T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 308

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Svolgimento del processo
Con l’odierno ricorso l’esponente ha impugnato l’atto in epigrafe specificato, con cui il Comune di xxx le ha comunicato che, non essendo stata regolarmente versata la 1^ rata del costo di costruzione (relativo al progetto assentito con la concessione edilizia 22.03.1991 n.63), "come stabilito dall’avviso oneri del 16/01/1991 prot. 6012/90…pertanto,…l’importo dovuto è pari al 100% dell’importo versato, per un totale complessivo di lire 24.438.400.".
Secondo il patrocinio ricorrente l’atto in questione sarebbe illegittimo, laddove pretenderebbe di addossare alla ricorrente l’obbligazione relativa al pagamento del 50% dell’importo provvisorio del costo di costruzione (pari a 48.876.800 lire) sin dal momento del rilascio della concessione edilizia, tenuto conto che, nella stessa concessione edilizia sopra citata, è stato previsto, quanto al "costo di costruzione", che: "per il 50% dell’importo… è stata presentata polizza fideiussoria" e il relativo importo era da considerare "a titolo provvisorio".
La suddetta illegittimità sarebbe – sempre a mente dello stesso patrocinio – ricavabile sia, dalla sentenza del TAR Lombardia del 30.1.1984 n. 45 (che avrebbe annullato le delibere comunali istitutive del particolare contributo), sia dal contenuto della concessione edilizia 22.03.1991, sia, infine, dalla regola di diritto espressa nella sopra citata sentenza.
Di seguito, in sintesi, i motivi rubricati nell’odierno ricorso:
1) violazione dell’art. 11 della legge n.10/77, difetto di presupposto e sviamento di potere. Ciò, in quanto, con la suindicata sentenza n.45, il TAR Lombardia avrebbe annullato la delibera comunale istitutiva del contributo relativo al costo di costruzione, ritenendo che l’art. 11 cit., "nel regolare le modalità temporali di pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione, ha inequivocabilmente ricollegato il versamento di detta quota all’effettivo svolgersi dell’attività edilizia, prescindendo completamente dal momento – sicuramente anteriore – del materiale rilascio del titolo concessivo,…".
2) violazione della modalità contenuta nella concessione edilizia del 22.03.1991, n.63; contraddittorietà e sviamento. Ciò, in quanto nel titolo concessorio sarebbe stato espressamente assentito il rilascio della fideiussione in luogo dell’immediato pagamento, proprio per il rateo iniziale e non solo per quello finale.
3) violazione dell’art. 11 della legge n.10/1977 sotto ulteriore profilo e difetto di presupposti. Ciò, in quanto la determinazione del Comune avrebbe dovuto avvenire sulla base della quantificazione definitiva del contributo e non, invece, sulla base della determinazione provvisoria; avrebbe, poi, dovuto intervenire formale richiesta di pagamento, ricollegata all’effettiva esistenza dell’opera.
Nessuno si è costituito per la parte intimata.
Con ordinanza n. 1377 del 24.05.1995 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione subordinatamente alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria.
In data 21.07.1995 è stata depositata copia della fideiussione prestata dall’istituto bancario S. Paolo di Torino a favore del Comune di xxx.
In data 3.11.2009 il patrocinio ricorrente ha depositato istanza istruttoria per richiedere documentati chiarimenti alla parte intimata su alcuni aspetti della vicenda in esame, tra cui quello relativo all’esistenza di eventuali deleghe in favore del Segretario Comunale, quale autorità firmataria del provvedimento impugnato.
In data 13.11.2009 la difesa ricorrente ha depositato memoria in vista della pubblica udienza.
Con sentenza non definitiva n.40/2010 del 13.01.2010 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico della parte intimata, tesi ad acquisire documentati chiarimenti:
a) sull’ "avviso oneri del 16/01/1991 prot. 6012/1990", richiamato nel provvedimento impugnato del 23.02.1995 e non presente agli atti di causa;
b) sulle delibere comunali relative alla determinazione e alle modalità di pagamento del contributo inerente il costo di costruzione, con particolare riguardo alle date di pubblicazione delle predette delibere all’albo pretorio;
c) sulla istruttoria svolta dall’amministrazione comunale per addivenire alla determinazione delle modalità e dei termini di versamento dell’importo dovuto dalla ricorrente per il cit. "costo di costruzione" di cui all’art. 6 legge n. 10/1977, con particolare riguardo alle verifiche svolte in ordine all’effettivo svolgersi dell’attività edilizia, concernente il titolo edilizio assentito, al momento della richiesta avanzata con l’avviso oneri 16.01.1991 sopra cit.;
d) sulla polizza fideiussoria richiamata nella C.E. del 13.03.1991 (n. 0930700076/35/1991) rilasciata dal xxx e destinata a garantire il 50% dell’importo da versare a titolo di costo di costruzione. Nulla è stato disposto quanto ad eventuali deleghe a favore del Segretario comunale, poiché nessuna censura di incompetenza dell’organo che ha adottato il provvedimento impugnato è stata sollevata nel ricorso introduttivo.
Il Comune di xxx ha depositato in data 27.05.2010 una copia:
– dell’avviso d’oneri n.63/90 del 16.01.1991;
– della deliberazione del Consiglio Comunale n.39 dell’8.07.1981 relativa all’adeguamento oneri di urbanizzazione;
– copia dell’istruttoria disposta per la determinazione degli oneri e del costo di costruzione di cui all’atto qui in contestazione;
– copia della Polizza fideiussoria del xxx spa a garanzia del costo di costruzione.
Con memoria depositata il 22.10.2010 la difesa ricorrente ha rilevato che:
– la delibera comunale n.39/1981 depositata in atti dal Comune non sarebbe pertinente, in quanto, pur innovando quella n.93/1979, annullata dal TAR Lombardia con la sentenza n.45/1984, riguarderebbe soltanto gli oneri di urbanizzazione e non quelli di costruzione, di che trattasi;
– la delibera inerente i costi di costruzione sarebbe la n. 95/1978, annullata dal TAR con la cit. sentenza; da ciò dovrebbe inferirsi, quindi, stando al medesimo patrocinio, che il Comune di xxx xxx- almeno al momento dell’adozione della determinazione qui gravata – non sarebbe stato dotato della delibera consiliare relativa alla disciplina del contributo per costo di costruzione, pur essendo il medesimo ente tenuto a stabilire modalità e garanzie per il predetto versamento, con atto di natura regolamentare, che non poteva essere supplito, né dall’avviso di rilascio del titolo con invito al pagamento dei contributi, né dal successivo titolo edilizio, entrambi non deputati ad assolvere alla funzione di disciplina generale. D’altra parte, precisa ulteriormente la difesa esponente, l’art. 3 della legge n. 47/1985 prevedrebbe sì la sanzione per il ritardo nel pagamento del contributo di concessione, ma, mentre per il pagamento degli oneri di urbanizzazione il ritardo potrebbe essere ricollegato al momento del rilascio del titolo, per il contributo per il costo di costruzione il ritardo si dovrebbe ricollegare, ai sensi dell’art. 11, II° co. della legge n. 10/1977, allo svolgimento dell’attività di costruzione. In definitiva, quindi, l’esponente si duole della circostanza che il qui intimato Comune avrebbe illegittimamente applicato la sanzione, senza rinnovare la disciplina regolamentare annullata e senza documentare l’avvenuto inizio dei lavori.
Alla pubblica udienza del 23 novembre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Il Collegio ritiene opportuno fare precedere l’esame dei suindicati motivi di ricorso da un breve riepilogo delle conclusioni raggiunte da questo stesso Tribunale nella sentenza n.45/1984, a cui la ricorrente ha fatto riferimento, nel dedurre le censure articolate con l’odierno gravame.
Si tratta della sentenza resa sul ricorso n. 761/1982 r.g., proposto contro il Comune di xxx, per contestare, fra l’altro, le modalità di pagamento del contributo relativo al costo di costruzione stabilite in via generale ed astratta con le delibere del 16.6.1978 n. 95 e 23.5.1979 n.93, in quanto dette delibere non sarebbero state pubblicate nella forma prevista per gli atti regolamentari dagli artt. 62 e 131 del T.U. n. 383/1984. Ebbene, con la citata sentenza è stata ritenuta illegittima l’applicazione delle suindicate delibere, in quanto non efficaci, per non essere state pubblicate per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio, in violazione degli artt. 62 e 131 del T.U. cit., come modificato dall’art. 21 della legge n.530/1947. Nella medesima sentenza, poi, si è ravvisata, altresì, l’illegittimità dell’operato comunale per violazione dell’art. 11 della legge n. 10/1977, in relazione alla L.R. n. 60/1977, per avere il predetto ente illegittimamente imposto ai ricorrenti il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione, secondo modalità che prescindevano dalla effettiva esecuzione dei lavori. L’art. 11, comma 2, della cit. legge n. 10, infatti, "nel regolare le modalità temporali di pagamento del predetto contributo ha inequivocabilmente ricollegato il versamento di detta quota all’effettivo svolgersi dell’attività edilizia, prescindendo completamente dal momento – sicuramente anteriore -del materiale rilascio del titolo concessivo, avversamente da quanto disposto per il contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione (art. 11 comma 1 L. cit.), la cui corresponsione deve essere effettuata "all’atto del rilascio della concessione" (così la cit. sentenza TAR n.45/1984).
2. Ebbene, in relazione al caso che qui occupa, va rilevata la fondatezza del primo motivo di ricorso, nella parte in cui si lamenta l’applicazione di una delibera comunale per la determinazione del costo di costruzione non efficace (quanto alla delibera la n. 95/1978, non essendo stata fornita in giudizio la prova della prescritta pubblicazione), oppure non pertinente (tale dovendosi considerare la delibera n. 39/1981, prodotta in giudizio in asserita ottemperanza all’istruttoria disposta da questa Sezione, ma relativa ai soli oneri di urbanizzazione e non al contributo di costruzione).
3. In effetti, anche a seguito dell’istruttoria come sopra disposta da questo TAR, il Comune di xxx non ha fornito alcun riscontro in merito alla esistenza di atti a carattere generale, efficaci, sulla base dei quali sarebbe stato determinato il contributo di costruzione richiesto all’odierna ricorrente con l’atto qui gravato. Né alcunché al riguardo è possibile desumere dal foglio recante i conteggi per addivenire alla suddetta determinazione, prodotto dall’amministrazione comunale qui intimata ma risultante privo di riferimenti comprensibili ad atti presupposti e carente sia di intestazione che di sottoscrizione leggibile.
4. Quanto al secondo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che lo stesso non possa essere delibato favorevolmente, non potendosi accedere alla tesi ricorrente, secondo cui la fideiussione doveva ritenersi riferita al pagamento del rateo iniziale anziché di quello finale.
Il tenore dell’avviso datato 16.01.1991, regolarmente notificato tramite l’Ufficio notificazioni del Comune di xxx, non lascia adito a dubbi sulla necessità del versamento del 50% entro sei mesi dalla data di inizio dei lavori così come sulla necessità di assicurare la copertura mediante polizza fideiussoria in relazione al restante 50%, da corrispondere entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori. Né potevano sorgere equivoci in relazione al contenuto della concessione edilizia n.63/1990, che fa riferimento, per la copertura assicurativa, al 50% dell’importo dovuto per il costo di costruzione e che si giustifica proprio in ragione della circostanza che solo per tale quota (e non certo per quella che avrebbe dovuto essere versata ad inizio lavori), costituendo l’oggetto di pagamento futuro e, quindi, eventuale, giustificava la richiesta di un’obbligazione accessoria di garanzia. La circostanza, poi, che la polizza parli di 1^ rata non significa affatto che oggetto della fideiussione sia la quota del 50% dovuta ad inizio lavori, ma sta a significare che le modalità di pagamento del contributo in questione prevedono soltanto la ripartizione in due tranches, di cui una soltanto oggetto di dilazione (entro 60 giorni dall’ultimazione delle opere), per una rata appunto, che è poi quella oggetto di copertura fideiussoria, essendo l’altra direttamente rimessa al pagamento da parte del debitore principale, ad inizio lavori (per completezza della motivazione, giova rilevare come, anche seguendo la tesi della sussistenza della copertura assicurativa in ordine al pagamento tardivamente eseguito, non per questo si potrebbe esimere il debitore principale dall’impegno inerente il corretto adempimento dell’obbligazione assunta, atteso che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, "l’obbligo di collaborazione di cui all’art. 1227 Cod. Civ. deve ritenersi estraneo all’ambito sanzionatorio amministrativo, con la conseguenza che anche la prestazione di garanzia "a prima richiesta", da parte del debitore principale, oltre a non vincolare in alcun modo l’amministrazione comunale ad escutere immediatamente dal fideiussore il credito o la singola rata appena dopo la scadenza, tanto meno esime il debitore dal tenere un comportamento contrattuale diligente nell’estinguere tempestivamente il proprio debito "portable" presso il domicilio del creditore, senza che il medesimo possa pertanto giovarsi del mero comportamento inerte tenuto dall’amministrazione"; cfr.,da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 12.01.2011, n. 40; T.A.R. EmiliaRomagna, Bologna, II, 28 maggio 2010, n. 5150).
5. Anche il terzo motivo di ricorso risulta infondato, poiché la richiesta del 50% del contributo non dilazionato e preteso dal Comune con l’avviso d’oneri datato 16.01.1991, correttamente àncora la esigibilità della suddetta quota al termine di 6 mesi dall’inizio dei lavori, per cui non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 11 cit., a differenza di quanto accaduto nella diversa evenienza decisa dal TAR con la cit. sentenza n.45/1984. E, d’altra parte, l’incertezza sul quantum debeatur, in dipendenza della presentazione del computo metrico da parte della ditta interessata, non impediva al Comune di ritenere esigibile il predetto versamento iniziale, facendo salvo (così come risulta alla lett. n del titolo edilizio in questione) il successivo conguaglio.
6. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere – nei suesposti sensi – accolto, stante la fondatezza del primo motivo.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte intimata nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Pone le spese di lite a carico del Comune di xxx e a favore della ricorrente nella misura di euro 1.500,00, oltre gli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario, Estensore
Ugo De Carlo, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Consiglio di Stato 6167/2009 (Divieto di fumo e responsabilità del titolare del locale)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

Fatto

A) – La parte originaria ricorrente impugnava, dinanzi al T.a.r. Lazio, gli atti in epigrafe indicati, attuativi dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51, legge 16/1/2003 n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori, nella parte in cui avevano ampliato il contenuto delle prescrizioni legislative, prevedendo che i soggetti responsabili della struttura, o i loro delegati, avessero l’obbligo di richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare e di segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento dei trasgressori ai pubblici ufficiali ed agenti competenti per la contestazione e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione, nonché (la circolare) nella parte in cui non consentiva di attrezzare le discoteche ed i locali assimilati a norma, al fine di destinarli integralmente ed esclusivamente, o prevalentemente, ai fumatori.

La stessa precisava che il suddetto art. 51 avrebbe stabilito un generale divieto di fumare in tutti i locali chiusi, salvo che si trattasse di locali “privati non aperti ad utenti o al pubblico”, ovvero “riservati ai fumatori e come tali contrassegnati”, prevedendo un apposito apparato sanzionatorio.

In attuazione del settimo comma dello stesso art. 51 era stato adottato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per definire “le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni, accertate ai sensi dell’art. 17 della legge 24/11/1981 n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni”; tale accordo avrebbe previsto l’obbligo dei conduttori dei predetti locali, o dei loro delegati, di esercitare una generale vigilanza e segnalare la trasgressione ai soggetti pubblici indicati nell’accordo stesso, enucleandovisi obblighi “positivi” di ammonimento (a non fumare) e di segnalazione a pubblico ufficiale, oltre che obblighi strumentali (ad esempio, iscrizione dei nomi dei responsabili sul cartello contenente il divieto di fumare) in capo a soggetti privati (conduttori di locali privati aperti al pubblico) espletanti una libertà costituzionalmente tutelata (quella di iniziativa economica privata, ex art. 41, Costituzione).

B) – L’originaria ricorrente deduceva:

1) violazione del principio di legalità e della riserva di legge di cui agli artt. 23 e 25, comma 2, e 41, Costituzione; violazione dell’art. 1, legge 24/11/1981 n. 689; violazione dell’art. 51, legge 16/1/2003 n. 3; violazione degli artt. 2 e 7, legge 11/11/1975 n. 584; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, erronei presupposti e travisamento dei fatti.

Il punto 4 dell’accordo impugnato prevedeva che i conduttori dei locali od i loro collaboratori formalmente delegati alla vigilanza sul rispetto del divieto di fumo, “richiamano i trasgressori all’osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano immediatamente segnalate ai soggetti pubblici incaricati, a norma dei punti 2.5 e 3”.

Analoghe disposizioni erano formulate nella circolare egualmente impugnata, così addossandosi ai conduttori di locali privati tre obblighi distinti e coordinati: a) dovere di vigilanza generale sul rispetto del divieto di fumo all’interno del locale privato da essi gestito; b) dovere di richiamare i trasgressori all’osservanza del divieto attraverso interventi attivi e formali di dissuasione e di ammonizione; c) obbligo di curare che le eventuali infrazioni fossero immediatamente segnalate agli agenti o funzionari di polizia, ovvero ai soggetti pubblici incaricati di accertare e contestare la violazione di legge, oltre che di applicare la relativa sanzione.

Veniva, dunque, imposto un preciso dovere di vigilanza a fini pubblici a soggetti privati, del tutto sfornito di base legale e, dunque, illegittimo anzitutto per violazione del principio di legalità, espressamente riconosciuto, nell’ambito del diritto amministrativo depenalizzato, dall’art. 1, legge 24/11/1981 n. 689, ex artt. 23 e/o 25, Costituzione.

L’unica disposizione di legge astrattamente invocabile era quella di cui all’art. 51, commi 5 e 7, legge n. 3/2003; il comma 7 rinviava ad un accordo della Conferenza Stato-regioni la specificazione delle operazioni relative all’accertamento ed alla contestazione delle infrazioni al divieto di fumo, senza alcun riferimento al predetto dovere di vigilanza in capo ai privati gestori, concernendo esso solo le attività (di accertamento delle infrazioni e relativa modulistica) in materia di infrazioni spettanti a soggetti pubblici (agenti ed ufficiali di polizia); il comma 5, a sua volta, faceva rinvio all’art. 7, ed, indirettamente, all’art. 2, legge 11/11/1975 n. 584, che si limitava a stabilire, per i conduttori dei locali, l’obbligo di curare l’osservanza del divieto, “esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l’indicazione della sanzione comminata ai trasgressori”.

2) Violazione dell’art. 41, Costituzione, e dei principi di legalità e riserva di legge; palese irragionevolezza e manifesta illogicità degli atti impugnati nella parte contemplante in capo ai gestori di pubblici esercizi o loro delegati il potere-dovere di vigilare sull’osservanza del divieto di fumare, determinandosi la surrettizia trasformazione giuridica di un soggetto privato (gestore) in una figura pubblica, ovvero in un incaricato di pubblica funzione o di pubblico servizio, in contrasto con l’art. 41, Costituzione.

3) Violazione dell’art. 51, commi 5 e 7, legge n. 3/2003; erronei presupposti; sviamento di potere e travisamento dei fatti, avendo la Conferenza violato apertamente i limiti indicati dalla legge, introducendo illegittimamente ulteriori incombenti in capo ai soggetti responsabili della struttura.

4) In via subordinata: incostituzionalità dell’art. 51, legge n. 3/2003, e degli artt. 2, 5 e 7, legge n. 584/1975, come sostituito dall’art. 52, comma 20, legge n. 448/2001, in relazione agli artt. 2, 3, 23, 25, comma 2, e 41, Costituzione.

5) Violazione dell’art. 51, commi 1 e 2, legge n. 3/2003, e degli artt. 1, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, legge n. 584/1975; violazione del d.P.C.M. 23/12/2003; erronei presupposti; sviamento di potere; travisamento dei fatti e manifesta contraddittorietà.

La circolare impugnata, al punto 3, avrebbe inoltre sancito, in violazione delle norme richiamate, l’impossibilità di attrezzare a norma le discoteche ed i locali assimilati (sale chiuse da ballo), per riservarle soltanto o quasi soltanto ai fumatori.

In realtà, l’art. 51, comma 3, prevederebbe in rapporto ai soli esercizi di ristorazione, per i non fumatori, locali di superficie prevalente rispetto a quella complessiva di somministrazione dell’esercizio, con un criterio di prevalenza sancito solo in rapporto agli esercizi di ristorazione, ma non per gli altri esercizi pubblici, per i quali risulterebbe, dunque, ancora vigente il comb. disp. artt. 1 e 3, legge n. 584/1975.

In forza di tali norme sarebbe possibile ottenere l’esenzione dall’osservanza dell’art. 1, legge n. 584/1975, previa installazione di un impianto di condizionamento dell’aria o di un impianto di ventilazione, rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall’ente nazionale italiano di unificazione, con la correlativa possibilità di destinare ai fumatori l’intera sala da ballo, o, quanto meno, uno spazio prevalente rispetto alla superficie complessiva del locale.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in considerazione della natura degli atti impugnati, nonché per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, e comunque la sua infondatezza nel merito.

C) – I primi giudici accoglievano in parte il ricorso, con sentenza prontamente impugnata dalle amministrazioni pubbliche soccombenti, che deducevano l’ipotizzabile carenza di potere a monte degli atti gravati, con correlativa sussistenza della giurisdizione ordinaria; la natura meramente interpretativa dell’impugnata circolare ministeriale, di per se stessa non impugnabile; la natura politica (non solo dei provvedimenti assunti dal Governo ma anche) degli atti adottati dalla Conferenza Stato-regioni, pertanto non impugnabili dinanzi al giudice amministrativo (art. 31, r.d. n. 1054/1924), ma semmai presso quello ordinario, per eventuali sanzioni inflitte per il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra; il carattere relativo e non assoluto del principio di legalità, temperato per le norme amministrative depenalizzate, con la connessa possibilità di ampi rinvii a quelle regolamentari (secondarie); l’impossibilità di configurare l’obbligo di vigilanza come una prestazione personale imposta, mancandovi qualsiasi risvolto economico; l’insussistenza di qualunque violazione dell’art. 41, Costituzione, non intendendosi in alcun modo ostacolare l’attività imprenditoriale, ma solo indirizzarla al rispetto di esigenze superiori (come quelle connesse alla salute pubblica: art. 32, Costituzione); il fondamento legislativo del potere esercitato, ravvisabile nella normativa primaria di cui sopra, nella prospettiva di non rendere vani i divieti e gli obblighi qui discussi, preservando l’operatività del relativo apparato sanzionatorio; la sicura possibilità di affidare funzioni pubbliche a soggetti privati preposti ad attività che lo impongano o lo consentano.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione sulle sole conclusioni della parte appellante, non essendosi costituita in giudizio quella appellata.

Diritto

I) – L’appello è infondato e va respinto, dovendosi condividere quanto affermato dai primi giudici, dopo aver considerato preliminarmente ammissibile l’impugnativa avverso la circolare del Ministero della salute 17/12/2004, non trattandosi di una mera circolare interpretativa (atto interno alla p.a., finalizzato essenzialmente ad indirizzare uniformemente l’azione dei vari uffici od organi), ma contenendo la stessa, al contrario, pure “indicazioni attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16/1/2003 n. 3 …”.

Né rilevava la circostanza che gli obblighi imposti ai soggetti responsabili della struttura od ai loro delegati fossero in gran parte previsti dall’accordo 16/12/04 intervenuto presso la Conferenza permanente di cui in narrativa, o dalla precedente direttiva P.C.M. in data 14/12/95, ciò non escludendo che i contenuti della circolare, per ragioni di opportunità e chiarezza, riproducessero vincoli per i soggetti terzi estranei alla p.a., con possibili profili di lesività e connessa autonoma impugnabilità.

Analogamente, non poteva che disattendersi l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnativa del citato accordo 16/12/04, motivata con riguardo alla natura non amministrativa, ma politica, di tale atto, asseritamente intercorrente tra soggetti aventi rilevanza costituzionale: il modulo consensuale, nei rapporti tra Stato e regioni, è espressione di quel principio di leale collaborazione che la giurisprudenza costituzionale ha elaborato come strumento utile nel caso d’interferenze per la competenza legislativa o per quella amministrativa.

Il d.lgs. 28/8/1997 n. 281, rafforzando i compiti della Conferenza permanente, aveva previsto il modulo pattizio, distinguendo tra intese (art. 3) ed accordi (art. 4), i quali ultimi sembrano assumere collocazione prevalente nel campo dell’attività amministrativa, come si desume anche dal testuale riferimento ad accordi conclusi in sede di Conferenza Stato-regioni, “nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa”, “al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune”: il che, sul piano oggettivo, non poteva che far escludere la natura di atto politico.

Inoltre, detta Conferenza permanente non è organo del potere esecutivo e non appartiene né all’apparato statale né a quello regionale, trattandosi di un’istituzione attiva nell’ambito della comunità nazionale, quale strumento per l’attuazione della coooperazione (cfr. Corte cost., sent. 31/3/1994 n. 116): il che non poteva che far escludere la natura di atto politico dell’accordo pure dall’angolazione soggettiva, in conformità alla giurisprudenza formatasi sull’art. 31, r.d. 26/6/1924 n. 1054), ritenuto ipotesi eccezionale di sottrazione al sindacato giurisdizionale di atti soggettivamente e formalmente amministrativi, ma costituenti espressione della fondamentale funzione di direzione politica nell’ordinamento.

Per integrare la nozione legislativa di atto politico devono concorrere due requisiti, l’uno soggettivo e l’altro oggettivo: deve trattarsi di atto o provvedimento emanato dal Governo, nell’esercizio del potere politico, anziché di attività meramente amministrativa (cfr. C.S., sez. IV, dec. 29/2/1996 n. 217), requisiti entrambi assenti nell’accordo in esame, il che non impedisce di ritenere comunque utilmente impugnata in questa sede la circolare, riproduttiva e specificativa del suo contenuto.

II) – Nella specie, oggetto della controversia non è il divieto di fumo, inteso quale limite posto ai privati a tutela del diritto alla salute, bene primario e diritto fondamentale della persona (cfr. Corte cost., sent. 20/12/1996 n. 399), ma lo sono gli “obblighi positivi” (di ammonimento e di segnalazione a pubblico ufficiale), che gli atti impugnati prevedono in capo ai conduttori di locali privati aperti al pubblico.
Gli obblighi ricadenti sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati sono essenzialmente quelli di: a) richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare; b) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori ai pubblici ufficiali od agenti competenti per la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione: prestazione personale senza alcun fondamento legislativo.

Neppure il comma 5 dell’art. 51, riferito alle sanzioni applicabili nel caso d’infrazioni al divieto di fumo, mediante rinvio all’art. 7, legge 11/11/1975 n. 584, contiene una disciplina del contenuto degli obblighi gravanti sui soggetti preposti alla vigilanza.

Infatti, detto art. 7, comma 2, stabilisce solo l’importo della sanzione pecuniaria, mentre l’art. 2, stessa legge n. 584/1975, cui rimanda l’art. 7 cit., prevede soltanto che essi “curano l’osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l’indicazione della sanzione comminata ai trasgressori”.

Appare, dunque, evidente la violazione della riserva relativa di legge contenuta nell’art. 23, Costituzione, dato che le prestazioni personali possono essere imposte per la soddisfazione di interessi pubblici, ma unicamente dalla legge, che deve indicare il soggetto pubblico abilitato ad imporre la prestazione, nonché i limiti dell’imposizione (rispettivamente, soggetto ed oggetto della prestazione imposta).

La distinzione tra riserva assoluta e relativa si fonda, poi, sull’intensità della disciplina legislativa, che nella prima ipotesi deve regolare compiutamente la materia, mentre nel secondo caso deve fissare la disciplina fondamentale, lasciandone il dettaglio ad altre fonti del diritto, gerarchicamente subordinate, anche formalmente amministrative, per cui la riserva di legge si sovrappone al principio di legalità sostanziale, imponendo al legislatore l’individuazione dei limiti di contenuto dell’azione amministrativa (cfr. Corte cost., sent. 5/2/1986 n. 34).

Ciò vale nella prospettiva dell’art. 23, Costituzione, come dell’art. 41, che sancisce la libertà d’iniziativa economica privata e, nell’affermarne la libertà, consente l’apposizione di limiti al suo esercizio, richiedendo, sotto l’aspetto sostanziale, che questi corrispondano all’utilità sociale, e, sotto quello formale, che ne sia imposta la disciplina ad opera della legge (cfr. Corte cost., sent. 8/2/1962 n. 5).
Occorreva, quindi, una previsione legislativa per imporre i descritti doveri di vigilanza nei confronti di soggetti esercenti la propria libertà di iniziativa economica privata nell’ambito di locali aperti al pubblico, in qualche misura trasformati in incaricati di una pubblica funzione, o, quanto meno, di un pubblico servizio; anche sotto tale profilo dovevano apparire, dunque, del tutto inidonei gli impugnati atti amministrativi, svolgenti non già una funzione integrativa della disciplina sul divieto di fumo, ma, in violazione della norma costituzionale attributiva della competenza normativa, disciplinanti funditus i doveri dei gestori privati, al cospetto di un avventore (utente, collaboratore o fornitore) eventualmente trasgressivo.

III) – Non si trattava, peraltro, di un atto adottato in carenza di potere, conoscibile dalla giurisdizione ordinaria, secondo la prospettazione della p.a. appellante, essendosi fuori dell’ambito del difetto assoluto di attribuzione (c.d. carenza in astratto) e manifestandosi piuttosto un cattivo uso del potere, nei cui riguardi il privato vanta una posizione di interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.
Neppure può condivedersi quanto contenuto nel punto 5) della circolare 17/12/04, secondo cui il rinvio (indiretto) all’art. 2, legge n. 584/75, nell’assetto di cui alla legge n. 3/2003, precluderebbe un’interpretazione restrittiva, tale da limitare l’obbligo dei gestori soltanto alla materiale apposizione del cartello recante il divieto di fumo, in quanto risulterebbe altrimenti irrazionale l’applicazione delle rigorose misure sanzionatorie previste dall’art. 7, comma 2, legge n. 584/1975 (nel testo sostituito dall’art. 52, legge 28/12/2001 n. 448), non potendo la circolare impropriamente fornire un’interpretazione “adeguatrice” della norma, peraltro insanabilmente in contrasto con il testuale dettato normativo: il contenuto dell’obbligo imposto ai conduttori dei locali dall’art. 2, comma 3, legge n. 584/1975, è solo quello di esporre, in posizione visibile, cartelli riproducenti il divieto di fumo, con l’indicazione della sanzione comminata ai trasgressori (l’uso del gerundio specifica proprio il contenuto dell’obbligo enunciato nella proposizione principale).

Si deve poi considerare che la disciplina sul divieto di fumo, introdotta dall’art. 51, legge n. 3/2003, è tale da avere un ambito oggettivo di applicazione esteso a tutti i locali chiusi ma aperti ad utenti od al pubblico (discoteche e simili), per cui la (consentita) riserva di taluni di questi ai fumatori si pone come eccezione alla regola, il che rende ragionevolmente condivisibile l’interpretazione normativa fatta propria dalla circolare, secondo cui, “considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all’interno dei locali”.

IV) – La legge 25/8/1991 n. 287, all’art. 5, nell’enucleare la tipologia dei pubblici esercizi, distingue tra esercizi di ristorazione (lett. a) ed esercizi per la somministrazione di bevande (lett. b); alla lett. c) prevede, inoltre, che l’esercizio di ristorazione e di somministrazione di bevande possa essere effettuato “congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari”, con un’accezione ampia di “esercizio di ristorazione” che può, per espressa previsione normativa, interessare anche le discoteche e non esclusivamente i ristoranti.

Il ricorso introduttivo non poteva, dunque, che essere in parte accolto, con conseguente annullamento parziale degli atti impugnati, nella parte in cui imponevano ai soggetti responsabili di locali privati aperti al pubblico, o loro delegati, l’obbligo di richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare e di segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento dei trasgressori ai pubblici ufficiali competenti a contestare la violazione e ad elevare il conseguente verbale di contravvenzione.
Conclusivamente, l’appello va quindi respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre nulla deve disporsi per spese ed onorari del giudizio di secondo grado, non essendovisi costituita la parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione V, respinge l’appello e nulla dispone per spese ed onorari del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 150 del 2005, in tema di O.G.M.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 6 febbraio 2004, depositato il 16 febbraio 2004 e iscritto al n. 21 del registro ricorsi del 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 26 (Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati – OGM), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 10 dicembre 2003.

Il ricorrente lamenta, in particolare, che l’art. 2 della legge regionale impugnata, “disponendo un divieto generalizzato di coltivazione di piante e di allevamento di animali geneticamente modificati o di ogni altro tipo di OGM”, si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l’art. 22 della direttiva 2001/18/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio), che stabilisce il principio della libera circolazione e dispone che gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l’immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della direttiva stessa.

Il predetto “divieto generalizzato” determinerebbe inoltre la violazione delle disposizioni di cui all’art. 23 della citata direttiva 2001/18/CE e all’art. 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati); tali disposizioni, infatti, secondo quanto esposto nel ricorso, conterrebbero “una clausola di salvaguardia”, in base alla quale solo le previste autorità competenti potrebbero bloccare, ricorrendone gli specifici presupposti e con le modalità previste, la circolazione sul proprio territorio di un prodotto contenente OGM ritenuto pericoloso, avviando una serie di consultazioni al termine delle quali la Commissione UE dovrebbe decidere sulla fondatezza delle misure unilaterali di salvaguardia, ripristinando un eguale livello di protezione all’interno della Comunità, ovvero invitando lo Stato che le abbia adottate ad abrogarle e a ripristinare la libera circolazione del prodotto sul proprio territorio.

Osserva, inoltre, l’Avvocatura che l’autorità competente responsabile per l’attuazione delle prescrizioni della direttiva sarebbe, secondo l’art. 2 del decreto legislativo sopra menzionato, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che opera d’intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministeri della salute, del lavoro, delle politiche agricole, delle attività produttive, nonché con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica.

In ragione di quanto appena esposto, la normativa regionale censurata, ponendosi in diretto contrasto con quella comunitaria, violerebbe l’art. 117, primo comma, della Costituzione ed invaderebbe altresì la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; ciò, anche in quanto «il previsto divieto generalizzato alla presenza di OGM sul territorio regionale» si porrebbe «al di fuori del complesso quadro procedurale delineato in materia dal decreto legislativo n. 224 del 2003, ai fini di una uniforme tutela ambientale su tutto il territorio nazionale».

2. – Si è costituita in giudizio, con memoria depositata in data 24 marzo 2004, la Regione Puglia, chiedendo – con riserva di articolare successivamente la propria difesa – che il ricorso sia respinto a causa della sua totale infondatezza. In data 6 agosto 2004 la Regione Puglia ha depositato una “nuova memoria di costituzione”, con le medesime conclusioni e riserva di successiva articolazione delle difese, riconoscendo di essersi precedentemente costituita fuori termine, ma affermando tuttavia di potersi costituire nuovamente in forza dell’art. 33 “del decreto del Presidente della Corte costituzionale 21 luglio 2004” (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), il quale stabilisce, in via transitoria, che «la costituzione delle parti nei procedimenti pendenti davanti alla Corte alla data di entrata in vigore delle presenti norme integrative è ammessa fino al decimo giorno successivo alla data stessa, qualora il termine non venga a scadere posteriormente».

3. – Ha depositato atto d’intervento ad opponendum, in data 29 marzo 2004, l’Associazione Sementieri Mediterranei (AS.SE.ME.), la quale ha concluso per l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza delle censure proposte nel ricorso, chiedendo in via gradata che questa Corte disponga una istruttoria «tendente ad accertare l’irreversibilità dell’inquinamento determinato dall’impiego di OGM». L’Associazione interveniente ritiene che non si possa dubitare della propria legittimazione ad intervenire nel giudizio dal momento che la controversia verterebbe sulla «legittimità costituzionale di una legge della Regione Puglia direttamente incidente sulle attività e sugli interessi dei suoi associati, immediatamente coinvolti dalla applicazione delle disposizioni legislative poste sub judice».

Hanno altresì depositato atto d’intervento ad opponendum, in data 29 marzo 2004, la Federazione regionale coltivatori diretti di Puglia, l’Associazione regionale per l’agricoltura, l’ambiente ed il territorio “Terranostra di Puglia”, l’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori ADOC, la Confconsumatori Federazione regionale della Puglia, l’Ecoistituto Puglia ONLUS, l’ADICONSUM Puglia, la FLAI CGIL Puglia, la FAI CISL Puglia, la UILA UIL Puglia, la CGIL regionale Puglia, la U.S.R. CISL Puglia, la UIL regionale Puglia, la A.I.A.B. Puglia, il CODACONS ONLUS Puglia, Italia Nostra, il WWF, Legambiente, i quali, limitandosi a dichiarare di avere interesse ad opporsi al ricorso introduttivo del giudizio, hanno concluso per l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Successivamente, l’Associazione Sementieri Mediterranei (AS.SE.ME.), in data 5 agosto 2004, ha presentato “atto di intervento bis in sanatoria”, mentre gli altri intervenuti, in data 6 agosto 2004, hanno presentato atto di costituzione dichiarando – questi ultimi – di volersi avvalere dell’art. 33 “del decreto del Presidente della Corte costituzionale” 21 luglio 2004 nella denegata ipotesi in cui il loro precedente atto di intervento fosse dichiarato tardivo.

4. – Con ricorso notificato il 3 maggio 2004, depositato il 12 maggio 2004 e iscritto al n. 54 del registro ricorsi del 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Marche 3 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 23 dell’11 marzo 2004.

Anche in questo caso, con argomentazioni identiche al ricorso presentato avverso la legge della Regione Puglia n. 26 del 2003, il ricorrente lamenta, in particolare, che attraverso la legge impugnata il legislatore regionale, «disponendo agli artt. 1, 2, 3 e 7 un divieto generalizzato di coltivazione e consumo, nonché l’esclusione da qualsiasi incentivazione di ogni tipo di organismo geneticamente modificato (OGM) e, comunque, intervenendo in maniera autonoma con l’intera legge regionale in un settore di esclusiva competenza statale», si sarebbe posto in contrasto con l’art. 22 della direttiva 2001/18/CE, concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, nonché con le disposizioni di cui all’art. 23 della citata direttiva e all’art. 25 del d.lgs. n. 224 del 2004 recante l’attuazione della stessa direttiva nel territorio nazionale, con ciò violando l’art.117, primo comma, della Costituzione ed invadendo altresì la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

5. – Si è costituita in giudizio, con memoria depositata in data 21 maggio 2004, la Regione Marche, chiedendo che il ricorso venga dichiarato infondato.

La Regione ritiene evidente che la legge impugnata non intervenga in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ma sia volta a disciplinare la produzione agricola e, in particolare, ad incentivare l’agricoltura di qualità, nell’ambito del territorio regionale. La normativa censurata troverebbe pertanto il proprio titolo di legittimazione nella materia “agricoltura”, che si colloca nell’ambito oggettivo affidato alla competenza legislativa residuale delle Regioni di cui all’art. 117, quarto comma, della Costituzione e sottratto alla competenza legislativa statale, secondo quanto riconosciuto da questa stessa Corte nella sentenza n. 12 del 2004. Ciò sarebbe avvalorato dalle nozioni di “agricoltura” ricavabili dall’art. 32 del Trattato CE e dall’art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nonché dal fatto che la legge impugnata sarebbe chiaramente intervenuta nella disciplina della produzione agricola regionale (artt. 1 e 6) e degli interventi a favore dell’impresa agricola (art. 3). E, d’altronde, questa Corte avrebbe già significativamente chiarito che, per la determinazione dell’ambito della materia dell’agricoltura, occorre aver riguardo soltanto alla «cura degli interessi connessi ai prodotti del suolo» (sentenza n. 142 del 1972), ribadendo più volte che la determinazione delle materie regionali deve essere compiuta in modo obiettivo, senza riferimento al risultato da conseguire, puntando bensì l’attenzione sull’«oggetto di disciplina normativa» per individuare – attraverso l’eventuale utilizzo del criterio di prevalenza – quale sia la “materia” in cui incardinare l’intervento legislativo regionale (al riguardo, la Regione cita la sentenza n. 370 del 2003). Inoltre, risulterebbe decisiva la pronuncia con cui questa Corte ha individuato il “nocciolo duro della materia agricoltura” nella “produzione di vegetali e animali destinati all’alimentazione” (sentenza n. 12 del 2004).

D’altra parte, non sarebbe possibile dedurre – prosegue la Regione – un’invasione della competenza statale di cui alla lettera s) dell’art. 117, secondo comma, Cost. dal semplice richiamo alle finalità di tutela dell’ambiente che si trova, insieme a quello relativo alla tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nell’art. 1, comma 1, della legge impugnata. Questa Corte, infatti, avrebbe già evidenziato l’infondatezza dell’assunto per cui per mezzo del riferimento alla competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in tema di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, sarebbe possibile «escludere qualsiasi competenza delle Regioni a legiferare in vista di finalità di tutela dell’ambiente» (sentenza n. 307 del 2003); la qualificazione della “tutela dell’ambiente” come “valore costituzionale”, infatti, non escluderebbe affatto «la possibilità che leggi regionali, emanate nell’esercizio della potestà concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella residuale di cui all’art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale» (sentenza n. 307 del 2003, ma anche n. 222 del 2003 e n. 407 del 2002).

Secondo la resistente, peraltro, proprio in materia ambientale l’art. 176 del Trattato CE consentirebbe agli Stati membri di “mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore” rispetto a quella assicurata dagli interventi normativi comunitari, codificando in tal modo il “principio della tutela più rigorosa del livello territoriale inferiore”. Nel caso di specie, l’applicazione di tale principio risulterebbe maggiormente giustificata dalle esigenze precauzionali derivanti dalle caratteristiche peculiari del territorio marchigiano, nell’ambito del quale non sarebbe possibile consentire l’agricoltura con OGM senza rinunciare, di fatto, ad una produzione agricola regionale priva di organismi genericamente modificati.

Infondata, secondo la Regione Marche, sarebbe anche la denunciata violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, per contrasto con l’ordinamento comunitario e, in particolare, con l’art. 22 della direttiva n. 2001/18/CE. L’esplicito riferimento del divieto alla “immissione in commercio” – da intendersi, ai sensi dell’art. 2, n. 4), della stessa direttiva come “la messa a disposizione di terzi, dietro compenso o gratuitamente” di organismi geneticamente modificati – farebbe sì che «gli Stati membri non possano bandire o limitare, se non previa attivazione dello specifico procedimento previsto dal diritto comunitario, l’introduzione nel mercato nazionale degli OGM o dei prodotti che li contengono ed alterare, in questo modo, la libera circolazione di tale prodotto all’interno nel mercato comune». La legge censurata, invece, non avrebbe alcuna incidenza su tali obblighi. Il divieto introdotto dall’art. 2, infatti, sarebbe espressamente riferito alla “produzione e (al)la coltivazione di specie che contengono OGM”, non consentita “sull’intero territorio della Regione” e nulla avrebbe a che fare con la circolazione dei prodotti che contengono OGM, la quale rimarrebbe libera in tutto il territorio regionale. Ciò sarebbe tra l’altro confermato da quanto previsto nell’art. 4 della stessa legge impugnata con riferimento all’etichettatura e all’identificabilità dei prodotti contenenti OGM o prodotti derivati che siano commercializzati nella Regione.

6. – Ha depositato atto d’intervento ad opponendum, in data 2 agosto 2004, l’Associazione Sementieri Mediterranei (AS.SE.ME.), la quale ha concluso per l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza delle censure proposte nel ricorso, chiedendo in via gradata che questa Corte disponga una istruttoria «tendente ad accertare l’irreversibilità dell’inquinamento determinato dall’impiego di OGM», nonché – in via ulteriormente gradata – che, «qualora si dovesse ritenere che l’immissione di OGM costituisca un obbligo comunitario per tutti gli Stati membri, questa Ecc.ma Corte sollevi davanti a se medesima questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 del Trattato di Roma nella parte in cui ha consentito l’adozione della Direttiva 2001/18 che, privilegiando la concorrenza, sacrifica illegittimamente fondamentali principi costituzionali, quali quello della salute e dell’ambiente». Anche in questo caso, l’Associazione interveniente ha affermato che la propria legittimazione ad intervenire nel presente giudizio sarebbe indubitabile poiché si discuterebbe «della legittimità costituzionale di una legge della Regione Marche direttamente incidente sulle attività e sugli interessi dei suoi associati, immediatamente coinvolti dalla applicazione delle disposizioni legislative poste sub judice».

Ha altresì depositato atto d’intervento ad opponendum, in data 6 agosto 2004, la Federazione regionale dei coltivatori diretti delle Marche, sostenendo la sussistenza dell’interesse e della legittimazione all’intervento in ragione dello stretto collegamento tra gli interessi di cui essa è portatrice e le politiche regionali di cui la legge impugnata sarebbe espressione, e concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Quanto alla tempestività dell’intervento, la Federazione Coldiretti Marche rileva che nella Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 27 del 14 luglio 2004 è fatto riferimento al ricorso n. 54 sotto una rubrica che non consentirebbe «di comprendere la natura del ricorso, essendo riferita a norme di legge regionale della Puglia e non delle Marche». Secondo l’interveniente questa erronea indicazione, «stante la funzione riassuntiva e notiziale della rubrica», comporterebbe «che il lettore cui la pubblicazione è rivolta non ha motivo di leggere il testo del ricorso che appare riferito ad una Regione diversa dalla propria». Tale difformità determinerebbe la impossibilità di far decorrere dal giorno 14 luglio 2004 il termine di venti giorni previsto dagli artt. 25, 4 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale contenute nel d.P.C.c. 21 luglio 2004, ovvero dalle corrispondenti norme previgenti; in ogni caso, l’interveniente invoca l’applicabilità dell’art. 33 delle Norme integrative vigenti.

7. – In prossimità dell’udienza pubblica, la Regione Puglia ha depositato una memoria nella quale afferma innanzitutto l’inammissibilità del ricorso proposto avverso l’intera legge regionale n. 26 del 2003, attesa la genericità delle censure rivolte nei confronti della legge considerata nel suo complesso. Le censure, infatti, avrebbero dovuto essere riferite al solo art. 2, comma 1, della legge regionale.

Nel merito, la difesa regionale eccepisce l’infondatezza del ricorso, in quanto con la disciplina impugnata la Regione avrebbe inteso tutelare la qualità delle produzioni agricole sul proprio territorio senza incidere sul libero mercato. Peraltro, rileva la resistente, l’art. 2 della legge regionale n. 26 del 2003 sarebbe “in sintonia” con il quadro normativo risultante dal decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 (Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), il quale stabilisce la tutela assoluta della biodiversità dell’ambiente naturale e la possibilità di incentivare l’agricoltura tradizionale e biologica.

Le censure sollevate, inoltre, non avrebbero nulla a che fare con l’oggetto della disciplina dell’art. 2, dal momento che la normativa comunitaria che lo Stato assume violata riguarderebbe solo la “immissione in commercio” di OGM, mentre l’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2003 riguarderebbe la “emissione deliberata” di OGM nell’ambiente, per la quale la direttiva 2001/18/CE non conterrebbe un divieto analogo a quello che l’art. 22 della medesima direttiva pone in relazione alla immissione in commercio di prodotti OGM.

La difesa regionale rileva altresì che, al pari del decreto-legge n. 279 del 2004, la legge oggetto del giudizio porrebbe un divieto sostanzialmente temporaneo di coltivazione di prodotti OGM, come emergerebbe dal fatto che l’art. 2 consente alla Regione di promuovere azioni utili a prevenire possibili rischi per la salute o l’ambiente, nonché dall’art. 1, comma 3, secondo il quale la Regione può promuovere la ricerca e la sperimentazione del settore agricolo al fine di tutela della biodiversità. Tali norme attesterebbero che l’attuale divieto sarebbe posto dalla legge regionale n. 26 del 2003 solo in considerazione dell’attuale incompletezza della sperimentazione scientifica, senza escludere soluzioni diverse.

Infondata – in conseguenza dell’argomento appena evidenziato – sarebbe anche la censura relativa alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal momento che la legge interverrebbe nella materia dell’agricoltura riservata alla potestà legislativa regionale. Anche ove riguardasse l’ambiente, essa non intaccherebbe la competenza statale dal momento che la legge regionale sarebbe in sintonia con il citato decreto-legge n. 279 del 2004.

In ogni caso, questa Corte avrebbe riconosciuto la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative in materie per le quali il valore della tutela dell’ambiente assumerebbe rilievo.

Infine, la difesa regionale afferma l’inconferenza del richiamo al d.lgs. n. 224 del 2003, in quanto esso disciplinerebbe soltanto la “emissione deliberata per scopi diversi dall’immissione sul mercato” e per “soli scopi sperimentali”. Da ciò deriverebbe che la coltivazione di piante e l’allevamento di animali OGM ai fini della successiva commercializzazione – che costituisce oggetto della legge regionale pugliese – resterebbe fuori dal quadro procedurale di cui al d.lgs. n. 224. Peraltro, quest’ultimo non porrebbe alcuna limitazione al potere delle Regioni di vietare o limitare la emissione deliberata di OGM nell’ambiente per scopi sperimentali.

Ad ulteriore sostegno delle proprie tesi la resistente evidenzia inoltre come la legge regionale impugnata, pur vietando le emissioni deliberate nell’ambiente di OGM per la successiva commercializzazione dei prodotti relativi, nonché le emissioni ai fini della sperimentazione, all’art. 2, comma 2, consentirebbe di superare tale divieto in caso di rilascio dell’autorizzazione per scopi sperimentali prevista dal d.lgs. n. 224 del 2003.

8. – Nel giudizio promosso avverso la legge della Regione Puglia hanno depositato memorie la Federazione regionale coltivatori diretti di Puglia, nonché l’Associazione sementieri mediterranei, sviluppando anche argomenti ulteriori, rispetto agli atti di intervento, a sostegno della dichiarazione di inammissibilità e di infondatezza del ricorso presentato dallo Stato. In particolare, quanto alla propria legittimazione all’intervento ad opponendum, l’Associazione sementieri mediterranei richiama l’ordinanza pronunciata da questa Corte nell’udienza dell’11 maggio 2004 e allegata alla sentenza n. 196 del 2004, nella quale, pur dichiarandosi inammissibili gli interventi spiegati nel giudizio di costituzionalità in via principale da parte di soggetti privi della potestà legislativa, si sarebbe giustificata tale “chiusura” «richiamando la facoltà riconosciuta ai soggetti privi del potere d’intervento, di utilizzare i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale»; l’interveniente osserva che tale giustificazione potrebbe valere solo per gli interventi ad adiuvandum ma non certo per gli interventi ad opponendum, giacché l’eventuale accoglimento della questione di costituzionalità renderebbe impossibile ai soggetti interessati al mantenimento della legge “trovare una sede giudiziale alternativa”. Nel caso di specie, comunque, l’intervento assumerebbe «i connotati della collaborazione offerta dall’amicus curiae», che già troverebbe riconoscimento nel giudizio di ammissibilità del referendum e che dovrebbe necessariamente trovare spazio nel giudizio in materia d’immissione nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, dal momento che la partecipazione popolare in subiecta materia sarebbe «non soltanto opportuna ma obbligatoria» in forza degli obblighi di consultazione pubblica rinvenibili nell’art. 9 della direttiva 2001/18/CE, nell’art. 12 del d.lgs. n. 224 del 2003 e nell’art. 23 del Protocollo di Cartagena ratificato con la legge 15 gennaio 2004, n. 27 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000).

9. – Anche la Regione Marche, nel giudizio promosso dallo Stato avverso la legge regionale n. 5 del 2004, ha depositato una memoria nella quale ribadisce le difese già svolte, sostenendo che la normativa impugnata non interverrebbe in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ma disciplinerebbe la produzione agricola, in particolare incentivando l’agricoltura di qualità, nell’ambito del territorio regionale.

Né, del resto, un’invasione della competenza statale di cui alla lettera s) dell’art. 117, secondo comma, Cost. potrebbe derivare dal semplice richiamo alle finalità di tutela dell’ambiente contenuto, insieme a quello relativo alla tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nell’art. 1, comma 1, della legge impugnata.

La difesa regionale richiama, altresì, l’art. 176 del Trattato CE che codificherebbe il principio della tutela più rigorosa del livello territoriale inferiore e che comporterebbe, da un lato, l’illegittimità di una normativa comunitaria che imponesse ai singoli Stati il divieto di misure precauzionali più rigide, dall’altro che le finalità ambientali possono essere realizzate dalla normativa regionale in materia di competenza propria o concorrente proprio al fine di una maggiore protezione dell’ambiente.

I divieti posti dalle leggi regionali di settore in ordine all’introduzione nell’ambiente o nel mercato di organismi geneticamente modificati attuerebbero anche la finalità di difesa delle risorse genetiche del territorio, nonché della qualità, specificità, originalità e territorialità della produzione agroalimentare.

La Regione Marche ribadisce, inoltre, l’infondatezza della censura concernente la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., sostenendo l’estraneità della disciplina dell’art. 22 della direttiva 2001/18/CE, rispetto alla disciplina dettata dall’art. 2 della legge regionale impugnata.

Osserva, ancora, la difesa regionale che la normativa di attuazione della direttiva comunitaria, contenuta nel d.lgs. n. 224 del 2003, non potrebbe assurgere a parametro di legittimità della legge regionale perché il rispetto dei “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario” obbliga sia lo Stato che le Regioni (art. 117, primo comma, Cost.), ed occorrerebbe «evitare che, attraverso i processi comunitari, si realizzi una sorta di neo-centralismo, attraverso un recupero da parte del governo centrale, di competenze ormai trasferite alle Regioni».

Infine, la Regione Marche dà atto della emanazione del decreto-legge n. 279 del 2004, e della relativa conversione in legge, con modificazioni, avvenuta ad opera della legge 28 gennaio 2005, n. 5, affermando che tuttavia esso non dovrebbe determinare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.

L’art. 8 del decreto-legge n. 279 del 2004, difatti, pone, fino all’adozione degli specifici piani di coesistenza regionali (adozione per cui non è previsto un termine), il divieto di coltivazioni transgeniche. Tale divieto sarebbe peraltro coerente con la disciplina regionale impugnata, che non consente la coltivazione di produzioni OGM nel territorio della Regione.

10. – Hanno depositato memorie – nelle quali ribadiscono le proprie difese a sostegno della dichiarazione di inammissibilità e di infondatezza del ricorso presentato dallo Stato – l’Associazione sementieri mediterranei (in termini del tutto analoghi alle difese sviluppate nel ricorso n. 21 del 2004) e la Federazione regionale dei coltivatori diretti delle Marche. Quest’ultima sostiene, in particolare, la propria legittimazione ad intervenire in forza della “qualificazione” (rispetto alla vicenda oggetto del giudizio) degli interessi di cui sarebbe portatrice, nonché sulla base del nuovo art. 4 delle Norme integrative per i giudizi di fronte alla Corte costituzionale, che dimostrerebbe una significativa “apertura” all’ammissibilità di interventi nel giudizio in via principale da parte di soggetti privi della potestà legislativa.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con distinti ricorsi, ha impugnato la legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 26 (Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati – OGM) e la legge della Regione Marche 3 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche), poiché stabilirebbero «un divieto generalizzato di coltivazione di piante e di allevamento di animali geneticamente modificati o di ogni altro tipo di OGM», ponendosi così in contrasto con l’art. 22 della direttiva 2001/18/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio), che stabilirebbe il principio della libera circolazione e prevederebbe, per gli Stati membri, l’impossibilità di vietare, limitare o impedire l’immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della direttiva stessa; le leggi regionali oggetto del giudizio sarebbero altresì contrastanti con l’art. 23 della citata direttiva 2001/18/CE e con l’art. 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati), i quali, secondo quanto esposto nei ricorsi, conterrebbero “una clausola di salvaguardia”, in base alla quale solo le previste autorità competenti potrebbero bloccare, ricorrendo gli specifici presupposti e con le modalità previste, la circolazione sul proprio territorio di un prodotto contenente OGM ritenuto pericoloso, avviando una serie di consultazioni al termine delle quali la Commissione UE dovrebbe decidere sulla fondatezza delle misure unilaterali di salvaguardia, ripristinando un eguale livello di protezione all’interno della Comunità, ovvero invitando lo Stato che le abbia adottate ad abrogarle e a ripristinare la libera circolazione del prodotto sul proprio territorio. Le due leggi regionali, pertanto, violerebbero l’art. 117, primo comma, della Costituzione, nonché la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’art 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

2. – I ricorsi, pur avendo ad oggetto due leggi dal contenuto parzialmente disomogeneo, propongono questioni di costituzionalità sostanzialmente analoghe; conseguentemente, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. – Con ordinanza letta nella pubblica udienza del 22 febbraio 2005 e allegata alla presente sentenza è stata dichiarata inammissibile la costituzione della Regione Puglia nel giudizio introdotto con il ricorso n. 21 del 2004, in quanto avvenuta oltre il termine prescritto dall’art. 23, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

La Regione Puglia, riconoscendo la tardività della propria costituzione, ha peraltro presentato il 5 agosto 2004 una “nuova memoria di costituzione”, in quanto questa Corte avrebbe previsto nell’art. 33 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2004, la possibilità che le “parti nei procedimenti pendenti davanti alla Corte alla data di entrata in vigore delle presenti norme integrative è ammessa fino al decimo giorno successivo alla data stessa”.

Appare evidente l’infondatezza di tale argomentazione, dal momento che il testo delle Norme integrative è stato semplicemente oggetto di una “integrale ripubblicazione” a fini meramente notiziali, dopo che la precedente deliberazione 10 giugno 2004 della Corte costituzionale (Modificazioni alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, aveva apportato diverse modifiche alla precedente formulazione delle Norme integrative. Ciò, peraltro, è stato espressamente evidenziato dal Comunicato di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2004.

Anche volendosi prescindere dal fatto che, comunque, l’art. 33, al momento della sua entrata in vigore, non trovava applicazione nei confronti di termini già scaduti, la mancata novazione della fonte meramente ripubblicata a fini notiziali rende evidente che l’efficacia di questa norma transitoria si è esaurita da quasi cinquanta anni.

4. – Con ordinanza letta nella pubblica udienza del 22 febbraio 2005 e allegata alla presente sentenza sono stati dichiarati inammissibili, per ciò che riguarda il ricorso n. 21 del 2004, gli atti d’intervento ad opponendum che sono stati presentati dall’Associazione Sementieri Mediterranei (AS.SE.ME.), dalla Federazione regionale coltivatori diretti di Puglia, dall’Associazione regionale per l’agricoltura, l’ambiente ed il territorio “Terranostra di Puglia”, dall’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori ADOC, dalla Confconsumatori Federazione regionale della Puglia, dall’Ecoistituto Puglia ONLUS, dall’ADICONSUM Puglia, dalla FLAI CGIL Puglia, dalla FAI CISL Puglia, dalla UILA UIL Puglia, dalla CGIL regionale Puglia, dalla U.S.R. CISL Puglia, dalla UIL regionale Puglia, dalla A.I.A.B. Puglia, dal CODACONS ONLUS Puglia, da Italia Nostra, dal WWF, da Legambiente. Rispetto al ricorso n. 54 del 2004 sono stati dichiarati inammissibili gli atti di intervento ad opponendum dell’Associazione Sementieri Mediterranei (AS.SE.ME.) e della Federazione regionale dei coltivatori diretti delle Marche.

In conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo cfr. le sentenze n. 196, n. 167 e n. 166 del 2004), è inammissibile, a prescindere dalla loro tardività, l’intervento, nei giudizi promossi in via principale nei confronti di leggi regionali o statali, di soggetti diversi da quelli titolari delle attribuzioni legislative in contestazione, ancorché destinatari attuali o potenziali delle discipline normative contenute nelle leggi impugnate. D’altra parte, questi soggetti dispongono di mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, dinanzi ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale. Né a differenti conclusioni può portare la diversa finalità degli interventi, ed in particolare la circostanza che essi siano volti a contestare le censure di legittimità delle disposizioni impugnate.

5. – Inammissibili devono essere ritenute, altresì, le censure rivolte dal ricorso n. 54 del 2004 nei confronti degli artt. 1, 3 e 7 della legge della Regione Marche n. 5 del 2004, per difetto della determinazione governativa di impugnazione di cui all’art. 31, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte), dal momento che la generica previsione contenuta nella deliberazione del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge è specificata dall’allegata relazione ministeriale con riferimento esclusivo all’art. 2.

Pertanto, sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte (si vedano, ad esempio, le sentenze n. 134, n. 43 del 2004 e n. 94 del 2003), il ricorso deve essere ritenuto validamente proposto solo nei confronti dell’art. 2 della legge della Regione Marche n. 5 del 2004.

6. – Le questioni di costituzionalità sollevate dai due identici ricorsi governativi nei confronti dell’art. 2 di entrambe le leggi regionali impugnate devono essere dichiarate inammissibili in conseguenza di una evidente erronea indicazione delle norme interposte che dovrebbero dimostrare la illegittimità costituzionale di tali disposizioni per violazione dell’art. 117, primo comma, e dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La direttiva europea 2001/18/CE, adottata ai sensi dell’art. 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea al fine del ravvicinamento delle “legislazioni degli Stati membri riguardanti l’immissione deliberata nell’ambiente di OGM ed al fine di garantire il corretto sviluppo dei prodotti industriali che utilizzano OGM” (cfr. “Considerando” n. 7), riguarda sia l’emissione deliberata nell’ambiente degli organismi geneticamente modificati, che la loro immissione in commercio; l’art. 2 della legge della Regione Puglia n. 26 del 2003 e l’art. 2 della legge della Regione Marche n. 5 del 2004 – oggetto del presente giudizio – si riferiscono invece soltanto alla coltivazione di prodotti agricoli o all’allevamento di animali geneticamente modificati.

Peraltro, le norme interposte che, secondo la prospettazione del Governo, sarebbero state specificamente violate dalle disposizioni impugnate – e cioè gli artt. 22 e 23 della direttiva 2001/18/CE e l’art. 25 del d.lgs. n. 224 del 2003 – si riferiscono esclusivamente al commercio degli alimenti contenenti organismi geneticamente modificati. Infatti, sia la direttiva europea, sia il d.lgs. n. 224 del 2003 distinguono nettamente la disciplina della “emissione deliberata di OGM per qualsiasi fine diverso dall’immissione in commercio” da quella concernente la “immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti”. La asserita violazione del primo comma dell’art. 117 Cost. da parte di disposizioni delle leggi regionali impugnate, che riguardano soltanto tipiche forme di emissioni di OGM nei settori dell’agricoltura e della zootecnia, non può dunque conseguire alla violazione di disposizioni che, invece, regolano specificamente il diverso profilo della immissione in commercio di OGM.

Lo stesso riferimento alla presunta violazione da parte delle disposizioni regionali impugnate della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente viene solo accennata in relazione al presunto contrasto delle discipline in questione con i poteri riconosciuti al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio per l’attuazione delle prescrizioni contenute nella direttiva europea e nella legislazione nazionale, con evidente riferimento, in particolare, ai poteri di cui all’art. 25 del d.lgs. 224 del 2003, relativi appunto alla “clausola di salvaguardia” prevista per “limitare o vietare temporaneamente l’immissione sul mercato, l’uso o la vendita sul territorio nazionale di un OGM, come tale o contenuto in un prodotto”.

7. – La dichiarazione di inammissibilità di tutte le questioni sollevate impedisce di valutare in questa sede gli effetti eventualmente prodottisi, nelle more dei presenti giudizi, sulle due leggi regionali impugnate a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 (Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza fra forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, decreto adottato in attuazione della raccomandazione 2003/556/CE del 23 luglio 2003 (Raccomandazione della Commissione recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra culture transgeniche, convenzionali e biologiche).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 26 (Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati – OGM), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 3 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.

Allegato:

Ordinanza letta nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2005

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 26 (Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di organismi geneticamente modificati – OGM), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Puglia, iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2004.

Considerato che la costituzione della Regione Puglia è avvenuta oltre il termine prescritto dall’art. 23, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che la resistente Regione fa riferimento alla ripubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2004 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale a seguito delle modifiche deliberate dalla Corte il 10 giugno 2004;

che tale mera ripubblicazione, confermata tra l’altro dal comunicato di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2004, non può valere a novare la fonte e ad attribuire vigore ad una norma transitoria i cui effetti debbono essere considerati da tempo esauriti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la costituzione della Regione Puglia nel presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 63 del 2012, in tema di artt. 30, c. 4°, 53, c. 4°, e 67, c. 1°, dello Statuto della Regione Molise

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 12 del 21-3-2012

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 30, comma
4, 53, comma 4, e 67, comma 1, dello statuto della Regione Molise
approvato, in prima lettura, con deliberazione del Consiglio
regionale n. 184 del 19 luglio 2010, confermato, in seconda lettura,
con deliberazione n. 35 del 22 febbraio 2011, promosso dal Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 marzo/1°
aprile 2011, depositato in cancelleria il 5 aprile 2011 ed iscritto
al n. 30 del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2012 il Giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
udito l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso spedito per la notifica in data 29
marzo/1°aprile 2011, depositato presso la cancelleria della Corte il
successivo 5 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
promosso questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 30,
comma 4, 53, comma 4, e 67, comma 1, dello statuto della Regione
Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione del Consiglio
regionale n. 184 del 19 luglio 2010, confermato, in seconda lettura,
con deliberazione n. 35 del 22 febbraio 2011, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 7, edizione straordinaria, del
2 marzo 2011, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera
l), e quinto comma, della Costituzione, ed agli articoli 121, secondo
comma, e 123 della Costituzione.
1.1. – Secondo il ricorrente, l’art. 30, comma 4, dello statuto
della Regione Molise, nella parte in cui stabilisce che le
commissioni consiliari permanenti, al fine di svolgere la funzione di
"vigilanza" sull’andamento dell’amministrazione regionale, «possono
altresi’ convocare funzionari dell’amministrazione regionale e degli
enti dipendenti i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dal
segreto d’ufficio» si porrebbe in contrasto con la disciplina statale
in materia di segreto d’ufficio, violando l’art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa statale
esclusiva la materia dell’ordinamento civile e penale, nonche’ l’art.
123 Cost. che regola la potesta’ statutaria delle Regioni ad
autonomia ordinaria. La norma impugnata, infatti, escludendo,
peraltro genericamente, l’obbligo del segreto d’ufficio in relazione
a qualsiasi atto dell’amministrazione, porrebbe eccezioni al
principio contenuto nell’art. 326 del codice penale, che prevede il
reato di rivelazione di segreti d’ufficio e che puo’ essere derogato
solo con normativa statale, in violazione della competenza
legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e
penale.
1.2. – Anche l’art. 53, comma 4, dello statuto, il quale
stabilisce che, con riguardo agli enti, aziende ed agenzie regionali,
«il personale degli enti pubblici non economici e’ equiparato al
personale regionale», sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa
statale esclusiva la materia dell’ordinamento civile e con l’art. 123
Cost. che regola la potesta’ statutaria delle Regioni ad autonomia
ordinaria. Detta norma, equiparando a quello regionale il personale
degli enti pubblici non economici, peraltro genericamente, cosi’ da
generare anche incertezza sul regime giuridico del medesimo,
impedirebbe «il corretto evolversi della disciplina contrattuale
collettiva dei vari comparti interessati, sottraendo per legge
materia alla contrattazione, in violazione del principio generale
dettato sin dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul
pubblico impiego), che ha riservato alla contrattazione collettiva
per comparti la competenza primaria di regolazione del rapporto di
lavoro pubblico».
1.3. – Infine, il ricorrente impugna l’art. 67, comma 1, dello
statuto, che regola i rapporti della Regione con l’Unione europea,
nella parte in cui prevede che la Giunta regionale «realizza la
partecipazione» alla cosiddetta fase ascendente dell’attivita’
normativa europea e, nella fase discendente, «provvede all’attuazione
ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea». Cosi’ disponendo, tale norma sarebbe costituzionalmente
illegittima, in primo luogo, in quanto riserva la competenza in
materia alla Giunta regionale, laddove l’art. 117, quinto comma,
Cost. la attribuisce alla Regione e quindi a tutti i suoi organi, e
poi, in particolare con riferimento alla fase cosiddetta discendente
(di attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell’Unione europea), in quanto riserva la competenza a svolgere
le connesse attivita’ alla Giunta, che ha solo competenze di natura
provvedimentale, laddove per le attivita’ di natura legislativa e
regolamentare, pure coinvolte, la competenza non puo’ che essere del
Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 121, secondo e terzo comma,
Cost.
2. – La Regione Molise non si e’ costituita in giudizio.
3. – Nell’imminenza dell’udienza pubblica il Presidente del
Consiglio dei ministri ha depositato memoria, con la quale ha
insistito nel chiedere l’accoglimento delle questioni di legittimita’
costituzionale promosse con il ricorso. In particolare, il ricorrente
ha ulteriormente precisato, quanto all’art. 30, comma 4, che detta
norma invaderebbe la sfera di competenza statale esclusiva in materia
di ordinamento penale, posto che la disciplina del segreto d’ufficio
e’ assistita dalla sanzione penale (di cui all’art. 326 cod. pen.),
in vista della salvaguardia degli interessi generali dello Stato, ed
e’ garantita mediante la previsione dell’esclusione della
rimovibilita’ del medesimo segreto in sede processuale (art. 201,
comma 1, cod. proc. pen.). Essa, di conseguenza, sarebbe palesemente
in violazione del precetto dell’armonia con la Costituzione (limite
all’autonomia statutaria delle Regioni ad autonomia ordinaria), ed in
contrasto con i principi generali in materia di pubblico impiego,
posto che le norme sul segreto d’ufficio costituirebbero, appunto,
principi generali della materia in questione, idonei, ad imporsi,
ancorche’ come vincoli generali, alla potesta’ statutaria regionale.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso
questione di legittimita’ costituzionale in via principale degli
articoli 30, comma 4, 53, comma 4, e 67, comma 1, del nuovo statuto
della Regione Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione
del Consiglio regionale n. 184 del 19 luglio 2010, confermato, in
seconda lettura, con deliberazione n. 35 del 22 febbraio 2011, per
violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), e quinto
comma, dell’articolo 121, secondo comma, e dell’articolo 123 della
Costituzione.
2. – L’art. 30, comma 4, e’ impugnato nella parte in cui,
disciplinando le funzioni delle commissioni permanenti del Consiglio
regionale, stabilisce che queste ultime, al fine di svolgere la
funzione di "vigilanza" sull’andamento dell’amministrazione
regionale, «possono altresi’ convocare funzionari
dell’amministrazione regionale e degli enti dipendenti, i quali, in
seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto d’ufficio».
In tal modo, ad avviso del ricorrente, la predetta disposizione,
escludendo, genericamente, l’obbligo del segreto d’ufficio in
relazione a qualsiasi atto dell’amministrazione, porrebbe eccezioni
al principio contenuto nell’art. 326 cod. pen., che prevede il reato
di rivelazione di segreti d’ufficio, in violazione della competenza
legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e
penale, oltre che in violazione dei limiti che l’art. 123 Cost. pone
all’autonomia statutaria delle Regioni. Detta norma, infatti,
invaderebbe la sfera di competenza statale esclusiva in materia di
ordinamento penale, posto che la disciplina del segreto d’ufficio e’
assistita dalla sanzione penale (di cui all’art. 326 cod. pen.), in
vista della salvaguardia degli interessi generali dello Stato, ed e’
garantita mediante l’esclusione della rimovibilita’ del medesimo
segreto in sede processuale (art. 201, comma 1, cod. proc. pen.).
Essa sarebbe, di conseguenza, in contrasto anche con il limite
generale dell’armonia con la Costituzione, posto dall’art. 123 Cost.
all’autonomia statutaria delle Regioni ad autonomia ordinaria, oltre
che con i principi generali in materia di pubblico impiego.
2.1. – La questione non e’ fondata.
2.1.1. – La disposizione impugnata e’ inserita in un articolo del
nuovo statuto della Regione Molise, l’art. 30 (intitolato "funzioni
delle commissioni"), volto a disciplinare le funzioni delle
commissioni permanenti nelle quali si articola il Consiglio
regionale. Fra tali funzioni vi e’ quella di "vigilanza
sull’andamento dell’amministrazione regionale". Nel disciplinare tale
competenza, il comma 4 del predetto articolo – analogamente a quanto
stabilito in altri statuti regionali (come, ad esempio, all’art. 53,
comma 5, dello statuto dell’Umbria, all’art. 38, comma 13, dello
statuto dell’Emilia-Romagna, all’art. 45 dello statuto della Regione
Campania) – dispone che le citate commissioni possono, fra l’altro,
«richiedere al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale
chiarimenti su questioni relative alle materie di rispettiva
competenza. Possono altresi’ convocare funzionari
dell’amministrazione regionale e degli enti dipendenti i quali, in
seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto d’ufficio».
Questa Corte ha gia’ avuto occasione di affermare che il potere
di controllo sull’amministrazione regionale e, piu’ in generale,
sugli organi esecutivi della Regione, attribuito alle commissioni
consiliari, in quanto articolazioni dei Consigli regionali, e’ un
«potere connaturato ed implicito nelle varie funzioni spettanti ai
Consigli medesimi» e rappresenta un «modo di estrinsecazione di dette
funzioni» (sentenza n. 29 del 1966). A tale potere di controllo,
inoltre, e’ strumentale il potere di acquisizione di tutti i dati,
delle informazioni e dei documenti che siano riconducibili
all’attivita’ dei predetti organi. Esso e’, pertanto, un «potere
istituzionale» del Consiglio regionale, e quindi anche delle sue
commissioni, il quale consiste nel «sindacato, strettamente inerente
ai suoi compiti di controllo politico, sull’operato degli organi
esecutivi della Regione» (sentenza n. 29 del 1966).
L’oggetto diretto ed esclusivo di un simile potere di controllo e
vigilanza affidato alle commissioni consiliari nei confronti delle
"attivita’ dell’amministrazione regionale e degli enti sottoposti al
suo controllo" va, pertanto, «individuato nel funzionamento della
amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo,
caratterizzandosi, di conseguenza, come strumentale rispetto
all’esercizio di competenze proprie della Regione» (sentenza n. 4 del
1991).
Sulla base di tali premesse, questa Corte ha riconosciuto, in
primo luogo, che non contrasta con alcuna norma di rango
costituzionale la previsione, da parte del legislatore regionale,
della facolta’ delle predette commissioni consiliari di audizione di
pubblici amministratori, di dipendenti dell’amministrazione regionale
e degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, dal momento che
tali commissioni possono «solo appellarsi agli ordinari vincoli di
responsabilita’ politica e amministrativa che legano gli
amministratori e i dipendenti regionali all’ente di appartenenza»
(sentenza n. 4 del 1991). In secondo luogo, non lede la competenza
esclusiva statale in materia penale la norma regionale che detti una
disciplina del segreto d’ufficio, attribuendo alle medesime
commissioni il potere di apporre il segreto d’ufficio su fatti, atti
o documenti ritenuti non divulgabili di cui siano venute a conoscenza
nell’esercizio dei predetti poteri di controllo. Una simile
disciplina, infatti, «viene ad operare entro i limiti ordinari del
segreto di ufficio, la cui determinazione, per quanto concerne
l’attivita’ svolta da un organo regionale quale e’ la Commissione,
non puo’ spettare altro che alla valutazione discrezionale della
stessa regione» (sentenza n. 4 del 1991).
Considerato che l’oggetto tutelato dal segreto d’ufficio e dalla
previsione del divieto di rivelazione dello stesso e’ costituito dal
buon andamento, inteso anche come normale funzionamento della
pubblica amministrazione (Cass., 14 novembre 2008, n. 42689; di
recente v. Cass. 24 giugno 2011, n. 25366), non puo’ che spettare al
legislatore regionale, nell’ambito della propria sfera di competenza,
individuare i casi nei quali la tutela del buon andamento e del
normale funzionamento dell’amministrazione regionale e degli enti da
essa dipendenti debba essere assicurata attraverso l’apposizione del
segreto d’ufficio. E, con tutta evidenza, spetta egualmente al
medesimo legislatore regionale prevederne le eventuali eccezioni.
Ne’ puo’ ritenersi che l’identificazione, da parte del
legislatore regionale, nel quadro delle proprie competenze, di
ipotesi di segreto d’ufficio inerenti all’attivita’ svolta
dall’amministrazione regionale e dagli enti da essa dipendenti,
nonche’ delle correlative ipotesi di esonero dallo stesso, incidendo
sull’applicazione della sanzione penale posta dal legislatore statale
all’art. 326 cod. pen., determini una violazione della competenza
esclusiva statale in materia di ordinamento penale.
Questa Corte, fin da epoca risalente, ha affermato che, ferma la
competenza esclusiva statale in materia penale, «alle leggi regionali
non e’ precluso concorrere a precisare, secundum legem, presupposti
d’applicazione di norme penali statali (cfr., fra le altre, le
sentenze di questa Corte n. 210 del 1972 e n. 142 del 1969) ne’
concorrere ad attuare le stesse norme»; e che «la tutela penale dei
beni rientranti nelle materie regionali, "esclusive" o "concorrenti",
puo’ ben esser autonomamente fornita, attraverso l’incriminazione di
violazioni agli stessi beni, dalla legge penale statale», con il
risultato di giungere a riconoscere una competenza regionale a
«concorrere a definire elementi costitutivi (es. "dovere", "atto
d’ufficio" ecc.) delle fattispecie tipiche incriminate», in relazione
ad alcune ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione
(sentenza n. 487 del 1989).
A seguito della riforma del Titolo V della Parte seconda della
Costituzione tali conclusioni non possono che essere confermate. Se,
infatti, e’ oggi espressamente previsto dall’art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost., che la materia dell’ordinamento penale e’ di
esclusiva competenza dello Stato, con la conseguenza che «le Regioni
non dispongono di alcuna competenza che le abiliti a introdurre,
rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste dalle leggi
dello Stato in tale materia», e’ anche necessario tener conto che «la
"materia penale", intesa come l’insieme dei beni e valori ai quali
viene accordata la tutela piu’ intensa, non e’ di regola
determinabile a priori» : essa «nasce nel momento in cui il
legislatore nazionale pone norme incriminatici e cio’ puo’ avvenire
in qualsiasi settore, a prescindere dal riparto di attribuzioni
legislative tra lo Stato e le Regioni» (sentenza n. 185 del 2004).
Pertanto, la relativa competenza legislativa statale esclusiva si
rivela «potenzialmente incidente nei piu’ diversi ambiti materiali ed
anche in quelli compresi nelle potesta’ legislative esclusive,
concorrenti o residuali delle Regioni, le cui scelte potranno
risultarne talvolta rafforzate e munite di una garanzia ulteriore,
talaltra semplicemente inibite». Sulla base di cio’, non puo’ negarsi
a queste ultime quanto in precedenza gia’ ad esse riconosciuto e
cioe’ il potere di concorrere a precisare, secundum legem,
presupposti d’applicazione di norme penali statali, nonche’ a
definire elementi costitutivi di talune fattispecie tipiche
incriminate, nell’esercizio delle proprie competenze.
2.1.2. – In tale quadro, risultano prive di fondamento le censure
di lesione della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost. e di conseguente violazione dei
limiti posti dall’art. 123 della Costituzione all’autonomia
statutaria regionale, promosse nei confronti dell’art. 30, comma 4,
del nuovo statuto della Regione Molise, nella parte in cui
attribuisce alle commissioni consiliari permanenti, la facolta’ di
esonerare dal segreto d’ufficio i funzionari dell’amministrazione
regionale e degli enti dipendenti che siano convocati, con la
precisazione che l’acquisizione delle notizie deve avvenire in seduta
segreta, con conseguente estensione dell’obbligo di segretezza in
capo ai membri della commissione.
3. – Ulteriore disposizione oggetto di censura e’ l’art. 53,
comma 4, del nuovo statuto molisano.
La disposizione e’ censurata nella parte in cui, dopo aver
stabilito che la Regione, «per lo svolgimento delle proprie
attivita’, puo’ istituire con legge enti, aziende e agenzie
regionali» (comma 1), dispone che «il personale degli enti pubblici
non economici e’ equiparato al personale regionale» (comma 4).
Tale equiparazione, ad avviso del ricorrente, oltre a generare
«incertezza sul regime giuridico del personale genericamente
equiparato a quello regionale», determinerebbe una violazione della
competenza statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost. «perche’ impedirebbe il corretto evolversi della
disciplina contrattuale collettiva dei vari comparti interessati,
sottraendo per legge materia alla contrattazione». In tal modo la
disposizione in esame violerebbe anche i limiti posti dall’art. 123
Cost. alla potesta’ statutaria delle Regioni.
3.1. – La questione non e’ fondata.
Le richiamate censure muovono dall’erroneo presupposto secondo il
quale la disciplina del personale dell’amministrazione regionale
sarebbe attribuita per intero alla competenza del legislatore
regionale e, quindi, l’equiparazione ad esso del personale degli enti
pubblici regionali non economici sottrarrebbe illegittimamente tale
categoria alla contrattazione collettiva, con conseguente violazione
della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
Tale assunto e’ contraddetto dalla giurisprudenza costituzionale,
secondo la quale, in base alla nuova formulazione dell’art. 117
Cost., e tenuto conto che nel frattempo e’ intervenuta la
privatizzazione del lavoro pubblico (art. 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), l’impiego
pubblico regionale deve ricondursi, per i profili privatizzati del
rapporto, all’ordinamento civile (e quindi alla competenza
legislativa statale esclusiva) e solo per i profili
"pubblicistico-organizzativi" all’ordinamento e organizzazione
amministrativa regionale (e quindi alla competenza legislativa
residuale regionale) (fra le altre, sentenze n. 233 del 2006 e n. 2
del 2004; piu’ di recente sentenze n. 339 e n. 77 del 2011). In
particolare, questa Corte ha piu’ volte ribadito che il rapporto di
impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo
privatizzato, e’ retto dalla disciplina generale dei rapporti di
lavoro di tale tipo ed e’ percio’ soggetto alle regole che ne
garantiscono l’uniformita’. Di conseguenza, la legge statale, in
tutti i casi in cui viene a conformare gli istituti del rapporto di
impiego attraverso norme che si impongono all’autonomia privata con
il carattere dell’inderogabilita’, costituisce un limite alla
competenza residuale regionale in tema di organizzazione
amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, nonche’
dello stato giuridico ed economico del relativo personale e va quindi
applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni e
degli enti locali (sentenza n. 95 del 2007).
Alla luce di tali indicazioni, risulta evidente che
l’equiparazione del personale degli enti pubblici non economici
regionali al personale regionale, operata dalla norma censurata, non
comporta la temuta sottrazione per legge di una materia di per se’
riservata alla contrattazione collettiva per comparti, posto che
anche il rapporto di lavoro del personale regionale e’ – come,
peraltro, espressamente previsto dall’art. 52, comma 2, del medesimo
testo statutario – «regolato dalla legge e dai contratti». Tale
espressa previsione comporta che la norma impugnata non puo’ che
essere interpretata nel senso di rinviare, quanto al trattamento del
personale degli enti pubblici non economici e di quello del personale
regionale, alla disciplina del rapporto di lavoro contenuta nei
contratti collettivi stipulati in relazione ai comparti interessati,
senza alcuna lesione della riserva di competenza attribuita alla
contrattazione collettiva.
La censura di violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera
l), Cost. – alla quale e’ connessa quella di violazione dei limiti
posti all’autonomia statutaria delle Regioni dall’art. 123 Cost. –
e’, pertanto, priva di fondamento.
4. – E’, infine, censurato l’art. 67, comma 1, del nuovo statuto
della Regione Molise, nella parte in cui, regolando i rapporti della
Regione con l’Unione europea, prevede che la Giunta regionale
«realizza la partecipazione» alla cosiddetta fase ascendente
dell’attivita’ normativa europea e, nella fase discendente, «provvede
all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell’Unione europea».
Tale disposizione, cosi’ statuendo, sarebbe, innanzitutto, in
contrasto con l’art. 117, quinto comma, Cost. in quanto riserverebbe
la competenza in materia alla Giunta regionale, laddove l’art. 117,
quinto comma, Cost. la attribuisce, genericamente, alla Regione e
quindi a tutti i suoi organi. Essa sarebbe, poi, anche in contrasto
con l’art. 121 Cost., commi secondo e terzo, nella parte in cui,
specie in riferimento alla fase cosiddetta discendente (di attuazione
ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea), riserverebbe la competenza a svolgere le connesse attivita’
alla Giunta, che ha solo competenze di natura provvedimentale,
laddove per le attivita’ di natura legislativa e regolamentare, pure
coinvolte, la competenza non puo’ che essere del Consiglio regionale.
4.1. – La questione non e’ fondata.
Le censure proposte muovono da un’interpretazione della
disposizione impugnata che si rivela erronea gia’ dall’esame della
formulazione testuale della stessa.
Quest’ultima recita: «La Giunta regionale, nel rispetto delle
norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, della legge
comunitaria e degli indirizzi impartiti dal Consiglio regionale,
realizza la partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvede all’attuazione
ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
Europea». Essa, quindi, richiama espressamente sia la legge statale
recante norme di procedura, sia la legge comunitaria, statale e
regionale, sia gli indirizzi impartiti dal Consiglio regionale,
vincolando la Giunta al rispetto di quanto ivi prescritto, in
conformita’ con quanto stabilito dall’art. 117, quinto comma, Cost.,
nonche’ dall’art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18
ottobre 2001, n. 3) e dagli artt. 5 e 16 della legge 4 febbraio 2005,
n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo
normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari), oltre che in linea con le indicazioni della
giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenza n. 151 del 2011;
in specie, sentenza n. 239 del 2004).
La norma impugnata, inoltre, si inserisce in un contesto
normativo, costituito dai commi seguenti del medesimo art. 67, che
espressamente individuano le competenze in materia sia della Giunta
che del Consiglio, al quale ultimo sono attribuite le competenze
legislative e normative coinvolte, in conformita’ al riparto
delineato dall’art. 121, secondo e terzo comma, della Costituzione.
Tanto e’ confermato, ad esempio, dal fatto che al comma 4 del
medesimo articolo e’ prescritto che «Con legge regionale sono
stabiliti modalita’ e tempi per l’approvazione dell’annuale legge
comunitaria regionale. La legge comunitaria, nei casi in cui
deferisce al regolamento regionale l’attuazione degli atti
dell’Unione europea, ne stabilisce i criteri e i principi direttivi».
Le censure proposte nei confronti dell’art. 67, comma 1,
pertanto, sono prive di fondamento.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 30, comma 4, dello statuto della Regione
Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione del Consiglio
regionale n. 184 del 19 luglio 2010, confermato, in seconda lettura,
con deliberazione n. 35 del 22 febbraio 2011, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 7, edizione straordinaria, del
2 marzo 2011, in riferimento agli articoli 117, secondo comma,
lettera l), e 123 della Costituzione, promossa dal Presidente del
Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 53, comma 4, del predetto statuto, in
riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera l), e 123 della
Costituzione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con
il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 67, comma 1, del predetto statuto, in
riferimento agli articoli 117, quinto comma, e 121, secondo e terzo
comma, della Costituzione, promossa dal Presidente del Consiglio dei
ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012.

Il Presidente: Quaranta

Il Redattore: Tesauro

Il Cancelliere: Melatti

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2012.

Il Direttore della Cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.