T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 02-12-2011, n. 3098

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento in epigrafe la Questura della Provincia di Milano ha indirizzato al Sig. F.A. un foglio di via intimandogli di non fare ritorno presso il Comune di Rozzano, senza previa autorizzazione, per un periodo di tre anni.

La misura di prevenzione è stata irrogata per il fatto che il Sig. A., indagato per aver commesso i reati di guida senza patente, lesioni personali, guida sotto l’influenza di alcool e detenzione abusiva di armi, si trovava nel comune di Rozzano senza avere ivi parenti o svolgere in loco una regolare attività lavorativa.

Ciò è bastato alla Questura per presumere che egli si trovasse nel predetto Comune alo solo scopo di commettere reati.

Avverso il predetto provvedimento è insorto l’interessato che contesta la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 1423 del 1956 per la irrogazione della misura del foglio di via.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio.

Il ricorrente ha insistito con memoria.

All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione, alla base della misura di prevenzione del foglio di via devono sussistere due presupposti consistenti nella appartenenza del soggetto intimato ad una delle astratte categorie di soggetti pericolosi previste dall’art. 1 della L. 1423 del 1956 e la sua concreta pericolosità per l’ordine o la sicurezza pubblica.

La sussistenza dei predetti presupposti deve emergere dal provvedimento che irroga la misura del rimpatrio il quale, per quanto connotato da ampia discrezionalità, deve fondarsi su circostanze aventi carattere sintomatico di una concreta pericolosità del soggetto alla luce della comune esperienza.

Nel caso di specie, anche a voler ammettere che la sottoposizione del ricorrente ad indagini penali per i rati indicati nel foglio di via, valga a connotarne l’appartenenza alla categoria dei soggetti abitualmente dediti ad attività criminose, nel provvedimento impugnato è assente qualunque dimostrazione, ancorchè indiretta e meramente sintomatica, della sua concreta pericolosità.

Tale, infatti, non può considerarsi la circostanza che egli non avesse nel comune di Rozzano parenti o attività lavorative.

A voler diversamente opinare dovrebbe affermarsi che la libertà di movimento (corrispondente ad un diritto costituzionalmente garantito) dei soggetti sottoposti ad indagini penali è limitata in quanto essi, per il solo fatto della pendenza di tali procedimenti, possono essere interdetti a frequentare luoghi ove non hanno parenti o attività lavorative.

Il che al Collegio non pare in alcun modo desumibile dalle norme di cui la Questura ha inteso fare applicazione.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Resta altresì fermo a carico della parte soccombente l’onere di rimborso del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dalla lettera e) del comma 35bis dell’art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo integrato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 2.000,00 oltre iva, c.p.a. e rimborso C.U.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 23-12-2011, n. 10144

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Svolgimento del processo

Con D.M. 19.3.2001 il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha approvato termini e modalità concernenti la procedura per la formazione della graduatoria nazionale ad esaurimento relativa al conferimento delle supplenze per le mansioni di bibliotecario".

Nel secondo caso potevano presentare la domanda per l’inserimento nella graduatoria nazionale suddetta soltanto:

coloro che avevano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione al medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo;

ovvero coloro che avevano conseguito l’idoneità nella sessione riservata di esami prevista dall’ art 3, comma 2, lettera b della L. 124/1999 (indetta con O.M. 20.10.1999 n. 247) ed inoltre risultavano inclusi, nella valutazione dei titoli artisticoculturali e professionali, nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze ovvero nelle graduatorie d’istituto con un punteggio non inferiore a 24 punti.

Il ricorrente presentava in data 5.5.2001 domanda per l’inserimento nella suddetta graduatoria per le mansioni di "bibliotecario – F070", dichiarando di possedere i requisiti per la partecipazione.

Asserisce parte ricorrente di aver conseguito l’idoneità per la suddetta qualifica di "bibliotecario", nella sessione riservata di esami indetta con O.M. 247/1999 e con il punteggio di 68.3/100 e per tale fatto di aver conseguito il diritto a venire incluso nella graduatoria d’istituto (Conservatorio Statale di Musica di Bolzano) con l’attribuzione di almeno 24 punti per effetto dell’ automatismo previsto dall’O.M. 455/1996 (all. 7 B, richiamato dall’art. 5).

La sua domanda veniva accolta con l’inserimento al decimo posto nella graduatoria provvisoria in parola pubblicata in data 10.8.2001.

Con gli atti indicati in epigrafe ed in particolare con graduatoria definitiva pubblicata in data 16.10.2001 veniva comunicato al al ricorrente che il depennamento dalla stessa doveva imputarsi al mancato inserimento nelle graduatorie nazionali ovvero nella graduatoria di Istituto per il conferimento delle supplenze.

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

Violazione e falsa applicazione de1l’ art. 3 del D.M. 19.32001- Travisamento dei fatti ed errato presupposto. Errore nella motivazione.

il ricorrente aveva prestato servizio per almeno 360 giorni prima dell’ entrata in vigore della L. 124/1999, svolgendo supplenze nelle mansioni di "bibliotecario" presso il Conservatorio Statale di Musica di Bolzano.

Tant’è vero che era stato ammesso a sostenere la sessione riservata di esami indetta con O.M. 247/1999, conseguendo l’idoneità.

Non poteva pertanto ritenersi che il predetto fosse escluso dalla graduatoria di Istituto per il conferimento delle supplenze, avendo in precedenza presentato la relativa domanda ed ottenuto il loro conferimento in relazione alla particolare posizione di docente con attestato di bilinguismo.

E dal momento che il ricorrente risultava incluso in una graduatoria di merito di concorso per titoli ed esami nelle specifiche mansioni, il medesimo aveva conseguito il diritto ad ottenere nella graduatoria medesima un punteggio per i titoli artisticoculturali e professionali non inferiore a 24.

Di conseguenza avendo superato la sessione riservata di esami per il posto di "bibliotecario", aveva conseguito il titolo per venire incluso nella graduatoria nazionale ad esaurimento sopra menzionata.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe con i quali è stato disposto il depennamento dalle graduatorie nazionali ovvero nella graduatoria di Istituto per il conferimento delle supplenze per le mansioni di bibliotecario.

Devesi al riguardo osservarsi che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione.

Ed invero il predetto indirizzo giurisprudenziale è da individuarsi nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n.09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010;

La suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011, infatti, ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

– " la questione sottoposta…. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni…. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale…."

"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….".

Dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato…….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione".

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a. ex D.Lgs. 272010 n. 104 che " fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo il ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a. ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 11-01-2012, n. 70 Personale ospedaliero

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame il ricorrente, tecnico di laboratorio assegnato al reparto di endocrinologia, ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di rischio radiologico – nella misura massima o, in subordine, nella misura ridotta – con conseguente condanna dell’azienda sanitaria intimata al pagamento dei predetti importi ed alla monetizzazione del congedo aggiuntivo non fruito, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 2, della L. 27 ottobre 1998, n. 460, avendo svolto la propria funzione in presenza delle condizioni previste dalla legge per fruire di dette indennità.

Si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.

Successivamente il ricorrente ha presentato memoria a conferma delle proprie conclusioni.

All’udienza pubblica del 20 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

In proposito il collegio si riporta alla sentenza n. 370 dell’11 febbraio 2005, resa dalla sezione seconda di questo Tribunale, con la quale è stata accordata identica pretesa ad altri dipendenti dell’amministrazione intimata, fra i quali figura Conte A.M., che l’odierno ricorrente è stato chiamato a sostituire perché in congedo per maternità.

Secondo la succitata pronuncia, "l’indennità di rischio radiologico va, infatti, riconosciuta nella misura intera a tutti i sanitari che, in via di fatto, siano continuativamente ed effettivamente sottoposti al rischio radiologico, senza potersi distinguere tra coloro che sono inquadrati nel personale di radiologia e coloro che sono ad esso estranei. Ciò al fine di scongiurare un’inammissibile disparità di trattamento, anche in considerazione della particolare natura dell’indennità di rischio radiologico che non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso alle spese che l’operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i rischi da esposizione (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 30 ottobre 2003, n. 13193).

E’ stato anche rimarcato che la "ratio" dell’art. 1, L. 27 ottobre 1988, n. 460, è quella di riconoscere l’indennità di rischio radiologico in misura piena a tutti i dipendenti che, in via di fatto, siano continuativamente ed effettivamente sottoposti al rischio radiologico, senza distinzione tra quelli inquadrati nel personale di radiologia e quelli invece ad esso estranei, in quest’ultimo caso occorrendo comunque un accertamento sulle situazioni concrete (modalità, tempi, orari ed intensità dell’esposizione), ad opera della speciale commissione di cui all’art. 58 comma 4, D.P.R. n. 270 del 1987, ed all’art. 54 comma 4, D.P.R. n. 384 del 1990, la quale deve verificare (anche in base ad elementi indiziari o presuntivi) se il singolo dipendente sia, in via di fatto, esposto in maniera continua e permanente al rischio radiologico, così da giustificarne la piena equiparazione al personale di radiologia; analogamente l’art. 5, L. 23 dicembre 1994 n. 724, disciplina il congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni per categorie di lavoratori esposti a rischio radiologico, prevedendo che esso spetti, a partire dall’1.1.1995, al personale di radiologia ed a quanti svolgano abitualmente la specifica attività professionale in zona a rischio e controllata (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 19 settembre 2003, n. 1550).

Deve, inoltre, ricordarsi che la Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione, equiparando i soggetti esposti abitualmente al rischio a quelli esposti solo occasionalmente.

A seguito dell’emanazione della sentenza della C. Cost. n. 343 del 1992, che ha sostanzialmente equiparato, quanto al percepimento dell’indennità di rischio radiologico, i soggetti esposti abitualmente allo stesso e quelli esposti al rischio solo occasionalmente, anche a questi ultimi compete l’attribuzione della relativa indennità (T.A.R. Lazio, sez. I, 11 febbraio 2003, n. 832).

Deve, quindi, riconoscersi l’indennità di rischio radiologico nella misura massima di 200.000 lire mensili al ricorrente, che è stato esposto, anche occasionalmente, al rischio radiologico, come risulta dalla documentazione versata in atti e come non contestato in giudizio dall’amministrazione.

Riguardo alla richiesta indennità sostitutiva del beneficio del congedo annuale aggiuntivo "al personale sanitario soggetto a rischio radiologico che non abbia potuto godere del beneficio del congedo annuale aggiuntivo di quindici giorni previsto dall’art. 36 comma ultimo, D.P.R. 27 maggio 1969, n. 130, per ragioni non dipendenti dalla sua volontà, spetta la relativa indennità sostitutiva, per il periodo per il quale è stato riconosciuto e dichiarato il diritto all’indennità di rischio radiologico, maggiorata di interessi corrispettivi in dipendenza della naturale fruttuosità del denaro" (Consiglio Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6739). Ne consegue la spettanza al ricorrente anche di tale indennità.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve disporsi la condanna dell’amministrazione intimata (ora gestione liquidatoria) al pagamento delle indennità richieste, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo.

Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 26-03-2013, n. 14087 Questioni di legittimità costituzionale

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14.6.2011 il Tribunale di Vigevano, in composizione monocratica, condannava M.A. e M. C., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al solo Mi., alla pena di Euro 50.000,00 di ammenda il primo e di Euro 80.000,00 di ammenda il secondo, per i reati di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 4, 18 e 28, rispettivamente ascritti; pena sospesa e non menzione per il Mi..

Rilevava il Tribunale che dalle risultanze processuali era emersa la prova che gli imputati M. e P. si erano limitati a somministrare manodopera alla società del M., con conseguente configurabilità dei reati rispettivamente ascritti ai capi 1), 3) e 4).

Quanto al capo 8, ascritto al Mi., era stato provato che presso l’unità operativa di (OMISSIS) aveva prestato servizio un dipendente della RCM srl senza l’autorizzazione prevista dalla L. n. 276 del 2003, art. 4.

In ordine ai capi 6) e 2) era emersa la prova che i lavoratori a parità di mansioni avevano ricevuto una retribuzione inferiore.

Infine, in ordine al reato di cui al capo 4) risultava provato che i dipendenti della ditta appaltatrice erano gestiti dalla committente.

Non era maturata la prescrizione, in quanto il termine triennale previsto dall’art. 157 c.p. si riferisce a pene di specie diverse da quella detentiva o pecuniaria (nel caso di specie è prevista l’ammenda anche se proporzionale e progressiva).

Manifestamente infondata era l’eccezione di incostituzionalità del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, essendo frutto di discrezionalità legislativa non irragionevole la scelta di una pena "progressiva".

Il grave precedente del M. non consentiva la concessione al medesimo delle circostanze attenuanti generiche, che andavano invece concesse al Mi. (incensurato).

2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il M., a mezzo del difensore, deducendo l’erronea interpretazione dei fatti, la mancanza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato e chiedendo, quindi di essere assolto perchè il fatto non sussiste.

Dopo aver ripercorso la vicenda processuale, assumeva che non vi era la benchè minima prova che si trattasse di intermediazione, essendosi gli Ispettori del lavoro, sentiti a dibattimento, limitati ad affermare che nel corso del sopralluogo avevano trovato gli operai intenti a svolgere attività lavorativa all’interno del capannone di (OMISSIS). Anzi la difesa aveva piuttosto fornito la prova che i contratti di subappalto erano veri.

Inoltre, quanto alla pena da comminare, non vi era prova in ordine al numero de) lavoratori impiegati e delle giornate della presunta prestazione di manodopera. Con il secondo motivo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la eccessività della pena irrogata e l’omessa concessione della sospensione della pena.

Con il terzo motivo, infine, eccepiva la prescrizione, applicandosi a norma dell’art. 157 c.p., come riformulato dalla L. n. 251 del 2005, il termine di anni 3 (per il reato è prevista infatti una pena pecuniaria proporzionale impropria).

3. Appellava anche il Mi., a mezzo del difensore.

Con il primo motivo deduceva l’erroneità del provvedimento di rigetto della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18. Con il secondo, terzo e quarto motivo chiedeva l’assoluzione dal reato di cui ai capo 4) perchè il fatto non sussiste, non essendo emersa alcuna prova della responsabilità dell’imputato (la circostanza che il lavoro venisse svolto presso il capannone di Comecf non era univocamente indiziante), dal reato di cui ai capi 5, 7 e 8 (la circostanza che il personale degli appaltatori dovesse seguire le direttive della Epizephiro non era univocamente indiziante; le fatture agli atti dimostravano l’esistenza di un reale rapporto di appalto) e dal reato di cui al capo 6) (l’assoluzione dal reato di cui al capo 5, comportava l’assoluzione anche per tale capo; in ogni caso i lavoratori non avevano sollevato questioni in ordine al loro trattamento economico).

Con il quinto motivo deduceva l’illogicità e contraddittorietà della contestuale contestazione e condanna per il capo 4) e per i capi 5, 6, 7, 8 (essendo i fatti avvenuti in luoghi vicini e pressochè contemporaneamente).

Con il sesto motivo deduceva che la fattispecie dell’appalto genuino certificabile di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 84, non aveva ancora trovato attuazione.

Con il settimo motivo eccepiva la prescrizione del reati. La pena progressiva proporzionale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, costituisce una pena diversa da quella detentiva e quella pecuniaria, per cui, a norma dell’art. 157, come riformulato, il termine di prescrizione è di anni 3.

Con l’ottavo motivo, infine, chiedeva l’applicazione del minimo della pena e del minimo aumento per la continuazione.

4. Essendo la sentenza inappellabile, qualificata l’impugnazione come ricorso ex art. 568 c.p.p., comma 5, gli atti venivano trasmessi a questa Corte.

5. Con motivi nuovi il difensore del Mi. eccepisce la illegittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p., comma 3, per violazione dell’art. 3 Cost.. Pur essendo sostanzialmente uniforme la posizione di partenza tra somministratore (o utilizzatore) e intermediario, il trattamento sanzionatorio e processuale è gravemente deteriore per il primo, che, pur condannato a sanzione pecuniaria molto grave (è previsto un coefficiente proporzionale fisso di 50 Euro, da moltiplicare per il numero di lavoratori ed il numero di giornate di lavoro illecito), non può proporre appello al contrario del secondo (per il quale è prevista una pena fissa dell’arresto fino a 6 mesi e dell’ammenda da Euro 750 a 3.750).

Deduce, poi, la mancanza di motivazione in ordine al rigetto della questione di costituzionalità sollevata con l’atto di appello (poi convertito), la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai capi 4, 5, 6, 7, 8 e la mancanza di motivazione in ordine alla questione sulla fattispecie di appalto genuino certificabile.
Motivi della decisione

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

2. Il primo motivo dell’atto di appello (poi convertito) ed il secondo dei motivi nuovi, con i quali si eccepisce dal Mi.

il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al rigetto della sollevata questione di costituzionalità, sono inammissibili.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte (a partire da quella più risalente) "il provvedimento di rigetto della eccezione di incostituzionalità non è soggetto ad impugnazione, attenendo alla verifica (positiva) di un presupposto processuale (la inesistenza di una pregiudiziale di costituzionalità) di esclusiva competenza del giudice del processo. L’unico rimedio configurabile è la riproposizione della questione all’inizio di ogni grado del processo da parte dell’interessato dinanzi al giudice superiore, il quale ne valuterà nuovamente la rilevanza" (cfr. Cass. sez. 1 n.4200 del 25.1.1985; conf. Cass. sez. 3 n.4604 del 2.4.1986; Cass. sez. 1 n. 1316 del 2.5.1988). Anche più di recente è stato ribadito che "Non può essere dedotto sotto forma di difetto di motivazione la carente considerazione riservata dal giudice di merito alla questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte. Il provvedimento relativo alla questione di costituzionalità è infatti in sè non impugnabile, riservando la legge la possibilità di riproporre la questione ad ogni successivo grado di giudizio" (Cass. sez. 6 n. 706 del 19.2.1997).

2. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p., comma 3, è manifestamente infondata.

Questa Corte si è già pronunciata in proposito con la sentenza n. 3340 del 18.12.2000, evidenziando che "la esclusione dell’appello per determinate sentenze non confligge col principio di ragionevolezza desunto dall’art. 3 Cost., poichè, senza violare tale principio, il legislatore può ragionevolmente escludere l’appello per il caso in cui il giudice abbia condannato l’imputato alla sola pena pecuniaria e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena detentiva: la diversità di trattamento è evidentemente giustificata dalla diversa valutazione della gravità del reato (in tal senso Cass. Sez. 3^, n. 3433 dell’8.4.1993, ud. 11.2.1993, Mosca, rv.

194115 relativamente al testo originario dell’art. 593 c.p.p.). La confisca di un grado di giudizio…, quindi, può essere discrezionalmente stabilita dal legislatore, al fine di accelerare i tempi del processo penale, senza vulnerare diritti costituzionali" (conf. Cass. pen. Sez. 3 n.1552 del 14.11.2002).

Anche in relazione al denunciato specifico profilo di irragionevolezza, che deriverebbe dalla disparità di trattamento tra la posizione di chi somministra illecitamente manodopera e quella dell’intermediatore (essendo i trattamenti sanzionatorio e processuale gravemente deteriori per il primo), il sospetto di illegittimità costituzionale è manifestamente infondato. Infatti il principio di ragionevolezza impone alla legge di trattare in maniera eguale situazioni eguali, ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse. Ed il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto che, a prescindere dall’entità della sanzione pecuniaria, fosse più grave il reato posto in essere dall’intermediatore tanto da sanzionarlo con la pena detentiva. Di qui la previsione dell’appello proprio in ragione della "qualità" della pena, dal momento che, in caso di condanna a pena detentiva, un secondo giudizio di merito trova giustificazione nella maggiore afflittività della sanzione, derivante da una diversa valutazione di gravità dei reato, effettuata dai legislatore e, quindi, in definitiva, in ragioni di politica giudiziaria (cfr. Cass. Sez. 5 n.41136 del 15.10.2001 che ugualmente ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p., comma 3).

E, difatti, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione delle pene appartengono alla politica legislativa e, quindi, alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza. Ne consegue che quando l’assoggettamento di una determinata condotta a sanzione penale non appaia manifestamente irragionevole nè sproporzionato al disvalore della condotta il minimo edittale previsto, non vi è ragione di discostarsi dall’orientamento consolidato secondo il quale non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore, nè stabilire quantificazioni sanzionatorie (cfr. Corte Cost. ord. n. 207 del 26.5.1999).

3. Gli altri motivi di entrambe le impugnazioni "risentono" palesemente del fatto che si intendeva proporre appello avverso la sentenza del Tribunale e che, quindi, si chiedeva un riesame del merito della vicenda processuale.

L’art. 568 c.p.p., comma 5, stabilisce che l’impugnazione è ammissibile a prescindere dalla qualificazione ad essa data, per un ovvio principio di conservazione del mezzo di impugnazione impropriamente denominato. La diversa qualificazione non determina, però, una modificazione per così dire "funzionale" dell’impugnazione, altrimenti si attribuirebbe sostanzialmente alla parte la possibilità di appellare sentenze ritenute dal legislatore inappellabili. I contenuti possibili dell’impugnazione restano quindi sempre quelli dei ricorso ex art. 606 c.p.p..

Anche con i motivi nuovi del Mi., attraverso una formale denuncia di vizi di motivazione, si ripropongono le medesime doglianze, in tema di responsabilità, di cui all’appello originario.

3.1. Tanto premesso, le censure sollevate sia dal M. che dal Mi. non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verifica re se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e), con la L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 752 del 13.12.2006). Anche di fronte alla previsione di un allargamento dell’area entro la quale deve operare, non cambia la natura del sindacato di legittimità; è solo il controllo della motivazione che, dal testo del provvedimento, si estende anche ad altri atti del processo specificamente indicati.

Tale controllo, però, non può "mai comportare una rivisitazione dell’iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito" (così Cass. pen. sez. 2 n. 23419/2007 – Vignaroli).

3.2. Il Tribunale, con motivazione pertinente ed immune da vizi logici, sulla base di un esame puntuale delle risultanze processuali, ha ritenuto provata la responsabilità degli imputati.

Ha accertato infatti che i lavoratori delle ditte artigiane del M. e del P. (non ricorrente) lavoravano all’interno del capannone di (OMISSIS) insieme a quelli della Epizephiro, con le medesime mansioni di saldatori e con lo stesso orario di lavoro, e sotto il controllo e le direttive di tale S. A., dipendente della medesima Epizephiro con funzioni di capo squadra. Tali emergenze attestavano senza ombra di dubbio che le due imprese artigiane non avevano autonomia gestionale, per cui correttamente ha ritenuto configurabili i reati ascritti ai capi 1, 3 e 5, essendosi gli imputati M. e P. limitati a somministrare manodopera alla società del Mi. che l’utilizzava. Relativamente al capo 4) ha rilevato il Tribunale che dagli accertamenti dell’Ispettorato del Lavoro era emerso che i dipendenti della ditta appaltatile erano gestiti dalla committente che aveva anche fatto frequentare ad essi i corsi di sicurezza e messo a loro disposizione i relativi presidi.

In ordine al reato di cui al capo 8) ha rilevato il Tribunale che dagli accertamenti dell’Ispettorato del Lavoro era emerso che presso l’unità operativa di (OMISSIS) aveva svolto attività lavorativa un dipendente della RCM srl in assenza dell’autorizzazione di cui alla L. n. 276 del 2003, art. 4.

Quanto ai capi 2) e 6) ha accertato il Tribunale che i lavoratori del M. avevano percepito, a parità di mansioni svolte, una retribuzione inferiore a quelli della Epizephiro.

Ha quindi esaminato il Tribunale i rilievi difensivi e, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha ritenuto irrilevante il contratto di appalto stipulato tra la committente CO.ME.CF. e l’appaltatrice Epizephiro, non contraddittoria la circostanza che la Epizephiro avesse rivestito il duplice ruolo di utilizzatore a (a (OMISSIS)) e di somministratore (a D.B. S.), ed infine la irrilevanza della mancata adozione del decreto previsto dall’art. 84 comma 2 D.Lvo 276/03.

Con le impugnazioni vengono riproposte le medesime questioni già esaminate e disattese correttamente dal Tribunale, In modo per di più o meramente assertivo oppure attraverso la prospettazione di una non consentita rivisitazione delle risultanze processuali.

4. Quanto al trattamento sanzionatorio il Tribunale ha fatto corretto ed argomentato uso del potere discrezionale riconosciuto in proposito ai Giudici di merito, negando le circostanze attenuanti generiche al M. a cagione del grave precedente penale (estorsione ed incendio doloso) e determinando la pena per entrambi (previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al Mi.) in misura congrua tenuto conto del numero dei lavoratori occupati e delle giornate lavorative (dati ricavati non solo dalle dichiarazioni rese all’Ispettorato del Lavoro dal dipendenti delle varie imprese, ma soprattutto dalle risultanze del libro matricola – pag. 9 sent.) e con un aumento contenuto per la continuazione.

Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficiente a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art.133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" (cfr. Cass. pen. Sez. 2 n.36245 del 26.6.2009).

In considerazione della precedente condanna e dell’entità della pena irrogata ha ritenuto il Tribunale che non ricorressero i presupposti per concedere anche al M. i benefici di legge.

5. Infine, ineccepibilmente, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di prescrizione non trovando applicazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l’art. 157 c.p., comma 5. I reati ascritti sono, infatti, sanzionati con la pena dell’ammenda (anche se commisurata proporzionalmente e progressivamente), per cui il termine di prescrizione è di anni 4, con aumento di % ex art. 161 c.p., comma 2.

L’art. 157 c.p., comma 5, fa, invece, riferimento a pene (quali ad es. la permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità di competenza di Giudice di Pace – cfr. Cass. Sez. 5 n. 17399 del 20.2.2007) diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria (come indicate espressamente dall’art. 18 c.p.).

6. I ricorsi debbono, quindi, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

6.1. Va solo aggiunto che la inammissibilità dei ricorsi preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione, maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata. Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo sent. n. 23428/2005 – Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che l’intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perchè contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art. 606, comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d’ufficio.

L’intrinseca incapacità dell’atto invalido di accedere davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale".
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00 ciascuno.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013
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