Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2013) 13-11-2013, n. 45615

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 12.10.2012 la corte d’assise d’appello di Venezia, sul gravame del Pm, in parziale riforma della sentenza emessa dalla corte d’assise di Vicenza il 22.12.2011, rideterminava in anni ventiquattro e mesi sei di reclusione, così aggravandola, la pena inflitta a M.G., per il delitto di concorso in omicidio in danno di C.D., attinto da tre colpi di arma da fuoco, cal. nove, al braccio, alla testa ed al torace, che cagionavano la sua morte immediata il (OMISSIS). In primo grado l’imputato ed il suo concorrente S. I., erano stati condannati ad anni ventuno e mesi sei di reclusione; per quest’ultimo, latitante , la condanna era diventata definitiva; il concorrente N. era stato separatamente e definitivamente giudicato.
Il compendio indiziario risultava configurato dai seguenti dati: a) esito dei controlli telefonici che evidenziavano come la vittima avesse avuto quattro contatti, dal 12 al 21 gennaio con S.I., che a sua volta intratteneva relazioni con il M. ed il N.; quest’ultimo alle 20,25 del giorno del fatto aveva ricevuto un sms che aveva attinto il luogo dell’omicidio; N. fu sul luogo del delitto dalle 20,15 fino alle 20,32; N. e M. attivarono in due momenti, ed in sequenza, le medesime celle, il che significa che si spostarono insieme negli stessi luoghi dalle 20,41; il telefono dell’imputato dalle ore 18,19 e fino alle ore 20,34 non fu utilizzato, nè per fare, nè per ricevere telefonate, così come non attivo fu il cellulare di N. dalle ore 18,31 alle ore 20,25 e quello di Sa. dalle ore 19,04 alle ore 23,23, dati questi che assumevano rilevanza in ragione dell’uso continuo e frenetico che del cellulare erano soliti fare i tre imputati ed in considerazione della contemporaneità del silenzio dei tre cellulari, b) Risultava che S. aveva noleggiato un’auto Ypsilon 10 grigia per un mese presso un autonoleggio di (OMISSIS), ma che l’auto era stata restituita dopo solo dodici giorni di uso, con evidente rilevante perdita economica e che su detta auto erano risultate tracce di natura esclusiva, con composizione del tutto simile a quella delle particelle rilevate sugli indumenti della vittima, riconducibili inequivocabilmente a residui di sparo, sia sul sedile lato guida, che sul sedile posteriore, mentre sul sedile anteriore lato destro, venivano rilevate tracce non esclusive, cioè derivanti sia dall’esplosione di colpi d’arma da fuoco che provenienti da fonti ambientali od occupazionali, del tutto compatibili tutte queste tracce con le particelle dello sparo prelevate dal bossolo cal. 9 Luger che era stato rinvenuto sul luogo del delitto, c)Testimonianza di J. N. sul fatto che N. e M. si erano presentati, la sera del (OMISSIS), dopo le ore 21, presso l’azienda del suo fidanzato, tale V., (amico del solo M.) a bordo di auto Y 10 grigia, con scarpe molto infangate, tanto che ella dovette pulirle loro, d) Accertata fuga del M. da (OMISSIS), il giorno dopo il fatto, per trovare riparo presso una prostituta in (OMISSIS) e cambiare utenza telefonica.
La corte riteneva che i tre erano giunti a (OMISSIS) la sera del fatto, verso le 21,15, a bordo di auto pacificamente recante tracce di sparo, in ben tre posizioni e quindi giungeva alla conclusione che gli stessi tre erano stati insieme anche nella fase immediatamente precedente il loro arrivo a (OMISSIS) e cioè nel tempo che fu impiegato per consumare l’omicidio. Questo anche in correlazione con i dati delle celle telefoniche e l’inevitabile conclusione in ragione degli orari accertati, della compatibilità degli orari solo con un viaggio diretto da (OMISSIS) (luogo dell’omicidio) a (OMISSIS), presso il V.. Veniva quindi opinato che dopo le ore 19 l’offeso, che nel pomeriggio aveva acquistato il biglietto aereo per fare ritorno in Bosnia, era stato verosimilmente prelevato a bordo di auto con uno stratagemma, per essere condotto sul luogo ove poi sarebbe stato ucciso dal terzetto, visto che è pacifico che dopo le 17 di quel pomeriggio M. e la vittima, agganciarono la stessa cella di (OMISSIS) e che N. e S. ebbero ad attivare in quel pomeriggio la stessa cella di (OMISSIS), in più occasioni.
Veniva sottolineato che il movente dell’omicidio, ricondotto alla mancata consegna al S., ad opera della vittima di una videocassetta (poi rinvenuta e consegnata agli inquirenti dal fratello della vittima) con cui era stata registrato un rapporto sessuale intervenuto tra la vittima e tale K.J., divenuta poi fidanzata o moglie di S., seppure non appartenesse al M. che non portava interesse a questa videocassetta, era tale da coinvolgere anche l’imputato, atteso il tessuto criminale in cui questi era inserito proprio in collegamento con gli altri due ( S. e N., definitivamente condannati), affiliati al gruppo criminale facente capo a Z.P., che in Italia aveva una stabile dipendenza, occupandosi il gruppo delinquenziale di furti di generi di abbigliamento in grosse quantità, da vendere in Bosnia. La corte territoriale rafforzava il suo opinare evidenziando come anche il N., definitivamente condannato, risultava estraneo al movente.
La base probante veniva ritenuta solida ed in grado di contrastare i molteplici rilievi difensivi di insufficiente consistenza dimostrativa. Non ricorreva un ragionevole dubbio sulla partecipazione dell’imputato, poichè per ragionevole dubbio si deve intendere non la mera esistenza di plurime e del tutto teoriche spiegazioni, avulse dal contesto probatorio, ma la presenza di indizi fra loro di segno contrario e tali da annullarsi reciprocamente, che nel caso di specie non veniva ritenuto sussistere. Nè veniva ritenuta percorribile la strada di riqualificazione della condotta del M. in quella di favoreggiamento, poichè la condotta era stata posta in essere dall’imputato, anche nella fase dell’azione di sangue ed il comportamento tenuto dopo il fatto era significativo del ruolo di preminenza che il M. rivestiva all’interno del gruppo.
Quanto alla pena, la corte territoriale riteneva, in accoglimento delle doglianze avanzate dal Procuratore Generale sul trattamento sanzionatorio, che in ragione della giovane età della vittima (23 anni), delle motivazioni futili e pretestuose, delle modalità violente, del vero e proprio agguato che venne teso alla vittima, non solo non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche, ma la pena doveva essere appesantita fino al massimo edittale. Veniva ancora evidenziato che l’imputato aveva sì un solo precedente registrato per ricettazione, ma che lo stesso si nascondeva sotto diverse generalità, in quanto risultava ricercato a livello internazionale.
2. Avverso tale pronuncia, interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato per dedurre:
2.1 Difetto di motivazione e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.. La corte avrebbe travisato le risultanze processuali, avendo falsamente recepito il dato investigativo relativo alle impronte rilevate sul locus commissi delicti, che individuavano due soli soggetti, la vittima ed un solo aggressore, il che si doveva porre in correlazione con il dato che il N. era stato definitivamente accertato come autore dell’omicidio. Non sarebbe stato considerato che sulla persona del M. non vennero trovati residui di sparo, cosicchè al medesimo non poteva essere ricondotta la responsabilità del fatto. Nè poteva essere valorizzato in chiave accusatoria il fatto che sia stato rilevato un buco nel suo traffico telefonico, poichè tale buco registrabile anche ad es. la sera prima del fatto, non era di per sè significativo del fatto di essersi trovato il M. con N. e S., cosicchè non si poteva escludere che il M. stesso fosse salito sulla Y10, lungo il tragitto (OMISSIS). Non risponderebbe ai dati processuali il fatto che la vittima, nel pomeriggio del (OMISSIS), sarebbe rimasto nel centro di (OMISSIS) tutto il pomeriggio, poichè risultava che per ben 24 volte aggrappò la cella della propria abitazione, cioè quella di (OMISSIS), cella che il M., a differenza di S. e N., non ebbe mai ad agganciare. Il dato starebbe quindi a dimostrare, secondo la difesa, che M. rimase all’interno della propria abitazione, mentre i veri autori del delitto, S. e N., inseguirono la vittima, per tutto il pomeriggio.
2.2 Violazione dell’art. 500 c.p.p., comma 2: la testimonianza di C.G. non poteva essere assunta a dimostrazione che M. fosse frequentatore del bar (OMISSIS), visto che la dichiarazione resa in sede di indagini era stata ritrattata.
2.3 difetto di motivazione in relazione al passaggio in cui venne valorizzata la testimone di Co.Vi., quanto al fatto che indicava il M. come colui che si era presentato insieme a S., per noleggiare l’auto Y 10, atteso che in dibattimento aveva detto di non esserne più certa.
2.4 difetto di motivazione quanto alla circostanza di aver sottovalutato quanto affermato da L., nonchè di aver sottovalutato che il M. venne caricato sull’auto, la sera del fatto, quando si trovava a (OMISSIS), a delitto già consumato.
2.5 difetto di motivazione quanto al fatto della mancata promozione di accertamenti peritali sugli spostamenti del M., nel pomeriggio dell’omicidio.
2.6 violazione dell’art. 195 cod. proc. pen. e difetto di motivazione, per non aver disposto la corte l’audizione dei testi di riferimento a cui fece cenno il fratello della vittima, quanto al fatto di aver appreso in Serbia che a commettere il reato era stato anche il M. che deteneva una pistola, poichè contrariamente a quanto sostenuto dalla corte, detti elementi sono stati utilizzati ai fini della decisione.
2.7 Non poteva esser censurata la scelta processuale del M. di sottrarsi all’interrogatorio e di rilasciare solo dichiarazioni spontanee.
2.8 Omessa valutazione del profilo soggettivo. Dovevano essere valorizzati il dato che il ricorrente non era toccato dal movente, non aveva motivo di astio con la vittima, non sapeva che la vittima aveva acquistato il biglietto aereo per tornare in Bosnia, era l’unico che non ebbe contatti telefonici con la vittima, fu l’unico che una volta arrivato a (OMISSIS) non manifestò alcuna agitazione, non partecipò alla lavatura dell’auto il giorno successivo, fu l’unico a non essere fuggito dall’Italia, ma garantì la fuga agli altri. L’insieme di detti elementi doveva costituire prova a discarico, ma non sarebbero stati valorizzati dai giudici di merito.
2.9 Violazione dell’art. 533 c.p.p., comma 1 e dell’art. 530 c.p.p., comma 2. La base indiziaria non avrebbe dovuto portare ad una affermazione in termini di certezza di colpevolezza.
2.10 violazione degli artt. 99 e 62 bis c.p. recidiva era stata esclusa dal giudice di primo grado che opinò di infliggere al M. la stessa pena già inflitta al N.. Del resto trattasi di recidiva semplice, per un fatto del (OMISSIS), da dichiarare estinto ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen. Infine, ingiustificata sarebbe la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. In data 1.8.2013 perveniva presso questa Corte di legittimità uno scritto a firma N.B., non autenticata, non inviata attraverso il canale carcerario (ancorchè il N. sia ristretto a Milano Opera), quindi di incerta provenienza, con cui veniva segnalato che aveva taciuto la verità,ma che voleva rappresentare che il M. non partì con lui da (OMISSIS), ma fu prelevato in auto a (OMISSIS), per raggiungere (OMISSIS).
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con le conseguenze di legge; molti dei motivi sviluppati sono al limite dell’ammissibilità, in quanto ruotanti esclusivamente su valutazioni in fatto, altri manifestano una evidente inadeguatezza a ribaltare la sentenze di merito.
E’ bene premettere che nella presente fattispecie ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l’impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza, formulato nei confronti dello odierno ricorrente. Ne discende, secondo la linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che a fronte di tale evenienza, l’esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchè illustrati come maggiormente plausibili, o perchè assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto esplicata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).
Meno che meno può essere preso in considerazione lo scritto di incerta paternità, apparentemente riconducibile al coimputato N. sulla mancata presenza dell’imputato al momento del fatto, essendo stato prelevato, a detta dello scrivente, solo a metà del percorso tra (OMISSIS) e per la precisione a (OMISSIS):
lo scritto, a parte le legittime riserve avanzabili sulla paternità e sulla tempestività, non può essere valutato in detta sede, ma potrebbe esserlo solo in un giudizio di merito, in caso di eventuale processo di revisione.
Nessuna censura sulla completezza del discorso motivazionale può essere seriamente avanzata; l’iter argomentativo è stato condotto in modo rigoroso sotto il profilo logico, essendo state valorizzate evidenze inquivocabilmente dimostrative della riconducibilità dell’omicidio anche all’imputato, oltre che a S. e N.. In primo luogo sono state valorizzate le tracce di natura esclusiva, cioè certamente riconducibile ai residui di sparo, compatibili con le tracce rilevate sul corpo della vittima, rinvenute sui sedili dell’auto Ypsilon che era stata noleggiata, del posto di guida e sul sedile posteriore, laddove sul sedile lato guida erano state rintracciate particelle con composizione chimica non esclusive dello sparo, derivanti cioè sia dall’esplosione che da fonti ambientali, particelle però tutte risultate compatibili con la particolare composizione chimica con il bossolo cal. 9 Luger marca Geco, sparato da pistola da guerra, di fabbricazione cecoslovacca, che era stato repertato sul luogo del fatto. A ciò si aggiungeva che il N., che venne arrestato prima degli altri e che venne sottoposto a STUB, fu risultato positivo; lo stesso disse di essersi seduto sul sedile posteriore, quello su cui vennero trovate particelle di natura esclusiva. Tali evidenze portavano a ritenere, con una conducenza logica assolutamente priva di mende, da un lato che il N. fu sicuramente concorrente nel reato e dall’altro, che l’auto Ypsilon fu quella usata per allontanarsi dal luogo del fatto. La circostanza che al M. non siano state rilevate tracce a mezzo STUB, non può certo essere spesa a confutazione, poichè è ricollegabile al dato storico che venne arrestato molto tempo dopo l’omicidio (nel maggio successivo), quando ormai le tracce erano sparite. Appurata tale realtà, le corti di merito hanno valorizzato il dato delle impronte sul luogo del fatto, che oltre a quelle della vittima, potevano essere riferite a due o più persone, il che avvalorava la ricostruzione secondo cui due soggetti portarono coattivamente la vittima sul luogo dell’esecuzione, mentre un terzo attese a fianco dell’auto, in orario successivo alle ore 19,50, considerato che la vittima fece la sua ultima telefonata alle ore 19,49, cosicchè l’omicidio in via (OMISSIS) doveva essere collocato dopo le ore 20,00.
A tale evidenza si aggiungeva il dato certo che i cellulari di tutti e tre i menzionati nell’orario 20/20,15 di probabile consumazione dell’omicidio, risultarono non attivi. Veniva valorizzato il dato che dopo la consumazione dell’omicidio i tre raggiunsero (OMISSIS), attorno alle ore 21/21,15, portandosi presso l’amico del M., tale V. a cui il primo ebbe a telefonare per annunciare l’arrivo, alle ore 20,34, il che stava a dimostrare che subito dopo l’omicidio, M. si trovava insieme agli altri due e decise di riparare a (OMISSIS) con loro, preannunciando all’amico il loro arrivo, in stretta successione con il fatto di sangue. Era stato poi lo stesso N. ad aver rappresentato nelle sedi processuali, che il viaggio (OMISSIS) era avvenuto senza mai fermarsi, tutti e tre insieme, a bordo della Ypsilon noleggiata.
La presenza del M. sul luogo del fatto (attesa l’intervenuta definitività delle sentenze che hanno riconosciuto colpevoli del fatto sia S. che N.) veniva desunta dalla circostanza che N. e M. si spostarono entrambi negli stessi tempi sulla direttiva (OMISSIS), visto che alle ore 20,41 risultarono avere attinto le stesse celle, laddove sicuramente ancora alle 20,32 l’utenza del N. riattivata, dava il N. stesso sul luogo dell’omicidio e l’utenza del M. alle ore 20,34 chiamava il V., attivando l’utenza di (OMISSIS) – per annunciare l’arrivo di tutti e tre -, cioè sulla direzione verso (OMISSIS) e non verso (OMISSIS). La Corte ha infatti evidenziato, con aderenza ai dati storici raccolti, come il luogo ove fu trovato il cadavere era posto sull’asse est-ovest (OMISSIS), cosicchè il singolo autore del reato (in ipotesi il N. che alle ore 20,31 risultava ancora sul luogo del delitto) avrebbe dovuto rientrare in (OMISSIS) a prelevare gli altri due "estranei" all’omicidio, per poi dirigersi verso (OMISSIS), circostanza, questa smentita dal fatto che il M., alle ore 20,34 incappò nel raggio di azione della cella di (OMISSIS), che distava dal luogo del delitto di pochissimi chilometri e dal fatto che per operare nel senso indicato sarebbero occorsi almeno altri venti minuti di tempo. L’arrivo presso il V. verso le ore 21/21,15 non lasciava dubbi sul fatto che i tre fossero partiti dal luogo del crimine insieme (il telefono del N. agganciò la cella della zona industriale di Verona ove abitava il V. alle ore 21,01). Non solo, ma risultava significativo il dato che l’arrivo fosse stato annunciato, tanto è vero che la J.N., disse che una mezz’ora prima del sopraggiungere dei tre, era pervenuta una telefonata del M. che ne annunciava l’arrivo, tanto è vero che ella si portò in cortile per aprire con il telecomando il cancello e fare entrare l’autovettura Ypsilon, a bordo della quale i tre sopraggiunsero; la stessa nell’occasione rilevò come il M. fu colui che attivò il telecomando per chiudere l’auto, dal che si doveva desumere che fosse stato lui ad occupare il sedile di guida ( quello contaminato in modo specifico) e che, come anche il S., aveva le scarpe molto infangate, tanto che dovette intervenire per pulirle.
L’insieme di tali elementi integra un intreccio tale da costituire solida struttura portante del discorso giustificativo, per nulla intaccato dalle molteplici deduzioni difensive, nessuna delle quali è in grado di sminuire la portata probante del costrutto valorizzato nei due gradi di giudizio. Del tutto ininfluente è la ritrattazione della teste C.G., sull’esser stato o meno il M. cliente del bar (OMISSIS); il fatto che sia intervenuto o meno anche il M. nell’operazione di noleggio dell’auto Ypsilon che sicuramente accompagnò gli autori dell’omicidio sul luogo del delitto, non riveste alcuna portata decisiva, visto che quello che è certo che l’auto fu utilizzata per portare la vittima sul luogo dell’esecuzione e per consentire la fuga a (OMISSIS) degli autori del fatto.
E’ stato corretto non avere riconosciuto rilevanza al testimoniale di riferimento a cui aveva fatto cenno il fratello della vittima, poichè la circostanza che M. fosse in possesso di pistola nel suo paese non ebbe alcuna incidenza nel discorso giustificativo, nè venne fatto valere oltre la sua portata fisiologica, il dato che il M. si sottrasse all’esame, atteso che il costrutto probatorio fu elevato sulla base delle evidenze suindicate, di natura storica e rappresentativa. Quanto poi al fatto che l’imputato non fosse stato toccato dal movente "passionale" che era stato ricostruito e che vedeva direttamente interessato il solo S., le corti di merito hanno fornito adeguata risposta motivazionale, ancorata alla comune militanza dei tre nel gruppo criminale dello Z., che aveva in Italia una stabile dipendenza; del resto anche lo stesso N., definitivamente condannato, non era direttamente attinto dal movente (che si ripete riguardava il solo S., che fu tra l’altro colui che il giorno dell’omicidio ebbe contatti telefonici con la vittima), ma operò nell’interesse del connazionale; il coinvolgimento del M. è stato ritenuto logicamente istituibile, considerando che dal testimoniale raccolto era emerso che sia S. che il N. operavano alle dipendenze del M., nell’ambito del gruppo criminoso costituito, con il che un’azione di tale impatto non poteva che passare attraverso la mediazione del M. stesso, che guarda caso sarà poi colui che si attiverà per la fuga in Svizzera del S. e del N..
Parimenti i giudici del merito hanno ampiamente e ragionevolmente giustificato il fatto che solo N. e S. (e non M.) si fossero attivati il giorno dopo il fatto per fare pulire l’auto che portava le tracce del fango, ovvero il fatto che il M. avesse tenuto un comportamento più baldanzoso rispetti agli altri due, che apparivano più impauriti. Quanto poi al fatto che non sia fuggito, ancora la corte ha evidenziato come al medesimo fosse preclusa sia la via verso la Svizzera, che verso il suo paese natale (la Bosnia), dove pendevano ordini di cattura a suo carico. Le corti hanno sottolineato, con piena aderenza agli atti processuali, che non doveva essere sottovalutato che subito dopo il fatto, M. si allontanò da (OMISSIS) e cambiò utenza cellulare.
Nessun elemento di criticità può essere ravvisato nella risposta motivazionale, ancorata alle evidenze disponibili, correttamente correlate tra loro e valorizzate nei loro aspetti più significativi ed idonei a colmare il vuoto di alcuni passaggi ricostruttivi. Il compendio è stato correttamente valutato adeguato per una conclusione in termini di certezza, laddove il ricorso alla soluzione prevista dall’art. 530 c.p.p., comma 2 invocata dalla difesa, non era praticabile atteso che veniva apprezzata una situazione di convergenza di contributi, che si sono rafforzati l’un con l’altro nella doverosa visione unitaria e globale, tanto da poter sterilizzare le obiezioni avanzate e superare le ambiguità che ciascuno di essi presentava, qualora isolatamente considerato (Sez. 1, 26.3.2013, n. 26455, Rv 255677).
Infine, per quanto riguarda la pena che venne aggravata in sede di appello, va ancora rilevato la mancanza di profili di criticità nel discorso giustificativo, anche su questo specifico punto: infatti, la corte ha richiamato la futilità del movente, le modalità particolarmente efferate della condotta, ma soprattutto i dati di personalità del M., già condannato in Italia per il reato di ricettazione e false generalità e risultato ricercato a livello internazionale (sia in Svizzera che in Serbia) per reati contro il patrimonio e per omicidio, con il che correttamente veniva ritenuta la pericolosità del soggetto e veniva valutato il peso della recidiva. Era poi valorizzata in senso negativo l’accertata attribuzione di varie generalità assunte dal M., onde conseguire l’impunità. La valutazione operata è stata quindi lineare ed ancorata ai dati disponibili, risultando frutto di plausibile opinabilità di apprezzamento, non censurabile in detta sede.
Il ricorso va quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione penale 8286/2010 Violenza sessuale e prostituta non pagata.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova, con sentenza del 12/1/05, dichiarava S.D. colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p., nonchè di cui agli artt. 81 cpv. e 610 c.p., commessi in danno di Sp.La., e lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione, con interdizione perpetua dagli uffici attinenti la tutela e la curatela, nonchè per la durata di anni 5 dai pubblici uffici. Condannava l’imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione alla parte civile di una provvisionale di Euro 2.000,00 e rifusione in favore della stessa delle spese processuali.

La Corte di Appello di Genova chiamata a pronunciarsi sull’appello proposto dalla difesa del pervenuto, con sentenza del 15/1/09, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa del S., con i seguenti motivi:

– nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione dell’art. 609 bis c.p., sotto il duplice profilo della necessità di manifestazione di dissenso e dalla percepibilità di tale dissenso in capo all’agente.

In sostanza la decisione impugnata, dopo avere permesso che il tema del processo era la verifica, oltre ogni ragionevole dubbio, di una manifestazione di dissenso (o di revoca di assenso) al compimento degli atti sessuali e la verifica della percepibilità di tale dissenso da parte del S., perde di vista tale obiettivo, riconducendo tutto al giudizio di assoluta attendibilità della teste, parte offesa e di credibilità di quanto da essa dichiarato in merito allo stato di soggezione che avrebbe causato nella donna una supina accettazione delle iniziative sessuali del prevenuto.

– Il giudice di merito ha travisato le argomentazioni difensive, non rilevando che le stesse tendevano ad evidenziare, con attento richiamo alle emergenze istruttorie, come si fossero realmente verificati i fatti, nonchè la impossibilità di ritenere la condotta del S. inquadrabile nelle fattispecie delittuose contestategli.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La sentenza assoggettata ad impugnazione si palesa sorretta da un discorso giustificativo logico corretto.

In via preliminare si osserva che dal vaglio a cui è stata sottoposta la pronuncia de qua risulta, in maniera inequivooa, la valutata attendibilità della p.o. da parte del giudice di merito, nonchè la credibilità di quanto da essa dichiarato.

Sul punto il decidente evidenzia che i fatti sono narrati in modo lineare e pienamente rispondente logica, apprezzandosi la genuinità del racconto della Sp., la quale non mostra assolutamente di volere infierire nei confronti del S.. Ella circoscrive gli eventi, ben, distinguendo i propri sia psicologici nei confronti del prevenuto, con particolare riferimento alle ammissioni di consenso tutte le volte che, comunque ed indipendentemente da paure e titubanze, vi sono state.

Sul primo motivo di ricorso si osserva che la vicenda non può inquadrarsi in quella fattispecie particolare nella quale la donna risulta consenziente all’inizio del rapporto sessuale, per poi manifestare il proprio dissenso a continuarlo, visto che nel caso oggetto di giudizio la Sp. aveva già manifestato al S. di essere solo in attesa del pagamento del dovuto, per l’attività dalla stessa prestata, come ab origine concordato tra le parti.

La Corte territoriale, a giusta ragione, rileva che non sussiste dubbio in ordine alla piena coscienza consapevolezza del S. del sopruso che stava consumando in danno della donna:

comportamento di costui ne costituisce prova, in occasione della richiesta al portiere dell’albergo a distruggere le schede di permanenza, nell’hotel, evidenziante il desiderio dell’imputato di non lasciare traccia della permanenza, circostanza spiegabile solo con lo scopo di precostituirsi la possibilità di una futura negazione, che non avrebbe avuto senso se colà si fossero consumati rapporti consensuali e non imposti.

Ulteriore fatto, ritenuto dal giudice di merito validante la tesi accusatoria, riguarda la sceneggiata, posta in essere dal prevenuto presso gli uffici della Polfer, di cui gli stessi operanti di p.g. hanno dettagliatamente riferito, in particolare delle intemperanze e delle millanterie del S., che persino, pretendeva di dare loro ordini.

In sostanza con i motivi di ricorso si tende ad una rilettura delle emergenze istruttorie, inibita in sede di legittimità.

Devesi, infatti, ribadire che questa Corte è giudice della motivazione, del discorso argomentativo svolto dal giudice di merito a sostegno del decisum, e non giudice della prova.

Nel momento del controllo di legittimità sulla motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di appaiamento (Cass. 1/10/02. Carta).

Di conseguenza il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se detto decidente abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, elementi questi tutti rinvenibili nella sentenza impugnata.

Si evidenzia, inoltre, che il giudice, nella specie, ha applicato, nella valutazione della prova un metodo corretto, dando contezza di avere preso in considerazione ogni singolo fette ed il loro insieme, non in modo parcellizzato ed avulso dal generale contesto probatorio, ed ha verificato se essi ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, potessero essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, tale da consentirgli di attingere la verità, processuale, pervenendo, così, nella convinzione della colpevolezza dell’imputato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. II 16-05-2006, n. 11408 TRIBUTI – REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE – Sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 10.1.2002, G. C. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con cui gli era stata irrogata la sanzione di £. 300.000, per aver acquisito il trasferimento della somma di £. 33.000.000 a mezzo di assegno bancario, privo della clausola di non trasferibilità.

Di fronte all’adito Giudice di pace di Siracusa, l’opponente eccepiva, tra l’altro, la tardività della contestazione della violazione, siccome effettuata oltre il termine di novanta giorni dal verificarsi della violazione. Si costituiva il Ministero dell’economia e delle finanze, eccependo l’incompetenza per materia del giudice adito, sussistendo nella specie quella del tribunale, e sostenendo, nel merito, che la contestazione era stata tempestiva.

Il Giudice di pace, con sentenza del 7.5.2002, affermata la propria competenza, accoglieva l’opposizione, recependo la tesi della tardività della contestazione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, l’Amministrazione; l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha lamentato violazione falsa applicazione dell’art. 98, punto g) del d. lgs. 30.12.1999, n° 507, e dell’art. 5, punto 8), del d.l. 3.5.1991, n° 143, convertito nella legge 5.7.1991, n° 197, in relazione all’art. 360, n° 3 c.p.c., sostenendo che nella materia de qua la competenza sia del tribunale e non del giudice di pace.

L’evoluzione legislativa avutasi al riguardo, dopo un primo intervento (legge n° 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace) che ha attribuito alla competenza del detto Organo, con il limite di £. 30.000.000, le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge n° 689 del 1981, ed un successivo avviso, tradotto nella legge 20.12.1995, n° 534, che ha restituito per intero la competenza per la materia de qua al Pretore, ha visto l’avvento del d. lgs. 30.12.1999, n° 507, avente ad oggetto la "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25.5. 1999, n° 205", con cui (art. 98) si è disposto l’inserimento dell’art. 22 bis dopo l’art. 22 della legge n° 689 del 1981, ove (punto g) viene stabilita la competenza esclusiva del tribunale per le opposizioni in materia tributaria e valutaria.

Ciò posto, stante che la materia antiriciclaggio viene pacificamente assimilata alla materia valutaria, in ragione del dato normativo (d.l. 3.5.1991, n° 143, convertito nella legge 5.7.1991, n° 197) che, all’art. 5, punto 8), prevede come all’irrogazione delle sanzioni in subiecta materia debba provvedere (d.P.R. 31.3. 1988, n° 148), con proprio decreto, il Ministro del Tesoro, udito il parere della Commissione prevista dall’art. 32 del testo unico delle norme previste in materia valutaria, e stante l’applicabilità nella specie della normativa di cui alla legge n° 689 del 1981, deve concludersi nel senso dell’applicabilità dell’art. 22 bis, ivi contenuto, che prevede la competenza per materia del tribunale.

Il motivo in esame deve essere pertanto accolto: l’impugnata sentenza va cassata e deve essere affermata la competenza del tribunale di Siracusa, ratione materiae ed anche per territorio.

L’accoglimento di tale preliminare motivo comporta l’assorbimento del secondo, attinente a profili di merito della controversia.

La obiettiva, seppure relativa incertezza interpretativa sussistente sul punto, giustifica la integrale compensazione delle spese relative all’intero procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del tribunale di Siracusa. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 11-01-2011, n. 46 Enti locali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, già dipendente in convenzione con i Centri di Formazione Professionale già prima del 29.09.1981, a seguito del superamento di concorso per titoli ed esami, era stata inserita, ai sensi della L.R. n.32/84 nel ruolo speciale ad esaurimento della Regione Campania personale convenzionato.

Con il presente gravame impugna gli atti concernenti il proprio inquadramento in ruolo ai sensi della Legge Regionale n.14/91, nonché la decisione con la quale la Commissione Governativa di controllo sugli atti della Regione Campania precisava "che il periodo 01.09.1986 -31.12.91 risulta utile ai soli limitati fini dell’attribuzione della posizione giuridica ed economica", escludendo la computabilità del periodo in parola nel servizio di ruolo.

L’istante si duole degli stessi, in punto di legittimità, sotto il profilo della plurima violazione di legge.

All’udienza pubblica del 2 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il Tribunale osserva, in conformità con il proprio costante orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, T.A.R., sez. III, 25 gennaio 1999 n.116; Id., 17 maggio 1996 n.388) quanto segue:

– la l. r. n. 32 del 1984 ha istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale della formazione professionale subordinandone l’immissione al possesso di determinati requisiti ed al superamento di un concorso per titoli ed esami;

– la l. r. n. 14 del 1991, di modifiche ed integrazioni della precedente, dispone che il personale di cui all’art. 1 della l. r. n. 32/1984 è inserito nel ruolo del personale della G. R. (non più, dunque, nel ruolo speciale ad esaurimento, ma, anche se in soprannumero, nel ruolo ordinario del personale giuntale; cfr. art. 5);

– in particolare, l’art. 1, quarto comma, prevede, per l’inquadramento, criteri e corrispondenza e dotazioni organiche (Tab. 1 dove si richiede una anzianità di servizio di quattro anni e sei mesi per la specificità del personale), nonché decorrenza dall’1.1.1992;

– l’art. 2 disciplina il trattamento giuridico ed economico del personale dall’1.9.1986 (data delle declaratorie di livello ex lege n. 32) al 31 dicembre 1991, nell’ambito della dotazione organica ed in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali; al secondo comma precisa che l’anzianità di servizio prestato a far data dal 1986 è considerata utile a tutti gli effetti; al terzo comma conferma l’assegno ad personam per salvaguardare i superiori trattamenti economici corrisposti presso i centri di formazione;

– l’art. 5 infine stabilisce che gli effetti giuridici ed economici dell’inquadramento di cui al precedente art. 1 decorrono dall’1.1.1992.

In considerazione del richiamato quadro normativo di riferimento, con la delibera giuntale n. 5331/1991, ammessa al visto tutorio con prescrizioni, la Regione Campania ha provveduto all’inquadramento del personale di cui alle citate ll.rr. n. 32 del 1984 e n. 14 del 1991.

In particolare, la l. r. n. 14 del 1991 ha soppresso, con l’abrogazione disposta dal suo art. 4, il ruolo speciale ad esaurimento a suo tempo previsto dalla legge n. 32 del 1984; ruolo speciale che, peraltro, già sotto la vigenza della l. r. n. 32 del 1984 non aveva ricevuto concreta attuazione.

Anche in considerazione di tale situazione fattuale, quindi, la novella legge regionale n. 14 del 1991 ha definitivamente escluso la possibilità di attivare il citato ruolo speciale.

Ciò non significa, peraltro, che la l. r. n. 14/1991 abbia frustrato le aspettative del personale della formazione professionale al riconoscimento del servizio già reso alla Regione: l’art. 2 riconosce difatti l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego regionale a decorrere dall’1.9.1986, con la previsione che "il trattamento giuridico ed economico spettante al personale di cui al precedente art. 1, daIl’1.1.1986, data di effettiva assunzione in servizio, sino al 31.12.1991, è quello previsto dalla l. r. n. 23 del 1989 e successivo accordo……….. in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali".

L’anzianità di servizio prestato a far data dall’1.9.1986 è considerata utile a tutti gli effetti".

La previsione regionale appena trascritta, già riconosce, dunque, la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego con gli ex dipendenti della formazione professionale, a partire dall’1.9.1986; non vi è dunque ragione di seguire parte ricorrente ove richiede l’accertamento del rapporto di pubblico impiego intercorso, quantomeno a partire da tale data, con la regione Campania.

Infondato è anche il motivo di ricorso col quale la ricorrente deduce la violazione della legge n. 1369 del 1960.

Essa sostiene, in sostanza, la violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, al fine di vedersi riconosciuto il rapporto di pubblico impiego con la Regione anche prima dell’1.9.1986 (sin dalla data di assunzione presso i Centri di Formazione Professionale) e quanto meno dal 29.9.1981, data alla quale il personale interessato all’inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento doveva esser già titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con i centri di formazione professionale di cui alle lettere b) e c) dell’art. 6 della l. r. n. 40 del 1977. Si osserva al riguardo che, secondo la costante giurisprudenza, l’art. 1 della legge n. 1369 del 1960, a norma del quale i prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti in materia di intermediazione di mano d’opera sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che abbia utilizzato effettivamente le loro prestazioni, pur applicandosi nei confronti della generalità degli enti pubblici deve intendersi riferito alle sole attività che presentino i tipici contenuti sostanziali dell’esercizio d’impresa: pertanto non è invocabile quando, come nel caso di specie, venga in considerazione l’esercizio di funzioni istituzionali (Cfr., da ultimo, Cons. St. IV, n. 968 del 1994).

D’altra parte, la legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 1978 e la l. r. n. 40 del 1977 hanno previsto l’attuazione della formazione professionale, oltre che direttamente per mezzo di strutture pubbliche, anche mediante convenzione con enti privati dotati di particolari requisiti per l’accesso ai finanziamenti regionali. Ora, l’espressa previsione di un sistema misto, pubblico e privato, esclude che possa configurarsi un rapporto di pubblico impiego simulato: essendo l’interposizione espressamente ammessa dalla legge, come tale non può essere considerata fittizia. (Cfr. Tar Campania, Napoli, IV^ n. 215 del 1991, confermata dalla IV sez. del Cons. St. con sentenza n. 88 del 1996).

Con riferimento, poi, al preteso riconoscimento del servizio prestato presso gli enti gestori della formazione professionale di provenienza, deve rammentarsi che con D. P. R. n. 10 del 15.1.1972, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione professionale sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario.

La competenza regionale in materia di formazione professionale non importa che il relativo servizio debba essere necessariamente imputato alla regione, della quale sarebbero organismi dipendenti o strumentali quelli preordinati ad erogare lo stesso servizio.

Invero la formazione professionale potrebbe essere organizzata mediante lo schema del servizio pubblico oggettivo; questo potrebbe essere costituito da organismi costituiti secondo scelte autonome individuali o associative e programmati nonché controllati dalla regione (Cfr. C. S. V, n. 88/1996 citata). Tale tipologia è stata scelta dalla regione Campania con L. R. n. 40/1977, il cui art. 1 (come sostituito con L. R. n. 62/1981) dispone nel senso della libertà di esercizio dell’attività di formazione professionale, sia pure sotto il controllo e direzione della Regione, in piena adesione ai principi posti dalla legge cornice 21.12.1978 n. 845 (cfr. art. 2, 3, e 5).

In particolare l’art. 6 della L. R. n. 40/1977, ha individuato quali strutture formative, pel tramite delle quali attuare i programmi regionali di formazione professionale, le seguenti:

a) centri regionali di formazione professionale;

b) organismi di addestramento professionale, costituiti in base a decisioni espressione di autonomia privata o associativa (organismi di origine sindacale, imprenditoriale, consorziale etc.);

Solamente per i centri sub a) la L. R. n. 40/77 ne disciplina l’organizzazione (art. 14) demandando alla G. R. la determinazione dell’organico del personale, ed (art. 25) il (re) inquadramento (cfr., anche l’art. unico della L. R. 4.5.1979 n. 20) del personale già posizionato nei livelli funzionali della carriera esecutiva e di quello docente tecnico pratico, in possesso di licenza media o titolo equipollente, inquadrato nel livello esecutivo.

Per il personale dipendente dagli organismi privati di formazione professionale, la L. R. n. 40/77 ha, invece, previsto, la formazione di un Albo regionale (poi istituito con L. R. 22.4.1982 n. 24, art. 1), avente essenzialmente una funzione di garanzia della competenza degli operatori e la cui appartenenza non dimostra assolutamente l’esistenza di un rapporto di impiego con la regione, ma costituisce tramite necessario, nel rispetto delle leggi sul collocamento, per l’assunzione presso gli enti gestori della formazione professionale.

Può dunque pervenirsi ad una prima statuizione, determinante ai fini del prosieguo della corrente decisione, e cioè l’eterogeneità del rapporto d’impiego con i centri di formazione professionale rispetto a quello instaurato con la Regione (recte: con i centri regionali di formazione professionale). Il primo rapporto fu costituito con i centri, espressione di autonomia privata o associativa in genere; il secondo concerne l’Amministrazione pubblica a livello regionale.

Tutta la normazione regionale sopravvenuta alla 40/1977 non crea, contrariamente a quanto adombrato dalla ricorrente, alcun processo di omogeneizzazione ma lascia, nettamente, distinte le posizioni dei due tipi di personale sopracitato; mentre è solamente con il superamento del concorso previsto dall’art. 2 della L. R. n. 32/1984, che i dipendenti dei centri gestiti dagli organismi di cui alle lett. b) e c) della l. r. n. 40 del 1977 (come l’odierna ricorrente), conseguono lo status di dipendenti regionali con applicazione del relativo trattamento giuridico ed economico (art. 3 comma II° L. R. n. 32/1984; art. 2 comma 1° L. R. n. 14 del 1991).

Non possono pertanto essere invocati, ai fini di legittimare il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso i centri di addestramento professionale di provenienza, le disposizioni della L. R. n. 40/77 e della L. R. n. 19/1981. Difatti:

1) l’art. 25 della 40/1977, riguarda il personale docente ed amministrativo dei centri regionali di formazione professionale già inquadrato nella carriera esecutiva (I comma) ovvero nel livello esecutivo ed in possesso di licenza media o titolo equipollente (II comma);

2) la L. R. n. 19/81 prevede l’ipotesi che venga revocato, per inadempimento dell’organismo associativo gestore, l’affidamento dei corsi di addestramento professionale, stabilendo, per tale evenienza, che l’analogo ente subentrante nelle attività formative deve assorbire il personale già operante nelle attività trasferite, il quale personale conserva i diritti giuridico economici già quesiti; la norma dunque esclude ogni soluzione di continuità nel rapporto lavorativo dei citati dipendenti in occasione del mutamento del relativo datore di lavoro che, come il precedente, non ha natura di soggetto pubblico.

Essa è conseguentemente non invocabile ai fini di supportare la pretesa azionata al riconoscimento dell’anzianità pregressa successivamente all’inquadramento nei ruoli regionali

Le spese vanno regolate, secondo il principio della soccombenza, a carico della ricorrente nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

a)rigetta il ricorso;

b)condanna parte ricorrente al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro.1.500,00#.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.