appello di Bologna la domanda di riconoscimento giudiziale della paternità naturale azionata da P.A., nato il (OMISSIS), nei confronti di M.D.. Il giudice di secondo grado, confermando la statuizione di rigetto del primo giudice, riteneva insufficienti i riscontri probatori complessivamente emersi nel giudizio di merito, consistenti nel rifiuto del M. a sottoporsi all’esame del DNA e nelle dichiarazioni della madre dell’appellante.

In particolare, pur condividendo l’orientamento di legittimità secondo il quale il rifiuto ingiustificato della parte convenuta a sottoporsi all’esame del DNA costituisce elemento di prova valutabile ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., la sentenza affermava che le dichiarazioni della madre del P. presentavano delle anomalie che ne minavano la credibilità, consistenti nell’aver rivelato al figlio l’identità del padre naturale solo dopo ventidue anni dalla nascita e nell’incertezza sulla ricostruzione dei luoghi d’incontro, all’epoca della dedotta relazione sentimentale con il convenuto.

L’appellante, inoltre, non era stato in grado di fornire un sostegno probatorio ulteriore alle dichiarazioni materne, e del tutto inidonei dovevano reputarsi i documenti prodotti, consistenti in una fotografia che ritraeva il M. e la madre dell’appellante insieme a molte altre persone, scattata ad una festa di matrimonio e una cartolina inviata dal convenuto alla signora P. nel (OMISSIS), dal contenuto del tutto neutro, di cui il M. aveva, peraltro, disconosciuto la sottoscrizione. In conclusione, la Corte d’Appello riteneva che i due principali elementi di prova posti a sostegno dell’azione avrebbero dovuto essere integrati da un supporto indiziario ulteriore consistente in testimonianze, anche de relato, di conferma dei rapporti sessuali tra la madre dell’appellante e il presunto padre, rimanendo altrimenti carente il quadro istruttorio emerso dal giudizio.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione P. A. affidandosi a tre motivi. Ha resistito con controricorso M.D.. La parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 269 cod. civ. e art. 116 cod. proc civ., oltre che l’omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla rilevanza del rifiuto opposto dal convenuto a sottoporsi al test del DNA. In particolare, si censura la valutazione d’insufficienza dei riscontri probatori acquisiti, da parte del giudice di secondo grado, osservando, da un lato, che risulta omessa la valutazione di altri elementi, quali l’incontestata conoscenza tra il M. e la madre del ricorrente unitamente alla circostanza dell’invio della cartolina, di cui solo tardivamente (con la comparsa conclusionale d’appello) sarebbe stata disconosciuta l’autografia, dall’altro, non si considera nel complessivo esame degli elementi di prova, l’oggettiva difficoltà di dimostrare l’esistenza di rapporti sessuali tra la madre del ricorrente ed il presunto padre, nel periodo coincidente con il concepimento. Si ritengono, pertanto, ampiamente sufficienti i riscontri forniti secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità ed, in particolare, l’ingiustificato rifiuto a sottoporsi all’esame del D.N.A. da parte del M., correlato alle univoche dichiarazioni della madre della parte ricorrente. Il vizio di violazione di legge viene sintetizzato nel seguente quesito di diritto:

"L’ingiustificato rifiuto del presunto padre di sottoporsi all’esame del test del DNA e/o di altri accertamenti ematologici, può essere ritenuto, in concorso anche con le sole dichiarazioni della madre che confermano il concepimento e/o i rapporti sessuali all’epoca dello stesso, prova sufficiente ai fini dell’accertamento del rapporto di filiazione naturale e, conseguentemente, della sua dichiarazione in sede giudiziale?" In ordine al vizio di motivazione, si evidenzia che non è condivisibile e risulta contraddittoria l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale le dichiarazioni della madre del ricorrente presenterebbero delle anomalie, consistenti nell’aver rivelato la vera identità paterna dopo ventidue anni dalla nascita e nell’essere stata imprecisa sui luoghi d’incontro con il M.. Nessuna valida motivazione è stata fornita al fine di giustificare le ragioni di tali anomalie nè, d’altro canto il M. ha offerto alcuna valida giustificazione al rifiuto di sottoporsi alla prova del DNA. Nel secondo motivo viene dedotto, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, il vizio di omessa e contraddittoria motivazione in ordine al fatto, decisivo e controverso, dell’esistenza di rapporti sessuali all’epoca del concepimento tra il convenuto e la madre del ricorrente. La Corte territoriale ha ritenuto non provata la circostanza, sulla base di non condivisibili considerazioni tratte dalla presunta contraddittorietà delle dichiarazioni materne e dalla ritenuta irrilevanza degli altri elementi probatori documentali (fotografia e cartolina) giustificati, secondo la pronuncia, solo dalla colleganza lavorativa, omettendo di mettere seriamente in correlazione tali riscontri con il rifiuto ingiustificato del M. di sottoporsi alla prova del DNA e con la netta affermazione della signora P. in ordine all’esistenza di una relazione sentimentale con il M. all’epoca del concepimento del ricorrente.

Con il terzo motivo viene richiesta la pronuncia nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, non essendo necessari t in caso di accoglimento del ricorso, ulteriori accertamenti di fatto.

I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati. Secondo l’orientamento costante di questa Corte, la corretta interpretazìone del comma 2 e del comma 4, art. 269 cod. civ. conduce ad escludere che possa sussistere un ordine gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale di paternità e maternità. Il comma 2, stabilisce espressamente che la prova può essere data con ogni mezzo, con il limite, indicato nell’u.c., che il quadro probatorio non può consistere nelle sole dichiarazioni della madre e nella sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all’epoca del concepimento. All’interno di questo perimetro, contrariamente a quanto dedotto in controricorso in risposta al primo motivo di ricorso, il giudice può liberamente valutare le prove, non sussistendo limiti legali (art. 116 cod. proc. civ., comma 1) e può trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti. (art. 116 cod. proc. civ., comma 2). Deve, pertanto, escludersi, come affermato con orientamento costante dalla giurisprudenza di questa sezione, che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla prova ematologica possa essere valutato solo se sia stata provata aliunde l’esistenza di rapporti sessuali tra il presunto padre e la madre naturale. Al riguardo la sentenza n. 6694 del 2006 ha espressamente affermato che: in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269 cod. civ., comma 2, non tollera surrettizie limitazioni, nè mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, nè, conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di merito di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del "tipo" di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge. E più di recente la sentenza n. 14976 del 2007 nel confermare integralmente il principio sopraesposto ha aggiunto che "una diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., in relazione ad un’azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status". La sentenza impugnata, fondando la propria decisione di rigetto sulla necessità di riscontri oggettivi alle dichiarazioni materne relative all’esistenza di una relazione sentimentale e sessuale con il M. all’epoca del concepimento, ha compiuto un’operazione ricostruttiva del quadro probatorio, totalmente contrastante con l’interpretazione degli art. 269 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ., costantemente seguita dalla giurisprudenza di questa Corte ed esemplificata nei precedenti richiamati, attribuendo al rifiuto ingiustificato a sottoporsi ad esame ematologico un rilievo probatorio marginale rispetto alla mancata prova oggettiva (ovvero non desumibile soltanto dalle dichiarazioni materne) dell’esistenza di rapporti sessuali. Invece, come costantemente sottolineato dalla giurisprudenza di questa sezione, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., anche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l’effettivo concepimento a determinare l’esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, potendosi trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all’esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre (Cass. 6694 del 2006).

L’orientamento si è formato e consolidato fin dagli anni 90, come può essere agevolmente verificato nella pronuncia n. 12679 del 1998, con la quale La Corte ha specificamente precisato, in un caso analogo a quello formante oggetto del presente giudizio) che "la sentenza impugnata nell’escludere ogni valenza probatoria al rifiuto del convenuto di sottoporsi alla perizia immuno ematologica in mancanza di ulteriori risultanze istruttorie che potessero consentire una valutazione globale di tale comportamento nel quadro della considerazione unitaria di tutti gli elementi acquisiti agli atti, è incorsa nel vizio di falsa applicazione di un principio in sè esatto, poichè non ha considerato che proprio l’assenza di prove in ordine alla reale natura dei rapporti tra le parti (…) se impedisce di fondare la prova della paternità naturale sulle sole dichiarazioni della madre (…) non esclude che il giudice possa trarre argomenti dal comportamento processuale delle parti e trarre dalla valutazione unitaria delle dichiarazioni della madre e del rifiuto del padre il fondato convincimento in ordine alla paternità naturale". Alla luce di questi univoci principi, per togliere rilevanza probatoria al contegno processuale del convenuto di profila necessario un contesto indiziario del tutto contrastante con la paternità naturale, a partire dal contenuto delle dichiarazioni della madre naturale. La sentenza di secondo grado, per escluderne il rilievo probatorio, ne sancisce l’intrinseca contraddittorietà o più esattamente ne evidenzia alcune anomalie, attraverso una motivazione carente ed illogica, in ordine alla mancanza di attendibilità, attestata secondo la Corte d’appello di Bologna, dall’imprecisione nella ricostruzione dei luoghi d’incontro e dalla tardività della rivelazione dell’identità paterna al figlio naturale. Non vi è traccia di motivazione sul contenuto delle dichiarazioni, riportate nel controricorso, sulla loro univocità in ordine alla natura, alla durata e alle caratteristiche della relazione con il M. nonchè in ordine alle circostanze del concepimento e a quelle relative alla fine della relazione, clandestina, cessata poco dopo la nascita del P.. La mancanza di verosimiglianza di tali dichiarazioni non è, in conclusione, sostenuta da una motivazione adeguata che si fondi sul loro tenore complessivo e non, frammentariamente solo su alcuni elementi marginali. L’ulteriore contraddizione nella motivazione si coglie nella vera ragione della mancata considerazione delle dichiarazioni materne, ovvero l’assenza di riscontri oggettivi suffraganti le dichiarazioni materne, in quanto come ampiamente osservato in ordine all’accoglimento del primo motivo, in questa necessità si realizza il vizio di violazione dell’art. 269 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ.. Deve, invece, ritenersi inammissibile il terzo motivo, in quanto la domanda relativa alla formula decisoria adottabile dalla Corte non può costituire motivo di ricorso. Peraltro, nella specie non è applicabile l’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, essendo necessario che il giudice proceda ad una rivalutazione del quadro probatorio alla luce del seguente principio di diritto: "nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale, della portata e delle difese del convenuto, ed in particolare del suo rifiuto a sottoporsi ad esame ematologico, non tralasciando di considerare il contesto sociale della vicenda e l’eventuale maggiore difficoltà di reperire riscontri probatori oggettivi delle affermazioni poste a fondamento della domanda".

All’accoglimento dei primi due motivi di ricorso segue la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione perchè provveda anche sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie i primi due motivi di ricorso. Dichiara inammissibile il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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