Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04-11-2010) 28-01-2011, n. 3070 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Firenze concesse l’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., rideterminò la pena in anni tre di reclusione e confermò nel resto la sentenza 8.1.2008 del tribunale di Firenze, che aveva dichiarato G.E. colpevole di due reati di violenza sessuale per avere in due occasioni, spingendola contro un muro e bloccandola per i polsi, costretto S.N. (invalida civile al 46%) a subire atti sessuali palpeggiandola sul corpo e nelle parti intime.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) manifesta illogicità della motivazione e valutazione contraddittoria ed apparente dei fatti. Lamenta che il giudice del merito non ha compiuto una adeguata valutazione della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

Illogicamente il giudice ha ritenuto impossibile che la donna avanzasse una denunzia non veritiera solo per il contrasto tra le parti derivante dalla vendita dell’appartamento.

Risulta infatti che il contrasto era reale ed effettivo, aveva causato gravi litigi e discussioni, ed era tale che la donna all’epoca evitava ogni contatto con l’imputato mediandolo con i propri professionisti.

Questo era l’oggetto della richiesta prova testimoniale dell’arch.

C., che immotivatamente la corte d’appello ritenuto superflua.

Alla luce di tale contrasto era incredibile il racconto della donna circa le modalità dell’incontro.

Il giudice del merito ha quindi completamente disatteso elementi di fatto decisivi, che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione.

Lamenta poi che il giudice del merito ha omesso di considerare lo stato di incapacità mentale di cui soffre la persona offesa, stato che può averla indotta a sopravvalutare atteggiamenti eventualmente sconvenienti ed inopportuni.

La corte d’appello ha poi completamente frainteso il senso della specifica contestazione rivolta al modo in cui la donna si era presentata la sera del 3 luglio 2004, contestazione diretta a dimostrare l’incongruenza del racconto della stessa.

La motivazione è quindi incongruente in ordine alla verifica delle conseguenze lesive riportate dai fatti del 3 luglio 2004 e sul punto è evidente un travisamento della risultanze processuali, perchè non è stato considerato che il referto ospedaliero non certifica lividi, arrossamenti o ematomi in alcuna parte del corpo e si è tentato di superare in modo manifestamente illogico questa circostanza.
Motivi della decisione

Il ricorso si risolve in una serie di censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità.

Il ricorso è comunque infondato perchè il giudice del merito ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione, estesa a tutti gli elementi forniti dal processo, sulle ragioni per le quali ha ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni della parte lesa e provata la responsabilità dell’imputato per i fatti contestati.

In particolare, la corte d’appello ha osservato che il racconto della donna era intrinsecamente credibile, logico e coerente, reso con dovizia di particolari precisi e puntuali, costante nel tempo in tutte e tre le versioni, e che inoltre aveva anche trovato una serie di riscontri esterni nelle dichiarazioni del carabiniere M. (che aveva incontrato la S. turbata e piangente, con segni sul collo e sulle braccia), nel pelo del petto strappato dalla donna all’imputato durante l’aggressione, nonchè nelle dichiarazioni dei testi P. e D.V..

La corte ha poi motivatamente ritenuto superflua l’escussione dell’arch. C., non essendo in discussione che si fosse avuta una situazione di contrasto tra le parti ed essendo del tutto plausibili le modalità con le quali si erano svolti gli incontri.

La corte ha anche chiaramente escluso, per le ragioni dianzi indicate, che il puntuale, dettagliato, costante, nonchè riscontrato, racconto della donna potesse essere frutto di fraintendimenti derivati al suo stato psicologico.

Infine, la sentenza impugnata ha anche congruamente escluso che potesse avere un qualsiasi significato il fatto che la S. fosse andata all’appuntamento del 3 luglio vestendo una gonna anzichè un pantalone ed ha altrettanto congruamente ed adeguatamente valutato il referto ospedaliero, osservando che esso era strettamente limitato agli esiti della visita ginecologica.

In conclusione, la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata non può sicuramente definirsi manifestamente illogica, sicchè il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il ricorrente va altresì condannato alla refusione delle spese di questo grado in favore della parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 1.620,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla refusione di quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.620,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 452 contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con deliberazione n. 838 del 30 luglio 2008 l’Azienda ospedaliera San Paolo di Milano ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle proprie attrezzature, per un periodo di cinque anni, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (50 punti per la parte tecnica e 50 punti per l’offerta economica).

La procedura, alla quale hanno partecipato due soli concorrenti, è stata aggiudicata in favore di Ge M.S.I. S.p.A., quale mandataria di un’ATI costituenda, risultata migliore offerente con uno scarto di poco inferiore a 4 punti rispetto ad Ingegneria B.S.L. S.p.A..

Quest’ultima ha impugnato l’aggiudicazione, la disciplina ed i verbali di gara, nonché il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, deducendone l’illegittimità sulla base di otto articolati motivi di censura.

E’ stato, così, incardinato il giudizio iscritto al n. 361/2010 R.G. deciso con sentenza n. 1871 del 16 giugno 2010, con cui la Sezione ha accolto il ricorso sull’ottavo motivo, ritenuto fondato in parte qua per la mancanza di una seria verifica istruttoria quanto al sottocriterio relativo ai "tempi di intervento e ripristino manutenzioni correttive" (sub 1.6), ed ha annullato l’aggiudicazione riservando all’Amministrazione l’onere di conformarsi alla decisione attraverso una rinnovata e motivata valutazione dell’offerta di Ge M.S.I. S.p.A, relativamente al sottocriterio 1.6, che ne accerti l’effettiva sostenibilità, valutando l’opportunità di demandare tale compito ad una nuova Commissione.

L’Amministrazione ha provveduto in tal senso e, con deliberazione n. 792 del 28 luglio 2010, ha aggiudicato il servizio in via definitiva a Ge M.S.I. S.p.A..

Tale deliberazione, in uno con i verbali della nuova commissione del 12 e del 14 luglio 2010, nonché con la deliberazione n. 678 del 30 giugno 2010 di nomina della nuova commissione, è stata impugnata con il ricorso in epigrafe, qualificato anche come atto di motivi aggiunti al ricorso n. 361/2010 R.G. e come ricorso in ottemperanza.

In particolare la ricorrente ha censurato i nuovi provvedimenti con tre motivi con i quali:

– lamenta l’illogicità e l’irragionevolezza del giudizio compiuto dalla nuova commissione sul sottocriterio 1.6. (motivo n. 1);

– deduce la violazione dell’art. 84, comma 12, del codice dei contratti che prescrive, in caso di rinnovo del procedimento, la riconvocazione della medesima commissione (motivo n. 2);

– deduce il mancato rispetto degli artt. 11, commi 8 e 10, 12 e 48, comma 2 del codice dei contratti, in quanto l’aggiudicazione definitiva sarebbe stata effettuata senza la preventiva verifica circa la sussistenza dei requisiti dichiarati (motivo n. 3).

Con un quanto motivo è stata poi dedotta l’illegittimità del diniego di autotutela in riscontro alla comunicazione ai sensi dell’art. 243bis del codice dei contratti.

Al punto 5 è stata formulata la richiesta di aggiudicazione della gara e di subentro nel servizio o, in subordine, di risarcimento del danno per equivalente.

Con il sesto ed il settimo motivo, in subordine, è stato chiesto l’esame dei motivi non definiti nel precedente giudizio ossia il settimo – con cui era stata impugnata la formula matematica relativa all’offerta economica, assumendone l’illogicità nella misura in cui determina l’appiattimento dei ribassi, finendo per limitare la rilevanza dell’elemento prezzo – e il primo con cui era stata dedotta la violazione dell’art. 84 del D.lgs. 163/2006, in quanto, a dire della ricorrente, sarebbe illegittima la composizione della Commissione sia per la presenza di due componenti esterni sia per l’assenza di competenze specifiche in capo agli altri.

Nell’ultima parte del ricorso, infine, è stata formulata la domanda di ottemperanza alla sentenza n. 1871/2010 in quanto il nuovo giudizio della commissione sarebbe, a dire della ricorrente, elusivo del giudicato.

L’Azienda ospedaliera, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso laddove inteso quale atto di motivi aggiunti al ricorso iscritto al n. 361/2010, essendo stato quest’ultimo già deciso, nonché ove da ritenersi quale ricorso in ottemperanza, avendo l’Amministrazione già prestato esecuzione alla detta sentenza mediante adozione del provvedimento oggetto di ricorso.

Inoltre ha esposto in fatto che sia la controinteressata che la ricorrente hanno appellato la sentenza n. 1871/2010 incardinando, rispettivamente, i giudizi iscritti ai n.ri 6494 e 6894/2010 R.G. che, riuniti, pendono dinanzi alla V Sezione del Consiglio di Stato, precisando che gli atti impugnati con il ricorso in epigrafe, notificato il 3 settembre 2010, lo sono già stati con i motivi aggiunti all’appello n. 6894/2010, notificati il 30 agosto 2010.

Nel merito ha contestato i primi tre motivi di ricorso, ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse del quarto motivo, nonché l’infondatezza della domanda di aggiudicazione e l’inammissibilità della domanda di subentro nel servizio stante, oltretutto, l’assenza del contratto.

Ha opposto, infine, l’inammissibilità della richiesta di esame dei motivi assorbiti nella sentenza n. 1871/2010 che celerebbe, a dire dell’Amministrazione, il tentativo di indurre il Collegio a "rivedere" quanto statuito nel precedente giudizio.

Anche la controinteressata si è costituita svolgendo puntuali difese e concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 29 settembre 2010 la causa è stata rinviata al merito e, previa produzione di ulteriori scritti difensivi, all’udienza pubblica del 26 gennaio 2011 è stata discussa ed è stata trattenuta per la decisione.

21. Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso con cui i nuovi provvedimenti adottati dall’Amministrazione sono impugnati per violazione dell’art. 84, comma 12, del codice dei contratti che prescrive, in caso di rinnovo del procedimento, la riconvocazione della medesima commissione; ciò in quanto l’Amministrazione si è conformata alle statuizioni contenute nella sentenza n. 1871/2010 che, sul punto, è stata fatta oggetto di appello.

Ne discende che, sul ridetto profilo, ogni definitiva pronuncia spetta al Consiglio di Stato, essendo precluso a questo Giudice, salvo incorrere nel divieto del ne bis in idem, esaminare nuovamente una questione già decisa.

2.2. Per analoghe ragioni va dichiarata inammissibile la domanda di ottemperanza alla sentenza n. 1871/2010, non essendo revocabile in dubbio che l’Amministrazione abbia ottemperato, con gli impugnati provvedimenti, a quanto statuito con l’indicata sentenza, restando demandato, di conseguenza, qualunque profilo di censura ai nuovi atti, alla definizione del presente ricorso.

Invero, in disparte i profili di irritualità derivanti dalla pendenza della medesima impugnativa sia in primo grado che in appello, osserva il Collegio che il nuovo provvedimento di aggiudicazione e, segnatamente, le conclusioni cui è pervenuta la commissione in ordine al sottocriterio 1.6., sono stati emessi all’esito di una rinnovata ed approfondita valutazione che, a prescindere dai profili di merito che si esamineranno nel prosieguo, non configura alcun comportamento elusivo consistente, come assunto dalla ricorrente, nell’adeguarsi solo formalmente alle statuizioni della sentenza.

3. Nel merito il ricorso è infondato.

3.1. Quanto al primo motivo, che ha natura dirimente ai fini della decisione, il Collegio deve evidenziare che la sentenza n. 1871/2010, dopo aver esaminato e respinto 6 motivi su 8, ha rilevato: che il disciplinare di gara ha previsto "criteri e sottocriteri apparentemente rigorosi e dettagliati, tali da costringere le successive valutazioni della Commissione giudicatrice all’interno di un perimetro di giudizio (tecnico) sufficientemente contenuto e circoscritto"; che "l’esame delle offerte tecniche, delle uniche due partecipanti alla procedura, si è svolto attraverso numerose sedute di gara e ciascun giudizio, relativo ai singoli criteri e sottocriteri, è stato motivato in termini piuttosto analitici"; "che le divisioni registratesi su (l’attribuzione dei punteggi relativamente a solamente) alcuni sottocriteri valgano, piuttosto, a confermare la completezza dell’istruttoria svolta e come, in linea di massima, le motivazioni dei singoli giudizi non si siano limitate a mere formule di stile ma siano state il risultato di una discussione effettiva e reale".

Fatta questa generale premessa di attendibilità e completezza delle valutazioni compiute dalla Commissione di gara, la Sezione ha individuato la fondatezza del ricorso esclusivamente nel difetto di motivazione relativo al giudizio formulato sul sottocriterio 1.6, del quale ha disposto la rinnovazione sulla base della seguente testuale argomentazione logicogiuridica: "Il solo punto sul quale, a parere del Collegio, è mancata una seria verifica istruttoria e con essa la giusta sintesi tra giudizio di maggioranza e giudizio di minoranza ha riguardato il sottocriterio relativo ai "tempi di intervento e ripristino manutenzioni correttive" (sub 1.6), per il quale i due componenti esterni hanno proposto di attribuire un motivato giudizio di insufficiente – a ragione della tempistica di 24 ore offerta da Ge per la risoluzione di qualsiasi guasto, senza alcuna distinzione – e quelli interni, invece, il giudizio di ottimo, motivato in ragione della "previsione puntuale in sede di capitolato delle penali in caso di non corrispondenza di quanto offerto’. Orbene, pur senza entrare nel merito tecnico del giudizio, già sul piano estrinseco tale motivazione non appare immune da rilievi, laddove oppone ad una puntuale (ed apparentemente fondata) contestazione di una parte della Commissione il generico rilievo circa la previsioni di penali in caso di non corrispondenza di quanto offerto. Con questo, però, confondendo il piano preventivo della serietà dell’offerta con quello successivo della sua corretta esecuzione. Si è quindi al cospetto di una carenza di istruttoria e di una motivazione superficiale ed incompleta, laddove si omette di considerare l’effettiva sostenibilità (e quindi, in ultimo, la serietà) della proposta di Ge, a confronto con quella della ricorrente".

In altri termini la sentenza ha posto in evidenza l’insufficienza della motivazione sulla sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria.

La commissione nominata con deliberazione n. 678 del 30 giugno 2010 ha riesaminato il sottocriterio 1.6. e, tenendo ben presenti i rilievi mossi in sentenza, ha compiuto autonome valutazioni.

Secondo la ricorrente tali valutazioni sarebbero errate; la nuova commissione si sarebbe limitata ad operare un "salvataggio" dell’offerta della controinteressata dequotando il giudizio sui tempi di riparazione da ottimo a distinto ed abbattendo, di conseguenza, il punteggio di una sola unità, peraltro insufficiente, di per sé, a colmare il divario che separa l’offerta di Ingegneria Bio Medica S.p.A. da quella di Ge M.S.I. S.p.A..

La tesi della ricorrente muove dall’assunto che, per giungere a tale "salvataggio", la commissione avrebbe "fatto ricorso ad elementi dell’offerta della controinteressata che erano già stati giudicati in altri sottocriteri (il punto 1.1. relativo all’esperienza dei tecnici ed il punto 1.5. riguardante il numero di apparecchiature di backup esistente in laboratorio)" (cfr. pag. 5 del ricorso).

La prospettazione della ricorrente non può essere condivisa.

Dalla lettura del verbale della commissione emerge che i tempi di intervento indicati nell’offerta di Ge M.S.I. S.p.A sono stati oggetto di meditata verifica nei loro singoli aspetti, ivi compresi i casi particolari, quali guasti non frequenti, irreperibilità di pezzi di ricambio particolari o difficoltà nell’individuazione del guasto: ne è conseguita una valutazione meno premiale di quella attribuita dalla precedente commissione, ma comunque positiva in considerazione del fatto che i rilevati aspetti problematici potrebbero essere, a giudizio della commissione, compensati da altri profili dell’offerta.

Il che ricorrerebbe in ragione dell’elevato numero di apparecchiature di backup disponibili, a giudizio della commissione, che potrebbero soccorrere in caso di guasti particolarmente complessi; d’altra parte il numero di tecnici addetti alla manutenzione correttiva e la loro notevole esperienza potrebbero consentire, sempre a giudizio della commissione, di risolvere un numero elevato di guasti direttamente nel laboratorio ospedaliero.

Osserva il Collegio che siffatte valutazioni non appaiono né illogiche né irragionevoli e, nel loro contenuto, sostanzialmente attendibili.

Né è sostenibile, come denunciato dalla ricorrente, che la valutazione sul sottocriterio 1.6. andasse effettuata all’interno di un segmento valutativo pressoché avulso dall’offerta nel suo complesso.

Deve, invero, richiamarsi il principio – praticato in tema di verifica di congruità dell’offerta ma richiamabile, a giudizio del Collegio, anche alla precedente fase di valutazione dell’offerta ai fini dell’attribuzione del punteggio – secondo cui il giudizio sulla serietà o meno dell’offerta e, dunque, sulla sua sostenibilità, ha portata globale e, allo stesso tempo, sintetica: il che nella specie è puntualmente e persuasivamente avvenuto.

Per quanto precede il motivo è infondato e va respinto.

3.2. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso con cui si censura l’aggiudicazione per non aver, l’Amministrazione, proceduto alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 11, comma 8, del codice dei contratti, atteso che la norma in questione non preclude alla stazione appaltante di pronunciare l’aggiudicazione bensì, più semplicemente, ne subordine l’efficacia alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Invero, la verifica del possesso in capo al concorrente dei prescritti requisiti, prevista dall’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163 del 2006, si pone come condizione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva a specifica salvaguardia dell’interesse pubblico a che, nei confronti di chi sarà il futuro contraente dell’Amministrazione, siano puntualmente accertati i necessari requisiti di partecipazione alla gara e quelli di stipulazione (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 4 agosto 2010, n. 3447).

4. Il quarto motivo è inammissibile.

Osserva il Collegio che, sebbene l’art. 243bis, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 preveda che la nota con cui la stazione appaltante comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall’interessato è impugnabile unitamente all’atto cui si riferisce, tuttavia precisa che deve trattarsi di atto recante un diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito.

Nel caso di specie l’impugnata nota del 17 agosto 2010 è una semplice presa d’atto meramente interlocutoria, priva, come tale, di valore provvedimentale anche implicito considerato che l’Amministrazione ha dato riscontro alla preinformativa della ricorrente a distanza di un solo giorno; né d’altra parte è configurabile l’inerzia, da intendersi, a tenore del comma 4 della citata norma, come diniego di autotutela, atteso che il ricorso è stato notificato quando il termine di 15 giorni ivi previsto non era ancora decorso.

5. Dall’infondatezza del ricorso, nella parte in cui tende ad invalidare la sola aggiudicazione alla controinteressata, discende la reiezione della domanda di aggiudicazione della gara e di subentro nel servizio e, vieppiù, di quella subordinata di risarcimento del danno per equivalente.

6. Restano da esaminare i motivi asseritamente non definiti nel precedente giudizio: si tratta del settimo motivo, con cui era impugnata la formula matematica relativa all’offerta economica, assumendone l’illogicità nella misura in cui determinerebbe l’appiattimento dei ribassi, finendo per limitare la rilevanza dell’elemento prezzo, e del primo con cui era dedotta la violazione dell’art. 84 del D.lgs. 163/2006, in quanto, a dire della ricorrente, sarebbe da ritenersi illegittima la composizione della Commissione sia per la presenza di due componenti esterni sia per l’assenza di competenze specifiche in capo agli altri componenti.

6.1. Quanto alla prima va chiarito che, nella sentenza n. 1871/2010 la Sezione ha statuito come non fosse "possibile valutare l’effettivo interesse sotteso a tale motivo – il cui accoglimento imporrebbe l’annullamento del disciplinare e la caducazione della gara stessa – atteso che, secondo l’assunto (non contestato) delle controparti, l’impiego della formula di calcolo indicata dalla ricorrente avrebbe comportato uno scarto pari ad 1,40 in punto di offerta economica, vantaggio che potrebbe rivelarsi non meno insufficiente qualora le successive valutazioni della stazione appaltante confermassero, anche solo in una certa misura, il maggior punteggio di Ge quanto all’offerta tecnica".

Osserva il Collegio che il dubbio sulla sussistenza dell’interesse manifestato dalla Sezione nella precedente pronuncia diviene certezza alla luce delle risultanze della nuova valutazione atteso che, secondo la graduatoria stilata dalla commissione di gara in data 17 luglio 2010, l’offerta tecnica di Ge M.S.I. S.p.A sopravanza quella della ricorrente di punti 3,09 (in precedenza il divario era di punti 3,73): si tratta di un vantaggio che, con tutta evidenza, non potrebbe essere neutralizzato dall’indicato scarto, relativo all’offerta economica, di 1,40 con la conseguenza che la ricorrente risulterebbe, comunque, seconda classificata.

Il motivo va, pertanto, dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

6.2. Quanto alla dedotta illegittimità della composizione della commissione di gara va richiamato il precedente della Sezione, già indicato, peraltro, nella sentenza n. 1871/2010, secondo cui, in coerenza con quanto statuito dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 401/2007, la disposizione di cui all’art. 84 comma 8 del D.lgs. 163/2006, (al pari di quelle di cui ai commi 2, 3 e 9 dello stesso articolo di legge), deve ritenersi "cedevole rispetto ad una divergente normativa regionale che abbia già diversamente disposto o che disponga per l’avvenire" (TAR Lombardia. Milano, Sez. I, 28 aprile 2010, n. 1136).

Nel caso di specie tale normativa è costituita dalla L.r. n. 14/1997 (recante "Disciplina dell’attività contrattuale della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria") il cui art. 14 comma 5 stabilisce che "in caso di aggiudicazione (con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa)…sono costituite commissioni giudicatrici…con la presenza di esperti, dotati di competenza tecnica nel settore nel quale si colloca la fornitura di beni ovvero la prestazione di servizi, che valutano le offerte in seduta riservata".

L’applicabilità al caso di specie della indicata normativa regionale è, peraltro, pacificamente ammessa anche dalla ricorrente che, modificando parzialmente il tenore delle censure formulate nel precedente ricorso, ha riconosciuto che "il richiamo alla norma regionale potrebbe in teoria incidere sui profili formali delle censure…..ma non può incidere sulle contestazioni della ricorrente in ordine al possesso della specifica competenza in capo ai commissari interni".

Quanto a quest’ultimo aspetto, con particolare riguardo al commissario dott. Mauro Moreno su cui si appunta, in ultima analisi, l’attenzione della ricorrente e che, a suo dire, "è sicuramente un ottimo medico ed un altrettanto ottimo dirigente medico, ma non risultano specifiche competenze nel campo dell’ingegneria clinica" (cfr. pag. 16 del ricorso), osserva il Collegio che, in mancanza di allegazioni che vadano oltre la mera petizione di principio, la censura si rivela pretestuosa, prima ancora che inammissibile, nonché lesiva del prestigio professionale dell’indicato componente della commissione (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 30 giugno 2010, n. 2678).

D’altra parte non può sottacersi come il requisito generale della competenza tecnica nel settore nel quale si colloca la fornitura di beni ovvero la prestazione di servizi debba essere inteso gradatamente e in modo coerente con la poliedricità delle competenze di volta in volta richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare; non è necessario, pertanto, che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la Commissione, unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto, nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 23 novembre 2010 n. 7320).

Nei collegi con compiti di giudizio tecnico, infatti, il voto di ciascun componente rappresenta l’espressione della particolare professionalità, competenza e capacità, in ragione delle quali ognuno è stato chiamato a far parte dell’organo collegiale. Pertanto, l’apporto specifico, ipotizzato al momento della nomina, assume carattere di essenzialità e di imprescindibilità, proprio perché si vuole che il giudizio finale sia il risultato ponderato, dialettico e comparativo delle valutazioni concorrenti di tutti i membri (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 8 ottobre 2008, n. 8832).

A ben vedere la censura della ricorrente muove dal dichiarato assunto che "considerato che, in più casi, i membri interni della Commissione hanno sovvertito il giudizio che i commissari esterni avevano espresso nei confronti dell’offerta tecnica Ge, determinando la vittoria di quest’ultima, si potrà comprendere come il motivo in questione non limiti il suo campo di interesse a ragioni di vuoto formalismo" (cfr. pag. 16 del ricorso).

Osserva il Collegio che la tesi della ricorrente, in assenza, come si è visto, di allegazioni probanti, integra una costruzione sillogistica suggestiva, ma infondata: la proposizione (vera) che i due componenti asseritamente non esperti hanno attribuito punteggi più alti alla controinteressata, non rende vera la proposizione inversa (ipotetica) che se fossero stati asseritamente "esperti avrebbero dato punteggi più bassi.

Vertendosi nel campo delle mere ipotesi, invero, non può escludersi che, anche qualora questi ultimi fossero stati anch’essi "esperti" nel senso postulato, ma non dimostrato dalla ricorrente, avrebbero comunque attribuito punteggi più elevati all’offerta di Ge M.S.I. S.p.A..

Infine, anche la censura secondo cui il provvedimento di nomina della commissione sarebbe illegittimo perché non darebbe conto del rispetto delle regole, di cui all’art. 84, commi 4 e 5 del D.Lgs. 163/2006, che vietano ai componenti delle commissioni di aver svolto funzioni di pubblici amministratori nel biennio precedente o di aver svolto funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da affidarsi, si rivela infondata.

Invero né la ricorrente ha fornito prova né è in alcun modo rilevabile dalla documentazione in atti la sussistenza, in capo ad alcuno dei commissari, delle dette incompatibilità.

In definitiva il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Per quanto precede il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e respinto nella restante parte.

7. Le spese, liquidate in complessivi Euro 10.000,00 (diecimila) oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50% nonché agli oneri previdenziali e fiscali come per legge, secondo il principio della soccombenza vanno poste a carico della ricorrente che dovrà corrisponderle, nella misura del 50%, in favore di ciascuna delle parti costituite.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore delle altre parti costituite, delle spese del giudizio liquidate come in motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 272 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato al Comune di Mileto ed al Responsabile del Servizio Tecnico n. 4 del Comune di Mileto, depositato nella Segreteria del Tribunale il 1° marzo 2004, i signori F.L. e S.L. hanno impugnato il provvedimento n. 10182 del 5 dicembre 2003 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Mileto, di annullamento del permesso di costruire n. 31 del 16 settembre 2003, relativo alla costruzione di un tetto di copertura e di un vano per impianti tecnologici, chiedendo l’annullamento di esso e la condanna del Comune al risarcimento dei danni.

Il Comune di Mileto non si è costituito in giudizio.

Si è, invece, costituito il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Mileto, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 211 del 4 aprile 2004, in parziale accoglimento dell’istanza cautelare proposta dai ricorrenti, è stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato, nella parte concernente il vano per impianti tecnologici.

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Con permesso di costruire n. 31 del 16 settembre 2003 il Comune di Mileto ha assentito la costruzione, da parte dei coniugi F.L. e S.L., di un tetto di copertura e di un vano per impianti tecnologici nel fabbricato sito in via Ugo La Malfa.

Con provvedimento n. 10182 del 5 dicembre 2003 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Mileto ha disposto l’annullamento del permesso di costruire.

Nel provvedimento di annullamento si richiama, innanzi tutto, la nozione di volumi tecnici, quale delineata, tra l’altro, nella Circolare n. 2474 del 31 gennaio 1973 del Ministero dei Lavori Pubblici.

In esso si specifica che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo vano per impianti tecnologici, senza alcuna giustificazione dell’impossibilità tecnica di poterne prevedere l’inglobamento nel corpo della costruzione e che la superficie del piano terra adibito a garage supera quella consentita ai sensi della legge n. 122/1989 per le esigenze dell’unità immobiliare abbinata, con conseguente possibilità di allocare gli impianti tecnologici nell’edificio esistente.

Si aggiunge che il vano di cui al progetto non rispetta le distanze dalla strada comunale, previste dalle NTA del PRG vigente.

Quanto alla costruzione del tetto, si rileva che è prevista l’edificazione di esso a partire dal bordo di uno sbalzo al primo piano, anziché dalla linea di gronda. Si specifica, al riguardo, che la costruzione del tetto, pur rispettando l’inclinazione del 35%, determina un aumento dell’altezza del sottotetto, che, come risulta dal progetto, viene destinato a lavanderia stenditoio, non costituente volume tecnico. Ciò, si aggiunge nel provvedimento, dà luogo ad un aumento della volumetria, non consentito, in quanto il carico urbanistico realizzato esaurisce il volume assentibile.

2. Con un primo ordine di motivi i ricorrenti deducono la violazione degli obblighi motivazionali incombenti sull’Amministrazione, sia alla stregua della norma di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 e dei principi generali, sia alla stregua delle norme e principi in materia di autotutela, che escludono che la motivazione possa esaurirsi nel riferimento all’esigenza del ripristino della legalità, essendo necessario, per converso, esporre le specifiche ragioni di interesse pubblico, che impongono di sacrificare l’interesse privato alla conservazione del provvedimento di assenso.

Con un secondo ordine di motivi i ricorrenti contestano in maniera specifica i singoli argomenti posti alla base del provvedimento impugnato, deducendo, tra l’altro, il pieno rispetto delle previsioni della Circolare n. 2474 del 31 gennaio 1973 del Ministero dei Lavori Pubblici, l’insussistenza della violazione delle distanze tra il vano per volumi tecnici e la strada comunale, l’infondatezza dei rilievi concernenti l’aumento della volumetria attuata mediante la costruzione del tetto.

3. Le censure brevemente richiamate possono essere trattate unitariamente, in quanto inerenti a profili che appaiono fra di loro interconnessi.

Riguardo ai dedotti vizi di difetto di motivazione, occorre partire dai rilievi relativi ai profili attinenti all’esercizio dell’autotutela.

In effetti nel provvedimento impugnato non è dato ravvisare alcuna specifica motivazione in ordine ad un interesse pubblico attuale e concreto all’adozione del provvedimento discrezionale di annullamento dell’atto ritenuto illegittimo. Vi è richiamo unicamente all’interesse della comunità al rispetto della normativa urbanistica.

Occorre, tuttavia, tenere presente che il permesso di costruire era stato rilasciato il 16 settembre 2003 e che esso è stato annullato a distanza di meno di tre mesi, vale a dire il 5 dicembre 2003.

La giurisprudenza ha specificato che il provvedimento di annullamento d’ufficio della concessione edilizia non necessita di un’espressa e specifica motivazione circa il pubblico interesse al rispetto della disciplina urbanistica allorquando l’autotutela venga esercitata dopo breve tempo dal rilascio del permesso illegittimo. Si ritiene, infatti, che in tale caso la posizione del provato destinatario dell’atto impugnato non si sia ancora consolidata, non essendosi ingenerato alcun legittimo affidamento nel destinatario del titolo abilitativo.

Nel caso in cui sia decorso un limitato lasso di tempo tra il rilascio del titolo abilitativo e quella di annullamento dello stesso non è, quindi, necessaria una motivazione che vada al di là del richiamo alle esigenze di ripristino della legalità (in tal senso, da ultimo, TAR Emilia Romagna Parma, 20 ottobre 2009 n. 686; TAR Sardegna Cagliari, sez. II, 21 novembre 2008 n. 2015; TAR Puglia Lecce, sez. III, 6 giugno 2008 n. 1680).

Sotto tale profilo, pertanto, le doglianze risultano infondate.

Riguardo alle altre doglianze, va rilevato che la motivazione alla base del provvedimento risulta appagante per quanto concerne la costruzione del tetto.

Nel provvedimento, infatti, viene specificato che la realizzazione del tetto a partire dal bordo di uno sbalzo, anziché dalla linea di gronda, determina un aumento della volumetria, pur risultando rispettata l’inclinazione del 35% e che il sottotetto, in quanto destinato ad essere utilizzato come lavanderia stenditoio, non può essere considerato quale volume tecnico.

Da qui l’illegittimità dell’assenso alla costruzione del tetto, in quanto la volumetria già realizzata esaurisce quella massima consentita dalle norme urbanistiche.

Tali indicazioni consentono di ricostruire con sufficiente precisione le ragioni specifiche alla base del provvedimento di annullamento, per quanto concerne la costruzione del tetto. Sono indicati in modo specifico, infatti, i profili in base ai quali si è pervenuti a ritenere illegittimo il permesso di costruire.

Risulta, innanzi tutto, intuitivo che l’innalzamento del punto di partenza del tetto determina una variazione della volumetria del vano sottotetto, pur restando invariata l’inclinazione delle falde.

D’altra parte, la previsione progettuale relativa alla destinazione a lavanderia stenditoio esclude, di per sé, la possibilità di considerare il vano sottotetto quale volume tecnico.

Per tale parte, pertanto, il provvedimento si sottrae alle censure mosse dai ricorrenti.

Non altrettanto può dirsi riguardo al vano destinato ad ospitare gli impianti tecnologici.

È noto che costituisce volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, uno spazio privo di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinato a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnicofunzionali della costruzione stessa e che non possono essere ubicati al suo interno (in materia, fra le altre, TAR Piemonte, 26 novembre 2010 n. 4217; TAR Liguria, 18 novembre 2010 n. 10389).

Nel provvedimento si specifica che non è stata fornita prova dell’impossibilità tecnica di inserire gli impianti all’interno della costruzione esistente e che gli impianti possono essere allocati nel garage, avente superficie superiore a quella prevista dalla legge n. 122/1989.

Riguardo a tali osservazioni, occorre rilevare che il fatto che il locale adibito a garage abbia una superficie che è superiore a quella prevista dalla legislazione in materia di spazi per parcheggi non implica che il locale stesso sia per ciò solo idoneo ad ospitare gli impianti di cui si tratta. Nel provvedimento si sarebbe dovuto dare conto della concreta possibilità di installare quei determinati impianti su una superficie esattamente individuata.

Al di là di questo aspetto, v’è da rilevare che la giurisprudenza ha messo in risalto che tra le finalità dei volumi tecnici volumi tecnici vi è quella di migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni.

Orbene, nel progetto si specifica che la realizzazione del vano è necessaria per l’attuazione di interventi tecnologici tesi al contenimento dei consumi energetici e per garantire la sicurezza degli impianti.

Le esigenze in questione sono tutt’altro che irrilevanti, di talché sarebbe stata necessaria specifica motivazione tesa a dimostrare l’infondatezza di quanto asserito nel progetto.

Riguardo, infine, alla distanza dalla strada comunale, il rilievo di cui al provvedimento risulta del tutto generico, mancando ogni indicazione specifica con riferimento alle distanze esistenti tra la strada ed il vano progettato.

Per tale parte il provvedimento impugnato risulta, pertanto, illegittimo.

4. Va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni, in quanto formulata in termini affatto generici, non essendo specificato di quali danni viene richiesto il ristoro.

5. In conclusione, il ricorso risulta in parte fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte relativa alla realizzazione del vano per impianti tecnologici. Va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte relativa alla realizzazione del vano per impianti tecnologici. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 220 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’odierno appellato, all’epoca dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha proposto ricorso al T.A.R. Palermo per ottenere il pagamento di interessi e rivalutazione sugli emolumenti – tardivamente corrispostigli – a lui dovuti per effetto degli inquadramenti ed avanzamenti di cui alla legge n. 312 del 1980 e alla legge n. 254 del 1988.

Con sentenza di cognizione n. 524 del 2002, poi passata in giudicato, l’adito Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo la fondatezza della pretesa del dipendente.

Di fronte ai ritardi dell’Amministrazione l’interessato ha proposto ricorso per l’ottemperanza, accolto dal T.A.R. con la sentenza n. 2516 del 2004, recante nomina di un commissario ad acta.

Avendo il dipendente contestato le conclusioni cui era pervenuto il commissario, l’adito Tribunale ha disposto apposita C.T.U., all’esito della quale ha accolto, con la sentenza in epigrafe indicata, il ricorso in ottemperanza e ha riconosciuto all’odierno appellato le somme quantificate dal consulente.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dall’Amministrazione, la quale ne ha chiesto l’integrale riforma previa sospensione dell’esecutività, deducendo un unico motivo di impugnazione.

Si è costituito l’appellato, insistendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

Con ord.za cautelare n. 681 del 2010 questo Consiglio ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 33 della legge n. 1034 del 1971.

All’udienza del 24 novembre 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appello dell’Amministrazione è in parte fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.

Come riferito nelle premesse, la sentenza di cognizione – della cui corretta esecuzione si controverte nel presente giudizio – ebbe a riconoscere all’odierno appellato interessi e rivalutazione sugli emolumenti tardivamente corrispostigli dall’Amministrazione in conseguenza degli inquadramenti e avanzamenti nelle qualifiche funzionali ai sensi delle leggi n. 312 del 1980 e n. 254 del 1988.

Più in particolare, la sentenza predetta ha condannato l’Amministrazione "al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria sugli emolumenti corrisposti tardivamente a titolo di trattamento economico per effetto sia degli inquadramenti di cui all’art. 4, comma 8, della L. n. 312/80, sia dell’inquadramento di cui al combinato disposto degli artt. 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 266/1987 e dell’art. 1 della L. n. 254/1988, con decorrenza, rispettivamente, dall’8 novembre 1988 e dalla data di entrata in vigore della L. n. 254/1988 e sino alla data di effettivo pagamento secondo la vigente normativa".

Al riguardo sostiene l’Amministrazione che la sentenza di ottemperanza qui impugnata, aderendo alle risultanze della C.T.U. disposta in primo grado, ha riconosciuto all’appellato accessori in realtà largamente eccedenti rispetto a quelli di reale spettanza e, in definitiva, anche rispetto a quelli richiesti in giudizio.

In questo senso il primo e centrale problema concerne l’individuazione del dies ad quem cui ricollegare il calcolo della rivalutazione monetaria nonché degli interessi: premesso che pacificamente le differenze stipendiali spettanti sono già state materialmente percepite dall’interessato negli anni 1992/1993 osserva l’Amministrazione che il termine finale per il calcolo della rivalutazione va appunto fissato alla data di corresponsione della sorte capitale e non (come deciso dal T.A.R. sulla scia della C.T.U.) alla data di pagamento dei suddetti accessori.

Al riguardo l’appellato controdeduce osservando in rito che la pretesa dell’appellante incontra una preclusione nel giudicato interno formatosi per effetto della prima sentenza in ottemperanza sopra citata e di una conseguente ordinanza; nel merito che ai sensi dell’art. 1194 cod. civ. i pagamenti effettuati a suo tempo dall’Amministrazione sono da imputare ad accessori, con la conseguenza che il capitale non è mai stato integralmente corrisposto.

Queste deduzioni difensive non meritano positiva considerazione.

Per quanto concerne la prima sentenza di ottemperanza, infatti, va osservato che la stessa – ove correttamente interpretata sulla scorta di una contestuale considerazione del dispositivo e delle motivazioni – non cristallizza criteri di esecuzione incompatibili con le pretese oggi azionate dall’appellante, limitandosi nella sostanza a ribadire gli enunciati della sentenza di merito.

Quanto all’ordinanza con la quale fu disposta la C.T.U., trattasi con evidenza di provvedimento non avente portata decisoria e quindi insuscettibile di passare in giudicato.

Per quanto concerne poi l’avvenuto pagamento del capitale, è noto che la disposizione dell’art. 1194 c.c., secondo cui senza il consenso del creditore il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese, presuppone la simultanea esistenza della liquidità e della esigibilità di ambedue i crediti, e cioè sia di quello per capitale che dell’altro, accessorio, per interessi o spese (Cass. civ. sez. III n. 16648 del 2009), laddove nel caso in esame gli accessori – al tempo del pagamento – non erano nè liquidi nè soprattutto esigibili.

In sostanza, come chiarito dalla giurisprudenza, la disposizione di cui all’art. 1194 cod. civ. presuppone la simultanea esistenza della liquidità e dell’esigibilità sia del credito per capitale sia del credito accessorio, sicché fino a quando sia incerto il credito accessorio il debitore non è soggetto al divieto di imputare il pagamento al capitale (VI sez. n. 378 del 2002).

In ogni caso, come rilevato dall’Avvocatura erariale nel corso della discussione, l’odierno appellato ha originariamente intrapreso il giudizio di cognizione proprio lamentando l’avvenuto pagamento del solo capitale e richiedendo la corresponsione degli accessori, di talché non può ora – mediante tardiva controdichiarazione – revocare il consenso implicitamente ma incontrovertibilmente prestato alla predetta imputazione.

Tanto precisato, la tesi dell’Amministrazione è del tutto condivisibile in quanto il termine finale per il corretto computo della rivalutazione non può che coincidere con la data del pagamento effettivo degli arretrati e non con quella di pagamento degli accessori.

Diversamente ragionando, il dipendente verrebbe a essere risarcito – con evidente ingiustificato arricchimento – della perdita teorica di potere d’acquisto di una somma che egli ha invece già intascato ed ha quindi potuto concretamente utilizzare per le esigenze e il sostentamento suo e della famiglia.

Analoghe considerazioni possono senz’altro svolgersi per quanto riguarda gli interessi.

Concludendo sul punto, la data del soddisfo, cui del resto fanno riferimento la sentenza di cognizione e la prima sentenza di ottemperanza, è inequivocabilmente la data in cui furono corrisposti all’appellato gli arretrati per l’inquadramento e il successivo avanzamento nella superiore qualifica funzionale.

Operativamente, come deduce l’Amministrazione, la rivalutazione va calcolata sulla differenza tra l’importo nominale dei ratei riscossi e di quelli invece dovuti, e ciò come si è detto sino all’adempimento tardivo degli anni 1992/1993, con esclusione di ogni ulteriore rivalutazione della somma rivalutata.

Si ribadisce che il calcolo della rivalutazione monetaria deve essere effettuato sull’ammontare netto del credito del pubblico impiegato con esclusione delle quote retributive poste a base del computo previdenziale e del prelievo fiscale, trattandosi di somme delle quali il dipendente non avrebbe mai potuto fruire direttamente (A.p. n. 3 del 1999): in tal senso, è proprio la sentenza di cognizione a individuare come termine di riferimento l’importo nominale (cioè netto e non lordo come pretende l’appellato) dei ratei tardivamente pagati.

Inoltre, la somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria, come tutti i crediti, è produttiva di interessi per ritardato pagamento a far tempo dalla costituzione in mora, e quindi dalla domanda (cfr. A.p. n. 3 del 1998).

Condivisibile è poi il motivo d’appello riferito al corretto calcolo delle somme spettanti a titolo di interessi legali.

Per quanto riguarda gli interessi legali, infatti, è sufficiente richiamare le precise disposizioni contenute nella sentenza ottemperanda, la quale chiarisce innanzi tutto inequivocamente che gli stessi – computati separatamente sulla sorte capitale – si cumulano con la rivalutazione monetaria.

Ciò premesso, la sentenza evidenzia anche inequivocamente che gli interessi legali sono dovuti sugli importi nominali dei singoli ratei, dalla data di maturazione di ciascun rateo e sino al tardivo pagamento del capitale, secondo i vari tassi in vigore al momento delle scadenze, fermo restando che gli interessi stessi non possono, a loro volta, produrre ulteriori interessi stante il divieto di anatocismo, in difetto come nel caso in esame di specifica domanda.

Le considerazioni sin qui svolte evidenziano dunque da un lato la fondatezza dell’appello e dall’altro la complessiva inaffidabilità dei conteggi operati dal consulente – e fatti propri dal T.A.R. – sulla base di criteri che come si è visto risultano del tutto difformi da quelli definiti in sede di cognizione.

Peraltro, nel contesto dell’atto di appello e nei tabulati allegati l’Amministrazione quantifica le residue somme spettanti all’appellato in modo non corretto, in quanto – pur utilizzando criteri esattamente collimanti con quelli ora qui enunciati – assume però la data del 31.5.2010 come quella di effettivo pagamento del saldo degli accessori in questione.

Dal momento che tale saldo non risulta allo stato avvenuto, i conteggi in questione vanno dunque rinnovati con riferimento alla data in cui tale saldo verrà effettivamente corrisposto. L’appello dell’Amministrazione va pertanto accolto per quanto di ragione, con conseguente riforma della sentenza appellata.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Il complesso e non breve svolgimento della vicenda esecutiva induce il Collegio a disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di ottemperanza.

Resta però fermo quanto disposto dal T.A.R. in tema di spese con la sentenza n. 2516/2004, non essendo stata la stessa impugnata dall’Amministrazione, nonché quanto stabilito con decreto in ordine alla liquidazione dei compensi spettanti al commissario ad acta e al consulente.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello dell’Amministrazione nei sensi di cui in motivazione e riforma conseguentemente la sentenza appellata.

Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 24 novembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Guido Salemi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.