Corte Costituzionale, Sentenza n. 187/2012, in tema di ticket aggiuntivo rispetto a quello fissato dalle Regioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 18-7-2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’articolo 17,
commi 1, lettera d), e 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
promossi con ricorsi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e
della Regione Veneto, notificati il 14 settembre 2011, depositati in
cancelleria il 20 ed il 21 settembre 2011 ed iscritti ai nn. 94 e 100
del registro ricorsi 2011.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2012 il Giudice
relatore Sabino Cassese;
uditi gli avvocati Bruno Barel e Luigi Manzi per la Regione
Veneto, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia e l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- La Regione Veneto (reg. ric. n. 100 del 2011) ha impugnato
l’articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
per violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della
Costituzione, nonche’ del principio di leale collaborazione. La
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 94 del 2011) ha
impugnato diverse disposizioni del suddetto decreto-legge n. 98 del
2011, censurando, tra l’altro, l’articolo 17, commi 1, lettera d), e
6, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., dell’art. 48 della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia), nonche’ del principio di leale
collaborazione.
2.- Le disposizioni censurate dalle ricorrenti sono contenute
nell’articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011, intitolato
«Razionalizzazione della spesa sanitaria», e dettano misure in
materia di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie
(cosiddetto ticket).
2.1.- L’art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011,
prevede che il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale per il periodo 2013-2014 sia determinato con intesa tra
Stato e Regioni da stipulare entro il 30 aprile 2012. Qualora la
predetta intesa non sia raggiunta entro tale termine e al fine di
assicurare che le Regioni rispettino l’equilibrio di bilancio
sanitario, la lettera d) del medesimo comma prevede che, «a decorrere
dall’anno 2014, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri], su proposta del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
introdotte misure di compartecipazione sull’assistenza farmaceutica e
sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le
misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle
eventualmente gia’ disposte dalle Regioni e sono finalizzate ad
assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario,
l’appropriatezza, l’efficacia e l’economicita’ delle prestazioni. La
predetta quota di compartecipazione non concorre alla determinazione
del tetto per l’assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni
possono adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di
compartecipazione, purche’ assicurino comunque, con misure
alternative, l’equilibrio economico finanziario, da certificarsi
preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica
dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12
dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005».
2.2.- L’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011
stabilisce che «Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma
67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
[Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2010], attuativo dell’articolo 1,
comma 4, lettera c), dell’intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l’anno 2011
il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall’articolo
11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 [Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 [Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78], e dall’articolo 1, comma 49,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220 [Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilita’
2011], e’ incrementato di 105 milioni di euro per far fronte al
maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della
citata intesa, con riferimento al periodo compreso tra il 1° giugno
2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2007], e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all’articolo
61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 [Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria], convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 [Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria]».
L’art. 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296 del 2006
prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati
dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di
una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni
erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da
ricovero, la cui condizione e’ stata codificata come codice bianco,
ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di
traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono
tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa
per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non e’,
comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di eta’ inferiore a 14
anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle
regioni che, per l’accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a
carico degli assistiti oneri piu’ elevati».
La lettera p-bis) del medesimo comma 796 dispone che «per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al
primo periodo della lettera p), fermo restando l’importo di manovra
pari a 811 milioni di euro per l’anno 2007, 834 milioni di euro per
l’anno 2008 e 834 milioni di euro per l’anno 2009, le regioni, sulla
base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle
singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, anziche’ applicare la
quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata e’
subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per
il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e per il
controllo dell’appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005; 2) stipulare con il Ministero della
salute e il Ministero dell’economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento
dell’equilibrio economico-finanziario e del controllo
dell’appropriatezza. Le misure individuate dall’accordo si applicano,
nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla
data di sottoscrizione dell’accordo medesimo».
3.- La Regione Veneto ha impugnato l’art. 17, comma 6, del
decreto-legge n. 98 del 2011 per violazione degli artt. 3, 32, 97,
117, 118 e 119 Cost., nonche’ del principio di leale collaborazione.
3.1.- Ad avviso della Regione Veneto, la reintroduzione del
cosiddetto ticket, ricadendo nell’ambito di materie di competenza
legislativa concorrente, quali la «tutela della salute» e il
«coordinamento della finanza pubblica», e incidendo sull’autonomia
finanziaria delle Regioni, avrebbe dovuto essere preceduta dalla
ricerca di un’intesa tra Stato e Regioni. La disposizione censurata,
quindi, violerebbe innanzitutto il principio di leale collaborazione.
In secondo luogo, la determinazione del corrispettivo dovuto dai
cittadini non esenti per la prestazione di assistenza specialistica
ambulatoriale «non puo’ dirsi principio fondamentale, bensi’
rappresenta una disciplina di dettaglio». L’art. 17, comma 6, del
decreto-legge n. 98 del 2011 sarebbe dunque in contrasto con il
sistema di competenze legislative e amministrative delineato dagli
artt. 117 e 118 Cost. e con l’autonomia finanziaria regionale di cui
all’art. 119 Cost.
La ricorrente lamenta, poi, la lesione dell’art. 97 Cost., in
quanto l’introduzione della nuova disciplina in materia di ticket
comporterebbe la necessita’ di riorganizzare il servizio sanitario
della Regione Veneto, in contrasto con il principio di buon
andamento. Inoltre, dato che lo Stato non avrebbe predisposto idonei
strumenti di monitoraggio «a presidio dell’area degli assistiti
"esonerati" da ogni onere», la disposizione censurata finirebbe per
«premiare le Regioni non virtuose rispetto alle altre, in palese
conflitto con ogni regola essenziale di efficienza, economicita’ e
responsabilita’ amministrativa».
La Regione Veneto deduce, infine, la violazione del principio di
eguaglianza, in quanto l’istituzione del ticket fisso da parte della
legge n. 296 del 2006 «rispondeva a esigenze generali di finanza
pubblica», laddove l’applicabilita’ della medesima misura, disposta
dall’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011 avrebbe lo
scopo di «porre rimedio a un deficit di finanziamento statale alle
Regioni» e avrebbe quindi un obiettivo discriminatorio, diventando
«un’imposta addizionale».
3.2.- Si e’ costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le censure siano dichiarate inammissibili o,
comunque, non fondate.
Innanzitutto, l’Avvocatura generale dello Stato osserva che la
reintroduzione del ticket sanitario per prestazioni specialistiche,
prevista dall’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011,
discenderebbe dall’applicazione dell’intesa tra Stato e Regioni del 3
dicembre 2009, sottoscritta anche dalle Regioni a statuto speciale e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, e avente per oggetto
il Patto per la salute 2010-2012. Di conseguenza, «tenuto conto che
la Regione ha contestato la legittimita’ di disposizioni, da essa
stessa condivise in sede pattizia», il ricorso sarebbe inammissibile
per difetto di interesse. Inoltre, la difesa dello Stato rileva
l’inammissibilita’ delle censure relative alla violazione degli artt.
3, 32 e 97 Cost.
Nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato sostiene che le
disposizioni impugnate sono riconducibili a principi in materia del
coordinamento della finanza pubblica, e quindi non si sarebbe
determinata una violazione dell’art. 117 Cost. La difesa dello Stato,
inoltre, nega che vi sia stata violazione del principio di leale
collaborazione, dato che, a seguito dell’entrata in vigore della
disposizione impugnata, e’ stato convocato un «Tavolo tecnico» per la
verifica delle misure di compartecipazione, al fine di esprimere il
parere di competenza, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera
p-bis), della legge n. 296 del 2006, e che il «Tavolo tecnico» ha
rilevato che il ticket deve applicarsi ope legis.
3.3.- Con memoria depositata il 27 marzo 2012, la Regione Veneto
ha replicato all’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Innanzitutto, la Regione ritiene non fondate le eccezioni di
inammissibilita’, in quanto la violazione dei parametri invocati
dalla Regione, diversi da quelli compresi nel Titolo V della Parte II
della Costituzione, inciderebbe «sulle prerogative costituzionali
della Regione», perche’ la disciplina del ticket avrebbe «l’effetto
di sconvolgere l’assetto e l’equilibrio faticosamente conseguiti con
l’attuale regolazione del sistema sanitario regionale veneto e di
dirottare parte della domanda verso il mercato privato, con immediato
nocumento, anche finanziario, per la Regione». In secondo luogo, la
Regione Veneto osserva che il Patto per la salute 2010-2012 si
sarebbe limitato «a prevedere il reperimento da parte dello Stato di
risorse aggiuntive per incrementare il livello di finanziamento della
sanita’ regionale», ma che in tale intesa non sarebbe stato espresso
alcun «assenso "al buio" [da parte delle Regioni] a qualsivoglia
misura concreta (come il ticket) che lo Stato scegliesse poi di
adottare, tra le tante astrattamente possibili».
Quanto alla violazione del principio di leale collaborazione, la
difesa regionale osserva che il Patto per la salute relativo al
triennio 2010-2012 si sarebbe limitato a prevedere che lo Stato
reperisca risorse aggiuntive per incrementare il livello di
finanziamento della sanita’ regionale, ma non le individuava in alcun
modo, e che quindi l’introduzione di una misura specifica quale il
ticket non potrebbe ritenersi coperta dal Patto stesso. Ne’ varrebbe
a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione la
previsione, «a valle», di accordi sostitutivi del ticket, dato che
«sarebbe ormai definito e non piu’ negoziabile l’obbligo di prelevare
dagli assistiti non esenti degli importi giustificati». La Regione
Veneto ribadisce, infine, che la reintroduzione del ticket violerebbe
gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto essa non avrebbe
finalita’ di tipo perequativo, ma perseguirebbe lo scopo di ottenere
un «surrettizio alleggerimento delle posizioni finanziarie di alcune
Regioni rispetto ad altre».
4.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l’art.
17, commi 1, lettera d), e 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, per
contrasto con gli artt. 117, commi terzo e sesto, e 119, commi primo,
secondo e quarto, Cost., nonche’ dell’art. 48 dello statuto regionale
e del principio di leale collaborazione.
4.1.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia rileva che
entrambe le disposizioni impugnate, che potrebbero trovare
giustificazione nei confronti delle Regioni ordinarie, sarebbero
invece illegittime nei suoi confronti. La ricorrente sostiene che nei
propri confronti lo Stato non avrebbe titolo per dettare norme di
coordinamento finanziario che definiscano le modalita’ di
contenimento di una spesa sanitaria, in quanto la Regione provvede
autonomamente ed integralmente al finanziamento della sanita’
regionale, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 144, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica). Di conseguenza, ad avviso della ricorrente,
entrambe le disposizioni censurate violerebbero l’art. 117, terzo
comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, e
l’autonomia finanziaria della Regione, sotto il profilo della
disponibilita’ delle spese, risultante sia dall’art. 48 dello statuto
regionale, sia dall’art. 119, commi primo, secondo e quarto, Cost.,
applicabile alla Regione per effetto dell’art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione).
4.2.- Con riferimento specifico all’art. 17, comma 1, lettera d),
del decreto-legge n. 98 del 2011, la Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia lamenta la violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost.,
perche’, anche laddove si ammettesse il potere dello Stato di imporre
misure di contenimento della spesa sanitaria nei confronti della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, cio’ dovrebbe avvenire,
nell’ambito di una materia di competenza concorrente quale il
coordinamento della finanza pubblica, in via legislativa e non – come
previsto dalla norma censurata – in via regolamentare. La Regione
rileva, poi, che tale disposizione violerebbe anche il principio di
leale collaborazione, in quanto «non prevede alcun coinvolgimento
delle Regioni».
4.3.- Si e’ costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che le censure siano dichiarate inammissibili, o, comunque,
non fondate.
L’Avvocatura generale dello Stato osserva che la reintroduzione
del ticket sanitario per prestazioni specialistiche sarebbe meramente
applicativa del Patto per la salute 2010-2012 e che, dato che la
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha espresso il proprio assenso
in tale sede, il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di
interesse. Inoltre, ad avviso della difesa dello Stato, la Regione
autonoma, nel sostenere che il legislatore avrebbe trattato
diversamente le Regioni ordinarie rispetto a quelle a statuto
speciale, avrebbe «in sostanza» lamentato la violazione del principio
di eguaglianza, e tale censura sarebbe inammissibile.
Nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato rileva che le
disposizioni impugnate sono da ricondurre nell’ambito della materia
«coordinamento della finanza pubblica» e che in tale materia «e’
incontestabile che il legislatore poteva intervenire nei confronti di
tutte le Regioni, anche quelle a statuto speciale». Quanto alla
censura relativa al solo art. 17, comma 1, lettera d), del
decreto-legge n. 98 del 2011 la difesa dello Stato osserva che le
misure di compartecipazione sarebbero state introdotte per via
legislativa, laddove il regolamento di delegificazione dovrebbe
intervenire «esclusivamente per fissare la modulazione delle
specifiche misure da applicare nelle diverse aree di spesa».
4.4.- Con memoria depositata il 26 marzo 2012, la Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia ha replicato all’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri.
La difesa regionale rileva, innanzitutto, che l’eccezione di
inammissibilita’ della censura fondata sulla violazione dell’art. 3
Cost. non sarebbe pertinente, dato che la Regione autonoma non aveva
invocato tale parametro. Quanto al Patto per la salute 2010-2012, che
avrebbe – ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato – previsto
la reintroduzione del ticket, la Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia osserva che in tale intesa la partecipazione dei cittadini
alla spesa sanitaria e’ menzionata in modo del tutto generico;
inoltre, poiche’ l’intesa fa salve le competenze delle Regioni a
statuto speciale, non potrebbe essere interpretata quale un
preventivo assenso, da parte di tali Regioni, alla reintroduzione del
ticket.
Nel merito, la ricorrente ribadisce che, poiche’ la Regione
stessa «non partecipa al riparto del Fondo sanitario nazionale ma
finanzia la propria sanita’ con risorse autonome», lo Stato non
avrebbe titolo per dettare norme di coordinamento della finanza
pubblica in materia sanitaria. Infine, la difesa regionale osserva
che l’art. 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011
si limita a prevedere l’introduzione delle misure di
compartecipazione, demandandone la disciplina al regolamento.

Considerato in diritto

1.- La Regione Veneto (reg. ric. n. 100 del 2011) ha impugnato
l’articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 94 del 2011) ha
impugnato diverse disposizioni del suddetto decreto-legge n. 98 del
2011, censurando, tra l’altro, l’articolo 17, commi 1, lettera d), e
6.
In considerazione della loro connessione oggettiva, i giudizi
riguardanti l’art. 17, commi 1, lettera d), e 6, del decreto-legge n.
98 del 2011, devono essere riuniti, riservata a separate pronunce la
decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni del medesimo
decreto-legge censurate dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
2.- Cio’ premesso, ai fini dell’ordine della trattazione, sono
esaminati dapprima i profili di censura riguardanti l’art. 17, comma
6, del decreto-legge n. 98 del 2011, e, poi, quelli concernenti il
comma 1, lettera d), del medesimo articolo.
3.- Le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto hanno impugnato
l’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, deducendo la
violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione. Inoltre, la
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia lamenta la violazione
dell’art. 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), mentre la
Regione Veneto deduce la violazione degli artt. 3, 32, 97 e 118
Cost., nonche’ del principio di leale collaborazione.
3.1.- In via preliminare, e’ opportuno ricostruire il quadro
normativo entro cui si colloca l’art. 17, comma 6, del decreto-legge
n. 98 del 2011, riguardante le modalita’ di compartecipazione al
costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto ticket).
Il ticket di dieci euro per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati e il
ticket di venticinque euro per le prestazioni erogate in regime di
pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero sono stati
introdotti con l’art. 1, comma 796, lettera p), della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007). La
lettera p-bis) del medesimo comma 796 ha consentito alle Regioni che
non intendessero applicare il ticket di dieci euro per le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo
della lettera p), di ricorrere a misure alternative di partecipazione
al costo delle prestazioni sanitarie.
Successivamente, l’art. 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha «abolito» il
ticket di dieci euro per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale per il triennio 2009-2011. Il comma 21 del medesimo
articolo ha lasciato, comunque, alle Regioni la possibilita’ di
continuare ad applicarlo, «in misura integrale o ridotta».
Infine, l’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011,
censurato dalle ricorrenti, stabilisce che «A decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796, lettere
p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere
effetto le disposizioni di cui all’articolo 61, comma 19, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». La disposizione impugnata,
dunque, mira a ripristinare anticipatamente l’efficacia della
disciplina del ticket introdotta nel 2006 e poi temporaneamente
«abolita».
3.2.- Va innanzitutto respinta l’eccezione di inammissibilita’,
sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, per difetto di
interesse a ricorrere delle Regioni. Ad avviso della difesa dello
Stato, la reintroduzione del ticket prevista dall’art. 17, comma 6,
del decreto-legge n. 98 del 2011 discenderebbe dall’applicazione
dell’intesa tra Stato e Regioni del 3 dicembre 2009, sottoscritta
anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano, avente per oggetto il Patto per la salute
2010-2012. Tale Patto, pero’, da un lato, non dispone la
reintroduzione del predetto ticket, ma si limita a prevedere che
vengano introdotte misure di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lettera c); dall’altro lato,
per quanto riguarda la posizione della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, l’intesa fa comunque salve le competenze delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e
Bolzano (art. 20). Non si puo’ ritenere, dunque, che con il Patto per
la salute 2010-2012 le ricorrenti abbiano espresso un assenso
preventivo alla reintroduzione dello specifico ticket previsto
dall’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011.
Vanno poi dichiarate inammissibili le censure prospettate dalla
Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost. Le Regioni
possono invocare, nel giudizio di costituzionalita’ in via
principale, parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della
Parte seconda della Costituzione solo laddove la lamentata violazione
ridondi sul riparto di competenze tra Stato e Regioni (sentenze n. 22
del 2012, n. 33 del 2011, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010). Nel caso
in esame, la Regione Veneto si limita ad addurre una motivazione
generica circa il modo in cui la asserita violazione dei parametri
invocati si rifletterebbe su tale riparto.
3.3.- Si passa ad esaminare il merito delle questioni riguardanti
l’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011.
3.3.1.- Ad avviso della Regione Veneto, la disposizione censurata
detterebbe una disciplina di dettaglio nelle materie di competenza
concorrente «tutela della salute» e «coordinamento della finanza
pubblica» (art. 117 Cost.), e inciderebbe sull’autonomia finanziaria
della Regione (art. 119 Cost.), che non potrebbe scegliere come
reperire le risorse da destinare alla gestione del servizio
sanitario. La norma impugnata, inoltre, lederebbe l’art. 118 Cost. e
il principio di leale collaborazione.
La questione non e’ fondata.
Questa Corte si e’ gia’ pronunciata nel senso della non
incompatibilita’ con la Costituzione del cosiddetto ticket introdotto
dall’art. 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296 del 2006, in
quanto la disciplina in materia di compartecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie persegue un duplice scopo: «l’esigenza di
adottare misure efficaci di contenimento della spesa sanitaria e la
necessita’ di garantire, nello stesso tempo, a tutti i cittadini, a
parita’ di condizioni, una serie di prestazioni che rientrano nei
livelli essenziali di assistenza (entrambe fornite di basi
costituzionali […])» (sentenza n. 203 del 2008). Tali
argomentazioni si applicano anche alla disposizione impugnata nel
presente giudizio, la quale non introduce una nuova disciplina, ma si
limita a ripristinare anticipatamente l’efficacia del ticket previsto
dall’art. 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296 del 2006. Di
conseguenza, l’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011 non
viola gli artt. 117, 118 e 119 Cost.
La disposizione censurata, poi, prevede l’applicazione non solo
della lettera p) dell’art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006,
contenente la disciplina del ticket per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale degli assistiti non esentati, ma anche
della lettera p-bis) del medesimo comma 796. Quest’ultima previsione,
come anticipato, consente alle Regioni di adottare due tipi di misure
alternative al ticket di dieci euro: l’introduzione di misure di
partecipazione, previa verifica di equivalenza, sotto il profilo
dell’equilibrio economico-finanziario e dell’appropriatezza, da parte
del «Tavolo tecnico», oppure la stipula di un accordo con il
Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze
per l’adozione di ulteriori misure alternative. La disposizione
impugnata, quindi, lascia «alle Regioni la possibilita’ di scegliere
in un ventaglio di "strumenti concreti da utilizzare per raggiungere
[gli] obiettivi [di riequilibrio finanziario]"», condizione in
presenza della quale questa Corte ha escluso l’illegittimita’ di
misure statali in materia di contenimento della spesa pubblica
(sentenza n. 341 del 2009). Ne discende, in primo luogo, che, anche
sotto questo profilo, l’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del
2011 non presenta alcun contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost.;
in secondo luogo, che la possibilita’ per le Regioni di scegliere tra
diverse soluzioni, tra le quali quella di concludere un accordo con
il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle
finanze, esclude la violazione del principio di leale collaborazione.
3.3.2.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia censura l’art.
17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, per violazione degli
artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonche’ dell’art. 48 dello
statuto speciale (relativo all’autonomia finanziaria della Regione),
in quanto esso non potrebbe trovare applicazione laddove lo Stato non
concorra al finanziamento del servizio sanitario regionale. Cio’ si
verificherebbe nel caso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
perche’, in base all’art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e’ la
Regione stessa a provvedere autonomamente e integralmente al
finanziamento della sanita’ locale.
La questione non e’ fondata.
Come si e’ prima osservato, la disciplina in materia di ticket,
determinando il costo per gli assistiti dei relativi servizi
sanitari, non costituisce solo un principio di coordinamento della
finanza pubblica diretto al contenimento della spesa sanitaria, ma
incide anche sulla quantita’ e sulla qualita’ delle prestazioni
garantite, e, quindi, sui livelli essenziali di assistenza. La misura
della compartecipazione deve essere omogenea su tutto il territorio
nazionale, «giacche’ non sarebbe ammissibile che l’offerta concreta
di una prestazione sanitaria rientrante nei LEA si presenti in modo
diverso nelle varie Regioni», considerato che «dell’offerta concreta
fanno parte non solo la qualita’ e quantita’ delle prestazioni che
devono essere assicurate sul territorio, ma anche le soglie di
accesso, dal punto di vista economico, dei cittadini alla loro
fruizione» (sentenza n. 203 del 2008). E cio’ vale anche rispetto
alle Regioni a statuto speciale che sostengono il costo
dell’assistenza sanitaria nei rispettivi territori, in quanto «la
natura stessa dei cosiddetti LEA, che riflettono tutele
necessariamente uniformi del bene della salute, impone di riferirne
la disciplina normativa anche ai soggetti ad autonomia speciale»
(sentenza n. 134 del 2006).
La disciplina del settore sanitario, del resto, e’ interamente
improntata al principio di leale cooperazione. A partire dal 2000, lo
Stato e le Regioni stipulano particolari intese, denominate «Patti
per la salute», volte a garantire l’equilibrio finanziario e i
livelli essenziali delle prestazioni per il successivo triennio.
Sarebbe contraddittorio escludere, in base al solo argomento
dell’autosufficienza finanziaria nel settore sanitario, la
legittimita’ di interventi legislativi statali rispetto alle Regioni
a statuto speciale, laddove queste ultime, appunto attraverso le
intese, partecipano sia alla definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni, sia alla determinazione delle modalita’ di finanziamento
dei cosiddetti LEA. In tale contesto, le Regioni a statuto speciale
hanno la possibilita’ di far valere la specificita’ – sotto il
profilo finanziario – della propria posizione.
Da quanto osservato si evince anche la differenza tra il caso in
esame e il precedente che ha dato luogo alla sentenza n. 341 del
2009, richiamata dalla ricorrente. In quella occasione erano state
impugnate le disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che
prevedevano non la reintroduzione del ticket, come nel presente
giudizio, ma la sua abolizione per il triennio 2009-2011, pur
lasciando alle Regioni la possibilita’ di continuare ad applicarlo,
«in misura integrale o ridotta», o di introdurre altre forme di
partecipazione ai costi.
4.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l’art.
17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011. Tale
disposizione prevede che – nel caso in cui non sia stata raggiunta
un’intesa tra lo Stato e le Regioni entro il 30 aprile 2012 – siano
introdotte misure di compartecipazione sull’assistenza farmaceutica e
sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale con
regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Tali misure
di compartecipazione devono essere «aggiuntive rispetto a quelle
eventualmente gia’ disposte dalle Regioni» e «finalizzate ad
assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario,
l’appropriatezza, l’efficacia e l’economicita’ delle prestazioni».
Inoltre, l’art. 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del
2011 lascia la possibilita’ alle Regioni di adottare provvedimenti di
riduzione delle predette misure di compartecipazione «purche’
assicurino comunque, con misure alternative, l’equilibrio economico
finanziario, da certificarsi preventivamente da parte del Comitato
permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti».
4.1.- Ad avviso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,
l’art. 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011
violerebbe innanzitutto l’art. 117, sesto comma, Cost., perche’ le
misure di contenimento della spesa sanitaria sarebbero espressione di
principi fondamentali nelle materie del coordinamento della finanza
pubblica e della tutela della salute, ambiti di competenza
concorrente in cui sarebbe preclusa allo Stato l’emanazione di atti
regolamentari.
La questione e’ fondata, nei termini di seguito precisati.
Le misure di compartecipazione ai costi dell’assistenza
farmaceutica attengono sia ai livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, la cui determinazione e’
riservata alla potesta’ legislativa esclusiva statale (art. 117,
secondo comma, lettera m, Cost.), sia al coordinamento della finanza
pubblica e alla tutela della salute, oggetto della potesta’
legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni (art. 117, terzo
comma, Cost.). Nella disciplina del ticket, l’«intreccio» e la
«sovrapposizione di materie» non rendono possibile «individuarne una
prevalente» (sentenza n. 330 del 2011), ne’ tracciare una «precisa
linea di demarcazione» tra le competenze (sentenza n. 200 del 2009).
Lo Stato puo’ esercitare la potesta’ regolamentare solo nelle
materie nelle quali abbia competenza esclusiva (da ultimo, sentenze
n. 149 e n. 144 del 2012), non in un caso, come quello in esame,
caratterizzato da una «concorrenza di competenze» (sentenza n. 50 del
2005). Va, quindi, dichiarata l’illegittimita’ costituzionale
dell’art. 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011,
nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione siano
introdotte «con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze».
4.2.- La natura parziale della declaratoria di illegittimita’
costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge
n. 98 del 2011 non consente l’assorbimento degli ulteriori profili di
censura, riferiti agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e al
principio di leale collaborazione.
Tali censure non sono fondate.
In primo luogo, come gia’ rilevato, le misure statali in materia
di ticket, essendo volte, sia a coordinare la finanza pubblica, sia a
garantire prestazioni essenziali per assicurare il diritto alla
salute, trovano applicazione anche nei confronti delle Regioni a
statuto speciale che sostengono autonomamente il costo del proprio
sistema sanitario.
In secondo luogo, la disposizione censurata non solo prevede che
le Regioni abbiano la possibilita’ di adottare provvedimenti di
riduzione delle predette misure di compartecipazione «purche’
assicurino comunque […] l’equilibrio economico finanziario», ma
trova applicazione esclusivamente nel caso in cui non venga stipulata
un’intesa tra lo Stato e le Regioni, talche’ non si determina alcuna
violazione del principio di leale collaborazione.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni
di legittimita’ costituzionale promosse dalla Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 17,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione siano
introdotte «con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze»;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del
2011, promossa, in relazione agli artt. 3, 32 e 97 della
Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in
epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del
2011, promossa, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonche’
al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto, con il
ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del
2011, promossa, in relazione agli artt. 117, commi terzo e sesto, e
119, commi primo, secondo e quarto, Cost., nonche’ all’art. 48 della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 17, comma 1, lettera d), del
decreto-legge n. 98 del 2011, promossa, in relazione agli artt. 117,
terzo comma, e 119 Cost., nonche’ al principio di leale
collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il
ricorso indicato in epigrafe.

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-01-2011) 16-02-2011, n. 5849 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto, tra gli altri e per quel che qui interessa, da D.F.U. avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Catania in data 13.6.2008 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di omicidio aggravato in concorso, commesso in Catania il 27.7.1992 in persona dell’Ispettore di PS G.L. e di porto e detenzione aggravati di armi e lo aveva condannato alla pena complessiva alla pena complessiva di anni 12 e mesi quattro di reclusione, con l’applicazione della L. n. 152 del 1991, art. 8 e delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la Corte di Assise di Appello di Catania, con sentenza in data 10.11.2009, parziale riforma del giudizio di 1^ grado, dichiarava n.d.p. nei confronti dell’imputato in ordine ai reati sub b) (porto e detenzione armi) perchè estinti per prescrizione e, nel confermare la responsabilità per il reato omicidiario, rideterminava la relativa pena in anni otto di reclusione.

Avverso detta sentenza l’imputato, collaboratore di giustizia, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’art. 133 c.p., per omessa valutazione, ai fini della determinazione della pena, degli elementi informanti la corretta misura della pena, eludendo le argomentazioni difensive al riguardo ed omettendo di rappresentare una motivata risposta in merito, con argomentazioni logico-giuridiche immuni da pressapochistici criteri decisionali.

Il ricorso va dichiarato inammissibile stante la manifesta infondatezza dei motivi addotti, peraltro in termini di carenza di specificità.

Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Mille/00 alla Cassa delle Ammende.

Va preliminarmente segnalato che, avuto riguardo al contesto motivazionale dell’impugnata sentenza, il ruolo del ricorrente nel fatto omicidiario risulta ripetutamente tracciato in termini di motivata evidenza non solo alla stregua del contributo offerto all’accertamento dei fatti dalla assunta qualifica di collaboratore di giustizia, ma anche dai riscontri evidenziati già con la sentenza di 1^ grado e ribaditi dall’impugnata sentenza (cfr. segnatamente fol. 12).

Ciò posto non sembra esservi dubbio che, quand’anche non si sia fatto specifico riferimento alla posizione del ricorrente, il contesto della decisione autorizza a ritenere che, sulla pena originariamente inflitta dal giudice di 1^ grado (anni 12 e mesi 4 di reclusione), sia stata calcolata, con le attenuanti generiche e quella D.L. n. 152 del 1991, ex art. 8 ritenute in punto di equivalenza alle contestate aggravanti, la pena definitiva, all’esito del giudizio di appello, nella misura determinata in anni otto di reclusione che si giustifica solo se, una volta eliminato l’aumento di mesi quattro per la continuazione con il delitto attinente le armi, dichiarato estinto per prescrizione, si sia operata una riduzione di un terzo della pena, proprio per effetto dell’art. 8, comma 1, u.p., D.L. cit..

In conclusione, la Corte territoriale catanese, che pur aveva dato atto delle richieste della difesa del ricorrente a supporto dei motivi di appello (cfr. fol. 7 p.p. sentenza impugnata), ha sostanzialmente accolto tale richiesta con la disposta diminuzione di un terzo ex art. 8 D.L. cit. compatibile in termini di altrettanto sostanziale correttezza con i criteri ex art. 133 c.p. in relazione ai fatti ed al ruolo in questi avuto dal ricorrente, nell’esercizio del potere discrezionale che informa la decisione sulla misura della pena da parte del giudice di merito.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Mille/00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-01-2011) 02-03-2011, n. 8025 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 25 giugno 2009 il gup del Tribunale di Reggio Calabria, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava F.F. colpevole del reato di cui all’art. 390 cod. pen., aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, nonchè dei delitti di concorso in detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo e, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena complessiva di quattro anni di reclusione e cinquecento Euro di multa.

Lo assolveva, invece, dal delitto di favoreggiamento personale, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, per difetto di punibilità.

Dichiarava, inoltre, I.F. colpevole dei delitti previsti dagli artt. 378 e 390 c.p., entrambi aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7 e, ritenuta la continuazione fra gli stessi e applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione.

2. Il 18 marzo 2010 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione di primo grado, appellata dagli imputati, esclusa l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, rideterminava in tre anni, quattro mesi di reclusione e cinquecento Euro di multa la pena complessiva inflitta a F. e in due anni e quattro mesi di reclusione quella irrogata a I.. Confermava nel resto la decisione di primo grado.

3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che P.R., esponente di vertice dell’omonima consorteria mafiosa operante in (OMISSIS) e territori limitrofi – latitante sin dall’ottobre 2003, in quanto destinatario di misure di custodia cautelare in carcere e di condanne a pena detentiva, relative, tra l’altro, ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 e altro, inflitte con sentenze irrevocabili – era stato aiutato a sottrarsi alle indagini finalizzate alla sua cattura e all’esecuzione della pena grazie all’opera di F. e di I. che gli avevano in vario modo fornito assistenza, occupandosi, tra l’altro, di organizzare e realizzare i suoi spostamenti.

I giudici di merito pervenivano all’affermazione di penale responsabilità degli imputati sulla base delle attività di intercettazione ritualmente disposte, degli esiti dei servizi di osservazione e pedinamento che consentivano di ricostruire gli spostamenti di F. e I. e i contatti da costoro intrattenuti con il latitante P., dell’analisi dei tabulati delle utenze cellulari in disponibilità degli stessi, degli esiti delle perquisizione e dei sequestri operati, del contenuto delle sentenze irrevocabili di condanna, acquisite ai sensi dell’art. 238- bis c.p.p., comprovanti l’operatività della cosca Petullà anche successivamente all’anno 2001, nonchè, infine, delle attività di individuazione di cose, luoghi, persone svolte dalla polizia giudiziaria.

4. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione I., personalmente, e F., tramite il difensore di fiducia.

I.F. formula le seguenti censure.

In primo luogo lamenta violazione dell’art. 521 c.p.p. per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto la condotta di assistenza e supporto al ricercato che i giudici d’appello hanno ritenuto provata comprende profili diversi e ulteriori rispetto a quella consistente nel rifornimento di viveri, nell’organizzazione e realizzazione degli spostamenti di P., originariamente contestata.

Deduce, inoltre, violazione dei canoni di valutazione probatoria, omessa motivazione, travisamento del fatto in relazione alla valutazione degli elementi acquisiti (controlli, attività di individuazione delle voci dei soggetti che partecipavano agli incontri, intercettazioni), caratterizzati da assenza di univocità e concordanza, dal carattere criptico delle conversazioni captate, dati tutti che non consentono di ritenere dimostrati la presenza del ricercato P. nè qualsiasi forma di aiuto da parte di I.. Una conclusione del genere è suffragata dall’intervenuta assoluzione di M.M. e F.A., coimputati di I., trovati in compagnia di P. all’atto del suo arresto, elemento questo del tutto pretermesso dai giudici di merito che non hanno in alcun modo motivato in ordine alla sentenza acquisita ai sensi dell’art. 23-bis c.p.p..

Con un terzo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti previsti dagli artt. 378 e 390 cod. pen., considerata l’assenza di univocità degli elementi probatori acquisiti in ordine alle ragioni sottese alla presenza dell’imputato in determinati luoghi.

Da ultimo lamenta violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione in relazione all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generi che e alla dosimetria della pena.

F. deduce, a sua volta, violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto previsto dall’art. 390 cod. pen., atteso che non è stata acquisita alcuna prova obiettiva in merito all’aiuto asseritamente fornito nè è stata dimostrato alcun rapporto di causalità dell’aiuto con l’intenzione del condannato P. di sottrarsi all’esecuzione della pena.

Lamenta, inoltre, violazione dei canoni di valutazione probatoria per assenza di univocità e concordanza degli elementi probatori su cui è stata fondata l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine a tutti i delitti a lui ascritti, considerato il carattere non significativo dei colloqui intercettati, costituenti l’unico dato probatorio su cui i giudici di merito hanno fondato il giudizio di affermazione di penale responsabilità.

Da ultimo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla dosimetria della pena, fondata su un erroneo calcolo, atteso che la pena base (tre anni di reclusione) irrogata per il delitto di cui all’art. 390 cod. pen. è stata ridotta di un terzo per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, di un ulteriore terzo per la scelta del rito e, infine, aumentata per la continuazione, quando, invece, la diminuente per il rito avrebbe dovuto essere applicata sulla pena complessivamente inflitta e non solo su quella irrogata per il reato più grave.
Motivi della decisione

Il ricorso di I.F. non è fondato e quello di F.F. merita accoglimento limitatamente al trattamento sanzionatorio, essendo, per il resto, anch’esso non fondato.

1. In merito alla violazione dell’art. 521 c.p.p., prospettata da I., il Collegio osserva che a fondamento del principio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza sta l’esigenza di assicurare all’imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che è oggetto dell’imputazione. Ne discende che il principio in parola non è violato ogni qualvolta siffatta possibilità non risulti sminuita. In altri termini, siffatta violazione non ricorre, quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (Cass., sez. 2, 11 aprile 1994, n. 5907, De Vecchi, rv.

197831; Cass., sez. 4, 24 maggio 1994, n. 8612, Tomasich, rv. 198689;

Cass., sez. 1, 10 dicembre 2004, n. 4655, rv. 230771).

Sussiste, invece, violazione del principio di correlazione della sentenza all’accusa formulata, quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, di fronte -senza avere avuto alcuna possibilità di difesa – ad un fatto del tutto nuovo.

Il fatto, di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., va definito come l’accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione tra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica. Per fatto deve, perciò, intendersi un dato empirico, fenomenico, un accadimento, un episodio della vita umana, cioè la fattispecie concreta e non la fattispecie astratta, lo schema legale nel quale collocare quell’episodio della vita umana (Sez. un. 22 ottobre 1996, De Francesco).

La violazione del suddetto principio postula, quindi, una modificazione – nei suoi elementi essenziali – del fatto, inteso appunto come episodio della vita umana, originariamente contestato.

Alla luce di questi principi la doglianza formulata da I. è priva di pregio, atteso che i fatti per i quali è intervenuta l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato erano ricompresi nell’ambito della complessiva contestazione in ordine alla quale è intervenuta la vocatio in iudicium e I. ha avuto ampia ed effettiva possibilità di esercitare il suo diritto di difesa.

2. Patimenti non fondato è il motivo di ricorso, prospettato sia da I. che da F., in tema di violazione dei canoni di valutazione probatoria e di vizio della motivazione.

2.1. Alla luce della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

E’, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula).

Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi – anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso – in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.

Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

2.2. La categoria logico-giuridica del travisamento della prova deve essere tenuta distinta da quella concernente il vizio di travisamento del fatto. La prima, infatti, a differenza del secondo, implica non una rivalutazione del fatto, che è incompatibile con il giudizio di legittimità, ma la constatazione che esiste una palese divergenza del risultato probatorio rispetto all’elemento di prova emergente dagli atti processuali e che, quindi, una determinata informazione probatoria utilizzata in sentenza, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, è contraddetta da uno specifico atto processuale, pure esso specificamente indicato. La recente riformulazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, non confermando l’indeclinabilità della regola preclusiva dell’esame degli atti processuali ed ammettendo un sindacato esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo all’esito di una cognitio facti ex actis, colloca il vizio di travisamento della prova, cioè della prova omessa o travisata, rilevante e decisiva, nel peculiare contesto del vizio motivazionale, attesa la storica inerenza di esso al tessuto argomentativo della ratio decidendi (Cass. Sez. 6, 20 marzo 2006, rv. 233621; Cass., Sez. 1, 9 maggio 2006, rv. 233783;

Cass., Sez. 2, 23 marzo 2006, rv. 233460; Cass., Sez. 5, 11 aprile 2006, rv. 233789; Cass., Sez. 4, 28 aprile 2006, rv. 233783; Cass., Sez. 3, 12 aprile 2006, rv. 233823). In virtù della novella legislativa del 2006 viene ad assumere, pertanto, pregnante rilievo l’obbligo di fedeltà della motivazione agli atti processuali/probatori, risultandone valorizzati i criteri di esattezza, completezza e tenuta informativa e, al contempo, rafforzato quell’onere di "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" a sostegno del singolo motivo di ricorso, che già gravava sul ricorrente ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c).

Il vizio di prova "omessa" o "travisata" sussiste, peraltro, soltanto quando l’accertata distorsione disarticoli effettivamente l’intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione, per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio trascurato o travisato, secondo un parametro di rilevanza e di decisività. 2.3. Esaminata in quest’ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse dai ricorrente che hanno denunciato, da un lato, la carenza, l’illogicità e l’intrinseca contraddittorietà della motivazione e, dall’altro (ciò vale solo per il ricorso di I.), hanno ricondotto alla categoria logico-giuridica della prova "omessa" o "travisata" non l’omessa pronunzia su un significativo dato processuale o probatorio nè la palese divergenza del risultato probatorio rispetto all’elemento di prova emergente dagli atti processuali, bensì l’erronea valutazione di attendibilità e concludenza dell’elemento probatorio costituito dalle intercettazioni, avvenuta in violazione delle regole ermeneutiche che devono presiedere la struttura logica della motivazione in fatto.

In realtà i giudici di merito, con ampio e puntuale richiamo al contenuto dei colloqui captati, posti in correlazione logica con le attività di appostamento, pedinamento, controllo, individuazione di cose, luoghi, persone svolte dalla polizia giudiziaria hanno ricostruito gli spostamenti del latitante P., i contatti intercorsi tra costui e i due imputati, deputati ad offrirgli assistenza mediante il procacciamento di viveri, il mantenimento di relazioni con il mondo esterno, l’organizzazione dei suoi spostamenti, funzionali a non consentire la localizzazione dei suoi nascondigli e, quindi, a scongiurare l’arresto del latitante varie forme. La sentenza impugnata, inoltre, nel rispondere alle doglianze difensive, ha, con iter argomentativo logicamente sviluppato, indicato gli elementi probatori (contenuto delle intercettazioni, dichiarazioni rese dagli ufficiali di polizia giudiziaria in merito alle modalità di individuazione degli imputati e di P.) che, pur alla luce delle circostanze dedotte dalla difesa, hanno consentito, oltre ogni ragionevole dubbio, di identificare con certezza i diversi protagonisti della vicenda, di attribuire a ciascuno di essi precisi ruoli e condotte, di ricostruire le ragioni delle presenze nei vari luoghi.

Considerazioni analoghe valgono in relazione ai rilievi svolti dalla difesa di F. in merito all’inosservanza dei canoni di valutazione probatoria relativamente alle violazioni in materia di armi, la cui sussistenza è stata ritenuta dai giudici di merito, con motivazione esauriente e immune da vizi logici e giuridici, sulla base del contenuto delle dichiarazioni autoaccusatorie di F. che, insieme all’inequivoco contesto dei colloqui intercettati, sono state ritenute obiettivamente indicative della disponibilità alla fornitura di un numero imprecisato di fucili automatici di nuova realizzazione, che l’imputato aveva la possibilità di reperire e di vendere al prezzo di Euro 1.500 – 1.7000 ciascuno, come comprovato dalla programmata consegna di un fucile automatico e sovrapposto ad un individuo originario di Anoia.

3. Sulla base delle considerazioni svolte al precedente paragrafo deve ritenersi infondata la doglianza, formulata da I., in merito all’assenza degli elementi costituitivi del delitto di favoreggiamento personale.

Il delitto previsto dall’art. 378 c.p. è un reato di pura condotta che, per costituire "aiuto" all’elusione delle investigazioni dell’autorità, deve essere potenzialmente idonea al conseguimento di un tale risultato e deve, inoltre, essere consapevolmente diretta ad inserirsi nell’ambito operativo di detta autorità, non essendo, peraltro, necessario che quest’ultima sia effettivamente fuorviata (Sez. 6, 24 ottobre 2006, n. 24161). Trattandosi di un reato di mero pericolo, non occorre che la condotta consegua l’obiettivo voluto, essendo sufficiente che consista in un’attività che abbia frapposto un ostacolo, pur se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini e abbia provocato una qualsiasi negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del quale le indagini e le ricerche erano in corso o si sarebbero, comunque, potute svolgere.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, con ampio riferimento alle circostanze di fatto – in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, ove sorrette, come nel caso di specie, da motivazione esente da vizi logici e giuridici – ha evidenziato il volontario e consapevole contributo fornito da I. al latitante P. per frustrare le attività dirette alla suo arresto, consistito nel supportarlo materialmente e nell’effettuare accurati controlli del territorio e servizi di vedetta e di accompagnamento in occasione di ciascuno spostamento.

4. Non fondate sono anche le doglianze, prospettate da entrambi i ricorrenti, circa la configurabilità del reato previsto dall’art. 390 c.p..

Il reato in esame è a forma libera, per cui esso può consistere in qualsiasi aiuto prestato al condannato, purchè esso sia idoneo a sottrarlo all’esecuzione della pena. E’, quindi, necessaria un’efficiente attività materiale che si presenti come concausa produttiva dell’effetto conseguito dal condannato di sottrarsi all’esecuzione della pena. L’aiuto deve risolversi in un’attività consapevolmente convergente con quella posta in essere da chi vuole sottrarsi alla pena.

La prova circa la consapevolezza dell’imputato di agevolare l’autore di un reato a sottrarsi all’esecuzione della pena può fondarsi sulla notorietà della caratura criminale del soggetto favorito, nonchè del fatto che egli sia stato condannato per tale reato e che si sia reso latitante (Sez. 6, 26 novembre 2009, n. 2533).

In conformità con questi principi la sentenza impugnata ha correttamente sottolineato, sulla base delle intercettazioni svolte, delle attività di osservazione, appostamento, pedinamento e individuazione svolte dalla polizia giudiziaria, il decisivo e causalmente rilevante contributo fornito, grazie alle condotte in precedenza illustrate, da entrambi gli imputati al latitante P., esponente di vertice dell’omonima consorteria mafiosa operante in Cinquefrondi e territori limitrofi, e la stretta correlazione esistente tra l’aiuto dato da I. e F. e la volontà di P. di permanere nello stato di latitanza. Era, infatti, grazie alla fondamentale opera dei due ricorrenti e al particolare legame fiduciario intercorrente tra gli stessi e P. che quest’ultimo riusciva a sottrarsi all’esecuzione della pena usufruendo di basi logistiche appositamente predisposte, di rifornimento di viveri, di spostamenti protetti nelle varie località grazie a servizi di vedetta e di scorta.

5. Non fondato è anche il motivo di ricorso con il quale I. lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla dosimetria della pena. I giudici di merito, infatti, hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio la gravità dei delitti posti in essere, della negativa personalità dell’imputato, del contesto di criminalità organizzata in cui si inquadrano i fatti.

6. Fondata, invece, è la censura formulata dalla difesa di F. in merito alla dosimetria della pena, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate nel ricorso.

Appare in proposito opportuno ripercorrere il procedimento di computo della pena seguito sia in primo che in secondo grado.

Il gip del Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza del 26 giugno 2009, irrogava a F.F. pene distinte per il delitto previsto dall’art. 390 c.p. e per le violazioni in materia di armi.

La pena di due anni di reclusione per il delitto di cui all’art. 390 c.p. veniva così determinata: pena base, tenuto conto anche dell’aggravante ad effetto speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7: cinque anni di reclusione; riduzione di un terzo per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche: anni tre di reclusione; ulteriore riduzione di un terzo per effetto della scelta del rito abbreviato: due anni di reclusione.

Per i delitti in materia di armi contestati al capo c) veniva irrogata la pena complessiva di due anni di reclusione e cinquecento Euro di multa, così determinata: pena base: quattro anni di reclusione ed Euro novecento di multa; riduzione a due anni e otto mesi di reclusione ed Euro seicento di multa a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche; aumento per la continuazione ad anni tre ed Euro settecentocinquanta di multa, definitivamente ridotta per il rito a due anni di reclusione ed Euro cinquecento di multa.

I giudici d’appello confermavano l’irrogazione di sanzioni distinte per il delitto ex art. 390 c.p. e per i reati in materia di armi.

Con riferimento al primo, a seguito dell’esclusione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, rideterminavano la pena in un anno e quattro mesi di reclusione, così calcolata: pena base: tre anni di reclusione; riduzione a due anni di reclusione ex art. 62-bis c.p.; ulteriore riduzione di un terzo per la scelta del rito.

Per i delitti in materia di armi veniva confermata l’irrogazione della pena di due anni di reclusione ed Euro cinquecento di multa, la cui determinazione era già comprensiva della diminuzione per il rito abbreviato.

Pertanto, la pena finale: tre anni, quattro mesi di reclusione, Euro cinquecento di multa irrogata a F. era la risultante delle due distinte sanzioni inflitte per i vari reati ascritti all’imputato, rispetto ai quali i giudici non avevano ritenuto il vincolo della continuazione.

Sulla base di quanto sinora esposto è, quindi, evidente che non si configura la denunciata violazione del procedimento di computo delle pene, atteso che, contrariamente a quanto prospettato sia dalla difesa di F. che dal Procuratore generale, i giudici non hanno ritenuto la continuazione tra il delitto di cui all’art. 390 c.p. (capo a) e le violazioni in materia di armi. Con riguardo a queste ultime, inoltre, correttamente si è proceduto all’applicazione delle diminuzione per la scelta del rito dopo avere calcolato l’aumento della pena per la continuazione tra la condotta di detenzione e quella di porto di armi comuni da sparo (capo c).

Tanto precisato in ordine alle modalità del calcolo delle pene, il Collegio osserva che i giudici d’appello hanno omesso di applicare il disposto di cui all’art. 390 c.p., comma 2, che, nel rinviare all’art. 386 c.p., comma 3, n. 1, stabilisce che la pena sia diminuita se il colpevole è un prossimo congiunto della persona nei cui confronti viene prestato aiuto per consentirle di sottrarsi all’esecuzione della pena.

Dalle sentenze dei giudici di merito risulta che F.F. è cognato di P. ed è, quindi, prossimo congiunto ai sensi dell’art. 307 c.p., comma 3.

L’omesso apprezzamento di tale profilo ha, a sua volta, inciso sulla determinazione della pena per il delitto di cui all’art. 390 c.p., tenuto conto che la suddetta attenuante è stata già riconosciuta con la sentenza di primo grado.

Sotto questo profilo, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di F.F. limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.

Rigetta il ricorso proposto da I.F. e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2287 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio ha annullato il nulla osta del Comune di Marino, emesso ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 e dell’art. 39 della L. 724/94, relativo alla richiesta di sanatoria per un ampliamento abusivo di un fabbricato di mq. 73,03 realizzato in un’area soggetta al vincolo paesistico.

Con sentenza interlocutoria n. 32760/2010, il Tribunale ha ordinato incombenti istruttori.

A seguito del deposito della documentazione richiesta dal Collegio, è emerso che il ricorrente ha provveduto a richiedere al Comune di Marino una nuova autorizzazione ex art. 39 della L. 724/94 essendo stato nel frattempo adottato il nuovo P.T.P.R. che contiene una disciplina difforme rispetto al precedente P.T.P.

Con provvedimento n. 1339/sub del 30/9/08 è stato rilasciato il nuovo parere favorevole e detto atto non è stato annullato dalla Soprintendenza.

Il Comune di Marino ha provveduto quindi a rilasciare il permesso di costruire in sanatoria con determinazione n. 514/S in data 1/12/09.

Ne consegue che il ricorso – così come richiesto dal ricorrente – deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.