Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-03-2011, n. 1919 Rimborsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Dott. M.G. con ricorso notificato il 29/2/92 chiedeva l’annullamento del parere negativo, espresso dalla Commissione regionale ex L. R. n. 46/79, in relazione all’istanza di rimborso spese per il ricovero in Casa di Cura ubicata in paese extra CEE nonché, in via subordinata, dei DD. MM. Sanità 24 gennaio 1990 e 30/8/91 nella parte in cui non prevedevano, tra le malattie ammesse al rimborso nel caso di cure effettuate all’estero e non praticabili in Italia, le affezioni oculistiche. Il TAR Campania – Sezione di Salerno -, con sentenza n. 630/97, accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento regionale. In particolare la sentenza riteneva fondato il primo motivo, relativo alla violazione della L. 595/85 e della C. M. del 2/5/90 ed all’eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, in quanto rilevava che l’Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare la mancata previsione, nei DD. MM. citati, delle patologie oculistiche senza tener conto della possibilità di derogare a tale principio in presenza della c.d., continuità terapeutica ravvisata nella fattispecie. Avverso la predetta sentenza la Regione Campania ha interposto l’appello di cui in epigrafe, chiedendone la riforma. Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Assume la Regione Campania che il contenuto del telegramma Ministeriale del 2/5/90,posto a sostegno della decisione appellata, sarebbe superato ampiamente dalla Circolare del Ministero della Sanità del 15/6/91, prot. 1000 – 1 – com. 3/1721, che al punto V relativo al proseguimento di cure, dispone che " le indicazioni di cui alla nota telegrafica del 2/5/90 avevano chiaramente carattere transitorio e di raccordo fra la vecchia e la nuova normativa ai fini di disciplinare il regime applicabile alle prestazioni direttamente correlate ad una precedente autorizzazione regionale o usufruite, in forma diretta, in ambito CEE, tramite modello E/112. Pertanto, ad un anno dall’entrata in vigore della nuova normativa deve ritenersi superata la predetta fase transitoria, e, quindi, non dovrebbero sussistere ulteriori situazioni che siano riconducibili a pregresse autorizzazioni per le patologie non comprese nel D. M. 24/1/90 e che possano pertanto, configurarsi come proseguimento di cure ". In ogni caso, la legittimità dei provvedimenti regionali impugnati sarebbe evidente ove si consideri che, diversamente da quanto prospettato nella sentenza, i pareri resi dalla Commissione regionale nelle sedute dell’11/12/13 novembre 1991 e 18/12/91 presentano motivazione non insufficiente ma sintetica, in quanto entrambi indicano, con puntualità, le norme attuali (cioè i D. M. 24/1/90 e 30/8/91) che sono le sole che regolano il caso in esame, e per le quali il ricovero all’estero per la patologia indicata dal ricorrente non è riconoscibile.

Il rilievo non può essere condiviso. Come risulta dal dato testuale, i pareri resi dalla Commissione regionale, oggetto del gravame in prime cure, sono motivati col mero richiamo dei Decreti Ministeriali 24.1.90 e 30.8.91, e la sola precisazione che gli stessi non prevedono la patologia oculistica all’estero. Sennonché, è incontroverso in causa (e peraltro è precisato dallo stesso Ministero della Sanità nella richiesta di chiarimenti prot. 1000 / comp. 3/2420 avanzata alla U.S. L. n. 4 di Avellino in relazione alla pratica del signor M.), come con telegramma del 2.05.90 il Ministero abbia " previsto che in caso di continuità terapeutica possa essere autorizzato, il trasferimento per cure all’estero anche se le prestazioni non attengano alle patologie rientranti nel D.M. 24/1/90 ". Per quanto sopra, correttamente il Tar Campania ha rilevato come la Commissione regionale si sia limitata a richiamare la mancata previsione nei DD. MM. 24/1/90 e 30/8/91 delle affezioni afferenti la patologia oculistica, senza motivare in alcun modo circa la mancata applicazione della nota ministeriale che consentiva la possibilità di rimborsare anche spese sostenute per prestazioni non rientranti nel DM. 24/1/90 in caso di continuità terapeutica.

E che nel caso in esame ricorresse una ipotesi di continuità terapeutica non sembra contestabile, dato che da circa un decennio l’interessato usufruiva delle cure suddette da parte di uno specialista operante in Austria. Altrettanto correttamente, poi, il medesimo TAR ha disatteso il rilievo svolto dall’amministrazione relativo alla mancata richiesta di una preventiva autorizzazione alle prestazioni mediche, osservando che il provvedimento impugnato non contiene nessun riferimento a siffatta argomentazione, per cui essa non assume giuridica rilevanza, essendo ben noto che l’amministrazione non può integrare ex post la motivazione, in sede giurisdizionale. Né, infine, può supportare in via autonoma l’odierno appello, l’invocata Circolare del Ministero della Sanità del 15 giugno 1991.

In primo luogo, infatti, la stessa non è minimamente richiamata nei pareri impugnati in prime cure, e quindi non è di per se idonea a motivare ex post gli stessi.

In secondo luogo, la stessa è espressa in formula ipotetica limitandosi ad asserire che " Le indicazioni di cui alla nota telegrafica del 2.5.90 avevano carattere transitorio ", per cui " ad un anno dall’entrata in vigore della nuova normativa…. non dovrebbero sussistere ulteriori situazioni che siano riconducibili a pregresse autorizzazioni per patologie non comprese nel D.M. 24.1.90 e che possano, pertanto, configurarsi come proseguimento di cure ". Non vi è dubbio, pertanto, che l’amministrazione avrebbe dovuto non solo richiamare espressamente la predetta circolare nel provvedimento impugnato, ma avrebbe dovuto altresì adeguatamente motivare come il caso di specie non potesse configurarsi come proseguimento di cure e, quindi, non fosse riconducibile alle specifiche disposizioni transitorie impartite dal ministero con il più volte citato telegramma del 2.05.90.

Per le ragioni esposte il ricorso va respinto, siccome infondato.

Sussistono tuttavia giusti motivi, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-03-2011) 20-04-2011, n. 15798 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del di 11.12.2009 il Tribunale per i Minorenni di Firenze, a richiesta del P.M, organo dell’esecuzione, determinava nell’ambito della sentenza n. 254/08, resa dallo stesso Tribunale, in mesi dieci di reclusione l’aumento di pena per la continuazione relativo al reato di cui all’art. 609 bis c.p., unico, tra quelli giudicati ed uniti a mente dell’art. 81 c.p., ostativo all’applicazione dell’indulto.

Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il M., personalmente, deducendo che, con la sentenza n. 254/08, innanzi richiamata ed oggetto della richiesta del P.M. come innanzi corrisposta dal tribunale, era stato egli condannato perchè giudicato colpevole di quattro reati, consumati fino al febbraio 2003 e per questo condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione in tal guisa determinati: pena base mesi 7 e gg 15 di reclusione per il reato più grave ( art. 610 c.p., lett. d) della rubrica) ridotta a mesi cinque per la riduzione di 1/3 in ragione della minore età, aumentata a mesi sei per la ed continuazione esterna ed ulteriormente aumentata per complessivi dieci mesi di reclusione per la continuazione relativa agli altri tre reati per cui era intervenuta la condanna, reati di cui: all’art. 612 c.p., lett. a); all’art. 609 bis c.p., lett. b); all’art. 612 c.p., lett. c).

Deduceva altresì il ricorrente che, come innanzi dimostrato, il Tribunale non aveva quantificato la parte di pena riferibile a ciascuno dei tre reati giudicati in continuazione, di guisa che non risultava individuabile, in particolare, quella relativa al reato di cui all’art. 609 bis c.p., l’unico tra i quelli contestati per i quali non era applicabile in beneficio dell’indulto e per il quale, pertanto, occorreva provvedere all’esecuzione della pena.

Erroneamente, concludeva quindi l’istante, il tribunale aveva indicato la pena di mesi dieci da imputare alla condotta non indultabile (pena da eseguire pertanto) dappoichè tale entità sanzionatoria era stata complessivamente quantificata dal giudice della cognizione per i tre reati portati in continuazione e non già per uno soltanto.

2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata dappoichè fondati i rilievi difensivi.

3. La doglianza va condivisa ed il ricorso è meritevole di accoglimento.

L’istanza proposta dal P.M. al Tribunale per i minorenni di Firenze era volta alla determinazione, nell’ambito della pena inflitta a M.M. con la sentenza 254/2008, sentenza relativa a quattro delitti ritenuti uniti a mente della disciplina di favore di cui all’art. 81 c.p., della parte di pena riferibile al reato di cui all’art. 609 bis c.p., l’unico la cui sanzione non è suscettibile di condono e che, pertanto, il P.M. istante ha l’obbligo di porre in esecuzione. Il giudice a quo ha pertanto palesemente errato nella quantificazione detta, dappoichè ha individuato a titolo di continuazione, non già la quota di pena riferita dal giudice della cognizione al reato non condonabile, ma l’intera pena determinata per tutti tre i reati giudicati in continuazione. Diversamente opinando infatti, dovrebbe concludersi che al momento della condanna il tribunale avrebbe valutato senza pena i due reati diversi da quello non condonabile, ipotesi da escludersi nella fattispecie non solo per la sua oggettiva abnormità, ma perchè esclusa dalla volontà espressa dai giudicanti con la motivazione della sentenza, là dove, pur non quantificandosi la pena per ciascuno dei reati continuati, si esprime comunque la volontà di infliggere per i tre reati, unitamente considerati, mesi dieci complessivi di reclusione.

4. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale per i minorenni di Firenze per una più corretta delibazione della domanda dell’organo dell’esecuzione.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale per i Minorenni di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 06-05-2011, n. 2715 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dalla H. S. s.r.l., in proprio e quale mandataria del raggruppamento costituito con la società W. T. GMBH, avverso gli atti relativi alla procedura di gara indetta dall’Azienda Ospedaliera S.Camillo Forlanini per l’affidamento dell’appalto concernente il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria e di tutti gli effetti tessili, la fornitura di T.N.T. sterile e non sterile, di teleria e capi sterili per camera operatoria, nonché il noleggio di superfici antidecubito, procedura culminata nell’aggiudicazione in favore dell’ATI S. I. – L. Lavanderie.

L’appellante H. S. contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum di prime cure.

Resistono la stazione appaltante ed il raggruppamento controinteressato.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All’udienza del 1° marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’appello è infondato.

2.1.Non coglie nel segno, in primo luogo, la censura con la quale la parte appellante deduce che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta in violazione delle disposizioni recate dalla lex specialis che fissano l’importo della base d’asta così vietando la formulazione di offerte al rialzo.

Invero, dalla lettura del capitolato di gara (art. 3 pag. 5) e del bando (punto II. 2.1) si ricava che la disciplina di gara individua solo l’ammontare presunto dell’appalto in relazione ai giorni di degenza, pari a E. 28.750.000,00, senza stabilire un basa d’asta. La fissazione di detto parametro economico rileva, quindi, alla stregua di elemento orientativo ai fini della formulazione dell’offerta da parte dei concorrenti senza atteggiarsi a base d’asta tale da obbligare alla formulazione di sole offerte al ribasso. L’art. 34 del capitolato prevede, infatti, l’indicazione del prezzo che si intende praticare per ogni giornata effettiva di degenza senza fissare all’uopo un importo base rispetto al quale regolare la determinazione della proposta economica che risulta,quindi, rimessa alle non condizionate scelte d’impresa. La stessa formula per l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 39 del disciplinare prevede l’ attribuzione del punteggio più alto in favore dell’offerta più bassa senza escludere la formulazione di offerte in rialzo, destinate quindi a subire la penalizzazione in sede di attribuzione del punteggio senza incappare in una preclusione sul versante dell’ammissibilità.

Merita allora condivisione l’assunto centrale che sostiene la sentenza gravata, secondo cui, nella specie, l’amministrazione ha, in modo ragionevole, esercitato la propria discrezionalità nel senso di non legare la libertà dei concorrenti con la determinazione di una base non valicabile verso l’alto e di lasciare agli operatori economici., in coerenza con la specificità dell’oggetto della procedura, l’apprezzamento dei termini della proposta economicamente efficiente in rapporto ai profili qualitativi dell’offerta secondo il modello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La scelta, nel novero delle opzioni possibili ai sensi dell’art. 83 del codice dei contratti pubblici, di detto criterio di aggiudicazione, risulta espressione paradigmatica della discrezionalità amministrativa non sindacabile in sede di legittimità in assenza di profili di sviamento e di illogicità che non risultano nella specie apprezzabili.

2.2. Non meritano positiva valutazione neanche le censure volte a contestare la difformità delle dichiarazioni rese dal raggruppamento aggiudicatario rispetto agli obblighi fissati dall’art. 38 del codice dei contratti pubblici:

A confutazione degli specifici profili di doglianza si deve rimarcare quanto segue:

a)il dott. Arcadico Alfieri non rientra nell’ambito delle figure tassative per le quali l’art. 38, comma 1, lett. c, del codice dei contratti pubblici impone la dichiarazione in ordine all’assenza di precedenti penali ostativi, trattandosi di soggetto deputato, nella struttura della L., all’assolvimento della funzione di referente operativo dell’area tecnica, senza rivestire la carica di direttore tecnico con un’investitura rappresentativa efficace nei confronti dei terzi;

b) non sussiste la denunciata omissione delle rituali dichiarazioni neanche con riguardo all’associata S. I. S.p.a., posto che i procuratori speciali per i quali si lamenta l’omissione non rientrano, né sul piano formale né sul versante sostanziale, nel novero degli amministratori con poteri di rappresentanza per i quali è richiesta la dichiarazione in esame secondo la disciplina di gara (cfr. Cons Stato, sez. V, 25 gennaio 2011, n. 513, secondo cui i procuratori speciali della società muniti di poteri di rappresentanza non rientrano del novero dei soggetti, di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163/2006, tenuti alle dichiarazioni sostitutive finalizzate alla verifica del possesso dei requisiti di moralità della società stessa).

c) la dichiarazione resa da ciascuna e dalle due imprese associate in merito alla posizione degli amministratori cessati dalla carica non può essere inficiata dalla mera aggiunta della puntualizzazione, in chiave cautelativa, che detta attestazione, concernendo la sfera di soggetti terzi rispetto all’organizzazione d’impresa, è resa dal legale rappresentante di ognuna delle due imprese in relazione ai dati disponili ("per quanto a sua conoscenza").

2.3. Deve essere respinta anche la censura con cui si deduce l’irritualità della polizza fideiussoria presentata dal raggruppamento aggiudicatario ai sensi dell’art. 35 del capitolato, posto che la normativa di gara non richiedeva una specifica attestazione o dichiarazione comprovante la sussistenza dei poteri del sottoscrittore di costituire l’obbligazione di garanzia e che, in ogni caso, la polizza risulta ritualmente sottoscritta dal delegato del direttore generale della filiale di Reggio Emilia della Banca Monte dei Paschi di Siena.

2.4. Non meritano positiva valutazione neanche le censure con le quali parte appellante contesta la violazione del divieto di formulazione di offerte condizionate. La dichiarazione, resa in sede di gara dal raggruppamento, volta ad assicurare che, in caso di impossibilità di una delle due imprese componenti il raggruppamento, il servizio sarebbe stata assicurato dall’altra, mira a garantire, con un impegno supplementare, l’interesse pubblico alla continuità del servizio anche in caso di sopravvenienze ostative, senza condizionare la portata dell’impegno originario assunto da ciascun operatore in rapporto alle quote di suddivisione del raggruppamento.

2.5. Va a questo punto esaminato, in quanto pregiudiziale rispetto agli ulteriori motivi dell’appello principale, il motivo del ricorso incidentale di primo grado proposto dal raggruppamento aggiudicatario, e ritualmente riproposto nel giudizio d’appello, con cui si contesta la mancata esclusione del raggruppamento ricorrente nonostante la violazione dell’obbligo di provvedere alla specificazione delle quote del servizio che sarebbero state eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

E’ fondata la censura, già contenuta nel ricorso incidentale di prime cure ed ulteriormente sviluppata nel corso del presente grado di giudizio, con cui si contesta l’omessa indicazione, in seno all’offerta del raggruppamento, delle quote relative alle prestazioni comuni che sarebbero state rese da H. S. e da W. T. GMBH.

Dall’esame della documentazione di gara si ricava, infatti, che viene in rilievo un raggruppamento misto in quanto le due imprese componenti – che per il resto hanno dichiarato di dover attendere all’espletamento di S. diversi secondo il paradigma dell’ATI verticale- hanno affermato di dover gestire in modo condiviso, secondo il modello dell’ATI orizzontale, il servizio di "Fornitura di teleria e capi sterili per sala operatoria".. La mancata precisazione delle quote di ripartizione del servizio comune implica, quindi, violazione dell’obbligo ricavabile dai commi 4 e 13 dell’art. 37 del codice dei contatti pubblici, operante anche in assenza di specifico richiamo in seno alla lex specialis, di specificare le parti del servizio e della fornitura che devono essere eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e del correlato principio di corrispondenza della ripartizione quantitativa delle prestazioni rispetto all’impegno assunto in sede di partecipazione (cfr., in materia, Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2010, n. 744; sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8253, secondo cui, ai sensi dell’art. 37, comma 13, d.lgs. 14 aprile 2006 n. 163, le imprese partecipanti alle gare d’appalto in forma associata hanno l’obbligo di indicare già nell’offerta le quote di partecipazione non soltanto al raggruppamento, costituendo o costituito, ma anche dei lavori, atteso che una dichiarazione "ex post" in sede di esecuzione non potrebbe assolvere allo stesso modo alle esigenze di trasparenza ed affidabilità che caratterizzano la gara, e deve sussistere anche una perfetta corrispondenza tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento e l’una e l’altra devono essere stabilite e manifestate dai componenti del raggruppamento all’atto della partecipazione alla gara, costituendo ambedue le dichiarazioni requisiti di ammissione alla gara, e non contenuto di obbligazione da far valere in sede di esecuzione del contratto).

2.5.1. La fondatezza del ricorso incidentale evidenzia la sussistenza di una carenza di legittimazione del raggruppamento appellante a contestare le fasi della procedura successive della procedura alla quale non avrebbe avuto titolo di partecipare. Si deve, infatti, osservare che la censura incidentale accolta, mettendo nel nulla il titolo del contraddittore ai fini della partecipazione alla procedura, si pone in uno stadio, logico e cognitivo, anteriore e pregiudiziale rispetto alle questioni relative alla fasi successive dello svolgimento della gara. L’applicazione coerente, all’istituto del ricorso incidentale, dei principi generali in punto di legittimazione ed interesse a ricorrere, consente allora di escludere che un soggetto con riguardo al quale si dimostri la sussistenza di una causa di esclusione derivante da una deficienza della domanda di partecipazione, possa giovarsi, anche in una procedura con due soli concorrenti, dell’accoglimento di un motivo di ricorso principale teso a mettere in discussione la correttezza di uno stadio successivo della procedura medesima al quale non avrebbe dovuto avere ingresso (conf. Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2310; Ad Plen 15 aprile 2010, n. 2155),

Ne deriva l’inammissibilità della censura volta a contestare la mancata sottoposizione dell’offerta del raggruppamento aggiudicatario alla procedura di verifica dell’anomalia.

Deve essere del pari considerata inammissibile, per difetto di una posizione differenziata legittimante, la doglianza volta a contestare il diniego di accesso alla documentazione relativa alla gara di appalto. Su detto ultimo aspetto si deve, peraltro, rimarcare che il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del relativo motivo di ricorso in coerenza con la richiesta formulata all’udienza di discussione a seguito dell’avvenuta ostensione della documentazione richiesta.

3. L’appello principale deve, in definitiva, essere in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, mentre l’appello incidentale va accolto.

La complessità delle questioni oggetto di esame giustifica, tuttavia, la compensazione d elle spese di giudizio..
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando, in parte respinge e in parte dichiara inammissibile l’appello principale, come in epigrafe proposto, e accoglie l’appello incidentale..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4491 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il decreto prot. 147 del 20 ottobre 2010, notificatogli il 26 ottobre 2010, con il quale il Ministero dell’Interno lo ha escluso dalla procedura selettiva per la copertura di n. 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco nel Corpo nazionale dei VV.FF. per la seguente motivazione: Sindrome Wollff, Parkinson, White, accertata all’EGC a riposo il 31 agosto 2010 e confermata da visita cardiologica, ECG a riposo ed ECG Holter del 3 settembre 2010.

Deduce:

violazione dell’art. 2, c. 1 del D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008 e dell’art. 1, c. 2, punto 12 dell’allegato B) del D.M. 11 marzo 2008, n. 78;

eccesso di potere;

violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990;

violazione degli artt. 3, 4, c.1 e 35 della Costituzione.

Come seguono le censure:

a)la patologia riscontrata al ricorrente non è espressamente indicata tra le cause di non idoneità all’ammissione ai concorsi pubblici dal D.M. 11/3/2008, n. 78 il quale, pur prevedendo genericamente la "preeccitazione cardiaca", non contempla la Sindrome Wollff, Parkinson, White;

b)le preeccitazioni cardiache, come quella riscontrata al ricorrente, sono facilmente riducibili e non generano complicanze o alterazioni di alcun tipo;

c)il provvedimento manca di una espressa motivazione in ordine alla incidenza concreta della sindrome sull’attitudine a svolgere i compiti di istituto;

d)dopo la visita della commissione medica, il ricorrente si è sottoposto ad una "ablazione" mediante la quale la patologia è stata eliminata, con ciò eliminandosi anche le conseguenze eventuali sui compiti di servizio.

Si è costituita l’Avvocatura di Stato depositando relazione dell’amministrazione.

Il ricorso, seppure ammissibile, è infondato.

Il ricorrente ha omesso di notificare il ricorso ad almeno uno dei candidati inclusi nella graduatoria e che lo seguivano nella posizione da lui occupata. La Sezione, nei suoi precedenti, ha costantemente ritenuto che una tale omissione esponesse il ricorso ad una causa di inammissibilità ravvisando sussistente l’interesse in capo ai suddetti candidati alla conservazione degli effetti del provvedimento impugnato, ove considerata la posizione di vantaggio da costoro conseguita a seguito dell’esclusione dalla graduatoria del ricorrente ed alla retrocessione che gli stessi subirebbero a causa di un eventuale suo reinserimento; tutto questo, perché la graduatoria relativa al concorso de quo viene formata -come previsto dal bando – prima di procedere agli accertamenti psicofisici, sanitari ed attitudinali dando così vita, già in questa fase, alla esistenza di controinteressati in senso formale e sostanziale.

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con decisione n. 866/2011, si è mostrato di diverso avviso così argomentando in riforma della sentenza Tar Lazio, sede di Roma, sez. I bis n. 11842/2008: "Per la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Sezione IV, n..8027/2004; Sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5196 e 26 settembre 2000, n. 5092, Sez. IV, 14 novembre 1997, n. 1283), in tema di concorso a posti di pubblico impiego, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico al ricorso proposto contro il provvedimento di esclusione.

Nel caso in esame non appare dubitabile che il D.M. n. (…), emesso dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, non integrasse l’atto finale della procedura concorsuale (tanto che non venne nominato alcun vincitore), ma un atto endoprocedimentale reso a seguito della conclusione di una fase (meramente prodromica) consistita nella predisposizione di un ordine dei candidati in base ai titoli, ma antecedente (alla necessaria fase relativa) agli accertamenti di idoneità psicofisica e prevista all’evidente fine di restringere la platea dei soggetti da sottoporre ai gravosi incombenti relativi a tale ultima fase.

L’atto impugnato in primo grado è, quindi, un provvedimento di esclusione, non dalla nomina (a fronte della quale ben si configurerebbero dei controinteressati: v. Cons. St., VI, 1 ottobre 2003, n. 5702), ma dal concorso, a séguito del giudizio di inidoneità riportato dall’interessato in sede di accertamenti sanitari.

Questi ultimi rappresentano, a norma del bando di concorso, una delle "fasi" concorsuali: solo all’esito della effettuazione di detti accertamenti il concorso potrà dirsi concluso, così da consentire, l’immissione in ruolo dei vincitori, che, sulla base di una coordinata lettura delle disposizioni che lo regolano, rappresenta il solo atto conclusivo del procedimento concorsuale.

A fronte di ciò, la "graduatoria" predisposta dall’Amministrazione all’esito della valutazione dei titoli a norma del bando, lungi dal porsi come atto finale della procedura de qua (sì da fondare, come ha ritenuto il T.A.R., nei soggetti in essa inseriti, un interesse uguale e contrario a quello dell’odierno appellante e dunque tale da rendere in essi configurabile la qualifica di controinteressati), si rivela atto meramente endoprocedimentale, predisposto dall’Amministrazione, sulla base dei risultati della prima fase concorsuale di valutazione dei titoli, ai soli, evidenti, fini di economicità e speditezza del procedimento in questione, consentendo di sottoporre all’accertamento di idoneità psicofisica, proprio della seconda fase, non tutti i soggetti partecipanti al concorso, ma solo quelli utilmente collocati nella graduatoria predisposta nella prima fase".

Il Collegio, modificando il proprio orientamento giurisprudenziale, ritiene di adeguarsi alle indicazioni dei giudice d’appello.

Nel merito, il ricorso è infondato.

L’allegato B) al D.M. n. 78/2008 indica chiaramente tra le cause di non idoneità La "sindromi di preecittazione cardiaca". Il ricorrente, per vero, non contesta la diagnosi, bensì, sostiene che la sindrome da cui è risultato affetto non è espressamente indicata tra le cause di non idoneità all’ammissione ai concorsi pubblici dal D.M. 11/3/2008, n. 78 il quale, pur prevedendo genericamente la "preeccitazione cardiaca", non contempla la Sindrome Wollff, Parkinson, Whitedi Wolff".

Il Collegio non condivide l’assunto.

Le cause di non idoneità sono tutte quelle ascrivibili scientificamente a "sindromi di preeccitazione cardiaca" per la presenza di connessioni tra atrio e ventricolo e che l’elencazione che viene fatta nell’allegato B) al D.M. n. 78/2008 – in quanto annotata tra parentesi e preceduta dalla parola "tipo" – sia soltanto esemplificativa.

In presenza di una causa di non idoneità scientificamente ascrivibile al paradigma di rifermento normativo, nessuna particolare, espressa motivazione occorreva in ordine alla incidenza concreta della sindrome sull’attitudine a svolgere i compiti di istituto trattandosi di una valutazione già effettuata a monte dall’amministrazione mediante esercizio ad un livello più generale ed alto della discrezionalità.

Il ricorrente sostiene che dopo la visita della commissione medica egli si è sottoposto ad una "ablazione" mediante la quale la patologia è stata eliminata, con ciò eliminandosi anche le conseguenze eventuali sui compiti di servizio.

Le censura è priva di pregio.

Come chiarito dal C.d.S. (cfr sez. VI, sentenza n. 866/2011) "Per la pacifica giurisprudenza, l’unico momento accertativo dell’idoneità dei candidati è quello contestuale all’effettuazione dei prescritti esami ad opera della commissione per gli accertamenti psicofisici: le sue valutazioni sono sindacabili in sede giurisdizionale quando risultino affette da eccesso di potere o siano basate su errori materiali (giurisprudenza, peraltro, risalente: cfr. Sez. III, 4 maggio 1999, n. 31; Sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1465 e 12 aprile 2001, n. 2254). "Inoltre… per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari dei candidati, rilevano le risultanze emerse nel corso delle visite prescritte nel bando, non potendo avere rilevanza – in linea di principio – accadimenti successivi, quali ad esempio interventi volti alla correzione del visus, a cure dimagranti o altri accadimenti (id est, "ablazione") che comportino la sopravvenuta sussistenza dei requisiti richiesti: altrimenti opinando, si altererebbe il principio della par condicio dei candidati" (Consiglio Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004, n. 719).

In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.