Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 28-01-2011, n. 3091 Misure cautelari; Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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orso.
Svolgimento del processo

Il tribunale del riesame di Catania con l’ordinanza in epigrafe confermò l’ordinanza 13.4.2010 del Gip del tribunale di Catania, che aveva applicato a G.A. la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

L’indagato propone ricorso per Cassazione deducendo:

1) violazione dell’art. 273 c.p.p. per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, che sono stati fondati su una semplice presunzione.

Manca una motivazione sulla presenza dello elemento psicologico del reato. Inoltre il tribunale non ha tenuto conto che mancava qualsiasi altro elemento che potesse far presumere una attività di spaccio.

2) violazione dell’art. 274 c.p.p., perchè non vi erano esigenze cautelari e ragioni che preludessero alla reiterazione del reato. Non sono spiegati i motivi per i quali è stata ritenuta la pericolosità sociale e la non occasionalità della condotta.

3) violazione dell’art. 292 c.p.p., commi 2 e 2 ter.

Lamenta che manca la motivazione sulle esigenze cautelari che giustificano la custodia in carcere e la mancata applicazione di una misura meno affittiva. Non sono stati poi valutati gli elementi a favore dell’indagato.

4) violazione dell’art. 275 c.p.p. perchè il tribunale non ha tenuto conto della possibilità di misure meno afflittive e comunque del fatto che ben potrebbe essere concessa la sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato perchè il tribunale del riesame ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sia sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia sulle esigenze cautelari, sia sulla scelta della misura.

Il tribunale ha invero fondato i gravi indizi di colpevolezza, anche in riferimento allo elemento soggettivo del reato, sul fatto che l’indagato era stato fermato mentre, insieme ad un complice, trasportava in auto il pacco con i 2 chili di hashish ed ha ritenuto inverosimile la tesi che egli fosse ignaro del contenuto del pacco in quanto l’involucro, di dimensioni non ridotte, si trovava proprio sul tappetino ai piedi del sedile anteriore destro, dove era seduto il G., il quale peraltro fu sorpreso mentre teneva il pacco stretto tra le gambe.

Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale del riesame ha congruamente fatto riferimento alla gravità del fatto, in relazione al quantitativo della sostanza stupefacente, che mostrava la non occasionalità della condotta ed il radicamento in ambienti malavitosi dediti al traffico di sostanze stupefacenti, ed in particolare il rapporto con grossisti e la disponibilità di canali di spaccio. D’altra parte, anche nella eventualità – peraltro non dimostrata – di un trasporto effettuato per conto terzi, l’affidamento di un così elevato quantitativo di droga era indice di un saldo rapporto di fiducia e dell’inserimento in circuiti criminali. Congruamente, quindi, è stata ritenuta la probabilità concreta ed attuale di reiterazione del reato.

La scelta della misura è stata, con congrua ed adeguata motivazione, fondata sulla inaffidabilità, allo stato, dell’indagato e sulla carenza di una capacità di autocontrollo, che impedivano di optare per una misura soggetta a minore incisività di controlli.

Il tribunale infine ha congruamente escluso che fosse prevedibile la concessione della sospensione condizionale della pena, attesi i limiti edittali. Esattamente poi ha fatto applicazione del principio secondo cui "In tema di applicazione e di scelta delle misure cautelari, la valutazione del giudice circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta dall’art. 275 c.p.p., comma 2 bis, non può tenere alcun conto delle (quantunque preannunciate) opzioni dell’indagato per riti alternativi, trattandosi di evenienze processuali future ed incerte che dipendono, da un’espressa e formale manifestazione di volontà sia dell’interessato che del pubblico ministero" (Sez. 4, 24.5.2007, n. 42682, Ehuiaka, m. 238298; Sez. 6, 30.9.1966, n. 2925, Marino, m.

206433).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 1349

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Svolgimento del processo

Assume parte ricorrente che gli impugnati provvedimenti siano illegittimi per:

1) Eccesso di potere per motivazione illogica e contraddittoria. Travisamento dei fatti;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della legge 56/1989. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità del presupposto. Difetto di istruttoria.

Conclude insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale accolta con ordinanza n. 1497, pronunziata nella Camera di Consiglio del 14 luglio 1993.
Motivi della decisione

Il ricorso – trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 9 febbraio 2011 – è improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Rileva, in tal senso, la dichiarazione depositata in giudizio il 26 novembre 2010, con il quale il procuratore della ricorrente, avv. Valeri, ha evidenziato che la propria assistita, a seguito di valutazione della domanda di riesame presentata dalla stessa dott.ssa C., è stata abilitata in via definitiva all’esercizio della professione di psicologo nella seduta del 25 novembre 2010.

Alla luce della sopra indicata circostanza – integrante piena satisfattività della pretesa fatta valere in giudizio – non può esimersi la Sezione, ai sensi degli artt. 35 e 85 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (recante introduzione del codice del processo amministrativo), dal dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara improcedibile, per cessazione della materia del contendere, il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1263 Regione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, per l’annullamento delle deliberazioni della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia concernenti l’approvazione dei rendiconti di spesa per corsi di formazione professionale.

Il Consorzio appellante ripropone le censure disattese dal TAR, criticando analiticamente la sentenza impugnata.

La Regione resiste all’appello, sollevando anche alcune eccezioni preliminari.

Il processo in appello è stato ritualmente riassunto dalla curatela fallimentare del Consorzio ricorrente.

L’appello è infondato.

In primo luogo, non sussiste il dedotto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, nel caso di specie, anche prescindendo dal giudicato esterno derivante dalla pronuncia del Tribunale Civile di Pordenone 28 giugno 2006, n. 27, richiamata dalla Regione intimata, i provvedimenti contestati in primo grado non si pongono sul piano paritario dei rapporti privatistici delle parti, ma attengono alla definizione autoritativa del rapporto di finanziamento oggetto della presente controversia.

Pertanto, la parte ricorrente in primo grado, a fronte delle determinazioni provvedimentali dell’amministrazione, è titolar e di un interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.

Nella procedura in esame, infatti, sono contestati gli atti afferenti alla rendicontazione, ai fini della definitiva liquidazione del contributo. Pertanto, gli atti impugnati dinanzi al TAR non riguardano il solo svolgimento del rapporto, bensì la stessa concessione del richiesto contributo.

In secondo, luogo, deve essere respinta la censura riguardante l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Infatti, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, per consolidato indirizzo interpretativo, formatosi in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 15/2005 (comunque non applicabile, ratione temporis, alla presente controversia), la comunicazione di avvio non è dovuta.

È privo di pregio, infine, l’ultimo complesso motivo di gravame concernente l’asserita violazione di legge ed eccesso di potere. Infatti, le determinazioni impugnate si basano su adeguati presupposti motivazionali e istruttori, collegati razionalmente a una pluralità di dati univoci, comprensivi degli accertamenti effettuati dagli uffici regionali, dell’esito delle indagini ispettive degli Uffici comunitari, nonché sui rilevi della Corte dei Conti.

Pertanto, non hanno pregio le censure riguardanti l’asserita violazione della legge regionale n. 76/1982, correlata alla modifica unilaterale dei parametri iniziali per la concessione del contributo.

Parimenti, non sussiste alcuna irrazionalità nella scelta di attribuire al Consorzio una quota pari al 10% del contributo, a nulla rilevando che il Consorzio non abbia finalità lucrativa.

Infatti, non essendo ancora concluso definitivamente il procedimento volto alla verifica dei presupposti per la concessione del contributo, l’amministrazione conservava intatto il potere di modificare, anche unilateralmente, i parametri inizialmente determinati solo in via provvisoria.

In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l’appello.

Condanna l’appellante a rimborsare alla Regione appellata le spese di lite liquidandole in euro 1500//00 (millecinquecento//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-05-2011, n. 11453 Fascicolo di parte

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Svolgimento del processo

p. 1 – I fatti processuali rilevanti.

Con sentenza 7.4.1999 n. 1019 il Tribunale di Venezia condannava l’Amministrazione finanziaria a corrispondere a Tonegutti s.r.l. la somma di L. 34.000.000 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di restituzione di tasse di concessione governativa indebitamente corrisposte per gli anni 1988, 1990, 1991 e 1992, dichiarando la inapplicabilità della norma statale istitutiva del tributo in quanto incompatibile con la direttiva del Consiglio Cee 17.7.1969 n. 335, e rigettando la eccezione di decadenza del diritto, formulata dalla PA ai sensi del D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13 relativamente alla annualità 1988, in quanto, pur non avendo prodotto la società copia delle istanze di rimborso ("documenti da 9 a 13, menzionati nell’elenco e non rivenute), l’onere probatorio poteva ritenersi egualmente assolto dalla produzione delle ricevute di spedizione delle lettere raccomandate trasmesse agli Uffici finanziari e dalla assenza di contestazioni da parte della PA in ordine alla tempestività delle istanze di rimborso relative alle annualità 1990-1992.

In parziale accoglimento dell’appello principale interposto dalla PA e dell’appello incidentale proposto dalla società Tonegutti, la Corte d’appello di Venezia con sentenza 18.8.2005 n. 1454, riduceva a L. 19.000.000 il credito di rimborso, rilevando la mancanza in atti della prova documentale della trasmissione della istanza di rimborso relativa al 1988 entro il termine di decadenza, e riconosceva gli interessi dovuti sulla somma restituenda nella misura prevista dalla L. n. 29 del 1961, riliquidando le spese dei due gradi di giudizio che compensava nella misura della metà, ponendo la metà residua a carico della Amministrazione. p. 2 Gli atti introduttivi del giudizio.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Tonegutti s.p.a. (in seguito a trasformazione del tipo societario) deducendo, quale unico motivo, la "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in tema di produzione dei documenti sia in primo grado che in appello, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" avendo entrambi i giudici di merito dato atto che i documenti erano stati depositati ed indicati nell’indice del fascicolo, con la conseguenza che nulla essendo stato rilevato, in entrambi i gradi di giudizio, dal Cancelliere al momento della costituzione ex art. 74 disp. att. c.p.c, nè all’atto del deposito in data 26.5.1998 del doc. 14 regolarmente timbrato, i Giudici avrebbero dovuto, anzichè ritenere indimostrato il fatto da provare, valutare la possibilità di ordinare alla parte un nuovo deposito del documento smarrito.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate eccependo la inammissibilità e la infondatezza del ricorso principale.
Motivi della decisione

1. La motivazione della sentenza impugnata.

La Corte d’appello di Venezia dopo aver circoscritto il thema decidendum ai motivi dell’appello principale concernenti la decadenza D.P.R. n. 641 del 1972, ex art. 13 dal diritto di rimborso della tassa di concessione governativa, la applicazione con efficacia retroattiva della L. n. 448 del 1998, art. 11, comma 1 ed ai motivi dell’appello principale ed incidentale concernenti la determinazione degli interessi da liquidare sulle somme restituende, ha ritenuto decaduta la società dal diritto al rimborso della tassa pagata per l’anno 1988 ritenendo applicabile – diversamente da quanto affermato dal primo giudice – la norma del D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13 (che stabiliva il termine di decadenza triennale, decorrente dal versamento, per la richiesta di rimborso) e rilevando che il Giudice di primo grado aveva già constatato che non era stata prodotta dalla società la istanza di rimborso e che "la prova dell’inoltro di una tale istanza non risulta fornita neppure in questo grado; manca tuttora agli atti l’istanza di rimborso per i complessivi L. 15 milioni versati per l’annualità 1988".

La Corte territoriale quindi, in dipendenza della parziale riforma della sentenza di prime cura provvedeva a nuova regolamentazione delle spese di primo grado ed a liquidazione delle spese del grado di appello, compensandole per la metà e ponendo il residuo a carico della Amministrazione statale.

2. I motivi del ricorso principale.

La società censura la sentenza di appello con un unico motivo deducendo "violazione e falsa applicazione delle orme di diritto in tema di produzione di documenti sia in primo grado che in appello" nonchè "omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia".

Sostiene la ricorrente che entrambi i Giudici di merito avrebbero dato atto dell’avvenuto deposito dei documenti e che pertanto la Corte d’appello avrebbe dovuto assegnare alla parte nuovo termine per il nuovo deposito del documento non rinvenuto agli atti. Aggiunge che il Cancelliere non aveva mosso rilievi all’atto della costituzione della parte in primo grado "nè allorquando l’esponente ha depositato in data 26 maggio 1998 il documento 14 (che è stato regolarmente timbrato)", nè aveva mosso rilievi il Cancelliere della Corte d’appello all’atto della costituzione della società appellata.

3. Il controricorso.

La Agenzia delle Entrate subentrata a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale, con conseguente implicita estromissione della Amministrazione statale ex art. 111 c.p.c., comma 3 (ctr. Corte cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e 3118) ha resistito con controricorso eccependo la inammissibilità del ricorso principale in quanto volto a far valere un vizio revocatorio denunciarle esclusivamente con il mezzo di impugnazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, nonchè in quanto privo di quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., ed ha concluso comunque per il rigetto dello stesso in quanto infondato.

4. L’esame dei motivi di ricorso e le valutazioni della Corte.

Le eccezioni di inammissibilità prospettate in relazione all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 366 bis c.p.c. sono manifestamente infondate.

Nella specie non ricorre infatti, errore revocatorio in quanto tale errore di percezione, ricadente sul fatto, sussiste soltanto nel caso in cui il Giudice supponga inesistente un documento ritualmente prodotto ed effettivamente esistente (Corte cass. 1^ sez. 17.7.1997 n. 656), mentre non è configurabile laddove il documento, ove pure risulti prodotto in giudizio, non esista materialmente tra gli atti di causa al momento della decisione (per smarrimento, sottrazione, distruzione, o ritiro volontario), sicchè il Giudice non abbia ritenuto di poterlo prendere in esame ai fini della valutazione probatoria e della decisione della controversia (cfr. Corte cass. 1^ sez. 12.10.2006 n. 21938, in motivazione).

Nella specie è incontestato che il documento effettivamente non era presente tra gli atti del giudizio (e tale fatto è stato esattamente rilevato dal Giudice), dunque rimane esclusa in limine la stessa ipotesi di un errore consistente nella mancata rilevazione da parte del Giudice di un fatto positivamente accertato.

Quanto alla inammissibilità dedotta in relazione all’art. 366 bis c.p.c. è appena il caso di osservare che l’onere di formulazione nel ricorso per cassazione del "quesito di diritto", prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. (norma successivamente abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47), è Stato introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e la norma trova applicazione esclusivamente ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (2.3.2006), ipotesi che non ricorre nel caso di specie essendo stata depositata in Cancelleria la sentenza impugnata in data 18.8.2005.

Inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4 è, invece, la censura formulata dal ricorrente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sia in quanto non vengono neppure indicate le norme asseritamente violate (genericamente individuate in quelle aventi ad oggetto il deposito dei documenti -il vizio di legittimità avrebbe dovuto quindi essere denunciato dalla ricorrente con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), sia in quanto difetta del tutto la esposizione dei fatti dai quali dovrebbe risultare la violazione da parte del Giudice di appello delle norme processuali (mentre l’ipotetico vizio denunciato con riguardo al giudizi di primo grado è pacificamente inammissibile in difetto di indicazione e prova che la eccezione era stata riproposta ovvero che la questione era stata dedotta con specifico motivo di appello in sede di gravame).

Infondata è, invece, la censura dedotta in relazione a vizio motivazionale della sentenza.

La questione della decisione pronunciata in mancanza di documenti prodotti in giudizio ma non rinvenuti nel fascicolo al momento della pronuncia non risulta risolta in modo uniforme da questa Corte: a fronte di un indirizzo che pone a carico della parte l’onere di verificare la regolarità del proprio fascicolo depositato per la decisione, sicchè l’eventuale mancato rinvenimento da parte del Giudice di un documento – prodotto dalla parte- non preclude la decisione della causa (cfr. Corte cass. sez. lav. 29.10.1998 n, 10819 "In virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumesi espressamente, in mancanza della denunzia di altri eventi, di un atto volontario della parte che è libera di ritirare il proprio fascicolo di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti in esso contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre l’incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese ance in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione mancante solo ove risulti la involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e ci documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione"; id. 1^ sez. 24.11.2000 n. 15188; id. 3^ sez. 16.7.2002 n. 10269; id. sez. lav. 25.5.2004 n. 10222; id. sez. lav. 19.11.2004 n. 21937 "nell’ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei documenti in esso allegati, la parte è tenuta a richiedere al giudice il termine per la ricostruzione del fascicolo e a controllare, prima del passaggio in decisione della causa, che il fascicolo ricostruito sia depositato e allegato a quello di ufficio nel termine stabilito dall’art. 169 cod. proc. civ."; 5 sez. 19.5.2010 n. 12250 -in relazione al processo tributario – "il mancato rinvenimento nel fascicolo di parie, al momento della decisione della causa, dei documenti su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, non preclude a giudice di secondo grado di decidere sul gravame, ove non risulti lo smarrimento del fascicolo e la formale richiesta di ricostruzione del medesimo. A tale filone debbono ricondursi anche quelle sentenze che ricollegano il potere decisionale del Giudice, in difetto di rinvenimento del documento, alla annotazione di Cancelleria del ritiro del fascicolo di parte, gravando su quest’ultima l’onere di dimostrare che al momento della restituzione del fascicolo il documento era inserito agli atti: Corte cass. 3^ sez. 2.9.2004 n. 18856; id. sez. lav. 12.12.2008 n. 29262), vi è un altro orientamento giurisprudenziale che in caso di mancato rinvenimento al momento della decisione di documento ritualmente prodotto, fa obbligo in ogni caso al Giudice di disporre di ufficio la ricerca ed eventualmente ordinare la ricostruzione del documento (cfr. Corte cass. 3^ sez. 2.8.2001 n. 10598 "il mancato rinvenimento al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, comporta per il giudice l’obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sa disposizione ed eventualmente l’attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi a condizione tuttavia che gli atti ed i documenti siano stati prodotti ritualmente in giudizio e che l’omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba essere attribuito alla condotta volontaria della parte"; id. 1 sez. 12.10.2006 n. 21938; id. 3^ sez. 11.5.2010 n. 1 1352 "Nell’ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei documenti in esso allegati, la parte ha l’onere di richiedere al giudice il termine per ricostruirlo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può depositare nuovamente i documenti, mentre il giudice può pronunciare sul merito della causa sulla base degli atti a sua disposizione soltanto in caso di inosservanza di detto termine. Pertanto, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, se il fascicolo risulta depositato per tale momento, comporta per il giudice l’obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione e la possibilità per la parte di ottenere di depositarli nuovamente ovvero di ricostruirne il contenuto, se erano stati ritualmente prodotti").

In una linea intermedia si collocano, quelle sentenze che non ritengono di poter argomentare alcuna presunzione "iuris tantum" dalla mancanza del documento negli atti processuali (nè in senso negativo -si presume ex art. 115 c.p.c. che il mancato inserimento sia imputabile alla parte-, nè in senso positivo -si presume che il mancato inserimento debba attribuirsi ad incolpevole smarrimento o sottrazione-) ma ritengono necessaria una indagine caso per caso volta ad accertare la imputabilità o meno alla parte della perdita o del mancato inserimento del documento (cfr. Corte cass. 3^ sez. 16.7.1997 n. 6521 "il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, nel fascicolo di parte di alcuni documenti che questa invoca -nella specie atti di istruttoria penale comprovanti le modalità del fatto- e che risultano esser stati depositati (art. 87 disp. att. cod. proc. civ.), comporta che il giudice o la decide "allo stato degli atti" -stante la disponibilità delle prove ( art. 115 c.p.c., comma 1), se non consta l’involontarietà dell’omesso inserimento di essi nel fascicolo di parte al momento della restituzione dì questo unitamente alla comparsa conclusionale ( art. 169 c.p.c., comma 2) – o – previa, se possibile, valutazione sulla loro rilevanza – se la predetta omissione dipende dallo smarrimento o sottrazione, anche, parziale, di tale fascicolo, deve ordinarne alla cancelleria la ricerca, ovvero disporre la ricostruzione; la violazione di questo obbligo può configurare vizio di motivazione su punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5), ma la parte ha l’onere di richiamare nel ricorso il contenuto di tali documenti e di argomentare sulla possibilità, dal loro esame, di una decisione diversa"; id. 3^ sez. 3.7.2008 n. 18237 "Se al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Ove, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare tale vizio in sede di legittimità ha l’onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa").

Tanto premesso osserva il Collegio che nella fattispecie difetta del tulio il presupposto della rituale produzione in giudizio del documento fondante la indagine richiesta al Giudice.

Costituisce una mera ed indimostrata allegazione di parte ricorrente che i giudici di merito avrebbero entrambi dato atto "dell’avvenuto deposito di tali documenti".

Quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui la società, costituendosi nel giudizio di appello, "provvedeva al deposito del fascicolo di primo grado dopo aver opportunamente provveduto ad inserire nuovamente i documenti asseritamente mancanti", la stessa viene ad introdurre un nuovo fatto di indagine, che non trova riscontro nella sentenza impugnata e che rimane evidentemente sottratto al sindacato di legittimità.

Il Giudice di appello, invero, non risulta aver mai affrontato il tema dello smarrimento di tali documenti – nè risulta sia stato investito sul punto della specifica questione dalla società appellata – essendosi limitato, da un lato, a rilevare che il Tribunale aveva constatato che alla annotazione contenuta nell’indice del fascicolo di primo grado non corrispondeva alcun documento relativo alla istanza di rimborso; dall’altro a rilevare che l’appellata non aveva offerto la prova della spedizione della istanza di rimborso ("manca tuttora agli atti la istanza di rimborso per i complessivi 15 milioni di lire versati per l’annualità 1988").

La ricorrente non ha, inoltre, fornito alcuna indicazione in ordine:

– alle circostanze volte ad escludere la imputabilità alla stessa parte del mancato rinvenimento del documento nel giudizio di primo grado: la parte ricorrente avrebbe dovuto, quanto meno, specificare se, una volta depositato il proprio fascicolo al momento della costituzione in giudizio, questo non sia stato più ritirato nel corso dell’intero giudizio, ai sensi dell’art. 77 disp. att. c.p.c. e dell’art. 169 c.p.c. alla rituale (ri)produzione del documento in grado di appello, condizione necessaria per la indagine sulla involontarietà ed incolpevolezza della perdita del documento: ed infatti a seguito di una espressa statuizione del Tribunale in ordine alla inesistenza della prova documentale – sebbene indicata nell’indice del fascicolo – la parte, anzichè provvedere con autonoma iniziativa alla integrazione della carenza documentale, avrebbe dovuto richiedere al Giudice di appello di effettuare la ricostruzione o il nuovo deposito in giudizio del documento mancante, dimostrando che lo smarrimento si era verificato per fatto incolpevole, non incontrando tale richiesta il divieto di nuove prove di cui all’art. 345 c.p.c..

– al ritiro del fascicolo di parte dalla Cancelleria del Tribunale ed all’effettivo inserimento di copia del documento mancante nel fascicolo di primo grado depositato nel giudizio di appello: in proposito alcuna rilevanza può essere attribuita alla sottoscrizione dell’indice del fascicolo depositato dalla parte all’atto della costituzione in appello, tenuto conto che il deposito del "fascicolo di primo grado" non è riconducibile nè alla nozione di "atto di causa" ( art. 74 disp. att. c.p.c., comma 2) nè a quella di "documento di causa" ( art. 74 disp. att. c.p.c., comma 1) in ordine ai quali soltanto il Cancelliere è tenuto a svolgere il controllo di regolarità (controllo che non viene richiesto, infatti, nel caso in cui il fascicolo di parte non sia stato ritirato e venga acquisito al processo di appello unitamente al fascicolo di ufficio ex art. 347 c.p.c., u.c.), essendo tenuta la parte – al fine di potersi avvalere della presunzione di regolarità del deposito di atti e documenti ex art. 74 disp. att. c.p.c. – ad elencare specificamente, con apposito indice, i singoli atti ed i documenti offerti in comunicazione all’atto della costituzione.

Il mero deposito del fascicolo di primo grado – ove anche effettuato dalla parte appellata – non consente, pertanto, di pervenire alla certezza -neppure mediante presunzione ex art. 74 disp. att. c.p.c. – che il documento, la cui mancanza è stata accertata dalla sentenza di primo grado, sia stato effettivamente (ritualmente) prodotto nuovamente nel giudizio di appello, venendo quindi meno lo stesso presupposto di fatto condizionante il fatto cronologicamente successivo dello smarrimento (ed impregiudicata comunque l’accertamento della incolpevolezza o meno della perdita).

Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE – rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del esente giudizio che liquida in Euro 1.000,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito.

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