Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-07-2011) 02-11-2011, n. 39338

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.S. è stato condannato in abbreviato dal gip del tribunale di Palermo, per il reato di ingiuria, perpetrato in danno della moglie separata.

La corte di appello ha confermato, escludendo il ricorrente dell’esimenti di cui all’art. 599 cpv c.p..

Ricorre personalmente l’imputato, reiterando sostanzialmente le doglianze esposte nella sede di merito: la moglie gli aveva impedito di prelevare la figlia, col pretesto di non essere stata preavvisata.

Pur se vera, tale circostanza non esclude l’ingiustizia del comportamento della p.l., poichè la dimenticanza era dovuta a mera superficialità.

La censura non può essere condivisa.

Ineccepibilmente il giudice di merito ha significato che il rifiuto opposto da G.T. al coniuge separato è giustificato, poichè la p.l. aveva bisogno di essere preavvertita allo scopo di provvedere alla "organizzazione delle attività giornaliere".

Il ricorso va rigettato, con la condanna del C. alle spese processuali. Si provveda all’oscuramento dei dati identificati della p.l..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Oscuramento dei dati di identificazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-09-2011) 21-11-2011, n. 42952

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.T., a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso l’ordinanza 18.3.11 del Tribunale del riesame di Bologna che ha respinto la richiesta di riesame promossa avverso il decreto di sequestro del contrassegno assicurativo per la r.c.a. della Genertel s.p.a., relativo all’autoveicolo utilizzato, perchè ritenuto falso.

Lamenta la ricorrente l’erronea applicazione della legge penale, non essendo stato fatto uso della scrittura privata falsificata, mancando la sua apposizione sul parabrezza della vettura, nonchè l’inosservanza della legge processuale e carenza di motivazione nell’avere il tribunale omesso di esaminare ed accogliere quale costituto probatorio la dichiarazione scritta del marito della ricorrente.

Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.

Il decreto impugnato, infatti, da atto che la ricorrente, prima di avere ammesso la falsità del documento, lo aveva mostrato agli agenti della Polizia Municipale che l’avevano fermata, dopo un incidente stradale.

Orbene, in questa consegna si racchiude l’uso dell’atto falso richiesto dalla fattispecie incriminatrice: tanto rende superflua la circostanza se il documento fosse o meno esposto sul parabrezza e la successiva questione dell’utilizzabilità del manoscritto del marito della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2011) 09-12-2011, n. 45913

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Svolgimento del processo

Ha personalmente proposto ricorso per cassazione, S. F., avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila del 7.4.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gup del Tribunale di Pescara il 26.10.2006, per il reato di rapina aggravata. Deduce il ricorrente:

– il vizio di violazione di legge e la mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in punto di conferma del giudizio di responsabilità nei suoi confronti; la minaccia in danno delle persone offese dovrebbe ritenersi "irrealistica e impossibile" e comunque sarebbe stata posta in essere soltanto da N. G., originario coimputato, reo confesso; uno dei testi oculari aveva riconosciuto soltanto il N., affermando di non essere in grado di identificare anche l’altro complice; non vi sarebbe inoltre alcuna prova della compartecipazione al delitto del ricorrente, dovendosi ritenere che il fatto fu commesso dal N. con altri complici.

– il vizio di violazione di legge e la mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in ordine alla valutazione dell’attendibilità della chiamata di correo effettuata nei suoi confronti dal N., alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 192 c.p.p.; le dichiarazioni eteroaccusatorie del N. sarebbero sospette nella tempistica, perchè lo stesso aveva inizialmente negato ogni personale coinvolgimento nella rapina, affermando di non volere coinvolgere terze persone, mutando inopinatamente atteggiamento subito dopo; le dichiarazioni del N. sarebbero in più punti imprecise a e approssimative, mentre il S. aveva offerto una diversa e verosimile versione dei fatti, ingiustificatamente trascurata dalla Corte di merito.

– il vizio di violazione di legge e la mancanza di motivazione anche in ordine alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio.

Al riguardo, il ricorrente si impegna nella enunciazione dei criteri generali che devono presiedere all’esercizio, da parte del giudice, del proprio potere discrezionali nella determinazione della pena, anche con riferimento alla sua funzione rieducativa sancita dall’art. 27 Cost.), il vizio di violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza della recidiva, applicata "aritmeticamente" nonostante il curriculum criminale del ricorrente fosse scarsamente significativo, soprattutto in materia di reati contro il patrimonio, e nonostante la facoltatività, nella specie, dell’applicazione della recidiva, che avrebbe potuto essere neutralizzata anche con il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto ex art. 69 c.p.; peraltro, l’unico precedente di una certa gravita, cioè risultante dalla sentenza di condanna del Tribunale di Pescara n. 547 del 14.5.2002, non sarebbe in realtà un precedente, essendo la sentenza tuttora al vaglio della Corte di Cassazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. In punto di responsabilità le deduzioni del ricorrente sono per lo più generiche e assertive, oltre che aspecifiche rispetto ai fondamentali passaggi argomentativi della sentenza impugnata. In particolare, con riferimento all’elemento della minaccia nella condotta dei malviventi che si introdussero all’interno dell’esercizio rapinato, il ricorrente nemmeno si preoccupa di analizzare i dettagli del fatto, limitandosi a sostenere senz’altro la natura "irrealistica" della minaccia. Ma la Corte territoriale del tutto congruamente rileva al riguardo che l’esibizione di uno strumento da taglio al cassiere e l’intimazione ai presenti di gettarsi per terra, non potrebbero considerarsi certo inidonee a determinare un effetto di intimidazione nei confronti delle vittime.

2. La partecipazione al fatto del ricorrente è stata affermata dalla Corte di merito sulla base di indicazioni di prova in effetti assolutamente concludenti, essendo stato il S. sorpreso intento a consumare eroina appena due ore dopo la rapina, insieme al complice reo confesso, all’interno dell’abitazione di quest’ultimo, dove era ancora custodita parte della refurtiva. La chiamata di correo effettuata nei confronti del ricorrente dal suo complice non potrebbe quindi essere assistita da riscontri più solidi, a fronte dei quali del tutto irrilevante appare che il ricorrente non sia stato riconosciuto dalle persone presenti al fatto.

3. Le questioni sul trattamento sanzionatorio puntano più sulla svalutazione dei precedenti penali del ricorrente, che sono comunque plurimi, indipendentemente dalla questione della definitività della condanna più grave, che sulla sottolineatura di circostanze particolarmente favorevoli al ricorrente, o fanno leva su considerazioni soltanto assertive, come il riferimento ai "travagliati periodi di vita al buio in strada e senza fissa dimora" vissuti dal S., che costituirebbero, peraltro, al pari della sua abitudine all’assunzione di stupefacenti, specifici fattori criminogeni. E appare soltanto "accademico" il riferimento alla funzione rieducativa della pena, peraltro non necessariamente legata alla sua entità. 4. Nessun contributo significativo è espresso infine dai motivi aggiunti depositati dalla difesa. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 16-04-2013, n. 17300 Amministrazione pubblica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 19 ottobre 2010 la corte d’appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari confermava la sentenza del tribunale di Nuoro che il 4 giugno 2009 aveva condannato C.G. per i reati di truffa aggravata e falsità ideologica.

I giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento sugli esiti del dibattimento dal quale era emerso che l’imputato il (OMISSIS) nel richiedere presso il laboratorio LAB sas una prestazione sanitaria aveva compilato e sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di certificazione su modulo prestampato, predisposto dalla medesima società e sottoscritto oltre che dall’imputato anche dall’operatore, attestando di essere disoccupato e che il proprio nucleo familiare, composto anche da L. A., C.S. e C.M. aveva un reddito complessivo annuo inferiore ad Euro 8263,31 incrementato fino ad Euro 11.362,05 per il coniuge a carico e di ulteriori Euro 516,46 per ciascun figlio a carico. Dichiarazione che aveva dato all’imputato il diritto di ricevere gratuitamente la prestazione sanitaria esentandolo dal pagamento del ticket pari ad Euro 26. Accertamenti successivi della Guardia di Finanza di Nuoro avevano consentito di appurare che, contrariamente a quanto dichiarato, il reddito complessivo del nucleo familiare dell’imputato ammontava ad Euro 15.889,75 e quindi era superiore ai limiti previsti dalla legge per l’esenzione del ticket.

Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo violazione di legge in particolare inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 316 ter c.p., in relazione agli articoli 640 e 483 codice penale nonchè vizio della motivazione per mancanza di motivazione sul punto.

Sostiene che la sentenza impugnata si discosta dai principi enunciati dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza del 16 dicembre 2010.

Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 7537 del 16.12.2010 hanno affermato che integra il delitto di cui all’art. 316 ter c.p., anche la indebita percezione di erogazioni pubbliche di natura assistenziale, tra le quali rientrano quelle concernenti la esenzione del ticket per prestazioni sanitarie ed ospedaliere, in quanto nel concetto di conseguimento indebito di una "erogazione" da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di "contribuzione" ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l’elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell’esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perchè anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità". Deve aggiungersi che come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e ribadito dalle Sezioni unite nella sentenza indicata il reato di cui all’art. 316 ter c.p., assorbe quello di falso previsto dall’art. 483 dello stesso codice in tutti i casi in cui l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione. La fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altri enti pubblici, infatti, si configura come fattispecie complessa, ex art. 84 c.p., che contiene tutti gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico. Nè può attribuirsi rilievo alla diversità del bene giuridico tutelato dalle due norme, considerato che in ogni reato complesso si ha, per definizione, pluralità di beni giuridici protetti, a prescindere dalla collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice.

L’assorbimento del falso ideologico nel delitto di cui all’art. 316 ter c.p., si realizza anche quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima dell’erogazione (Euro 3.999,96), integri la mera violazione amministrativa di cui al secondo comma dello stesso art. 316 ter.

Rientra, infatti, nelle valutazioni discrezionali del legislatore la scelta della natura e qualità delle risposte sanzionatorie a condotte antigiuridiche, e quindi l’assoggettabilità dell’autore, in una determinata fattispecie, a sanzioni amministrative, pure se frammenti di queste condotte, ove non sussistesse la fattispecie complessa, sarebbero sanzionabili con autonomo titolo di reato. Nella vicenda in esame.

I fatti contestati vanno perciò ricompresi nello schema descrittivo dell’art. 316 ter c.p., ivi assorbiti i reati di falso e di truffa, ed a ciò consegue la declaratoria di non previsione del fatto come reato, in quanto non risulta superata la soglia di punibilità, ragguagliata al valore di Euro 3.999,96, indicata nel comma 2, della richiamata previsione legislativa.

Per l’applicazione della prevista sanzione amministrativa, gli atti devono essere trasmessi al Prefetto di Sassari.
P.Q.M.

Qualificati i fatti come fattispecie ex art. 316 ter c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Sassari per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dallo stesso art. 316 ter, comma 2.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2013

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