Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 4822 Diritti politici e civili Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.D., G.G., G.P., tutti in proprio e nella qualità di eredi di R.A., convenivano dinanzi alla Corte d’Appello di Campobasso il Ministero della Giustizia chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la violazione del termine ragionevole di durata di un processo civile, iniziato dinanzi al Pretore di Avezzano in data 21.5.1985.

Esponevano, gli istanti, a sostegno della domanda, che la loro dante causa R.A., in data 21.5.1985, aveva proposto opposizione alla domanda di R.D. diretta ad ottenere la declaratoria di usucapione di piccola proprietà rurale ai sensi della L. n. 346 del 1976; che solo dopo numerosi rinvii ed alterne vicende processuali il Pretore adito, con sentenza del 3.6.1993, aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, indicando quale giudice competente il Tribunale di Avezzano; che la causa, riassunta dinanzi a detto giudice con comparsa notificata il 5.10.1993, dopo ulteriori rinvii, in data 29.1.1999 era stata assegnata alla sezione stralcio; che erano seguiti ulteriori rinvii, cui seguiva l’interruzione della causa per decesso di una delle parti e la riassunzione con ricorso depositato il 12.4.2000; che la causa era stata poi decisa con sentenza depositata in cancelleria il 12.11.2005; che detta sentenza era stata impugnata da R. D., con atto depositato il 10.4.2006 presso la Corte d’Appello di L’Aquila, processo tuttora pendente.

Con decreto in data 8.7,2008, la Corte d’Appello di Campobasso, pur avendo accertato la sussistenza di un ritardo irragionevole di anni 13, mesi 9 e giorni 13, rigettava la domanda di equa riparazione sul rilievo che i numerosi rinvii richiesti deponevano per un non interesse dei ricorrenti alla pronta definizione della causa presupposta, con conseguente inesistenza di un danno non patrimoniale.

Avverso detto provvedimento G.D., G. e P. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

I ricorrenti denunciano violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2. Contestuale violazione e mancata applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 del codice civile. Contestuale violazione e mancata applicazione dell’art. 6 parag. 1 e dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.. Omessa, insufficiente, illegittima e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Contestuale contraddittorietà della motivazione, art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla consolidata giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo sull’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti Umani, sulla non necessità della prova del danno non patrimoniale, sull’esistenza in se del danno non patrimoniale e sull’irragionevole divario con i parametri della stessa corte europea. Violazione dell’art. 2967 c.c..

Censurano i ricorrenti il decreto impugnato:

1) per avere la Corte di merito riconosciuto, da una parte, che il ritardo di anni 13, mesi 9 e giorni 13 era dipeso "da una serie di problemi organizzativi di carattere generale, ai quali lo Stato italiano avrebbe dovuto far fronte ed invece non ha fatto fronte con la dovuta tempestività ed efficacia" e per avere, dall’altra, esclusa la esistenza di un danno non patrimoniale considerando fatto sintomatico della sua inesistenza la richiesta di numerosissimi meri rinvii, che porterebbero a ritenere la mancanza di un effettivo interesse alla pronta definizione del giudizio, non tenendo conto, così, dei criteri giurisprudenziali che escludono l’esistenza del danno soltanto nella ipotesi della integrale e consapevole infondatezza della pretesa azionata;

2) per avere riconosciuto come ritardo non ragionevole il ritardo di anni 13, mesi 9 e giorni 13 piuttosto che prendere in considerazione la durata complessiva del giudizio di anni 23 e, comunque, per avere ritenuto addebitabili ai ricorrenti anche i rinvii richiesti da altre parti o dovuti a legittimi impedimenti, mentre avrebbe dovuto escludere gli stessi dall’addebito del ritardo e, comunque, avrebbe dovuto limitare l’addebitabilità al periodo di rinvio ragionevole fissato dalla stessa giurisprudenza nella misura di mesi tre per rinvio;

3) per avere tratto argomenti di prova della inesistenza del danno dalle cosiddette "regressioni" del processo piuttosto che ritenere le stesse addebitabili al sistema processuale nell’ambito del quale le declaratorie relative alle preclusioni temporali e processuali e/o comunque la determinazione della durata dei rinvii spetta al titolare del procedimento.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

Come più volte chiarito da questa Suprema Corte il danno non patrimoniale, in tema di equa riparazione, è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo presupposto, onde, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa", il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente, come nella ipotesi di piena consapevolezza, in capo alla parte, della inammissibilità o infondatezza delle proprie istanze e, comunque, in tutte le ipotesi nelle quali il protrarsi del giudizio risponde ad uno specifico interesse della parte stessa, situazioni, queste, non ricorrenti nel caso di specie (cfr. per tutte cass. n. 6999 del 2006).

Devesi osservare, altresì, che contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l’indennizzo non deve essere correlato alla durata dell’intero processo, bensì solo al segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole (cfr. cass. n. 3716 del 2008; cass. n. 14 del 20008).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, il decreto impugnato deve essere cassato e la causa deve essere rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Campobasso in diversa composizione, che per il giudizio si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Campobasso in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5815

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.D., quale parte offesa nel procedimento penale a carico di tale L., indagato per il reato di cui all’art. 61 c.p., nn. 2, 7, 11 e art. 646 c.p., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione, emesso il 30.9.2009 dal GIP presso il Tribunale di Modena.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo:

violazione del principio del contraddittorio, posto che a seguito di reiterata opposizione alla seconda richiesta di archiviazione del P.M., era stata omessa la fissazione di nuova udienza camerale al fine di consentire all’opponente di esercitare il proprio diritto di difesa in ordine allo svolgimento delle ulteriori indagini svolte dal P.M. e disposte dal GIP in occasione dell’udienza fissata a seguito di opposizione alla prima richiesta di archiviazione. Il GIP si era, peraltro, limitato a rilevare la carenza delle indicazione dei temi di indagine suppletiva e dei relativi elementi di prova, ritenendo superflui ulteriori accertamenti senza motivare sul punto e considerando legittima, in tale ipotesi, l’adozione di un provvedimento "de plano". Il ricorso è infondato. La doglianza del ricorrente si rifà ad un indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 40113/2009) superato dalla sentenza delle S.U. della S.C. (n. 23909/2010) che, chiamata a risolvere la questione "se, dopo l’espletamento delle indagini disposte in esito al non accoglimento, su opposizione della persona offesa, di una prima richiesta di archiviazione, il Giudice per le indagini preliminari, riproposta dal P.M. la richiesta di archiviazione, sia tenuto a fissare l’udienza camerale o possa provvedere con decreto", ha affermato il principio secondo cui, dopo l’espletamento delle indagini, disposte dal P.M., a seguito di ordinanza emessa dal G.I.P. su opposizione della persona offesa, il G.I.P. può provvedere con decreto se non vi sia nuova opposizione o se questa sia inammissibile, senza necessità di fissare nuovamente udienza camerale.

Con detta sentenza è stato chiarito che, compiute ulteriori indagini, il P.M. è ripristinato nella facoltà di richiedere l’archiviazione, dandone avviso alla persona offesa la cui nuova opposizione non obbliga il G.I.P ad emettere ordinanza per la fissazione di camera di consiglio, ove la riconosca inammissibile ed accolga la ripetuta richiesta di archiviazione del P.M., tenuto conto che, ai sensi della novella dell’art. 111 Cost., il processo deve essere non solo necessario ma anche di durata ragionevole, sicchè la garanzia del contraddittorio incidentale rileva solo ove funzionale alla prospettiva di esercizio dell’azione penale "in ipotesi di valutazione del G.I.P. discorde da quella del P.M. sulla sufficienza delle indagini per decidere se archiviare, come richiestogli o che il P.M. eserciti l’azione penale".

Nella specie, premesso il richiamo delle argomentazioni del P.M. sulla nuova richiesta di archiviazione, il G.I.P. ha motivato la declaratoria d’inammissibilità della reiterata opposizione, per essere la stessa priva dei requisiti previsti dal codice di rito, ex art. 410 c.p.p., comma 1 (omessa indicazione di temi di indagine suppletivi e dei relativi elementi di prova) e considerata la compiutezza delle indagini già svolte.

Deve, quindi,ritenersi del tutto legittimo il provvedimento impugnato di archiviazione "de plano".

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 02-03-2011, n. 8278 Lesioni colpose

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Svolgimento del processo

1. Il Giudice di Pace di Domodossola, con sentenza in data 22-6-2009, dichiarava G.G. colpevole per il reato di lesioni colpose a danno di M.S., la condannava alla pena di Euro 200,00 di multa ed al risarcimento del danno in favore della parte civile in solido con il responsabile civile Groupama Assicurazioni da liquidarsi in separato giudizio. Il fatto ((OMISSIS)), era avvenuto che l’imputata, alla guida dell’autovettura Mazda, mentre percorreva la SS (OMISSIS) con direzione di marcia (OMISSIS) giunta all’altezza del civico (OMISSIS), aveva investito il pedone M.S. che stava attraversando sulle strisce pedonali cagionandogli la frattura della gamba destra, scomposta ed esposta, contusione escoriata mano destra e gomito sinistro.

2. L’imputata proponeva appello avverso la sentenza. Il Tribunale di Verbania – Sezione Distaccata di Domodossola-, in funzione di giudice di appello, con decisione del 22-1-2010, confermava in punto di responsabilità penale la decisione di primo grado, ribadiva la condanna della G. a risarcire i danni in favore della parte civile; condannava, secondo quanto richiesto dall’appellante, il responsabile civile Groupama Assicurazioni a manlevare la G. da tutte le somme dovute per l’occorso alla parte civile. Nel merito dell’impugnazione, osservava che il pedone era stato investito quando già si trovava sulle strisce pedonali, proveniente da un bar viciniore, in zona illuminata anche se erano le ore 22; era stato urtato con la parte destra del veicolo ed in particolare con lo specchietto retrovisore che era andato in frantumi, a sua volta egli era stato colpito prevalentemente nella parte destra del corpo, pur con la presenza di una escoriazione al gomito sinistro. Ad avviso del Giudice di Appello, diversamente da quanto prospettato dal Giudice di Pace, nessun concorso di colpa poteva ravvisarsi nel comportamento del soggetto passivo del reato.

3. La prevenuta proponeva ricorso per cassazione. Si doleva per la mancata citazione del responsabile civile in sede di appello, il che pregiudicava il suo interesse ad avere la presenza in giudizio della Società di Assicurazione Groupama che avrebbe dovuto manlevarla da ogni richiesta di danni proveniente dal danneggiato. Censurava l’affermazione del Tribunale secondo cui non sussisteva concorso di colpa della parte offesa, concorso invece ravvisato dal giudice di primo grado: la statuizione del Tribunale configurava, in mancanza di impugnazione sul punto, violazione dell’art. 112 cod. civ. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e dell’art. 597 cod. proc. pen. (reformatio in peius). Censurava la ricostruzione dei fatti come effettuata dal Tribunale e le conseguenti valutazioni formulate, mettendo in luce in particolare lo stato di notevole alterazione alcolica in cui versava il M. e la mancanza di ricorrenza del nesso causale tra la condotta di essa istante e l’evento. Si doleva perchè il Giudice di Appello, in accoglimento della sua impugnazione, aveva condannato il responsabile civile a garantirla in ordine alle domande di risarcimento della parte civile, ma contemporaneamente aveva eliminato il vincolo della solidarietà tra imputato e responsabile civile appunto nella statuizione di condanna in tema di interessi civili.
Motivi della decisione

1.1 Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

In ordine alla questione della non rituale citazione del responsabile civile per il giudizio di appello, si osserva che tale evenienza integra una nullità di carattere generale a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall’imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all’osservanza della disposizione violata, (v. Cass. 21-11-07- Lauriola- rv. 238744). Il fatto che la nullità possa essere fatta valere dal solo responsabile civile, il quale proprio per effetto di questa nullità non è venuto a conoscenza del procedimento, non impedisce la preclusione al rilievo della nullità una volta che questa si sia verificata. Il che neppure impedisce la statuizione di condanna del responsabile civile nei cui confronti solo apparentemente si è costituito il rapporto processuale. Il responsabile civile potrà solo proporre opposizione "in executivis" in sede civile.

Si aggiunge, per completezza, che la notifica al responsabile civile circa la fissazione dell’udienza innanzi a questa Corte di Cassazione risulta ritualmente effettuata.

1.2 Per quanto concerne il concorso di colpa a carico della parte offesa, riconosciuto in sede di dispositivo della sentenza di primo grado, si rileva che sul punto la Corte di Appello ha formulato delle osservazioni "obiter tantum" senza fame oggetto di espressa statuizione in dispositivo, per cui deve ritenersi confermato quanto stabilito sul punto dal Giudice di primo grado.

1.3 La censura relativa alla ritenuta colpevolezza è infondata.

Per quel che concerne la ricostruzione dell’occorso, e la conseguente I affermazione di colpevolezza dell’imputato, il Giudice di Appello ha fornito corretta motivazione, richiamando le argomentazioni già svolte dal primo Giudice e facendo esplicito riferimento alle risultanze probatorie acquisite in atti (in particolare, le dichiarazioni testimoniali assunte, i rilievi in loco svolti).

Sicchè le contestazioni mosse al riguardo dal ricorrente alla sentenza impugnata si risolvono in censure concernenti sostanzialmente apprezzamenti di merito che tendono per lo più ad una diversa valutazione delle risultanze processuali. In proposito, va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 24-11-1999-Spina-; 31-5-2000- Jakani-;

24-9-2003 – Petrella-), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della rilettura dei dati di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al Giudice del merito, nonchè l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. In particolare, con riferimento alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte enunciato il principio secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione della condotta dell’utente della strada coinvolto, accertamento della responsabilità, determinazione dell’efficienza causale della colpa – è rimessa al Giudice di merito ed integra una serie di accertamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. D’altro canto, nel caso di specie, i giudici di merito hanno appunto apprezzato in modo congruo gli elementi di prova fornendo una valutazione di essi ragionevole e logica sotto il profilo del "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività e sotto quello più strettamente giuridico.

1.4 Inoltre, appare irrilevante la mancata indicazione del vincolo di solidarietà sussistente tra imputato e responsabile civile, atteso che la solidarietà dell’obbligazione consegue, nel caso, per legge (v. art. 538 c.p.p., comma 3; art. 1294 cod. civ.).

2. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il predetto va pure condannato a rifondere le spese di questo grado in favore della parte civile.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile liquidati in complessivi Euro 2.300,00 oltre accessori come per legge.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 14-03-2011, n. 2318 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con atto depositato in data 9 marzo 2011 la parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso ed ai successivi motivi aggiunti;

RILEVATO che, nel caso di specie, difettano i prescritti requisiti di forma in quanto l’atto di rinuncia non è stato notificato a tutte le parti in giudizio, ma solo alla Soc. A.D.R. Spa;

RITENUTO che, pure non potendosi dare atto della rinuncia, alla stregua di quanto sopra rappresentato, va rilevata la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della controversia, in adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la rinuncia irrituale va interpretata come ammissione e conferma di una sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio;

CONSIDERATO, pertanto, che al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del gravame stesso per sopravvenuta carenza di interesse;

RITENUTO di porre le spese del giudizio a carico della parte ricorrente, liquidate in dispositivo, in virtù del principio della soccombenza virtuale, atteso che è meritevole di accoglimento l’eccezione sollevata dalla controparte di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente Soc. A.D.R. Spa, liquidate nella somma di Euro 2.000,00(duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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