Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 4801 Accertamento

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Svolgimento del processo

Nel rogito 18.12.1992 C. ed P.A. chiedevano per l’immobile fra loro compravenduto l’applicazione della L. n. 154 del 1988, art. 12. L’Ute di Modena provvedeva al classamento ed alla notificazione della rendita attribuita, che veniva impugnata dalla acquirente in quanto si assumeva riflettente una situazione del fabbricato successiva alla stipulazione dell’atto. In applicazione della rendita impugnata, l’Ufficio del Registro notificava alle venditrice avviso di liquidazione dell’imposta Invim. La venditrice P.A. impugnava l’avviso notificatole eccependone la nullità sui rilievi: che non era stato preceduto da avviso di accertamento; che non indicava i criteri applicati per la determinazione della rendita; che il valore era stato calcolato in base ad una situazione dell’immobile successiva al rogito di compravendita. La Commissione Tributaria Provinciale di Modena accoglieva il ricorso affermando che la stima UTE doveva necessariamente essere riferita alla consistenza dell’immobile alla data del rogito. L’Ufficio proponeva appello rilevando che la causa di impugnazione della rendita attribuita dall’Ute si era conclusa con sentenza della CTR di Bologna che aveva di poco ridotto quella impugnata. Riduceva conseguentemente la pretesa adeguandola alla rendita definitivamente attribuita. La contribuente contestava il gravame. Opponeva che nelle more aveva definito il rapporto avvalendosi della L. n. 289 del 2002 ed invocava la declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere. La CTR ha ritenuto che la controversia non rientrasse fra quelle condonabili L. n. 289 del 2000, ex art. 16 ed ha accolto l’appello dell’Ufficio. La contribuente ricorre con cinque motivi per la cassazione della decisione. L’Ufficio resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Col primo motivo, deducendo violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, lett. a), si insiste nella tesi che la lite era condonabile, perchè l’espressione "atto di imposizione" usato dalla disposizione normativa andrebbe interpretata nel senso più ampio, e perchè nella specie era contestata anche l’applicazione del criterio di liquidazione automatica, sul rilievo che pretesa fiscale era stata parametrata ad una rendita attribuita dall’Ute sulla scorta di una denuncia di variazione successiva al rogito sottoposto a registrazione.

Il motivo è infondato.

Nel procedimento di liquidazione automatica previsto dal D.L. n. 70 del 1988, art. 12 (convertito nella L. n. 154 del 1988) spetta all’Ufficio Tecnico Erariale il classamento dell’immobile, ed all’Ufficio del Registro la liquidazione dell’imposta da applicare all’atto sottoposto a registrazione, da calcolarsi con la mera applicazione dei coefficienti di legge alla rendita attribuita dall’UTE. L’atto di liquidazione manca di ogni discrezionalità, sicchè non rientra nella categoria degli atti impositivi, sui quali può radicarsi una controversia condonabile in base alla L. n. 289 del 2002. Il condono si attua tramite il volontario pagamento di una percentuale della somma controversa, ed il contenuto dell’atto di liquidazione, se si sostanzia in un mero calcolo aritmetico, non si presta ad alcuna contestazione, mancando la possibilità di un diverso opinamento circa il risultato della operazione. Nella specie, infatti, la impugnazione dell’atto di liquidazione era fondata sulla tesi che la rendita presa a base del calcolo non rispecchiasse la consistenza dell’immobile alla data del rogito. Ma tale contestazione apparteneva alla causa di impugnazione del classamento, che la acquirente (non anche la venditrice) aveva promosso in separato giudizio, alla cui definizione era subordinata la decisione della causa di impugnazione dell’atto liquidatorio. Quella definizione è intervenuta nelle more dell’impugnazione della sentenza di primo grado, e correttamente l’Ufficio ne ha preso atto riducendo la pretesa contenuta nell’avviso di liquidazione impugnato per adeguarla alla rendita giudizialmente accertata. La sentenza invocata dalla ricorrente nella memoria d’udienza (Cass. 5289/2010) riflette una fattispecie diversa da quella oggetto della presente causa, nella quale la rendita attribuita era stata comunicata alla contribuente soltanto con l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, e l’atto di liquidazione era stato impugnato insieme all’atto di classamento. Nella specie l’atto di classamento non è stato impugnato dalla venditrice (attuale ricorrente), che ha impugnato soltanto l’atto di liquidazione dell’imposta Invim.

Col secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 342 e 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, si assume che l’appello dell’Agenzia era inammissibile perchè non censurava la statuizione dei primi giudici concernente la necessità che la rendita applicata per il calcolo dell’imposta di registro riflettesse la consistenza dell’immobile alla data del rogito.

Il motivo è infondato, perchè dalla sentenza impugnata risulta che l’Agenzia aveva sostenuto, con l’appello, che le variazioni arrecate all’immobile compravenduto dopo il rogito non avevano alcuna incidenza sui valori di stima attribuiti dall’Ute.

Col terzo motivo si denuncia violazione di legge ( D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 56, 57 e 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) sul rilievo che la sentenza impugnata ha considerato legittima la modificazione del petitum da parte dell’Ufficio, che, in appello, aveva ridotto la pretesa adeguandola alla rendita definita dalla CTR nell’autonomo giudizio di impugnazione promosso dalle contribuenti.

Anche questa censura è infondata. Correttamemente l’Ufficio ha preso atto del giudicato formatosi sul valore catastale dell’immobile riducendo la pretesa contenuta nell’avviso di liquidazione impugnato per adeguarla alla rendita giudizialmente accertata. Si è trattato di una riduzione del "petitum", sempre consentita perchè non pregiudica il diritto di difesa della controparte.

Col quarto motivo si deduce vizio di motivazione su punto decisivo ( art. 360 c.p.c., n. 5) lamentando che "la sentenza impugnata (sia nella motivazione che nel dispositivo) non ha determinato l’elemento essenziale della domanda, il valore dell’immobile, cioè l’imponibile sul quale calcolare l’imposta".

Il motivo è infondato, perchè la sentenza – rigettando l’impugnazione dell’avviso – ha fatto inequivoco riferimento all’imponibile indicato nell’atto di accertamento.

Col quinto si deduce violazione della L. n. 546 del 1992, art. 19 comma 3, (art. 360 c.p.c., n. 3) censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto inutile, nel caso di specie, che l’avviso di liquidazione specificasse l’importo ed i criteri ed elementi di determinazione della rendita applicata sul presupposto che essi erano stati autonomamente comunicati al contribuente con la notificazione dell’atto di classamento.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè la critica fondata sul contenuto (affermato incompleto o insufficiente) dell’avviso di liquidazione avrebbe richiesto la trascrizione nel ricorso della motivazione dell’atto in riferimento, cui questa corte non ha accesso diretto.

Va dunque respinto il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio li legittimità, liquidate in Euro 1.600,00, di cui Euro 200.00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5767

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erale nella persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 9.2.10 la Corte d’Appello di Genova, in riforma della sentenza 30.9.05 del Tribunale di Massa, previa concessione con criterio di equivalenza delle attenuanti generiche, condannava P.V. alla pena di gg. 20 ed Euro 200,00 di multa (con sospensione condizionale della pena medesima) per il delitto di cui all’art. 646 c.p., e art. 61 c.p., n. 11, commesso ai danni di B.C., nonchè al risarcimento dei danni – da liquidarsi in separata sede – in favore della B. medesima, costituitasi parte civile.

Questi i fatti, come ricostruiti dalla Corte territoriale: al termine di una relazione sentimentale e di convivenza, il P. si era appropriato di un’autovettura appartenente alla B., omettendo di restituirgliela nonostante le molteplici richieste in tal senso avanzate dalla proprietaria.

Tramite il proprio difensore il P. ricorre contro la sentenza, di cui chiede l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:

a) violazione degli art. 336 c.p.p., e art. 61 c.p., n. 11, non sussistendo l’aggravante dell’abuso di relazione di coabitazione ove l’appropriazione avvenga, come nel caso di specie, dopo la cessazione della coabitazione medesima;

b) per l’effetto, il delitto di cui all’art. 646 c.p., è perseguibile a querela, querela che, a sua volta, non può ravvisarsi nell’atto presentato il 2.2.04 dalla B., non riscontrandosi in esso valida manifestazione della volontà di ottenere la punizione del fatto denunciato.

1 – Il motivo che precede sub a) è manifestamente infondato perchè la ratio dell’aggravante dell’art. 61 c.p., n. 11, risiede nella maggior facilità di appropriarsi della cosa altrui grazie a un dato rapporto con la parte offesa (di coabitazione, nel caso di specie), sussistendo fra l’aggravante e la condotta incriminata un nesso di mezzo a scopo.

In altre parole, l’aggravante in discorso si applica non già secondo un mero criterio cronologico, ma tutte le volte che l’abuso della posizione derivante da uno dei rapporti (basato sulla reciproca fiducia) fra quelli elencati dall’art. 61 c.p., n. 11, abbia reso possibile o, quanto meno, agevolato la commissione del delitto (giurisprudenza antica e costante: cfr., ad es., Cass. Sez. 2^ n. 44702 del 29.10.09, dep. 20.11.09; Cass. Sez. 2^ n. 38498 del 1.10.2008, dep. 9.10.2008, rv. 241463; Cass. Sez. 2^ n. 895 del 23.10.2003, dep. 16.1.2004, rv. 227248; Cass. n. 2717/96, rv.

204105), anche dopo che il rapporto medesimo sia cessato.

Nel caso di specie, nemmeno il ricorso nega che il P. si sia appropriato dell’autovettura de qua avendone mantenuto il possesso in virtù della pregressa relazione coabitativa con la B..

2 – Il motivo che precede sub b) è assorbito dalla procedibilità d’ufficio del reato, ravvisata in virtù delle osservazioni che precedono.

3 – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-01-2011) 02-03-2011, n. 8073 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di colpevolezza di R.N. in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, a lui ascritto per avere concorso con C.G., B.F. e F.K. nella detenzione e trasporto, al fine di fame cessione a terzi, di complessivi grammi 399,12 di sostanza stupefacente del tipo eroina.

I citati coimputati del R. erano stati arrestati dalla Polizia stradale sull’Autostrada (OMISSIS) nel territorio del comune di (OMISSIS) dopo che uno degli occupanti l’auto, alla intimazione dell’alt, aveva gettato dal finestrino un sacchetto che, recuperato, si accertava contenere lo stupefacente di cui alla contestazione.

Dopo un iniziale reciproco scambio di accuse tra i tre coimputati, la B. ed il C. ammettevano le proprie responsabilità e riferivano di essersi recati a (OMISSIS) dal R. dal quale erano soliti fornirsi di eroina. Quest’ultimo aveva affermato di esserne momentaneamente sprovvisto e chiedeva loro di accompagnarlo a Milano ad acquistare la sostanza stupefacente. Successivamente il R. non li accompagnava, ma indicava loro la persona che li avrebbe accompagnati ad acquistare l’eroina e, cioè, il F..

Nel corso del viaggio, interrotto dall’intervento della Polizia, sia il C. che il F. avevano ricevuto telefonate dal R. che si informava della progressione del trasporto.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva eccepito in rito l’indeterminatezza dell’imputazione, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Parma, nonchè l’inutilizzabilità dei tabulati telefonici e, nel merito, dedotto la inattendibilità delle chiamate di correo ed, in subordine, chiesto la concessione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di colpevolezza di R.N. in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, a lui ascritto per avere concorso con C.G., B.F. e F.K. nella detenzione e trasporto, al fine di fame cessione a terzi, di complessivi grammi 399,12 di sostanza stupefacente del tipo eroina.

I citati coimputati del R. erano stati arrestati dalla Polizia stradale sull’Autostrada (OMISSIS) nel territorio del comune di (OMISSIS) dopo che uno degli occupanti l’auto, alla intimazione dell’alt, aveva gettato dal finestrino un sacchetto che, recuperato, si accertava contenere lo stupefacente di cui alla contestazione.

Dopo un iniziale reciproco scambio di accuse tra i tre coimputati, la B. ed il C. ammettevano le proprie responsabilità e riferivano di essersi recati a (OMISSIS) dal R. dal quale erano soliti fornirsi di eroina. Quest’ultimo aveva affermato di esserne momentaneamente sprovvisto e chiedeva loro di accompagnarlo a Milano ad acquistare la sostanza stupefacente. Successivamente il R. non li accompagnava, ma indicava loro la persona che li avrebbe accompagnati ad acquistare l’eroina e, cioè, il F..

Nel corso del viaggio, interrotto dall’intervento della Polizia, sia il C. che il F. avevano ricevuto telefonate dal R. che si informava della progressione del trasporto.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva eccepito in rito l’indeterminatezza dell’imputazione, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Parma, nonchè l’inutilizzabilità dei tabulati telefonici e, nel merito, dedotto la inattendibilità delle chiamate di correo ed, in subordine, chiesto la concessione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 14-03-2011, n. 497 Aspettativa e congedo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, dipendente del Ministero intimato, con la qualifica di Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, in data 1 maggio 2010 è cessato dal servizio per raggiunti limiti di età.

Con il ricorso all’esame, lo stesso deducendo di essere stato collocato in aspettativa per malattia dal 6 novembre 2009 e senza soluzione di continuità fino alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, e di non aver potuto fruire del congedo ordinario come in epigrafe specificato, impugna il provvedimento con il quale il Questore di Lecce gli ha respinto la richiesta di ottenere il pagamento del compenso sostituivo del congedo ordinario maturato e non fruito.

1.1. A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 della Costituzione, dell’art. 2109 del codice civile, dell’art. 14 D.P.R. 395/1995, dell’art. 18 D.P.R. 254/1999 dell’art. 1 legge 937/1977.

1.2. L’Amministrazione intimata si è costituita nel corso del giudizio insistendo per la reiezione del ricorso.

1.3. Nella pubblica udienza del 13 gennaio 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

2.1. L’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute quando all’atto della cessazione dal servizio il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio.

Successivamente l’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

2.2. Quanto alla possibilità che il diritto alle ferie possa maturare anche durante il periodo di aspettativa per infermità, il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale (per la verità minoritario) di segno contrario al riconoscimento in questione che, sul presupposto che "nel caso di aspettativa per infermità, diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo", ritiene che mentre "l’uno è, in effetti, un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non sia imputabile al dipendente il mancato godimento ( art. 36 Cost.), l’altro spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l’Amministrazione" (Cons. Stato, VI, n. 816/07; n. 1475/07, Cons. Stato, VI, n. 1765 del 2008, n. 3636 e n. 3673 del 2008, n. 339 del 2009).

2.3. Tuttavia, ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale di segno opposto che ha, invece, evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall’art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma altresì – come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001- al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale – a prescindere dalla effettività della prestazione – mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell’interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, cpv., del codice civile, trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001). Tale principio e stato applicato dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, VI, n. 6227/2005; n. 2520/2001; idem, V, n. 2568/2005; idem, IV, n. 2964/2005, idem, VI, n. 1765/2008; n. 3637/2008).

Questo orientamento non si fonda sull’art. 18 del D.P.R. n. 254/1999 (sopravvenuto rispetto ai fatti), ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale e ciò comporta che il suddetto art. 18 non ha carattere costitutivo del diritto qui invocato, ma è meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l’art. 14 del D.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame.

2.4. Del resto sembra coerente con principi di logica giuridica ed in sintonia con il dettato di cui all’art. 36 Cost. ritenere che allorchè il lavoratore si trovi nell’assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (e la malattia è un fatto impeditivo indipendente dalla volontà del lavoratore), l’eventuale non monetizzazione (disposta a garanzia del lavoratore) finirebbe per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, pur in presenza di una causa non ad esso imputabile, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.

Quindi, essendo il diritto alle ferie finalizzato non soltanto a permettere al lavoratore il reintegro delle proprie energie psicofisiche ma anche a consentirgli lo svolgimento di attività di carattere personale, familiare e sociale, il collocamento in aspettativa per infermità – e quindi per fatto a lui non imputabile – oltre ad impedire il godimento delle ferie già maturate (cfr. Corte Cost., 30.11.1987, n. 616, relativa all’ipotesi di malattia insorta durante il periodo di fruizione delle ferie, che ne sospende il decorso), non preclude la maturazione del diritto al congedo ordinario (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 maggio1999, n. 670).

2.5. Da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109 c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001).

3. Conclusivamente il ricorso va accolto e va quindi riconosciuto al ricorrente il diritto al compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato e non fruito in quanto posto in aspettativa per infermità, oltre al riposo ex lege 937/1977.

3.1. Al compenso suindicato devono essere aggiunti gli interessi e rivalutazione monetaria dal giorno in cui tale compenso doveva essere corrisposto.

4. Sussistono nondimeno giustificati motivi, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.