Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-09-2011) 03-11-2011, n. 39724 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 03/11/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame presentata, fra gli altri, nell’interesse di B.V. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 07/09/010 dal Gip del Tribunale di Napoli ed avente per oggetto un’area di mq 1850 circa, sita in (OMISSIS), località (OMISSIS); il tutto in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 – rigettava il gravame.

B.V. proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al mancato avviso nei confronti del codifensore, avv. F.A. M. dell’udienza camerale del 03/11/010.

B.V. con successivo atto, in data 06/09/011, tramite difensore munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare all’impugnazione, essendo stato revocato dal PM il sequestro preventivo de quo.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da B. V., ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. d). Non segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi colpa nella proposizione dell’impugnazione de qua, da parte del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-05-2011) 21-11-2011, n. 42893

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del Tribunale di Palermo del 23 gennaio 2009, F.P.E.P.P. è stato ritenuto responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, per aver compiuto attività diretta a favorire l’ingresso di K.P. nel territorio dello Stato italiano, pretendendo e ottenendo dalla di lui madre L.N. somme di denaro, in violazione delle disposizioni vigenti e a fini di lucro, ed è stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed Euro quindicimila di multa, con la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e con ordine di espulsione dal territorio dello Stato.

2. La Corte d’appello di Palermo, su appello del solo imputato, con sentenza del 15 aprile 2010, ha confermato la sentenza di primo grado.

3. La vicenda per cui è processo è stata ampiamente ricostruita dal primo Giudice, partendo dalle particolareggiate dichiarazioni rese da L.N., che aveva sporto denuncia nei confronti dell’imputato, che organizzava viaggi per far arrivare in Italia cittadini dello Sri Lanka, e al quale aveva versato circa trenta milioni di lire per l’ingresso, nel territorio dello Stato, dei suoi due figli, uno solo dei quali, K.P., era riuscito a partire, sbarcare a Siracusa e rimanere trattenuto presso il centro di accoglienza di Lamezia Terme, prima dell’accoglimento della sua richiesta di asilo politico, mentre l’altro era deceduto prima della partenza.

Su tali dichiarazioni si era fondato essenzialmente il quadro accusatorio.

Esse, infatti, erano risultate precise, dettagliate e credibili, senza che fossero emersi motivi di rancore o di astio, ed erano risultate confermate dalle dichiarazioni dei testi K. P., B.R. e W.P.J. G., e dalla documentazione prodotta dal Pubblico Ministero, che comprovava i versamenti effettuati dalla L. all’imputato, nell’arco di un anno, per circa trenta milioni di lire tramite la Western Union e il Credito Italiano.

3.1. Il Tribunale, che riteneva non concedibili le circostanze attenuanti generiche per la gravità del fatto, da considerare in relazione alla condotta di approfittamento di situazioni di bisogno e difficoltà sociali, economiche e personali delle persone offese, determinava la pena, tenendo conto dei criteri direttivi previsti dall’art. 133 cod. pen., in quattro anni di reclusione ed Euro quindicimila di multa.

4. La Corte d’appello, dopo aver sintetizzato le doglianze mosse con l’atto di appello, riteneva che:

– la prova era assolutamente chiara in ordine ai fatti oggetto del giudizio di condanna, senza che la sicura scarsa padronanza della lingua da parte dei testi avesse scalfito la chiarezza della narrazione sui fatti centrali della stessa, mentre le contraddizioni tra le circostanze riferite erano del tutto marginali e non riguardavano la condotta, nè intaccavano la genuinità del racconto, confermato dai riscontri contabili delle dazioni ricevute dall’imputato;

– erano infondate le deduzioni in merito all’asserita incertezza circa la disponibilità da parte del K. di documento valido per l’ingresso in Italia e in merito al contenuto dell’accordo circa la percorrenza del viaggio in aereo, essendo stato riferito dal teste B. che il predetto, al momento del controllo in Italia, era sprovvisto di documenti e apparendo credibili le dichiarazioni rese dallo stesso K. in merito all’ammonimento, rivolto a lui e ai compagni di viaggio durante la traversata, di buttare in mare i documenti per evitare l’identificazione personale, e dovendo ritenersi irrealizzabile il viaggio aereo per l’incompatibilità dell’utilizzo del mezzo aereo con i controlli identificativi allo stesso correlati e considerarsi, quindi, una "truffaldina esca" proposta dall’imputato l’accordo iniziale sulla detta modalità di viaggio;

– erano infondati i rilievi relativi alla notifica all’imputato degli atti del processo e alla mancata instaurazione del contraddittorio, non essendo stata lamentata la correttezza delle notifiche rispetto alle norme in materia, ma la non conformità delle norme medesime al rispetto del principio del contraddittorio, che si era tradotta in sindacato sulla legittimità della norma. Ogni questione sulla correttezza della notifica era, peraltro, preclusa dalla effettuata elezione di domicilio da parte dell’imputato;

– infondata era, infine, la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravissima condotta tenuta dall’imputato, incurante della condizione drammatica delle vittime, dalla quale traeva illecito e cinico profitto 5. Avverso la predetta decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento sulla base di quattro motivi.

5.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del combinato disposto dell’art. 143, comma 1, art. 178, comma 1, lett. c), e art. 180 cod. proc. pen., e assenza e/o illogicità della motivazione sullo specifico motivo di appello.

Il ricorrente, in particolare, deduce che la Corte d’appello, aderendo alla ricostruzione del primo Giudice, non ha tenuto conto della espressa impugnazione da parte della difesa dell’ ordinanza del 19 giugno 2007, che aveva rigettato la richiesta di nomina di un interprete per i testi L. e W., e che si era soffermata sulla necessità di ascoltare le fonoregistrazioni, e non di limitarsi a leggere le trascrizioni, per rendersi conto della non aderenza alla realtà delle dichiarazioni degli stessi testi di comprendere e parlare la lingua italiana.

Secondo il ricorrente le considerazioni della Corte, che ha ritenuto che la sicura scarsa padronanza della lingua da parte dei testi non aveva scalfito la chiarezza sui fatti centrali della narrazione, non hanno soddisfatto l’obbligo motivazionale, e il ragionamento giudiziale è viziato dall’opera di ricostruzione delegata al perito trascrittore.

Nè la Corte ha considerato che il Tribunale aveva rigettato la richiesta "allo stato", senza che la decisione del rigetto della richiesta fosse stata adottata dopo il terzo mutamento del collegio giudicante.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 161, comma 2, art. 178, comma 1, lett. c), e art. 179 cod. proc. pen. e assenza e/o illogicità della motivazione sullo specifico motivo di appello.

Il ricorrente richiama, in particolare, l’eccezione di irregolarità della notifica del decreto che dispone il giudizio presso il difensore ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., formulata con la memoria depositata il 15 luglio 2005, illustrando le ragioni dell’intervento normativo sull’art. 175 cod. proc. pen., rimarcando che l’elezione di domicilio, effettuata da esso ricorrente al momento della redazione del verbale di identificazione, non era adempimento idoneo ad assicurare che la successiva sua non rintracciabilità equivalesse a volontaria rinuncia a comparire, e chiedendo l’effettuazione di nuove ricerche per verificare l’effettiva conoscenza da parte sua del procedimento penale a suo carico.

Secondo il ricorrente, l’ ordinanza del 23 settembre 2005 del Tribunale, che ha rigettato tale eccezione, è da considerare nulla per assenza di motivazione e l’argomentazione della Corte, limitata alla considerazione che il rilievo è estraneo all’oggetto del giudizio per essere sostanziale sindacato sulla legittimità della norma, è illogica e incongrua rispetto alle osservazioni difensive.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 81 cod. pen., comma 2, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, per assenza e/o illogicità della motivazione sullo specifico motivo di appello.

Il ricorrente, in particolare, rileva che dal mancato svolgimento di alcuna indagine in merito alla indisponibilità di un permesso di soggiorno, da parte del K., alla data iniziale del viaggio discende che l’unico fatto ad esso addebitabile è l’aver truffato un soggetto al quale aveva promesso di raggiungere l’Italia in aereo.

5.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 62 bis, artt. 132 e 133 cod. pen. e assenza e/o illogicità della motivazione sullo specifico motivo di appello, rilevando che il dato riportato a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche è il presupposto del delitto, che può essere commesso solo al fine indicato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato in ogni sua deduzione.

2. Le censure svolte con il primo motivo attengono alla mancata nomina dell’interprete per i testi L. e W., alla incorsa violazione della previsione normativa dell’art. 143 cod. proc. pen., comma 2, e alla illogicità della decisione impugnata che, nell’aderire alla ricostruzione operata dal primo Giudice, ha ritenuto che la sicura scarsa padronanza della lingua non ha scalfito "la chiarezza della narrazione sui fatti centrali della stessa, sulla quale si connota la condotta in contestazione". 2.1. Deve rilevarsi che il richiamato art. 143 cod. proc. pen. collega la nomina dell’interprete alla condizione che la persona "che vuole o deva fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana".

Questa Corte ha più volte affermato che dalla lettura di tale norma deriva che il riconoscimento del diritto all’assistenza dell’interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero status di straniero o apolide, ma suppone, in capo a quest’ultimo, l’accertata ignoranza della lingua italiana (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv.

239693; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv.

216258).

2.2. La Corte di merito, che ha condiviso le vantazioni già fatte dal Tribunale, ha escluso l’esistenza di tale requisito, evidenziando le dichiarazioni rese dai testi e rappresentando che la scarsa padronanza della lingua italiana da parte degli stessi, sentiti dal primo Giudice che ne aveva rilevato la capacità di capire e parlare, nonostante alcune imprecisioni dovute a problemi di comprensione della lingua, non aveva inciso sulla chiarezza della narrazione con riferimento ai fatti centrali relativi alla mossa contestazione, e che le contraddizioni tra le circostanze riferite dai testi attenevano ad aspetti marginali, e non alla condotta.

La valutazione della non necessità della nomina dell’interprete è stata, pertanto, una valutazione di dati di fatto, ritenuti, con insindacabile apprezzamento di merito, dimostrativi della percezione da parte dei testi della condotta illecita dell’imputato, che hanno descritto, confortata dai riscontri estrinseci rappresentati dalle dazioni in denaro, fatte all’imputato da parte della L..

2.3. Nè il ricorrente, che ha dedotto l’incidenza sulla comprensione dell’intera narrazione dei "dettagli anche in apparenza marginali" e ha opposto l’ingiustificata delega al perito trascrittore dell’opera di ricostruzione, denunciandone la frequente "totale invenzione", ha indicato, come era suo onere, gli elementi a sostegno delle sue deduzioni. Nè tali elementi sono stati specificatamente indicati con riguardo al dedotto omesso ascolto delle fonoregistrazioni, che si assume aver inciso negativamente sul diritto a rappresentare l’incapacità dei testi a comprendere e a parlare la lingua italiana, in contrasto con quanto dagli stessi dichiarato.

Non è dato, infine, comprendere il fondamento della ulteriore deduzione difensiva, che ha tratto argomento di censura della decisione dal disposto rigetto "allo stato", con ordinanza del 19 giugno 2007, della richiesta difensiva di nomina dell’interprete e dalla intervenuta perdita della "memoria storica" di tale pronuncia per effetto del mutamento del Collegio, poichè il mantenimento dell’ordinanza con il nuovo Collegio consegue alla valutazione fattane in sede di rinnovazione degli atti e non è provata l’affermazione dell’impedimento del Tribunale di fare la nuova valutazione, all’esito della istruttoria dibattimentale, per effetto del mutamento del Collegio.

3. Destituite di fondamento sono le censure svolte con il secondo motivo, che attengono alla dedotta irregolarità della notifica del decreto che dispone il giudizio presso il difensore.

3.1. La Corte ha rilevato che l’imputato, con i motivi di appello, non aveva contestato la correttezza "in concreto" delle notifiche, conformi alle modalità previste dalle norme in materia, prendendo atto "in concreto" dell’avvenuta elezione di domicilio, e aveva, invece, contestato la conformità delle stesse norme al rispetto del principio del contraddittorio, richiamando la sua particolare condizione di persona straniera e introducendo sostanzialmente un sindacato sulla legittimità delle norme.

A tale motivazione il ricorrente oppone che la Corte non ha valutato la conformità o meno alla Costituzione del sistema legislativo riservato al processo in absentia e che non è vero che esso ricorrente avesse preso atto della regolarità delle notifiche, essendosi piuttosto lamentato dell’assenza di conoscenza effettiva della pendenza di un procedimento.

3.2. L’infondatezza di tali censure discende dalla genericità della dedotta non conformità ai principi costituzionali del processo contumaciale e dal rilievo assorbente della regolarità della notifica, che fonda la presunzione della conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario, presso lo studio del difensore ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.,, comma 4, che ha ricevuto gli atti destinati all’imputato, accettandone la notifica, dopo la sopravvenuta, e non contestata, inidoneità della iniziale elezione di domicilio a raggiungere lo scopo cui è preordinata (Sez. 4, n. 31658 del 20/05/2010, dep. 11/08/2010, Rei, Rv. 248099).

4. E’ inammissibile la censura sviluppata con il terzo motivo, che riproduce gli stessi argomenti prospettati con il quarto motivo di appello, ai quali la Corte d’appello ha dato adeguata ed esaustiva risposta, che il ricorrente non considera nè specificatamente censura.

La censura attiene, invero, alla qualificazione giuridica della condotta ascritta, che si assume erronea per la carenza probatoria circa la disponibilità di un permesso di soggiorno da parte del K. alla data iniziale del viaggio.

4.1. In sede di merito, nel procedersi alla ricostruzione della vicenda, sono state richiamate le dichiarazioni della teste L. in merito alla indisponibilità di documenti da parte del figlio K., trattenuto per tale ragione in un centro di accoglienza, del teste B., che aveva chiarito che il predetto era sprovvisto di documenti al momento del controllo, e dello stesso K., che aveva riferito in merito all’ammonimento ricevuto, insieme ai suo compagni di viaggio, di lanciare in mare, nel corso del "drammatico viaggio", i documenti personali.

A tali rilievi in fatto la Corte ha accompagnato la coerente argomentazione che il lancio in mare dei documenti personali era finalizzato a evitare una sconveniente identificazione delle persone che entravano clandestinamente in Italia, e che il trasferimento in Italia del K. non era realizzabile con il mezzo aereo per la sua incompatibilità con i controlli identificativi correlati a tale forma di viaggio.

4.2. La deduzione difensiva, che insiste nel mancato svolgimento di alcuna indagine circa la sussistenza di un permesso di soggiorno valido per l’ingresso in Italia, muove dall’equivoco di fondo di ritenere che in questa sede possano trovare ingresso deduzioni che propongano genericamente una rilettura in diversa prospettiva logica delle testimonianze poste dai Giudici di merito, con coerente impianto argomentativo, non specificatamente contestato, a fondamento della operata qualificazione giuridica del fatto.

5. Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, a essa sottratte, è infine il quarto motivo, con il quale il ricorrente afferma illegittima e illogica la motivazione, con la quale gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche sulla base dell’effettuato richiamo al dato costituente il presupposto del contestato reato, che può essere commesso solo al fine di trame profitto.

Del tutto legittimamente difatti la Corte d’appello ha ritenuto ostativa al riconoscimento delle chieste attenuanti la gravità della condotta attuata, la cui gradazione, considerata come parametro valutativo dall’art. 133 c.p., applicabile anche ai fini dell’art. 62 bis cod. pen., non è contenuta nella previsione normativa del reato, nè nella contestazione in concreto della condotta illecita, ma è riservata al giudice di merito.

6. Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.

Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 12-12-2011, n. 45973

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di F.G. in ordine ai reati: a) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); d) di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, a lui ascritti per avere realizzato un manufatto di mq. 12 in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza il permesso di costruire e senza l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva invocato l’applicazione della normativa sul condono edilizio e dedotto la prescrizione dei reati.

Sul primo punto la sentenza ha affermato che il condono di cui alla L. n. 326 del 2003 non è applicabile alle nuove costruzioni realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico o ambientale e sul secondo che l’opera abusiva non era ultimata alla data dell’accertamento e che i lavori erano ancora in corso.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione e la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.

Si deduce che la Corte territoriale, come il giudice di primo grado, non ha tenuto conto delle risultanze delle indagini difensive depositate all’udienza del 7.2.2008, nella quale l’imputato ha chiesto la definizione del processo con le forme del giudizio abbreviato; indagini difensive alla luce delle quali emergeva che le opere eseguite erano consistite in un mero intervento manutentivo, peraltro regolarmente comunicato al Comune.

Si osserva che la avvenuta presentazione dell’istanza di condono, oltre a consentire la commerciabilità dell’immobile per il quale è stata presentata, ne permette la conservazione mediante idonee opere di manutenzione in pendenza della procedura di sanatoria. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 157 c.p..

Anche con tale motivo di gravame si denuncia la omessa valutazione delle risultanze delle indagini difensive dalle quali era emerso che il manufatto era stato realizzato, al più tardi, nel 2000. Si osserva anche che, ove sussistano incertezze in ordine all’epoca di commissione del reato, il dubbio deve essere risolto nei termini più favorevoli per l’imputato. Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha rilevato che, trattandosi di manufatto abusivo realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – ambientale, lo stesso non è suscettibile di sanatoria in applicazione della L. n. 321 del 2003, secondo quanto affermato dall’indirizzo interpretativo assolutamente consolidato di questa Suprema Corte sul punto e citato nella stessa pronuncia. Sulla base di tale rilievo è stato, poi, correttamente affermato che su detto manufatto abusivo è inibito qualsiasi tipo di intervento edilizio.

Peraltro, lo stesso ricorrente in effetti non contesta la prosecuzione dei lavori alla data dell’accertamento anche se qualificati come interventi di manutenzione e quindi l’esistenza della attività abusiva.

L’affermazione sul punto peraltro contrasta con l’accertamento contenuto nella sentenza di appello secondo il quale l’opera abusiva non era completa ed i lavori erano ancora in corso alla data dell’accertamento.

Come rilevato nella sentenza impugnata, pertanto, alla data della pronuncia della Corte territoriale il reato non era prescritto, stanti le sospensioni del decorso della prescrizione puntualmente indicate per rinvii del dibattimento su richiesta del difensore.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 24

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Svolgimento del processo

1 Con atto consegnato per la notifica il 27 gennaio 2004 – depositato il 2 marzo 2004 -, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Questore della provincia di Latina ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo: violazione e falsa applicazione artt.10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. – mancata ed insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 3 L. 241/90 – violazione e mancata applicazione artt. 7 e 8 della L. 241/90 – eccesso di potere per travisamento dei fatti – erroneità manifesta.

2 Con atto di stile depositato il 12 marzo 2004, si è costituita l’Avvocatura dello Stato che ha prodotto in giudizio documentazione interessante la vicenda.

3 Con ordinanza n. 206 del 15 marzo 2004, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

4 Il ricorrente ha prodotto memoria conclusiva in data 26 ottobre 2010.

5 Alla pubblica udienza del 18 novembre 2010 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.
Motivi della decisione

1 Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato opponendo: (a) la violazione delle rubricate disposizioni mancando ogni valutazione della personalità e della condotta dell’interessato, nonché la circostanza per la quale la vicenda presupposta non è ancora stata definita in sede penale; (b) il difetto di motivazione, non essendo sufficiente il richiamo alle presupposte vicende privo di ogni motivazione quanto alla riscontrata inaffidabilità nell’uso delle armi; (c) la violazione delle garanzie partecipative stante il limitato accesso alla documentazione "secretata" nonché l’eccesso di potere rispetto alla "non ancora provata responsabilità penale". In prossimità dell’udienza di trattazione ha poi depositato memoria e versato la sentenza resa in sede penale.

2 Occorre premettere alla definizione dei motivi una sintetica ricostruzione delle circostanze che emergono dalla documentazione in atti. Dalla nota n. 653/1 – 3 di prot. in data 7 ottobre 2003 della Stazione Carabinieri di S. Felice Circeo si desume che il ricorrente, non da solo, sparava "… a ridosso di abitazioni ed in direzione di pubblica via con fucili da caccia entrambi di proprietà del CORBANESE…" e che veniva "… sporta nei loro confronti denunzia querela da parte di… attinta dai pallini esplosi dai prevenuti…" i quali avevano "… ammesso, senza reticenza alcuna di sparare per divertirsi…"; l’informativa conclude per la proposta dia revoca del porto di fucile ad uso caccia nonché per l’adozione del divieto di detenzione di armi. La questura ha pertanto adottato l’impugnato revoca, previa comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota dell’11 ottobre 2003, alla quale l’interessato ha fatto seguire istanza in data 31 ottobre 2003 di accesso accolta, con eccezione degli atti relativi al procedimento penale sottratti a tale facoltà, stante la preclusione di cui all’articolo 3, lettera a) del D.M. n. 415 del 10 maggio 1994. La revoca, nel richiamare anche il deferimento per i reati di "esplosione pericolose e lesioni personali colpose", testualmente contempla che l’interessato "… per i suddetti motivi, allo stato attuale, non riunisce più i requisiti soggettivi richiesti dalla vigente legislazione in materia di armi in quanto con il comportamento posto in essere nella circostanza su menzionata, tra l’altro verificatasi nelle vicinanze di abitazioni ed in direzione di pubblica via, ha dimostrato grave negligenza e irresponsabilità e pertanto, non offre più il necessario e sufficiente affidamento nell’uso e detenzione delle stesse…". Il predetto atto promuove altresì il divieto di detenzione armi da parte della competente prefettura.

3 Il ricorso è infondato. È costante in giurisprudenza (T.a.r. Lazio Latina, sez. I, 14 luglio 2008, n. 877; Consiglio di Stato, VI, n. 3700 del 28 luglio 2008) l’affermazione per la quale, in materia di autorizzazioni di polizia inerenti il porto e l’uso delle armi, l’autorità di pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli articoli 10, 11, 42 e 43 del TULPS, di una ampia facoltà di discrezionale apprezzamento della persona del richiedente il titolo, in ragione delle evidenti ricadute sulla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Quanto alla revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, sempre in generale, è affermazione costante quella per la quale la stessa, non presuppone un verificato e riscontrato abuso, essendo sufficiente che l’interessato, in base ad una discrezionale valutazione, non susciti un obiettivo affidamento di non abusarne (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 616 del 14 febbraio 2007), anche mediante un impiego non adeguatamente prudente dell’arma. Il che implica che, il provvedimento di revoca, pur dovendo essere congruamente motivato in ordine alle ragioni ostative alla permanenza del titolo, resta pur sempre astretto ad un giudizio prognostico circa il non corretto uso delle armi che possa farne il titolare della licenza.

4 Tutto ciò premesso le riprodotte doglianze vanno disattese perché: (ì) contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, l’amministrazione ha fatto corretto uso del potere ad essa conferito dalle norme invocate, avendo rassegnato il proprio giudizio su evenienze, autonomamente valutabili rispetto all’allora pendente procedimento penale, di significativa gravità (esplosione di colpi "… a ridosso di abitazioni ed in direzione di pubblica via "… per divertirsi…" e che hanno prodotto lesioni personali) alle quali si raccorda il contestato giudizio di inaffidabilità fondato su accadimenti concreti e per tanto immune dalle censure di cui al primo motivo di ricorso; (ìì) va escluso che l’intervenuta misura sia priva della motivazione richiesta in quanto da essa emerge in maniera evidente la rappresentazione degli elementi partecipati dalla locale Stazione dei Carabinieri e la valutazione degli stessi ai fini del doveroso riscontro sulla persistente affidabilità; (ììì) alcuna favorevole indicazione può trarsi dalla sentenza resa nel procedimento penale in quanto: – l’intervenuta assoluzione per prescrizione del reato di cui al capo A) dell’imputazione non elimina il fatto, suscettivo di autonomo apprezzamento, per come acquisito al procedimento amministrativo e che ha condotto, nelle more, alla revoca del titolo di polizia; – l’impossibile accertamento ai fini dell’imputabilità del capo relativo alle lesioni personali non può incidere sulla rassegnata valutazione di inaffidabilità, indiscutibile essendo il fatto che entrambi i soggetti, quindi anche il ricorrente, hanno sparato a bersagli mobili in prossimità di abitazioni e di una pubblica via; (ìv) alcun rilievo può esser accordato alla lamentata violazione delle garanzie partecipative in relazione all’accesso agli atti del procedimento in quanto, in disparte la rilevanza dell’articolo 21 – octies della legge 241 del 1990 e la mancata contestazione del provvedimento che ha garantito l’accesso limitato, nel corso del giudizio non sono emerse circostanze ulteriori rispetto a quelle valutate ai fini della revoca.

5 Il ricorso va quindi respinto. Le spese di giudizio possono esser compensate in ragione della mancanza di attività difensiva da parte della Avvocatura dello Stato, che si è limitata a depositare la relazione della questura e la documentazione del procedimento.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 18 novembre 2010, con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

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