Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-06-2011, n. 14165 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- M.M. chiedeva al Giudice del lavoro di Pistoia che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a..

2.- Accolta la domanda e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con condanna del datore al pagamento delle retribuzioni arretrate, proponeva appello Poste Italiane.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 9.6.06, rigettava l’impugnazione. Il contratto era stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda; considerato che le assunzioni per tale causale erano ammesse fino al 30.4.98, data fissata dalle parti collettive con accordo integrativo 16.1.98, per quella in questione, decorrente dal 4.7.98, il termine era illegittimamente apposto.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, cui M. rispondeva con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

4. Con tre motivi di ricorso la soc. Poste Italiane deduce:

4.1.- violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 c.c., e segg., sotto un duplice profilo: in quanto detto art. 23 non ha posto alcun vincolo oggettivo alle causali di fonte collettiva e, in particolare, consente di individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle assunzioni a termine, senza prefigurazione di alcuna limitazione temporale (primo e secondo motivo);

4.2.- violazione degli artt. 210 e 421 c.p.c., sostenendosi che erroneamente il giudice di merito non ha considerato l’eventualità che controparte possa avere svolto altre attività lavorative tanto da consentire la deduzione dell’aliunde perceptum da quanto dovuto dal datore a titolo di risarcimento; la Corte di merito, in quanto richiestane, avrebbe dovuto disporre l’esibizione di documentazione idonea (libretti di lavoro e buste paga) idonei a determinare i corrispettivi eventualmente percepiti dal lavoratore per attività svolte alle dipendenze di terzi.

5.- Quanto al primo ed al secondo motivo, la giurisprudenza ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588). Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza – dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 – della situazione di fatto integrante delle esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo. Per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva dunque procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30.4.98 in quanto privi di presupposto normativo.

In altre parole, dato che le parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, l’indicazione di tale causale nel contratto a termine avrebbe legittimato l’assunzione solo ove il contratto fosse scaduto in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

Conseguentemente i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite temporale sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo-negoziale costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza dell’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato. Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), in ogni caso sarebbe stato violato il principio dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica, di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

6.- L’impostazione adottata, basata su ormai univoco orientamento di questa Corte, consente di affermare che la sussistenza delle esigente eccezionali è stata negozialmente riconosciuta dalle parti stipulanti limitatamente ad un periodo temporale limitato alla data del 30.4.98 e che, conseguentemente, la legittimità dei contratti a termine stipulati entro tale data è basata su una ricognizione di fatto derivante direttamente dal sistema normativo nato dall’attuazione dell’art. 23, che esclude l’onere di Poste Italiane di dare prova di una specifica e concreta esigenza. Essendo stato il contratto a termine del M., oggetto della pronunzia impugnata, stipulato per il periodo 4.07-30.09.98, i primi due motivi sono infondati.

7.- E’, invece, inammissibile il terzo motivo.

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe omesso qualsivoglia decisione in merito alla richiesta di esibizione di documentazione per determinare eventuali corrispettivi percepiti dal lavoratore nell’espletamento di attività lavorative alle dipendenze di terzi.

Il giudice di merito ha, invece, affrontato la questione ed ha rigettato l’eccezione di aliunde perceptum, sulla base della considerazione che Poste Italiane si era limitata all’astratta enunciazione del principio, senza che fosse fornita "alcuna indicazione concreta utile alla sua determinazione, ancorchè sulla base di mezzi istruttori da disporsi d’ufficio".

Il mezzo di impugnazione è, dunque, inidoneo a contrastare la decisione in parte qua.

8.- Poste Italiane s.p.a. con la memoria sopra indicata, preso atto dell’intervento della L. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 9.11.10 n. 262 (suppl. ord. 243/L) ed in vigore dal 24.11.10, ha chiesto alla Corte che il risarcimento del danno venga effettuato secondo i criteri ivi previsti..

L’ingresso nel presente giudizio di legittimità della questione dei detti nuovi criteri di quantificazione è, tuttavia, subordinato alla sussistenza delle condizioni processuali per esaminare la richiesta di risarcimento del lavoratore. Tali condizioni si verificherebbero nel caso che, rigettati i motivi di censura contro la dichiarata nullità del termine, dovesse esaminarsi un motivo di impugnazione che affronti anche il punto della liquidazione del risarcimento effettuata dal giudice di merito.

Nel caso di specie, tuttavia, l’impugnazione non è idonea ad affrontare questo punto specifico, essendo – come appena rilevato – inammissibile il mezzo relativo, di modo che non sorge questione circa l’applicabilità dell’invocato ius superveniens e non si pone alcun problema di procedere a nuova liquidazione del risarcimento, che è questione ormai non più sub iudice.

9.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 22,00 per esborsi e di Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 18-04-2011, n. 3392 Carriera inquadramento Pensioni, stipendi e salari

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quanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, l’interessato ha chiesto – previa disapplicazione degli atti amministrativi con esso contrastanti – l’accertamento del diritto

a) ad esser inquadrato in una qualifica superiore a quella formalmente attribuitagli dall’Amministrazione di appartenenza e, comunque

b) a percepire, in virtù delle mansioni da lui effettivamente svolte, il relativo trattamento economico.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 16.3.2011, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ritiene che le pretese attoree siano intrinsecamente infondate.

Anche – invero – a non voler considerare

che l’azione di accertamento proposta, da un pubblico dipendente, per ottenere un miglior inquadramento dovrebbe (a rigore) esser dichiarata inammissibile: dato che, in presenza del potere autoritativo dell’Amministrazione di disporre in ordine alla posizione degli impiegati nell’ambito della propria struttura burocratica, gli impiegati stessi non sono titolari che di un interesse legittimo (tutelabile, come tale, mediante il solo esperimento di un’azione costitutiva: volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento ritenuto lesivo della situazione stessa); e non, già, di un diritto soggettivo;

che (detto in altri, e più chiari, termini), poiché il provvedimento (autoritativo) di inquadramento (con cui la p.a., in applicazione di norme dettate nell’interesse pubblico, definisce la posizione – giuridica e funzionale – del dipendente nell’ambito dell’apparato amministrativo) determina quale trattamento economico deve esser corrisposto all’impiegato, se questi intende percepire un trattamento superiore in base alle mansioni svolte (perché spettante, tale trattamento, a coloro che sono inquadrati in un livello – o in una qualifica – superiore) dovrebbe – infatti – impugnare, nei termini di decadenza (ciò che, nel caso di specie, non risulta sia avvenuto), un tale provvedimento: che (lo si rileva incidentalmente) non può certo esser disapplicato, ex art.5 L.A.C., dal giudice amministrativo;

che, per costante giurisprudenza, un’azione di accertamento non può esser (surrettiziamente) proposta per rimuovere gli effetti di atti autoritativi rimasti inoppugnati;

che tale principio è stato affermato anche con riferimento ai casi in cui l’azione di accertamento sia preceduta (come nell’occasione) da un’istanza e da una diffida a rivedere i disposti inquadramenti: essendosi ritenuto (tra l’altro)

a) che non sussiste alcun obbligo di provvedere su di un’istanza di riesame, o di annullamento o di revoca, di un provvedimento divenuto definitivo per mancanza di tempestiva impugnazione e

b) che il mancato esercizio del potere amministrativo di autotutela non può esser sindacato in sede giurisdizionale,

si deve – in ogni caso – rilevare (per quel che concerne la, parimenti richiesta, declaratoria del diritto alla corresponsione delle differenze retributive connesse all’asserito svolgimento di mansioni superiori)

che, salvo che una norma speciale (nella circostanza insussistente) non disponga altrimenti, le mansioni svolte dal pubblico dipendente (anche a voler ammettere che quelle espletate dall’interessato siano effettivamente superiori a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento) sono del tutto irrilevanti: sia ai fini della progressione in carriera che a quelli economici (cfr., "ex multis", C.d.S., V, n.1219/97);

che (in particolare), al fine di rendere rilevanti tali mansioni, non è invocabile il disposto dell’art.2126 c.c.: il quale (oltre a non dare risalto alle mansioni svolte in difformità dal titolo invalido) riguarda, affermando il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un atto nullo o annullato, un fenomeno del tutto diverso (e, cioè, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non è qualificabile come pubblico dipendente);

che (pertanto) esso non incide in alcun modo sui principi concernenti la portata degli atti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici: e (lo si ripete) non consente, comunque, di disapplicare i provvedimenti di nomina o di inquadramento. (Specie se questi, cfr. C.d.S., V, n,515/97, sono divenuti inoppugnabili).

Si fa, altresì, presente

che, per quanto riguarda l’obbligo di adeguare il trattamento economico di un soggetto alle mansioni esercitate, l’art.2103 c.c. (come sostituito dall’art.13 della legge 20.5.70 n.300) ha (cfr. C.d.S., V, n.274/89) carattere supplementare ed integrativo;

che detta norma può, quindi, esser applicata – al settore dell’impiego pubblico – soltanto nei limiti previsti da norme speciali;

che lo stesso art.36 Cost. non può trovare incondizionata applicazione in tale settore: concorrendo, in quest’ambito, altri principi di pari rilevanza costituzionale;

che, in particolare, l’operatività della cennata norma trova un limite invalicabile nel disposto dell’art.97 della stessa Costituzione. (L’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita contrasta, infatti, con il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari).

Va, del resto, considerato

che l’opera di chi svolge mansioni superiori (affidate, spesso, con criteri che non garantiscono il rispetto del menzionato principio di imparzialità) non può identificarsi – "sic et simpliciter" – con quella di chi appartiene ad un diverso livello: e la cui maggior qualificazione professionale (significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato) è stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale;

che, se è vero che – in tempi (relativamente) recenti – l’art.57 del d.lg. 3.2.93 n.29 ha introdotto una nuova e completa disciplina dell’attribuzione temporanea (e si sottolinea con forza tale aggettivo) di mansioni superiori (riconoscendo, entro certi limiti, rilevanza economica a tale attribuzione), è altresì vero che questa norma (la cui operatività era stata più volte differita) è stata abrogata – dall’art.43 del d.lg. 31.3.98 n.80 – senza aver mai avuto concreta applicazione;

che la materia è ora disciplinata dall’art.25 del cennato d.lg. n.80: che prevede, sì, la retribuibilità dello svolgimento di mansioni superiori ma ne rinvia l’applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi; e con la decorrenza stabilita da questi.

Conclusivamente; ribadito

che, nell’ambito del pubblico impiego, è la qualifica (e non l’attività concretamente svolta) il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita (considerato anche l’assetto rigido della p.a. sotto il profilo organizzatorio: collegato anch’esso, secondo il paradigma del menzionato art.97 Cost., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica);

che, pertanto, l’Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo qualora una norma speciale (nel caso di specie, lo si ripete, del tutto insussistente) consenta tale assegnazione e la relativa maggiorazione retributiva (cfr. C.d.S., A.p., n.22 del 7/618/11/99),

il ricorso in esame deve ritenersi – appunto – infondato: ed, in quanto tale (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di reiezione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2011, n. 17769 Opposizione all’esecuzione

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Svolgimento del processo

Con sentenza 23.1.07 la Corte d’Appello di Messina rigettava il gravame proposto da Banco di Sicilia S.p.A. (soggetto cessionario delle attività e passività della Sicilcassa S.p.A.) contro la sentenza con cui il Tribunale della stessa sede, adito in via di opposizione all’esecuzione, aveva dichiarato l’illegittimità delle detrazioni operate dal predetto istituto di credito – sul risarcimento dei danni ex art. 18 Stat. già accordato in separata sede a C.C. – di quanto da costui percepito (dal 16.11.94 al 28.4.97) per trattamento pensionistico dopo il licenziamento intimatogli, nonchè l’illegittimità delle trattenute per le quote contributive, a carico del lavoratore, sulle retribuzioni corrispostegli in forza della sentenza di reintegra nel posto di lavoro.

Statuivano in proposito i giudici di merito che in sede di opposizione all’esecuzione non poteva rimettersi in discussione quanto stabilito all’esito del giudizio di cognizione, restandovi coperto il dedotto e il deducibile e, quindi, anche la questione delle rate di pensione percepite prima della formazione del titolo esecutivo di reintegra e di relativo risarcimento dei danni in favore del C.; quanto alle rate successive alla formazione del giudicato, la differente natura – previdenziale e non risarcitoria – del trattamento erogato impediva che a riguardo potesse eccepirsi un aliunde perceptum; in ogni caso, il Banco di Sicilia non era legittimato alla ripetizione del preteso indebito, ripetizione semmai spettante all’INPS. Infine, la Corte territoriale negava che si potessero effettuare trattenute a titolo di quote contributive a carico del lavoratore, ostandovi la L. n. 218 del 1952, art. 23, in virtù del quale, in caso di ritardato pagamento dei contributi, il datore di lavoro è tenuto anche per la quota gravante sul lavoratore.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Banco di Sicilia S.p.a. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il C..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. nella parte in cui l’impugnata sentenza ha affermato che la detraibilità o meno del trattamento di pensione erogato al C. nelle more del giudizio di impugnativa del licenziamento costituisce questione non più deducibile in sede di opposizione all’esecuzione, ostandovi il giudicato (che copre il dedotto e il deducibile). Obietta a riguardo la società ricorrente che il giudice dell’esecuzione deve, invece, accertare con esattezza quanto dovuto in forza del titolo esecutivo (la sentenza di reintegra emessa dal Tribunale di Ragusa, nel caso in esame), appartenendo alla successiva fase esecutiva il problema della detraibilità del trattamento pensionistico dalla somma riconosciuta al lavoratore.

La doglianza è infondata.

Per ormai largamente consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa S.C., richiamato anche dalla gravata pronuncia e al quale va data continuità, l’ammontare del risarcimento accordato L. n. 300 del 1970, ex art. 18, non può essere diminuito degli importi nel frattempo percepiti dal lavoratore a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, sicchè le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all’operatività della regola della "compensano lucri cum damno" (cfr. Cass. 11.6.2004 n. 11134; Cass. 17.2.2004 n. 3088; Cass. 9.2.2004 n. 2406; Cass. 1.8.2003 n. 11758; Cass. 24.1.2003 n. 1099;

Cass. S.U. 13.8.2002 n. 12194).

Analogo principio vige per tutte le altre prestazioni di natura previdenziale erogate al lavoratore illegittimamente licenziato (cfr., da ultimo, Cass. 28.4.2010 n. 10164).

Nè può considerarsi compensativo – quale "aliunde perceptum" – del danno arrecato con il licenziamento ogni altro reddito nelle more percepito, ma solo quello conseguito attraverso l’impiego della medesima capacità lavorativa che, in assenza dell’illegittimo recesso, il lavoratore avrebbe adoperato alle dipendenze del datore di lavoro.

Di conseguenza, il trattamento pensionistico non può configurarsi come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore detraibile dall’ammontare del risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro, in quanto la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento, facendo venir meno il presupposto del pensionamento, travolge ex tunc lo stesso diritto dell’assicurato alla prestazione previdenziale e lo espone all’azione di ripetizione dell’indebito da parte del soggetto erogatore della pensione (v. Cass. 14.6.2007 n. 13871; Cass. 22.7.2004 n. 13715; Cass. 1.8.2003 n. 11758; Cass. 20.2.2003 n. 2529; Cass. S.U. 13.8.02 n. 12194), l’unico a tanto legittimato (come giustamente ricordato anche nell’impugnata sentenza).

Ciò assorbe ogni altra considerazione sull’epoca di formazione del giudicato e sulla possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di prendere in esame fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente ad esso (per altro, come esattamente ricordato dalla Corte territoriale, quelli anteriori sono preclusi se non dedotti in sede di cognizione, stante la nota regola per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile).

2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23, applicabile soltanto al volontario omesso versamento dei contributi alla scadenza del periodo di paga di riferimento, per cui il datore di lavoro resta obbligato anche per la quota che, altrimenti, graverebbe sul lavoratore, mentre nel caso in oggetto non si potrebbe parlare di volontaria omissione contributiva, essendo essa conseguente alla sospensione dal servizio del C.; inoltre, il lavoratore aveva provveduto a pignorare la somma che a suo parere gli sarebbe stata dovuta, in essa compresa quella destinata al versamento dei contributi, in tal modo vincolandola e sottraendola alla disponibilità dell’istituto di credito; da ultimo – prosegue la società ricorrente – la L. n. 300 del 1970, art. 18, non specifica che le retribuzioni dovute a titolo risarcitorio debbano essere versate al lordo dei contributi previdenziali.

Anche tale motivo è infondato.

In virtù di pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema, la trattenuta, ad opera del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dalla L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell’art. 23, comma 1 citata legge; il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare – salva la prova di fatti a lui non imputabili -debitore esclusivo dei contributi stessi, anche per la quota a carico del dipendente (cfr.

Cass. 11.2.2011 n. 3375; Cass. 7.7.2008 n. 18584; Cass. 11/07/2000 n. 9198; conf. Cass. 15/7/2002 n. 10258; in anni più remoti v., fra le tante, Cass. n. 13715/1992; Cass. n. 816/88; Cass. n. 3871/87).

Ed ancora nello stesso senso è pure Cass. l/7/2000 n. 8842, che ribadisce che l’accertamento e la liquidazione in giudizio dei crediti pecuniari del lavoratore vanno effettuati al lordo delle ritenute contributive, che non possono essere considerate nell’ambito del giudizio di cognizione giacchè il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza.

Nè ha pregio obiettare che, avendo il C. provveduto a pignorare la somma dovutagli, al lordo dei contributi, la società ricorrente si sarebbe vista vincolare e sottrarre proprio gli importi che avrebbe dovuto destinare alla contribuzione omessa: in realtà, essendosi già verificate le omissioni alla scadenza di ciascuna mensilità retributiva non corrisposta dopo il licenziamento e nelle more di lite, ben ha fatto il lavoratore a pignorare la somma dovutagli al lordo dei contributi, proprio perchè i relativi importi sono a carico della odierna ricorrente, che deve provvedervi attingendo a differente provvista e non al credito spettante al C..

Nemmeno può sostenersi che in ipotesi di retribuzioni versate a titolo risarcitorio ex art. 18 Stat. non si sarebbe in presenza di volontaria omissione contributiva: anzi, proprio l’illegittimo licenziamento è espressione della volontà datoriale di non far proseguire il rapporto di lavoro e, con esso, i correlati obblighi retributivi e contributivi, di guisa che non può non considerarsi volontario il mancato versamento dei contributi de quibus, versamento che il cit. art. 18 prevede come obbligatorio e aggiuntivo rispetto al mero pagamento delle retribuzioni intercorse fra la data dell’illegittimo licenziamento e quella di reintegra.

Nè trova alcun aggancio normativo l’ipotizzata rimessione in termini del datore di lavoro (di cui si legge nelle memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dalla società ricorrente) per il versamento delle quote contributive una volta che sia stata accertata l’invalidità del licenziamento.

Riepilogando, il datore di lavoro che, avendo illegittimamente licenziato il proprio dipendente, abbia poi pagato solo a seguito di ordine giudiziale le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, resta debitore esclusivo dei contributi relativi a dette retribuzioni, anche per la quota a carico del lavoratore.

3. Il terzo ed ultimo motivo di doglianza, relativo alla pretesa illegittimità della condanna alle spese sul presupposto dell’erroneità della gravata pronuncia, è inammissibile perchè con esso non si denuncia un vizio della sentenza, bensì il mero effetto della soccombenza in lite, soccombenza confermata dal rigetto dei motivi di ricorso alla stregua delle considerazioni sopra svolte.

4. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 28,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-09-2011, n. 19439

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a aggravata alle spese.
Svolgimento del processo

che P.R.D. e S.M.R., con ricorso del 12 giugno 2007, hanno impugnato per cassazione – deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 534/07, depositata in data 5 febbraio 2007, con la quale la Corte d’appello, pronunciando sull’appello degli odierni ricorrenti – volto ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 32820/2002 del 27 agosto 2002, con cui era stato determinato il residuo indennizzo dei beni espropriati dal Governo della Libia negli anni 1970-1972 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha respinto l’appello;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze.
Motivi della decisione

preliminarmente, che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per la mancata formulazione del quesiti di diritto a conclusione di ciascuno dei quattro motivi di censura dedotti;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per effetto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma della L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2), i ricorsi per cassazione proposti avverso decisioni pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 – data di entrata in vigore di tale decreto legislativo – devono contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto a conclusione di ciascuna censura, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto dello stesso quesito (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 27130 del 2006, 36, 7258 e 16275 del 2007);

che, nella specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 5 febbraio 2007 e, tuttavia, nessuno dei quattro motivi di censura si conclude con il prescritto quesito di diritto;

che, tenuto conto della natura della causa, le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.