Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-02-2011) 01-04-2011, n. 13406

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to Massironi Tiberio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- La Corte di appello di Milano, su appello e del P.G. e dell’imputato, C.M., già condannato alla pena di anni 8 di reclusione in primo grado dal gup del tribunale di Busto Arsizio, in sede di abbreviato, per i delitti di tentato omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dall’aver agito con sevizie e crudeltà e di violazione di domicilio aggravata, uniti dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, rigettava l’appello dell’imputato accoglieva quello del P.G., e aumentava la pena ad anni nove di reclusione per l’esclusione delle attenuanti generiche.

-2- Il fatto: l’imputato era penetrato clandestinamente nell’abitazione di M.M.T., la sua ex fidanzata; per aver appreso di una relazione che la donna aveva con un altro uomo, la assaliva sul letto, le si poneva sopra a cavalcioni e quindi cominciava a colpirla con un coltello di cm. 11,5 di lama, rinvenuto nella cantina, da distanza ravvicinata, cagionandole ferite all’addome, che comportavano fuoriuscita di materiale organico, alla superficie della milza e del fegato, alla regione anteriore del collo, quindi cospargeva di benzina la vittima e se stesso non riuscendo poi per cause accidentali a darle fuoco; la donna in preda alla paura si gettava dal balcone riportando lesioni traumatiche tra le quali la frattura del bacino. Nella tasca della giacca dell’uomo venivano rinvenute delle lettere indirizzate ai figli nelle quali manifestava l’intenzione di uccidere la donna per poi togliersi la vita.

-3- I giudici di merito traevano la convinzione della volontà omicidiaria, quanto meno sotto il profilo del dolo alternativo, dalle modalità della condotta, in particolare dalla tipologia della arma, dalle localizzazione delle ferite, dalle intenzioni manifestate nelle lettere sequestrate. Ritenevano la sussistenza delle tre aggravanti contestate, quella della premeditazione, come evidenziato dal programma omicidiario e suicidiario trascritto nelle lettere scritte ai figli, quella di aver agito per motivi di gelosia da considerare banale e sproporzionata rispetto alla gravita della condotta, quella infine delle sevizie e crudeltà evidenziata dall’aver cosparso di benzina la donna che, atterrita, si catapultava fuori dal balcone.

Annullavano, quei giudici, la sentenza di primo grado, nella parte relativa alla concessione delle attenuanti generiche, ritenute non meritevoli in considerazione, più che per i precedenti penali dell’imputato, risalenti nel tempo, per le modalità della azione contrassegnata da crudeltà e gratuità del movente, dalla mancanza di alcun segnale di pentimento ovvero anche di intenzione di qualche forma risarcitoria.

-4- Cinque i motivi, tutti diffusi, di ricorso della difesa dell’imputato, centrati sui vizi di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) ed esposti nell’ordine seguito dal ricorrente:

a) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per la non concessione delle attenuanti generiche. Premesso che le attenuanti generiche possono giustificarsi anche solo in base alla valorizzazione di un solo, singolo dato attenuante, i motivi di ricorso si diffondono a richiamare il lungo rapporto tra imputato e vittima, la loro convivenza contrassegnata da sentimenti profondi e dalla mancanza di litigi almeno fino al (OMISSIS), la ragione dell’introdursi in casa per avere spiegazioni dalla donna sulle ragioni della rottura della relazione che l’imputato attribuiva all’intrusione di soggetti estranei. b) ancora manifesta illogicità della motivazione correlata alle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Il ricorrente si diffonde a spiegare le contraddizioni riscontrabili nelle dichiarazioni della persona offesa in merito alle modalità del suo ingresso in casa, sul fatto che la coltellata avvenne in cucina mentre la M. fumava una sigaretta, sulla inverosimiglianza di una tanica portata nell’appartamento dall’imputato, sul fatto che la benzina fu versata sul corpo dello stesso e che solo accidentalmente di benzina fu bagnata la vittima, sul fatto ancora che il coltello si trovava su un tavolo della cucina, e fu preso nella concitazione del momento. c) manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto relativo alla ritenuta volontà di uccidere.

La Corte non avrebbe tenuto affatto conto di circostanze che avrebbero escluso la rappresentazione di una volontà omicida: essere entrato in casa per avergli aperto la porta la donna, dal momento che, in caso contrario, se fosse entrato sollevando le tapparelle per sorprendere la donna, sarebbe stato subito avvistato dalla persona offesa, le lettere di omicidio-suicidio costituivano il pensiero astratto, non quello concreto dell’imputato, la tanica di benzina si trovava già fuori il balcone e l’accoltellamento sarebbe avvenuto in un momento di rabbia e non si sarebbe tradotto in un pericolo per la vita della persona offesa, ferita solo superficialmente. d) manifesta illogicità e contraddittorietà per le ritenute tre circostanze aggravanti.

Le tre lettere deponevano per una mera intenzione, non per una predisposizione del delitto che maturò all’improvviso. Il coltello e la tanica erano in casa, le intenzioni erano quelle solo di chiarire la rottura di una relazione amorosa durata così gran lungo tempo. I motivi abietti e futili erano incompatibili con la storia della coppia ormai divisa, dopo un rapporto amoroso durato venti anni, interrotto per il matrimonio della donna con altro uomo, ripreso e continuato con la convivenza, interrotta dalla donna che nell’occasione era stata addirittura aiutata dall’imputato a trovarsi un appartamento in affitto. Le sevizie e crudeltà non erano ravvisabili a fronte del fatto che fu l’imputato a cospargere se stesso di benzina che solo accidentalmente cadde sopra la donna, ferita peraltro con colpi volutamente superficiali di coltello. e) ancora vizio di motivazione in relazione al ravvisato delitto di violazione di domicilio.

-5- Il ricorso non ha fondamento.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento giudiziale è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Ora i motivi di ricorso svolgono il tentativo di dedurre, dall’esame delle dichiarazioni della persona offesa e dalle circostanze obiettive del fatto, l’una e le altre nello stesso discorso giustificativo della parte non oggetto di alcuna denuncia di travisamento da parte dei giudici di merito, conclusioni sillogistiche in forza di regole inferenziali diverse da quelle adottate nella sentenza impugnata, divergenti, senza per nulla, nello sviluppo della argomentazioni, sottolineare la macroscopica illogicità della decisione.

Così le dichiarazioni della persona offesa, lineari e per nulla contraddittorie nel loro svolgimento, sono disattese in base ad un racconto difensivo, con possibilità di attestati di verità sul piano astratto, ma senza essere puntellato in concreto di alcun riscontro che non sia rappresentato dalle contrarie dichiarazioni dell’imputato. Del resto le intenzioni dell’imputato sono state, previamente documentate dallo stesso attraverso le lettere, sequestrate, di cui era in possesso ed in cui manifestava chiaramente l’intenzione di uccidere e di poi uccidersi. Il che ha trovato riscontro, poi, nella realtà degli accadimenti, culminati nella condotta della donna che, cosparsa di benzina, si lancia dal balcone per sottrarsi alle violenze, anche brutali, dell’imputato.

La richiesta delle attenuanti generiche, come la confutazione delle tre aggravanti contestate non colgono nel segno, nella misura in cui i giudici di merito, per le prime, hanno valorizzato il dato delle modalità cruente della condotta omicidiaria, ritenuto assorbente di ogni altra considerazione pur favorevole all’imputato. Ed è principio giurisprudenziale consolidato quello per il quale nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Con riferimento poi alle riconosciute tre circostanze aggravanti, la sentenza impugnata, per quel che riguarda la premeditazione, ha fatto perno sulle lettere scritte dallo stesso imputato da cui ha tratto, con sicura ragionevolezza, il convincimento della matura e datata riflessione sull’uccisione da compiere, per quel che riguarda la aggravante delle sevizie e crudeltà, ha sottolineato il tentativo posto in essere dall’imputato, dopo aver ferito la donna, di cospargerla di benzina per poi appiccare il fuoco, per quel che infine riguarda l’aggravante dei motivi abietti e futili, ha ritenuto, sempre la sentenza impugnata, che la azione delittuosa non era tanto eziologicamente motivata da ragioni di gelosia collegate ad un sia pur abnorme desiderio di vita in comune, ma era, per la evidente gravita e sproporzione della azione rispetto al dedotto movente, espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale pertanto non poteva tollerarsi la contraria volontà alla ripresa della relazione.

A fronte di un articolato costrutto motivazionale il ricorrente ha ritenuto, poste le identiche premesse fattuali giudizialmente considerate, di trarre diverse conclusioni argomentative, irricevibili in sede di legittimità.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-07-2011, n. 15458 Responsabilità civile

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nna alle spese ex art. 385 c.p.c..
Svolgimento del processo

R.V. conveniva in giudizio C.G. e HDI Assicurazioni S.p.A. avanti al Giudice di Pace di Aversa per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale.

Si costituiva la società convenuta eccependo la carenza di legittimazione attiva del R..

Il giudice di pace adito ritenuta non provata la legittimazione attiva dell’istante, rigettava la domanda.

Avverso detta sentenza proponeva appello R.V.. Si costituiva la HDI Assicurazioni S.p.A..

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la sentenza quivi denunciata, rigettava il gravame del soccombente".

Ricorre per cassazione il Rennella con un unico motivo.

Resiste l’intimata H.D.I. S.p.A. con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1140, 2043 e 2729 c.c., nonchè dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, critica la sentenza impugnata assumendo che chi agisce per il risarcimento dei danni non è tenuto a dare la prova della piena proprietà del bene danneggiato, ma solo della titolarità della situazione sostanziale, oggetto del rapporto giuridico controverso, per cui anche colui che si trovi ad esercitare un potere materiale sulla cosa può agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante da danneggiamento della stessa, giacchè il proprietario non completa l’elenco dei soggetti legittimati a richiedere il ristoro del pregiudizio economico derivato alla cosa medesima.

La censura non può essere accolta.

E’ pur vero che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere (Cfr. Cass., n. 4003/2006;

Cass., n. 12215/2003; Cass., n. 5421/2000).

Ciò, tuttavia, non basta, perchè – come è stato ribadito sempre dal giudice di legittimità – occorre anche che il soggetto non proprietario, che si trova nel possesso o nella detenzione del bene danneggiato, fornisca anche la dimostrazione del titolo che lo obblighi a tenere indenne il proprietario del veicolo ovvero la prova che in base a quel titolo l’obbligazione risarcitoria è stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere di essere ancora risarcito dal terzo danneggiante (Cass., n. 8550/2007), come nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato l’importo necessario per la riparazione del veicolo (Cass., n. 3005/1990).

Nel caso in esame detta prova non è stata affatto data, siccome rileva in motivazione coerente il giudice del merito, onde la decisione impugnata, la quale si è uniformata alle regole di diritto innanzi enunciate, ha fatto corretta applicazione della logica e della legge.

Il ricorso, quindi, è rigettato ed il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-03-2011) 05-05-2011, n. 17441 Stranieri

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Ancona confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di M.T. in relazione al delitto di favoreggiamento alla immigrazione clandestina di una pluralità di soggetti. In particolare rigettava l’eccezione di nullità dell’ordinanza applicativa, per mancata traduzione nella lingua conosciuta dall’indagata, in quanto al momento dell’emissione della misura non vi era la prova della non conoscenza della lingua italiana da parte dell’indagata; non appena questa situazione era stata svelata, si era proceduto alla nomina dell’interprete, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, e si era provveduto a rendere edotta l’imputata delle accuse a suo carico. Osservava che la traduzione non atteneva alla validità dell’atto ma alla sua efficacia e quindi l’omessa traduzione determinava solo uno slittamento del termine per l’esercizio della difesa che nel caso di specie era stato esercitato dal difensore che aveva impugnato anche nel merito. Inoltre il Gip aveva immediatamente proceduto alla traduzione della parte di ordinanza relativa all’indagata.

Avverso la decisione presentava ricorso l’indagata e deduceva violazione dell’art. 143 c.p.p., e conseguente nullità dell’ordinanza, in quanto la circostanza che un interprete avesse assistito all’interrogatorio di garanzia non poteva sanare la nullità, anche perchè l’indagata non aveva potuto avere contezza delle ragioni che avevano determinato l’emissione del provvedimento;

la circostanza che l’ordinanza fosse stata poi tradotta non aveva rilievo, visto che non le era stata notificata la traduzione; non vi era alcuna efficacia sanante ad opera del ricorso al tribunale del riesame, in quanto era stato proposto dal difensore. Deduceva altresì la nullità dell’ordinanza del tribunale del riesame perchè non tradotta nella lingua conosciuta dall’indagata.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in quanto continua a proporre le medesime questioni di diritto infondate in quanto ampiamente decise, in modo conforme all’ordinanza del tribunale del riesame, dalla giurisprudenza della Suprema Corte anche a Sezioni Unite. Con la decisione S.U. 24 settembre 2003 n. 5052, rv.

226717, si è affermato che la nomina di un interprete nel corso dell’interrogatorio di garanzia è sufficiente a portare a conoscenza dell’indagato delle legioni dell’emissione del provvedimento cautelare nei suoi confronti, mentre l’unico ulteriore conseguenza sarà quella di posticipare il termine per il ricorso al momento della notifica della traduzione. Con la decisione Sez. 4, 12 novembre 2004 n. 6684, rv. 233360 si è affermato che la traduzione dell’ordinanza attiene solo alla efficacia dell’atto e quindi la sua conseguenza è che il termine per impugnare decorrerà per l’imputato dal momento in cui gli giunge la notifica della traduzione; quindi, qualora nel caso di specie si ritenga che l’impugnazione del difensore non esaurisca il diritto della parte, per lei decorrerà dal momento in cui le giungerà la notifica della traduzione già disposta dal GIP. Con decisione Sez. 1, 11 marzo 2008 n. 13804, rv. 239521, si è chiarito che l’omessa traduzione dell’ordinanza del tribunale del riesame non ne determina l’invalidità, ma comporta ancora una volta che i termini del ricorso per cassazione decorrono dal momento in cui l’indagato ha effettiva conoscenza dell’ordinanza. La ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 23-05-2011, n. 20276 Nullità

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ofoni Pier Luigi che chiede l’accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.A., C.K.B.B., tramite i rispettivi difensori ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 13.3.2009 con la quale la Corte d’Appello dell’AQUILA, in parziale riforma della sentenza 12.5.2004 del Tribunale di Avezzano li ha condannati alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e 1.100,00 Euro di multa dichiarandoli responsabili dei reati: a) art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 5, art. 628 c.p., commi 2 e 3, n. 1; b) artt. 110, 81 cpv. e 337 c.p. fatti commessi in (OMISSIS).

La difesa di L.A., richiede l’annullamento della sentenza impugnata deducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge ( artt. 164 e 179 c.p.p.) e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto dell’eccezione di nullità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e delle notifiche successive; 2) inosservanza ed erronea applicazione della legge e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione delle fonti di prova ( artt. 192 e 194 c.p.p.).

La difesa di C.K.B.B. richiede l’annullamento della sentenza impugnata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) lamentando che il giudice dell’appello avrebbe omesso di compiere la doverosa valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p.. Esaminando partitamente i motivi di impugnazione il Collegio osserva quanto segue.

La difesa di L.A. lamenta la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, esponendo che: a) il prevenuto, arrestato nella quasi flagranza dei reati di cui in epigrafe, nel corso del suo interrogatorio avanti il Giudice delle indagini preliminari, aveva eletto il domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p., senza peraltro essere avvertito dell’obbligo di comunicare eventuali sue successive variazioni; b) il prevenuto aveva mutato il proprio domicilio senza peraltro comunicare all’Autorità procedente l’intervenuta variazione; c) per effetto di quanto sopra la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare (e quelle successive) erano state effettuate ex art. 161 c.p.p., comma 4 al difensore di ufficio.

Dedotta la questione in sede di impugnazione di merito, la Corte territoriale respingeva la doglianza affermando che il mancato avviso di cui all’art. 161 c.p.p., comma 1 è causa di nullità relativa ex art. 171, comma 1, lett. c), o al più riconducibile al novero delle nullità a regime intermedio con la conseguente indeducibilità oltre i limiti di cui all’art. 180 c.p.p.. La difesa nella presente sede, denuncia, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), l’erroneità della decisione, perchè la nullità prevista dall’art. 171 c.p.p., lett. c) è assoluta ex art. 179 c.p.p., traducendosi in un caso di omessa citazione.

La doglianza è fondata e va accolta in applicazione del principio per il quale "Sono nulle le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato ai momento della scarcerazione dall’imputato, qualora non risulti che quest’ultimo sia stato avvisato dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità dell’indicazione stessa, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4. (Fattispecie in cui nè dal verbale di scarcerazione, nè da altro atto del processo risultava essere stato dato il suddetto avviso)". Cass. Sez 4 16.9.2008 n. 38557 in Ced Cass. Rv 240868; nel caso in esame, l’avviso in questione non è contenuto nel verbale di scarcerazione, nè in altro atto del processo, con conseguente violazione dell’art. 17 c.p.p., comma 1, lett. c). Pertanto, la notificazione della citazione non poteva essere eseguita mediante il modello della consegna al difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4.

La violazione commessa integra, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 2, 8 aprile 1991, Martinelli, RV 187077;

nello stesso senso Cass. 5, 16 aprile 1996, Stern, RV 204852), una ipotesi di nullità della notificazione ai sensi dell’art. 171 c.p.p., comma 1, lett. c); il vizio della notificazione da luogo, non risultando che l’imputato abbia avuto cognizione della vocatio in judicium, ad omessa citazione (sulla definizione di detta situazione v., per tutte, Cass. S.U. 7 gennaio 2005, Palumbo), generatrice di nullità insanabile (e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio) ex art. 179 c.p.p., comma 1, che rende invalidi gli atti consecutivi dipendenti, tra i quali la sentenza impugnata.

L’accoglimento del primo motivo di gravame, assorbente rispetto ad ogni ulteriore deduzione, comporta l’annullamento della sentenza di appello e di quella di primo grado e del decreto che dispone il giudizio. Conseguentemente gli atti dovranno essere rinviati al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano.

La difesa di C.K.B.B. lamenta, con un primo ricorso a firma del difensore, il vizio di carenza di motivazione, perchè la Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione in merito alla assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Con un secondo ricorso, il medesimo difensore, lamenta: a) il vizio di carenza di motivazione in ordine agli elementi che la difesa aveva indicato come decisivi ai fini di una corretta pronuncia; b) il vizio di manifesta illogicità della motivazione perchè la Corte d’Appello prendendo in considerazione le dichiarazioni rese dalla parte offesa, le avrebbe confortate con elementi di riscontro di valore "neutro".

Le doglianze sono manifestamente infondate. Con riferimento al contenuto del primo ricorso la difesa non pone in evidenza quale debba essere la causa di proscioglimento che ex art. 129 c.p.p. non sarebbe stata presa in considerazione dalla Corte territoriale, la quale ha peraltro fornito una motivazione relativa agli elementi in base ai quali ha ritenuto di poter confermare la pronuncia di condanna dell’imputato. Con riferimento ai motivi contenuti nel secondo ricorso, va osservato che si tratta di doglianze di contenuto generico, e che attengono ad aspetti di valutazione di merito, come tale non sindacabile nella presente sede. Il ricorso, infatti non pone in evidenza i punti della motivazione che siano connotati dal vizio di carenza o da quello di manifesta illogicità. Entrambi i vizi devono essere desumibili dalla lettura del provvedimento impugnato o di altro atto, contenuto nel processo, adoperato dalla Corte d’Appello ai fini del giudizio; in tale caso l’atto deve essere specificatamente individuato e deve essere indicato il punto che si pone in logico contrasto con il contenuto della decisione impugnata.

In entrambi i ricorsi manca ogni riferimento in tal senso. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle ammende ed art. 616, ravvisandosi nella condotta processuale del ricorrente estremi di responsabilità.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e il decreto dispositivo del giudizio nei confronti di L. A. e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Avezzano.

Dichiara inammissibile il ricorso di C.K.B.B. che condanna la pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.