Cass. civ. Sez. VI, Sent., 08-05-2012, n. 6999 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che T.G., con ricorso del 21 gennaio 2011, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Venezia depositato in data 12 gennaio 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del T. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitisi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 1.530,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla domanda, ed ha compensato per la metà le spese di giudizio;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 15.208,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 20 gennaio 2009, era fondata sui seguenti fatti incontestati: a) il T., asseritamente creditore del diritto alla riliquidazione della pensione, aveva adito la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Veneto con ricorso dell’8 agosto 2001;

b) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza dell’11 settembre 2007;

che la Corte d’Appello di Venezia, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in tre anni e un mese ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 1.530,00, calcolata sulla base di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, tenuto conto della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita).

Motivi della decisione

che, con i motivi di censura – i quali possono essere congiuntamente esaminati -, i ricorrenti denunciano come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; b) la riduzione dell’indennizzo in considerazione della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita) e delle peculiarità del giudizio presupposto; c) la liquidazione delle spese; che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, le censure sub a) e sub b) sono fondate, perchè i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750, 00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole Ili durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, orientamento che, nella specie, avrebbe condotto ad una liquidazione dell’indennizzo in misura pari ad Euro 2.350,00, per i tre anni e un mese di irragionevole ritardo;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, nella specie, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, va determinato in Euro 2.350,00 per i tre anni e un mese di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore deLl’avvocatessa Anna Rita Moscioni, dichiaratasene antistataria, spese che vanno compensate per la metà in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa i. decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanni il Ministro dell’economia e delle finanze a pagare al ricorrente la somma di Euro 2.350,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocatessa Anna Rita Moscioni, dichiaratasene antistataria, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 665,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-05-2012, n. 8736

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Svolgimento del processo

1) Nel dicembre 2002, D.M.A. e G.L., in seguito deceduta, agivano contro P.M.T., chiedendone la condanna a demolire alcuni manufatti edificati a distanza non legale dal confine della proprietà immobiliare degli attori.

Nell’ottobre 2003 P.T., dopo aver chiesto in via cautelare la sospensione di opera intrapresa sul loro fondo dai D.M., li conveniva in giudizio per ottenere la demolizione del fabbricato.

I D.M. resistevano, eccependo che il loro capannone era stato costruito a 5 mt dal confine e che invano la controparte esigeva il rispetto della distanza di mt 10, giacchè i manufatti da essa eretti erano abusivi.

Il tribunale di Torino Moncalieri, riunite le cause, rigettata l’eccezione di usucapione del diritto a tenere i manufatti a distanza inferiore a quella legale, condannava P.T. ad arretrare fino a 5 mt dal confine i di lei fabbricati, costruiti sul confine o a 85 cm da esso.

Dichiarava legittima la costruzione D.M., priva di pareti finestrate, edificata a distanza regolamentare.

La Corte di appello di Torino con sentenza 29 dicembre 2009 rigettava l’appello di P.M.T..

Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 19 luglio 2010, resistito con controricorso dai D.M., che hanno proposto anche ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

Irrilevante è il decesso in corso di questo giudizio di D.M. A. (SU 14385/07).

2) Il primo motivo di ricorso denuncia "violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relative all’usucapione", nonchè vizi di "motivazione sul punto".

Parte ricorrente sostiene che i manufatti erano stati edificati nel 1982, ditalchè nel dicembre 2002, epoca di proposizione della domanda giudiziale D.M., era maturata l’usucapione del diritto di mantenerli lì dove erano sorti.

Per sorreggere questa pretesa, parte ricorrente produce una serie di documenti (certificazioni, dichiarazioni rilasciate da terzi) che non possono essere presi in considerazione, giacchè non attengono, come consente l’art. 372 c.p.c., alla nullità della sentenza impugnata e all’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Attengono infatti alla prova dei fatti controversi, che doveva essere formata, secondo le norme di rito, durante il giudizio di merito.

Al dettato normativo non si può derogare in vista di far valere in sede di rinvio l’indispensabilità di detti documenti ex art. 345 c.p.c., giacchè, non solo il giudizio di rinvio non è un giudizio aperto, in cui si possa far luogo a tardive produzioni, ma soprattutto non v’è spazio per pervenire alla cassazione della sentenza impugnata sulla base di irrituali produzioni documentali tentate in sede di legittimità.

Il motivo mira inoltre alla riconsiderazione degli elementi di fatto posti dalla Corte di appello a base del suo meditato e argomentato giudizio, che è insindacabile in questa sede ove, come nella specie, non presenti vizi logici.

Questa Corte non può pertanto avventurarsi nel riesame delle deposizioni testimoniali, delle quali il giudice d’appello ha offerto congrua e coerente lettura.

Va aggiunto che la censura pecca di specificità, perchè fa generico riferimento a contestazioni (pag. 13), anche istruttorie, senza indicare in quale atto esse sarebbero state svolte e senza che esse risultino dalle conclusioni riportate in sentenza. Infine la ricorrente si duole del fatto che non sia stata affermata, in base al principio di prevenzione, le legittimità della sua costruzione, risultante dalla usucapione del diritto al mantenimento delle distanze. Poichè si è detto che l’usucapione è stata motivatamente negata, non v’è fondamento della doglianza. Giova poi rilevare che dalla sentenza di appello non risulta invocata l’applicazione del principio di prevenzione e parte ricorrente avrebbe dovuto indicare come e dove lo avesse fatto, per potersi dolere della circostanza che la Corte di merito non ne avrebbe "tenuto conto", nè motivato "la mancata applicazione del medesimo".

Si deve rilevare che, essendo state applicate le distanze delle costruzioni dal confini, non v’era luogo per invocare un principio che contraddice tale prescrizione (cfr. Cass. 22896/07; 16574/06;

8283/05).

3) Con analoga rubrica è presentato anche il secondo motivo di ricorso, che segue la sorte del primo.

La censura si incentra sulla asserita presenza di pareti finestrate nel capannone dei resistenti, che avrebbe pertanto dovuto osservare la distanza di m.t. 10 e non 5 dal confine.

Occorre ribadire che la Corte di appello ha esaminato e disatteso con accurata motivazione questa circostanza, pazientemente spiegando che la costruzione è stata modificata, a seguito di procedimento ex art. 688 c.p.c., con la chiusura in muratura del vano finestra e la presenza residua di sole aperture lucifere, poste a 4 mt dal suolo e non di finestre, circostanze verificate dal consulente d’ufficio. Non vi sono risultanze decisive in contrario che consentano in base agli atti di smentire questo assunto, senza richiedere un riesame valutativo precluso in sede di legittimità.

Nè possono essere invocate (per chiedere il rispetto della maggior distanza) le aperture presenti nelle costruzioni della ricorrente, posto che di esse, mancata l’usucapione, è stata ritenuta illegittima l’edificazione, che non vincola la costruzione del vicino, dovendo i manufatti essere arretrati, come disposto dalla sentenza di primo grado confermata dal giudice di appello.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso principale e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale. Assorbito l’incidentale.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000 per onorari, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 10866 Distribuzione della somma ricavata

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Svolgimento del processo

Nel corso delle procedure di espropriazione immobiliari riunite, pendenti in danno di B.G. innanzi al Tribunale di Milano, il Banco di Napoli s.p.a. (ora Intesa San Paolo s.p.a.) si opponeva al progetto di distribuzione predisposto in data 07.02.2005 dal G.E., lamentando che sul ricavato della vendita dei beni pignorati, pari a Euro 166.423,66 le fosse stata riconosciuta la somma di Euro 80.486,39 in linea privilegiata ex art. 2855 cod. civ., comma 1 – e non anche l’ulteriore credito di Euro 64.218,69 vantato in linea ipotecaria per interessi maturati fino alla vendita dell’immobile avvenuta il 28.01.2004 ai sensi dell’art. 2855 cod. civ., comma 3 – e che la residua somma di Euro 76.362,36 fosse stata, invece, riconosciuta all’altro creditore Banco di Sicilia s.p.a. (ora facente parte di Unicredit Group).

Il G.E. dichiarava esecutivo il progetto per la parte non contestata, sospendendo la distribuzione dell’importo di Euro 76.362,36 sino all’esito del giudizio di opposizione e assegnando termine all’opponente per l’introduzione del giudizio di merito.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Banco di Sicilia che si opponeva al ricorso, chiedendo la conferma del progetto.

Con sentenza in data 29.01.2008, il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario ex art. 360 cod. proc. civ. e art. 111 Cost. la s.p.a., Intesa San Paolo s.p.a., preliminarmente chiedendo, con un primo motivo, dichiararsi l’ammissibilità del ricorso e svolgendo, quindi, due motivi ex art. 360 cod. proc. civ..

Nè il Banco di Sicilia, nè la curatela dell’eredità giacente di B.G., nei cui confronti parte ricorrente ha spontaneamente integrato il contraddittorio, hanno svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Come accennato nella parte espositiva della presente sentenza la ricorrente – pur formalmente articolando tre motivi – ha, in effetti, dedicato il primo "motivo", non già allo svolgimento di una specifica censura alla sentenza impugnata, bensì all’illustrazione delle ragioni di ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., avverso la stessa sentenza.

La tesi (a corredo della quale risulta formulato il seguente quesito:

"… se, a seguito della modifica al codice di procedura civile attuata con la novella del 2006, il regime di impugnabilità delle pronunce rese ex artt. 615-618 cod. proc. civ., così come richiamati dall’art. 512 cod. proc. civ., è il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.") poggia su due presupposti e cioè: in fatto, sul rilievo che "il giudizio da cui è scaturita la pronuncia gravata è stato incardinato nell’anno 2007" (così a pag. 5 del ricorso) e in diritto, sull’assunto dell’implicita assimilazione della controversia distributiva ex art. 512 cod. proc. civ., alle controversie oppositive, con conseguente non impugnabilità della relativa sentenza, siccome emessa nel vigore della L. n. 52 del 2006 (che aveva reso non impugnabili le sentenze pronunciate ex art. 616 cod. proc. civ., al pari di quelle emesse nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi).

Senonchè entrambi gli indicati presupposti si rivelano erronei, risultando l’impugnata sentenza – per quanto si dirà di seguito – soggetta all’ordinario mezzo di impugnazione dell’appello e non già al ricorso straordinario.

1.1. Innanzitutto dall’esame degli atti, allegati in copia, consentito in ragione della natura della questione (peraltro soggetta a verifica di ufficio da parte di questa Corte), risulta che la controversia distributiva venne introdotta, non già nel 2007, ma nell’anno 2005, e quindi prima dell’entrata in vigore del "nuovo" art. 512 cod. proc. civ. (come novellato dalla L. n. 80 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e): tanto emerge dal tenore dell’ordinanza resa all’udienza 4.12.2006 in cui il G.E. – ritenuto che "la presente opposizione introdotta con la contestazione a verbale in data 18.4.2005 (dovesse) essere risolta con l’applicazione del rito previgente di cui all’art. 512 c.p.c." – assegnava termine al creditore opponente per l’iscrizione a ruolo dell’opposizione sino al 28.02.2007 (incombente cui, l’odierno ricorrente effettivamente provvedeva in data 22.01.2007, come risulta dalla sentenza impugnata).

1.2. E’ il caso a questo punto di precisare che il modus procedendo del G.E. risulta conforme all’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ. (nel regime previgente alla "novella") quando, in sede di distribuzione della somma ricavata dall’espropriazione forzata, sia stata formulata, anche solo verbalmente, contestazione in ordine alla sussistenza di uno o più crediti oggetto di intervento nella procedura esecutiva, la relativa controversia deve essere risolta mediante l’instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione (avulso dal processo di esecuzione), la cui decisione – per quanto si andrà a chiarire meglio di seguito – rimane assoggettata, ai sensi dell’art. 339 cod. proc. civ., al rimedio impugnatorio dell’appello, con esclusione della ricorribilità in cassazione in virtù dell’art. 111 Cost., comma 7 (Cass. 13 maggio 2009, n. 11052).

Più di recente è stato, altresì, puntualizzato che il nuovo regime giuridico della risoluzione delle controversie in sede distributiva, introdotto dal novellato art. 512 cod. proc. civ., che prevede, in caso di contestazione, la diretta cognizione del giudice dell’esecuzione e, in seconda battuta, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di tale giudice, non si applica ai procedimenti di opposizione distributiva pendenti alla data del 1 marzo 2006, in cui è entrata in vigore la norma, ma solo a quelli introdotti a partire da tale data (Cass. 14 gennaio 2011, n. 860).

Ciò in quanto, in base alla L. n. 80 del 2005, art. 2, comma 3 sexies (come sostituito dalla L. n. 263 del 2005, art. 1, comma 6 e poi modificato dal D.L. n. 273 del 2005, art. 39 quater, convertito nella L. n. 51 del 2006) il novellato art. 512 cod. proc. civ., è entrato in vigore il 1 marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data, ma, naturalmente, in difetto di previsione di retroattività, con effetto soltanto da quella data in poi; il che significa che la nuova disciplina dell’art. 512 cod. proc. civ., si applica anche alle controversie riconducibili a quelle indicate da detta norma, insorte con riferimento ad esecuzioni già pendenti alla data del 1 marzo 2006, semprechè non si tratti di controversie insorte antecedentemente a quella data.

In altri termini, poichè il significato della nuova norma fu quello di dettare il modus procedenti di fronte all’insorgenza di una "controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione", il senso di detta applicabilità fu soltanto che l’art. 512 cod. proc. civ., nel suo nuovo testo divenne idoneo a disciplinare controversie insorte dal 1 marzo 2006 e non invece che esso fosse divenuto applicabile con riguardo a controversie di quella natura, insorte antecedentemente ed ancora pendenti, sì da imporre che il giudice dell’esecuzione decidesse con l’ordinanza prevista dalla norma (così Cass. n. 11052/2009 cit. in motivazione).

La presente controversia, dunque, per essere insorta nell’aprile 2005, andava trattata (e, di fatto, è stata trattata) secondo il rito previgente all’art. 512 cod. proc. civ.: invero il G.E. non ha "deciso" sulla controversia con ordinanza impugnabile ex art. 617 cod. proc. civ., ma ha concesso i termini per l’iscrizione a ruolo dell’opposizione; la stessa controversia è stata, poi, giustamente decisa con sentenza all’esito della cognizione piena.

1.3. Tanto precisato, riprendendo un accenno sopra svolto (sub 1.2.), occorre dire che anche il secondo passaggio argomentativo, svolto da parte ricorrente per arguirne la non impugnabilità della presente decisione, non è corretto. Invero seppure è indubbio un parallelismo, nel testo anteriore alla riforma del 2006, fra l’opposizione distributiva e l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., siffatto parallelismo, siccome attinente al profilo funzionale delle due opposizioni, non era sufficiente (fino a che l’art. 616 non è stato nuovamente modificato dalla L. n. 69 del 2009) a giustificare l’estensione alla sentenza resa sull’opposizione ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ. (vecchio testo) della previsione della non impugnabilità di cui all’art. 616 cod. proc. civ..

Valga considerare che la diversità tra l’opposizione di cui all’art. 615 cod. proc. civ., proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato dalla espropriazione forzata, e l’opposizione di cui all’art. 512 cod. proc. civ., è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l’una concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l’altra il diritto di procedere all’esecuzione forzata (art. 615). E la conferma che le opposizioni alla distribuzione costituiscono una categoria autonoma di accertamento, rispetto alle opposizioni all’esecuzione, si evince anche dal disposto dell’art. 17 cod. proc. civ., che le distingue sia dall’opposizione all’esecuzione che dalle opposizione di terzo.

Inoltre sono diverse anche le forme procedimentali dell’opposizione agli atti esecutivi, di competenza del G.E., rispetto alla controversia distributiva, la quale – nel sistema ante novella del 2006 che qui rileva – risulta disciplinata come una parentesi cognitiva ordinaria, avulsa dal processo di esecuzione, con la conseguenza che la sentenza che la definisce risulta soggetta agli ordinar mezzi di impugnazione (v. oltre Cass. n. 860/2011 e n. 11052/2009 già cit. anche Cass. 17 gennaio 1998, n. 378).

E’ il caso di aggiungere che – per quanto nell’epigrafe della sentenza impugnata l’oggetto della decisione risulti impropriamente indicato come "opposizione all’esecuzione" – dal tenore della decisione risulta chiaro che la controversia è stata qualificata e trattata come controversia distributiva, essendo precisato, sia nella parte espositiva che in quella motiva, la natura dell’opposizione avente ad oggetto il progetto di distribuzione. L’oggetto del contendere – riguardante la collocazione privilegiata o meno degli interessi moratori vantati dall’odierna ricorrente – si iscrive, del resto, con sicurezza nell’alveo delle controversie di cui all’art. 512 cod. proc. civ..

In definitiva la presente sentenza era appellabile, per cui va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-01-2011, n. 280

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.L’istante, sulla premessa di essere stato assunto alle dipendenze del Comune di Napoli in esecuzione della deliberazione del 2 aprile 1977, n. 317 con la quale era stato stabilito il mantenimento in servizio alle dipendenze del Comune medesimo di tutto il personale degli ex cantieri di lavoro del piano straordinario; che gli era stata riconosciuta la qualifica di Geometra Capo con l’inquadramento nel quinto livello retributivo; che con delibera n.97 del 28.7.1989 ripropositiva e confermativa della delibera n.243 del 28.7.1989, divenuta esecutiva, gli era stata riconosciuta la qualifica di Geometra Capo, sesto livello retributivo con decorrenza 6.10.1976, sosteneva, che alla luce della circolare n. 2438/1991 ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 82 e 154 del regolamento organico del personale e dell’articolo 36 della Costituzione, aveva diritto alla liquidazione delle differenze retributive tra il V ed il VI livello dalla medesima decorrenza, oltre alla rivalutazione ed agli interessi da calcolarsi sul capitale via via rivalutato.

Per l’effetto, aveva convenuto in giudizio la amministrazione comunale dinanzi al Tar Campania, sede di Napoli, per l’annullamento del silenzio rifiuto con cui essa non aveva inteso riconoscere le differenze economiche, la rivalutazione e gli interessi richiesti con atto stragiudiziale notificato in data 29.12.1991.

Successivamente, poiché nelle more l’Amministrazione aveva provveduto a riconoscere ed a liquidare le differenze retributive, l’istante riduceva la domanda iniziale alla sola rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge precisando il dies a quo ed il dies ad quem per la loro decorrenza.

Si costituiva la Amministrazione intimata chiedendo una pronunzia di cessazione della materia del contendere.

2. Il Tar Campania con la impugnata sentenza rigettava il ricorso assumendo che agli atti di causa mancava un formale atto di inquadramento nella qualifica di Geometra Capo con l’effetto che il Tribunale non veniva messo in grado di valutare se le relative retribuzioni erano state corrisposte in ritardo.

3. Nell’atto di appello il ricorrente assume la erroneità della sentenza del primo giudice ricostruendo i seguenti antefatti della delibera 97/89.

Con la delibera 47 del 1978 l’amministrazione comunale decideva di inquadrare gli ex Istruttori provenienti dai Cantieri di Lavoro del Piano straordinario nella qualifica di geometra o perito (quinto livello retributivo)

Successivamente, con delibera n.1 del 9.6.1989, l’amministrazione comunale disponeva di modificare in parte qua la delibera 47 del 1978 nel senso che l’inquadramento degli ex Istruttori provenienti dai Cantieri di Lavoro del Piano straordinario dovesse essere effettuato in relazione al titolo di studio posseduto nelle qualifiche di Geometra Capo e Perito Capo (sesto livello retributivo).

Tale delibera veniva restituita senza rilievi dalla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo di Napoli (verbale 124 del 3.7.1989 prot. 108813).

In esecuzione della predetta delibera 1/89, che conteneva la riserva di procedere con successivo atto deliberativo all’inquadramento nominativo nei relativi livelli di Geometra Capo e Perito Capo dei dipendenti interessati, l’amministrazione adottava la delibera n. 243 del 28.7.1989 in cui era disposto l’inquadramento in soprannumero del personale dipendente, nominativamente riportato nell’elenco allegato.

Il Co.re.co. di Napoli, con verbale n.147 del 24.8.1989, annullava la citata delibera rilevando, per quel che interessa, che "l’inquadramento del personale di cui trattasi doveva avvenire nei corrispondenti posti di organico se vacanti e non già istituendo un ruolo soprannumerario in quanto vietato e non previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia".

L’amministrazione comunale ritenendo che il provvedimento annullato era un atto dovuto in quanto di mera esecuzione della precedente delibera n.1 del 1989, che con il provvedimento annullato: "non si era inteso creare alcun nuovo ruolo di dipendenti soprannumerari bensì reinquadrare, ora per allora, gli ex Istruttori dei Cantieri Lavoro nelle qualifiche di Geometra Capo e Perito Capo nella sesta qualifica funzionale fermo restando la posizione di soprannumerari da essi occupata nel precedente ruolo e con riserva di assorbimento nei ruoli organici a conclusione della parallela indagine per l’applicazione della qualifica funzionale", adottava la delibera n.97 del 1989 con la quale riproponeva e confermava la delibera n.243 del 1989 e per l’effetto disponeva di inquadrare il dipendente personale ex Istruttore nelle qualifiche di Geometra Capo, VI livello, o di Perito Capo, in relazione al titolo di studio, a decorrere dal 6.10.1976 come fissato nella delibera n.37 del 18.7.1980.

Da quanto sopra consegue, secondo l’appellante, che il diritto al diverso inquadramento nasceva dalla delibera n.1 del 1989, divenuta esecutiva, in quanto restituita dal Co.re.co. senza rilievi e non dalla delibera n.243 del 1989, né dalla delibera n.97 del 1989 ripropositiva della precedente, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, in quanto delibere di mera esecuzione della richiamata delibera 1 del 1989.

In ogni caso, sempre secondo l’appellante, il giudice avrebbe dovuto tenere conto della circostanza che l’amministrazione aveva provveduto al pagamento delle differenze retributive e quindi aveva verificato per acta concludentia la sussistenza dei requisiti richiesti dal Coreco nella richiamata condizione.

Si costituiva la amministrazione comunale chiedendo una pronunzia di inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza.

All’udienza del 19.11.2010 la causa veniva trattenuta per la decisione.

4. Puo" prescindersi dalle eccezioni pregiudiziali avanzate dal resistente Comune in quanto l’appello non merita accoglimento.

Esattamente ha rilevato il primo giudice che, a prescindere dalle formule utilizzate, la odierna controversia non ha natura impugnatoria, ma di accertamento di un credito derivante da un rapporto di pubblico impiego e di condanna al pagamento di somme che si assumono dovute, e che da tale premessa derivava che l’onere probatorio ricadeva integralmente sulla parte ricorrente, non essendo tenuto il giudice adito a reperire gli atti necessari alla risoluzione della controversia.

Né poteva trovare fondamento l’affermazione del ricorrente che "non può essere messo in dubbio che al ricorrente è stato riconosciuto, con delibera divenuta esecutiva, la qualifica di geometra capo di sesto livello a far data dal 6 ottobre 1976".

Al riguardo deve osservarsi che la deliberazione della Giunta Municipale del 28 settembre 1989, n. 97, richiamata dal ricorrente per provare l’avvenuto inquadramento, disponeva di "riproporre e confermare la deliberazione del 28 luglio 1989, n. 243 e per l’effetto di inquadrare il dipendente personale ex istruttore dei cantieri di lavoro del piano speciale, nominativamente riportato nell’allegato elenco che forma parte integrante del presente provvedimento, nelle qualifiche di Geometra Capo o Perito Capo (sesto livello) in relazione al titolo di studio posseduto, a decorrere dal 6 ottobre 1976, come fissato nella deliberazione del 18 luglio 1980".

Tuttavia, come rilevato dal Tar, il Comitato regionale di controllo, con riferimento a tale delibera, "prendeva atto a condizione che i dipendenti siano in possesso del titolo di studio, previsto per la qualifica rivestita, e che gli stessi vengano inquadrati in posti di ruolo vacanti al momento in cui detti posti si renderanno liberi e salvo ratifica".

Da tale presa d’atto derivava che la delibera di cui è causa non determinava ex iure l’inquadramento del ricorrente, ma richiedeva, in relazione al visto favorevole ma condizionato, un ulteriore atto ricognitivo che accertasse in concreto il titolo di studio rivestito da ogni singolo dipendente e la disponibilità dei posti di ruolo ad una certa data.

Più in particolare era necessario, che, come rilevato dal primo giudice, l’Amministrazione Comunale di Napoli ulteriormente attestasse ricognitivamente, oltre al titolo di studio posseduto, che alla data del 6.10.1976 erano vacanti in pianta organica 231 posti di sesto livello, pari al numero dei soggetti indicati nell’elenco. In mancanza di un simile atto, non si verificava la condizione indicata dal Co.re.co..

Si ricorda che in materia di inquadramento nel pubblico impiego, sussiste un rigido formalismo con l’effetto che deve escludersi l’esistenza di un inquadramento, come adombrato dal ricorrente, "per facta concludentia", quando manchi un atto formale che attesti in capo all’interessato la ricognizione da parte della amministrazione di tutti i presupposti fattuali e normativi.

Nella fattispecie la delibera richiamata non aveva il valore di atto formale di inquadramento in quanto sottoposta a condizione dal Co.re.co.; con l’effetto che nel giudizio così come introdotto, non veniva data concretezza all’antecedente logico della domanda giudiziale, rappresentato dal formale inquadramento del ricorrente. Ne conseguiva la inammissibilità della domanda in quanto il giudice adito non era stato messo nelle condizioni di accertare il petitum che concerneva il ritardo nella corresponsione delle relative retribuzioni.

5.In conclusione l’appello non merita accoglimento.

6.Sussistono motivi tuttavia in relazione al petitum per compensare spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Eugenio Mele, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Francesca Quadri, Consigliere

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