Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 10-09-2012, n. 15143

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Svolgimento del processo

che:

1- I.L. ha chiesto, con ricorso del 23 gennaio 2009 alla Corte di appello di Bari l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti alla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Puglia con ricorso del 14 settembre 1999 e ancora in corso al momento della proposizione del ricorso per equa riparazione.

2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura stimandola in 5 anni e 6 mesi e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi 5.500 Euro applicando il parametro di 1.000 Euro per ogni anno di durata eccessiva. La Corte di appello ha compensato interamente le spese processuali tenuto conto della posizione assunta in giudizio dall’amministrazione.

3 Ricorre per cassazione I.L. affidandosi ad unico motivo di ricorso con il quale deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c., ritenendo che anche la mancata opposizione alla domanda di equa riparazione non esonera l’amministrazione soccombente di rifondere le spese processuali al ricorrente (Cass. 23891/2009).

4. Il Ministero ha depositato atto di costituzione per la partecipazione alla discussione orale.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che:

6. Il ricorso è fondato in quanto la posizione assunta dall’amministrazione non costituisce un fondato motivo per compensare le spese processuali atteso che il ricorrente ha dovuto adire l’autorità giurisdizionale e affrontare il corso del giudizio per poter affermare il proprio diritto all’equa riparazione senza alcuna valida ragione che giustificasse la richiesta di rigetto del ricorso da parte dell’amministrazione.

7. Le spese del giudizio di cassazione devono anch’esse essere poste a carico dell’amministrazione soccombente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato quanto alla compensazione delle spese e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito liquidate in Euro 1.140 di cui Euro 50 per spese, Euro 600 per diritti e Euro 490 per onorari e del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 965 di cui Euro 100 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012
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LA “VIS MODICA” NON È MAI MEZZO DI CORREZIONE LECITO ED ANCHE UN SOLO SCHIAFFO PUÒ INTEGRARE IL REATO DI ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE: – Corte di Cassazione, Sez. V penale – sentenza 18 gennaio 2010, n. 2100.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione E. O. avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 10 febbraio 2009 con la quale è stata confermata quella del Gup di Ravenna – emessa all’esito di giudizio abbreviato – affermativa della sua responsabilità in ordine ai reati di abuso dei mezzi di correzione nei confronti dei figli T. e J. (così modificata l’originaria imputazione ex art. 572 cp) e di lesioni personali volontarie in danno della moglie separata C. nonché del figlio maschio.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’originaria imputazione di maltrattamenti in famiglia non avesse trovato riscontro. Infatti erano emersi due episodi di serie percosse ai danni della figlia J., idonei a sostanziare il reato di lesioni volontarie, improcedibile per mancanza di querela. Era poi residuata la prova di reiterate lievi percosse (calci nel sedere, schiaffi) testimoniati ancora una volta da J. e ritenute idonee a comprovare il reato di cui all’art. 571 cp., consumato fino al omissis. Lo stesso giudice aveva anche ritenuto provato il reato di lesioni personali volontarie in danno della C. e del figlio T., commesso il omissis.
Nei motivi di appello la difesa aveva sostenuto che il reato ex art. 571 cp non potesse ritenersi configurabile, essendo stata esclusa la reiterazione delle condotte rispetto all’uso ordinario dei mezzi di correzione.
La Corte di appello aveva rigettato il gravame osservando che il reato ex art. 571 cp non è abituale né permanente, posto che è sufficiente ad integrarlo anche un solo fatto.
In tale motivazione la difesa ha rilevato una violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità.
Sotto il primo profilo evidenzia che per la costante giurisprudenza il reato ex art. 571 cp deve avere carattere abituale e reiterato.
Sotto il secondo profilo la difesa segnala che se fosse vero che il reato in parola non ha carattere abituale, dovrebbe discenderne che il singolo episodio di abuso dovrebbe essere precisamente individuato anche per consentire alla difesa il valido esercizio dei propri diritti.
Il ricorso è infondato.
Non risulta dalla lettera della legge né dalla interpretazione della norma così come operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza che il reato di abuso dei mezzi di correzione debba configurarsi ed abbia forma di reato necessariamente abituale, come correttamente osservato dalla Corte di merito.
È vero invece che la reiterazione del gesto punitivo può essere una delle modalità di manifestazione dell’abuso del mezzo di correzione: questo, infatti, come insegna la giurisprudenza di legittimità, può commettersi trasmodando nell’impiego di un mezzo lecito, sotto gli aspetti sia della forza fisica esercitata in un singolo gesto punitivo, che della reiterazione del gesto stesso (Rv. 100622).
Ne consegue che anche un solo schiaffo, quando sia vibrato con tale violenza da cagionare pericolo di malattia, è stato ritenuto dalla stessa giurisprudenza sufficiente a far avverare l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 571, comma primo, c.p. Ma, allo stesso modo, nei precedenti di questa Corte si rinvengono decisioni che hanno ritenuto integrato il reato – in ragione dell’eccesso di reiterazione della misura di correzione – in presenza della pratica di lievi percosse e tirate di capelli, essendo rimasto comunque escluso che tali condotte trasmodassero nell’“abitualità” di maltrattamenti, inquadrabile nel distinto reato previsto dall’art. 572 c.p.(Rv. 211942).
Ne consegue che neanche sotto tale profilo si apprezza il vizio logico della motivazione denunciato dal ricorrente essendo del tutto idonea la motivazione che, in linea di principio, escluda che per la configurazione del reato è indispensabile “una reiterazione dei fatti che esuberi dalla normalità”. È vero infatti, come già chiarito, che una simile reiterazione è condizione sufficiente ma non indispensabile per la integrazione del reato il quale può sussistere anche in assenza della detta reiterazione ma in presenza di un unico atto espressivo dell’abuso. Nella specie, poi, la Corte ha ritenuto provato il reato alla luce degli episodi consistiti in schiaffoni inferti con “modalità eccessive, volgari, e trasmodanti per il carattere iroso e incontenibile del soggetto”, ossia in condotte così descritte dalla teste persona offesa e riconosciute dallo stesso imputato il quale “…ha ammesso di avere, in varie occasioni, percosso i figli, e di avere rivolto alla figlia l’epiteto di cui alla rubrica”.
Negare l’abitualità della condotta vessatoria e nel contempo affermare che l’abuso è consistito anche in un ingiustificato eccesso di ripetizione del gesto correttivo non integra, in conclusione, alcuna illogicità di ragionamento. Né, alla stregua del comportamento processuale tenuto dall’imputato, v’è spazio per affermare fondatamente che siano rimasti compressi i suoi diritti difensivi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 17-07-2006 (21-06-2006), n. 24621 PROVE – MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA – INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI Intercettazione di conversazioni a cui partecipa un parlamentare

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Motivi della decisione

L’ordinanza in epigrafe ha sostituito, in sede di riesame, con gli arresti domiciliari (per la ravvisata attenuazione delle esigenze cautelari) la custodia cautelare in carcere già disposta nei confronti di D. G. R., all’epoca sindaco di Termoli e parlamentare, indagato per associazione per delinquere, corruzione propria aggravata continuata, concussione ed abuso d’ufficio, ritenendo lo stesso gravemente indiziato in base al risultato di conversazioni telefoniche ed ambientali sottoposte ad intercettazione ed asseritamente denotanti la costante, indebita ingerenza del D. G. in vicende relative alla gestione della ASL 4 di Termoli, in cui operava come primario di ostetricia e ginecologia la moglie D. P. P., nonché il conseguimento di indebiti vantaggi per sé o per la moglie in cambio del conferimento di appalti da parte della predetta ASL e del Comune di Termoli. In particolare, quanto al reato associativo (capo 1), si contestava all’indagato di aver promosso, avallato e sostenuto le iniziative criminose del coniuge in seno alla predetta ASL in materia di contratti di fornitura ed appalto ed in materia di assunzione, nomina e promozione di personale, nonché di aver favorito imprenditori segnalatigli dalla moglie in occasione di lavori appaltati dal Comune oltre che di speculazioni edilizie mentre i reati specifici concernono: 1) il concorso dell’inquisito in rapporti corruttivi con esponenti della società F., fornitrice di materiale sanitario alla ASL -capo 16- e per l’assunzione di personale da parte dell’imprenditore P. E., in corrispettivo del conferimento di appalti -capo 17 ; 2) la concussione del presidente della regione Molise e del presidente della ASL per la nomina del dott. D. P. T. a responsabile del distretto di Larino della ASL 4 dietro minaccia di dirottare altrove il serbatoio di voti gestito dallo stesso D. P. – capo 25 (fatto in ordine al quale veniva, peraltro, esclusa la sussistenza di indizi gravi); 3) la concussione di aspiranti -all’assunzione presso l’ospedale di Termoli, promessa in cambio di regali fatti alla D. P. – capo 26; 4) la concussione dell’imprenditore P. per la concessione alla D. P. di un prestito di 128.250 dollari da trasferire ed investire negli Stati Uniti d’America per l’acquisto, dì immobili – capo 38; 5) la concussione (consumata o, forse, solo tentata) di ignoti imprenditori per l’ottenimento di tangenti in cambio della concessione per l’installazione di un inceneritore in comune di Termoli – capo 46. L’ordinanza impugnata menziona, da ultimo, un ulteriore episodio di abuso d’ufficio in relazione alla fornitura di un ecografo alla ASL (capo 19), per cui, tuttavia, è stata esclusa la necessaria gravità del quadro indiziario.

Ricorre il difensore, deducendo:

inutilizzabilità delle acquisizioni investigative ex art. 406 c.p.p. per tardività dell’iscrizione dell’indagato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., avvenuto solo nel novembre 2005 a fronte di indagini iniziate nel 2003;

inutilizzabilità del risultato dell’intercettazione delle conversazioni cui prese parte l’allora parlamentare D. G., per cui non era intervenuta autorizzazione della Camera di appartenenza ai sensi dell’art. 6, co. 2, 1. n. 140/2003, a nulla rilevando la copertura con "?" delle frasi pronunciate dall’indagato;

violazione della legge penale e vizio di motivazione relativamente:

1) ai pretesi rapporti corruttivi di cui al capo 16) con la società F. e con il P., non avendo mai l’inquisito avuto a che fare con la prima e non essendo neppure stati individuati i pretesi appalti attribuiti al secondo;

2) all’asserita concussióne sub capo 25), non essendosi mai l’indagato attivato nel senso contestato dall’accusa e non costituendo, comunque, l’asserita prospettazione della revoca di consensi elettorali comportamento sussumibile nello schema tipico del delitto in questione, con l’ulteriore rilievo che la ritenuta insussistenza* di gravi indizi al riguardo avrebbe imposto l’annullamento dell’ordinanza custodiate per tale capo;

3) alla pretesa concussione sub capo 26), mancando ogni prova di interventi dell’indagato nella vicenda e mancando qualsiasi motivazione sull’elemento costitutivo dell’abuso della qualità o dei poteri del p.u.;

4) alla concussione di cui al capo 38), non avendo mai il P. (contraddittoriamente rappresentato ora come corruttore ed ora come concusso) ricevuto appalti dal Comune di Termoli ed essendo la dazione dei 128.250 dollari avvenuta a titolo di prestito alla D. P., mentre il servizio pasti per i ragazzi di una colonia, il cui conferimento al P. costituirebbe uno dei corrispettivi a costui accordati, fu offerto gratuitamente dalla società "Tre stelle RR Puglia", anche qui con il rilievo dell’omesso, doveroso annullamento dell’ordinanza cautelare per tale capo in relazione alla ritenuta non gravità degli indìzi per episodi pure in esso conglobati e diversi dal predetto prestito;

5) alla pretesa concussione di cui al capo 46), essendo rimasti ignoti gli ipotetici concussi e, conseguentemente, l’asserita attività di costrizione od induzione dell’agente oltre che indimostrata l’esistenza di un progetto per l’installazione di un inceneritore;

6) al reato associativo di cui al capo 1), in conseguenza della dedotta insussistenza di indizi per i pretesi reati-fine;

7) alla ritenuta persistenza di esigenze cautelari ex art. 273, lettere a) e c), nonostante che l’indagato non ricoprisse più gli uffici di sindaco e di parlamentare e stante l’inconcludenza della evidenziata "personalità prevaricatrice" del soggetto.

La prima censura è infondata, alla stregua della statuizione di cui a Cass., S.U., 30.6.2000, Tammaro, e del prevalente orientamento di questa corte secondo cui l’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione nel registro degli indagati rientra nell’esclusiva valutazione discrezionale del p.m. ed è sottratta, in ordine all’an ed al quando, al sindacato del giudice, ferma restando l’ipotizzabilità di responsabilità disciplinari od anche penali nei confronti del p.m. negligente.

Anche, peraltro, a voler seguire la giurisprudenza minoritaria, secondo cui al giudice sarebbe consentito rideterminare il termine iniziale delle indagini preliminari con riferimento al momento in cui si sarebbe dovuto procedere all’iscrizione, con conseguente inutilizzabilità delle indagini eccedenti il termine così rideterminato (v. Cass., sez. V, 8.10.2003; Liscai, Ced Cass., Rv. 227054), il ricorso dovrebbe ritenersi del tutto generico, non avendo in alcun modo il ricorrente indicato l’epoca in cui gli indizi di responsabilità a carico del D. G. si sarebbero concretamente configurati e si sarebbe, pertanto, dovuto provvedere all’iscrizione del suo nome nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.

Fondata è, invece, la seconda censura relativamente alla ritenuta utilizzabilità del contenuto delle conversazioni cui l’indagato prese parte, interloquendovi, in difetto dell’autorizzazione di cui all’art. 6, co. 2, L. n. 140/2003, pacificamente non richiesta, a nulla rilevando che le frasi pronunciate dallo stesso inquisito risultino coperte da "?". L’inutilizzabilità va, peraltro, circoscritta alle sole conversazioni cui il soggetto abbia preso parte interloquendo, come precisato dalla corte costituzionale con ordinanza n. 163/2005 (in G.U., I s.s., n. 17 del 27.4.2005), con esclusione, dunque, di quelle cui in cui il parlamentare, pur presenziandovi, sia rimasto passivamente muto e di quelle in cui taluno, in qualità di nuncius, abbia riportato la volontà ed il pensiero del parlamentre medesimo; come rilevato dalla Corte costituzionale nella predetta ordinanza, nel testo definitivo della legge fu, infatti, soppressa l’estensione del regime di autorizzazione alle intercettazioni di conversazioni nelle quali fosse semplicemente «fatta menzione» di membri del Parlamento: locuzione da leggersi, secondo la lettura costituzionalmente orientata compiutane dalla stessa Corte costituzionale, nel senso di "escludere che il meccanismo autorizzatorio sia destinato a scattare anche a fronte della mera »riferibilità» al membro del Parlamento dei contenuti delle conversazioni intercettate, fuori dei casi di una sua partecipazione personale e diretta ad essa". Avendo il tribunale, in sede di riesame, ritenuto l’utilizzabilità di tutte le conversazioni intercettate, ivi incluse quelle cui il D. G. prese parte interloquendovi (sia pure con la cautela della copertura con "?” dei suoi interventi), si impone, per ciò solo, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per l’integrale eliminazione, dal materiale probatorio oggetto di valutazione, delle conversazioni da ultimo specificate.

Fondate sono, peraltro, anche le residue censure, sia in punto di valutazione della gravità indiziaria che in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Deve, invero, rilevarsi, quanto al primo profilo, che i giudici del riesame si sono ‘ limitata a riportare sommariamente i relativi capi di accusa ed a farvi seguire il resoconto del contenuto delle conversazioni intercettate, costituenti gli unici elementi indizianti valutati nell’ordinanza, senza offrirne un’autonoma lettura critica e limitandosi a sottolineare l’ingerenza dell’indagato nelle vicende esaminate, senza, tuttavia, precisarne natura, valenza causale e rilevanza con specifico riferimento agli elementi costitutivi delle fattispecie di reato di volta in volta contestate, peraltro descritte per lo più in modo del tutto generico, non risultando specificati i termini (sovente solo ipotizzati) dei pretesi accordi corruttivi né dei fatti di concussione.

Risulta, inoltre, omesso il doveroso annullamento dell’ordinanza custodiale per i capi di imputazione relativamente ai quali è stata esclusa la gravità del quadro indiziario mentre palesemente contraddittoria, quanto al secondo profilo, appare, quantomeno sotto il profilo della pericolosità sociale, la ritenuta persistenza di esigenze cautelari, nonostante la rilevata cessazione del soggetto dall’ufficio di sindaco e la sua esclusione dalle candidature per le ormai trascorse elezioni politiche ed atteso l’espresso riconoscimento che "i vertici associativi e la compagine del gruppo sono stati? completamente sgominati e messi in condizione di non più nuocere", per cui "al D. G. mancherà il substrato sul quale ed a mezzo del quale operare".

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Campobasso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-11-2010) 11-01-2011, n. 296 Trattamento penitenziario

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 5.3.2010, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto dal detenuto I.V. avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 30.9.2009 con cui era stata prorogata la sospensione dell’applicazione delle regole del trattamento penitenziario ai sensi dell’art. 41 bis, comma 2, ord. pen., ritenendo sussistenti le esigenze di ordine e di sicurezza giustificative del provvedimento.

Il condannato proponeva ricorso per Cassazione denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione della decisione che aveva ritenuto giustificata la conferma del regime detentivo differenziato, sull’assunto che il provvedimento avrebbe dovuto essere giustificato dalla sopravvenienza di nuove esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e che, comunque, avrebbe dovuto essere dimostrata l’attualità della pericolosità, di talchè, in assenza di tali condizioni, la proroga doveva considerarsi illegittima. Il ricorrente prospettava altresì la questione di illegittimità costituzionale, sotto più profili, della normativa contenuta nell’art. 41 bis ord. pen., in relazione agli artt. 3, 13, 24, 25 e 27 Cost., già ritenuta manifestamente infondata dal tribunale di sorveglianza.

Motivi della decisione

Il ricorso non ha fondamento.

Le posizioni espresse dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte Cost., 18 ottobre 1996, n. 351; Corte Cost., 22 luglio 1994, n. 332; Corte Cost., 23 novembre 1993, n. 410; Corte Cost., 28 luglio 1993, n. 349) hanno trovato completa ed organica disciplina nella L. 23 dicembre 2002, n. 279, il cui art. 2 ha sostituito i commi 2 e 2 bis e ha aggiunto quattro nuovi commi, ridefinendo i presupposti e le finalità dello speciale regime (comma 2), il procedimento, la durata e la prorogabilità delle misure (comma 2 bis), (a revoca del provvedimento conseguente al venire meno delle esigenze che l’hanno giustificato (comma 2 ter), l’indicazione delle limitazioni adottabili con la sospensione delle regole del trattamento (comma 2 quater), la possibilità di presentare reclamo al tribunale di sorveglianza, il termine per proporlo e l’individuazione del tribunale competente (comma 2 quinquies), le forme del procedimento e la ricorribilità in Cassazione contro l’ordinanza che ha deciso il reclamo (comma 2 sexies).

L’ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal novellato art. 41 bis, comma 2 sexies, a norma del quale "il procuratore generale presso la Corte d’appello, il detenuto, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge".

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge comporta che il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dato che tale vizio scaturisce, prima che dalla violazione della regola generale prescritta dall’art. 125 c.p.p., dalla trasgressione della specifica norma di cui all’art. 41 bis ord. pen., comma 2 sexies, secondo cui il tribunale di sorveglianza "decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2". Deve trarsene la conseguenza che col ricorso per Cassazione contro l’ordinanza del tribunale di sorveglianza è denunciabile il vizio di mancanza della motivazione, nel quale devono essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.

Inoltre, deve richiamarsi la linea interpretativa tracciata nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui "anche per i decreti di proroga si richiede un’autonoma e congrua motivazione in ordine all’attuale persistenza del pericolo per l’ordine e per la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire, non potendosi consentire, per una sorta d’inammissibile automatismo, che la novellata norma autorizzi semplici e immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte" (Cass., Sez. 1, 26 gennaio 2004, Zara). L’indirizzo ha ricevuto piena conferma da una recente decisione della Corte costituzionale, che, nel dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, come modificato dalla L. n. 279 del 2002, ha precisato che ogni provvedimento di proroga deve contenere una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l’ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire e non possono ammettersi motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte (Corte cost, ord. 23 dicembre 2004, n. 417).

Ciò posto, nell’ottica del sindacato di legittimità circoscritto al vizio di violazione di legge, il ricorso del detenuto è destituito di fondamento, risultando la struttura della motivazione dell’ordinanza impugnata immune dai vizi denunciati dal ricorrente.

Invero, a fronte delle censure di mancanza di motivazione, deve osservarsi che il tribunale di sorveglianza ha dato pienamente conto dell’attualità della pericolosità sociale del detenuto e della persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata attraverso l’apprezzamento della seguente serie di indizi gravi, precisi e concordanti: a) la figura criminale dello I., gravato da numerosissimi pregiudizi penali, tra i quali quello di dirigente del gruppo mafioso locale condannato per gravi reati commessi sino ai (OMISSIS); b) la vitalità dell’organizzazione mafiosa cui sono riferibili attività estorsive e altri delitti di chiara matrice mafiosa; c) il sequestro di beni di ingente valore.

Pertanto, considerato che nel motivo di ricorso relativo alla violazione di legge è riconducibile soltanto la mancanza di motivazione, nel senso sopra illustrato, e non anche l’illogicità della motivazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), va riconosciuto che l’ordinanza impugnata è dotata di adeguato sviluppo argomentativo, onde resta non censurabile nel giudizio di legittimità la decisione del tribunale di sorveglianza relativa all’accertamento dei presupposti dai quali dipende il provvedimento di proroga del regime carcerario differenziato e della congruenza delle limitazioni imposte, che non risultano contrastanti con il principio di umanità del trattamento e di dignità del detenuto.

Inoltre, meritano piena condivisione le argomentazioni addotte nell’ordinanza impugnata a base del giudizio di manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità della normativa contenuta nell’art. 41 bis ord. pen., dei resto già disattesa dalla Corte costituzionale con decisione n. 190 del 2010.

In conclusione, risultando infondato in tutte le sue proposizioni, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.