Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-10-2011, n. 20474 Contenzioso tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società Officine Lanzarone s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti del Comune di Palermo (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Sicilia, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento ICI relativo al 1993, riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente.

Con i primi due motivi la società ricorrente si duole che i giudici d’appello abbiano ritenuto valida la notifica effettuata presso il domiciliatario benchè il suddetto (codifensore della società) fosse stato cancellato dall’albo degli avvocati per raggiunti limiti di età e nonostante detta notifica fosse intervenuta oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza, fosse stata effettuata a mani del sostituto del portiere dello stabile – senza indicare i motivi della mancata consegna a mani proprie del destinatario ovvero a personale dello studio – e benchè fossero stati notificati insieme in una unica busta ben cinque atti d’appello.

Le censure esposte sono in parte manifestamente infondate e in parte inammissibili.

Giova in proposito rilevare che, sia in relazione al D.P.R. N. 636 DEL 1972 che in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, dottrina e giurisprudenza sono state concordi nel ritenere l’inapplicabilità al rito tributario dell’art. 170 c.p.c., comma 1, secondo il quale dopo la costituzione in giudizio tutte le comunicazioni o notificazioni si fanno al procuratore costituito, che diviene perciò domiciliatario ex lege della parte. Su tale norma deve infatti ritenersi prevalente il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 secondo il quale le comunicazioni o notificazioni vanno fatte direttamente alla parte, non quindi al suo difensore (in coerenza con i compiti di quest’ultimo di assistenza tecnica, non di sostituzione procuratoria in senso stretto) e mediante consegna dell’atto nella residenza o nella sede, ove manchi elezione di domicilio (v. cass. n. 9104 del 2001).

L’elezione di domicilio nel rito tributario è pertanto solo eventuale e può essere effettuata presso qualunque soggetto (non necessariamente presso il difensore), con la conseguenza che, anche ove effettuata presso il difensore essa, differentemente da quanto accade nel giudizio civile, non viene meno con la cancellazione dall’albo professionale del domiciliatario (attesa la non necessaria coincidenza tra difensore e domiciliatario) e quest’ultimo conserva pertanto i poteri-doveri connessi alla funzione di domiciliatario anche dopo la cancellazione dall’albo e l’estinzione del rapporto professionale, salvo diverse determinazioni desumibili dall’atto di elezione (circostanza, questa, nella specie neppure dedotta). Quanto alla dedotta necessità di notifica dell’appello alla parte personalmente, perchè intervenuta il 5.8.2004 laddove la sentenza era stata pubblicata il primo luglio 2003, è sufficiente osservare (anche prescindendo dai limiti di applicabilità dell’art. 330 c.p.c., comma 3 al rito tributario in ragione della specificità delle previsioni del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17) che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la disposizione dettata dall’art. 330 c.p.c., comma 3, – secondo cui, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se ancora ammessa, si deve notificare alla parte personalmente – deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce al termine di decadenza indicato nell’art. 327 c.p.c., il quale, dopo l’entrata in vigore della L. 7 ottobre 1969, n. 742, ha, rispetto alle cause in cui opera la sospensione feriale dei termini, la maggior durata corrispondente al periodo di detta sospensione (v. tra le altre cass. n. 21514 del 2004).

Quanto al fatto che la notifica avvenne a mani del sostituto del portiere, senza alcuna precisazione nella relata della impossibilità di consegna ad altri ed in unica busta unitamente ad altri atti, è sufficiente osservare, prescindendo da valutazioni circa la rilevanza o meno di tali circostanze e da ogni altra possibile considerazione nel merito delle censure proposte, che le suddette circostanze non risultano dalla sentenza impugnata e in ricorso vengono semplicemente affermate senza riportare (nel rispetto del principio di autosufficienza) il testo di eventuali atti e documenti dai quali esse eventualmente risultino (ad es.: la relata di notifica).

Col terzo motivo la ricorrente si duole che i giudici d’appello abbiano ritenuto ammissibile la proposizione da parte dell’Agenzia di domande nuove in appello comportanti l’applicazione di un criterio di tassazione diverso da quello di cui all’avviso di accertamento, posto che, avendo con l’atto impositivo e in primo grado affermato che l’accertamento era scaturito dal fatto che la rendita effettiva fissata dall’U.T.E. superava del 30% quella dichiarata ed avendo i primi giudici stabilito invece che il valore da assumere era quello determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati mediante l’applicazione dei coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle Finanze, il Comune di Palermo, cambiando linea difensiva, aveva censurato la sentenza di primo grado perchè i giudici della C.T.P. avevano ritenuto di disporre ai fini in esame la riduzione del 50% del valore contabile dell’immobile.

La censura è infondata, posto che nella specie il Comune non ha proposto alcuna domanda, tantomeno nuova, ma, a fronte della decisione dei primi giudici di accogliere il ricorso della contribuente, annullando l’avviso opposto e rideterminando il valore dell’immobile secondo un criterio diverso da quello adottato dall’amministrazione, ha (come legittimamente in suo potere) prestato acquiescenza solo parziale alla sentenza, non impugnando il criterio di determinazione del valore dell’immobile, ma limitandosi a contestare la sua applicazione concreta da parte dei giudici della C.T.P., peraltro senza introdurre fatti nuovi, bensì ponendo una questione di interpretazione ed applicazione della legge (asseritamente non prevedente la riduzione del 50% applicata dai primi giudici).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 1663

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, in data 23.12.2006 ha presentato domanda di assegnazione di alloggi E.R.P. al Comune di Milano, dichiarando, tra l’altro, di non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle proprie esigenze, nell’ambito del territorio nazionale e all’estero.

Successivamente all’accoglimento della predetta domanda, la posizione della ricorrente è stata tuttavia cancellata dalla graduatoria in data 18.1.2011.

L’Amministrazione comunale fonda l’adottata determinazione sull’accertamento della proprietà, a favore della ricorrente, di un immobile sito in Brembate (BG).

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente si evince effettivamente che la stessa è proprietaria di un "monolocale privo di servizio igienico" di mq 34, posto nel Comune di Brembate; che l’immobile ha tuttavia subito un pignoramento, derivante da atto di precetto notificato in data 16.5.2005 e che è stato posto all’asta, fissata per il giorno 1.3.2011.

Il Comune sostiene che il pignoramento non sarebbe titolo idoneo a trasferire il diritto di proprietà e che l’indisponibilità di fatto dell’immobile non sarebbe equiparabile in termini giuridici al trasferimento di proprietà; la ricorrente non avrebbe, quindi, provato il trasferimento della proprietà, nel qual caso il Comune ne avrebbe preso atto.

Nel corso dell’udienza il difensore della ricorrente ha comunicato che il Comune, a seguito della produzione di documentazione attinente all’avvenuto trasferimento della proprietà, ha provveduto all’inserimento in graduatoria, chiedendo pertanto una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Il difensore del Comune ha chiesto, tuttavia, la compensazione delle spese.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, per non avere la ricorrente tempestivamente posto a conoscenza del Comune la vicenda espropriativi in fieri.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

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Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-07-2011, n. 4149

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente aveva impugnato dinanzi al Tar Puglia, sede di Bari, il decreto di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dal Questore di Bari in data 6.9.2010 che aveva addotto come elemento ostativo l’avere, la ricorrente, subito una condanna per il reato di cui all’art.14, comma 5 ter, prima parte, del d.lgs. n.286/98 (permanenza illegale nel territorio dello Stato in violazione dell’Ordine del Questore).

Il Tar Puglia accoglieva il ricorso annullando il decreto impugnato.

Avverso la sentenza del Tar ha interposto appello il Ministero dell’Interno.

L’appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza del primo giudice.

Alla camera di consiglio del 20 maggio 2011, fissata per l’esame della istanza cautelare, previo avviso della possibile decisione in forma semplificata, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito.

2. La questione in esame concerne il diniego di regolarizzazione ex lege 102 del 2009 della cittadina extra comunitaria S. X. condannata per il reato di cui all’ art. 14 comma 5 ter d.lgs. 286/1998.

Tale questione è stata di recente sottoposta all’esame dell’Adunanza Plenaria con le ordinanze n. 187/2011 e 1227/2011, alle quali si rinvia la ricostruzione dei termini giuridici del problema, ivi essendo richiamati i diversi orientamenti giurisprudenziali sul tema.

La Sezione è dell’avviso che, allo stato, si possa decidere la causa in esame tenendo conto della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 28 aprile 2011, in causa C/61/11, emessa su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE dalla Corte di Appello di Torino, nell’ambito di un procedimento penale a carico di un cittadino extracomunitario condannato in primo grado alla pena di un anno di reclusione per il reato di permanenza irregolare sul territorio italiano, senza giustificato motivo, in violazione di un ordine di allontanamento emesso nei suoi confronti dal Questore di Udine.

Con tale sentenza la Corte di Giustizia ha dichiarato che gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115 (immediatamente applicativa in alcune sue parti, tenuto anche conto che il termine di recepimento è scaduto inutilmente il 24 dicembre 2010), devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una previsione normativa di uno Stato membro che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

Ciò posto, sul rilievo secondo cui il principio di diritto affermato nelle sentenze interpretative della Corte di Giustizia si impone con effetti erga omnes (Corte cost. 23 aprile 1985, n. 113; 11 luglio 1989, n. 289; Cass. 3 ottobre 1997, n. 9653), la vicenda conseguente all’emanazione della sentenza della Corte di giustizia 28 aprile 2011 deve essere inquadrata in un’ipotesi di abolitio criminis, così ricadendo nella sfera di applicazione dell’art. 2 comma 2 c.p. anche per quanto concerne gli effetti retroattivi (v., per un precedente in termini, Cass. pen. VI, 19 ottobre 2010, n. 41683). Con l’ulteriore effetto che la condanna penale riportata a suo tempo dall’interessata per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter del d.lgs. 286/1998 non può più essere considerata ostativa alla sua domanda di regolarizzazione che, quindi, dovrà essere nuovamente esaminata dall’Amministrazione competente.

Tale conclusione è stata accolta da ultimo anche dall’Adunanza Plenaria con sentenza n. 8 pubblicata il 10 maggio 2011 incentrata in gran parte proprio sulla recente pronuncia della Corte di Giustizia.

3. Per tali ragioni l’appello del Ministero deve essere respinto e la sentenza di accoglimento del Tar di annullamento del diniego gravato, confermata.

Sussistono motivi per compensare le spese e gli onorari della attuale fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-12-2011, n. 26711 Recesso del conduttore

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 6 marzo 2006 B.R. e P.P. chiedevano dichiararsi l’illegittimità del recesso loro comunicato dalla S.p.a. Boggi Group, conduttrice di un loro immobile in Brescia in forza di un contratto di locazione ad uso commerciale stipulato il 7 marzo 2003 e valevole per sei anni. In esito al giudizio, in cui si costituiva la BBB spa assumendo di avere mutato compagine amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda attrice, il Tribunale di Brescia dichiarava l’illegittimità del recesso e condannava la conduttrice al pagamento dei canoni dal 19 aprile al 30 luglio 2006 oltre interessi legali respingendo ogni altra domanda attrice e compensando tra le parti le spese di lite.

Avverso tale decisione proponevano appello, principale il B. e la P., incidentale la BBB, ed, in esito al giudizio, la Corte di Appello di Brescia con sentenza depositata in data 25 giugno 2009, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la perdurante validità del contratto di locazione tra le parti, condannava la BBB Spa al pagamento dei canoni arretrati fino al 28 febbraio 2009 nonchè alla prestazione della cauzione, confermando nel resto la decisione.

Avverso la detta sentenza la BBB Spa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, illustrato da memoria. Resistono con controricorso il B. e la P., i quali hanno proposto a loro volta ricorso incidentale e depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Procedendo all’esame della prima doglianza, contenuta nel ricorso principale, va rilevato che la censura, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 27, u.c. si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello, nel ritenere che i gravi motivi che consentono il recesso del conduttore da una locazione non abitativa debbano sostanziarsi in fatti non solo sopravvenuti alla costituzione del rapporto ma anche involontari ed imprevedibili, abbia dato un’interpretazione errata della norma poichè anche la sopravvenuta inadeguatezza dell’immobile locato per fattori legati ad esigenze di ridimensionamento oppure, per converso, di espansione dell’attività svolta dal conduttore può integrare i gravi motivi legittimanti il recesso.

Inoltre – ed in tali rilievi si sostanziano le due successive censure per motivazione insufficiente e contraddittoria – i giudici di seconde cure avrebbero reso una motivazione inadeguata e contraddittoria laddove da una parte riconoscono che il piano di riqualificazione aziendale ha avuto una dimensione nazionale e dall’altra ritengono fatto volontario e prevedibile quello riguardante il punto di vendita de quo.

Infine – ed in tali rilievi si sostanziano la quarta e la quinta censura sempre per motivazione insufficiente e contraddittoria – la Corte territoriale al fine di valutare la gravosità della prosecuzione del contratto non ha considerato il peggior andamento dell’esercizio nell’immobile locato rispetto a quello attivato in altra strada della città dopo la chiusura del primo ad onta della uniformità di merce venduta, di prezzi di tecniche di vendita e di immagine commerciale nè ha considerato la mancata realizzazione del programma urbanistico di riqualificazione della via (OMISSIS), circostanza relativamente alla quale era stata richiesta l’ammissione di una CTU, ignorata dal giudice di merito.

Le censure in questione, riportate nella loro essenzialità, possono essere trattate congiuntamente, proponendo profili di censura intimamente connessi tra loro, essendo fondati su un comune presupposto, vale a dire sulla considerazione che, a fronte di un piano di riqualificazione aziendale promosso dal nuovo gruppo proprietario, che aveva consentito, su scala nazionale, un considerevole aumento del guadagno, soltanto l’esercizio per cui è causa non aveva invece risposto alle attese.

Tali doglianze non meritano di essere accolte. A riguardo, vale la pena di premettere che, a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, dettato in tema di locazione di immobili urbani adibiti a uso diverso da quello abitativo, il conduttore, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata, qualora ricorrano gravi motivi. Ciò premesso, mette conto di rilevare che, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, le ragioni che consentono al locatario di liberarsi del vincolo contrattuale devono essere determinate da avvenimenti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la sua prosecuzione.

Giova aggiungere, con riferimento all’andamento dell’attività aziendale, che secondo la giurisprudenza di questa Corte può integrare grave motivo, legittimante il recesso del conduttore, un andamento della congiuntura economica (sia favorevole che sfavorevole all’attività di impresa), sopravvenuto e oggettivamente imprevedibile (quando fu stipulato il contratto), che lo obblighi ad ampliare o ridurre la struttura aziendale in misura tale da rendergli particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo" (cfr.

Cass. n. 10980/1996, n. 3418/04, n. 9443/2010). Ma è utile precisare a riguardo – e tale rilievo non è di poco conto – che i fatti, per essere tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione del contratto, devono presentare una connotazione oggettiva, non potendo risolversi nella unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine all’opportunità o meno di continuare a occupare l’immobile locato, poichè, in tal caso, si ipotizzerebbe la sussistenza di un recesso "ad nutum", contrario all’interpretazione letterale, oltre che allo spirito della suddetta norma (cfr. Cass. n. 5293/08, n. 5328/07) e che la gravosità della prosecuzione del rapporto locativo deve essere valutata in rapporto alla dimensione globale dell’azienda, specialmente se sia di rilievo nazionale o multinazionale, verificandosi a tal fine se il sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie sia tale da incidere significativamente sull’andamento dell’azienda del conduttore, considerata nel complesso delle sue varie articolazioni territoriali.

Tutto ciò premesso, mette conto ora di evidenziare che la Corte territoriale si è sostanzialmente attenuta ai criteri fissati dalla giurisprudenza di questa Corte là dove pone a base della decisione la considerazione che "se anche si volesse circoscrivere il discorso al singolo punto di vendita di Brescia non risulterebbe dimostrato l’elemento della prosecuzione gravosa non avendo la B.B.B. provato – attraverso una comparazione con gli altri punti vendita che il negozio di (OMISSIS) raggiungesse un fatturato cosi basso rispetto agli altri negozi da renderne necessaria la chiusura, per non ostacolare l’espansione del gruppo, anche perchè i minori (in resi) ricavi potrebbero essere stati determinati da contingenze non necessariamente legate all’ubicazione dei locali (ad esempio, dall’incapacità del personale o dai prezzi praticati). Ed allora è evidente che il solo confronto fra i due negozi di (OMISSIS) (quello chiuso e quello successivamente aperto in corso (OMISSIS)) non può dare un’oggettiva contezza – per aver operato in periodi certamente diversi, con personale forse diverso ed in una condizione probabilmente diversa – del fatto che mantenere aperto il negozio appartenente agli odierni appellanti, piuttosto che trasferirlo ad un centinaio di metri, costituisce un grave handicap per la società. E questo a voler sottacere che, neppure del progetto di riqualificazione della via (OMISSIS) e dell’affidamento di esso concretamente avuto, la B.B.B. ha fornito un’adeguata prova, non essendo all’uopo rilevante il doc. 26 che si limita ad uno studio unilaterale e parziale sullo stesso fabbricato" (cfr pagg. 10 e 11).

Tutto ciò posto e considerato, risulta con chiara evidenza come la Corte territoriale abbia argomentato adeguatamente sul merito della controversia con una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Nè d’altra parte i motivi in esame sono riusciti ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nel percorso argomentativo dell’impugnata decisione.

Giova aggiungere inoltre che la sussistenza o meno degli elementi che rendono particolarmente gravosa la prosecuzione del rapporto locativo, come uno dei presupposti necessari perchè siano ravvisabili i gravi motivi che legittimano il recesso del conduttore L. n. 392 del 1978, ex art. 27, u.c., della non può che essere rimessa all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso in esame, è sorretto da congrua e coerente motivazione.

Ne deriva l’infondatezza delle doglianze esaminate, alla luce del principio di diritto secondo cui "In tema di recesso del conduttore in base al disposto di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 27, u.c. le ragioni che consentono al locatario di liberarsi del vincolo contrattuale devono essere determinate da avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla sua volontà ed imprevedibili, tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la sua prosecuzione. La gravosità della prosecuzione, che deve avere una connotazione oggettiva non potendo risolversi nella unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo, deve essere, non solo tale da eccedere l’ambito della normale alea contrattuale, ma deve altresì consistere in un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie tale da incidere significativamente sull’andamento dell’azienda del conduttore globalmente considerata.

Resta infine l’ultima doglianza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., con cui la ricorrente principale lamenta l’omessa pronuncia sull’appello incidentale per l’accertamento della responsabilità dei locatori a sensi degli artt. 1227 e 1375 c.c.. Ed invero – così continua la ricorrente – già in primo grado essa aveva richiesto accertarsi che i locatori avevano rifiutato di accettare la consegna dell’immobile e non avevano coltivato alcuna trattativa con terzi interessati al bene". Tale domanda non veniva esaminata dal Tribunale di Brescia e integralmente riproposta in via di appello incidentale alla Corte bresciana, la quale neppure la prendeva in considerazione, ignorandola totalmente" La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. A riguardo, deve premettersi che, nell’esporre lo svolgimento del processo nella sentenza impugnata, la Corte territoriale, riportando in sintesi il contenuto dell’appello incidentale proposto dalla B.B.B. Spa, ha esposto che l’appellante aveva limitato le sue ragioni di doglianza instando, in via di appello incidentale, "per la declaratoria di legittimità del recesso dal contratto a seguito di gravi motivi, mediante comunicazione in data 30 luglio 2005, reiterata il 25 gennaio 2006, o, in subordine, affinchè l’obbligo di pagamento (successivo al rilascio dei locali) fosse limitato alla data dell’intervenuta offerta formale a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero sino alla nomina del sequestratario", senza accennare minimamente al motivo di doglianza che avrebbe riguardato l’omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulla domanda avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità dei locatori a sensi degli artt. 1227 e 1375 c.c..

Ora, posto che il tema decisionale del giudizio di appello è delimitato strettamente dai motivi proposti nell’atto di impugnazione nel senso che l’appellante deve prospettare tutte le doglianze ed eccezioni con l’appello, senza poter nel corso dell’ulteriore attività processuale aggiungere alcunchè, consumandosi il diritto d’impugnazione con lo stesso atto d’appello, ne deriva con ovvia evidenza che la ricorrente avrebbe dovuto riportare in sede di ricorso, previa necessaria trascrizione, il contenuto preciso del motivo di appello su cui la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi.

Ed invero, qualora in sede di legittimità il ricorrente denunzi il vizio di omessa pronuncia, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, egli ha l’onere di provvedere all’integrale trascrizione, occorrendo, del motivo di doglianza giacchè, anche in tema di un error in procedendo, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli.

(Cass. 10593/08). E ciò, in quanto deve essere consentito alla Corte il relativo controllo sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. n. 11886/06).

In difetto dell’assolvimento di tale onere, da parte del ricorrente, la censura deve essere quindi dichiarata inammissibile.

Parimenti inammissibile deve essere infine dichiarato il ricorso incidentale con cui il B. e la P. hanno chiesto che la Corte di legittimità voglia provvedere ai sensi dell’art. 384 c.p.c., limitandosi a correggere la motivazione, nel "non creduto caso che si dovesse rilevare o ritenere un qualsiasi vizio di motivazione". A riguardo, è appena il caso di osservare che un’impugnazione, in quanto tale, deve essere per definizione rivolta contro un decisum del giudice ovvero contro il contenuto di una decisione, censurandone le ragioni poste a base, al fine di ottenere a seconda i casi la cassazione o la riforma della decisione impugnata. Ne deriva con ogni evidenza l’inammissibilità di un’impugnazione che non contenga alcuna censura avverso la decisione.

Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio sopra affermato, ne consegue che il ricorso principale, siccome infondato, deve essere rigettato mentre deve essere invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio in considerazione del tenore dell’adottata decisione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa le spese tra le parti.
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