Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22319 Applicazione della pena

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enerale dott. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 19/2/2010 il Tribunale di Treviso, all’esito del dibattimento, ritenuto ingiustificato il dissenso alla proposta di patteggiamento formulata dall’imputato con l’opposizione al decreto penale, applicava ai sensi degli artt. 444 e 448 c.p.p., a B.G. la pena di mesi 3 e giorni 10 di arresto ed Euro 3.000,00= di ammenda (pena detentiva convertite e sospensione condizionale), per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c), per guida in stato di ebbrezza di un veicolo A.M., con tasso alcolemico di g/l 3,36 (acc. in (OMISSIS)). All’imputato veniva irrogata la sanzione accessoria della confisca dell’auto.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello, qualificato ricorso per cassazione, il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. l’inutilizzabilità probatoria dell’accertamento ematico svolto sulla base di un prelievo in ordine al quale non era documentato per iscritto il consenso; in ogni caso il prelievo non era stato preceduto dall’avviso di poter farsi assistere da un difensore;

2.1. il difetto di motivazione in ordine alla affermata responsabilità, tenuto conto che gli indizi sintomatici ben potevano essere stati indotti dallo stato confusionale conseguente all’incidente.

2.3. Con memoria depositata il 9/11/2010, il difensore dell’imputato ha impugnato l’ordinanza della Corte di Appello di Venezia del 28/7/2010, con cui l’appello proposto era stato qualificato ricorso per cassazione, lamentando che dopo la celebrazione del giudizio, non poteva precludersi il secondo grado di merito.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi di censura formulati sono manifestamente infondati.

3.1. In ordine all’assenza di consenso all’accertamento ematico, va premesso che l’analisi è stata svolta in Ospedale, dopo un sinistro stradale (il B. alla guida della sua auto, uscendo di strada, era andato a collidere contro la veranda di un BAR- ristorante). Orbene, questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso" (Cass. Sez. 4, sentenza n. 1827 del 04/11/2009 Ud. (dep. 15/01/2010), Boraco, Rv. 245997).

Inoltre, trattandosi di attività svolta in ambito sanitario e consacrata in un certificato medico, non necessitava l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Peraltro, anche a voler configurare come maturatasi nullità, essa si è sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2. Invero, se difetta l’avvertimento si verifica una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (v. in questo senso Cass., sez. 4^, 8 maggio 2007 n. 27736, Nania, rv. 236934; 18 settembre 2006 n. 2584, Bradaschia, rv. 236007 che precisa che l’eccezione può essere proposta anche mediante lo strumento delle memorie o richieste purchè immediatamente dopo il compimento dell’atto mentre non può più essere proposta in occasione di un successivo atto del procedimento).

Nel caso di specie, il difensore dell’imputato non ha lamentato la nullità, nè in sede di opposizione al decreto penale del 30/6/2009, nè in sede dibattimentale. Pertanto l’eventuale invalidità si è sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.p. in quanto successivamente al compimento dell’atto non è stata immediatamente eccepita e ciò anche dopo la nomina del difensore di fiducia ed il compimento dei primi atti di difesa tecnica.

Inoltre va anche ricordato che la presentazione della richiesta di applicazione della pena comporta l’implicita rinunzia delle parti a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale e processuale nei limiti, rispettivamente, degli artt. 129 e 179 cod. proc. pen. e salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta medesima e al consenso prestato" (Cass. sez. 4, sentenza n. 16832 dei 11/04/2008 Cc. (dep. 23/04/2008), Karafi, Rv. 239543).

Quindi, anche per questa via, eventuali nullità maturatesi devono ritenersi sanate.

3.2. Quanto alla circostanza che gli indici sintomatici rilevati potevano essere ricondotti agli esiti dell’incidente e, pertanto, non avere una sicura valenza indiziante, va rimarcato che la principale prova della responsabilità dell’imputato è costituita dall’esito delle analisi ematiche che, pertanto, si integrano in modo coerente e non contraddittorio con gli indici sintomatici captati dalla P.G. al momento dell’intervento sul luogo dell’incidente.

3.3. Infine, quanto alla censura formulata con i motivi aggiunti, in cui è stata lamentata la violazione di legge per avere la Corte di Appello qualificato l’atto di appello quale ricorso per cassazione, in tal modo precludendo all’imputato la celebrazione di un secondo grado di merito, va rilevata la manifesta infondatezza della doglianza.

Infatti il giudice di merito non ha fatto altro che rispettare il disposto dell’art. 448 c.p.p. che consente al giudice di applicare la pena richiesta dall’imputato quando venga ravvisato che il dissenso del P.M. era ingiustificato. L’applicazione di tale norma è il frutto di una opzione procedurale originaria dell’imputato, di cui quindi egli non può lamentarsi.

In un caso analogo, questa Corte ha precisato che "Non è appellabile dall’imputato la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal giudice che, in chiusura del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso espresso dal P.M. o il provvedimento di rigetto della richiesta, poichè tutte le sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti hanno analoga natura e, salvo particolari disposizioni normative, esplicano i medesimi effetti" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 36084 del 24/06/2005 Ud. (dep. 06/10/2005), Fragomeli, Rv. 231806). Ne consegue che correttamente è stato ritenuto che l’unico mezzo di impugnazione esperibile fosse il ricorso per cassazione.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-11-2011, n. 22699 Personale non docente

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14 luglio 2006, la Corte d’Appello di Campobasso accoglieva il gravame svolto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), dalla C.S.A. di Campobasso, dal Liceo Scientifico Statale (OMISSIS), contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, l’intera anzianità maturata presso l’Ente locale di provenienza da L.C. transitata nei ruoli dell’Amministrazione scolastica dello Stato, area professionale ATA, con decorrenza dal 1 gennaio 2000. 2. La Corte territoriale puntualizzava che L., facente parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (denominato ATA), fino al 31.12.99 dipendente di ente locale passata dall’1.1.2000 alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), lamentava che, in violazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 in occasione di tale passaggio non aveva ottenuto il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio acquisita presso l’ente di provenienza, ma era stato reinquadrata nei ruoli del personale statale ATA secondo il principio della temporizzazione.

3. La Corte territoriale, ricostruita la vicenda applicativa della norma della L. n. 124 cit., art. 8 riteneva applicabile, nella specie, lo ius superveniens costituito dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 della norma di interpretazione autentica nel senso dell’inquadramento con modalità analoghe a quelle previste dall’accordo collettivo 20.7.2000. 4. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione L. C., affidato a due motivi e proponendo, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale. L’Amministrazione pubblica non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

5. La questione oggetto della controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale ATA trasferito dagli enti locali al MIUR in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8. 6. Tale norma, dopo aver premesso, al comma 1, che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado passa a carico dello Stato, prevede, nel comma 2, che: Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.

7. La disposizione fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che "recepì" l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. 8. Con tale accordo l’ARAN e le associazioni sindacali avevano dato applicazione alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 stabilendo, quanto al regime contrattuale, che, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessava di applicarsi a decorrere dall’1 gennaio 2000 il c.c.n.l. 1 aprile 1999 del comparto Regioni-Autonomie locali e dalla stessa data si applicava il c.c.n.l. 26 maggio 1999 del comparto Scuola.

9. L’art. 3 dell’accordo disciplinò l’inquadramento professionale e retributivo, nei seguenti termini: i dipendenti trasferiti sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata tabella B, con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità ….. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola.

10. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in un decreto ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (vedi: Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; Cass. 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè Cass. 27 settembre 2005, n. 18829).

11. Intervenne il legislatore, dettando una disposizione, la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (finanziaria 2006) sopra citata, che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale, stabilendo che la L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2 si interpreta nel senso che il personale ATA degli enti locali trasferito nei ruoli dello Stato è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonchè da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Come è evidente, la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 ha riprodotto, quanto all’inquadramento ed al relativo trattamento retributivo, le clausole dell’accordo sindacale del luglio 2000 già riprese dal decreto ministeriale dell’aprile 2001. 13. La tesi, riproposta dalla parte ricorrente, che nega l’efficacia retroattiva della disposizione introdotta dalla legge finanziaria 2006 e sostiene, quindi, la sua inapplicabilità ai processi già in corso, non è fondata. Il legislatore, come si è visto, usa l’espressione "la L. n 124 del 1999, art. 8, comma 2 si interpreta nel senso che. Espressione che indica la volontà di far retroagire la norma dettata dal comma 218. Corte di cassazione e Corte costituzionale si sono espresse in modo concorde sul punto. Da ultimo, le Sezioni unite, hanno qualificato la disposizione tra le "norme di sanatoria con efficacia retroattiva" perchè il legislatore, emanandola, ha elevato a dato normativo primario il contenuto di un atto regolamentare o amministrativo a carattere generale (il decreto ministeriale che aveva a sua volta recepito l’accordo collettivo ARAN-Sindacati del 2000) giudicato dalla giurisprudenza inidoneo a derogare una norma di legge. Elevato il livello del contenuto normativo del decreto ministeriale trascrivendolo in una norma di rango primario, è venuto meno con efficacia retroattiva il vizio dell’atto. Si è trattato -precisano le Sezioni unite – di una sanatoria ex lege del contenuto precettivo del D.M. 5 aprile 2001, ciò che in linea di principio era consentito fare al legislatore avendo la giurisprudenza costituzionale da tempo ammesso le leggi di sanatoria pur assoggettandone la sostanziale retroattività a scrutinio di legittimità sulla base del parametro della ragionevolezza (Così: Cass. S.U. 8 agosto 2011, n. 17076, richiamando Corte cost. n. 234 del 2007).

14. Quanto al motivo di ricorso riguardante la legittimità costituzionale, esso ripropone alcune delle molteplici eccezioni sollevate da vari giudici, compresa questa Corte di cassazione, che, con ordinanza n. 22260 del 2008, ritenne non manifestamente infondata la questione del contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 CEDU con riferimento al problema dell’ingerenza legislativa in controversie giudiziarie in corso. Le eccezioni di legittimità costituzionale sono state tutte respinte dalla Corte costituzionale con una pluralità di pronunzie: la sentenza n. 234 del 2007, le ordinanze n. 400 del 2007 e n. 212 del 2008, nonchè la sentenza n. 311 del 2009. 15. Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato sono stati respinti da questa Corte (vedi, per tutte:

Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

16. Tuttavia, l’ampio spettro della impugnazione che, più a monte, pone un generale problema di violazione della disciplina dettata dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, dart. 8, comma 2, edalla L. n. 266 del 2005, , art. 1, comma 218, impone di tener conto dei successivi sviluppi della vicenda sul piano della giurisprudenza europea.

17. Sono, infatti, intervenute sul tema, tanto la Corte europea dei diritti dell’uomo, che la Corte di giustizia dell’Unione europea.

18. La Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa con una decisione (sentenza 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia) non ancora definitiva, perchè è oggetto di richiesta di rinvio della causa alla Grande Camera, presentata dallo Stato italiano, ai sensi dell’art. 43 della CEDU. 19. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) si è espressa con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10), sulla domanda di pronuncia pregiudiziale – proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Venezia, nella controversia instaurata nei confronti del Ministero dalla signora I. S. – in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

20. Il Tribunale di Venezia aveva sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali.

21. La prima questione consisteva, in sintesi, nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 possa costituire un "trasferimento d’impresa" ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori.

22. La soluzione della Corte UE è affermativa, nei seguenti termini:

La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro (vedi punto 1 del dispositivo e punto 66 della motivazione).

23. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: a) se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 77/1987 (trasfusa, unitamente alla direttiva 98/50, nella direttiva 2001/23) deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione): b) se il suddetto art. 3 della menzionata direttiva debba essere interpretato nel senso che tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione).

24. Con riferimento a tali due questioni il dispositivo della decisione è il seguente: quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo.

25. Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un "peggioramento retributivo sostanziale". 26. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame, v., supra, accordo del 20 luglio 2000). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente).

27. Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice nazionale (nella attuale controversia: il giudice del rinvio) deve osservare i seguenti criteri: 1) Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75. e al 77 si precisa posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento. Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2) Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: condizioni globalmente meno favorevoli; n. 82: posizione globalmente sfavorevole), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale. 3) Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all’atto del trasferimento" (n. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza).

28. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2, TUE, in combinato disposto con gli artt. 6 CEDU e artt. 46, 47 e 52, n. 3. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della sentenza emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che: vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi di cui alle norme su indicate (vedi: punti 27 e 84 della sentenza).

29. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere- dovere di dare immediata applicazione alle norme della UE provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (vedi, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito della procedura di infrazione) ove riguardino norme UE direttamente applicabili (vedi: Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè sull’onere di interpretazione conforme al diritto UE, tra le tante: Corte cost. sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

30. Il caso in esame deve quindi essere deciso, in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo costituito dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, denunziata dalla parte ricorrente, deve essere verificata sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea.

31. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad altro Giudice, che, applicando i su indicati criteri di comparazione, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-11-2011, n. 24850

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Svolgimento del processo

Con decreto in data 17/3/2006, il Tribunale di Savona ha dichiarato inammissibile il reclamo L. Fall., ex art. 26, proposto da T. L. avverso il provvedimento del G.D. del 9/12/2005, con cui era stato autorizzato il Curatore a trattenere sulla somma liquidata dall’Inps al fallito, a titolo di arretrati di pensione, la somma di Euro 14.395,79, pari alle spese del giudizio di opposizione al fallimento, proposto dal T., e disposta la restituzione della restante somma di Euro 15.217,21 al fallito, autorizzato a trattenere la pensione mensile a far data dal mese di ottobre 2005, in quanto, comunicato il decreto impugnato al difensore della parte il 13/12/2005, il reclamo era stato proposto con ricorso depositato il 23/12/2005, e quindi oltre il termine di gg. 3.

Avverso detto decreto ricorre ex art. 111 Cost., il T., sulla base di due motivi.

La Curatela si difende con controricorso.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e/o falsa e/o erronea applicazione della L. Fall., art. 26 e artt. 737-742 c.p.c.: il Tribunale ha disatteso il principio secondo il quale il reclamo L. Fall., ex art. 26, allorchè si controverta di diritti soggettivi, va proposto nel termine di 10 gg. dalla comunicazione del decreto del G.D. nelle forme di cui all’art. 739 c.p.c..

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia omessa e/o carente motivazione: il Tribunale ha omesso ogni indagine volta a determinare la natura decisoria del provvedimento impugnato, così limitandosi alla pronuncia in rito, senza valutare il merito della controversia.

Nel resto, la parte ripropone i motivi del reclamo (violazione di legge, L. Fall., ex art. 46 e art. 38 Cost., comma 2; violazione di legge per omessa pronuncia; omessa e/o carente e/o contraddittoria motivazione), ribadendo l’assoluto difetto di motivazione del provvedimento del G.D., a fronte della necessaria valutazione della congruità dei singoli ratei di pensione alla data di maturazione, alla stregua della L. Fall., art. 46; che in ogni caso, solo ove accertato che le somme liquidate dall’Inps superavano i limiti di detta norma, il Curatore avrebbe potuto chiedere l’assegnazione delle somme a copertura delle spese legali sostenute dal Fallimento, purchè esistenti i presupposti della prededuzione; che infine, risultavano dovuti alla parte senza decurtazione di sorta i ratei dei mesi di febbraio-maggio 2001, anteriori alla dichiarazione di fallimento.

2.1. I due motivi del ricorso vanno esaminati congiuntamente: con gli stessi, la parte, come dalla stessa riconosciuto a pag. 5, ha inteso invero prospettare la sostanziale censura di vizio di violazione di legge, tanto da prospettare il vizio di omessa motivazione come premessa logico-deduttiva della ritenuta inammissibilità del reclamo da parte del Tribunale.

Il ricorso ex art. 111 Cost., pur ammissibile nei confronti del provvedimento del Tribunale emesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del G.D. a norma della L. Fall., art. 46, in quanto incidente sui diritti del fallito e su quelli dei creditori e presentando i caratteri della decisività e decisorietà (così Cass. 13171/1999 e Cass. 2939/2008), è peraltro inammissibile per la genericità ed inadeguatezza del quesito di diritto.

In esito al primo motivo, il ricorrente ha articolato il quesito di diritto nei seguenti termini: "Accerti la Corte se vi sia stata violazione della L. Fall., art. 26 e/o del combinato disposto della L. Fall., art. 26 e dell’art. 737 c.p.c., nonchè se via sia stata falsa e/o erronea applicazione e/o interpretazione della L. Fall., art. 26, e/o del combinato disposto della L. Fall., art. 26, e dell’art. 737 c.p.c."; nel secondo motivo, che, come sopra rilevato, non è autonomo rispetto al primo, il ricorrente ha chiesto alla Corte di accertare se vi sia stata omessa e/o carente e/o contraddittoria motivazione.

E’ di palese evidenza come il quesito sia stato formulato del tutto genericamente, con la mera indicazione delle norme in tesi violate, ed in termini interrogativi nei confronti della Corte, senza indicare la ratio decidendi che, se seguita, avrebbe portato a diversa decisione (vedi Cass. S.U. S.U. 2658/2008, che in massima si è così espressa: "A norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 – il cui disposto si applica anche ai ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali per motivi attinenti alla giurisdizione – deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, poichè la citata disposizione è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una "regula iuris"; vedi tra le tante, le successive pronunce 19811/08, 19769/08, 4044709).

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1500,00, oltre Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 21-07-2011, n. 29169

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza della quinta sezione di questa corte, in data 21.10.2009, veniva annullata con rinvio la sentenza del tribunale di Palermo che aveva a sua volta confermato la sentenza del giudice di pace di Palermo, che aveva condannato l’imputato per il reato di ingiuria a danno di L.G., sul presupposto che non era stato adeguatamente motivato sulla insussistenza dell’esimente di cui all’art. 599 c.p., comma 2, sulla reciprocità delle offese. Secondo la corte di legittimità, nella sentenza faceva difetto una adeguata motivazione sul diniego della scriminante, poichè 1) la ratio basata sulla priorità della offese da parte del S., sarebbe in contrasto con il principio affermato, secondo cui può beneficiare della causa di non punibilità anche colui che abbia offeso per primo e 2) il fatto che nessuno dei testimoni abbia specificato il tenore delle espressioni offensive utilizzate dal L. non può essere considerato ostativo, una volta che sia provato con la necessaria certezza l’uso di parole offensive da parte di costui.

In sede di giudizio di rinvio, il tribunale di Palermo riteneva ricorrente la prova sulla insussistenza di reciprocità delle offese, alla luce di contributi testimoniali di La. e M.:

secondo il primo, solo S. usò parole sconvenienti ed offensive verso il L., secondo il M., fu S. ad aver apostrofato il L. con (OMISSIS). Tale realtà induceva il giudice di Palermo ad escludere la reciprocità delle offese.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato con un articolato atto, che sviluppa più motivi di ricorso:

2.1 con un primo motivo viene dedotta la violazione art. 606 c.p.p., lett. e): il tribunale sarebbe incorso in un travisamento del fatto, poichè le dichiarazioni del M. andavano lette nella loro completezza, avendo egli aggiunto che dopo essersi preso del magnaccia, il L. "rimase male di tale intervento e rispose". 2.2 Con un secondo motivo deduce violazione art. 606, lett. c), in relazione all’art. 500 c.p.p.: il tribunale prese a base del suo convincimento la dichiarazione che il M. rese in sede di indagini, che valeva solo ai fini della contestazione, con il che detta frase non poteva essere utilizzata.

2.3 con un terzo motivo ha dedotto violazione art. 606 c.p.p., lett. d): non sarebbe stata assunta una controprova decisiva, ovverosia l’acquisizione della denuncia querela sporta dal S. contro il L. in data 10.1,2010 ed il confronto tra le due parti. Tale mezzo probatorio avrebbe potuto chiarire che le espressioni offensive furono pronunciate da entrambe le parti.

2.4 con un quarto motivo deduce violazione art. 606 c.p.p., lett. e) e lett. b) per erronea applicazione di norma penale ed in particolare degli artt. 210 e 197 bis c.p.p..

Il L. era a sua volta imputato in reato connesso e pertanto il suo esame andava disciplinato secondo le norme per l’esame dell’imputato in procedimento connesso ex art. 12 c.p.p., ed in ogni caso la di lui dichiarazione andava valutata secondo i parametri dell’art. 197 bis c.p.p.; inoltre detta testimonianza era inaffidabile in quanto il teste era portatore di pretese economiche, per cui il controllo di attendibilità doveva essere più rigoroso ed incisivo.

2.5 con un quinto motivo deduce violazione art. 606 c.p.p., lett. e) e b), per erronea applicazione art. 627 c.p.p.. Sarebbe stato violato il dictum della corte, avendo il tribunale ribadito l’esclusione della scriminante.

2.6 violazione art. 606 c.p.p., lett. e) e b), per l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 627 c.p.p.: il tribunale avrebbe omesso tutti gli elementi probatori che deponevano sia singolarmente, che nel loro complesso nel senso della reciprocità delle offese. Avrebbe limitato la sua disamina alle dichiarazioni dei due testimoni, omettendo di considerare le dichiarazioni dell’imputato e quelle del teste Sc..

2.7 Con un settimo motivo si duole la difesa del travisamento del fatto: è stato sottovalutato che tra le parti esisteva una forte conflittualità, sarebbe stata data una lettura parziale delle dichiarazioni del teste M., sarebbe stata pretermessa la dichiarazione dello Sc. che disse chiaramente che i due litigavano verbalmente tra loro e l’uno insultava l’altro, sarebbe stata trascurata la dichiarazione dello stesso imputato, che ammise di avere dato del cornuto al L., ma aggiunse di aver ricevuto lo stesso epiteto. Ulteriore elemento che doveva essere valutato e non lo fu, sarebbe rappresentato dalla sentenza irrevocabile acquisita da cui emergeva che il S. fu oggetto di violenta aggressione da parte del L.. Tutto ciò avrebbe dovuto fare addivenire ad una diversa conclusione sulla reciprocità delle offese.

Motivi della decisione

A fronte di motivi non manifestamente infondati, che non precludono l’instaurarsi di un corretto rapporto processuale avanti questa Corte (Sez. Un. 22.3.2005, n. 23428, Bracale), si impone di verificare l’intervenuto decorso della prescrizione, avuto riguardo al tempus commissi delicti. La verifica porta a rilevare che il termine di prescrizione che avrebbe dovuto scadere naturalmente il 15.8.2010, va prorogato di sessanta giorni a seguito di impedimento dell’imputato, che comportò il differimento dell’udienza del 13.12.2006 al 7.3.2006 : pertanto il reato si è estinto il 15.10.2008, avendosi riguardo a fatto commesso fino al 5.2.2003, pel quale opera la normativa vigente in tema di prescrizione, atteso che la sentenza di primo grado venne emessa dopo l’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 (disciplina che prevede peraltro la medesima durata del termine, rispetto alla precedente normativa).

In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nel caso in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve operare appartenga più al concetto di "constatazione" nel senso di percezione ictu oculi, che non a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di approfondimento. Pertanto, non sono ritenuti rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla dichiarazione della causa estintiva che, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può più essere ritardata (Sez. Un. 28.5.2009, n. 35490, Tettamanti).

Nel caso di specie, il supporto testimoniale delle dichiarazioni rese in dibattimento su cui è stata basata la mancanza di prova, quanto all’asserita reciprocità delle offese, non consente l’applicazione dell’art. 129 c.p., ed impone di dichiarare estinto il reato.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, restando salve le statuizioni civili adottate dal tribunale ex art. 578 c.p.p., su cui peraltro questa Corte non può interloquire.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, fatte salve le statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.