T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 184 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, in conseguenza dell’azzeramento totale dei punti. Deduce che la tardiva e contestuale comunicazione, in data 19 gennaio 2006, di plurime violazioni (commesse in data 21 gennaio 2004, 11 febbraio 2004 e 1 settembre 2005) ha comportato la riduzione di 18 punti che, in aggiunta ad una pregressa riduzione, ha determinato l’azzeramento totale del punteggio, impedendogli la frequentazione dei corsi di recupero e il ripristino dei punti.

Il Ministero si è costituito in giudizio, controdeducendo.

Con ordinanza n. 1751 del 7 settembre 2006 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Il Ministero resistente ha depositato in data 18 giugno 2010 documentazione dalla quale risulta che il ricorrente, a seguito della frequenza dei corsi di recupero, ha ripristinato il punteggio della patente; l’amministrazione ha riconosciuto tale circostanza con carattere di definitività ed ha quindi disposto, con atto in data 17 aprile 2007, l’annullamento in autotutela del provvedimento di revisione.

Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il ritiro del provvedimento impugnato, avvenuto successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l’obbligo del giudice di pronunciare sull’oggetto della controversia.

Residua la questione delle spese per le quali è opportuno provvedere alla compensazione integrale tra le parti, attesa la particolarità della questione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-03-2011, n. 7268 società

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inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

La s.a.s. M di R G & C. citò innanzi al Tribunale di Padova la s.a.s. Bertos di Toson & C per sentir dichiarare risolto, per inadempimento di quest’ultima, il contratto stipulato l’8 luglio 1996, avente ad oggetto una serie di attività – ricerche di mercato;

studi di fattibilità finalizzati al frazionamento; ricerca dei soggetti interessati all’acquisto- necessarie per l’alienazione di un complesso immobiliare di proprietà, sito nella zona industriale di Padova. Chiese altresì di essere ristorata dei danni che aveva subito, pari quanto meno a L. 355 milioni. La convenuta si costituì, contestando la fondatezza delle richieste avversarie.

L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 1098/2000 respinse la domanda, ritenendola non provata. La Corte d’Appello di Venezia, decidendo sul gravarne della M, ne accolse in parte le richieste, dichiarando risolto il contratto e condannando la parte appellata al pagamento di Euro 20.400,00 oltre accessori e spese di giudizio, previa parziale compensazione di queste ultime.

La Bertos ha proposto ricorso articolandolo in due motivi; la Macros ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Il ricorso non è ammissibile.

2 – E’ emerso dalla lettura dell’intestazione del ricorso che la società B è stata cancellata dal registro delle imprese il 15 giugno 2005, successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello – 19 aprile 2005 – e prima della notifica del ricorso stesso – avvenuta il 9 settembre 2005 – ; risulta altresì che la procura è stata rilasciata dal socio accomandatario Aldo Toson. 2/a – Tanto premesso va rilevato:

1 – che la cancellazione è intervenuta dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4 che, modificando l’art. 2495 cod. civ., ha introdotto il principio dell’effetto estintivo immediato come conseguenza della cancellazione della società dal registro delle imprese, svincolandolo dunque dalla persistenza di uno stato di liquidazione o dalla pendenza di un contenzioso;

2 – che la disciplina sopra richiamata , dettata specificamente per la società di capitali, è stata estesa anche alle società di persone con indirizzo interpretativo consacrato dall’autorevolezza delle Sezioni Unite con sentenza n. 4061/2010 ("Una lettura costituzionalmente orientata del medesimo art. 2495 c.c., comma 2, come mod. dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia sfata effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dall’1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore);

3 – che non può rinvenirsi pertanto – dopo la cancellazione – una residua capacità processuale del socio accomandatario ad impugnare la sentenza resa nei confronti della società( v. sul punto: Cass. 16758/2010);

4 – che della problematica sopra espressa e della suscettibilità del rilievo di ufficio della causa di inammissibilità è stata fatta espressa menzione in sede di discussione , prima della relazione di causa, così mettendo in grado il procuratore della parte presente di esercitare, anche su tale argomento, il proprio mandato difensivo.

3 – La relativa novità delle soluzioni adottate – per lo meno al momento della proposizione del ricorso- rendono giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-04-2011, n. 9460 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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to di ragione.
Svolgimento del processo

A. – T.D. e D.G.M. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Catania, R.A. e chiedevano che venisse pronunciata sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c., in luogo del contratto non concluso con il quale il convenuto aveva promosso loro in vendita una palazzina per civile abitazione e un tratto di terreno ricadente nel territorio di (OMISSIS), disponendo a loro carico il pagamento di L. 150.000.000 previo accertamento della libertà dell’immobile da pesi, ipoteche e vincoli pregiudizievoli, con le stesse modalità ed alle migliori condizioni del possibile mutuo bancario, che dovevano stipulare e che non hanno potuto stipulare per colpa del convenuto.

Si costituiva R.A. che contestava la pretesa degli attori. Rilevava che erano i coniugi T. a rendersi ancora una volta inadempienti non versando alla data convenuto il 15 luglio 1994 l’importo di cinquanta milioni e facendo decorrere inutilmente il termine del 30 settembre 1994 convenuto per il pagamento del saldo e per la stipula del rogito. In via riconvenzionale, che chiedeva che venisse pronunciata sentenza per gli effetti dell’art. 2932 cod. civ., subordinando l’effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo di L. 150.000.000, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi. Il Tribunale di Catania con sentenza n. 3181 depositata il 12 ottobre 1998 rigettava la domanda degli attori e le richieste di parte convenuta, in particolare, quella di risoluzione per colpa degli attori per la scarsa importanza del l’inadempimento degli stessi. b. – Avverso tale sentenza proponevano appello, davanti alla Corte di Appello di Catania, i coniugi T., i quali chiedevano che venisse emessa sentenza di trasferimento in favore degli istanti di tutti gli immobili di cui al preliminare de quo stipulato tra le parti. Si costituivano i germani ed eredi di R.A., i quali proponevano anche appello incidentale. Gli appellati chiedevano che la corte d’Appello di Catania disponesse l’estromissione dal fascicolo di tutta la documentazione prodotta, irritualmente ed intempestivamente: dopo la chiusura della fase istruttoria.

Chiedevano, altresì, che venisse dichiarato risolto il contratto preliminare di vendita per fatto, colpa e inadempimento dei coniugi T. – D.G.. Condannare i coniugi T. al risarcimento danni e dunque al pagamento in solido, della somma di L. 150.000.000 o di quella che sarà ritenuta equa dalla Corte decidente. La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1254/04 rigettava l’appello, principale e in parziale accoglimento dell’appello incidentale dichiarava risolto per inadempimento degli appellanti T. – D.G. il contratto preliminare stipulato con R.A. l’11 aprile 2004. La Corte di Appello di Catania osservava: a) che la parte interessata, all’udienza di cui all’art. 184 c.p.c., non aveva insistito sull’ammissione dei mezzi di prova, nè aveva critica l’ordinanza del giudice che aveva chiuso la fase istruttoria; b) che non era criticabile la non ammissione della consulenza tecnica perchè questa non è un mezzo posto alla disponibilità delle parti ma alla discrezionalità del giudice; c) riteneva l’inadempimento dei promissari acquirenti perchè dal preliminare non risultava neppure per implicito che i contraenti avessero subordinato la stipulazione dell’atto pubblico alla condizione della preventiva consegna dei documenti sulla regolarità edilizia ed urbanistica. c. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i coniugi T. e D.G. con un unico motivo articolato in tre punti e affidato ad un atto di ricorso notificato il 24 giugno 2005. Non risultano costituiti i germani R.E. e G..
Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo, articolato in tre profili, i coniugi T. – D.G. lamentano – come da rubrica – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2721, 2725, 1453 e 1460 c.c., art. 1467 c.c., e segg., art. 2936 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., art. 163 c.p.c., n. 5, artt. 167, 184, 191 e 210 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: A) Mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dai coniugi T. – D.G.: ordine, di esibizione di documenti, prova per testi, nomina di consulente tecnico, illegittimità di richiesta di prova scritta. B) Risoluzione contrattuale inadempimento. C) Obblighi del venditore, omesso ordine di deposito di documenti. a) Avrebbe errato la Corte di Appello di Catania, secondo il ricorrente, per aver disatteso tutte le richieste istruttorie, le disposizioni dirette all’ammissione dei mezzi istruttori. In particolare 1) aver disatteso la richiesta contenuta nell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio diretto al deposito da parte del R. dei documenti atti al trasferimento degli immobili promessi in vendita; 2) aver negato l’ammissione della nomina di consulente tecnico, nonostante fosse stata richiesta dalla parte, promittenti acquirenti, al fine di venire a conoscenza dell’esistenza di una porzione del fabbricato costruito abusivamente per come era ed è pacifico per le parti in causa; 3) aver disatteso la richiesta di prova per testi contenuta nell’atto di citazione ai sensi dell’art. 163 c.p.c., n. 5. b) Avrebbe errato la Corte territoriale, sempre secondo il ricorrente anche per non aver concesso, ai promittenti compratori, la possibilità di provare l’infondatezza, della pretenziosa domanda riconvenzionale dei convenuti diretta alla risoluzione del contratto per inadempimento grave a carico dei coniugi T., giacchè i R., inadempienti sin dalla data del 30 settembre 1994, non potevano chiedere l’adempimento alla controparte. c) Avrebbe errato la Corte di Appello di Catania, anche per non aver 1 speso attività alcuna diretta a giustificare il mancato accoglimento della domanda attrice in conseguenza del mancato deposito della documentazione, necessaria per il trasferimento dei beni promessi in vendita dai R., mentre, più correttamente, accogliendo le domande istruttorie avrebbe dovuto ordinare ai convenuti in adempimento delle obbligazioni assunte in preliminare, il deposito dei documenti per poi trasferire l’immobile in favore dei coniugi T. – D.G. subordinando gli effetti traslativi al pagamento del prezzo residuo.

1.2. – La censura è fondata nei termini che seguono.

1.3.a. – La decisione adottata dalla Corte di Appello di Catania si presta ad essere censurata laddove ha confermato la decadenza delle pretese istruttorie, da parte dei promissari acquirenti, così come formulate nell’atto di citazione introduttivo del giudizio perchè le parti, all’udienza di cui all’art. 184 c.p.c., non avevano insistito nell’ammissione dei mezzi istruttori chiesti. In verità, come la stessa Corte territoriale ha avuto modo di affermare, i promissari acquirenti hanno insistito nella loro richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, nelle diverse fasi del giudizio e hanno, sia pure in forma sintetica avanzato qualche riserva in ordine all’ordinanza che rinviava alla precisazione delle conclusioni, senza provvedere, in merito all’ammissione dei mezzi di prova così come richiesti con gli atti di causa.

1.3.a.1. – Ad avviso di questa Corte, la norma di cui all’art. 184 c.p.c., così come modificata dalla L. n. 353 del 1990 (successivamente ancora modificata per effetto della L. 14 maggio 2005, n. 80 e della L. 28 dicembre 2005, n. 263, tuttavia non applicabile nella specie ratione temporis), la cui rubrica recita "Deduzioni istruttorie", non regola una specifica udienza che deve necessariamente seguire la prima udienza di trattazione, ma si limita ad enumerare, nel comma 1, i provvedimenti che il giudice può adottare, una volta chiusa la fase destinata alla definitiva determinazione del thema decidendum e del thema probandum, e quindi nel corso dell’udienza a ciò destinata, ed a prevedere, nel comma 3, che, nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre entro un termine perentorio assegnato dal giudice i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi. Una visione complessiva della normativa di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., induce a ritenere che una volta terminate le attività di allegazione finalizzate alla definizione del thema decidendum e del thema probandum, nel corso della prima udienza di trattazione (ovvero nel corso dell’eventuale successiva udienza che ne costituisce prosecuzione nel caso previsto dall’art. 183, comma 5), inizia, senza soluzione di continuità, e senza necessità di disporre un rinvio ad altra apposita udienza, la fase istruttoria. In tale momento si aprono le varie ipotesi di sviluppo, sul piano istruttoria, del processo delineate dall’art. 184, comma 1, e cioè:

a) il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, ne dispone l’immediata rimessione al collegio, in applicazione dell’art. 187, comma 1; b) il giudice, previa valutazione della loro ammissibilità e rilevanza, ammette i mezzi di prova proposti; c) le parti hanno facoltà di richiedere l’assegnazione di un termine entro il quale produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonchè di altro termine per l’eventuale indicazione di prova contraria, e l’accoglimento dell’istanza determina l’esigenza del rinvio ad altra udienza in data successiva alla maturazione dei termini, che l’art. 184, comma 2, qualifica perentori.

1.3.a.2. – Nell’ipotesi di specie, i coniugi T. – D.G. avevano dedotto istanze istruttorie già con l’atto introduttivo e una siffatta richiesta andava soddisfatta con una specifica pronuncia, di ammissibilità o di inammissibilità. D’altra parte, ove si ritiene – come pure sostiene una parte della dottrina – che le preclusi istruttorie introdotte dalla riforma, nei termini in cui si è già detto, mirano a dissuadere le parti a fare ricorso a tattiche dilatatorie, è agevole pensare che la formulazione di istanze istruttorie sin dall’atto introduttivo o sin dalla prima udienza era la dimostrazione della volontà dei coniugi T. – D.G. di non abusare della forme processuali. Nè il sistema normativo, richiamato, consente di ritenere che deduzioni istruttorie precedenti all’udienza ex art. 184 c.p.c., sarebbero, comunque, superate dalla rinuncia implicita che si dedurrebbe dal mero silenzio, ossia dalla mancata reiterazione, espressa a verbale della richiesta di ammissione all’udienza appositamente fissata. Un tale onere di richiesta di ammissione, in verità, è ignoto al sistema normativo.

Piuttosto, il solo fatto che, i coniugi T. – D.G., avevano formulato deduzioni istruttorie, a prescindere, da una qualsivoglia sollecitazione in tal senso nelle forme di una ulteriore richiesta di ammissione; impegnava il giudice – e tanto non è avvenuto – a provvedere in ordine alle istanze istruttorie, ammettendo le prove, dichiarandole inammissibili o irrilevanti o ritenendole superflue e quindi provvedendo a norma dell’art. 187 c.p.c.. Insomma il giudice di merito, anche all’udienza di precisazione delle conclusioni, sollecitato dalla parte, laddove la stessa ha dichiarato di insistere sull’ammissione dei mezzi di prova richiesti, avrebbe dovuto far retrocedere il processo allo stadio istruttorio e provvedere in ordine all’ammissione delle prove richieste e non invece – come ha fatto – ricostruire un sistema di preclusione che non trova riscontro nel sistema normativo così come riformato dalla L. n. 353 del 1990. 1.4-b – L’affermazione della Corte territoriale secondo la quale "non risulta nemmeno per implicito che i contraenti abbiano subordinato la stipulazione dell’atto pubblico alla condizione della preventiva consegna" dei documenti sulla regolarità urbanistica, dell’immobile meritava un ulteriore approfondimento, ove ritenuto opportuno, anche mediante consulente tecnico, sia pure al fine di riscontare se l’immobile fosse datato dei requisiti "di conformità e di abitabilità", la cui mancanza è stata affermata dai promissori acquirenti quale causa principale della mancata concessione del mutuo bancario e conseguentemente della mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita. Non ci è dubbio che la mancanza di quei requisiti avrebbero comportato un’invalidità dell’atto di compravendita, ove fosse stato stipulato e, quantomeno, un inadempimento da parte dei promissori acquirenti, dell’obbligo o degli obblighi di cui all’art. 1337 cod. civ..

1.c. – Il terzo dei profili dell’unica censura in esame, deve ritenersi assorbito dalle considerazioni già svolte in ordine ai due profili precedenti.

In definitiva, il ricorso va accolto per le ragioni di cui in motivazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 16-03-2011, n. 11016

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 7 giugno 2010 il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, confermava quella resa dal G.I.P. dello stesso Tribunale il precedente 21 maggio che aveva disposto la misura cautelare in carcere a carico di R.F., giacchè gravemente indiziato del reato di cui all’art. 416 bis c.p. ed in particolare di essere partecipe dell’associazione mafiosa denominata "ndrina Pesce", operante nell’area di Rosarno, nel cui ambito l’indagato avrebbe contribuito al suo finanziamento attraverso il delitto di riciclaggio, stabilmente ricevendo assegni bancari provento di attività estorsiva, depositati su cc/cc relativi alla sua attività commerciale di gestore di una pompa di benzina, in tal modo nascondendone la provenienza delittuosa.

A sostegno della decisione il Tribunale, richiamando l’ordinanza di custodia cautelare impugnata, premetteva un’ampia ed argomentata ricostruzione delle vicende malavitose della c.d. cosca Pesce, al fine di dimostrarne – attraverso il riferimento a ripetuti atti giudiziari, a vicende malavitose particolarmente significative (gli omicidi di S.D. ed A.D.) a collaborazioni assunte come di notevole rilevanza investigativa (quelle del pentito M.S. e, soprattutto, quella di F.R., a lungo convivente con la famiglia Pesce) ad intercettazioni telefoniche ed ambientali – l’attuale operatività, con una struttura di comando al cui vertice si porrebbe P.A. (cl. (OMISSIS)) – nipote del capostipite P.G. (cl. (OMISSIS)) – oggi detenuto dopo un decennio di latitanza per gravissime imputazioni associative ed omicidiarie, direttamente collaborato dal figlio Fr. e dai fratelli Gi. e Vi..

A carico di R.F. il tribunale articolava il quadro indiziario a sostegno delle accuse in premessa sintetizzate richiamando:

A) – una serie di intercettazioni ambientali di colloqui in carcere tra P.F., figlio di P.A., detenuto per sequestro di persona ed altro, ed suoi familiari, tra i quali, in particolare, il fratello P.G.;

– segnatamente il colloquio del 23.12.2008, nel corso del quale, secondo l’accusa, P.F. indica al fratello P. G. come condurre l’attività di riciclaggio degli assegni provento di estorsioni, avvalendosi di vari soggetti, tra i quali una persona chiamata il " pu." (poi identificato nell’indagato);

– nel colloquio infatti si parlerebbe di assegni da consegnare al " pu." e ad altri man mano che venivano a scadenza;

– ancora nel colloquio P.F. parla di un assegno di "cinque e quattro" che lui stesso ha consegnato al " pu.";

– tale consegna smentisce la tesi difensiva del " pu." soggetto estorto ed avvalora l’impegno del " pu." a "cambiare" l’assegno "evidentemente provento di attività estorsive";

B) – il colloquio tra i predetti fratelli del 13.3.2009, nel quale, secondo l’accusa, la domanda di P.F. se il " pu." avesse o meno sbrigato alcune cose, seguita dal riferimento a diverse cifre, "consente di ritenere" che anche in questo caso si discetterebbe di titoli riciclati;

C) – i colloqui del 30.1.2009, del 17.2.2009 e del 20.3.2009, richiamati genericamente dal tribunale ed indicati come significativi, al pari dei primi due, delle condotte di riciclaggio consumate dall’indagato;

D) la prova certa che il " pu." di cui si parla nei citati colloqui va identificato nell’indagato, perchè tale notoriamente il suo soprannome, perchè imparentato il R. con la famiglia Pesce, perchè non decisiva la circostanza addotta, e provata, dalla difesa che tale nomignolo è diffuso nella zona e viene affibbiato alle persone di bassa statura, perchè il R. viene indicato come " pu." nella conversazione telefonica intercorsa tra S. D. e C.F. il 9.6.2009, perchè lo stesso indagato ha ammesso in sede di interrogatorio di garanzia di essere chiamato, a volte e per scherzo, " pu." a causa della sua bassa statura;

E) l’iniziativa di P.F. assunta in occasione di un controllo fiscale presso la pizzeria della fidanzata, St.

M., di contattare, attraverso il fratello, il " pu." perchè intervenisse presso suoi amici della G.d.F. al fine di ottenere una attenuazione di tali controlli, vicenda questa che proverebbe il rapporto fiduciario tra la famiglia Pesce e l’indagato.

Quanto alle esigenze cautelari il tribunale richiamava la disciplina di rigore di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, evidenziando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del R. in ordine al reato associativo, la permanenza e l’attualità della pericolosità sociale riferibile all’associazione ed a tutti i suoi aderenti, tra i quali l’indagato.

Con riferimento, infine, al sequestro preventivo dei beni del R. di cui all’atto impugnato, osserva il tribunale che il fumus del reato associativo è quello innanzi indicato a sostengo della misura cautelare personale e che i beni in parola sono sicuramente riferibili all’impiego di risorse illecite della cosca Pesce.

In particolare la stazione di distribuzione di carburanti per autotrazione era utilizzata per il riciclaggio degli assegni che i P. consegnavano al R., di guisa che detto distributore di benzina, con le sue componenti, è suscettibile di confisca all’esito del giudizio di merito ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2 e art. 416 bis c.p..

2. Ricorre al giudice di legittimità per l’annullamento dell’impugnata ordinanza il R., assistito dal suo difensore di fiducia, illustrando quattro motivi di impugnazione.

2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., al riguardo, in particolare, osservando che:

– le intercettazioni ambientali sono state formalmente riprese dal tribunale, che le ha indicate come fonti di prova senza nulla dedurre, però, in ordine alla loro valenza indiziante;

– il significato acriticamente dato dal Tribunale alle citate intercettazioni ambientali (cinque in tutto) e cioè quello della partecipazione del R. alla cosca della famiglia Pesce attraverso il riciclaggio di assegni frutto di attività estorsive del clan, è di natura assertiva e non riscontrato;

– nessuna contestazione di riciclaggio risulta mossa all’indagato;

– anche l’identificazione del R. attraverso il nomignolo di " Pu." appare debolmente sostenuta in costanza del diffuso (e comprovato in quanto tale) utilizzo di esso;

– il nome di R.F. non compare in nessuna delle conversazioni intercettate;

– le intercettazioni richiamate dal tribunale non consentono di acquisire elementi indiziari certi ed univoci;

– il " Pu." in esse evocato certamente non è gestore di un impianto di distribuzione di carburante, se è vero, come è vero, che nella conversazione del 23.12.2008 P.F. dice di dare qualcosa al padre di quello della colonnina;

– il padre dell’indagato è morto, come da prova documentale, nel 1996;

– nella stessa conversazione quello della colonnina viene chiamato Tu. e non F.;

– per Ra.Ro., fratello del ricorrente, anch’egli indagato, la richiesta di misura cautelare è stata rigettata;

– le allegazioni difensive smentiscono la tesi della parentela tra indagato e famiglia Pesce;

– anche la motivazione a sostegno della permanenza di esigenze cautelari non appare coerente con i fatti di causa, ed in particolare con il sequestro dell’impianto, che sarebbe stato utilizzato per le condotte di riciclaggio, sequestro che renderebbe impossibile qualsiasi attività dell’indagato in favore della cosca Pesce.

2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 416 bis c.p., sul rilievo che:

– la condotta partecipativa richiesta dall’art. 416 bis c.p. è caratterizzata dalla compenetrazione nel tessuto organizzativo del soggetto accusato, mentre nello specifico P.F. deve indicare al fratello a chi rivolgersi per incassare gli assegni, condotta distonica con la partecipazione attiva e continua al sodalizio criminale, evidentemente non nota neppure ad uno dei capi;

– la condotta imputata al R. di per sè non appare riferibile alla tipizzazione dell’art. 416 bis c.p.;

– le captazioni, per numero e contenuto, costituiscono sviliti esiti indiziarii, se assunti di per sè, al fine di sostenere un’accusa tanto grave;

– il ruolo del R. è rimasto privo di contestazione specifica del reato fine, giacchè mai contestatogli il reato di riciclaggio;

– non spiega l’ordinanza impugnata perchè la supposta attività di riciclaggio dovrebbe essere intesa come attività di finanziamento della consorteria mafiosa e non già come espressione di un rapporto interpersonale;

– nulla prova i rapporti del R. con altri componenti del clan Pesce e la sua partecipazione all’associazione di stampo mafioso.

2.3 Con il terzo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) violazione dell’art. 416 bis c.p. e art. 321 c.p.p., sul punto osservando che:

– il R. ha ereditato il distributore di benzina sottoposto a sequestro preventivo, attivo dal 1980, alla morte del padre, avvenuta nel 1996;

– il tribunale non ha motivato nè in ordine alla sussistenza del fumus, nè in ordine alla riconducibilità dei beni sequestrati al profitto di una attività delittuosa di stampo mafioso;

– non è provato che i beni sequestrati provengano da una attività delittuosa e che siano strumenti di questa.

2.4 Col quarto ed ultimo motivo di doglianza lamenta la difesa ricorrente violazione delle norme processuali di cui agli artt. 267, 268 e 271 c.p.p., in particolare osservando che:

– il decreto di intercettazione n. 202/08 R.I.T. del 22.12.2008 è illegittimo in riferimento alle asserite insufficienze ed inidoneità degli impianti di procura, ed in riferimento alla motivazione addotta, di guisa che i relativi esiti captativi devono ritenersi inutilizzabili;

– il P.M. non ha infatti chiarito le ragioni concrete dell’insufficienza e della inidoneità;

– la motivazione fa specifico riferimento alla presupposta insussistenza di una connessione che consenta la remotizzazione delle conversazioni captate;

– il decreto in parola non ha chiarito se le intercettazioni presso la sala colloqui della casa circondariale di Palmi siano pervenute per la registrazione agli impianti della Procura;

– anche la visione diretta da postazione occulta all’interno della struttura penitenziaria non è stata sufficientemente motivata dal P.M.;

– anche il decreto di autorizzazione del GIP è immotivato nei profili già innanzi indicati in relazione al provvedimento del P.M., al quale il giudice ha fatto acritico, e per questo illegittimo, riferimento.

2.5 La difesa ricorrente ha inoltre depositato note difensive ad ulteriore illustrazione della proprie ragioni e nel corso dell’udienza camerale celebratasi davanti a questa Corte ha altresì evidenziato che il sequestro preventivo come innanzi impugnato è stato revocato e che, per questo, si rinunciava alle conclusioni rassegnate sul punto con l’impugnazione in esame.

3 La doglianza è infondata.

Il ricorrente sottopone al vaglio di legittimità una ricostruzione diversa da quella accreditata dal Tribunale sulla scorta di un logico argomentare, in cui il giudice territoriale si fa carico della pluralità delle intercettazioni intervenute tra esponenti del clan Pesce, spiegando, ragionevolmente, perchè le stesse siano particolarmente significative.

Al riguardo il giudice a quo valorizza il richiamo insistito in esse al " Pu.", con coerente deduzione identificato in termini di apprezzabile verosimiglianza nell’indagato ricorrente, ed il tenore dei colloqui detti, motivatamente riferiti alle necessità del riciclaggio di somme estorte, alle modalità per eseguirlo ed al ruolo in questo rivestito dal R. attraverso la gestione di una stazione di carburanti per autotrazione.

Non c’è negli esposti profili alcun vizio motivazionale, tenuto altresì conto della fase processuale in atto, contraddistinta dalla necessità di una probatio minor destinata a più apprezzabile conferma probatoria col naturale dipanarsi della vicenda processuale.

Altresì corretta si appalesa la motivazione illustrata dal tribunale in ordine alla ricorrenza nella fattispecie del reato contestato, giacchè palese l’inserimento saldo dell’indagato – ancorchè nei limiti appena detti, proprii della fase processuale in atto e fatte salve le pur necessarie, ulteriori, acquisizioni probatorie in ordine al reato di riciclaggio consumato attraverso la gestione del distributore di carburanti – nell’associazione mafiosa della famiglia Pesce, con un ruolo ben definito, di estrema rilevanza per la vita del sodalizio criminale.

Non può infine trovare ingresso la doglianza relativa ai decreti intercettivi, sia perchè non adeguatamente dimostrata la riferibilità dei colloqui utilizzati nella motivazione impugnata ai decreti censurati, ed attraverso di essa la decisività dell’eccezione, sia perchè infondata nel merito la censura medesima.

Il decreto di intercettazione dedotto nel ricorso porta infatti una sintetica ma congrua ed esaustiva motivazione, come peraltro implicitamente ammesso dalla stessa difesa ricorrente, che si lamenta, infatti, della non precisata modalità di scarico delle registrazioni, omissione viceversa superata dalle esplicitate motivazioni, da ritenersi sufficienti ai sensi di legge.

Anche in ordine alle esigenze cautelari non può convenirsi con le ragioni dell’impugnazione, dappoichè vertesi in ipotesi in cui è applicabile la disciplina di rigore di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, e perchè adeguatamente motivata la sussistenza di apprezzabili esigenze cautelari.

4. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato ed al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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