Cons. Stato Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 3488 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

va condivisa l’affermazione del T.A.R. in relazione alla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione in cui la parte appellante si duole del comportamento dell’amministrazione per quanto attiene alla quantificazione del canone dovuto per l’utilizzo del bene pubblico in uso;

considerato che tale materia, già attribuita alla giurisdizione ordinaria a norma dell’art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, è stata ulteriormente confermata in capo a tale plesso giurisdizionale a norma dell’art. 133, comma 1, lett. B) del codice del processo amministrativo;

considerato che pertanto l’appello va respinto, dovendosi confermare la decisione di rito del T.A.R. in merito alla carenza di giurisdizione in materia, mentre le spese possono essere compensate, in relazione alle decisioni contraddittorie assunte nella fase cautelare e poi nella decisione di merito in primo grado;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

Respinge l’appello (ricorso n. 3493/2011).

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-05-2011) 21-06-2011, n. 24844 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 aprile 2010, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione con la quale, in data 5 novembre 2008, il G.U.P. del Tribunale di Palermo, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato A.N. per il reato di violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti di minore infraquattordicenne, da lui costretto a salire a bordo della vettura che conduceva, ove veniva trattenuto contro la sua volontà e poi condotto, dopo aver percorso diverse vie della città, in luogo appartato dove, denudato il pene, gli afferrava la mano costringendolo a masturbarlo.

Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte d’appello non aveva disposto il richiesto rinvio dell’udienza nonostante il documentato impedimento, certamente invalidante, che giustificava anche la riscontrata assenza di risposta al citofono dell’abitazione al medico dell’ASL inviato dalla Corte territoriale per verificare le sue condizioni di salute.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del minore sulle quali si fondava l’intero impianto accusatorio e che risultavano, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, connotate da numerose imprecisioni e falsità.

Evidenziava, in particolare, l’inverosimiglianza dell’approccio descritto dal minore, del tentativo di fuga e della costrizione a bere birra pure descritti dalla persona offesa, stigmatizzando la manifesta illogicità e la carenza di motivazione sul punto.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha fatto buon uso delle disposizioni processuali applicate nonchè dei principi formulati dalla giurisprudenza di questa Corte, opportunamente richiamati.

Invero, l’impedimento a comparire del ricorrente era sorretto da certificazione medica risalente al giorno precedente, attestante una sindrome diarroica che i giudici del merito hanno ritenuto non invalidante e risolvibile mediante adeguata terapia farmacologica.

Veniva dato atto in sentenza della mancanza, sul certificato, dell’indicazione dell’assoluta impossibilità di comparire, nonchè della mancata risposta al medico recatosi presso il domicilio del ricorrente per eseguire la visita fiscale disposta dalla Corte d’appello.

Tale ultima circostanza viene ritenuta sintomo evidente della piena capacità del ricorrente di allontanarsi dal domicilio.

Le considerazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale appaiono del tutto legittime e non vengono minimamente intaccate dalle argomentazioni prospettate in ricorso, che restano mere asserzioni di situazioni alternative del tutto ipotetiche.

Invero, con riferimento all’impedimento a comparire dell’imputato, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che il giudice, nel disattendere il contenuto del certificato medico, deve considerare la natura dell’infermità e valutarne il carattere impeditivo e può pervenire ad un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l’imputato (SS. UU. n. 36635, 11 ottobre 2005, richiamata nella decisione impugnata).

Successivamente si è anche affermato che la produzione del certificato medico non esclude la possibilità, per il giudice, indipendentemente da una verifica fiscale e mediante il ricorso a nozioni di comune esperienza, di procedere ad una valutazione circa l’effettiva impossibilità di comparire in giudizio se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la salute, che non può ritenersi preclusa dall’indicazione generica della necessità di riposo e cure (Sez. 5 n. 5540, 5 febbraio 2008; v. anche Sez. 6 n. 24398, 16 giugno 2008, entrambe citate dalla Corte territoriale) aggiungendo, successivamente, che la certificazione medica, per essere adeguatamente apprezzata, deve contenere anche quelle indicazioni (quali, nella fattispecie, il grado della febbre) che si rivelano essenziali alla valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell’impedimento (Sez. 6 n. 20811, 3 giugno 2010).

Sul punto, pertanto, la decisione impugnata si palesa come del tutto immune da censure.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla inverosimiglianza e fantasiosità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Il ricorrente ripropone, in realtà, argomenti già prospettati al giudice dell’appello il quale, a sua volta, individuava nell’atto di gravame la sostanziale riproposizione delle argomentazioni difensive sottoposte all’attenzione del giudice di prime cure e da questi motivatamente disattese.

Le generiche doglianze formulate in ricorso non intaccano minimamente la solidità dell’apparato logico-argomentativo della decisione impugnata la quale, lungi dal porsi in contrasto con le disposizioni di legge che il ricorrente assume violate ma non indica, si presenta anche del tutto priva di salti logici e carenze motivazionali.

La Corte territoriale ha infatti proceduto ad un puntuale richiamo degli argomenti posti a sostegno della decisione di primo grado, dando atto della genuinità e veridicità del racconto della giovane vittima di abuso sessuale, ripetuto in quattro diversi momenti, da ultimo in occasione di incidente probatorio e la cui spontaneità risultava suffragata dalle dichiarazioni del padre di un amico della piccola vittima presso l’abitazione del quale questi si era rifugiato dopo essere riuscito ad allontanarsi dal ricorrente.

I giudici dell’appello, legittimamente richiamando, per relationem, il contenuto della decisione del giudice di prime cure, recante la quasi totale trasposizione delle dichiarazioni del minore, ricordano come la consulenza psicologica disposta sullo stesso ne avesse accertato la intrinseca attendibilità, evidenziando anche i diversi indicatori di abuso.

Aggiungevano, inoltre, la ritenuta assenza di dati sintomatici rappresentativi di intenti ritorsivi o calunniatori e richiamavano le argomentazioni svolte dal G.U.P. per disattendere le allegazioni difensive, ponendo l’accento, in particolare, sull’esistenza di riscontri esterni al racconto del minore, consistenti in una certificazione medica che documentava la presenza di lesioni alle gambe compatibili con le riferite percosse che il bimbo dichiarava di aver subito al momento della fuga, nelle dichiarazioni dei familiari dello stesso ed in quelle delle persone amiche presso le quali aveva trovato rifugio dopo l’episodio.

Rilevavano come la genuinità del racconto fosse suffragata anche dalla circostanza che il minore, al quale vennero sottoposte oltre 500 foto segnaletiche, non ebbe ad indicare nessuno come l’autore della violenza, mentre riconobbe il ricorrente, del tutto casualmente ed a distanza di mesi, mentre si trovava a passeggio con un nipote.

Tali dati fattuali sono stati nuovamente valorizzati dalla Corte d’Appello nel fornire puntuale risposta ai motivi di gravame e ritenere pienamente condivisibile il contenuto della decisione di primo grado.

Viene così ribadita la documentata spontaneità dell’accusa ed evidenziato come lo stesso racconto del ricorrente, il quale aveva ammesso l’incontro, prospettando però una versione alternativa dei fatti, fornisse ulteriore conferma alle affermazioni del bambino, così come la sua reazione emotiva in occasione del successivo incontro casuale e l’appellativo di "maniaco", utilizzato per indicare il ricorrente, che dimostrava l’inverosimiglianza del racconto di quest’ultimo, il quale aveva riferito di un vero e proprio adescamento con proposte oscene da parte del minore stesso.

La sentenza impugnata, nel sottolineare la veridicità del racconto della persona offesa nel suo nucleo essenziale, chiarisce anche, in modo del tutto convincente, le ragioni per le quali potevano ritenersi giustificate alcune imprecisioni che non inficiavano comunque la tenuta complessiva dello stesso.

Anche sotto tale profilo, dunque, la sentenza impugnata supera agevolmente il vaglio di legittimità quanto a coerenza, logicità e completezza della motivazione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-04-2011) 06-07-2011, n. 26242

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 25.11.2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma dispose la custodia cautelare in carcere di C.C.I., indagato per il reato di rapina aggravata in concorso.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, chiedendo in via principale l’annullamento del titolo coercitivo per carenza dei gravi indizi di colpevolezza in considerazione delle divergenze nel racconto della p.o. L.L. e, in subordine, la riforma con l’applicazione di una misura meno affittiva, e il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza del 13.12.2010, confermava l’ordinanza.

Ricorre per cassazione l’indagato deducendo la mancanza di motivazione in riferimento ai gravi indizi di colpevolezza e alle censure contenute nella richiesta di riesame, avendo il Tribunale considerato unicamente il materiale fornito dalla parte offesa, senza dar conto delle diverse dichiarazioni delle altre parti offese, e delle obiettive contraddizioni tra le versioni fornite dalla L. su punti salienti del fatto quali il numero dei malviventi e l’arma.

Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c), perchè le doglianze (sono le stesse presentate al giudice di merito) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici, nonchè per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso (v., fra le tante, Cass.Sez. 1, sent. n. 39598/2004 Riv 230634); nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve poi stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (v.

Cass.Sez. 5, sent.n. 46124/2008 Riv. 241997; Sez. 4, sent. n. 47891/2004 Riv 230568; Sez. 5, sent. n. 1004/1999 Riv 215745; Sez. 2, sent. n. 2436/1993 Riv. 196955).

Il Tribunale di Roma, invero, con motivazione ampia, logica e non contraddittoria, ha evidenziato che la censurata contraddittorietà dei racconti, resi dalla L. nell’immediatezza dei fatti, in sede di individuazione fotografica nonchè in sede di individuazione alla presenza del pubblico ministero, risulta smentita proprio dal tenore e dal contenuto dei resoconti effettuati dalla parte offesa, la quale a differenza delle altre vittime ebbe modo di osservare per un più lungo periodo di tempo i rapinatori, in quanto fu tenuta sotto controllo sin dal momento iniziale nella camera da letto, e rileva altresì che "sin dal primo momento la L. aveva riferito che uno dei rapinatori era armato di pistola", come risulta dall’annotazione di polizia giudiziaria redatta all’alba del 4.12.2009. Le giustificazioni fornite dall’indagato non sono poi riscontrate nè riscontrabili, in considerazione della genericità delle medesime.

Ai fini della valutazione della pericolosità sociale e della formulazione della necessaria prognosi, il giudice deve porre particolare attenzione ai dati riguardanti i precedenti penali del soggetto, stante l’alto significato, a tale fine, della recidiva nel reato e deve altresì tenere conto delle specifiche modalità e delle circostanze del fatto; al fine di valutare la prognosi di pericolosità sociale, cui è ancorata la possibilità concreta di reiterazione di condotte criminose, stabilita per emettere misure cautelari personali, ben può farsi riferimento a fatti criminosi in corso di accertamento, soprattutto ove riguardino ipotesi delittuose caratterizzate da eventi similari oppure identici, ripetute nel tempo ed assai ravvicinate (cfr.Cass.Sez. 3, sent.n. 1309/2000 Rv. 215880).

Tanto premesso, rileva il Collegio che anche le esigenze cautelari sono supportate da congrua motivazione, sia in ordine alla personalità dell’imputato, attualmente detenuto per fatti analoghi, commessi a partire dal 2009 in concorso con numerosi complici, che alla gravità del fatto nè episodico, nè occasionale, in considerazione della organizzazione e professionalità del gruppo.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-06-2011) 21-07-2011, n. 29200

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15.10.2010 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, rigettava l’istanza avanza da A.A. finalizzata alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ovvero, in subordine, della semilibertà. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando, in primo luogo, la violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) con riferimento agli artt. 656, 666 e 127 c.p.p..

Deduce, in particolare, l’omesso avviso al difensore di fiducia, avvocato Di Pietro, della fissazione dell’udienza del 15 ottobre 2010 all’esito della quale veniva emessa l’ordinanza impugnata, rilevando, altresì, che la relativa eccezione era stata sollevata alla predetta udienza e, tuttavia, era stata rigettata dal tribunale con motivazione censurabile sotto il profilo della logicità della coerenza.

Evidenzia il ricorrente che, come si rileva dagli atti del procedimento, il predetto difensore era stato nominato dal ricorrente già nel corso del giudizio di cognizione conclusosi con la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, nonchè, per la fase esecutiva del predetto processo penale; pertanto, a detto difensore veniva notificato, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., l’ordine di esecuzione della pena emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Caltanissetta con contestuale decreto di sospensione dell’esecuzione ed il relativo avviso della proponibilità entro 30 giorni di istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa. Detta istanza veniva, quindi, proposta dall’ A., in data 11 giugno 2010, che confermava, altresì, la nomina dell’avvocato Salvatore Scordo senza revocare le precedenti nomine;

il tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, quindi, fissava per la trattazione l’udienza del 15/10/2010 notificando il relativo avviso soltanto all’avvocato Scordo.

Tanto, ad avviso del ricorrente determinava la nullità del procedimento di sorveglianza e della ordinanza emessa all’esito dello stesso, alla luce dell’orientamento della Corte di legittimità secondo il quale, atteso il carattere strumentale della sospensione dell’esecuzione prevista dall’art. 656 c.p.p., difensore nominato all’atto della sospensione è legittimato a svolgere il proprio mandato anche nel procedimento di sorveglianza che consegue addetta sospensione, non operando in tal caso il principio secondo il quale la nomina del difensore intervenuta nel procedimento di esecuzione non può avere efficacia con riferimento a quello di sorveglianza.

Conseguentemente, andava censurata la motivazione con la quale il tribunale aveva rigettato l’eccezione difensiva in ordine all’omesso avviso ritenendo l’autonomia del procedimento di sorveglianza rispetto a quello di esecuzione.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata con riferimento alla valutazione di merito poste a fondamento del rigetto dell’istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale ovvero alla semilibertà.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso, preliminare ed assorbente, è fondato.

1. Come è noto il tribunale di sorveglianza in materia di misure alternative alla detenzione procede, ai sensi dell’art. 678 c.p.p., comma 1, con le forme del procedimento camerale di esecuzione disciplinato dagli artt. 666 e ss. cod. proc. pen.. Detta norma prevede che della fissazione dell’udienza in camera di consiglio sia dato avviso alle parti difensori e che l’udienza si svolga con la partecipazione necessaria del difensore.

E’ opportuno ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’avviso di fissazione dell’udienza di camera di consiglio per la trattazione davanti al tribunale di sorveglianza dell’istanza volta alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, presentata a seguito della sospensione dell’ordine esecuzione della pena, a norma dell’art. 656 c.p.p., comma 5, deve essere notificato al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in mancanza, a quello che assistito il condannato nella fase del giudizio.

La predetta norma, infatti, pone una disciplina specifica della notifica al difensore che risponde, all’evidenza, alla ratto stessa posta a fondamento dello speciale procedimento che deriva dalla sospensione dell’ordine di esecuzione di pena detentiva.

Tale interpretazione è confermata dalla pronuncia – richiamata dal ricorrente – con la quale questa Corte ha affermato che "se può ritenersi in linea di massima esatto che in materia di benefici penitenziari ogni procedura è autonoma e a sè stante, ed abbisogna perciò di apposita nomina fiduciaria, detta regola generale subisce specifica eccezione proprio nell’ipotesi che interessa nel caso in esame, e cioè nel caso di sospensione dell’ordine di esecuzione finalizzata alla presentazione di richiesta di concessione di misura alternativa…L’interpretazione letterale è del resto sorretta dalla ratto della norma: quella di cui all’art. 656 cod. proc. pen., commi 5 e 6, introdotta con la notificazione dell’ordine di esecuzione sospeso, è procedura improntata alla massima sollecitudine ed unitaria, nella quale l’espressa previsione della notifica dell’ordine di esecuzione al difensore del merito, in assenza di altro all’uopo nominato, e le facoltà a questo riconosciute, sono sostenute dall’evidente necessità che non si verifichi nessun ritardo o iato nell’assistenza del condannato, al fine, come rileva pressochè unanimemente la dottrina, di razionalizzare l’accesso alle misure alternative per i condannati potenzialmente in grado di fruirne ab inizio, e di evitare sin dove possibile un loro disutile accesso in carcere per effetto soltanto di inerzia dovuta alla mancanza di adeguata assistenza difensiva" (Sez. 1, n. 5395, 13/01/2010, Carrisi, rv. 246567).

Pertanto, in detti casi non può applicarsi il principio, più volte ribadito, per il quale la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel procedimento di cognizione o in quello di esecuzione non spiega effetti in quello di sorveglianza (Sez. 1, n. 47530, 02/12/2008, Sansone, rv. 242076).

2. Premesso che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, l’error in procedendo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può accedere all’esame dei relativi atti processuali, nel caso di specie dagli atti è dato verificare la fondatezza la doglianza del ricorrente sul punto.

Come è stato compiutamente rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte nelle conclusioni scritte, risulta che all’udienza del 15.10.2010 l’avvocato Di Pietro eccepiva l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza ed il tribunale respingeva detta eccezione da un lato dubitando della ritualità della nomina per la fase esecutiva in ragione della trasmissione a mezzo fax, nonostante l’ A. avesse confermato personalmente la nomina, dall’altro, il tribunale affermava che, in ragione dell’autonomia del procedimento di sorveglianza rispetto a quello esecutivo, non poteva considerarsi operante la nomina del difensore dopo l’esaurimento di detto procedimento.

Peraltro, deve rilevarsi che la fondatezza della doglianza difensiva non è esclusa dalla circostanza che l’ A. risultava assistito da due difensori, attesa la tempestiva eccezione formulata all’udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza da parte dell’avvocato Di Pietro. Infatti, come è stato affermato, nel procedimento camerale l’omessa citazione del codifensore comporta una nullità regime intermedio che deve essere eccepita prima della deliberazione della decisione che definisce il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell’imputato o del codifensore ritualmente citato (Sez. 6, n. 10607, 23/02/2010, Pepa, rv. 246542).

Detto principio è stato recentemente confermato dalla decisione della S.U. n. 22242 del 27/01/2011, Scibè. 3. Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta per nuovo esame.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.