Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-12-2011, n. 28590 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che Q.M., con ricorso del 7 aprile 2011, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bologna depositato in data 2 marzo 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del Q. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha respinto la richiesta di indennizzo;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 6.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 17 marzo 2009, era fondata sui seguenti fatti: a) il Q., appartenente alle Forze Armate ed asseritamente titolare del diritto alla indennità di missione equipollente a quella erogata a militari di altre nazionalità partecipanti alle missioni in Albania e Kosovo, aveva proposto con ricorso del 26 aprile 2000 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 16 dicembre 2008;

che la Corte d’Appello di Bologna, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda, osservando: "… appare fondata nella specie l’eccezione preliminare. L’incertezza ed il patema d’animo non sembrano infatti prospettabili in una fattispecie, quale quella in esame, nella quale, sin dal ricorso introduttivo, la fondatezza della pretesa viene subordinata alla non manifesta infondatezza della prospettazione d’incostituzionalità delle norme da applicarsi e successive pronunce giurisprudenziali, disattendendola, ne abbiano escluso in radice la fondatezza".

Motivi della decisione

che, con il motivo di censura, viene denunciata dal ricorrente come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sia l’affermata non indennizzabilità della irragionevole durata del processo per la mera prospettazione della questione di legittimità costituzionale della disciplina applicabile, sia l’affermata piena consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa fatta valere dinanzi al Giudice amministrativo, nonchè l’apoditticità della motivazione;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso dei processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio decidendi, in violazione di tutti i su richiamati principi, soltanto sull’esito del giudizio presupposto, senza accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;

che, inoltre, gli stessi Giudici hanno erroneamente ritenuto che "L’incertezza ed il patema d’animo non sembrano (…) prospettabili in una fattispecie, quale quella in esame, nella quale, sin dal ricorso introduttivo, la fondatezza della pretesa viene subordinata alla non manifesta infondatezza della prospettazione d’incostituzionalità delle norme da applicarsi";

che infatti, la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, comma 1, lett. a) e b), (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – nel disporre che "nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione viziate da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate" – legittima pienamente la parte a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma da applicare nel caso concreto, anche "nella parte in cui non prevede" la fattispecie dedotta in giudizio e, quindi, il diritto ivi fatto valere, senza che dall’esercizio di tale legittima facoltà possa desumersi l’insussistenza dell’ansia e della sofferenza connesse al protrarsi irragionevole del processo, essendo vero semmai esattamente il contrario, tenuto conto della maggiore complessità e della maggiore incertezza circa l’esito definitivo del processo, allorquando si invochi l’intervento del Giudice delle leggi;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte del ricorso principale;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di otto anni ed otto mesi circa (dal 26 aprile 2000, data del ricorso introduttivo del processo presupposto, al 16 dicembre 2008, data del deposito della sentenza), sicchè – detratti tre anni di durata ragionevole di tale processo – residuano cinque anni ed otto mesi circa di durata irragionevole indennizzabile;

che, secondo consolidato orientamento, questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 4.900,00 per i cinque anni ed otto mesi circa di irragionevole durata, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 4.900,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 16-09-2011, n. 34289

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 30 ottobre 2010 il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice d’appello, confermava il provvedimento del tribunale penale che aveva rigettato la richiesta avanzata da I.C., imputato del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., di scarcerazione per scadenza del termine massimo di custodia cautelare previsto per la fase delle indagini preliminari.

Il Tribunale, premesso:

– che l’imputato era stato arrestato il 2.2.2007 e che il termine di custodia, della durata di un anno, andava a scadere l’1.2.2008 (precisamente alle ore 24, n.d.e.);

– che il giudice dell’udienza preliminare, essendo stata presentata dichiarazione di ricusazione, con ordinanza adottata all’udienza del 31.1.2008 aveva sospeso i termini di custodia cautelare, rinviando la prosecuzione alla nuova udienza del 28.2.2008, all’esito della quale aveva emesso il decreto che dispone il giudizio;

ciò premesso, il Tribunale, rammentato che la Corte di Cassazione, Sezione Quinta, con sentenza n. 17767 del 18.2.2009, ha precisato che la sospensione disposta ai sensi dell’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a) e b), "ha efficacia a far tempo dal giorno stesso dell’ordinanza e cessa (comprendendolo) nel giorno antecedente a quello in cui riprende l’attività processuale", osservava che il rinvio a giudizio era stato disposto nell’ultimo giorno utile (in realtà penultimo, n.d.e.) prima che spirasse il termine di scadenza della misura cautelare.

Contro la decisione ricorre l’imputato, il quale sostiene che la citata sentenza della Corte di Cassazione doveva essere intesa nel senso che il termine di custodia cautelare ricominciava a decorrere dal giorno antecedente all’udienza fissata per il 28.2.2008, ragion per cui, sommando tale giorno a quello in cui fu disposto il rinvio a giudizio, la decisione sarebbe intervenuta il giorno dopo la scadenza del termine massimo.

2. Il ricorso è infondato.

Invero la sentenza con cui questa Corte, Sezione Quinta, annullò l’ordinanza che dispose la scarcerazione di I.C. per scadenza – erroneamente ritenuta – del termine massimo di custodia cautelare ha chiaramente e inequivocabilmente affermato, come sopra testualmente riportato, che la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta dal giudice dell’udienza preliminare con ordinanza del 31.2.2008 ha dispiegato effetti dal giorno della pronuncia fino a quello antecedente l’udienza di rinvio (comprendendolo).

Pertanto la diversa interpretazione sostenuta dal ricorrente non ha fondamento alcuno.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-09-2011) 30-09-2011, n. 35668

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa il 26/8/2010 il Tribunale di Brescia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato – ex art. 444 c.p.p. – nei confronti di R.M.A. la pena indicata in atti (con le precisazioni indicate nel provvedimento) in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater, accertato il (OMISSIS).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al disposto di cui all’art. 129 c.p.p..

Il Collegio rileva che in data 25 dicembre 2010 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli articoli 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, e che, inoltre, è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il quale ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrorazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno sia irregolare, per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo". Ne consegue che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo altresì "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri". La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter o quater, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del Questore, pur quando posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE, deve, quindi, considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno.

La nuova formulazione dell’art. 14, comma 5 citato, introdotta con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, non realizza una continuità normativa con la precedente disposizione sia per lo iato temporale intercorrente dalla scadenza dei termini di recepimento al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia per la diversità dei presupposti, sia per la differente tipologia delle condotte integranti l’illecito delineato.

Poichè, in virtù del principio di diritto fissato da questa Corte di legittimità, "l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi (o per altra causa) non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili con la normativa comunitaria" (cfr. Cass., Sez. 7, n. 21579 del 6 marzo 2008, Boujlaib, Rv.

239960), deve farsi luogo all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con la formula di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-10-2011) 14-10-2011, n. 37158

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza deliberata il 18 settembre 2010, il Tribunale di Verona, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., applicava ad A.A. ed a H.M., entrambi imputati del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter la pena di otto mesi di reclusione.

Ai prevenuti era stato contestato di essersi trattenuti, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine di allontanamento del Questore di Verona.

2. Avverso detta sentenza, hanno interposto ricorso il difensore di entrambi gli imputati, nonchè l’ A. personalmente, chiedendone l’annullamento, per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla insussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

Motivi della decisione

1. La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, ancorchè posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28.4.2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità di detta norma incriminatrice con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla "abolitio criminis": con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretazione estensiva – alla previsione dell’art. 673 c.p.p. (cft. Sez. 1^, 28.4.2011, n. 22105 e 29.4.2011, n. 20130).

Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – ha quindi novato la fattispecie (sostanzialmente confermando l’intervenuta abolitio criminis).

La nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad integrare l’illecito delineato.

Sul punto basterà ricordare che oggi alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso del meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (CIE).

Il D.L. citato ha istituito dunque una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella.

L’intervenuta abolitio criminis, impone quindi di risolvere il problema che si pone nella presente fattispecie, connotata dalla particolarità della inammissibilità del ricorso (avendosi riguardo a sentenza di applicazione della pena richiesta dalla stesso imputato, con motivazione che, ancorchè succinta, sarebbe in astratto adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni), nel senso che l’incompatibilità è destinata a prevalere anche sulla causa di inammissibilità del ricorso, in quanto alla impossibilità di rilevare cause di non punibilità in costanza di ricorso inammissibile, resistono le ipotesi di successione di leggi, riconducigli all’art. 2 c.p..

La nozione di condanna, ricavabile da tale norma in combinato con l’art. 673 c.p.p., non può essere difatti che ricondotta al giudicato formale e ciò comporta che, fin tanto che esso non si è formato, spetta al giudice della cognizione prendere atto, in particolare, della intervenuta abolitio criminis e annullare la condanna per fatto divenuto privo di rilievo penale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.