Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-09-2012, n. 15006

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Svolgimento del processo
1.- Con sentenza del Tribunale di Firenze era accolta la domanda di F.A. di dichiarare nullo il termine apposto all’assunzione alle dipendenze xxx s.p.a. a decorrere dall’11.03.00 per far fronte ad "esigenze eccezionali" di servizio, ai sensi dell’art 8 del ccnl 26.11.94, come integrato dall’accordo sindacale 25.09.97.
2.- Accolta la domanda e proposto appello da xxx s.p.a., la Corte d’appello di Firenze con sentenza del 23.01.07 rigettava l’impugnazione rilevando che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – le assunzioni a termine motivate dalla necessità di far fronte ad esigenze eccezionali erano ammesse fino al 30.5.98 – data fissata dalle parti collettive con gli accordi 16.1.98 e 27.4.98 – per cui il termine apposto al contratto de quo, decorrente dall’1.03.00, era da ritenere illegittimo.
3.- Avverso queste sentenza xxx s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, cui F. rispondeva con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.
Motivi della decisione
4.- I motivi del ricorso possono essere riassunti come segue.
4.1.- Con i primi due motivi la soc. xxx deduce violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 c.c., e segg., nonchè carenza di motivazione, sotto un duplice profilo: in quanto detto art. 23, non ha posto alcun vincolo oggettivo alle causali di fonte collettiva e, in particolare, consente di individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle assunzioni a termine, senza prefigurazione di alcuna limitazione temporale.
4.2.- Con il terzo motivo xxx contesta il rigetto del motivo che denunziava la mancata sottrazione dell’aliunde perceptum dall’importo concesso a risarcimento del danno.
5.- Procedendo a trattazione congiunta del primo e del secondo motivo, va rilevato che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva l’individuazione di nuove ipotesi di apposizione del termine al rapporto di lavoro, configura una delega in bianco a favore dei sindacati, i quali non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine omologhe a quelle previste per legge (S.u. 2.3.06 n. 4588). Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano voluto riconoscere la sussistenza – dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 – della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate da detto accordo integrativo. Per far fronte a tali esigenze l’impresa poteva dunque procedere ad assunzione di personale con contratto tempo determinato fino al 30.4.98, di modo che debbono ritenersi privi di presupposto normativo i contratti a termine stipulati successivamente.
In altre parole, le parti collettive avevano raggiunto un’intesa priva di limite temporale ed avevano poi stipulato accordi attuativi che tale limite avevano posto, fissandolo inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, per cui l’indicazione di quella causale nel contratto a termine avrebbe legittimato l’assunzione solo ove il contratto fosse scaduto in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378). I contratti scaduti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite temporale sono, dunque, illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo- negoziale costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla normativa collettiva, che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.
La giurisprudenza, nel ricostruire la volontà delle parti ha ritenuto altresì correttamente negata la rilevanza dell’accordo 18.1.01, essendo questo stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto all’accertamento della nullità si era già perfezionato. Quando anche con quell’accordo le parti avessero voluto interpretare autenticamente i precedenti accordi, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (ormai scaduto in forza degli accordi attuativi), sarebbe stato violato il principio dell’indisponibilità del diritto dei lavoratori, dovendosi escludere che le parti collettive con lo strumento dell’interpretazione autentica avessero il potere di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi perchè adottati in violazione della durata in precedenza stabilita (v., per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).
6.- La sussistenza delle esigente eccezionali è stata dunque riconosciuta negozialmente dalle parti stipulanti nel periodo temporale fino al 30.4.98 e, conseguentemente, la legittimità dei contratti a termine stipulati entro tale data è basata su una ricognizione di fatto derivante direttamente dal sistema normativo nato dall’attuazione dell’art. 23, che esclude l’onere di xxx di dare prova di una specifica e concreta esigenza. Essendo stato il contratto a termine di F., oggetto della pronunzia impugnata, stipulato a decorrere dal giorno 11.3.00, i primi due motivi sono infondati.
7.- E’ invece inammissibile il terzo motivo.
Sostiene parte ricorrente che, nel caso di oggettiva difficoltà di prova, ai fini dell’accertamento dell’aliunde perceptum il giudice dovrebbe valutare le richieste probatorie con minor rigore, ammettendole ogni volta che esse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale della circostanza in contestazione e, per tale ragione, contesta l’affermazione della Corte d’appello che l’istanza istruttoria sarebbe solo genericamente formulata. Non impugna, tuttavia, la seconda ratio decidendi adottata al riguardo dal giudice, e cioè che il motivo di appello non può essere accolto perchè basato sul presupposto che l’onere probatorio al riguardo faccia carico al lavoratore, che dovrebbe dimostrare di non aver percepito altri redditi.
Il motivo per tale carente formulazione non è in grado di colpire il decisum del giudice di appello e, pertanto, va ritenuto inammissibile.
8.- xxx s.p.a. con la memoria sopra indicata, preso atto dell’intervento della L. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro), ha chiesto alla Corte l’applicazione della disposizione dell’art. 32, comma 5, di detta legge, che fissa i criteri di quantificazione del risarcimento del danno nei casi di conversione del contratto a tempo determinato.
Non sussistendo un valido motivo di impugnazione in punto di liquidazione del risarcimento, non sussistono le condizioni processuali per l’ingresso nel presente giudizio di legittimità dell’invocato ius superveniens e non si pone alcun problema di procedere a nuova liquidazione del risarcimento, che è questione ormai non più sub indice.
9.- Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna xxx s.p.a. alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 50,00 (cinquanta) per esborsi ed in Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione penale Sez. VI, Sentenza 8 luglio 2009, n. 27995 Divorzio, ferie, affidamento, diritto di visita, violenza privata (2010-02-16)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

1 – Il Tribunale di Agrigento – sezione di Canicattì -, con sentenza 22/3/2005, dichiarava L.F. colpevole del reato di cui all’art. 388 c.p. (per avere eluso il provvedimento del giudice civile in ordine all’affidamento del figlio minore A., impedendo al padre, G. L., di tenerlo con sé nel periodo stabilito) e la assolveva dal reato di tentata violenza privata (per avere tentato di costringere il marito, con la minaccia di non fargli vedere il figlio, a corrispondergli l’assegno mensile stabilito in sede di separazione) perché il fatto non sussiste.

2 – La Corte d’Appello di Palermo, investita dai gravami dell’imputata e del P.G., con sentenza 23/11/2005, riformando in parte la decisione di primo grado, dichiarava la F. colpevole anche di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), cosi qualificata l’originaria imputazione ex artt. 56-610 c.p., unificava i due reati sotto il vincolo della continuazione, rideterminava la pena, tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche, in giorni venti di reclusione, sostituiti con euro 760,00 di multa, e confermava nel resto la pronuncia impugnata.

3 – Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, lamentando la violazione della legge penale e il vizio di motivazione: a) quanto al reato di cui all’art. 388 c.p., ha stigmatizzato lo scarso interesse del L. ad intrattenere rapporti significativi col figlio, tanto che quest’ultimo, a lei affidato, non aveva dimostrato alcuna disponibilità ad allontanarsi, nel mese di omissis, dal suo ambiente abituale, sicché la scelta da lei fatta era stata determinata dalla sola ragione di evitare un trauma al bambino; b) quanto al reato di cui agli artt. 56-393 c.p., nessuna prova affidabile era stata acquisita.

Il ricorso non è fondato.

Rileva la Corte, in ordine alla prima doglianza, che l’elusione dell’esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi si realizza anche attraverso la mancata ottemperanza al provvedimento medesimo. “Eludere”, infatti, significa frustrare, rendere vane le legittime pretese altrui e ciò anche attraverso una mera omissione, che, nella specie, è consistita nel rifiuto della F., alla quale era affidato il bambino, di far sì che lo stesso trascorresse col padre il periodo di vacanza prestabilito. L’asserito esercizio del diritto-dovere di avere agito esclusivamente nell’interesse del minore, che avrebbe manifestato indisponibilità ad allontanarsi, sia pure temporaneamente, dal suo ambiente abituale, è rimasto indimostrato. Non va, peraltro, sottaciuto che rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire, a meno che sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità, il rapporto del figlio con l’altro genitore, e ciò proprio perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore. L’ostacolare gli incontri tra padre e figlio, fino a recidere ogni legame tra gli stessi, può avere effetti deleteri sull’equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità del secondo.

Non risulta che la F. si sia mossa nella direzione che il suo dovere di madre, a prescindere da spinte egoistiche, le imponeva a tutela della posizione del figlio, né risulta una situazione che rendeva impraticabile l’affidamento, sia pure temporaneo, del minore al padre, situazione che, peraltro, se reale, avrebbe dovuto essere rappresentata tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria per gli opportuni provvedimenti.

La seconda censura è assolutamente generica e non idonea a porre in crisi gli argomenti che il Giudice a quo ha posto a base del ritenuto reato di cui agli artt. 56-393 c.p., provato dalla precisa e attendibile testimonianza del L., destinatario della telefonata ricattatoria da parte della moglie, che, per indurlo a rispettare più puntualmente i suoi obblighi di natura economica, aveva minacciato di ostacolare in ogni modo gli incontri tra padre e figlio, circostanza quest’ultima che rappresenta – tra l’altro – una ulteriore conferma della fondatezza del primo capo d’accusa.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Consegue, di diritto, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 32 del 2005 SOCIETA’ VALORI MOBILIARI Consob Intermediazione finanziaria

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Ritenuto in fatto

1. ¾ Il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nella parte in cui assoggetta al segreto d’ufficio l’intera documentazione in possesso della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in ragione della sua attività di vigilanza.

Il remittente è chiamato a pronunciarsi sul ricorso, proposto da una società di revisione e certificazione di bilanci, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, con la quale è stato respinto il ricorso avverso la nota CONSOB di diniego dell’accesso agli atti del procedimento sanzionatorio promosso a carico della medesima società e già conclusosi con l’archiviazione. L’interesse della società dì revisione ad accedere al fascicolo che la riguardava trova origine nella controversia civile insorta tra quest’ultima e la società-cliente per pretese responsabilità in ordine alle operazioni di revisione che erano state oggetto del procedimento archiviato dall’autorità di vigilanza.

Il giudice a quo osserva che la disposizione in questione assoggetta al segreto d’ufficio «le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza». II tenore del divieto non consentirebbe di attenuarne la portata in via interpretativa, né potrebbe assumere rilevanza quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 460 del 2000 relativa alla medesima disposizione, ma circoscritta alla sola posizione del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare.

Ciò premesso, il Consiglio di Stato assume che la disposizione censurata sia in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto essa prevede un divieto di accesso ai documenti in possesso della CONSOB che irragionevolmente omette di considerare in concreto l’effettiva sussistenza di interessi idonei a giustificare la segretezza delle informazioni. La medesima norma determinerebbe, inoltre, una irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti interessati ad acquisire, rispettivamente, i documenti in possesso della CONSOB e quelli detenuti da altre amministrazioni. L’irragionevolezza sussisterebbe, secondo il remittente, quanto meno nella parte in cui la disposizione censurata comporta l’opposizione del segreto allo stesso soggetto interessato dall’attività di vigilanza, in relazione ad atti che toccano la propria sfera giuridica.

Il remittente adduce altresì la violazione dell’art. 24 Cost., in quanto la preclusione generalizzata all’accesso sarebbe idonea ad incidere negativamente sulle scelte processuali dei soggetti interessati, i quali non sarebbero posti in grado di acquisire elementi utili per la difesa in giudizi su fatti coincidenti o collegati a quelli oggetto delle attività di controllo svolte dalla CONSOB.

Il denunciato art. 4, comma 10, contrasterebbe poi con l’art. 76 Cost., poiché l’art. 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994), in base al quale è stato emanato il d.lgs. n. 58 del 1998, ha previsto che «ove ricorrano deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie, tra i principî e i criteri generali dovranno essere previsti quelli della piena trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché, nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti».

La medesima disposizione è censurata, infine, per violazione dell’art. 97 Cost., giacché tale divieto frustrerebbe l’interesse di ogni soggetto alla conoscenza di atti che lo riguardano direttamente, con pregiudizio dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

2. ¾ Con atti di identico contenuto sono intervenuti in giudizio la CONSOB, in persona del Presidente pro tempore, ed il Presidente del Consiglio dei ministri, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Quanto alla denunciata lesione del principio di ragionevolezza, l’Avvocatura osserva che l’intera disciplina recata dal d.lgs. n. 58 del 1998 sarebbe posta a salvaguardia del pubblico risparmio, tutelato dall’art. 47 Cost. La particolare forma di tutela del pubblico risparmio offerta dall’art. 4, comma 10, risponderebbe – osserva la difesa erariale – alla necessità di rendere più agevole l’attività di vigilanza, nonché a quella di evitare che vengano comunicate al mercato, senza il necessario filtro del controllo svolto dalla CONSOB, notizie in grado di falsarne il corretto andamento. Peraltro, affidare al giudice la valutazione in concreto della sussistenza di interessi tutelabili tramite l’apposizione del segreto darebbe luogo ad incertezze e controversie che la scelta legislativa ha inteso evitare, attraverso una non irragionevole valutazione di prevalenza dell’interesse alla riservatezza delle informazioni acquisite dalla CONSOB, come d’altronde è previsto da analoghe disposizioni in relazione agli atti di altre autorità di vigilanza.

Ad avviso della difesa erariale, inoltre, il divieto troverebbe ulteriore giustificazione nel fatto che le informazioni richieste non rimarrebbero nella sfera esclusiva dell’interessato e che la pubblicazione senza filtro di informazioni acquisite dalla CONSOB sarebbe idonea a determinare confusione informativa, distorcendo il corretto andamento del mercato.

In relazione poi alla dedotta violazione dell’art. 24 Cost., l’Avvocatura sostiene che il diritto di difesa sarebbe impropriamente evocato in relazione ad una controversia fra privati, la cui necessaria posizione di parità verrebbe alterata se la CONSOB avesse l’obbligo di fornire notizie ad una di esse.

La difesa erariale rileva inoltre, quanto al prospettato contrasto con l’art. 76 Cost., che una tale censura è stata già scrutinata da questa Corte, nel senso della manifesta infondatezza, nell’ordinanza n. 93 del 2001. Si osserva, altresì, che la delega legislativa attuata con il d.lgs. n. 58 del 1998 (legge 6 febbraio 1996, n. 52) intende dare applicazione, tra le altre, alla direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993, e che tale disciplina comunitaria di settore contiene previsioni in materia di segreto d’ufficio dell’autorità di vigilanza, il che renderebbe palese l’inconsistenza della censura.

La sussistenza di ragioni di pubblico interesse che ostano alla divulgazione della documentazione in possesso della CONSOB in relazione alla propria attività di vigilanza renderebbe infondata, secondo gli intervenienti, anche la censura sollevata con riferimento all’art. 97 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. ¾ Il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nella parte in cui assoggetta al segreto d’ufficio l’intera documentazione in possesso della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in ragione dell’attività di vigilanza.

Specificamente, la disposizione in esame assoggetta al segreto d’ufficio “le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza”. Il remittente, premesso che il tenore del divieto non consente di attenuarne la portata in via interpretativa e negato che possa venire in rilievo a tal fine l’indirizzo espresso nella sentenza n. 460 del 2000 di questa Corte, giacché nella specie non si tratta, come in quella pronuncia, di un caso di procedimento disciplinare, ritiene che la disposizione censurata contrasti con l’art. 3 Cost. per due concorrenti ragioni. Da un lato, essa porrebbe un divieto di accesso che irragionevolmente precluderebbe di verificare in concreto l’effettiva sussistenza di interessi idonei a giustificare la segretezza delle informazioni; dall’altro, darebbe luogo ad una irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti interessati ad acquisire, rispettivamente, i documenti in possesso della CONSOB e quelli detenuti da altre amministrazioni, senza differenziare la posizione dei soggetti interessati dall’attività di vigilanza in relazione ad atti che toccano la propria sfera giuridica.

La medesima disposizione violerebbe inoltre l’art. 24 Cost., in quanto la preclusione generalizzata all’accesso potrebbe incidere negativamente sulle scelte processuali dei soggetti interessati, i quali non sarebbero posti in grado di acquisire elementi utili per la difesa in giudizi su fatti coincidenti o collegati a quelli oggetto delle attività di controllo svolte dalla CONSOB, e l’art. 97 Cost., a causa della compressione dell’interesse di ogni soggetto alla conoscenza di atti che lo riguardano direttamente.

Da ultimo, il remittente deduce la violazione dell’art. 76 Cost., in riferimento all’art. 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994), in base al quale è stato emanato il d.lgs. n. 58 del 1998, che testualmente recita: «ove ricorrano deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie, tra i principî e i criteri generali dovranno essere previsti quelli della piena trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché, nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti».

2. ¾ La questione non è fondata.

2.1. ¾ Questa Corte ha già avuto modo di vagliare la conformità a Costituzione della disposizione oggetto dell’odierno giudizio. Le questioni allora proposte denunciavano la previsione di un divieto di accesso alla documentazione in possesso della CONSOB in ragione dell’attività di vigilanza ad essa attribuita sui mercati finanziari anche nei procedimenti disciplinari a carico di soggetti sottoposti alla vigilanza della stessa CONSOB. In quella circostanza, oltre a rinvenire, nel d.lgs. n. 58 del 1998 poc’anzi menzionato, elementi interpretativi utili a dimostrare la inopponibilità del segreto al soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, quanto meno in relazione ai documenti sui quali quel procedimento si fonda, questa Corte ebbe a chiarire che in nessun caso la protezione di un interesse costituzionale – quale certamente è la stabilità dei mercati finanziari, che si può ricondurre all’ambito tematico dell’art. 47 Cost. – può giungere a legittimare la sostanziale segretezza, nei confronti dello stesso interessato, dei documenti che fondano un procedimento a suo carico (sentenza n. 460 del 2000; ordinanze n. 93 e n. 80 del 2001).

Nel caso qui all’esame, ben diversamente, viene in considerazione il diritto, asseritamente violato dalla disposizione censurata, di accedere alla documentazione inerente ad un procedimento svolto nei confronti di una società soggetta alla vigilanza della CONSOB e conclusosi con un provvedimento di archiviazione, in relazione al quale, secondo quanto riferito dallo stesso remittente, è già intervenuta una pronuncia giurisdizionale che ha riconosciuto alla medesima società il diritto di accesso.

Così precisato l’ambito della questione, risulta chiaro che non viene in discussione il diritto di difendersi secondo le regole del processo civile, il quale postulerebbe l’acquisizione di atti a fini probatori disposta in favore di tutte le parti, ma il diverso interesse a ottenere la disponibilità di tutta la documentazione raccolta dalla CONSOB nell’esercizio della sua attività onde poterne far uso successivamente in un giudizio civile concernente i medesimi fatti già valutati dalla autorità di vigilanza. L’accesso, in breve, viene qui richiesto non per difendersi da un provvedimento sanzionatorio della CONSOB, bensì per trasferire gli atti del procedimento amministrativo – conclusosi favorevolmente per il soggetto ad esso sottoposto – nel processo civile intentato nei confronti del medesimo soggetto da chi, proprio da quegli stessi fatti, si ritiene danneggiato. In tal modo, peraltro, la caducazione, che si chiede a questa Corte di disporre, del regime di segreto sui documenti acquisiti dalla CONSOB nell’espletamento della sua attività di vigilanza andrebbe ad esclusivo vantaggio di una sola delle parti del giudizio civile. I documenti acquisiti dal soggetto sottoposto a vigilanza della CONSOB resterebbero infatti, per tutti, e in particolare per il suo contraddittore nel giudizio civile di danno, assoggettati a segreto, sicché una eventuale pronuncia di accoglimento finirebbe per introdurre, in un rapporto processuale conformato dal principio di parità, un trattamento irragionevolmente differenziato tra le parti. Tanto più ove si consideri che il soggetto che abbia acquisito la disponibilità degli atti in possesso della CONSOB in ragione dell’attività di vigilanza non avrebbe certamente l’obbligo di versarli integralmente nel giudizio civile di danno intentato nei suoi confronti, ben potendo, in base a scelte difensive di mera opportunità, produrne solo alcuni e non altri. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

La disposizione censurata non è viziata neppure da alcuna intrinseca irragionevolezza. Contrariamente a quanto sostenuto dal remittente, infatti, la stessa disciplina dell’accesso ai documenti acquisiti dalla CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza non si sostanzia in un divieto assoluto. L’art. 4 del d.lgs. n. 58 del 1998, infatti, da un lato, proprio al comma 10, fa salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente; dall’altro, nei commi precedenti, e in particolare al comma 5, prevede che la Banca d’Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni, tra l’altro, con autorità amministrative e giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione e di fallimento, in Italia o all’estero, relativi a soggetti abilitati. Si è quindi in presenza di un quadro in cui il legislatore, per meglio garantire la funzione di vigilanza della CONSOB, finalizzata, come chiarito nella citata sentenza n. 460 del 2000, alla tutela della stabilità dei mercati finanziari, ha sì introdotto un regime di segreto sugli atti acquisiti nell’esercizio di quella funzione, ma ha previsto deroghe, seppure limitate. In tale contesto, e considerato che il provvedimento conclusivo del procedimento avviato dalla CONSOB, anche se di archiviazione, può essere reso accessibile all’interessato, come il remittente dà atto essere avvenuto nella specie, la limitazione stabilita per la ostensione di atti acquisiti nell’attività di vigilanza non appare manifestamente irragionevole o arbitraria.

2.2. ¾ Le considerazioni sin qui svolte consentono anche di escludere la denunciata violazione dell’art. 97 Cost. In proposito, si deve solo aggiungere che il contrasto della disposizione censurata con il generale interesse alla conoscenza dell’attività amministrativa, che dà forma ai canoni di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, viene evocato dal remittente sotto il profilo della lesione della posizione sostanziale di base in ipotesi «non più o altrimenti tutelabile». Una volta, peraltro, che venga riconosciuto il diritto di accesso al provvedimento conclusivo del procedimento svolto dalla CONSOB, si deve ritenere che l’impossibilità di accedere alla documentazione in riferimento alla quale esso è stato adottato contemperi non irragionevolmente l’interesse del destinatario del provvedimento e le garanzie delle quali l’attività di vigilanza deve essere circondata per risultare funzionale alle finalità cui essa è preordinata, sicché la disposizione censurata appare ispirata proprio ad un criterio di buon andamento dell’amministrazione e di imparzialità dell’azione amministrativa. Ne discende, dunque, l’infondatezza della censura sollevata in riferimento all’art. 97 Cost.

2.3. ¾ Quanto al denunciato vizio di eccesso di delega (art. 76 Cost.), quale si ricaverebbe dal contrasto con l’art. 1, comma 1, della legge n. 52 del 1996, che tra i principî e criteri generali include quello della piena trasparenza e della imparzialità dell’azione amministrativa, la circostanza che la delega in questione è volta a dare attuazione alla direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari impone di riportarsi a quanto in essa previsto con riguardo al regime di diffusione delle informazioni. L’art. 25, primo comma, della direttiva prescrive l’obbligo del segreto d’ufficio «per tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti, nonché per i revisori o esperti che agiscono per conto delle autorità competenti». A rendere più agevole l’individuazione dell’area coperta da segreto contribuisce il capoverso del medesimo comma, ove si chiarisce che tale obbligo comporta «che le informazioni riservate, ricevute da tali persone nell’esercizio delle funzioni, non possono essere rivelate ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o globale e in modo che non possano essere identificate le singole imprese di investimento, salvi i casi disciplinati dal diritto penale».

Proprio il riferimento ad una informazione sommaria e/o globale individua un tipo di comunicazione estraneo alla fattispecie della richiesta di accesso al fascicolo relativo a fatti determinati, avendo piuttosto ad oggetto documentazione con valore informativo tendenziale e statistico. Ciò rende palese l’infondatezza della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 Cost., dal Consiglio di Stato, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 11-01-2011, n. 23 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

La ricorrente ha chiesto all’Azienda USL di Pescara di essere ammessa al corso di formazione dell’anno scolastico 2010 per il conseguimento dell’attestato di qualifica di "operatore socio sanitario", il cui avviso pubblico era stato approvato con deliberazione del Direttore Generale di detta Azienda 31 dicembre 2009, n. 1204.

Con il ricorso in esame ha impugnato dinanzi questo Tribunale la deliberazione 31 dicembre 2009, n. 1204, del predetto Direttore Generale di approvazione della graduatoria per l’ammissione a tale corso di formazione, nella quale era stata collocata al 346° posto con punti 4.

Nel dedurre le censure di violazione degli artt. 20, 23 e 27 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e di eccesso di potere per errore dei presupposti e per contraddittorietà rispetto alla lex specialis costituita dal predetto avviso pubblico, si è lamentata nella sostanza della mancata attribuzione di punti 6,50, che le avrebbero consentito una collocazione utile nella graduatoria in questione. In particolare ha rilevato che nell’avviso pubblico per l’iscrizione a detto corso era prevista l’attribuzione di punti 0,25 per mese per il servizio prestato in qualità di ausiliario specializzato "presso le USL, le strutture sanitarie private accreditate ovvero provvisoriamente accreditate, le strutture sociosanitarie appositamente autorizzate, le strutture socioassistenziali appositamente autorizzate, rapportato ad un orario di servizio pari a 36 ore settimanali" e che non le era stato valutato il servizio prestato dal 10 settembre 2005 al 9 novembre 2006 e dal 14 novembre 2006 al 13 novembre 2007 svolto presso la soc. Maristella, accreditata presso il S.S.N., in virtù di rapporto di lavoro di cui al predetto D.Lgs. n. 276/03 con l’agenzia di somministrazione Humangest.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 12 giugno 2010.

Con sentenza interlocutoria 8 luglio 2010, n. 778, è stato ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio, anche per pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella predetta graduatoria, che, in caso di accoglimento del ricorso otterrebbero una collocazione deteriore in tale graduatoria. Tale incombente è stato puntualmente eseguito.

L’Azienda USL di Pescara si è costituita in giudizio e con memorie depositate il 10 febbraio e l’11 giugno 2010 ha diffusamente confutato correttamente non era stato valutato il servizio in questione, in quanto, in base all’avviso pubblico, andava valutato il solo rapporto di lavoro a tempo indeterminato "alle dipendenze" di strutture sanitarie accreditate, mentre nella specie il rapporto lavorativo, senza vincolo di subordinazione, era stato formalizzato con un’agenzia interinale.

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

L’avviso pubblico per l’ammissione al corso di operatore socio sanitario, approvato con deliberazione del Direttore Generale della Azienda USL di Pescara 31 dicembre 2009, n. 1204, ha previsto l’attribuzione di uno specifico punteggio (punti 0,25 per ogni mese) per il servizio prestato in qualità di ausiliario specializzato "presso le USL, le strutture sanitarie private accreditate ovvero provvisoriamente accreditate, le strutture sociosanitarie appositamente autorizzate, le strutture socioassistenziali appositamente autorizzate, rapportato ad un orario di servizio pari a 36 ore settimanali".

Con il ricorso in esame la ricorrente si lamenta della mancata valutazione del servizio da lei prestato per oltre due anni presso la soc. Maristella, accreditata presso il S.S.N., in virtù di rapporto di lavoro di cui al D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 con l’agenzia di somministrazione Humangest.

Il ricorso è fondato.

Premesso che dalla domanda di iscrizione al corso presentata dalla ricorrente risultava adeguatamente rappresentato il fatto che la stessa aveva prestato la predetta attività lavorativa sulla base di un contratto di somministrazione di lavoro in base al quale l’utilizzatore era la società Maristella (accreditata presso il S.S.N.) ed il soggetto somministratore era la società Humangest, il problema giuridico che il Collegio è, nella sostanza, chiamato a risolvere è quello volto a chiarire se il bando in questione abbia inteso prevedere l’attribuzione del predetto punteggio solo per il servizio prestato "alle dipendenze" di strutture sanitarie o per il servizio "comunque" prestato presso tali strutture.

La Sezione ritiene che vada preferita la seconda delle suindicate soluzioni.

A prescindere dal dato testuale del bando in questione, che si riferisce espressamente al servizio prestato "presso" le strutture sanitarie private accreditate e non "alle dipendenze" di tali strutture, va osservato che la ratio dell’attribuzione del punteggio in questione sembra evidentemente quella di preferire per l’ammissione al corso di operatore socio sanitario quei soggetti che già avevano avuto una significativa esperienza in merito, mediante lo svolgimento di un servizio "di orario pari a 36 ore settimanali" "presso" strutture sanitarie, cioè di un servizio, svolto con vincolo di subordinazione e mediante un inserimento con un orario significativo presso tali strutture.

Va in merito anche ricordato che il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante norme in materia di occupazione e mercato del lavoro, ha analiticamente disciplinato agli artt. 20 e segg. il contratto di somministrazione di lavoro, che viene stipulato tra un soggetto (denominato utilizzatore) ed altro soggetto (denominato somministratore), a ciò espressamente autorizzato, in virtù del quale per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la loro attività lavorativa nell’interesse e "sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore". Tali lavoratori, dipendenti dal somministratore, hanno diritto, come espressamente previsto dall’art. 23 di tale decreto legislativo, ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte (art. 23); mentre l’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali ed, in caso di svolgimento di mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto, è tenuto a corrispondere le differenze retributive spettanti o l’eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori. Nell’ipotesi, infine, di somministrazione irregolare, l’art. 27 dispone che il lavoratore possa chiedere al giudice la costituzione di un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze dell’utilizzatore.

Dall’esame di tale normativa si rileva, in estrema sintesi, che nelle ipotesi di somministrazione di lavoro, che ricorre nel caso di specie, il lavoratore svolge la propria attività lavorativa "sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore" e percepisce, svolgendo nella sostanza la stessa attività lavorativa, la stessa retribuzione degli altri lavorati alle dipendenze dell’utilizzatore. Nel caso di specie la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa presso la società Maristella ed ha svolto la stessa attività lavorativa degli altri dipendenti di tale struttura, pur avendo costituito il proprio rapporto di lavoro con la società di somministrazione e non con l’utilizzatore.

Se tale è l’attività posta svolta dalla ricorrente sembra evidiente che la stessa ha avuto, in definitiva, una esperienza lavorativa analoga a quella diretti dipendenti dell’utilizzatore; conseguentemente, ritiene il Collegio che, tenuto conto della ratio sopra indicata, non avrebbe potuto negarsi l’attribuzione del punteggio richiesto.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la graduatoria impugnata, nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il predetto punteggio richiesto.

Le spese, come di regola (art. 26 del codice del processo amministrativo ed art. 92 del cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 45, n. 11, della L. 18 giugno 2009, n. 69), seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata deliberazione 31 dicembre 2009, n. 1204, del Direttore Generale dell’Azienda USL di Pescara, nella parte in cui non sono stati valutati i predetti titoli di servizio della ricorrente.

Condanna l’Azienda USL di Pescara al pagamento a favore della ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di Euro 4.000 (quattromila), oltre agli accessori di legge (IVA, CAP e spese generali).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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