T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 12-09-2011, n. 7184 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe deducendo i seguenti motivi di gravame

I Violazione art. 97 Costituzione e art. 1 L. 241/1990. Violazione art. 7 e 9 della Convenzione del 20.1.1998. Falsa applicazione comunicazione prot. 22496/SEGR del 20.4.2001. Eccesso di potere: difetto, illogicità, contraddittorietà. Travisamento dei fatti; difetto di ponderazione. Ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria.

Quanto al provvedimento impugnato sub a), esso è motivato dal semplice richiamo alla circostanza che l’importo di Euro 333.579,36 è stato pagato ai Soggetti Attuatori successivamente alla data del 31.12.2001.

Ciò è stato conseguenza diretta di due cause imputabili al Ministero, da quest’ultimo non considerate affatto:

– l’importo richiesto è pervenuto alla Società Consortile ricorrente solo in data 18.12.2001 e in data 3.1.2002;

– l’Ispettorato del Lavoro ha concluso la verifica intermedia solo il 28.2. 2002 e quella finale solo il 12.4.2002, nonostante il sollecito del Ministero di cui alla nota prot. 1408NII del 29.3.2002.

Né il Ministero ha considerato che la Società Consortile, riconosciuta concessionaria della realizzazione del prioritario interesse pubblico all’occupazione nel Nuorese, ha esattamente adempiuto agli obblighi assunti nella Convenzione: i corsi di formazione meritevoli di finanziamento del FSE sono stati conclusi positivamente ed entro il termine stabilito del 30.6.2000, tanto che la verifica dell’Ispettorato del Lavoro di Nuoro ha dato atto del raggiungimento degli obiettivi che i progetti si proponevano di soddisfare.

Quanto al provvedimento impugnato sub c), esso è motivato dal semplice richiamo all’obbligo in capo agli Enti attuatori, di sostenere tutte le spese entro il termine del 31.12.2001 come da comunicazione del Ministero del 20.4.2001.

Il Ministero, al riguardo, ha completamente omesso di considerare la specifica natura della Società Consortile, da esso in precedenza riconosciuta tanto da sostenere integralmente gli oneri finanziari per i progetti FSE (cfr. convenzione del 20.1.1998 e Decreto Dirigenziale 713NII/99 del 31.12.1999).

Né il Ministero ha tenuto in alcun conto le numerosissime comunicazioni nelle quali la Società Consortile denunciava le circostanze eccezionali nelle quali essa si trovava ad operare, sia a causa del notorio contesto territoriale, economico e sociale, che per la totale mancanza di fondi propri.

Tali circostanze, constatate in loco dall’Ispettorato del Lavoro che incomprensibilmente non ne ha dato conto, integrano una causa di forza maggiore, dimostrata documentalmente e per fatti notori, come tale esimente di responsabilità per la Società Consortile anche in base al diritto comunitario.

Peraltro, la perentorietà del termine ravvisato dal Ministero al 31.12.2001 a pena di restituzione del contributo FSE sarebbe contraddetta dallo stesso Ufficio del Ministero nella richiamata nota prot. 1408NII del 29.3.2002 di sollecito all’Ispettorato del Lavoro di conclusione delle verifiche.

Ne derivano due conseguenze logiche:

– il termine del 31.12.2001 ha natura evidentemente ordinatoria,

la responsabilità del ritardo è, per ammissione espressa dell’ Amministrazione, attribuita esclusivamente ai propri organi periferici.

II. Violazione arti. da 7 a 13 L. 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Contraddittorietà.

Nel provvedimento impugnato sub c), nessun conto viene tenuto della comunicazione della Società Consortile prot. 148 del 6.9.2002, nella quale venivano rappresentate le circostanze eccezionali, già richiamate, in cui essa si è trovata ad operare e nelle quali attualmente versa.

Inoltre, se solo il Ministero si fosse premurato di formalizzare per iscritto che, dopo il versamento dell’ingente quantitativo di denaro sul conto della Consortile oltre la scadenza del 31.12.2001, essa avrebbe dovuto provvedere ai pagamenti entro un termine ancor più breve di quello del febbraio 2002, ne avrebbe dovuto dare comunicazione alla Consortile, avvisandola delle conseguenze in cui sarebbe incorsa.

Il Ministero, una volta accreditate le ingenti somme alla Consortile oltre il termine del 31.12.2001, avrebbe dovuto fissare un nuovo congruo termine a quest’ultima per provvedere al pagamento delle fatture dei propri Soggetti attuatori.

In assenza di ciò, la Consortile altrimenti non ha potuto fare che agire con la tempestività e prudenza rappresentate, provvedendo al pagamento nel più breve termine possibile, in febbraio 2002.

La condotta della Società Consortile avrebbe, pertanto, dovuto essere considerata in relazione alla peculiarità della vicenda procedimentale in cui essa si colloca.

La comunicazione di avvio del procedimento, inoltre, costituisce una garanzie procedimentale riconosciuta dalla giurisprudenza per i provvedimenti di secondo grado: difatti, ogni volta che l’Amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza), incidente su posizioni giuridiche originate dal precedente atto, oggetto della nuova determinazione amministrativa di rimozione, diviene necessario l’avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241, ove non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento (Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 20 aprile 1998 n. 242, in Cons. Stato 1998, I, 700).

L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, pertanto, costituisce vizio di violazione di legge e comporta l’illegittimità degli atti impugnati.

III. Ulteriore eccesso di potere.

Si contestano, inoltre, al Ministero del Lavoro, le modalità di calcolo dell’importo di 333.579,38 euro richiesto in restituzione, poiché gli importi effettivamente impegnati, ma non pagati, dalla Società Consortile entro il 31.12.2001, sono uguali agli importi sommati delle due ultime rate accreditate, e cioè a 298.009,27 euro (223.506,95 + 74.502,32).

Anche aggiungendo gli eventuali interessi legali attribuiti ed indicati negli allegati A e B del primo provvedimento impugnato non si arriverebbe comunque alla somma sopracitata.

IV. Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti – Eccesso di potere per illogicità manifesta. Ingiustizia grave.

La verifica dell’attività di rendicontazione, effettuata da un Ispettorato del lavoro, è un atto prodromico alla validità ed efficacia della rendicontazione, che diviene definitiva solo in seguito alla predetta verifica.

Di conseguenza, per evitare di commettere errori nell’attribuzione di somme di denaro ai propri Enti delegati ai quali, a posteriori, l’Ispettorato avrebbe potuto non riconoscere alcune spese portate a rendiconto, ed in applicazione delle disposizioni contenute nella predetta comunicazione del Ministero del 20.4.2001 prot. 22496/SEGR, la Società Consortile ha doverosamente effettuato i pagamenti nel febbraio 2002, dopo che le erano pervenute tutte le fatture da parte degli Enti delegati ed era stata terminata la verifica provvisoria della rendicontazione da parte dell’Ispettorato del lavoro di Nuoro, conclusasi in via definitiva nell’aprile 2002.

Emerge, pertanto, una palese contraddittorietà tra il provvedimento con cui viene data la disponibilità per l’erogazione di anticipazioni del saldo finale sui fondi comunitari ed i provvedimenti impugnati.

L’esercizio del potere di revoca presuppone, peraltro, non soltanto la valutazione dell’interesse pubblico specifico a rimuovere l’assetto in precedenza disposto, ma anche che tale valutazione sia effettuata comparativamente col sacrificio imposto al privato che sul provvedimento precedente aveva fatto affidamento; è necessario, a tal fine, che l’Amministrazione fornisca adeguata motivazione che consenta, all’amministrato di valutarne la congruità.

V. Domanda di condanna dell’ Amministrazione resistente

Si ritiene che nella presente fattispecie ricorrano le condizioni per la condanna – in ogni caso – dell’ Amministrazione statale al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, che, avendo diligentemente e tempestivamente portato a compimento l’attività di interesse pubblico – attività ritenuta meritevole di finanziamento – di cui alla convenzione, deve vedersi riconosciuti, a tale titolo, gli importi richiesti in restituzione.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso ed eccepisce in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione.

Motivi della decisione

Devesi in primo luogo disattendersi l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’Amministrazione resistente che eccepisce il difetto di giurisdizione.

Sostiene la difesa erariale che la società ricorrente avrebbe sostanzialmente azionato dinanzi al giudice amministrativo una pretesa all’integrale conseguimento dei contributi del F.S.E., concessi in relazione a P.O. a titolarità del Ministero del Lavoro, nell’ambito di finanziamenti comunitari per le attività di formazione ed in sostanza avrebbe lamentato la illegittimità delle decurtazioni operate dal Ministero, sulla base dei rilievi svolti dal competente organo di controllo.

A supporto del difetto di giurisdizione l’Avvocatura generale evidenzia che analoga questione sarebbe stata risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, decidendo regolamento di giurisdizione proposto dalla difesa erariale, ha stabilito la giurisdizione ordinaria in caso di pretese del privato in materia di contributi per la formazione professionale, nella fase successiva al finanziamento (cfr.SS.UU.n.22093 del 13.10.2006 e precedenti ivi richiamati), come appunto nella specie.

A tale riguardo ritiene il Collegio non condivisibili le argomentazioni della difesa erariale posto che nella specie viene sindacato l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione di valutare la richiesta di erogazione anticipata del saldo proposta dalla società ricorrente in relazione alla comunicazione del Ministero del Lavoro del 20.4.2001 e il conseguente uso fatto dall’amministrazione di tale potere, espressosi nei provvedimenti impugnati, da ultimo in quello prot. 32162 del 25.9.2002.

Giova al riguardo ricordare che in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, infatti, il riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A. va stabilito distinguendo le ipotesi in cui il contributo è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui è attribuito alla p.a. il potere di riconoscere l’ausilio previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l”’an”, il "quid" e il "quomodo" dell’erogazione (Cass. s.u. n. 397/2011): in questa seconda ipotesi la posizione del privato è di interesse legittimo, tutelabile dinanzi al G.A., nella fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, nonché nel caso in cui tale provvedimento venga annullato, modificato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse; è invece di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al G.O., se la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cass. S.U. n. 2804/12008; Consiglio di Stato, n. 1386/2010).

Fatti tali premesse risulta evidente che nella fattispecie in esame la questione non verte sul solo adempimento o meno della società ricorrente agli obblighi assunti in convenzione (per i quali è ravvisabile posizione di diritto soggettivo rispetto agli atti adottati dall’amministrazione) o di rapporto paritetico tra amministrazione e soggetto attuatore dei progetti.

Del resto tale assunto trova conferma nella stessa pronuncia giurisdizionale del giudice di secondo grado, che nella fattispecie in esame (Consiglio di Stato ordinanza cautelare n. 270/2003 di accoglimento) ha avuto modo di ribadire che ai fini della giurisdizione, "l’oggetto della controversia riguarda in via essenziale la determinazione amministrativa concernente l’importo finale del contributo e non il mero rimborso dei finanziamenti erogati"; con ciò ritenendo correttamente instaurato il contraddittorio innanzi al giudice amministrativo.

Nel merito il ricorso risulta fondato posto che gli atti impugnati appaiono adottati sulla base di erronei presupposti di fatto con palese contraddittorietà e non adeguata motivazione

Ed invero osserva il Collegio che l’Avvocatura generale dello Stato sostiene al riguardo che "l’Amministrazione centrale, nella determinazione del saldo spettante al gestore delle attività formative cofinanziate dal F.S.E, si" sarebbe " perfettamente conformata alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento ed alle risultanze delle verifiche ispettive… La pretesa di parte ricorrente si basa, in realtà su di una erronea prospettazione del sistema di riconoscimento delle spese, giacchè il riconoscimento di spese "impegnate" è finalizzato all "attribuzione di eventuali anticipazioni del cofinanziamento pubblico in via provvisoria, restando il riconoscimento definitivo di tali spese subordinato al loro effettivo esborso di cassa, attestato dalla documentazione di quietanzamento, entro il termine limite individuato secondo la normativa comunitaria".

L’assunto della difesa erariale non è condivisibile non ravvisandosi alcuna "erronea prospettazione del sistema di riconoscimento delle spese" da parte ricorrente.

Risulta infatti dagli atti di causa e peraltro non contestato che la Società Consortile abbia concluso le attività previste in convenzione entro il termine del 30.6.2000 ed abbia trasmesso in data 10.8.2000 (quindi entro il termine di cui in Convenzione), la rendicontazione delle attività e spese al Ministero del Lavoro e agli Ispettorati del Lavoro competenti, al fine della conseguente loro verifica per il versamento del saldo.

Tuttavia l’Ispettorato del Lavoro iniziava la verifica solo un anno dopo, nel settembre 2001, rimanendo nelle more la Società Consortile in attesa del versamento del saldo, subordinato all’esito favorevole della verifica da parte dell’Ispettorato.

Peraltro, il Ministero del Lavoro comunicava (cfr. prot. 22496/SEGR del 20.4.2001) che la procedura fino ad allora in vigore "che consentiva la rendicontazione delle spese effettivamente impegnate entro i termini di ultimazione delle attività, anche se non effettivamente pagate, valida per tutti gli anni intermedi della programmazione non è attualmente praticabile", e prevedeva, quindi, la possibilità di erogare anticipazioni sul saldo finale subordinate alla costituzione di garanzie fideiussorie, al fine del rispetto del termine del "31.12.2001 quale termine finale per l’effettuazione dei pagamenti da parte dei Soggetti Attuatori dei programmi".

Entro tale termine, infatti, i Soggetti attuatori avrebbero dovuto provvedere al pagamento delle spese impegnate, così come disposto dalla Commissione europea.

Il Ministero altresì disponeva (cfr. sempre prot. 22496/SEGR del 20.4.2001) che l’erogazione anticipata del saldo potesse essere ricevuta anche da quei soggetti – quale la Società Consortile – "che hanno già ultimato le attività del progetto finanziato ed hanno presentato rendiconto.finale ma sono in attesa della verifica amministrativocontabile da parte dei competenti ispettorati. In tal caso l’importo da richiedere sarà pari tra la differenza tra le spese esposte in rendiconto e le anticipazioni ricevute".

La Società ricorrente, in attesa della verifica amministrativocontabile da parte dell’Ispettorato del Lavoro di Nuoro e stante la mancanza di risorse finanziarie proprie, per adeguarsi alla nuova procedura di cui alla citata nota prot. 22496/SEGR del 20.4.2001 – richiedeva l’erogazione anticipata del saldo (cfr. comunicazione prot. 17 del 26.6.2001), presentando due polizze fidejussorie, emesse dalla Società I.C. S.p.a.

Di conseguenza a decorrere da tale data (26.6.2001) la Società ricorrente rimaneva in attesa di ricevere l’erogazione stessa affinché si potesse dotare della liquidità necessaria per provvedere al pagamento degli interventi cofinanziati dal FSE entro la scadenza del 31.12.2001.

Senonchè:

– l’importo richiesto risulta pervenuto alla Società ricorrente dopo oltre sei mesi ed in due tranches, una delle quali in data 3.1.2002 per Euro 223.506,95 e quindi addirittura oltre la scadenza del 31.12.2001 disposta dallo stesso Ministero) e l’altra immediatamente a ridosso di tale scadenza, in data 18.12.2001, per Euro 74.502,32;

– l’Ispettorato del Lavoro di Nuoro concludeva l’attività di verifica della rendicontazione solo in data 12.4.2002, rimettendo una relazione intermedia solo in data 28.2.2002.

Sulla base di tali risultanze processuali risulta evidente il ritardo operato dall’Amministrazione senza il quale la ricorrente avrebbe congruamente rispettato il termine del 31.12.2001, con la conseguenza che il mancato rispetto dello stesso non può essere addebitabile alla società ricorrente come erroneamente ritenuto dall’Amministrazione con gli atti impugnati nei quali viene effettuata una valutazione erronea dei presupposti di fatto, richiedendo alla società ricorrente (provvedimenti prot. 1990 del 24.6.2002, prot. 21220 del 1.7.2002 e prot. 32162 del 25.9.2002 la restituzione di Euro 333.579,38, per il motivo che tale importo " per la realizzazione dei progetti sarebbe stato speso successivamente alla data del 31.12.2001"

Quando invece il motivo del ritardo nella spesa oltre il termine del 31.12.2001 era riconducibile a fatti ed atti procedimentale dell’Amministrazione dato che l’importo richiesto in restituzione perché speso oltre la scadenza del 31.12.2001, risulta pervenuto alla Società ricorrente in due tranches, una delle quali in data 3.1.2002 per Euro 223.506,95 (e cioè oltre la scadenza del 31.12.2001 disposta dallo stesso Ministero) e l’altra immediatamente a ridosso di tale scadenza, in data 18.12.2001, per Euro 74.502,32.

Senza contare che come giustamente osservato da parte ricorrente:

– l’Ispettorato del Lavoro ha concluso la verifica intermedia solo il 28.2.2002 e quella finale solo il 12.4.2002, nonostante il sollecito del Ministero di cui alla nota pro t. l408/VII del 29.3.2002.

– il Ministero non ha considerato che la Soc. Consortile, riconosciuta concessionaria della realizzazione del prioritario interesse pubblico all’occupazione nel Nuorese, ha esattamente adempiuto agli obblighi assunti nella Convenzione, come risultato dalla verifica dell’Ispettorato;

– il Ministero non ha considerato affatto la specifica natura e situazione della Società Consortile, da esso in precedenza riconosciuta tanto da sostenere integralmente gli oneri finanzi per i progetti FSE (cfr. convenzione del 20.1.1998 e Decreto Dirigenziale 713NII/99 de131.12.1999);

– il Ministero non ha tenuto in alcun conto le numerosissime comunicazioni nelle quali la Società Consortile denunciava le circostanze eccezionali nelle quali essa si trovava ad operare, sia a causa del notorio contesto territoriale, economico e sociale, che per la totale mancanza di fondi.

D’altra parte il comportamento dell’Amministrazione risulta palesemente contraddittorio, perché da un lato, in ossequio alla normativa comunitaria, ha mostrato l’intenzione di finanziare, mediante il Fondo Sociale Europeo, azioni riguardanti in particolare lo sviluppo delle strutture dell’occupazione, della formazione e di altre strutture analoghe nei confronti dei soggetti richiedenti, dall’altro, invece, ha adottato nei confronti della Società ricorrente un comportamento ostativo e discriminatorio, vantando un credito per somme già utilizzate dalla stessa ricorrente per svolgere corsi di formazione conclusi ormai da ben due anni.

In particolare, con la comunicazione del 20.4.2001 prot. 22496/SEGR, il Ministero ha inteso erogare il saldo in via anticipata, prevedendo tale possibilità anche per i "soggetti che hanno già ultimato le attività del progetto finanziato ed hanno presentato rendiconto finale ma sono in attesa della verifica amministrativocontabile da parte dei competenti ispettorati", ovvero per la Società Consortile ricorrente.

Nell’ultimo dei provvedimenti impugnati, invece, il Ministero del Lavoro contraddittoriamente asserisce che nella comunicazione del 20.4.2001 pro t. 22496/SEGR è stato individuato un presunto obbligo "di sostenere tutte le spese" entro il termine del 31.12.2001: il che, risulta contraddittorio rispetto alla finalità di cui alla comunicazione del 20.4.2001 prot. 22496/SEGR, finalizzata a dotare di liquidità i soggetti non dotati, quale la Società ricorrente.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto vanno annullati gli atti impugnati per eccesso di potere per erronei presupposti di fatto, contraddittorietà e non adeguata motivazione, restando assorbite le ulteriori doglianze

Relativamente alla pretesa risarcitoria, la medesima risulta assorbita nella restituito in intergrum della posizione giuridica di parte ricorrente

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati e dichiara improcedibile la richiesta risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-01-2012, n. 646 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 73/26/06, depositata il 24.1.07, pronunciata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, accogliendo il ricorso in ottemperanza proposto da P.M.P., determinava in Euro 257,58 per ciascuno degli anni di maggior anzianità di servizio previsti dalla L. n. 141 del 1990, art. 1, la somma che andava rimborsata al contribuente, a titolo di maggiore imposta (IRPEF) pagata sull’indennità di buonuscita corrispostagli dall’O.P.A.F.S. (Opera di previdenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato), secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 110/26/04, emessa dalla stessa CTR. 2. Il giudice dell’ottemperanza riteneva, invero, non dovuta – benchè la predetta decisione n. 110/26/04, passata in giudicato, ne avesse affermato, quanto meno in via di principio, la debenza – l’ulteriore detrazione dell’ importo pari alla percentuale dell’indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del dipendente e l’aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all’O.P.A.F.S..

2.1. L’impugnata sentenza poneva, inoltre, a carico dell’amministrazione finanziaria le spese del giudizio di ottemperanza, liquidandole, però, in misura globale e sensibilmente ridotta rispetto alla nota specifica prodotta dalla parte ricorrente, senza precisare, tuttavia, le voci non ammesse, nè il motivo dell’esclusione o della riduzione delle somme richieste.

3. Per la cassazione della sentenza n. 73/26/06 ha proposto ricorso il P. affidato a due motivi, ai quali l’amministrazione intimata ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il P. deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 1.1. Osserva, invero, il contribuente che la CTR avrebbe illegittimamente escluso, in sede di giudizio di ottemperanza, l’ulteriore detrazione – per la maggiore imposta IRPEF indebitamente trattenuta al P. sull’indennità di buonuscita – dell’importo pari alla percentuale di detta indennità corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del dipendente e l’aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all’O.P.A.F.S..

La spettanza di tale detrazione, invero, – a parere del ricorrente – sarebbe stata accertata, in via definitiva, dal giudicato formatosi sulla sentenza della stessa CTR n. 110/26/04; sicchè detta questione non avrebbe potuto essere più posta in discussione in sede di giudizio di ottemperanza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70. 1.2. La censura è infondata e va disattesa. 1.2.1. Giova premettere, al riguardo, che – con ricorso alla CTP di Foggia – P.M. P. impugnava il silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione sull’istanza di rimborso della maggiore IRPEF trattenuta sull’indennità di buonuscita corrispostagli dall’O.P.A.F.S.. Con tale istanza, il contribuente chiedeva, invero, il rimborso in relazione a due specifiche voci: a) alla detrazione D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 17 (nel testo applicabile ratione temporis), che – a suo dire – sarebbe spettata anche per l’aumento di servizio, computabile come prestazione effettiva di lavoro, ai fini della misura della pensione e dell’indennità di buonuscita, ai sensi della L. n. 141 del 1990, art. 1, comma 4; b) alla detrazione della somma pari alla percentuale della buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del dipendente e l’aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all’O.P.A.F.S. Il ricorso – disatteso dal giudice di prime cure – veniva, invece, accolto, in relazione ad entrambe le voci suindicate, dal giudice di appello, con la menzionata sentenza n. 110/26/04, il cui dispositivo demandava all’Agenzia delle Entrate la determinazione dell’imponibile dell’indennità di buonuscita, sia con riferimento al maggior servizio computabile come effettivo ai fini pensionistici, sia con riferimento alla percentuale contributiva a carico del lavoratore, esente da imposta in forza del principio desumibile dalla pronuncia n. 231/91 della Corte Costituzionale.

1.2.2. Formatosi il giudicato su tale pronuncia, il P. proponeva ricorso in ottemperanza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, che si concludeva con il riconoscimento della prima delle due voci in contestazione, avendo la CTR determinato in Euro 257,58 per ciascuno degli anni di maggior anzianità di servizio previsti dall’art. 1 della L. n. 141 del 1990, la somma che andava rimborsata al contribuente, a titolo di maggiore imposta (IRPEF) pagata sull’indennità di buonuscita.

Quanto alla seconda delle voci suindicate, il giudice dell’ottemperanza accertava, invece, che sulla somma globale erogata al dipendente, a titolo di indennità di buonuscita, non era stata operata ritenuta alcuna da parte dell’O.P.A.F.S. Sicchè il ricorso, in relazione a tale pretesa detrazione della percentuale contributiva a carico del lavoratore, non veniva accolto.

Avverso tale pronuncia insorge, pertanto, il P. con il presente ricorso per cassazione affidato, in primis, al motivo in esame.

1.2.3. Premesso quanto precede, osserva la Corte che il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle Commissioni tributarie, regolato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, ammissibile ogni qual volta debba farsi valere l’inerzia della p.a. rispetto al giudicato, ovvero la difformità dell’atto posto in essere dalla medesima in ottemperanza al giudicato rispetto al contenuto della sentenza da eseguire, presenta connotati diversi rispetto al corrispondente, e – per taluni versi – concorrente giudizio esecutivo civile.

Per vero, lo scopo del giudizio di ottemperanza non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva, tout court, del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti – e soltanto – quegli accertamenti indispensabili a delimitare la portata precettiva effettiva della sentenza di cui si chiede l’esecuzione (cfr. Cass. 20202/10). Ne discende che se, per un verso, il potere del giudice dell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, per altro verso, può – e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (v., ex plurimis, Cass. 22188/04, 28944/08, 11450/11).

1.2.4. Orbene, nel caso concreto, la sentenza della CTR n. 110/26/04 – in relazione alla quale il contribuente aveva proposto ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70 – nell’accogliere le due detrazioni di imposta richieste, aveva demandato all’Agenzia delle Entrate di rideterminare l’imponibile dell’indennità di buonuscita, defalcando – oltre alla voce per la quale non vi è. contestazione (aumento di servizio ex L. n. 141 del 1990) – la ritenuta di imposta operata sulla quota corrispondente alla parte di contribuzione a carico del lavoratore, da considerarsi esente da imposta. La CTR aveva imposto, quindi, il rimborso della maggiore IRPEF indebitamente riscossa sulla predetta indennità.

E tuttavia, nel successivo giudizio di ottemperanza la CTR ha accertato che su tale quota della contribuzione a carico del lavoratore non è stata operata ritenuta alcuna, ai fini IRPEF, e la circostanza non è stata contestata con il ricorso per cassazione.

1.2.5. Se ne deve necessariamente inferire, a parere della Corte, che l’impugnata pronuncia – contrariamente a quanto assume il ricorrente – sia coerente con i limiti del giudizio in questione, essendosi il giudice dell’ottemperanza limitato a precisare la portata precettiva del giudicato accertando – a fronte della pronuncia che demandava all’amministrazione di determinare esattamente l’imponibile detraendo le voci esenti da imposta – che per una di tali voci non vi era stata alcuna trattenuta IRPEF. Ne consegue, pertanto, che il motivo di ricorso in esame i. non può che essere disatteso.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il P. deduce la violazione della L. n. 794 del 1942, art. 24 e del D.M. n. 127 del 2004, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 2.1. Assume, invero, il ricorrente che il giudice dell’ottemperanza, a fronte di un parcella recante l’importo complessivo di Euro 1.753,88, si sarebbe limitato a liquidare in sentenza – del tutto immotivatamente – la somma di soli Euro 400,00, oltre spese generali ed accessori di legge, in tal modo violando altresì i minimi inderogabili previsti dalla legge.

2.2. Il motivo di ricorso è inammissibile.

2.2.1. E’ bensì vero, infatti, che il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti e degli onorari in misura inferiore a quella esposta, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione di voci da lui operata; e ciò al fine di consentire – attraverso il sindacato di legittimità – il riscontro della conformità della liquidazione operata a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, in special modo in relazione all’inderogabilità dei minimi L. n. 794 del 1942, ex art. 24.

Tuttavia, laddove il ricorso per cassazione avverso la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice non riporti le singole voci della nota spese ridotta globalmente, esso non consente di verificare la pretesa violazione dei minimi, sia per i diritti che per gli onorari, e – pertanto – non essendo autosufficiente, è inammissibile (Cass. 21325/05, 2254/07).

2.2.2. Nel caso di specie, il P. si è limitato a dedurre, nel ricorso per cassazione, di avere esposto in parcella spese per Euro 183,60 e diritti per Euro 759,00, senza specificazione alcuna delle relative voci; quanto agli onorari, poi, nessuna indicazione specifica – neppure cumulativa – circa le voci richieste ha operato il ricorrente.

Per tali ragioni, pertanto, il motivo in esame deve essere dichiarato inammissibile.

3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso del P. va rigettato.

4. Concorrono giusti motivi per un’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 22-02-2012, n. 2572 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Coordinamento della Pro Loco del lago di Idro, in qualità di formazione sociale tutelata ex art. 2 Cost. e legittimata ai sensi della L. n. 383 del 2000, impugnava dinanzi al T.S.A.P. il provvedimento di approvazione dell’Accordo di programma intervenuto tra la Regione Lombardia ed i Comuni di Anfo, Bagolino, Idro e Lavenone al fine della valorizzazione del lago di Idro, nonchè tutti gli atti "endoprocedimentafi, consequenziali e connessi", ritenendo detto Accordo inidoneo alla reale valorizzazione del lago ed inteso ad utilizzarlo a scopi produttivistici in totale spregio degli usi generali del demanio idrico.

Il T.S.A.P., con sentenza n. 32 del 2011, per quel che in questa sede ancora rileva, dichiarava inammissibile il ricorso del Coordinamento, tra l’altro affermando: che al Coordinamento ricorrente non poteva essere applicata la L. n. 383 del 2000 disciplinante le Associazioni di promozione sociale in quanto il suddetto Coordinamento non aveva prodotto lo Statuto nè l’atto costitutivo necessari ad individuarne scopi e struttura, con conseguente impossibilità di ravvisare l’interesse ad adire il giudice, non essendo la mera previsione di un generico fine di tutela dell’ambiente e del paesaggio locale, dichiarata dal Coordinamento, sufficiente a radicare una posizione di interesse atta a legittimare la proposizione di ricorsi giurisdizionali avverso provvedimenti incidenti su di un particolare ambiente; che i suddetti atti non erano neppure acquisibili d’ufficio, non essendo il ricorrente un’associazione ambientale ai sensi della L. n. 349 del 1986, art. 13; infine che non risultava specificato l’interesse processuale, cioè il vantaggio potenziale derivante dall’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Avverso tale sentenza il Coordinamento della Pro Loco del lago di Idro propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti della Regione Lombardia nonchè dei Comuni di Anfo, Bagolino, Idro e Lavenone, oltre che della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infra strutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, della Provincia autonoma di Trento e della Provincia di Brescia. Resistono con controricorso la Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia nonchè i Comuni di Lavenone e Bagolino, gli ultimi due proponendo altresì ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Deve innanzitutto disporsi la riunione dei ricorsi siccome proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo del ricorso principale il Coordinamento ricorrente deduce violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione al disposto della sentenza del TAR Lombardia – sezione distaccata di Brescia – n. 1339 del 2008, passata in giudicato (e facente riferimento alla sentenza n. 4767 del 2006 del TAR Lazio, anch’essa passata in giudicato), pronunciata nel procedimento instaurato dal Coordinamento nei confronti dei Comuni di Anfo, Bagolino e Idro per impugnare il silenzio rigetto sulla richiesta di accesso alla documentazione riguardante l’Accordo di programma all’epoca in itinere.

Col secondo motivo del ricorso principale, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto dell’art. 2 Cost. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 144, comma 1 il ricorrente sostiene che il TSAP, nel disconoscere la legittimazione attiva in capo al Coordinamento, si sarebbe posto in contrasto con la sentenza n. 3939 del 2011 con la quale le Sezioni Unite hanno fissato fondamentali principi di diritto in materia, nonchè "con lo spazio comune di diritto europeo e con gli stessi diritti sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali" con relativo protocollo addizionale, siccome ratificati dalla L. n. 848 del 1955 e dal D.P.R. n. 217 del 1982.

Le censure sopra esposte sono inammissibili per carenza di interesse.

Nella sentenza impugnata il T.S.A.P. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso sia per mancanza della legittimazione attiva in capo al Consorzio sia per mancanza (di prova della sussistenza in concreto) dell’interesse ad agire – ossia l’interesse processuale che ha per oggetto il provvedimento che si domanda al giudice come mezzo per ottenere il soddisfacimento dell’interesse primario, mentre negli unici due motivi di ricorso il Coordinamento censura solo la prima delle due rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata. Pertanto, se anche si ritenesse la fondatezza delle censure esposte nei motivi suddetti (e quindi la sussistenza della legittimazione ad agire del Coordinamento), non potendo per ciò solo ritenersi anche la sussistenza dell’interesse processuale (che va riguardato in relazione al provvedimento in concreto richiesto), la sentenza impugnata resterebbe pur sempre sorretta dalla ratio decidendi che non ha costituito oggetto di censura in questa sede.

Col primo motivo del ricorso incidentale i Comuni di Lavenone e Bagolino censurano la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di mandato al difensore senza considerare che il firmatario della procura non si era qualificato Presidente del Coordinamento, che mancavano agli atti lo statuto e l’atto costitutivo dai quali poter desumere il soggetto cui spettava la rappresentanza del Coordinamento e che non era stato depositato un qualsiasi atto di conferimento al suddetto firmatario, da parte del Coordinamento o dei suoi organi, del potere di rilasciare procura.

Col secondo, deducendo "violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, nn. 4 e 5) – errata compensazione delle spese di causa (art. 92 c.p.c.) i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il TSAP ha disposto la compensazione delle spese del giudizio" per novità delle questioni, sostenendo che il presupposto della novità delle questioni può in ipotesi essere addotto quale grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese solo se sussistente in concreto, mentre nella specie la decisione è stata assunta per difetto di legittimazione e difetto di interesse, questioni sulle quali non si sono riscontrate da ultimo rilevanti oscillazioni giurisprudenziali, oggettive difficoltà di accertamento in fatto o una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa ed il costo delle attività processuali richieste.

Col terzo motivo i ricorrenti incidentali si dolgono del mancato esame della eccezione pregiudiziale di irricevibilità del ricorso introduttivo per intervenuta decadenza.

Il primo e il terzo motivo devono ritenersi assorbiti dal rigetto del ricorso principale, avendo queste sezioni unite affermato, anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (cfr. SU n. 5456 dei 2009). li secondo motivo del ricorso incidentale è invece fondato nei termini di cui in prosieguo.

Questa Corte ha ripetuta mente affermato che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, in presenza di determinate condizioni, le spese di lite. E’ l’art. 92 c.p.c. ad attribuire tale potere ed esplicitare le relative condizioni, prevedendo al comma 2 (siccome modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11) che il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione.

E’ dunque alla stregua della seconda condizione prevista dal comma sopra riportato che deve essere valutata la censura in esame ed i corrispondenti poteri – limiti del sindacato di questo giudice rispetto ad essa.

In proposito, è opportuno premettere che la disposizione citata, nella parte in cui fa riferimento alla concorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni" (così come nella versione precedente faceva riferimento alla concorrenza di "giusti motivi"), si pone come norma "elastica", configurabile quando una disposizione di limitato contenuto (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa. Non diversamente da quando un determinato comportamento viene giudicato conforme o meno a buona fede allorchè la legge richieda tale elemento ovvero un licenziamento viene ritenuto sorretto o meno da giusta causa o giustificato motivo, così, nella individuazione delle gravi ed eccezionali ragioni la cui concorrenza autorizza all’esercizio del potere discrezionale di compensare le spese, il giudice di merito è dunque chiamato ad integrare il contenuto della norma: tale attività di precisazione e integrazione è censurabile in sede di legittimità al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche, atteso che, nell’esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma elastica, il giudice compie un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (v. tra le altre cass. n. 5026 del 2004 e n. 3645 del 1999 in tema di licenziamento).

La ragione addotta nella specie per giustificare la disposta compensazione – novità delle questioni – si inscrive in un ambito da sempre valutato a tali fini dalla giurisprudenza di legittimità – sia pure formatasi con riguardo alla precedente versione dell’art. 92 c.p.c., la quale ha ritenuto giusto motivo di compensazione la "dubbiezza della lite" (v. già cass, n. 197 del 1948), l’obiettiva "controvertibilità" delle questioni di diritto trattate (v. cass. n. 340 del 1976 e n. 2885 del 1979), la "peculiarità" , "complessità", o, appunto, "novità" delle predette questioni (v. cass. n. 4918 del 1985, n. 9597 del 1994, n. 8210 del 2003, n. 18352 del 2003 e n. 4854 del 2007, ma vedi anche cass. n. 14563 del 2008, secondo la quale non costituisce giusto motivo di compensazione la "peculiarità della fattispecie", in quanto la cripticità della formula non consente il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione), nonchè l’assenza di una consolidata interpretazione di una norma (v. cass. n. 7535 del 1993, n. 770 del 2003 e n. 18744 del 2003).

Come è evidente dal breve excursus che precede, i motivi di compensazione suddetti, in quanto tutti idonei a far emergere apprezzabili ragioni, ancorchè successivamente ritenute infondate, per agire o resistere in giudizio, sono in realtà, pure se fondati su dati oggettivi, intesi a valorizzare al fine della compensazione delle spese un atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio, ed in tal senso esprimono un valore che è stato espressamente ritenuto meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini dell’incidenza sulle spese, come chiaramente ricavabile, sia pure a contrario, dalla disciplina in tema di responsabilità aggravata di chi agisce o resiste con dolo o colpa grave (intesi dalla giurisprudenza anche come consapevolezza del proprio torto ovvero consapevolezza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione).

La novità delle questioni è dunque ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e pertanto deve essere valutata con riferimento al momento in cui è stata introdotta la lite ovvero è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese di cui si discute, essendo però evidente che le questioni la cui novità occorre valutare non possono essere che quelle sulle quali si è determinata la soccombenza, ossia le questioni decise.

Tanto premesso, e rilevato che nella specie i giudici del TSAP hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse processuale, occorre evidenziare che, anche volendo in linea astratta ritenere "nuova" o relativamente nuova la questione della legittimazione ad agire delle formazioni sociali ai sensi della L. n. 382 del 2000, nella specie nessuna questione giuridica "nuova" risulta affrontata in concreto nella sentenza impugnata perchè in limine è stata semplicemente ritenuta la mancanza di prova della sussistenza della legittimazione e dell’interesse processuale per un difetto di produzione documentale e di allegazione. Deve essere pertanto esclusa nella specie la sussistenza di una "novità delle questioni" idonea a costituire valida ragione di compensazione delle spese alla luce della lettura della giurisprudenza di legittimità in materia siccome sopra effettuata.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso principale deve essere rigettato, il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale devono essere dichiarati assorbiti mentre il secondo motivo di quest’ultimo ricorso deve essere accolto. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, posto che, imponendo la norma la condanna del soccombente salvo il potere discrezionale di compensazione in presenza di determinate condizioni – che nella specie sono state escluse – non resta che condannare alle spese la parte soccombente nel giudizio dinanzi al TSAP, liquidandole, sulla base di quanto emergente dagli atti, nella misura di Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del soccombente.

P.Q.M.

La Corte a Sezioni Unite riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale. Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna il Coordinamento al pagamento, in favore dei Comuni di Bagolino e Lavenone, delle spese del giudizio dinanzi al TSAP, che liquida in Euro 2.200 di cui Euro 2.000 per onorari. Condanna il soccombente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-03-2012, n. 4991 Amministrazione del condominio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ricorso in data 9 novembre 2001 al Giudice di pace di Portogruaro, B.G., proprietario di due unità immobiliari facenti parte del Condominio (OMISSIS) posto in (OMISSIS) ed ubicate al piano terra, l’una adibita allo svolgimento dell’attività di autoscuola e ad agenzia di pratiche automobilistiche e l’altra all’esercizio di attività commerciale, ha impugnato, perchè adottata in assenza del prescritto quorum e perchè contrastante con la legge, la deliberazione presa dall’assemblea condominiale in data 12 ottobre 2001 che aveva negato l’autorizzazione all’installazione di insegne pubblicitarie sulle architravi perimetrali dell’edificio soprastanti le citate unità.

Si è costituito il Condominio, eccependo l’incompetenza per materia del giudice adito e contestando nel merito la fondatezza delle pretese avversarie.

Il Giudice di pace, dopo avere dichiarato con sentenza non definitiva la propria competenza per materia a decidere la causa, con sentenza in data 7 giugno 2003 ha accolto la domanda attorea e, per l’effetto, ha annullato in parte qua la delibera impugnata ed il rifiuto dell’amministratore ad autorizzare l’installazione delle insegne, abilitando il B. ad effettuare tale installazione.

2. – Questa sentenza è stata appellata dal condomino M. S..

Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, con sentenza in data 22 maggio 2006 ha dichiarato inammissibile l’appello per carenza di legittimazione ad impugnare in capo al singolo condomino, che non è stato parte del giudizio di primo grado.

Secondo il Tribunale, nella specie non è in discussione l’esistenza del diritto dei condomini all’uso del bene comune, ma solo le modalità e facoltà di utilizzo dello stesso: venendo dunque in rilievo la gestione del servizio comune, la legittimazione ad agire, e quindi ad impugnare, spetta soltanto all’amministratore.

3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale il M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 19 luglio 2006, sulla base di due motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo (violazione dell’art. 339 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) si censura che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile l’appello sul rilievo che il giudicato formatosi sulla sentenza parziale del Giudice di pace avrebbe dimostrato che la lite riguardava un servizio condominiale. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la sentenza parziale ha espressamente affermato che la competenza del giudice di pace riguardava anche i beni ed i diritti, il criterio per individuare il giudice competente essendo il valore, desumibile dalla delibera impugnata. In altri termini, il Giudice di pace si sarebbe detto competente in base al valore della delibera, tralasciando del tutto il tipo di controversia. Anche la sentenza definitiva del primo giudice aveva escluso che si vertesse in tema di servizi condominiali, trattandosi di diritti soggettivi perfetti del condomino in contrasto con quelli degli altri condomini.

Con il secondo mezzo (violazione dell’art. 339 codd. proc. civ., e degli artt. 1102, 1117, 1118 e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) si sostiene che la lite relativa all’uso della cosa comune, quando ha ad oggetto l’utilizzo di un muro comune dell’immobile condominiale per affiggervi targhe o insegne, riguarda diritti soggettivi, con la conseguenza che la sentenza che la definisce può essere appellata dal condomino rimasto estraneo al giudizio di primo grado in cui è stata resa.

2. – I due motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati.

Non è in discussione la competenza del giudice di pace a giudicare sulla presente controversia: la sentenza non definitiva in data 25 luglio 2002, con cui il Giudice di pace di Portogruaro ha dichiarato la propria competenza per materia nella controversia de qua, perchè concernente la modalità di uso del servizio condominiale relativo al muro comune, è infatti passata in cosa giudicata, non essendo stata fatta oggetto di impugnazione.

Quel che viene in rilievo è il merito della controversia: e sotto questo profilo il Giudice di pace, con la sentenza in data 7 luglio 2003 con cui ha definito il giudizio dinanzi a sè pendente, ha chiarito che nella specie ciò di cui si discuteva non era la misura o la modalità di uso di un servizio condominiale, ma "se la materia relativa all’esposizione di targhe ed insegne sia sottratta alla disponibilità dell’assemblea dei condomini": quesito al quale il giudice ha dato risposta affermativa, sul rilievo che non può essere vietato al singolo condomino "di servirsi della cosa comune, e cioè dei muri perimetrali, per apporvi le proprie insegne", ciò "raffigurando una modifica della cosa comune conforme alla destinazione del muro perimetrale, che ciascun condomino può legittimamente apportare a propria cura e spese, se non impedisce l’altrui pari uso".

Il merito della controversia, ad onta delle ragioni che avevano indotto ad affermare la competenza per materia del giudice di pace, ha dunque riguardato, non già i limiti quantitativi e qualitativi nell’uso dei servizi del condominio, ma l’esistenza (o l’inesistenza) del diritto di usare del muro comune al fine di apporvi targhe, e quindi un diritto soggettivo di carattere dominicale spettante al condomino.

E’ evidente che, in siffatta fattispecie, il Tribunale, investito dell’appello del singolo condomino, ha errato a ritenere che la legittimazione ad impugnare spettasse esclusivamente all’amministratore per essere la causa decisa in primo grado relativa alla gestione di un servizio comune.

Essendo in discussione i diritti e le facoltà che si riconnettono al diritto di comproprietà dei condomini sulla parte comune, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la legittimazione ad appellare del singolo condomino, in luogo dell’amministratore che era stato parte nel giudizio di primo grado, e ciò in base al principio secondo cui nel condominio di edifici, che costituisce un ente di gestione, l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, nè quindi del potere di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell’amministratore stesso che vi abbia fatto acquiescenza (Cass., Sez. 2, 6 agosto 1999, n. 8479;

Cass., Sez. 2, 21 gennaio 2010, n. 1011, Cass., Sez. 3, 18 febbraio 2010, n. 3900; Cass., Sez. 3, 16 maggio 2011, n. 10717).

3. – La sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata al Tribunale di Venezia, in persona di diverso giudicante.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Venezia, in persona di diverso giudicante.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.