Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 28-01-2011, n. 3073 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, con sentenza del 10/2/09, dichiarava B.C. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e concessa l’attenuante di cui al comma 5 del cit. art., ritenuta equivalente alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, con applicazione delle pene accessorie.

La Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 2/12/09, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa del B., con i seguenti motivi:

violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3, in relazione alla incomprensibilità della sentenza, la cui motivazione è vergata a mano, poco leggibile, in alcuni punti incomprensibile;

violazione dell’art. 431 c.p.p., rilevato che il giudice di appello non fa chiarezza sulla circostanza che il Tribunale avesse utilizzato, per dimostrare la colpevolezza del B. atti irripetibili, quali i verbali di perquisizione e sequestro, che risultano rivestire evidente natura certificatoria e di raccolta di elementi utili alle indagini, ma senza potere attribuire ad essi alcuna finalità dichiarativa, e ciò vale anche per la mancanza di perizia tossicologica sullo stupefacente rinvenuto, visto che il decidente si è basato esclusivamente sulla esperienza degli agenti che hanno proceduto a perquisizione e sequestro;

il discorso giustificativo adottato dal giudice risulta illogico e contraddittorio nell’affermare la responsabilità del prevenuto, facendo un non corretto uso delle massime di comune esperienza, col ritenere che il rinvenimento nell’appartamento della somma di Euro 2.450.00, n. 6 micro telecamere, con relativi alimentatori e ricevitori, i rotoli di carta argentata, il coltello, il bilancino non possano essere compatibili con una semplice attività domestica, ma, di contro, comprovino l’attività di spaccio contestata al prevenuto;

il giudice non ha aderito alla richiesta difensiva di disapplicazione della recidiva nel computo della pena, così vanificando gli effetti derivanti dalla concessione della attenuante di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 73, comma 5.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La argomentazione motivazionale, posta a sostegno del decisum, si palesa del tutto logica e corretta.

La censura, posta a sostegno del primo motivo, è in limine con la inammissibilità, in quanto la forma grafica della sentenza non solo è leggibile, ma è stata talmente compresa dal ricorrente da permettergli di contestare passaggi dell’iter logico seguito dal decidente, con contestazioni che manifestano la assoluta trasparenza dello scritto.

Quanto alle doglianze sollevate nei motivi secondo e terzo della impugnazione, esse vanno considerate prive di pregio, con l’osservare che il giudice di merito ha fatto rilevare, indipendentemente ai richiamati verbali di perquisizione e sequestro, a seguito di puntuale e corretta analisi delle emergenze istruttorie, che:

nessun dubbio può sussistere in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, in quanto le prove (testimonianze del Maresciallo M., del Maresciallo R. e dell’Appuntato C.), puntualmente richiamate dal Tribunale, prima, e dalla Corte distrettuale, poi, rendono il discorso giustificativo, condotto in sentenza, pienamente plausibile. del pari appare incontrovertibilmente dimostrata la riconducibilità della sostanza stupefacente in capo al prevenuto, per la localizzazione della stessa in luogo ben visibile da una delle tre telecamere del sistema di video-sorveglianza apprestato dallo stesso B., che permetteva a costui di controllare il luogo in cui era stata occultata la droga e di segnalargli, per tempo, l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine.

Peraltro, si osserva che con i detti motivi di ricorso si tende ad una rilettura della piattaforma probatoria, che non può essere oggetto di riesame estimativo da parte del giudice di legittimità, in specie, allorchè il discorso giustificativo, sviluppato dal decidente si rappresenti, come nel caso in questione, del tutto plausibile e compiuto.

Del pari privo di pregio risulta essere quanto contestato in relazione alla invocata disapplicazione dell’art. 99 c.p., ciò perchè, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, poichè la ipotesi disciplinata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, configura una circostanza attenuante e non una figura autonoma di reato, allorchè essa concorra con la recidiva, si applica obbligatoriamente il giudizio di comparazione previsto dall’art. 69 c.p., comma 4: il decidente ha ritenuto di dovere applicare la contestata recidiva, per cui la riconosciuta attenuante di lieve entità, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ex comma 5, non poteva, in giudizio di bilanciamento, essere dichiarata prevalente.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-02-2011, n. 1351 Ricorso giurisdizionale

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parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente chiede l’annullamento dell’elenco dei promossi per merito comparativo alla qualifica di ispettore superiore, sostituto ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, di cui al decreto del Capo della Polizia meglio indicato in epigrafe;

Considerato che il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso, basata sulla mancata notificazione dello stesso ad almeno un controinteressato;

Osservato che tale eccezione è fondata, atteso che:

– il provvedimento impugnato contempla una pluralità di soggetti, ossia è caratterizzato da una pluralità di destinatari, i quali si trovano nella chiara condizione di risentire delle conseguenze della decisione:

– i suddetti soggetti – secondo la costante interpretazione giurisprudenziale ed ora anche secondo il dato testuale dell’art. 41 dell’all. a del d.lgs. n. 104 del 2010 – assumono inequivocabilmente la veste di "controinteressati", dal momento che l’eventuale accoglimento del gravame proposto si presta indiscutibilmente ad incidere negativamente sulla posizione di vantaggio dagli stessi acquisita;

Osservato, pertanto, che l’atto introduttivo del presente giudizio avrebbe dovuto essere notificato, a pena d’inammissibilità, ad almeno uno dei soggetti di cui sopra, il cui nominativo figura nell’elenco impugnato, per poi procedere all’integrazione del contraddittorio, in corso di giudizio, nei confronti di tutti gli altri;

Rilevato che il citato atto risulta notificato esclusivamente al Ministero dell’Interno

Ritenuto che, per tale motivo, sia doveroso addivenire ad una dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto, peraltro, che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara inammissibile il ricorso n. 411/2011.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1247 Contratti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza impugnata, previo accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla parte controinteressata, A.T.I. capeggiata dalla società N., ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’attuale appellante, A.T.I. tra la società D. Soc. Coop. a r. l. (mandataria) e le società S. e P. (mandanti), per l’annullamento della deliberazione n. 1530 del 26/11/2008, adottata dall’Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza, concernente l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei servizi di sanificazione ambientale e pulizia, di trasporto e consegna pasti, di ritiro e trasporto interno rifiuti e di trasporto di materiali vari,.

L’appellante contesta la decisione del TAR, affermando l’infondatezza del ricorso incidentale e riproponendo le censure disattese dal giudice di primo grado.

Le parti intimate resistono al gravame.

In punto di fatto, è opportuno riassumere i tratti essenziali della presente vicenda.

L’Azienda Ospedaliera S. Carlo, con delibera n.298 del 3/3/06, ha bandito una gara per l’affidamento di diversi servizi da espletarsi presso la struttura ospedaliera, analiticamente enucleati nel bando e alla quale ha partecipato la parte appellante.

Alla gara ha partecipato pure la parte controinteressata in primo grado, subendo dapprima l’esclusione cui ha posto rimedio il TAR, accogliendo il relativo ricorso giurisdizionale.

L’amministrazione, all’esito del giudizio, ha assegnato un termine all’a.t.i N., per presentare la propria offerta tecnica.

All’esito della valutazione dell’offerta, D. era collocata al secondo posto, alle spalle dell’A.T.I. N.S., la quale, pertanto, era individuata come aggiudicataria, con delibera n.845 del 28/6/06.

Avverso gli atti di gara proponevano ricorso D. ed E. s.p.a., altra partecipante alla gara, ma il TAR respingeva entrambi i ricorsi.

Il Consiglio di Stato accoglieva entrambi gli appelli proposti da D. ed E., con decisioni nn. 1219 e 1296 del 2008, annullando gli atti impugnati.

Successivamente l’Azienda, con delibera direttoriale n.639 dell’8/5/08, di presa d’atto delle sentenze del Consiglio di Stato, disponeva la rinnovazione della procedura di gara, a partire dalla fase di presentazione delle offerte tecniche ed economiche, inviando lettera di invito tanto alla ricorrente che alla contro interessata.

All’esito della rinnovata procedura di gara, la commissione ha individuato quale vincitore l’ATI N., collocando D. al secondo posto.

La sentenza appellata ha ritenuto fondato il ricorso incidentale, con cui la controinteressata NAER aveva dedotto l’inammissibilità del ricorso principale, in relazione all’illegittima ammissione in gara di D., svolgendo la seguente motivazione.

"Dall’esame della giurisprudenza (cfr. Ad. Plen. Cons. St. n.8/05; TAR Veneto, I, 23/7/08 n.2072; TAR Calabria, Catanzaro, I, 27/3/08, n.317; TAR Sicilia, Catania, IV, 5/10/06 n.1618; TAR Campania, Napoli, I, 11/12/06 n.10475) emerge che nel contratto di fideiussione il soggetto garantito e l’obbligazione principale costituiscono elementi oggettivi del rapporto e come tali devono essere determinati o quantomeno agevolmente determinabili.

Ebbene, il Collegio ritiene che il soggetto garantito, nella specie, appare individuabile non nella costituenda associazione temporanea di imprese bensì nella sola società.

Conduce a tale conclusione il fatto che nell’intestazione della polizza del 9/6/08 viene individuata come contraente la sola società D. SCARL, con sede in Roma via delle Cave n.42, senza riferimento alcuno né alle altre ditte componenti (mandanti) del non ancora costituito raggruppamento temporaneo di imprese (la S.M.I. s.r.l. e La P. s.r.l.) né alla qualità di capogruppo- mandataria del costituendo r.t.i. rivestita dalla menzionata D., la quale quindi risulta contemplata nel documento fideiussorio quale unico soggetto garantito.

Inoltre, nel prosieguo del testo contrattuale, il fideiussore dichiara di impegnarsi, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla gara di appalto in questione, a versare "quell’importo che risulterà dovuto dalla società D. Scarl predetta…", con ciò ribadendo la carente indicazione delle altre imprese e perfino della qualità di capogruppo della D..

Ciò stante, nella specie non può non trovare applicazione il principio affermato all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza citata secondo cui "Nel caso di partecipazione ad una gara di appalto di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, la polizza fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, non già alla sola capogruppo designata, ma anche alle mandanti; diversamente opinando verrebbe a configurarsi una carenza di garanzia per la stazione appaltante".

Nell’ottica sopra riferita, ovviamente, non vale richiamarsi alla lettera d’invito nella parte in cui si dice che la cauzione provvisoria dovrà essere presentata "solo dalla società capogruppo", dal momento che la clausola richiamata si riferisce essenzialmente all’ipotesi di a.t.i. già costituita.

Oltretutto il riferimento alla qualità di "capogruppo" già da solo giustifica la portata della prescrizione dato che rinvia alla presenza di altre imprese, quelle mandanti. Nella specie, in ogni caso, come già detto, la D. non risulta contemplata nella fideiussione neppure quale capogruppo del costituendo r.t.i..

Neanche infine può essere valutato in questa sede il documento rilasciato in data 17/3/09 dal Banco di Credito Cooperativo di Roma -ed esibito in giudizio- questa volta completo dei nominativi delle imprese mandanti; esso infatti rappresenta una tardiva integrazione del documento prodotto in sede di gara e che, per i vizi da cui era affetto, giustificava l’esclusione della ricorrente principale in base alla previsione della lettera di invito e comunque, sul piano teleologico, in funzione dell’interesse della p.a. a consentire la partecipazione alla gara esclusivamente in presenza di una copertura fideiussoria integrale.

Tutto ciò esposto ne consegue l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse."

L’appello, che contesta la decisione impugnata, è infondato.

Non ha pregio, infatti, l’affermazione secondo cui la garanzia esibita dall’appellante sarebbe conforme alla previsione della lettera di invito, in forza della quale "la cauzione provvisoria dovrà essere presentata solo dalla società capogruppo".

È evidente, infatti, che, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, la prescrizione richiamata opera solo in relazione alle ATI già costituite all’atto della presentazione dell’offerta.

In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non possono assumere rilievo i chiarimenti forniti dall’Azienda Ospedaliera, con nota in data 8 giugno 2010, secondo cui "l’ambito di disciplina generale della presente gara era e resta quello delineato dal decreto legislativo n. 157/1995, anche con riferimento alle modalità di formulazione e composizione dell’offerta." Infatti, tale determinazione non incide in alcun modo sulle caratteristiche obiettive della garanzia che l’impresa concorrente deve prestare.

Non è decisiva nemmeno l’affermazione compiuta dall’appellante, secondo cui, prima dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti avessero solo la facoltà e non l’obbligo di chiedere ai concorrenti la presentazione di una cauzione provvisoria a corredo dell’offerta. Infatti, anche seguendo questa premessa, resterebbe fermo che, una volta stabilita dalla stazione appaltante la prescrizione riguardante la cauzione provvisoria, le imprese concorrenti sono tenute a presentare garanzie idonee a coprire le obbligazioni assunte da ciascuna delle imprese riunite in ATI.

La Sezione prende atto del parere precontenzioso reso dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 167 del 21 maggio 2008, citato dalla parte appellante e riguardante una vicenda analoga.

Secondo tale pronuncia:

– sussiste l’obbligo che la polizza fideiussoria sia intestata a tutte le imprese di una costituenda ATI, nonché l’obbligo di sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte di tutte le imprese. Nel caso in cui, peraltro, l’errore relativamente alle modalità di sottoscrizione della polizza sia determinato dall’ambiguità delle clausole del bando di gara, queste devono essere interpretate nel senso più favorevole all’ammissione degli aspiranti, corrispondendo all’interesse pubblico di assicurare un ambito più vasto di valutazioni e, quindi, un’aggiudicazione alle condizioni migliori possibili;

– nel caso in esame, tuttavia, deve rilevarsi che la documentazione di gara non risulta essere chiara e non equivoca. Infatti il Capitolato Speciale di gara, alla pagina 28, contenente la disciplina sui raggruppamenti di imprese, prevede testualmente quanto segue: "i documenti di cui ai punti 2, 11, 13 e 15 dovranno essere prodotti dall’impresa capogruppo del raggruppamento o del consorzio";

posto che il punto 15 del Capitolato Speciale si riferisce al deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da come è formulata la citata disposizione, potrebbe intendersi che la lex specialis di gara abbia previsto che la cauzione venga prodotta, senza fare distinzione tra raggruppamenti costituiti o costituendi, dalla sola impresa capogruppo;

– stante l’ambiguità della suddetta clausola, è principio noto che le stazioni appaltanti, nel predisporre gli atti di una gara d’appalto, hanno l’onere di indicare con estrema chiarezza i requisiti richiesti alle imprese partecipanti, onde evitare che il principio di massima concorrenza tra le stesse imprese, cui si correla l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta, possa essere in concreto vanificato da clausole equivoche non chiaramente percepibili dai soggetti partecipanti;

– pertanto, le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l’ammissione alla gara, ove indichino in modo equivoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso più favorevole all’ammissione degli aspiranti, corrispondendo all’interesse pubblico di assicurare un ambito più vasto di valutazioni e, quindi, un’aggiudicazione alle condizioni migliori possibili (cfr. per tutti già Cons. Stato, VI, 12 giugno 1992, n. 481).

Senonchè, osserva la Sezione, tale orientamento non risulta pienamente persuasivo alla stregua di una interpretazione (conforme ai cennati principi affermati in giurisprudenza;cfr. C.S. Ad.plen. n.8/2005) della clausola di cui trattasi Il riferimento testuale alla società capogruppo, come detto, lascia chiaramente intendere che si consideri l’ipotesi di un’ATI già istituita, nella quale sia possibile individuare la mandataria.. In ogni caso, come rilevato dal TAR,, nella polizza si sarebbe dovuta quanto meno indicare la qualità di capogruppo della Di emme.

Da ultimo, occorre sottolineare che non potrebbe giovare all’appellante l’affermazione secondo cui l’Istituto Bancario garante, con atto del 17 marzio 2009, abbia espressamente specificato che la fideiussione in parola è stata emessa "su richiesta della spettabile D. scarl, e nell’interesse della Spettabile ATI D. – S.M.I. – LA P., a garanzia dell’adempimento da parte della Spettabile ATI D. -S.M.I. -L.P. stessa, delle obbligazioni derivanti dalla gara di appalto.

Si tratta, infatti, di un documento formato ben oltre la data di conclusione della procedura di gara in contestazione.

In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese del grado possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l’appello, compensando le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-05-2011, n. 11640 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

C.A. ha chiesto alla Corte d’appello di Napoli condannarsi il Ministero dell’Economia a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo" della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, in relazione ad un processo amministrativo introdotto presso il Tar Campania. Con decreto depositato il 6 dicembre 2008 la Corte di merito, in relazione ad equo indennizzo liquidato in Euro 4.374,00, ha determinato per l’intero le spese giudiziali, compensate per la metà, in complessivi Euro 427,47 di cui Euro 150,00 per diritti ed Euro 200,00 per onorario. Avverso questo decreto C.A. ha proposto ricorso per Cassazione in base a sei motivi.

L’amministrazione intimata non ha spiegato difese.

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.

Il collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Il primo e terzo motivo che deducono, e quindi chiedono con conclusivo quesito di diritto se al caso di specie si applichi la tariffa prevista per i procedimenti contenziosi, palesemente affidati ad astratti e tautologici principi privi di collegamento con la fattispecie in esame, sono inammissibili.

Ne condivide la sorte il secondo motivo che lamenta, con analoga astrattezza e genericità, insufficiente liquidazione delle spese giudiziali in violazione del disposto dell’art. 6, par. 1 della Convenzione EDU, inapplicabili nel presente procedimento (Cass. n. 22305/2009), ed enuncia, senza argomentarla, in ordine alla compensazione delle spese, motivatamente disposta dal giudice di merito nell’esercizio del suo potere discrezionale.

Parimenti inammissibili sono il quarto e sesto motivo che, sulla medesima questione, denunciano vizio d’omessa o insufficiente motivazione senza tuttavia esporre la sintesi conclusiva, illustrativa del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata e le ragioni per le quali il dedotto vizio rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, secondo quanto prescrive il disposto dell’art. 366 bis c.p.c..

Col quinto motivo la ricorrente impugna infine la liquidazione delle spese assumendo che il giudice del merito non si sarebbe potuto immotivatamente distaccare dalla nota spese depositata e, richiamando la censura espressa nel secondo motivo, che la liquidazione avrebbe comunque dovuto essere parametrata agli standard europei degli onorar liquidati dalla CEDU, costantemente applicati. Il motivo non specifica le singole voci delle competenze e/o degli onorari spettanti in relazione alle singole prestazioni effettuate che sarebbero state liquidate in misura inferiore rispetto alla tariffa applicabile ed in ordine alle quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. nn. 18086/2009, 19419/2009). Tanto meno indica, con l’autosufficienza che assiste il ricorso per cassazione, le singole voci che in concreto il giudice avrebbe dovuto liquidare, limitandosi ad esporre quelle applicabili al caso in via meramente esemplificativa. Si risolve insomma in una generica doglianza che non specifica neppure l’importo preteso a titolo di spese ed onorari nella fase di merito, trasfusa nel quesito di diritto che, articolato in forma meramente interrogativa, è privo di concretezza siccome pone questione astratta che non consente di quantificare in concreto le competenze reclamate.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.

La Corte: dichiara il ricorso inammissibile.

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