Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-10-2011) 03-11-2011, n. 39738 Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 21 dicembre 2010, il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, confermava il decreto del G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme emesso il 27 novembre 2010 e con il quale veniva disposto il sequestro preventivo di tre manufatti, realizzati in assenza di permesso di costruire in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), nonchè delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche e sulle opere in cemento armato ed in ordine alle quali risultava indagato, unitamente ad altre persone, C.R..

Avverso tale ordinanza il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Premessa una descrizione della vicenda processuale e dei contenuti della richiesta di riesame deduceva, con un primo motivo di ricorso, l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 157 e 158 c.p., osservando di aver documentalmente dimostrato la intervenuta prescrizione dei reati ipotizzati sulla scorta di verbali di perquisizione e contratti di utenze relative alla fornitura di elettricità e linee telefoniche che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, comprovavano una funzionalità all’uso degli immobili sequestrati risalente negli anni.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 321 c.p.p. in considerazione della mancanza di attualità del periculum e dell’assenza di aggravio del carico urbanistico, trattandosi di interventi ormai realizzati da decenni e non di nuove costruzioni richiedenti nuove strutture o opere collettive.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente osservato che lo stesso si concreta, sostanzialmente, nella riproposizione delle questioni già sollevate in sede di riesame ed alle quali i giudici avevano fornito adeguata risposta.

Il Tribunale, dopo aver correttamente richiamato l’ambito della propria cognizione come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte e proceduto all’esame dei dati fattuali documentati dalle risultanze delle prime indagini, pervenendo alla conclusione che la natura abusiva degli interventi è di macroscopica evidenza, rileva l’assenza di idonea documentazione fotografica, catastale, amministrativa o di altro genere, comprovante con certezza la data di ultimazione degli interventi e, conseguentemente, il momento consumativo dei reati da considerare ai fini del calcolo della prescrizione.

Evidenzia, in particolare, che la documentazione prodotta dalla difesa non offre alcun elemento che fornisca una descrizione dettagliata dello stato dei manufatti.

Tale assunto viene contestato in ricorso, sostenendo che il completamento funzionale sarebbe dimostrato dall’esistenza delle utenze e dal fatto che gli immobili fossero abitati.

Date tali premesse, occorre ricordare quale sia l’orientamento di questa Corte sul concetto di ultimazione dell’immobile abusivo.

Si è detto, a tale proposito, che il reato urbanistico ha infatti natura di reato permanente la cui consumazione ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva (v. SS.UU. n. 17178, 8 maggio 2002).

Si è poi precisato (ex pi Sez. 3, n. 38136, 24 ottobre 2001) che la cessazione dell’attività si ha con l’ultimazione dei lavori per completamento dell’opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio mediante sequestro penale), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l’accertamento del reato e sino alla data del giudizio.

Si è inoltre chiarito che l’ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n. 32969, 7 settembre 2005 ed altre prec. conf. nella stessa richiamate).

Deve trattarsi, in altre parole, di un edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come si ricava dal disposto del cit. D.P.R., art. 25, comma 1, che fissa "entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento" il termine per la presentazione allo sportello unico della domanda di rilascio del certificato di agibilità. Le opere devono essere, inoltre, valutate nel loro complesso, non potendosi, in base al concetto unitario di costruzione, considerare separatamente i singoli componenti (Sez. 3, 4048, 29 gennaio 2003; Sez. 3, n. 34876, 9 settembre 2009). Tali caratteristiche riguardano, inoltre, anche le parti che costituiscono annessi dell’abitazione (Sez. 3, n. 8172, 2 marzo 2010).

Ciò posto, deve rilevarsi come le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del riesame sul punto appaiano pienamente condivisibili ed in linea con l’orientamento dianzi delineato.

Correttamente il Tribunale ha ritenuto, infatti, che fosse necessaria altra e più pregnante documentazione per dimostrare lo stato di avanzamento dei lavori, poichè la presenza di utenze – che se effettivamente riferite agli immobili abusivi sarebbero state attivate in palese violazione del divieto di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 48 – e la presenza di persone all’interno del manufatto dimostrano, al più, che l’immobile era abitato o comunque utilizzato ma non che l’intervento edilizio potesse ritenersi ultimato nel senso in precedenza indicato.

Lo stesso Tribunale considera anche altri dati fattuali, quali l’iter di alcune pratiche edilizie, una delle quali riferita ad un immobile rurale non reperito all’atto del sopralluogo e le condizioni di un immobile (individuato con il numero 3) con il terzo piano ancora non completato.

A fronte di ciò i giudici del riesame non potevano ritenere determinato il momento consumativo del reato e, conseguentemente, maturata la prescrizione, poichè la materiale utilizzazione di un immobile e l’eventuale attivazione di utenze non sono elementi da soli sufficienti per dimostrare la sua concreta ed effettiva funzionalità e la presenza di tutti i requisiti di agibilità o abitabilità che consentano di ritenerlo ultimato.

Occorre inoltre rilevare che nella stessa direzione dei principi sopra ricordati si pone anche la pronuncia richiamata in ricorso (Sez. 3, n. 14436/2004), che si riferiva ad un deposito di attrezzature per il quale si era dimostrata la sussistenza di tali requisiti.

Va poi aggiunto che grava comunque sull’indagato che voglia giovarsi della causa estintiva della prescrizione, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso (Sez. 3, n. 19082, 7 maggio 2009; Sez. 3, n. 10585, 11 ottobre 2000) e, per le medesime ragioni in precedenza indicate, tale onere non poteva ritenersi adeguatamente assolto.

Il provvedimento impugnato risulta pertanto, sul punto, del tutto immune da censure.

A conclusioni analoghe può pervenirsi anche con riferimento al secondo motivo di ricorso.

Le contestazioni mosse dalla difesa si fondano, essenzialmente, nel richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite penali di questa Corte (SS. UU. n. 12878, 20 marzo 2003) e nella negazione della sussistenza dei presupposti di applicabilità della misura reale in considerazione dell’epoca di ultimazione dei lavori che, come già detto, si assume essere risalente nel tempo, con la conseguenza che difetterebbe qualsivoglia aggravio del carico urbanistico.

Il Tribunale, al contrario, riconosce la legittimità del sequestro e, dopo aver ricordato che il G.I.P. aveva ritenuto applicabile la cautela reale sul presupposto di un aggravio del carico urbanistico cagionato dalla realizzazione degli immobili in area agricola, soggetta anche a vincolo idrogeologico, richiama a sua volta la citata pronuncia delle Sezioni Unite e riconosce la attualità delle esigenze cautelari, che individua nell’incidenza sul carico urbanistico rappresentata dalla consistenza dell’insediamento edilizio ed il numero di nuclei familiari presenti, dall’incremento della domanda di strutture, opere collettive e dotazione minima di spazi pubblici per abitante, dalla necessità di salvaguardare l’ambiente e la staticità dei luoghi e, infine, dalla possibilità che le opere non ancora ultimate siano portate a compimento e le unità non ancora abitate siano occupate.

Ciò posto, occorre ricordare che la menzionata pronuncia delle Sezioni Unite afferma come il giudice di merito debba valutare attentamente e, conseguentemente, motivare, la sussistenza del pericolo derivante dalla libera disponibilità del bene pertinente al reato, considerando, in particolare, "la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell’indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l’attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offènsività". A titolo di esempio, con specifico riferimento all’incidenza sul carico urbanistico, si aggiunge che la delibazione in fatto sotto tale profilo deve essere effettuata considerando la consistenza reale e l’intensità del pregiudizio temuto, tenendo conto della situazione esistente al momento dell’adozione della misura.

Sulla nozione di "carico urbanisticò", peraltro, vengono fornite puntuali indicazioni, osservando, testualmente, che "(…)questa nozione deriva dall’osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento c.d., primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all’insediamento primario ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell’attività da costoro svolle. Quindi, il carico urbanistico è l’effetto che viene prodotto dall’insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio. Si tratta di un concetto, non definito dalla vigente legislazione, ma che è in concreto preso in considerazione in vari istituti di diritto urbanistico; a) negli standards urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 che richiedono l’inclusione, nella formazione degli strumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante a seconda delle varie zone; b) nella sottoposizione a concessione e, quindi, a contributo sia di urbanizzazione che sul costo di produzione, delle superfici utili degli edifici, in quanto comportino la costituzione di nuovi vani capaci di produrre nuovo insediamento; c) nel parallelo esonero da contributo di quelle opere che non comportano nuovo insediamento, come le opere di urbanizzazione o le opere soggette ad autorizzazione; d) nell’esonero da ogni autorizzazione e perciò da ogni contributo per le opere interne ( L. n. 47 del 1985, art. 26 e L. n. 493 del 1993, art. 4, comma 7) che non comportano la creazione di nuove superficie utili, ferma restando la destinazione dell’immobile;

c) nell’esonero da sanzioni penali delle opere che non costituiscono nuovo o diverso carico urbanistico ( L. n. 47 del 1985, art. 10 e L. n. 493 del 1993, art. 4)".

Sulla scia di tali condivisibili rilievi, altre decisioni successive hanno ulteriormente delineato i termini della questione, richiamando l’attenzione sulla circostanza che il pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato, anche relativamente al carico urbanistico, deve presentare il requisito della concretezza, in ordine alla sussistenza del quale deve essere fornita dal giudice adeguata motivazione (Sez. 3, n. 4745, 30 gennaio 2008; conf. Sez. 6, n. 21734, 29 maggio 2008; Sez. 2, n. 17170, 5 maggio 2010) e chiarendo che, a tal fine, l’abuso va considerato unitariamente (Sez. 3, n. 28479, 10 luglio 2009; Sez. 3, n. 18899, 9 maggio 2008).

L’aggravamento del carico urbanistico è stato riconosciuto anche con riferimento alle ipotesi di realizzazione di opere interne comportanti il mutamento della originaria destinazione d’uso di un edificio (Sez. 3, n. 22866, 13 giugno 2007; conf. Sez. 4, n. 34976, 28 settembre 2010).

Nelle richiamate pronunce vengono, inoltre, indicate ipotesi specifiche di incidenza dei singoli interventi sul carico urbanistico, richiamando, ad esempio, il contenuto della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 14 sexies, come modificato dalle L. n. 122 del 1989 e L. n. 246 del 2005 il quale richiede, per le nuove costruzioni ed anche per le aree di pertinenza delle costruzioni stesse, la esistenza di appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione (Sez. 3, n. 28479/09, cit.); la rilevanza di nuove costruzioni in termini di esigenze di trasporto, smaltimento rifiuti, viabilità etc. (Sez. 3, n. 22866/07, cit.); l’ulteriore domanda di strutture ed opere collettive, sia in relazione alle prescritte dotazioni minime di spazi pubblici per abitante nella zona urbanistica interessata (Sez. 3, n. 34142 23 settembre 2005).

Alla luce della menzionata giurisprudenza, che il Collegio condivide e dalla quale non intende discostarsi, deve ritenersi che i giudici del riesame abbiano operato una corretta valutazione dei presupposti per l’applicazione del sequestro preventivo con riferimento all’aggravio del carico urbanistico, considerando la destinazione agricola della zona, le dimensioni del complesso immobiliare ed il numero di abitanti, facendo quindi buon uso dei suddetti principi.

Non meno rilevante risulta la considerazione operata dai giudici del riesame circa la ulteriore esigenza di impedire che le opere non ancora ultimate siano portate a compimento e quelle non ancora abitate siano occupate.

Anche sul punto, dunque, l’ordinanza impugnata supera indenne il vaglio di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-07-2011) 21-11-2011, n. 42919

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 22.6.2010, la corte di appello di Catania ha confermato la sentenza 28.11.08,del Gup del tribunale della stessa sede, con la quale L.S. è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 400 di multa, perchè ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, in danno di un centro commerciale, con l’aggravante di aver eliminato le placche antitaccheggio.

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi: vizio di motivazione, in quanto la corte ha rigettando la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, ignorando i molteplici aspetti positivi rilevanti ai fini della diminuzione della pena : la fragile personalità del L., soggetto tossicodipendente e alcolista, utente del Sert; inserimento dell’imputato in un ottimo contesto socio-familiare; ridotta offensività della condotta illecita (la merce di modesto valore è stata restituita alla p.o.);

l’ottimo comportamento processuale ( L. ha ammesso la propria responsabilità); la condotta successiva al reato (circostanziata dall’offerta del risarcimento del danno, dimostrata da documentazione, attestante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno). Quest’ultimo dato giustifica il riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 6, anche se non vi è stata alcuna risposta della persona offesa. Il ricorso non merita accoglimento.

Nessuna censura, sul piano della linearità logica, è formulabile nei confronti delle statuizioni relative al trattamento sanzionatorio, essendo la decisione conforme al consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, secondo cui la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e quindi non richiedono un’analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, indicati dalle parti o desunti dalle risultanze processuali, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti. (sez. 2, n. 3609 del 1810.2010, rv 249163, sez. 6, n.34364 del 16.6.10, rv 248244; sez. 1, 21.9.1999, n. 12496, in Cass Pen. 2000, n. 1078, p. 1949).

Nel caso in esame,non è quindi censurabile la motivazione della sentenza impugnata, laddove fa riferimento alla spiccata capacità a delinquere, dimostrata, ex art. 133 c.p., comma 2, n. 2, dai precedenti penali dell’imputato, riportati con continuità nel tempo e in particolare nel campo degli stupefacenti.

La corte di appello non ha razionalmente dato alcun riconoscimento, quali elementi di valutazione favorevoli alla confessione, in quanto è intervenuta dopo che il L. era stato arrestato in flagranza, in possesso della refurtiva, al valore della merce, il cui ammontare, secondo unanime indicazione della giurisprudenza, non può ritenersi di speciale tenuità e di minima offensività sul piano economico.

E’ stata correttamente esclusa la sussistenza dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 6, in quanto non è risultata ai giudici di merito la dimostrazione che l’offerta reale- nei cui confronti il proprietario della merce non ha manifestato volontà di accettazione- abbia riguardato l’integralità della riparazione del danno subito dalla persona offesa. Il diniego è quindi ampiamente giustificato, non avendo l’imputato indicato elementi tali da consentire alla corte di appello di verificare l’effettività dell’offerta (sez. 1, n. 18440 del 28.4.06, rv 233817).

Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-11-2011) 12-12-2011, n. 45945

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 01.12.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibili le istanze di misure alternative (affidamento in prova e semilibertà) proposte da F.W., sul rilievo che il titolo di reato la cui pena era in espiazione (art. 270 bis c.p.) risultava ostativo ex art. 4 bis Ord. Pen. alla concessione delle chieste misure alternative, anche in mancanza di collaborazione (profilo, peraltro, neppure richiesto). Rilevava in tal senso il predetto Tribunale, a sostegno della propria decisione, che la ratto del divieto di cui all’art. 4 bis cit. corrispondeva perfettamente alla natura del delitto di cui all’art. 270 bis c.p., qualificabile a pericolo presunto, ex se, a prescindere dal compimento concreto di specifici atti di violenza.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge, posto che l’art. 4 bis O.P. prevede, nell’elencazione dei titoli di reato escludenti i benefici, i delitti commessi per finalità di terrorismo "mediante il compimento di atti di violenza", circostanza estranea ad esso ricorrente; in subordine si ripropone la questione di costituzionalità dell’art. 4 bis O.P. in relazione agli artt. 3, 24 e 27 Cost., già disattesa dal Tribunale con motivazione (a verbale di udienza) non appagante.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso.

4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

Il tema centrale della questione che viene dedotta a questa Corte di legittimità attiene all’interpretazione della L. n. 354 del 1975, art. 4 bis nella prima parte del suo primo comma ove si legge che "…le misure alternative alla detenzione previste dal capo 6^, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concesse ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’art. 58 ter della presente legge : delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza …".- Si dibatte, dunque, se il reato associativo ex art. 270 bis c.p. (la cui rubrica recita "associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico") debba ritenersi essere ricompresso ex se nell’elenco dei reati ostativi, a prescindere dal concreto compimento di atti di violenza (tesi sostenuta dall’impugnata ordinanza), ovvero se l’esclusione dai benefici penitenziari suddetti possa essere ritenuta solo nei casi in cui il condannato abbia commesso delitti mediante concreti atti di violenza per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico (tesi del ricorrente).- E’ fondata la seconda proposizione.- A tale conclusione conducono sia la diretta lettura ermeneutica del passo normativo in questione, sia il quadro sistematico, sia, infine, un’interpretazione di necessità costituzionalmente orientata. La lettura interpretativa dell’art. 4 bis O.P., comma 1, prima parte, sul punto qui in esame, rende del tutto evidente che il brano "mediante il compimento di atti di violenza" è strutturalmente legato a tutta la frase in questione, e dunque al costrutto "delitti commessi" che abbiano le ridette finalità di terrorismo o di eversione. In definitiva, per questo primo aspetto, la piana lettura del passo evidenzia che sono ostativi ai benefici penitenziari (eccetto la liberazione anticipata) i delitti commessi mediate il compimento di atti di violenza che siano finalizzati al terrorismo o all’eversione. Ed invero una diversa lettura, che isolasse il primo periodo ("delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico"), avente forza autonoma escludente i benefici in questione, lascerebbe senza riferimento – ed in verità, in tal caso, senza senso – il successivo brano ("mediante il compimento di atti di violenza"). Nè diversa sorte, di vera e propria inconciliabilità logico-giuridica, avrebbe l’interpretazione che legasse l’ultimo brano ("mediante il compimento di atti di violenza") ai soli delitti di eversione dell’ordine democratico (scindendo questi ultimi dai delitti commessi per finalità di terrorismo), sia per l’assoluta incongruenza di una tale operazione (perchè in tal caso si pretenderebbero atti di violenza per una categoria di delitti non meno grave dell’altra per la quale però non sarebbero richiesti), sia perchè l’ordinamento penalistico (v. proprio l’art. 270 bis c.p.) accomuna ed equipara il terrorismo e l’eversione dell’ordine democratico, e dunque non sarebbe lecito scindere le due categorie sia pur ad altri fini. E’ poi assolutamente evidente che il passo tra due virgole ("anche internazionale") costituisce un inciso che si lega alla parola immediatamente precedente ("terrorismo"), per cui la frase ha una sua unità concettuale e strutturale, non frazionabile, che comprende l’intera proposizione, fino al complemento modale ("mediante…"). Il primo esame, pertanto, meramente analitico del passo in questione, porta già alla conclusione che il concreto compimento di atti di violenza, quale specifico strumento di finalità terroristiche o eversive, è requisito necessario perchè operi l’ostatività ai benefici penitenziari. Allargando poi lo sguardo, non può non essere notato, in senso sistematico, che lo stesso citato art. 4 bis, comma 1, prima parte, pone – subito dopo il passo appena esaminato – il delitto associativo ex art. 416 bis c.p. come ex se ostativo ai benefici penitenziari, senza alcuna indicazione relativa al compimento di atti di violenza (pur così fisiologici alle associazioni di tipo mafioso) o ad altri reati-fine. La ben rilevabile differenziazione non può essere casuale, nè senza significato, dovendosi quindi concludere che il Legislatore, nell’affrontare i due temi (terrorismo ed eversione da un lato, mafia dall’altro) li ha voluti trattare in modo diverso, essendo per verità differenti i due fenomeni, sia sul piano sociale che su quello criminologico; la mafia va combattuta sempre e comunque, non avendo essa nè giustificazioni, nè ideologie di riferimento, e dunque non merita neppure benefici in sede di esecuzione (salva la collaborazione); per le finalità di terrorismo o di eversione si è, evidentemente, voluta evitare la prospettiva (ove si prescindesse dai concreti atti di violenza) di una criminalizzazione, perseguita fino al momento dell’espiazione della pena, del mero dissenso ideologico politico-sociale che si sia manifestato in forme solo associative pur pericolose (proprio perchè "si propongono"), ma non attuate mediante concreti atti di violenza.

Anche su questo rilievo, pertanto, non avrebbe senso differenziare tra terrorismo ed eversione. Emerge dunque un’evidente logica normativa, anche questa coerente con la lettura interpretativa del passo in questione, della quale va preso atto, senza possibilità di sovrapposizioni di stampo meramente soggettivo. Ma, del resto – sempre dal punto di vista sistematico – risulta quanto mai significativo, nel senso qui sostenuto, che proprio l’art. 270 bis c.p. da un lato punisca – quale reato a difesa anticipata – il mero fatto dell’associazione finalizzata, distinta dagli atti di violenza eventualmente commessi (che si pongono in concorso materiale con il reato associativo), dall’altro equipari totalmente – come già sopra osservato – le finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico quali elementi alternativamente essenziali alla fattispecie. Con ciò rimane acclarato da un lato che non è lecita l’interpretazione che scinda – sia pur ai finì penitenziari – la finalità terroristica da quella eversiva, dall’altro che il compimento di atti di violenza riveste solo natura e prospettiva teleologia nel reato ex art. 270 bis c.p., ma non ne è necessario il compimento per la sua realizzazione. In definitiva, si tratta della ben nota diversità tra il reato associativo finalizzato ed il reato- fine (si pensi ai rapporti tra il D.P.R n. 309 del 1990, art. 74 e l’art 73). L’effettivo e concreto compimento di atti di violenza aventi le finalità anzidette, dunque, ben può essere posto dall’ordinamento quale ulteriore requisito – per il maggior disvalore che rappresenta – necessario per l’ostatività ai benefici penitenziari. Anche il quadro sistematico, dunque, milita contro la ratio deciderteli dell’impugnata ordinanza.

Vi è poi, con pari forza argomentativa, la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, che comunque si imporrebbe in ipotesi di dubbio ermeneutico, non potendosi privilegiare un’opzione in danno, ma che risulta senz’altro coerente alle superiori motivazioni ove si pensi alle finalità di recupero sociale cui l’intera normativa penitenziaria è ispirata e che, dunque, non può ignorare che la concreta mancanza di atti di violenza nel vissuto deviante del condannato è favorevole punto di partenza che non può essere eluso in funzione di un positivo percorso di risocializzazione. Tanto ritenuto, si impone dunque annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza per violazione di legge, essendo stata data interpretazione non corretta dell’art. 4 bis Ord. Pen. sul punto in questione. Il giudice di rinvio, nel nuovo esame, si atterrà alle questioni di principio qui decise, ex art. 627 c.p.p., comma 3.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui all’udienza del 4 Novembre 2011, così decide: annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-07-2012, n. 12947 Licenziamento per causa di malattia

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Svolgimento del processo

Con sentenza della Corte di Appello di Firenze del 29.10.2009, veniva rigettato il gravame proposto dalla s.p.a. Poste Italiane avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento inflitto, con lettera del 20.2.2006, a G.S., per superamento del periodo di comporto in relazione ad assenze per malattia di ventiquattro mesi, stabilito dall’art. 40 CCNL di settore, ed ordinato la reintegrazione della predetta, con le conseguenze di cui all’art. 18 Statuto dei Lavoratori. Rilevava la Corte del merito che il dissenso tra le parti non riguardava l’interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive in tema di assenze per malattia, ma l’interpretazione della disposizione di cui all’art. 40, comma 3 in tema di aspettativa e che il detto comma andasse letto in collegamento con il successivo, nel senso che era consentito al dipendente malato, una volta terminato il comporto, di ottenere l’aspettativa, rinviando in tal modo la verifica dell’impossibilità strutturale di rendere la prestazione. Peraltro, avendo la G. esaurito il comporto, la società aveva accolto la domanda di aspettativa presentata tempestivamente, sebbene con decorrenza successiva al superamento del periodo di comporto, e la lettera di risoluzione era stata consegnata alla lavoratrice soltanto a marzo 2006, dopo più di un mese dalla riammissione in servizio del 6 febbraio e della successiva fruizione di giorni maturati per ferie.

Secondo la Corte del merito, la disposizione del comma 4 non poteva essere interpretata nel senso della possibilità di risoluzione del rapporto, una volta terminata l’aspettativa, indipendentemente dalla verifica delle condizioni psicofisiche della lavoratrice ed in ogni caso la risoluzione era stata intempestiva.

Per la cassazione di tal decisione ricorre la società, con tre motivi, illustrati con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste, con controricorso, la G., che espone ulteriormente in memoria le proprie tesi difensive.
Motivi della decisione

Coni il primo motivo, la società denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40 del c.c.n.l., per il personale non dirigente di Poste Italiane, allegato D), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, osservando che la concessione di un periodo di aspettativa alla lavoratrice non può assumere il significato implicito di rinunzia del datore alla facoltà di recesso e che, in ogni caso, neanche è condivisibile l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la società, con il comportamento successivo, aveva dimostrato di soprassedere rispetto alla volontà solutoria del rapporto, essendo ragionevole uno spatium deliberandi.

La valutazione del ritardo nell’irrogazione del licenziamento avrebbe dovuto condursi, secondo la ricorrente, con criteri di minor rigore, anche per la complessità e dimensioni della struttura aziendale.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2110 c.c. e l’errata interpretazione dell’art. 40 c.c.n.l. per il personale non dirigente di Poste Italiane, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando l’erroneità dell’assunto secondo cui era necessaria, per intimare il licenziamento, la verifica del perdurare della situazione morbosa e richiama al riguardo la pronunzia della S. C. n. 17780/2005, che sancisce che il dato dell’assenza dal lavoro ha valenza puramente oggettiva, onde il superamento del limite di tollerabilità dell’assenza è condizione sufficiente di legittimità del recesso.

Con il terzo motivo, si duole la società della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla tardività della richiesta di aspettativa, riferita a periodo con decorrenza posteriore all’esaurimento del periodo temporale del comporto.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che, mentre nel licenziamento disciplinare vi è l’esigenza della immediatezza del recesso, volta a garantire la pienezza del diritto di difesa all’incolpato, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia l’interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con un ragionevole "spatium deliberandi", che va riconosciuto al datore di lavoro perchè egli possa valutare convenientemente nel complesso la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di compatibilità della sua presenza in rapporto agli interessi aziendali; ne consegue che in questo caso la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice di merito deve fare caso per caso, con riferimento all’intero contesto delle circostanze significative (cfr., ex plurimis,: Cass. 28 marzo 2011 n. 7035 ed in precedenza Cass. 25 novembre 2010 n. 23920; Cass. 23 gennaio 2008 n. 1438).

Orbene, il giudice d’appello, con una motivazione congrua, priva di salti logici e facendo corretta applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali, ha ritenuto che il ritardo nella risoluzione del rapporto non aveva giustificazione alcuna in relazione alle modalità che avevano accompagnato il licenziamento. Nè per andare in contrario avviso può addursi una errata interpretazione dell’art. 40 della contrattazione collettiva, che è stato letto, oltre che alla stregua dell’art. 1362 c.c., anche del successivo art. 1363 c.c., che prescrive che le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.

Ed infatti, una interpretazione incentrata sul complesso delle clausole e rispettosa del fondamentale canone di buona fede accredita l’interpretazione data alla contrattazione collettiva dal giudice d’appello, che ha ritenuto che il susseguirsi di un periodo lungo di aspettativa e della fruizione di ferie non godute, consentita senza alcuna opposizione della società, dimostra che il ritardo nel licenziamento era privo di giusta causa, dal momento che il prolungamento del periodo di comporto di dodici mesi, come ha puntualmente osservato la sentenza, non poteva che significare un ulteriore accertamento sulla entità della malattia al fine di accertare la compatibilità delle condizioni di salute del dipendente con l’esercizio – anche in ragione di un repechage – di una attività lavorativa utile per l’azienda, con una consequenziale e logica ricaduta anche in termini di valutazione del giudice di merito sulla tempestività del licenziamento e del suo giustificato motivo.

Le considerazioni sinora svolte portano all’assorbimento di ogni ulteriore doglianza di cui al ricorso della società.

Alla soccombenza della società consegue la sua condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 3000,000 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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