T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 324

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Questura di xxx ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione presentata dal ricorrente in quanto non avrebbe dimostrato di essere titolare, alla scadenza del periodo massimo di disoccupazione consentita, di un nuovo rapporto di lavoro o di documentazione idonea ad ottenere il permesso ad altro titolo.
Contro il suddetto atto il ricorrente solleva motivi di violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione in quanto il ricorrente ha costituito un anno prima del diniego di rinnovo del permesso una società per la vendita al minuto di generi alimentari.
La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.
2. Il ricorso è fondato.
Dagli atti risulta che il ricorrente al termine del periodo di scadenza del permesso di soggiorno per attesa occupazione ha costituito la società xxx s.a.a. di xxx xxx & C. con sede in xxx, viale xxx, 79.
Secondo l’art. 37 c. 6 del DPR 31/08/1999 n. 394 "Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente".
Il provvedimento impugnato non fa alcuna menzione della società costituita dal ricorrente e dei motivi per i quali la documentazione relativa al rapporto societario non abbia i requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno a titolo diverso da quello di lavoro subordinato, per il quale era stato in precedenza rilasciato il permesso. In sostanza la motivazione dell’atto è solo apparente in quanto si limita a sostenere che il ricorrente non è titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro senza spiegare per quali ragioni la documentazione presentata non sia idonea.
In definitiva il provvedimento impugnato va annullato per difetto di motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, che liquida in via forfettaria in euro 1.000,00 comprensivo del contributo unificato, oltre IVA e CPA se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in xxx nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sezione Terza Civile Sentenza 11 febbraio 2010, n. 3091

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 17 luglio 1990 Bertoletti Aurea conveniva davanti al Tribunale di Parma Magnani Giancarla, sulla cui autovettura era trasportata, e la s.p.a. Le Assicurazioni d’Italia per essere risarcita dei danni conseguenti alle gravi lesioni riportate nell’incidente stradale del 2 novembre 1987, quando la Magnani, nello svoltare a sinistra, non aveva concesso la precedenza all’autovettura incrociata di tale Caleffi Giorgio.
Le convenute eccepivano la colpa concorrente del Caleffi, che ottenevano di chiamare in causa insieme all’assicurazione RAS, nonché l’eccessività delle pretese.
Acquisito il rapporto della Polizia Stradale ed eseguita la C.T.U. medicolegale (che aveva riconosciuto un danno biologico permanente del 50%) il G.l. concedeva provvisionale per cento milioni di lire.
Con sentenza del 14 febbraio 2000 il Tribunale accoglieva la domanda nei limiti di lire 271.475.200, da rivalutare e incrementare per interessi del 6,6% annuo per l’importo di lire 225.584.800; per la differenza di lire 45.980.400 con il solo incremento per interessi decorrenti della domanda.
La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 10 gennaio 2005, in riforma della sentenza appellata, accoglieva la domanda dell’appellante Bertoletti e condannava le convenute Magnani Giancarla e Assitalia s.p.a. al pagamento di rivalutazione e interessi sulle somme liquidate a titolo di lucro cessante (lire 45.890.400) e al pagamento dell’importo di € 46.266,57 oltre rivalutazione e interessi per la perdita della capacità lavorativa futura.
Propone ricorso per cassazione Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. con due motivi.
Resistono con controricorso Magnani Giancarla e Bertoletti Aurea, che hanno anche proposto ricorso incidentale.
La controricorrente Magnani Giancarla ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. in quanto riferiti alla stessa sentenza.
Con il primo la ricorrente principale Assitalia denuncia la omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia nonché la motivazione inesistente e contraddittoria in quanto la sentenza impugnata aveva condannato la società assicuratrice, in solido con la Magnani, al pagamento di somme ulteriori senza rilevare che in tal modo veniva superato il massimale di polizza, pari a € 361.519,83 (lire 700 milioni). Sul punto si era formato il giudicato in quanto la relativa domanda proposta in primo grado era stata rigettata e sul punto non vi era stato appello.
La ricorrente sostiene che la responsabilità ultra massimale dell’assicuratore è originata da un titolo diverso rispetto al contratto di assicurazione, e cioè dal ritardo dell’assicuratore nell’adempiere al suo obbligo di risarcire il danno. Si tratta di responsabilità distinta ed autonoma dall’obbligo di indennizzo L. n. 990 del 1969, ex art. 18, e perciò, laddove il danneggiato voglia farla valere è tenuto a proporre la specifica domanda.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte il Giudice del merito, interpretando la domanda in questione nel senso criticato dalla parte ricorrente, non è incorso nei vizi denunciati (v. tra la tante: Cass. sentenza n. 22883 del 30 ottobre 2007: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l’assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato formulata della legge n. 990 del 1969, ex art. 22, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito d’indennizzo derivante dal contratto di assicurazione. Una volta scaduto il termine di sessanta giorni da detta norma previsto, l’assicuratore è in mora verso il danneggiato, qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all’“an” ed al “quantum” della responsabilità del suo assicurato. In tal caso l’obbligazione verso il danneggiato dell’assicuratore può superare i limiti del massimale per colpevole ritardo (per “mala gestio” cosiddetta impropria) a titolo di responsabilità per l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria e, quindi, senza necessità di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali, ed oltre questo livello in presenza di allegazione e prova (anche tramite presunzioni) di un danno maggiore. Inoltre per ottenere la corresponsione degli interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale non è necessario che il danneggiato proponga già in primo grado nell’ambito dell’azione diretta anche una domanda di responsabilità dell’assicuratore per colpevole ritardo, ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l’assicuratore, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art 1224 cod. civ., ovvero formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e spese. Ne consegue che, in caso di incapienza del massimale, la responsabilità dell’assicuratore non può che correlarsi alle conseguenze negative che il ritardo nell’adempimento della sua obbligazione (che è, appunto, quella di pagamento del danno nei limiti del massimale) ha provocato e, dunque, agli interessi e al maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) conseguito al ritardo nel pagamento del massimale, che solo entro tali precisi limiti può essere, pertanto, superato, restando a carico dell’assicurato il risarcimento del danno ulteriore”) (nello stesso senso, anche: Cass. 19 luglio 2008 n. 20058 e Cass. 13 ottobre 2009 n. 21688).
Nella specie, la sentenza impugnata dà atto della richiesta formulata dalla danneggiata Bertoletti, sin dal primo grado di giudizio, di condanna della controparte Magnani e della compagnia assicuratrice, di rivalutazione e interessi sulle somme già liquidate.
Né la successiva, superflua, domanda di condanna dell’assicuratore oltre il massimale, erroneamente considerata domanda autonoma, e pertanto dichiarata inammissibile perché tardiva, vale a dire la domanda degli interessi e maggior danno da svalutazione già contenuto nella domanda originaria.
Il motivo non può quindi trovare accoglimento.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e la omessa e insufficiente motivazione in quanto nel condannare la ricorrente al pagamento di rivalutazione e interessi sull’importo di lire 45.890.000, la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che su detto importo erano stati già corrisposti gli interessi dalla domanda al 4 dicembre 2000 che andavano quindi detratti dall’importo di cui alla condanna.
Il motivo è fondato: nella sentenza impugnata non viene dato atto che su parte della sorte erano stati già corrisposti gli interessi, come precisato nel motivo di ricorso. Di conseguenza, Assitalia e Magnani Giancarla debbono essere condannate a corrispondere a Bertoletti Aurea quanto già liquidato (lire 45.890.400), oltre gli interessi dal sinistro (2 novembre 1987) sino al 29 settembre (data del pagamento corrisposto da Assitalia in acconto) sulla somma indicata e rivalutata di anno in anno, con detrazione di quanto già corrisposto per lo stesso titolo.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata sul punto e poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c., nel senso sopra precisato.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale Magnani Giancarla denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello aveva omesso di pronunciarsi su una domanda implicitamente formulata dalla Bertoletti, che aveva chiesto la condanna dell’Assitalia al pagamento della sorte capitale, oltre rivalutazione e interessi, con ciò formulando domanda di accertamento anche del colpevole ritardo della compagnia assicuratrice nella liquidazione del danno; analogo motivo è stato proposto con ricorso incidentale condizionato dalla Bartoletti. Sul punto, vale quanto sopra osservato in relazione al primo motivo del ricorso principale: di conseguenza devono essere dichiarati assorbiti i ricorsi incidentali.
Tenuto conto dell’esito complessivo della controversia, appare conforme a giustizia dichiarare l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione, mentre debbono essere confermate le statuizioni disposte nei precedenti giudizi di merito.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, riunisce i ricorsi; rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo motivo; cassa il relativo capo della sentenza impugnata e decidendo nel merito, condanna Assitalia e Magnani Giancarla in solido a corrispondere a Bertoletti Aurea quanto dovuto dal 2 novembre 1987 al 29 settembre 2000 a titolo di interessi sulla somma di lire 45.890.400 anno per anno rivalutata, la differenza per ogni anno tra quanto spettante e quanto già versato a titolo di interessi sulla predetta somma di lire 45.890.400.
Ferme le restanti statuizioni della sentenza impugnata; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali.
Conferma le statuizioni sulle spese di primo e di secondo grado; compensa tra le parti le spese del presente grado di cassazione.

Nota

1. Il caso in questione.

La signora Tizia conveniva davanti al Tribunale la signora Caia (sulla cui autovettura era stata trasportata), nonché la Assicurazioni S.p.A., per esser risarcita dei danni conseguenti alle gravi lesioni riportate nell’incidente stradale provocato dalla stessa Caia, la quale – nello svoltare a sinistra – non aveva concesso la precedenza all’autovettura incrociata di Sempronio. Acquisito il rapporto della Polizia Stradale, ed eseguita la C.T.U. medicolegale (che aveva riconosciuto a Tizia un danno biologico permanente del 50%), il Tribunale accoglieva la domanda attorea per l’importo complessivo di lire 271.475.200.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda dell’appellante Tizia e condannava le convenute Caia e Assicurazioni S.p.A. al pagamento di rivalutazione ed interessi sulle somme già liquidate a titolo di lucro cessante (lire 45.890.400), ed al pagamento dell’importo di € 46.266,57 (oltre rivalutazione ed interessi) per la perdita della capacità lavorativa futura.
Proponeva così ricorso per cassazione la Assicurazionisostenendo che la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore è originata da un titolo diverso rispetto al contratto di assicurazione, e cioè dal ritardo dell’assicuratore nell’adempiere al suo obbligo di risarcire il danno: si tratterebbe – quindi – di responsabilità distinta ed autonoma dall’obbligo di indennizzo ex art. 18 L. 990 del 1969, e perciò il danneggiato, laddove voglia farla valere, sarebbe tenuto a proporre specifica domanda in tal senso.

2. Nota esplicativa.

La decisione in commento si colloca nel solco dell’oramai consolidato principio secondo cui il terzo danneggiato dalla circolazione stradale, al fine di ottenere dall’assicuratore del danneggiante la corresponsione – oltre il massimale – degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224 c.c., non è tenuto a formulare specifica domanda di condanna in tal senso, né tanto meno una domanda di accertamento della colpevole inerzia dell’assicuratore (ciò che, come sappiamo, costituisce mala gestio c.d. impropria, ossia il fondamento dell’esposizione ultramassimale dell’assicuratore), essendo tali conseguenze connaturate alla mera costituzione in mora dell’assicuratore, che si ha con la richiesta di risarcimento effettuata ai sensi dell’art. 144, D.Lgs. n. 209/2005.
L’unico oggetto necessario della domanda del danneggiato, ai fini indicati, è pertanto quello della richiesta di «integrale risarcimento» del danno.
Detto principio sembra peraltro in linea con quello, più generale ed anch’esso consolidato, secondo cui – in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile – la domanda di risarcimento integrale dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) proposta dal danneggiato non può – per la sua onnicomprensività – che esprimere la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno (v. in tal senso, Cass., 19 maggio 2006, n. 11761).
Da tale principio, inoltre, deriva che la domanda proposta in appello per una voce di danno non indicata già in primo grado possa esser considerata inammissibile (in quanto nuova) solamente allorquando nell’atto introduttivo del primo giudizio fossero state indicate specificamente le singole voci di danno delle quali si chiedeva il risarcimento (cfr. Cass., 8 luglio 2003, n. 10725)[1].
Giova notare, pertanto, come alla base della sentenza in epigrafe vi sia la considerazione che la domanda volta all’accertamento del risarcimento del danno da ritardo (che conduce all’esposizione ultramassimale), la quale è senz’altro da ritenere distinta rispetto a quella di accertamento del risarcimento del danno da illecito, possa ben considerarsi proposta ogni volta che il danneggiato richieda – anche genericamente – la condanna dell’assicuratore all’«integrale risarcimento» (o comunque al pagamento di interessi e rivalutazione), atteso che la ratio di una simile richiesta non può che esser rinvenuta nella costituzione in mora dell’assicuratore medesimo.
Altro principio consolidato, pure emergente dalla massima della decisione in commento, è quello relativo alla riconoscibilità “automatica” – ovverosia senza necessità di prova del danno – degli interessi moratori al tasso legale sul massimale quale normale conseguenza della responsabilità per inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, cui si aggiunge, in caso di allegazione e di prova (che può essere fornita anche mediante presunzioni), quella del maggior danno da svalutazione ex 1224 c.c. (cfr., però, Cass., 8 luglio 2003, n. 10725)., circa la differenza tra incapienza originaria e sopravvenuta del massimale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. Unite 04-05-2006, n. 10219 GIURISDIZIONE CIVILE – STRANIERO – Litispendenza – Obbligo del giudice successivamente adito di disporre la sospensione del processo in attesa del definitivo accertamento della competenza del giudice straniero

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Svolgimento del processo

C. M., S. R. ed E. P. chiedevano ed ottenevano in data 20 marzo 2000 dal giudice del lavoro di Como decreto ingiuntivo contro M. G..

Avverso tale decreto proponeva opposizione M. M. G., che affermava tra l’altro che compensi dovuti ai suddetti lavoratori autonomi non erano stati corrisposti in quanto i suddetti lavoratori, tradendo la fiducia in loro riposta dalla M. G. Steel Consultante BVI, con il propalare notizie false avevano costretto i fratelli M. G. ad abbandonare l’attivita? imprenditoriale intrapresa in Romania in relazione alla quale erano stati chiamati a collaborare.

Dopo la costituzione del contraddittorio con i tre convenuti in opposizione, il Tribunale di Como con sentenza del 4 settembre 2001 confermava il decreto ingiuntivo rigettando tutte le eccezioni mosse

dall’opponente, con le quali si erano dedotti il difetto di giurisdizione del giudice italiano, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Como nonche? l’infondatezza nel merito della richiesta dei suddetti convenuti.

A seguito di gravame del M. G. la Corte d’appello di Milano con sentenza del 3 ottobre 2002 confermava la sentenza impugnata, condannando l’appellante alle spese del giudizio.

Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osservava che era infondata l’eccezione di difetto di procura(rilasciata a margine della costituzione i?n giudizio di primo grado) dovendo la stessa ritenersi rilasciata per il giudizio di primo grado. Ed ugualmente infondata risultava l’eccezione del difetto di giurisdizione del giudice italiano nei termini formulati dall’appellante sia perche? nessun cittadino italiano puo? rifiutare la giurisdizione che altri cittadini italiani invocano contro di lui sia perche? la clausola compromissoria invocata riguardava un oggetto diverso da quello della controversia in esame. Ed invero tale controversia trovava titolo soltanto nel negozio giuridico del 28 marzo 2000 e solo in questo, e tale negozio non conteneva nessuna clausola compromissoria ne? contemplava alcuna dichiarazione di? tipo fideiussorio, laddove la clausola richiamata dal M. G. aveva ad oggetto l’interpretazione dei contratti di incarico ai suoi collaboratori, che erano stati risolti per volonta? del M. G. (accettata dalle controparti) in data 31 marzo 2000, in epoca cioe? precedente alla introduzione della lite in oggetto. Ne? per andare in contrario avviso valeva addurre la pendenza di un giudizio davanti al giudice rumeno atteso che mentre la domanda di decreto ingiuntivo era datata 20 marzo 2000 la richiesta del suddetto giudizio portava la data del 12 marzo 2001 ed era quindi successiva alla richiesta di decreto ingiuntivo. Osservava ancora la Corte territoriale che non potevano trovare ingresso ne l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice del lavoro di Como ne? l’eccezione volta a far valere l’esistenza di un litisconsorzio necessario nei riguardi della societa? GSC, e che infine anche le censure di? merito non meritavano accoglimento atteso che non aveva il G. indicato i presupposti per l’applicabilita? nella fattispecie in oggetto del diritto rumeno. Rimaneva, pertanto, l’obbligo assunto dal M. G. di pagare le somme liquidate dal primo giudice, che trovavano fondamento nella promessa unilaterale del 28 marzo 2000 volta a garantire il soddisfacimento dei crediti di lavoro dagli stessi maturati.

Contro tale sentenza M. G. propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

Resistono con controricorso C. M, S R ed E. P. M. G. ha presentato memoria difensiva ed ha depositato ampia documentazione nell’udienza pubblica di? discussione.

Motivi della decisione

1.Con il primo motiva il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369 e 1371 c.p.c, nonche? omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla perdurante (o meno) efficacia della clausola compromissoria oltre il 31 marzo 2000 (in ordine all’art. 360 n. 5 c.p.c.).

Assume al riguardo il ricorrente che l’interpretazione data dalla sentenza impugnata alla clausola n. 1 dell’accordo 28 marzo 2000 aveva fatto non corretto uso dei criteri di ermeneutica codicistici perche? detta clausola si era limitata a porre un termine al "rapporto" o agli "obblighi" scaturenti dai contratti di incarico, senza intaccare il sinallagma e senza, quindi, risolvere i rapporti tra le parti. In altri termini i firmatarii avevano inteso unicamente concludere una esperienza professionale senza stravolgere le prestazioni gia? effettuate, sicche? l’operativita? della clausola compromissoria, la cui efficacia non era in alcun modo condizionata alla validita? del contratto che detta clausola conteneva, doveva reputarsi applicabile, contrariamente a quanto reputato dal giudice d’appello, anche al thema decidendum della presente controversia.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 1945, 1272, 1408, 1409 e 1410 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), nonche? omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito all’efficacia tra le parti in causa della clausola compromissoria de qua (in ordine all’art. 360 n. 5 c.p.c.). In particolare deduce che la sentenza impugnata aveva errato nel definire l’accordo del 28 marzo 2000 come promessa di pagamento in quanto il relativo rapporto fondamentale cioe? i "contratti? di incarico" intercorrevano tra i resistenti e la societa? GSG, soggetti diversi dai firmatari dell’accorso, ossia esso ricorrente da una parte e gli attuali controricorrenti. Ne conseguiva che detto accordo andava equiparato ad una fideiussνone, con la vincolativita? della clausola compromissoria contenuta nei "contratti di incarico" anche per i firmatari del suddetto accordo in ragione del disposto dell’art. 1945 c.c.; vincolativita? che doveva reputarsi consequenziale anche nel caso si fosse inteso vedere nell’accordo del 28 marzo 2000 una espromissione(ex art. 1272, terzo comma) ovvero una cessione di contratto per comportare detto negozio una successione nell’intero rapporto. In altri termini, sostiene il ricorrente che doveva trovare applicazione alla fattispecie in esame la clausola compromissoria con conseguente sottrazione della controversia al giudice italiano in ragione del disposto dell’art. 4, comma 2, della legge n. 218 del 1995, non potendosi in contrario sostenere ne? che le disposizioni in materia del. lavoro limitino la possibilita? di derogare alla giurisdizione italiana, ne? che il tenore della clausola compromissoria riguardava, atteso che nella devoluzione di tale materia agli arbitri doveva ritenersi inclusa anche la controversia riguardante l’esecuzione del contratto.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 342 e 413, quarto comma, c.p.c. nonche? omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla specificita? dei motivi di appello ed alla competenza del Tribunale di Como assumendo che la sentenza impugnata, senza darne adeguata ragione, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Como nonostante che l’atto di gravame contenesse motivi specifici volti a dimostrarne la fondatezza.

Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli att. 112, 113, 115, 116 c.c. e 7 legge 31 maggio 1995 n. 218 nonche? omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla eccezione di litispendenza internazionale assumendo che la Corte territoriale ha errato nel rigettare la sollevata eccezione di litispendenza perche? la domanda di decreto ingiuntivo da parte del M., R. e P.era stata depositata non il 20 marzo 2000 ma il 21 marzo 2001, e cioe? ben otto giorni dopo che esso ricorrente aveva convenuto in giudizio le suddette controparti davanti alla Corte di Bucarest, spiegando una domanda avente il medesimo oggetto ed il medesimo titolo di? quella rivolta al giudice italiano.

Con il quinto motivo il ricorrente denunzia ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 112 c.p.c. nonche? omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia affermando che era stata negata ingiustificatamente nella fattispecie in esame la configurabilita? della riconvenzionale in quanto era innegabile il rapporto tra il negozio, qualificato dalla impugnata sentenza, come promessa unilaterale(art. 1988 c.c.) ed il rapporto fondamentale posto a base della stessa, costituito dai c.d. "contratti di incarico".

Con il sesto motivo ilM. G. sostiene il verificarsi di una violazione dell’art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione assumendo che nonostante che avesse chiesto la riforma della decisione del Tribunale di Como per contenere la stessa una doppia condanna (da una parte aveva condannato essoM. G. agli importi capitali oltre a rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dal 31 dicembre 2000 e dall’altro aveva confermato il decreto ingiuntivo con il quale si ingiungeva di pagare gli stessi importi capitali con accessori decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e cioe? dal 30 marzo 2000), nessuna statuizione era stata poi sul punto emessa dal giudice del gravame.

Con il settimo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. ed omessa, insufficiente motivazione in merito alla nullita? della procura alle liti sul presupposto che la procura stessa rilasciata a margine della costituzione in primo grado delle controparti richiedeva l’enunciazione di una volonta? espressa e chiara di essere difesi nel giudizio di opposizione non potendosi reputare sufficiente ai fini della sua validita? una manifestazione implicita o tacita.

2. Ai fini di un ordinato iter motivazionale va esaminato quest’ultimo motivo che risulta privo di fondamento.

2.1. Questa Corte ha piu? volte ribadito che il mandato alle liti e? assoggettabile ai criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 e ss.(cfr. ex plurimis : Cass. 7 gennaio 2004 n. 47; Cass. 3 febbraio 1999 n. 921; Cass. 10 marzo 1998 n. 2646; Cass. 7 maggio 1997 n. 3966) . Tale dictum si pone in coerente continuita? con precedenti pronunziati dei giudici di legνttimita?, che sempre in un ottica privatistica del rapporto tra difensore e parte rappresentata hanno avuto, infatti, anche occasione di affermare: che la certificazione di autografia da parte del difensore, non ricollegabile alle previsioni di cui all’art. 2703, 2 comma, c.c. (in tema di autentificazione della firma di scrittura privata ad opera di notaνo od altro pubblico ufficiale all’uopo autori?zzato) ma qualificabile come, richiede soltanto l’accertamento della identita? del soggetto che conferisce la procura, non presupponendo una verifica della sua volonta?, dei suoi poteri e della sua capacita? (cfr. sul punto ? Cass., Sez. Un., 5 febbraio 1994 n. 1167; Cass., Sez. Un., 21 gennaio 1993 n. 714) ; che il conferimento mediante procura dell’incarico difensivo, integrando una manifestazione di volonta?, e? atto della persona fisica, stia in giudizio in proprio ovvero in nome o per conto altrui(Cass., Sez. Un., 7 marzo 2005 n. 4814); che il procuratore ha il potere a sua volta di rilasciare, in nome del dominus, la procura ad un difensore a condizione pero? che gli sia conferita una rappresentanza sostanziale(procura ad negotia generale o relativa al rapporto dedotto in giudizio) e che egli sia munito anche di rappresentanza processuale (cfr. : Cass. 22 marzo 1996 n. 2493); ed infine nella stessa direzione di adoperare soluzioni dettate dal diritto sostanziale – che, in assenza di una specifica regolamentazione dell mandato ad litem nel codice di rito, , e quindi deve trovare applicazione anche (cfr. . Cass., Sez. Un., 28 luglio 2005 n. 15783; Cass. 6 agosto 2002 n. 11759).

2.2. Alla stregua delle considerazioni svolte la censura del ricorrente non puo? trovare accoglimento avendo la Corte territoriale correttamente interpretato la procura – di cui sii e? denunziata la nullita? – sulla base dei generali canoni ermeneutici dettati dal codice civile.

3. Ma privi di fondamento risultano anche il primo, secondo e quarto motivo con i quali si censura, sotto diversi profili giuridici, la sentenza impugnata per avere ritenuto nella fattispecie in esame la giurisdizione del giudice ordinario.

3.1. A tale riguardo va premesso che la Corte territoriale ha correttamente interpretato l’accordo del 28 marzo 2000 e conseguentemente va evidenziato come, alla stregua del contenuto di detto accordo, non sia consentito riconoscere la giurisdizione del giudice straniero, non risultando fondati le diverse considerazioni che sotto diversi profili sviluppa il ricorrente a sostegno di tale assunto.

3.2. La legge n. 218 del 1995, fissando le regole comuni sull’esercizio della giurisdizione italiana, afferma nell’art. 3 prima parte che la giurisdizione italiana sussiste quando . Come si affermato, il carattere di principio generale di tale regola di competenza trova la sua ratio nel fatto che essa permette al convenuto di difendersi in linea di principio piu? agevolmente (cfr. sulla portata di tale

regola Corte giust. 17 giugno 1992 C-26/91, Handte, che precisa anche come le norme di competenza, derogatorie rispetto all’indicato principio generale, non possono essere soggette ad una interpretazione estensiva). Ne? per andare in contrario avviso ed escludere la giurisdizione del giudice italiano puo? – come ha fatto il ricorrente – sostenersi che il riconoscimento della giurisdizione del giudice straniero era insita nel contenuto della clausola compromissoria e che non osta a detto riconoscimento la circostanza che la presente controversia attenga ad un rapporto di lavoro. Ed invero, a dνsvelare l’infondatezza di simili censure e? sufficiente sotto il primo versante osservare che il giudice d’appello, confermando quanto gia? sul punto statuito dal primo giudice, ha ritenuto sulla base del suo tenore letterale che la clausola compromissoria avesse un oggetto diverso da quello costituente l’oggetto della presente controversia, procedendo pertanto ad una interpretazione di detta clausola incontestabile in questa sede atteso la correttezza del criterio ermeneutico seguito e la devoluzione al giudice nazionale del compito interpretativo della clausola attributiva della competenza (cfr. in argomento :Corte giust. 3 luglio 1997 c-269/95, Benincasa; Corte giust. 10 marzo 1992 C-4/89, Powell Duffryn).Ne? puo? sottacersi, sotto distinto versante, che sebbene il disposto dell’art. 4, n.2, della suddetta 1. 218/1995 ampli rispetto al passato gli spazi entro i quali le parti possono accordarsi, per accettare o derogare la giurisdizione interna a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero, detta disposizione pero? esclude ogni possibilita? di deroga alla giurisdizione italiana oltre che nei casi in cui la deroga non sia provata per iscritto anche nelle ipotesi in cui la causa verta sui diritti indisponibili, nel cui ambito, come ha evidenziato la dottrina, vanno annoverate oltre le cause attribuite alla competenza esclusiva dei giudici italiani, anche quelle di cui all’art. 806 c, p.c. nonche? quelle di cui all’art. 808 c.p.c., che statui?sce testualmente, al secondo comma, prima parte che le controversie di cui all’art. 409 c.p.c. – tra le quali va annoverata quella in esame – "possono essere decise da arbitri solo se cio? sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purche? cio avvenga a pena di nullita?, senza pregνudizio della facolta? delle parti di adire l’autorita? giudiziaria".

Conclusione questa confortata ulteriormente dalla considerazione, unanimamente condivisa, che la 1. 218/1995 nel coordinare le sue norme di rinvio con il diritto sostanziale italiano comporta l’appli?cazione di quelle norme interne .

3.3. Nel corso del giudizio il ricorrente ha piu? volte patrocinato la declaratoria della giurisdizione del giudice straniero sul presupposto che era in Romania pendente un giudizio instaurato antecedentemente a quello in esame. Richiesta questa pero? anche essa priva di fondamento. Sino alla riforma dell’ordinamento italiano la pendenza di una causa all’estero era considerata ininfluente sotto il profilo della litispendenza tanto che la pendenza in Italia di un giudizio, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti intentato prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera, configurava addirittura un impedimento alla attribuzione di efficacia della sentenza straniera. L’art. 7 della nuova legge n. 218 del 1995 prevede, invece, che il giudice italiano, adito successivamente a quello straniero, debba sospendere il giudizio se, sulla base degli elementi disponibili, ritiene che la sentenza straniera? potra?, quando sara? stata emessa, spiegare effetto in Italia.

Valutazione prognostica che nella fattispecie in esame non e? possibile effettuare non potendosi procedere, sulla base del contenuto del ricorso in cassazione, alla verifica delle condizioni richieste per l’operativita? della litispendenza, e tra queste al riscontro: dell’identi?ta? tra i due giudizi delle parti, dell’oggetto e del titolo; dell’introduzione del giudizio straniero prima di quello italiano – circostanza questa che e? stata espressamente esclusa dal giudice d’appello; della conoscenza da parte del convenuto dell’atto introduttivo del giudizio Un base al diritto straniero) ; del rispetto dei diritti essenziali della difesa nonche? della regolare costituzione delle parti (sempre secondo il diritto straniero).

A tale riguardo va evidenziato come la difesa della ricorrente abbia al fine di attestare necessari presupposti per la declaratoria di litispendenza esibito dapprima unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c. e poi nella udienza di discussione copiosa documentazione, la cui produzione va dichiarata inammissibile perche? la suddetta memoria consente al ricorrente esclusivamente di illustrare e chiarire i motivi di i?mpugnazione e non di specificare censure accennate in ricorso in maniera vaga ed indeterminata (cfr. ex plurimia: Cass., 23 marzo 2002 n. 4199; Cass. 16 dicembre 1999 n. 14167; Cass. 15 giugno 1995 6756), e perche? nel giudizio di legittimita? nell’udienza di discussione e? consentito sino alla relazione della causa il deposito solo dei documenti riguardanti l’ammissibilita? del ricorso (cfr. tra le tante : Cass., 1 dicembre 2000 n. 15320; Cass. 30 maggio 2000 n. 15350).

4. Risultano anche infondate le ulteriori censure contenute nel terzo, quinto e sesto motivo del ricorso.

4.1. Ed invero in relazione all’eccepito difetto di competenza territoriale del Tribunale di Como va sottolineato che la Corte territoriale ha evidenziato come la statuizione sul punto del giudice di primo grado non sia stata oggetto di uno specifico motivo di gravame. A fronte poi di tale assunto, ilM. G. ha nel suo ricorso indicato gli elementi di fatto e di diritto idonei a consentire l’esame in questa sede di legittimita? dell’eccepita incompetenza non osservando al riguardo il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, che richiede la chiara indicazione nell’atto di impugnazione degli elementi di cui si lamenta l’omessa o insufficiente valutazione nella loro consistenza materiale, nella loro pregressa indicazi?one(in sede di merito) e nella loro rilevanza processuale(come potenziale idoneita? a condurre ad una diversa decisione), al fine di consentire al giudice di legittimita? di accertare il verificarsi della carenza e di valutarne la decisivita? (cfr. tra le altre: Cass., Sez. Un., 29 maggio 2002 n. 7820; Cass. 28 luglio 2005 n. 15910, che precisa anche come nel rito del lavoro, caratterizzato dalla presenza di termνni perentori e decadenziali, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto debba indicare anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operativita? della violazione).

4.2. Ed ad analoghe considerazioni induce l’esame del quinto motivo del ricorso. Il giudice d’appello ha indicato come nella controversia in esame non possa trovare applicazione il disposto dell’art. 36 c.p.c. perche? la domanda riconvenzionale spiegata faceva riferimento a contratti diversi dalla promessa unilaterale del 28 marzo 2000, il cui adempimento configura il petitum del presente giudizio. E tale diversita? comporta l’infondatezza di ogni doglianza volta ad evidenziare il mancato rispetto nel presente giudizio del principio del litisconsorzio necessario. Anche avverso tale capo della decisione della Corte territoriale non sono stati addotti in ricorso specifici motivi di impugnazione ne? si sono indicati elementi decisivi, capaci di vanificare tenuta delle argomentazioni che la suddetta decisione sorreggono.

4.3. L’assunto, infine, del ricorrente secondo cui la sentenza del Tribunale di Como contenga una doppia condanna con una violazione del disposto dell’art. 1122 c.p.c. non puo? condividersi perche? la censura finisce per rivolgersi alla decisione di primo grado e non a quella d’appello. Ne? puo? sottacersi al riguardo che la Corte territoriale, nel confermare la sentenza appellata, con esatta corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, ha nel merito riconosciuto "l’obbligo assunto dell’appellante di pagare le somme liquidate dal primo giudice e stabilite dalla promessa unilaterale 28 marzo 2000". Promessa, quest’ultima correttamente inquadrata dal giudice d’appello nell’ambito dei negozi ricognitivi contemplati nell’art. 1988 c.c., e che – come ha ancora una volta con motivazione congrua ed ineccepibile sul piano logico-giuridico la Corte d’appello di Milano – trova la sua causa debendi nell’accordo di incarico conferito al M ., R ed al P.

5. Le argomentazioni sinora svolte inducono a ritenere prive di fondamento tutte le numerose doglianze avanzata dalM. G. nel presente giudizio di? cassazione.

6. Per concludere, dunque, il ricorso va rigettato dovendosi riconoscere la giurisdizione del giudice italiano.

7. Il ricorrente, per essere rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari? difensivi come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice italiano, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento), oltre euro 10.400,00 (diecimila) per onorari difensivi nonche? spese generali? ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 2439 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 2004, la VerPa srl proponeva opposizione di fronte al giudice di pace di Corigliano Calabro avverso la cartella esattoriale emessa dalla Riscoservice spa per l’importo di circa novantacinque euro; nella resistenza della opposta, il giudicante accoglieva l’opposizione argomentando nel senso che la tesi dell’opponente non era stata contrastata efficacemente e regolava le spese.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Riscoservice sulla base di due motivi; l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

I due motivi in cui il presente ricorso si articola possono essere esaminati congiuntamente, atteso che la tesi della ricorrente si articola sostanzialmente nel senso che, attesa la natura delle doglianze proposte dall’opponente, essa stessa non era in grado di replicarvi adeguatamente, atteso che le stesse erano basate su pretese inadempienze dell’Ente impositore, afferenti alla fase di accertamento e pertanto ignote all’esattore, donde il proprio difetto di legittimazione passiva e la conseguente necessità di agire contro l’Autorità che aveva provveduto a formare il ruolo (nella specie il comune di Cadelbosco di sopra).

L’opposizione risulta proposta avverso una cartella esattoriale e pertanto, prima facie, la legittimazione passiva della Riscoservice sussiste, quanto meno per prendere atto della decisione che verrà assunta al riguardo; per contro, atteso che l’opponente si duole del fatto di non aver mai avuto notifica del provvedimento impositivo, risulta valida la tesi della necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto Comune, che solo potrà, se del caso, smentire in ipotesi documentalmente la tesi dell’opponente; a tanto doveva provvedersi già in prime cure.

Non ha pertanto valenza la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’opposta non aveva efficacemente contrastato le ragioni dell’opponente, atteso che, in ragione del suo ruolo istituzionale e della natura delle censure prospettate, la Riscoservice non era in grado di provvedere a tanto La sentenza impugnata va pertanto cassata per disintegrità del contraddittorio, attesa la giurisprudenza di questa Corte secondo cui al giudizio di opposizione a cartella esattoriale deve prendere parte l’Ente impostore, qualora l’opposizione si fondi su ragioni attribuibili alla cognizione dell’Ente suddetto.

Consegue il rinvio al giudice di pace di Castrovillari, che, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei sensi suddetti, provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso come da motivazione; cassa e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Castrovillari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.