Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-03-2011, n. 1908 Interventi nel campo economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Le società sopra nominate hanno partecipato alla gara per i "programmi integrati di agevolazione" del PIT n. 3 "Area metropolitana di Bari", unendosi nel costituendo consorzio "Servizi Elab Dati Log".

Ai sensi dell’articolo 4 dell’avviso pubblico, disciplinante il procedimento di gara, il gruppo tecnico di coordinamento, nel procedere alla verifica dei requisiti formali di ammissibilità e alla valutazione dei programmi d’investimento, ha approvato il documento relativo alle procedure, ai criteri per l’istruttoria e alla valutazione dei progetti presenti nell’ambito dello strumento PIA della regione Puglia, fissando anche criteri dettagliati sulla valutazione dei requisiti di ammissione dei progetti di massima.

In applicazione di tali criteri, l’amministrazione ha comunicato alle società ricorrenti, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agostio 1990 n. 241, la sussistenza di motivi d’esclusione del progetto presentato.

2. Le società, ritenendo di possedere i requisiti d’ammissione previsti nell’avviso pubblico, diversi da quelli fissati dal gruppo tecnico, hanno proposto ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale per la Puglia, che, con sentenza resa in forma semplificata, lo ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile.

3. Le medesima società hanno proposto appello, deducendo che il gruppo tecnico ha interposto i propri illegittimi criteri di valutazione tra le due fasi previste dal bando ed analiticamente indicate prima della presentazione dei progetti analitici. In particolare deduce l’erroneità della sentenza, laddove afferma che le modalità di attribuzione dei punteggi, ai fini della formazione della graduatoria, sono disciplinati dall’allegato 6 dell’avviso pubblico, non avvedendosi che i criteri e le procedure predisposte dal gruppo tecnico stravolgono quanto stabilito in tali atti.

Pertanto ha riproposto i motivi di ricorso di primo grado, deducendo che essi non sono stati correttamente analizzati nel primo giudizio.

4. La regione non si è costituita.

5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 5 maggio 2009.

1. L’appello non è fondato.

1.1. Il punto risolutivo della causa è costituito dalla verifica di quanto dispone l’articolo 4 lettera a), commi 3 4 5 e 7 dell’avviso pubblico per l’avvio delle procedure relative ai programmi integrati di agevolazioni relativo all’area metropolitana di Bari, nonché dell’allegato n. 6.

Essi, nell’ordine, dispongono: "il soggetto proponente dovrà altresì allegare al progetto di massima la documentazione attestante la disponibilità preliminare di uno o più istituti di credito ad assicurare la parte di finanziamento bancario necessaria alla realizzazione del programma di investimento".

Ricevute le manifestazioni d’interesse, la regione Puglia, per il tramite del gruppo tecnico di coordinamento, procede alla verifica dei requisiti formali di inammissibilità e alla valutazione dei programmi di investimento, sulla base dei seguenti criteri di selezione:…" (segue un elenco 11 criteri di selezione); "per le manifestazioni di interesse selezionate sulla base dei criteri su esposti, la regione Puglia, con il supporto del gruppo tecnico di coordinamento, definisce una graduatoria sulla base dei seguenti parametri suddivisi per obiettivi funzionali:… (segue un elenco di 5 parametri); "ai fini della formazione della graduatoria, ad ogni programma di investimento viene attribuito un punteggio ottenuto sommando i valori assegnati a ciascuno degli indicatori".

Dalla lettura delle disposizioni indicate risulta agevolmente che il gruppo tecnico di coordinamento deve procedere, una volta ricevuta la domanda di accesso corredata da una scheda tecnica e da un progetto di massima, non solo alla verifica dei requisiti formali di ammissibilità ma anche, e contestualmente, alla valutazione dei programmi d’investimento. Ciò viene disposto non solo chiaramente dalla norma, ma risulta dal contenuto sostanziale della stessa, laddove, fissando espressamente ben 11 criteri di selezione, finisce con l’imporre la formazione necessaria e contestuale di una graduatoria.

Questo viene confermato dai due ultimi commi di sopra riportati (5 e 7, art. 4), laddove stabiliscono che la regione Puglia, con l’ausilio del gruppo tecnico, sulla base dei criteri su esposti, definisce una graduatoria, attribuendo un punteggio ottenuto sommando i valori assegnati a ciascuno degli indicatori.

In altri termini, la scomposizione in due fasi, ipotizzata dalle appellanti, non solo non si rinviene nel tessuto normativo, ma sarebbe stata inconferente rispetto al tipo di procedura disegnata dalla norma, che pone al centro del sistema la valutazione dei programmi di investimento ad opera del gruppo di coordinamento, secondo criteri e parametri espressamente fissati, e non altro.

1.2. Sulle riproposte censure circa la difformità tra le prescrizioni dell’avviso pubblico e i criteri di selezione individuati dal gruppo tecnico, la sezione condivide quanto ritenuto dal primo giudice, ossia che esse sono meramente assertive, non avendo l’appellante fornito nessun principio di prova in ordine alle asserzioni di natura tecnica, da cui poter desumere la difformità lamentata.

2. In conclusione, sulla base delle assorbenti considerazioni svolte, l’appello va rigettato.

3. La mancata costituzione della parte appellata esonera il collegio dal disporre circa le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta l’appello proposto e conferma l’impugnata sentenza.

Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-03-2011) 20-04-2011, n. 15814

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Napoli accoglieva la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal P.M. in relazione alla discoteca (OMISSIS), gestita da C.D., in quanto a seguito di accertamento era emerso che ospitava quasi 150 persone in più di quelle consentite e quindi poteva essere contestato il reato di cui all’art. 681 c.p.. Il Gip, invece, aveva disatteso la richiesta in quanto si trattava di un unico episodio e non vi erano riscontri al fatto che fosse accaduto altre tre volte. Il P.M. produceva tali verbali di infrazione, ma il GIP rigettava nuovamente la richiesta osservando che detti verbali erano antecedenti al primo rigetto.

Rilevava il tribunale che sussisteva nel caso di specie il fumus del reato contravvenzionale contestato, visto che in almeno 4 occasioni era stato riscontrato un numero di persone superiore al doppio di quello consentito, quindi in violazione delle indicazioni di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 80 (TULPS), sanzionato dall’art. 681 c.p.; sussisteva il periculum in mora ben potendo essere reiterato il reato con grave pericolo per la pubblica sicurezza.

Avverso la decisione presentava ricorso l’indagato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al carattere vessatorio della misura cautelare reale, tenuto conto della insussistenza della concretezza e attualità del pericolo, visto che il sequestro era stato disposto a circa 4 mesi dall’ultimo fatto e che gli episodi accertati erano antecedenti. Inoltre, nessuna considerazione era stata data alla produzione di parte, dalla quale si ricavava che il locale non era più discoteca ma bar ed era stato ristrutturato, con la conseguenza che per il futuro avrebbe avuto un uso diverso, circostanza che aveva fatto venir meno il periculum in mora.

La Corte rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

era del tutto irrilevante che il provvedimento fosse stato emesso a distanza di circa 4 mesi dal fatto in quanto ciò era dovuto ai meccanismi di garanzia e di controllo dei procedimenti cautelari, essendo evidente che il tribunale del riesame giudicava sulla situazione esistente al momento della richiesta di misura cautelare e non al momento della decisione. La circostanza che nel frattempo fosse mutata la destinazione d’uso non appariva, secondo un insindacabile giudizio del giudice di merito, accertato con sicurezza sia perchè la modifica era certificata solo da una consulenza sia perchè non vi era la prova che le autorità competenti avessero accettato il mutamento.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-05-2011, n. 1194 Consigliere comunale e provinciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso elettorale notificato in data 2 maggio 2011, contestualmente depositato, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe attraverso i quali la Commissione Centrale elettorale del Tribunale di Pavia ha stabilito di non ammettere, in via definitiva in data 29 aprile 2011, la candidatura del sig. N. D. alla carica di consigliere provinciale per la Provincia di Pavia.

L’esclusione è stata determinata dalla rilevata discrasia tra il nominativo contenuto nel modello di autenticazione dell’accettazione della candidatura del ricorrente N. – in cui il cognome risulta N. – e il certificato elettorale rilasciato dal Comune di Montescano (Pv), laddove il cognome risulta, correttamente, N..

Viene dedotta l’illegittimità del provvedimento definitivo di esclusione e degli atti presupposti, in quanto apparirebbe evidente l’errore materiale in cui sarebbe incorso il soggetto autenticatore, dimostrato anche dalla corretta indicazione di tutti gli altri dati anagrafici relativi al ricorrente N..

Con ordinanza n. 603/2011 sono stati ordinati incombenti istruttori a cura della Commissione Centrale elettorale del Tribunale di Pavia e fissata l’udienza di trattazione della controversia.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

In data 4 maggio 2011 è stata depositata la documentazione richiesta con la predetta ordinanza istruttoria.

In data 4 maggio 2011 è stata effettuata dalla Segreteria della Sezione una comunicazione al sig. M. F., in qualità di consigliere autenticatore della sottoscrizione contestata, al fine di convocarlo all’udienza odierna.

In sede di discussione orale della controversia, in assenza della difesa erariale, la difesa dei ricorrenti ha segnalato che nel Comune di residenza del ricorrente N. non risulta esistere nessun soggetto di cognome N. (si veda il certificato rilasciato dal Comune di Montescano, prodotto in atti). Inoltre il ricorrente, anche successivamente, non avrebbe posto in essere atti incompatibili con la volontà di accettare la candidatura (querela nei confronti dei responsabili della lista, disconoscimenti di firma, ecc.).

L’audizione del ricorrente N. e del sig. F., consigliere comunale autenticatore, confermerebbe la tesi dell’errore materiale di trascrizione e della correttezza dell’autenticazione della firma del ricorrente candidato alle elezioni.

Alla chiusura della discussione, dopo la sottoscrizione del verbale di udienza da parte dei soggetti intervenuti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. La questione da dirimere riguarda la regolarità o meno del modulo di accettazione della candidatura a consigliere provinciale del ricorrente N. D., indicato erroneamente come N. D., vista la divergenza del cognome con quanto, esattamente, riportato nell’allegato certificato di iscrizione dello stesso nelle liste elettorali del Comune di Montescano (Pv).

2.1. La Commissione Centrale elettorale del Tribunale di Pavia, sia in sede di prima valutazione della regolarità di presentazione della candidatura (22 aprile 2011) e sia in sede di riesame (29 aprile 2011) determinato dall’esposto del ricorrente N., ha rilevato la discrasia tra il cognome effettivo del ricorrente – N. – come indicato nel certificato di iscrizione nelle liste elettorali e il cognome riportato nel modulo di accettazione della candidatura (all. 5 al ricorso) che invece risulta essere N..

In sede di prima valutazione l’esclusione risulta motivata in ragione della sola discrasia del sopra indicato dato anagrafico, mentre il provvedimento di esclusione definitiva aggiunge quale ulteriore elemento a sfavore della richiesta del ricorrente la firma apposta dallo stesso che corrisponderebbe a N..

2.2. In realtà da quanto dichiarato in sede di audizione da parte del sig. F., consigliere autenticatore, i moduli sono stati compilati da soggetti terzi incaricati di indicare i dati anagrafici dei vari soggetti da candidare, mentre la sottoscrizione di autentica è stata apposta dallo stesso subito dopo che il ricorrente N. aveva apposto la sua firma al modulo di accettazione. La conoscenza personale tra i due non ha reso necessaria l’esibizione di alcun documento di identità da parte del soggetto accettante la candidatura. Lo stesso sig. N. non si è accorto, in ragione della fretta di completare gli incombenti per la presentazione della lista, che il suo cognome era indicato in maniera erronea.

2.3. Contrariamente a quanto sostenuto, senza alcun margine di incertezza, dalla Commissione Centrale elettorale del Tribunale di Pavia nel provvedimento del 29 aprile 2011, non si può affermare con evidenza che la sottoscrizione apposta sul modulo di accettazione indichi N., invece che N., sembrando invece che la stessa possa anche indicare quest’ultimo nominativo, tenuto conto anche della non totale dissomiglianza di questa con la firma in precedenza apposta dal ricorrente N. sulla sua patente di guida (all. 10 al ricorso).

Inoltre la corrispondenza di tutti gli altri dati anagrafici e l’assenza nel Comune di residenza del sig. N. di altro soggetto avente il cognome di N., pur nel perdurare di un’incertezza di fondo sull’intera vicenda, fa propendere per la tesi del mero errore di trascrizione che dà luogo ad una irregolarità sanabile, anche in virtù del principio del favor partecipationis che ispira le competizioni elettorali.

3. In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dei provvedimenti impugnati, va ammessa la candidatura a consigliere provinciale della Provincia di Pavia del ricorrente N. D..

4. In ragione delle peculiarità della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato epigrafe e, per l’effetto, in riforma dei provvedimenti impugnati, ammette la candidatura a consigliere provinciale della Provincia di Pavia del ricorrente N. D..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4507 Esercito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ritiene che il ricorso, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, può essere definito immediatamente e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti.

Il ricorrente è stato escluso dalla rafferma biennale nell’Esercito per mancanza dei requisiti di cui al all’art. 5, lett. a) del D.M. 8 luglio 2005.

L’amministrazione ha accertato che nei confronti del militare risulta emesso decreto di citazione a giudizio dal Tribunale di Taranto per il reato di cui all’art. 588 c.p..

Nell’impugnare il provvedimento di esclusione dalla rafferma, il sig. D. deduce le seguenti censure:

1)nello stesso procedimento penale egli è anche persona offesa del reato;

2)il provvedimento è in contrasto con il principio ordinamentale interno e comunitario della presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva.

Eccepisce, infine, l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, c. 2°, D.Lvo n. 215/2001 nella parte in cui subordina la sussistenza delle condizioni per la rafferma alla inesistenza di carichi pendenti per violazione dell’art. 27, c. 2, Cost..

Il ricorso è infondato.

Giova premettere che non spetta a questa autorità giudiziaria svolgere un giudizio di valore e/o di merito sui presupposti fondanti la responsabilità penale del ricorrente. Nel presente giudizio rileva, infatti, esclusivamente il fatto storico e giuridico della esistenza di un decreto penale di citazione a giudizio per l’imputazione di un delitto non colposo. Ebbene, l’atto di citazione a giudizio assolve alle medesime finalità processuali e garantistiche dell’atto di "rinvio a giudizio", tant’è che soltanto a seguito della sua adozione l’indagato assume lo status di imputato, al pari di quanto accade negli altri tipi di processi a seguito di rinvio a giudizio, e si apre il dibattimento, luogo nel quale si svolge l’azione penale innanzi ad un giudice terzo che esercita la sua jurisdictione.

In punto di fatto, è fuor di dubbio che il ricorrente, in pendenza del rapporto di servizio, si è trovato esattamente nella condizione prevista dall’art. 3, c. 1, lett. d) del D.M. 8/7/2005 essendo pendente, nei suoi confronti, un procedimento penale per delitto non colposo. Il provvedimento impugnato, pertanto, è stato adottato in pedissequa applicazione della norma regolamentare non disapplicabile dall’amministrazione.

Nessun rilievo assume la circostanza che egli compaia nel giudizio penale anche come persona lesa ove considerata la natura del delitto di rissa per il quale è stato rinviato a giudizio (lesioni reciproche).

Il ricorrente deduce violazione del principio di presunzione di non colpevolezza ed eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, c. 2°, D.Lvo n. 215/2001 nella parte in cui subordina la sussistenza delle condizioni per la rafferma alla inesistenza di carichi pendenti per violazione dell’art. 27, c. 2, Cost..

Il Collegio osserva che la norma che sancisce nel nostro sistema giuridico il principio in parola ( art. 60 c.p.p.) ha copertura costituzionale e comunitaria relativamente alla garanzia per l’individuo, in itinere iudicii, di non essere assimilato al colpevole.

Il suo ambito oggettivo di applicazione (fatti giuridici regolati dal principio) riguarda, pertanto, i procedimenti penali mentre quello soggettivo (situazioni giuridiche soggettive) afferisce allo status di imputato. La disciplina giuridica che ne consegue (ovvero l’ambito precettivo delle norme) implica che è interdetta qualsiasi restrizione della libertà personale fondata su una mera prognosi di colpevolezza.

Stabilito l’ambito applicativo oggettivo e soggettivo della norma, e la relativa disciplina, è evidente come siano del tutto inconferenti gli effetti giuridici che se ne vorrebbero trarre sulle vicende amministrative.

Ed invero, l’ambito di incidenza e rilevanza dei procedimenti penali pendenti (cui è assimilato il decreto di citazione a giudizio) è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione militare procedente.

L’ordinamento militare ha, infatti, sue norme specifiche, spesso derogatorie di quelle generali.

La specialità deriva, come è noto, dalle particolari funzioni assolte dalla Istituzione militare.

La specialità è accentuata dalla previsione sulla necessità del possesso, per il reclutamento, delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi nella magistratura ordinaria (infatti, giusta art. 26, L. 53 del 1989, per l ~accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia di cui all ~art. 16 della legge n.121 del 1981 (carabinieri, finanzieri, agenti di custodia, CFS) è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l ~ammissione ai concorsi nella magistratura ordinaria). Inoltre, ai sensi dell ~art. 36, comma 6, del D.Lvo 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall ~art. 22 del D.Lvo 31 marzo 1998 n. 80, è stabilito (art.3, comma 1, lett. g) che, per l ~assunzione nell ~Amministrazione della Difesa si applichi il disposto di cui all ~art. 26 della legge n. 53 del 1989).

Più in generale, il DPR 487 del 1994, all’art. 2, comma 2, prevede, che, oltre ai requisiti generali, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possano prevedere requisiti ulteriori.

Ed il successivo art. 3 prevede che il bando di concorso indichi anche i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l’ammissione all’impiego.

Rimanendo nell’ambito concorsuale, spesso il Ministero della Difesa prevede, per il reclutamento, anche il requisito di non essere imputati (cfr., ad es., concorso per l’ammissione all’Accademia di Modena, C.C.; su G.U. 9 dic 2008) ovvero di non essere stati rinviati a giudizio (cfr., ad es., concorso per orchestrale nella banda C.C.; stessa G.U.).

La sola imputazione è, pertanto, preclusiva per certi reclutamenti, al pari della sentenza di condanna, a cagione del giudizio di disvalore sociale del fatto per cui è imputazione o condanna.

Tale preclusione è plausibile, ovvero non irragionevole sul piano costituzionale, tenuto conto proprio della evidenziata specialità del settore Difesa e l’opportunità, discrezionalmente valutata dal Legislatore, di sottrarlo, per ragioni evidenti, alla normativa generale per il pubblico impiego.

La specialità del settore Difesa, che giustifica la normativa di maggior rigore, si coglie ancor più ove si consideri che l’amministrazione militare deve disporre incondizionatamente di persone che, per la peculiarità del servizio, possono essere inviate anche all’estero o impegnate in delicatissime operazioni. Ebbene, mal si concilia tale status con la condizione di imputato per delitti non colposi che possono anche privare il soggetto, in caso di condanna, della propria libertà a danno dell’Istituzione militare.

La norma di cui all’art. 15, c. 2 del D.Lvo n. 215/2001 è, dunque, ad avviso del Collegio ragionevole poiché nel prevedere come causa impeditiva per la rafferma o per il passaggio in s.p.e. la sussistenza in capo al militare di un carico pendente per delitto non colposo tende ad individuare una fattispecie di obiettivo disvalore sociale e giuridico, ritenuto discrezionalmente (dal Legislatore) pregiudizievole per l’Istituzione militare in ragione dei compiti che questa è chiamata a svolgere.

Un giudizio di disvalore che reca in sé una già ponderata valutazione della gravità del comportamento laddove circoscrive la rilevanza del reato ai soli delitti non colposi.

La norma in commento ha, altresì, il pregio di segnare il punto di equilibrio tra il delicato interesse pubblico sotteso alle finalità perseguite dal settore Difesa e le garanzie ordinamentali per il cittadino individuandolo nell’atto di rinvio a giudizio, ossia in un provvedimento con il quale il giudice penale si pronuncia sulle prove di colpevolezza ritenendo le stesse sufficienti per conseguire una condanna in dibattimento, non bastando lo status di indagato.

Ne consegue, per quanto sopra esposto, la manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità nei sensi sollevati dal ricorrente.

Il ricorso è, pertanto, infondato e va, perciò, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.