T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 194

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Collegio ritiene che, al fine del più compiutamente decidere, si debba dar corso ad una puntuale attività di verificazione anche contabile; ciò a mezzo di idoneo tecnico qualificato; all’esito della quale quest’ultimo dovrà produrre una specifica relazione con proprie conclusioni autonome.
A tale riguardo, identificata la natura dell’intervento di specie tenendo conto delle due diverse opposte tesi di cui al giudizio e con solo riferimento ai profili di materializzazione tecnicofunzionale, il verificatore dovrà, al seguito, accertare se e in che misura gli oneri imposti siano fuori luogo o meno, pur in relazione alla tipicizzazioni/destinazioni d’uso ivi variamente connettibili per norma locale.
Sotto l’ulteriore profilo pratico (ciò anche da inserirsi in detta relazione), dovranno sentirsi tutte le parti o i tecnici di esse (se richiedenti ciò e all’uopo da segnalarsi senza indugio al nominato verificatore) e, al seguito, fornire singole proprie risposte nei limiti di quanto dedotto sotto il profilo tecnico e di conto economico nel ricorso.
Le richieste conclusioni finali dovranno essere redatte ed elaborate – come detto – in modo autonomo; mentre le conclusioni delle parti saranno affiancate, riassuntivamente per iscritto, dal verificatore alle altrimenti proprie singole risposte di cui sopra.
Al nominato verificatore dovrà essere consentito libero accesso ad ogni ufficio pubblico qualora in esso lo stesso presuma siano depositati documenti utili a fornire chiarimenti. Gli uffici comunali avranno cura di consentire, senza alcun indugio, la presa visione di ogni documento utile e la estrazione gratuita di qualsiasi copia di documento: anche oltre il fascicolo amministrativo di interesse.
Eventuali sopralluoghi dovranno essere condotti in contraddittorio con i nominati tecnici di tutte le parti, con congruo preavviso.
L’assenza di un tecnico di parte, qualora preavvisato, non impedisce il sopralluogo medesimo. Per ciascun sopralluogo stesso dovrà essere redatto sintetico verbale da allegare alla relazione.
La Segreteria, che legge per conoscenza, metterà a disposizione del nominato verificatore il fascicolo di causa per ogni necessità.
Eventuali indicazioni operative potranno essere richieste al Giudice relatore (Dr. xxx) ove lo si ritenga necessario in modo ineludibile.
All’atto del deposito della citata relazione il nominato verificatore allegherà nota delle proprie spese (onnicomprensiva) curando che la medesima risponda alle direttive statali in materia di spese di giustizia. La relativa liquidazione interverrà all’esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) non definitivamente decidendo sotto nessun profilo, nomina quale tecnico verificatore il Dirigente pro tempore dell’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Cremona.
Quanto in premessa richiesto andrà depositato presso la Segreteria dell’adito TAR entro 90 giorni dalla data di notifica della presente o dalla data di ricezione della comunicazione amministrativa della medesima, se anteriore. Il detto verificatore è invitato a prendere gli opportuni contatti con i competenti uffici del Tribunale avendo cura di svolgere l’attività de qua al di fuori dell’orario d’ufficio presso il Comune di Cremona.
Nulla allo stato per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Mario xxx, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Giudice di pace di Taranto sez II del 16.11.2009 Assicurazioni, estromissione, risarcimento, termini (2010-03-02)

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO – SEZ. 2^

Il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa, iscritta al n° R.G. 10377/2008, avente ad oggetto:

Indennizzo per l’importo complessivo di € 6.520,86 promossa da:

R. CLAUDIO, nato a Taranto il … C. F. (), e residente in … (TA) alla, ed elettivamente ivi domiciliato,rappresentato e difeso dall’Avv. C. C. giusta mandato a margine dell’atto di citazione parte attrice

CONTRO

M. Ass.ni SPA ( ), corrente in Milano, in persona di un suo procuratore, elettivamente domiciliata in Taranto presso lo studio dell’Avv. M. D., dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato apposto su separato foglio parte convenuta

nonché contro M.A., residente in … , altra parte convenuta contumace Conclusioni della parte attrice: Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: “ Piaccia all’On. Giudice di Pace adìto, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, e in accoglimento delle ragioni innanzi dedotte voler così provvedere:

A) in via principale: dichiarare e ritenere il Sig. M. A. responsabile dei danni causati nell’occorso all’auto Ford Focus tg.( ) del Sig. R. Claudio;

B) conseguentemente condannare il Sig. M. A. e la Compagnia assicuratrice M. s.p.a. al pagamento in favore dell’attore a titolo di risarcimento danni della somma di € 6520,86 oltre alla svalutazione monetaria ed agli interessi

C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario e con sentenza immediatamente esecutiva come per legge.”

Conclusioni della parte convenuta: “ Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, nel contraddittorio delle parti: 1) preliminarmente, dichiarare improcedibili le avverse domande per violazione delle modalità di denuncia dell’evento oggetto di giudizio, per i motivi espressi in narrativa;

2) nel merito, rigettare comunque le domande di parte attrice poiché integralmente infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;

3) Condannare l’attore al pagamento delle spese di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 30.09.2008 il sig. R. conveniva in giudizio il sig. M. A. e la M. Assicurazioni S.p.A. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa e per effetto di un incidente stradale verificatosi in .. il … Deduceva l’attore che in tale data, alle ore 19,00 circa,l’auto FORD Focus tg. () di proprietà dello istante, condotta dal figlio sig. R. Gaetano, percorreva Via … in … .

Giunto all’altezza dell’… "… ", nel tratto senso unico di via … , in piena curva, sopraggiungeva in retromarcia, in sensovietato, l’auto Fiat Bravo tg.( ) di proprietà e condotta dal sig. M. Antonio, che impattava violentemente l’auto Ford Focus tg. ( ), facendola sobbalzare sul marciapiede.

A seguito dell’urto subito, l’auto FORD Focus di proprietà dell’istante riportava ingenti danni, per la cui riparazione si era resa necessaria la spesa di Euro 4250,00 di meccanica, giusta fattura n. 499/23 del 02/05/2008 emessa dall’officina Ford A. S.p.a. di … , ed Euro 1700,86 di riparazione carrozzeria, giusta fattura n. 38 del 30/05/2008 emessa dalla carrozzeria L.C. s.r.l. di … , cui andavano aggiunti Euro 250,00 per parabrezza giusta fattura n. 196/13 del 02/05/2008 emessa dall’officina F. A. S.p.a. di … , ed Euro 320,00 per n. 8 giorni di fermo tecnico. Con lettera raccomandata A.R. del 03/06/2008 veniva formalizzata la richiesta del risarcimento dei danni subiti alla Compagnia M. Assicurazioni, che assicurava per la R.C.A. l’auto Ford Focus tg. ( ), e per conoscenza alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro, per come previsto dalla vigente normativa.

Nessun riscontro avveniva da parte della convenuta, per cui l’attrice concludeva chiedendo la declaratoria di responsabilità esclusiva a carico del conducente e la condanna della M. Assicurazioni S.p.A., quale assicuratrice del proprio veicolo, al risarcimento dei danni subiti.Il convenuto M. Antonio rimaneva contumace.

La causa era istruita con la seguente documentazione:Copia lettera racc. a.r. datata 30/0512008; copia fattura n. 499/23 del 02/05/2008 emessa dall’officina Ford A. S.p.a. di …; Copia fattura n. 38 del 30/05/2008 emessa dalla carrozzeria L. C. s.r.l. di …; Copia fattura n. l96/l3 del 02/OS/2008 emessa dall’officina F.A. S.p.a. di …; Copia modulo di denuncia a doppia dei conducenti.Venivano quindi espletati i mezzi istruttori richiesti.

Rinviata più volte la causa in pendenza di trattative bonarie di componimento, risultato fallito ogni tentativo di conciliazione, precisate le conclusioni, all’udienza del 22.10.2009, la causa erariservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell’azione.

Anzitutto, in riferimento all’eccezione sollevata dalla parte convenuta costituita che l’autovettura del danneggiato sia non di proprietà del sig. R. Claudio, ma “in noleggio a lungo termine” e della quale non abbia più il possesso, tali circostanze devono ritenersi del tutto irrilevanti per le ragioni che seguono.

A tal fine occorre premettere che la cd. legitimatio ad causam è un istituto che attiene alla verifica della regolarità del contraddittorio tra le parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, consistente nell’accertamento dell’astratta coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti destinatari degli effetti dell’eventuale pronuncia giudiziale (in tal senso, Sent. Cass. Civ., Sez. III,Sezione terza, 5 novembre 1997 n. 10843; Cass. Civ., Sez. III, 17 dicembre 1999 n.14232, Cass. Civ., Sez. III, 22 novembre 2000 n. 15080, ove si analizza anche la differenza tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto sostanziale dedotto, nonché Cass. Civ., Sez. III, 28 ottobre 2002 n. 15177).

Secondo i Supremi Giudici, in tema di risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale, il fondamento della legitimatio ad causam, va rinvenuto non tanto nella formale intestazione del veicolo ad un determinato soggetto, quanto piuttosto nella concreta incidenza negativa che il danno abbia determinato sul patrimonio di «… chi eserciti nei confronti dell’autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell’articolo 1140 del codice civile »(Cass.Civ., Sez. III, 23 febbraio 2006 n. 4003).

Il possesso legittimo é dimostrato da ben tre fatture emesse per la riparazione dell’autovettura ed intestate al sig. R. Claudio.

Si osserva, inoltre, che il sinistro per cui è causa si è verificato in data successiva al primo febbraio 2007, per cui è soggetto alla disciplina del risarcimento diretto. II giudizio è stato intrapreso dopo che erano decorsi sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento inviata alla M.S.p.A., assicuratrice del veicolo di proprietà del sig. R. La raccomandata è stata inviata per conoscenza alla A. G. S.p.A., assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto, perché l’art. 5 del regolamento emanato dal Presidente della Repubblica con decreto del 18 luglio 2006 n. 254 prevede che " l’impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all’impresa dell’assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro.

Nel merito, dall’esame degli atti e dalle risultanzeistruttorie emerge per quanto necessario la fondatezza della domanda proposta dalla parte attrice.

In particolare, è sufficientemente provato che l’incidente per cui è causa ebbe a verificarsi per esclusiva colpa e responsabilità del convenuto Sig. M. A., il quale nell’effettuare con l’autovettura Fiat Bravo tg. (…) un’errata, quanto azzardata ed imprudente manovra di retromarcia, in tratto a senso unico, ed in piena curva, è entrato in collisione con l’autovettura Ford Focus tg. (…) di proprietà dello istante e condotta dal Sig. R. Gaetano, il quale percorreva nel senso di marcia consentito Via …in ….Circostanze di fatto queste che risultano altresì provate dal modulo di denuncia sinistro CAI firmato congiuntamente dai due conducenti.

In presenza della sottoscrizione del modulo CAI per come avvenuto, diventa onere della compagnia assicuratrice dimostrare il contrario di quanto dichiarato che non può essere desunto dalla ricostruzione fatta da un perito di parte, di cui si è chiesta l’audizione, ma è necessaria l’opera di un CTU, per la cui nomina la parte convenuta si è opposta. Anche il comportamento processuale delle parti, e l’interrogatorio formale deferito al convenuto M. Antonio (il quale sebbene ritualmente citato, non ha mai contestato la domanda attrice e non si è presentato a rendere l’interrogatorio formale allo stesso deferito, confermando così i capitoli di prova, ai sensi dell’art. 232 c.p.c) costituiscono ulteriori elementi probatori. A fronte di questi fatti, nel corso del presente giudizio, la convenuta M. Ass.ni s.p.a. non ha provato il suo assunto sull’avvenuta diversa dinamica del sinistro così come rappresentata dalla parte attrice, anzi all’udienza del 22.10.2009, a fronte della richiesta esplicita di questo GDP di espletare gli ulteriori mezziistruttori già richiesti, i procuratori delle parti hanno concordemente rinunciato anche alle prove testimoniali, insistendo per la immediata decisione..

La contumacia del convenuto M.Antonio, comporta, inoltre, la formazione di ulteriori elementi di valutazione ex art. 116 del c.p.c..

Nessun dubbio, quindi, in ordine alla responsabilità di quest’ultimo conducente, per cui risulta superata la presunzione di colpa di entrambi i conducenti, prevista dall’art. 2054 c.c.

A tal riguardo la Suprema Corte nella sentenza, 4 aprile 1996, n. 3131 (conforme Cassazione civile, sez. III, 16 settembre 1996, n. 8287), ha affermato che: “ Il principio della presunzione ex art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario ed opera solo nel caso in cui non risulti possibile accertare in concreto le cause dell’evento dannoso”, avendosi come corollario il superamento della presunzione ex art. 2054 c.c., attesa la sua specifica funzione sussidiaria, per cui viene riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente M. A. nella produzione del sinistro..

Pertanto, ai sensi del D.LGS 209/2005, la convenuta M.A. S.p.A., quale assicuratrice dell’autovettura di proprietà del sig. R. Claudio, dev’essere condannata in solido al sig. M. a risarcire i danni prodotti.

In ordine al "quantum debeatur", le fatture depositate, quali: fattura n. 38 del 30/05/2008 emessa dalla carrozzeria L. C. s.r.l. di …; fattura n. l96/l3 del 02/05/2008 emessa dall’officina F. A. S.p.a. di …, fattura n. 499 del 02.05.2008, per una somma complessiva di € 6.200,96, comprensiva di IVA, determinano il costo delle sostituzioni e dei lavori di riparazione necessari per il ripristino dell’autovettura di proprietà dell’attore.

Non si può riconoscere il c.d. danno da fermo tecnico, poiché mancano idonee prove al riguardo, mentre dovuto é l’importo relativo all’IVA, in presenza di fatture, atteso che si tratta di un obbligo fiscale. Infatti, la S.C. (Cass.Civ., Sez.III, 14.1097, n.10023) ha ritenuto che "poichè il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata – perché l’autoriparatore, per legqe ( DPR. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente.

In ogni caso, in presenza di dette fatture, la somma spettante al sig. R. dovrà essere rivalutata con gli indici ISTAT dalla data delle fatture a quella della sentenza e da questa fino al soddisfo deve essere maggiorata degli interessi.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi dell’art. 91 c.p.c. per come modificato dal comma 17 dell’art. 45 della legge 18.06.2009 nr. 69 entrato in vigore a partire dal 04.07.2009.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da R. Claudio contro la soc. M.Ass.ni, ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta assorbita, così DECIDE

1) dichiara la responsabilità esclusiva di M. Antonio per laproduzione dei danni da circolazione stradale; 2) condanna la compagnia assicuratrice per la RCA, M.Ass.ni in persona del suo legale rappr. pro-tempore in solido a M. Antonio al pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro 6.200,96 a titolo del risarcimento dei danni materiali, oltre l’adeguamento ISTAT dalla data delle fatture alla data della sentenza, nonché agli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo;

3) condanna la stessa convenuta al pagamento delle spese ecompetenze della presente procedura e che si liquidano in Euro 3.306,10, di cui € 1.142,00 per diritti, € 191,60 per spese ed € 1.972,50 per onorario, a parte il rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo in favore dell’avvocato difensore distrattario.

4) sentenza esecutiva, come per legge.

Così deciso a Taranto il 16.11.2009

Il Giudice di Pace

( Dr. Martino Giacovelli)

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 64 DEL 2005 CORTE DEI CONTI Attribuzioni in sede di controllo REGIONE Finanza regionale

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Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 25 febbraio 2003, e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 7 marzo 2003, la Regione Veneto ha chiesto a questa Corte di dichiarare, fra l’altro, l’illegittimità dell’art. 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) in relazione all’art. 117 Cost. per indebita invasione della propria sfera di competenza legislativa concorrente in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, e in relazione all’art. 97 Cost. per l’incerta finalità della norma.

La Regione ricorrente lamenta la violazione dell’art. 117 Cost. perché la norma impugnata – stabilendo che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti – pone una disciplina molto specifica, che non lascia margini alla potestà legislativa della Regione.

Afferma la Regione Veneto che, già nella vigenza del precedente titolo V della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale definiva i principî che si impongono alla legislazione regionale concorrente come quei generali criteri che informano la disciplina legislativa statale del settore e precisava che questi devono riguardare in ogni caso il modo di esercizio della potestà legislativa regionale e non comportare l’inclusione o l’esclusione di singoli settori della materia nell’ambito di essa: la disposizione impugnata non conterrebbe, quindi, principî fondamentali, ma una normativa di semplice dettaglio.

La Regione ricorrente lamenta inoltre la violazione dell’art. 97 Cost., perché la disposizione in discorso pone in capo alle pubbliche amministrazioni un nuovo incombente – la trasmissione agli organi di controllo e alla Procura della Corte dei conti dei provvedimenti di riconoscimento di debito – di cui non è chiara la finalità.

Non si chiarisce infatti né quali siano le attività che l’organo di controllo o la procura contabile possano porre in essere una volta presa visione dell’atto né quali conseguenze derivino dal mancato invio.

2.– Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ministero dell’Avvocatura generale dello Stato, assumendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La questione sarebbe inammissibile per mancata indicazione delle norme della Costituzione violate, mentre sarebbe infondata perché l’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità.

Si tratterebbe pertanto di materia che rientra in quella degli “organi dello Stato” (nella quale va inclusa non solo la loro struttura, ma anche il loro funzionamento) o della “giustizia amministrativa”: non a caso la Regione non ha indicato alcun parametro costituzionale, perché sarebbe stato necessario individuare una norma che attribuisca alle Regioni la potestà legislativa sui controlli esterni a se stessa.

3.– Nell’imminenza dell’udienza hanno depositato distinte memorie sia la Regione Veneto, sia la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La prima, nell’ammettere che il legislatore statale può imporre vincoli alle politiche di bilancio, che comprimano l’autonomia regionale, precisa che tali limitazioni, per essere costituzionalmente legittime, devono avere carattere transitorio ed essere concepite in vista di specifici obiettivi, purché vengano salvaguardati gli spazi di autonomia riconosciuti a Regioni ed enti locali e per evitare che il testo costituzionale venga vulnerato in forza di ormai perniciose crisi di bilancio (sentenze n. 36 del 2004 e n. 376 del 2003).

Secondo la difesa regionale il potere statale di coordinamento della finanza pubblica sarebbe un potere a carattere finalistico, si svolgerebbe esclusivamente mediante la posizione di “principî fondamentali”, potrebbe svolgersi attraverso l’esercizio di poteri di ordine amministrativo, di rilevazione dati e di controllo e non potrebbe mai trasformarsi in attività di direzione o di indebito condizionamento dell’attività degli enti autonomi.

Inoltre, con il nuovo titolo V della Costituzione, sarebbero stati soppressi i controlli esterni, quelli interni ricadrebbero nell’ambito della sfera di autonomia organizzativa della Regione, mentre quelli della Corte dei conti sarebbero limitati solo alla gestione.

Afferma, infine, la Regione che, per quanto riguarda l’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento del debito “alla competente Procura della Corte dei conti”, sussistono già, nell’ambito dell’ordinamento, l’obbligo di denuncia proprio dei funzionari preposti agli uffici in cui si articolano le amministrazioni.

La difesa erariale, nel sostenere l’inammissibilità del ricorso, osserva che il richiamo alla materia “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” non ha alcuna attinenza con la norma impugnata, che introduce solo un obbligo di comunicazione successivo alla redazione del bilancio e alla effettuazione delle spese. I provvedimenti di riconoscimento di debito sono formati per costituire un titolo di pagamento fino ad allora mancante e provocano diffidenza perché presuppongono che non siano state seguite le formalità per ordinare le spese stesse.

Secondo l’Avvocatura la funzione della norma è meramente informativa, poiché presuppone che già operino disposizioni sul controllo dei vari enti e che sia prevista la competenza della Corte dei conti. La materia entro la quale ricondurre la norma è quella del coordinamento informativo, che l’art. 117, secondo comma, lettera r) attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.

La questione sarebbe comunque infondata anche qualora si ammettesse che la materia sia quella della “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, dal momento che la norma impugnata non può essere considerata di dettaglio, perché si limita ad imporre a tutti gli enti che rientrano nella finanza pubblica un obbligo di informazione in modo che il coordinamento sia effettivo: i controlli sarebbero solo quelli previsti dalla legislazione già in vigore, mentre i doveri di informazione si pongono l’obiettivo di renderli possibili in modo organico.
Considerato in diritto

1.– La Regione Veneto ha impugnato, fra gli altri, l’art. 23, quinto comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), perché lo stesso, laddove stabilisce in modo specifico e preciso che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti, non lasciando margini alla potestà legislativa della Regione, e non chiarendo la finalità di tale trasmissione, dal momento che non dice né quali siano le attività che l’organo di controllo o la procura contabile possono porre in essere una volta presa visione dell’atto, né quali conseguenze derivino dal mancato invio, violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla legislazione concorrente della Regione la materia “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, e l’art. 97 della Costituzione, che stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

2.– In via preliminare va disattesa la censura di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’Avvocatura erariale per mancata indicazione delle norme costituzionali asseritamente violate, dal momento che dalla lettura dell’atto introduttivo del giudizio risulta l’indicazione dei parametri costituzionali che giustificherebbe la pronuncia di incostituzionalità richiesta e, precisamente, gli articoli 97 e 117, terzo comma, della Costituzione (il primo invocabile dalla Regione in quanto la affermata violazione ridonderebbe in una lesione dell’autonomia della Regione, vincolata nella sua attività all’osservanza delle norme impugnate).

3.– Passando all’esame del merito, il ricorso è infondato sulla base delle considerazioni che seguono.

3.1.– La norma impugnata – secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti – è espressione di un principio fondamentale in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” (che è materia affidata alla competenza ripartita di Stato e Regioni), tendente a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno.

Questa Corte ha avuto infatti modo di affermare che non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, pur se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti, da ciò facendo derivare – nell’esaminare una norma della legge finanziaria del 2002 (art. 24 della legge n. 448 del 2001) – la legittimità della trasmissione a fini di controllo al Ministero dell’economia da parte di regioni, province e comuni, di informazioni relative ad incassi e pagamenti effettuati (sentenza n. 36 del 2004).

Orbene, se rientra nei limiti delle norme che lo Stato ha la competenza ad emanare nella materia del coordinamento della finanza pubblica, la previsione di un’ingerenza, nell’attività di Regioni ed enti locali, esercitata da un organo dello Stato, a maggior ragione deve ritenersi legittimo il controllo svolto da un organo terzo quale è la Corte dei conti.

E’ vero che, con il nuovo titolo V della Costituzione, i controlli di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali debbono ritenersi espunti dal nostro ordinamento, a seguito dell’abrogazione del primo comma dell’art. 125 e dell’art. 130 della Costituzione, ma questo non esclude la persistente legittimità, da un lato, dei c.d. controlli interni (cfr. art. 147 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) e, dall’altro, dell’attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti, legittimità già riconosciuta da una molteplicità di decisioni di questa Corte sulla base di norme costituzionali diverse da quelle abrogate (cfr. sentenze nn. 470 del 1997; 335 e 29 del 1995), fra le quali proprio l’art. 97 della Costituzione, invocato quale ulteriore parametro con il quale contrasterebbe la norma impugnata.

Quest’ultima, assoggettando una tipologia di provvedimento indice di possibili patologie nell’ordinaria attività di gestione ad un controllo rispettoso dell’autonomia locale e venendo altresì incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno, è conforme al principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunzie ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), in riferimento agli articoli 117 e 97 della Costituzione, sollevata dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.

Valerio ONIDA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-02-2011, n. 2456 Contratto a termine

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di prime cure che aveva, fra l’altro, dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 18 gennaio 2000 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con S.S.;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso;

3. come si evince dalla sentenza impugnata la lavoratrice è stata assunta con contratto a termine (con la decorrenza sopra indicata) stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane;

4. la Corte di merito ha ritenuto l’illegittimità del termine apposto al suddetto contratto sul presupposto che, anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi a norma della L. n. 56 del 1987, art. 23, sia necessario che l’apposizione del termine sia giustificata da eccezionali e specifiche esigenze, connesse al processo di ristrutturazione e concretamente riferibili alla singola assunzione e che tali presupposti siano allegati e provati; rilevato che nel caso di specie la società Poste Italiane non aveva provato la riconducibilità della singola assunzione a siffatte esigenze, ha concluso per l’illegittimità del termine;

5. la suddetta impostazione è stata censurata dalla società ricorrente la quale deduce, in particolare, che l’interpretazione data dalla Corte di merito si basa, in sostanza, su un’erronea interpretazione della L. n. 56 del 1987, art. 23;

la censura della società ricorrente è infondata e deve essere pertanto rigettata, anche se la motivazione della sentenza merita di essere parzialmente corretta ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2; ed infatti la decisione, nella parte in cui ha affermato l’illegittimità del termine apposto al suddetto contratto, deve ritenersi conforme a diritto anche se la motivazione della sentenza deve ritenersi parzialmente erronea;

deve ricordarsi in proposito che con numerose sentenze questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha univocamente confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra richiamato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione ..), dopo il 30 aprile 1998;

premesso che tale statuizione del giudice di merito è coerente col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588) secondo cui la configurabilità della delega in bianco ai sensi della citata L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, consente ai sindacati la possibilità di individuare figure di contratto a termine non omologhe a quelle previste per legge, e premesso altresì che, in forza della delega in bianco, le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che, per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione, l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato non essendo tenuta ad alcun ulteriore onere probatorio; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità del contratto a termine de quo per il solo fatto che lo stesso è stato stipulato dopo il 30 aprile 1998 ed è pertanto privo di presupposto normativo;

la citata giurisprudenza ha osservato in particolare che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453);

ha rilevato altresì che tale interpretazione è rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano "senza senso" (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866);

ha, infine, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141);

6. così respinto il primo motivo, osserva il Collegio che, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, con la memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010, del seguente tenore:

Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ.;

7. con riguardo alla richiesta della società, contrastata dalla difesa dell’intimato, e a prescindere dall’esame delle obiezioni da quest’ultima svolte in ordine alla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti cui il comma 7 ora riportato applica i precedenti commi 5 e 6 anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che essi non siano tardivi o generici, etc..; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresì corredati, a pena di inammissibilità degli stessi, dalla formulazione di un adeguato quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis ad essi applicabile; in caso di assenza o di inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto pregiudiziale produce infatti la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze;

8. premessi tali principi di diritto, si rileva che nel caso in esame il motivo che investe il tema cui potrebbe essere riferibile, secondo la prospettazione della ricorrente, la disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7, è il secondo, indicato nella rubrica come di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia; si tratta, in realtà, di un motivo relativo alla pretesa violazione di una regula iuris riconducibile all’art. 2697 cod. civ. (con conseguente assorbimento, comunque, del preteso vizio di motivazione – arg. art. 384 cod. proc. civ., u.c.) e attinente all’argomento della detrazione all’aliunde perceptum dal danno da risarcire in conseguenza dell’accertata nullità del termine e della conversione del contratto a tempo indeterminato; la società ricorrente con tale motivo lamenta infatti del tutto genericamente e quindi in maniera inammissibile che la Corte territoriale abbia errato nel disattendere la relativa eccezione e poi censura la sentenza per non avere tenuto conto che dai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte (cita al riguardo Cass. 17 ottobre 2001 n. 12697) discenderebbe che l’aliunde perceptum… non può che essere genericamente dedotto dall’istante. Dovrebbe essere invece onere del lavoratore dimostrare di non essere stato occupato nel periodo in questione, per esempio a mezzo delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi successivi alla scadenza del contratto a termine eventualmente dichiarato illegittimo e di altra eventuale documentazione (libretti di lavoro, buste paga);

il motivo così riassunto conclude con la formulazione del seguente quesito ex art. 366 bis cod. proc. civ.: dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto;

7. se si tiene conto del principio secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla fattispecie cui si riferisce la censura (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36; Cass. S.U. 5 febbraio 2008 n. 2658) è evidente che il quesito come sopra formulato dalla società appare in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate nel motivo e comunque del tutto astratto, 1 senza alcun riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato, per cui deve ritenersi inesistente e quindi si valuta inammissibile il relativo motivo, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.;

8. il ricorso va pertanto respinto e la società ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannata a pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 30,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari e oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

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