Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 10-09-2012, n. 15122

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

che:

1. D.B.A., D.S.B., F.V., L.L., M.C., C.G. B. hanno chiesto, con ricorso del 20 gennaio 2009 alla Corte di appello di Venezia l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti con ricorso del 16 settembre 1996 e definita con sentenza del 7 giugno 2007.

2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura stimandola in sette anni e nove mesi e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi Euro 3.875 applicando il parametro di 500 Euro per ogni anno di durata eccessiva.

3. Ricorrono per cassazione D.B.A., D.S.B., F.V., L.L., M.C., C.G.B. affidandosi a tre motivi di ricorso: a) motivazione insufficiente e contraddittoria circa fatti controversi e decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

b) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della C.E.D.U. resa esecutiva in Italia con la L. n. 848 del 1955, nonchè dei parametri adottati dalla Corte europea in materia di danno non patrimoniale; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 93 c.p.c., art. 75 disp. att. c.p.c., del R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 57, 59, 60, 64, convertito nella L. n. 36 del 1934 e del D.M. n. 127 del 2004, nonchè difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. I ricorrenti depositano memoria difensiva.

4. Non svolge difese il Ministero.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che:

6 La determinazione dell’indennizzo secondo il criterio seguito dalla Corte di appello di Venezia si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte E.D.U. (cfr. Cass. civ. sezione 1^ n. 14753 del 18 giugno 2011) e con quella di questa Corte che, per i giudizi amministrativi ultradecennali, ritiene corrispondente a giustizia una liquidazione ridotta dell’indennizzo (Cass. civ., sezione 1^, n. 14753 del 18 giugno 2010). Ciò in considerazione dello scarso interesse della parte alla definizione del giudizio che normalmente concorre a determinare la sua abnorme durata.

7. Nella specie l’applicazione di tale criterio comporta una liquidazione dell’indennizzo complessivo per il danno non patrimoniale pari a 6.250 Euro, per ciascuno dei ricorrenti, e al pagamento di tali somme, con interessi legali dalla domanda, va condannato il Ministero essendo la controversia suscettibile di essere decisa nel merito con la semplice applicazione dei criteri sopra esposti.

8. La rideterminazione dell’indennità comporta l’assorbimento del terzo motivo di ricorso dovendosi provvedere anche alla riliquidazione delle spese del giudizio di merito oltre che alla condanna del Ministero al pagamento delle spese per il giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento in favore di ciascun ricorrente dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001 liquidato in Euro 6,250 oltre interessi dalla domanda. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi 1.800 Euro, di cui 1.085 Euro per diritti, 665 Euro per onorari e 50 Euro per spese, in favore del difensore antistatario, e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 1.200 Euro di cui 100 Euro per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. IV 30-06-2008 (03-06-2008), n. 26132 Stato d’ebbrezza – Accertamento – Modalità – Necessità dell’uso dell’etilometro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con sentenza del 24/8/2007, il G.I.P. del Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di O.A. in ordine alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica perchè il fatto non sussiste (capo A) ed in ordine alla contravvenzione di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato (capo B).
Ricorre per cassazione, limitatamente alla pronuncia di proscioglimento dall’imputazione sub A), il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, censurando per violazione di legge la tesi propugnata in sentenza dal primo giudice, secondo la quale la recente introduzione di sanzioni differenziate a seconda del tasso alcolemico rilevato a carico del trasgressore, ad opera del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, lett. a), non consentirebbe più di desumere lo stato di ebbrezza solo da elementi sintomatici esterni, onde, in caso di suo rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico, la condotta dell’imputato non sarebbe più sanzionarle penalmente, proprio per effetto dell’indeterminatezza del tasso alcolemico al quale rapportare la corrispondente sanzione.
Il ricorso è fondato.
La tesi sostenuta nella sentenza impugnata, per giustificare il proscioglimento dell’imputato dall’imputazione di guida in stato di ebbrezza alcolica, è giuridicamente infondata, conducendo essa al risultato aberrante di disapplicare sostanzialmente la legge nei confronti di coloro che trasgrediscano al precetto di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, e, successivamente, rifiutino di sottoporsi al test alcolimetrico.
Invero, la modifica introdotta dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, lett. a), (poi, convertito con modificazioni con L. 2 ottobre 2007, n. 160) in materia di guida in stato di ebbrezza, lungi dal depenalizzare una tale condotta, ha al contrario per lo più inasprito – in coerenza, del resto, alle intenzioni del legislatore di "incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale" – il relativo trattamento sanzionatorio, graduandolo in relazione alla maggiore o minore gravita della violazione, la quale, quindi, è stata configurata in tre, per così dire, "fasce" di illiceità, differenziate in ragione della diversa consistenza del tasso alcolemico accertato, tuttavia il mantenendo fermo il valore che delimita l’area di rilevanza penale a 0,5 grammi per litro.
Le tre "fasce" di illiceità individuate dal legislatore sono state, in sintesi, così configurate:
1. prima fascia (lett. A): ammenda da Euro 500,00, a 2.000,00, nei casi in cui il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8. E’ d’uopo avvertire che la legge di conversione n. 160/2007 citata, avendo soppresso la previsione dell’arresto congiunta all’ammenda, ha reso oblabile la contravvenzione di "prima fascia", con la conseguenza che la nuova più favorevole disposizione sanzionatoria, voluta dalla legge di conversione, entra nell’orbita dell’art. 2 c.p., comma 4, ed è, pertanto, destinata ad essere applicata ai procedimenti in corso in cui sia stato accertato il tasso alcolemico sopra indicato, nonchè, per le ragioni di seguito precisate, nei casi in cui la prova dello stato di ebbrezza non sia fondata su accertamenti tecnici, perchè non eseguiti a seguito di rifiuto del trasgressore o non ritualmente eseguiti.
2. seconda fascia (lett. B): ammenda da Euro 800 a 3.200,00, ed arresto fino a 3 mesi se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 grammi per litro e non superiore a 1,5. 3. terza fascia (lett. C): ammenda da Euro 1.500,00, a 6.000,00, di arresto fino a 6 mesi se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro.
Orbene, sul piano probatorio, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell’affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, sembra al Collegio – in coerenza all’intero sistema normativo nella materia de qua agitur – debba, pur a seguito della riformulazione dell’art. 186 C.d.S., circoscriversi alla sola fattispecie meno grave (quella di prima fascia, di cui alla lett. A) dell’art. 186 C.d.S., comma 2), imponendosi, invece, per le ipotesi più gravi (quelle di seconda e terza fascia) l’accertamento tecnico del livello effettivo di alcool nel sangue.
Ne deriva che, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha, discostandosi erroneamente dalla corretta interpretazione dell’art. 186 C.d.S., eluso sostanzialmente l’obbligo di motivazione in tema di prova dello stato di ebbrezza del conducente dell’autoveicolo, stato che, in conformità ai consolidati e tutt’ora operanti principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, come sostiene il predetto giudice, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 reg. att. esec. C.d.S., (c.d. etilometro).
Infatti, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell’interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza (ad es. dall’alterazione della deambulazione, dall’eloquio sconnesso, dall’alito vinoso, etc.), così come può disattendere l’esito fornito dall’"etilometro" – ancorchè risultante da due determinazioni del tasso alcolico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti – sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente.
Dall’accoglimento del ricorso del P.G. consegue l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo, affinchè ulteriormente proceda nei confronti dell’imputato in relazione al reato ascrittogli al capo A) della rubrica, uniformandosi ai principi giuridici sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 177 del 2005, In tema di inammissibilità di conflitti Stato-Regioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 4 ottobre 2002 e depositato il successivo 16 ottobre, la Regione Siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento al decreto del direttore dell’Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, che – in applicazione dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410 – ha individuato come appartenenti al patrimonio indisponibile o disponibile dello Stato, inserendoli nell’elenco di cui all’allegato “A”, taluni immobili siti nel territorio della Regione.

La ricorrente – pur riservandosi di proporre il ricorso amministrativo previsto dall’art. 3 del decreto impugnato per la rivendica di specifici beni – ritiene che il medesimo decreto lede le attribuzioni regionali e viola l’art. 33 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), il d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di demanio e patrimonio) e il principio costituzionale di leale cooperazione.

Premessa l’ammissibilità del conflitto di attribuzione contro atti dell’Agenzia del demanio, nel merito la Regione pone in rilievo come le norme statutarie che le attribuiscono i beni patrimoniali dello Stato esistenti sul suo territorio siano operative dalla loro entrata in vigore, e perciò idonee a modificare lo stato di diritto preesistente e a sostituire un soggetto ad un altro nella titolarità dei beni stessi, senza bisogno di ulteriori provvedimenti statali o regionali.

A sostegno di tali conclusioni la ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’inclusione dei beni statali (assegnati dallo statuto alla Regione) negli elenchi di cui all’art. 5 delle citate norme di attuazione ha carattere meramente ricognitivo, in quanto presuppone il trasferimento, onde la «non esclusiva» spettanza allo Stato della potestà di individuare siffatti beni rende necessario, in conformità al principio costituzionale di leale cooperazione, acquisire sulle relative determinazioni l’intesa con la Regione. E, finché l’individuazione dei beni non sia completata, ogni determinazione amministrativa sugli immobili già statali siti nel territorio regionale richiede un atto ricognitivo paritetico.

2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

In particolare, a suo avviso, l’iscrizione degli immobili di cui sopra negli elenchi previsti dalle citate norme di attuazione dello statuto ha natura costitutiva, onde prima dell’iscrizione i beni stessi rimangono nel patrimonio statale e ben possono formare oggetto di individuazione da parte dello Stato, salva la possibilità di un loro futuro trasferimento alla Regione con l’apposita procedura. Ove invece il decreto impugnato individuasse beni già trasferiti alla Regione, la pretesa della ricorrente si risolverebbe in un’inammissibile rei vindicatio.

3. – Con ricorso notificato il 5 ottobre 2002 e depositato il successivo 22 ottobre, la Regione Sardegna ha proposto un distinto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento al medesimo decreto del direttore dell’Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, chiedendone (previa declaratoria di non spettanza del relativo potere al Ministero dell’economia e delle finanze ed all’Agenzia) l’annullamento nella parte in cui inserisce nell’elenco dei beni dello Stato di cui all’allegato “A” taluni immobili siti in territorio sardo, divenuti di proprietà regionale ai sensi dell’art. 14 dello statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), che attribuisce alla Regione i beni dello Stato siti in Sardegna per i quali la connessione con servizi di competenza statale sia cessata, anche dopo l’entrata in vigore dello statuto.

Osserva la ricorrente che, nonostante tale normativa di rango costituzionale, né il Ministero delle finanze né l’Agenzia del demanio hanno mai trasferito alla Regione il possesso dei beni inseriti nel citato elenco, non più connessi con servizi di competenza statale; al riguardo, essa rileva che l’ex caserma “Carlo Alberto”, denominata “Griffa”, è stata nel 1975 ceduta in godimento, contro il pagamento di un canone, dallo Stato al Comune di Cagliari (che l’ha destinata ad «alloggio per sfrattati e senza tetto») e il compendio immobiliare situato in Cagliari, località San Bartolomeo, è ancora gestito dallo Stato, pur non essendo più connesso a servizi statali a seguito dei contratti stipulati fin dal 1968 con diverse persone fisiche e giuridiche. E chiede che questa Corte, oltre all’impugnato decreto, annulli – per contrasto con gli artt. 6 e 14 dello statuto – le convenzioni relative a tali immobili, e tutti gli altri atti di gestione concernenti beni inseriti nell’elenco, pur se già passati al patrimonio regionale perché non più connessi con servizi statali.

Secondo la ricorrente, infine, sussistono gli estremi del conflitto di attribuzione, giacché si controverte sulla pertinenza di taluni beni al demanio regionale anziché a quello statale, e sulla spettanza alla Regione delle funzioni di attuazione delle ricordate norme statutarie.

4. – Anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, ed ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso.

Quanto all’inammissibilità, ritiene che la Regione abbia proposto una mera vindicatio rerum, non deducendo menomazioni di poteri o funzioni, ma limitandosi a rivendicare la proprietà di immobili, che assume ad essa trasferiti ope legis, presupponendo che la loro inclusione nel decreto impugnato ne attribuisca invece la proprietà allo Stato. Ulteriore profilo di inammissibilità è poi ravvisato nella tardività del ricorso, in riferimento a precedenti atti statali di disposizione o gestione, non tempestivamente impugnati.

Nel merito, ritiene il ricorso infondato, in quanto non risulta che gli immobili rivendicati dalla ricorrente siano compresi negli elenchi di cui all’art. 39 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna); mentre quelli inclusi nel decreto impugnato o sono ancora destinati ad uso governativo o sono pervenuti allo Stato dopo l’entrata in vigore dello statuto speciale.
Considerato in diritto

1.– La Regione Siciliana e la Regione Sardegna hanno proposto due conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato, in riferimento al decreto del Direttore dell’Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, che (nell’allegato “A”) individua come appartenenti al patrimonio dello Stato taluni beni immobili esistenti nei rispettivi territori.

La Regione Siciliana ritiene che il decreto in esame leda le proprie attribuzioni, violando l’art. 33 dello statuto speciale e le norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio, approvate con d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, nonché il principio costituzionale di leale cooperazione; e ne chiede l’annullamento nella parte relativa ai beni siti sul suo territorio. In particolare, sostiene che le citate disposizioni – immediatamente operative sin dall’entrata in vigore dello statuto – hanno sostituito la Regione allo Stato nella titolarità dei beni ad essa assegnati, senza necessità di ulteriori atti.

Dal canto suo, la Regione Sardegna afferma che l’elenco allegato all’impugnato decreto comprende beni di cui essa è già proprietaria, ai sensi dell’art. 14 dello statuto, essendo ormai cessata la loro connessione con servizi di competenza dello Stato; ed aggiunge che, ciò malgrado, nessun organo dello Stato gliene ha mai trasferito il possesso.

2. – Poiché le Regioni ricorrenti chiedono l’annullamento del medesimo provvedimento in base a motivazioni sostanzialmente coincidenti, pur se riferite alle rispettive norme statutarie, i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia.

3. – Di entrambi i ricorsi l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce pregiudizialmente l’inammissibilità, per difetto – tra l’altro – del necessario tono costituzionale, in quanto sia l’uno che l’altro si risolverebbero in una mera vindicatio rerum.

3.1. – L’eccezione è fondata.

L’impugnato provvedimento del 19 luglio 2002 è stato emanato in applicazione dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (convertito in legge dalla legge 23 novembre 2001, n. 410), secondo il quale l’Agenzia del demanio – per procedere al riordino, alla gestione ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato – individua, con propri decreti dirigenziali, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile.

In particolare, il provvedimento in esame, riproducendo testualmente il contenuto delle citate disposizioni di legge, riafferma che l’iscrizione di immobili statali nell’elenco allegato ha la sola funzione di dichiararne la proprietà ai fini dell’art. 2644 del codice civile, con effetti sostitutivi dell’iscrizione in catasto (art. 2); e prevede che contro l’iscrizione è ammesso ricorso amministrativo all’Agenzia medesima entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, fermi gli altri rimedi di legge (art. 3).

3.2. – Le Regioni ricorrenti muovono entrambe dalla premessa che l’iscrizione, nell’elenco allegato al decreto impugnato, di immobili siti nei rispettivi territori lede i diritti ad esse riconosciuti dalle norme statutarie, caratterizzate da immediata operatività (art. 33, primo comma, dello statuto siciliano, secondo cui «Sono altresì assegnati alla Regione, e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell’articolo precedente [beni demaniali]»; art. 14, primo e secondo comma, dello statuto sardo, secondo cui «La Regione, nell’ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo» e «I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione»).

Le pretese delle ricorrenti sono perciò fondate esclusivamente sulla dedotta appartenenza ad esse dei beni in esame, senza alcun riferimento a (neanche ipotizzate) lesioni di attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, in ragione di un eventuale nesso di strumentalità necessaria tra beni e attribuzioni.

Questo specifico contenuto rende manifesto come i conflitti siano in realtà diretti soltanto all’accertamento del titolo giuridico di appartenenza dei beni.

Che si tratti di questioni meramente patrimoniali – di competenza dei giudici comuni (sentenze n. 179 del 2004 e n. 213 del 2001) – si ricava anche dalla riserva, formalmente esplicitata dalla Regione Siciliana, di proporre il ricorso amministrativo in opposizione previsto dall’art. 3 dell’impugnato decreto «per la rivendica di specifici beni»; e dalla doglianza della Regione Sardegna, secondo cui i competenti organi dello Stato non le avrebbero mai trasferito il «possesso» dei beni per i quali la connessione a servizi di competenza statale è da tempo cessata.

3.3. – D’altra parte, l’unico accenno alla menomazione di attribuzioni regionali (peraltro non specificate) è fatto dalla Regione Sardegna, la quale ritiene che nella vicenda in esame – concernente immobili gestiti dallo Stato pur dopo il loro passaggio al patrimonio regionale – la configurabilità di un conflitto di attribuzione è «evidente», in quanto si controverte sulla pertinenza di tali beni al demanio regionale e sulla spettanza alla Regione delle funzioni di attuazione delle norme statutarie concernenti il loro trasferimento alla Regione.

Al riguardo la ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 383 del 1991, secondo cui l’esistenza di una controversia sulla spettanza di un bene alla Regione comporta automaticamente lesione delle sue competenze. Ma tale decisione risulta espressamente superata dalla giurisprudenza successiva (sentenza n. 309 del 1993), la quale – riconfermando che la materia dei conflitti fra Stato e Regioni, o fra Regioni, demandata alla cognizione della Corte dall’art. 134 della Costituzione e dagli artt. 39-41 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non comprende la vindicatio rei da parte di uno di tali enti nei confronti di un altro – ha definito «isolata, in questo sicuro indirizzo» la citata decisione del 1991.

3.4. – La mancanza nei due ricorsi di ogni riferimento alla configurabilità di una controversia sulla titolarità di un potere induce a concludere che, nella specie, non sono stati proposti conflitti diretti ad una vindicatio potestatis, ma domande qualificabili esclusivamente in termini di vindicatio rerum.

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, per la mancanza della rivendicazione, da parte delle Regioni ricorrenti, di attribuzioni ad esse costituzionalmente garantite (da ultimo, sentenze n. 179 del 2004 e n. 95 del 2003).

Resta quindi assorbito l’esame di ogni ulteriore profilo di ammissibilità, specie in ordine ai requisiti soggettivi.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione proposti dalla Regione Siciliana e dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 2422 Parti comuni dell’edificio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 maggio 2001 il Tribunale di Campobasso – adito dal curatore del fallimento di D.C.L. nei confronti del condominio dell’edificio sito in via (OMISSIS) in quella città – respinse l’impugnazione, proposta dall’attore, avverso la deliberazione assembleare del 10 novembre 1997, con la quale era stata negata l’autorizzazione in sanatoria della trasformazione di una finestra in porta e della costruzione di una scala esterna, eseguite per adeguare alle prescrizioni sull’edilizia scolastica l’unità immobiliare appartenente al fallito, data in locazione al comune e adibita a sede di una scuola; in accoglimento della riconvenzionale, condannò l’attore alla riduzione in pristino.

Adita dal soccombente, la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Campobasso, che con sentenza del 4 marzo 2004 ha rigettato il gravame, essenzialmente osservando: che il regolamento condominiale, di natura contrattuale, vietava sia ogni alterazione della facciata del fabbricato, sia l’occupazione degli spazi comuni, come quelle poste in essere dal curatore del fallimento di D. C.L.; che la necessità di adeguamento dell’unità immobiliare in questione alle sopravvenute prescrizioni in materia di edilizia scolastica non consentiva la violazione dei diritti degli altri condomini, derivanti dalle previsioni del regolamento; che erano ininfluenti le questioni relative alle dimensioni del nuovo manufatto, comunque "tutt’altro che di ingombro significante" ma si deve evidentemente leggere: "insignificante", in quanto esteso per un’area di oltre 3 mq.

Il curatore del fallimento di D.C.L. ha proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi. Il condominio dell’edificio sito in via (OMISSIS) si è costituito con controricorso e ha presentato una memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il curatore del fallimento di D. C.L. lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente negato l’applicabilità, nella specie, delle disposizioni dell’art. 1102 c.c., le quali erano state pienamente rispettate (non avendo le nuove opere comportato alterazioni di destinazione delle parti comuni, nè impedimenti al pari uso degli altri comproprietari) e non potevano essere validamente derogate dalle "generiche e vessatorie" clausole del regolamento condominiale, che finivano per "inibire l’ordinario uso delle parti comuni e di quelle individuali".

L’assunto non è fondato.

Un regolamento condominiale di natura contrattuale può legittimamente apportare esclusioni o restrizioni alle facoltà che ordinariamente, secondo le previsioni della norma richiamata dal ricorrente, competono ai singoli partecipanti relativamente alle parti comuni, anche se ciò comporta limitazioni anche nell’uso dei beni di proprietà individuale. E’ quindi ininfluente che la modificazione della facciata dell’edificio e l’occupazione di parte della rampa di accesso alle autorimesse, come sostiene il curatore del fallimento di D.C.L., non avessero dato luogo a mutamenti di destinazione o a impedimenti di un altrui pari uso, nè che fossero necessarie affinchè l’appartamento acquisito alla procedura concorsuale potesse continuare ad essere adibito a scuola, come lo era stato per quasi quaranta anni senza contestazioni di sorta da parte del condominio.

Ne consegue che va disatteso anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto accogliere la richiesta di consulenza tecnica di ufficio o di ispezione dei luoghi, per verificare se le opere in questione rientrassero tra quelle consentite dall’art. 1102 c.c. o fossero comunque di trascurabile entità e tali da non arrecare alcun pregiudizio all’uso dei beni comuni, per la loro consistenza e ubicazione. L’assolutezza dei precisi divieti sanciti dal regolamento condominiale ("l’intero fabbricato non potrà subire alcuna sopraelevazione, le facciate non potranno subire alcuna variazione senza favorevole deliberazione dei condomini" – non possono essere occupati "gli spazi comuni in qualunque modo, permanente o temporaneo, con costruzioni e con qualunque oggetto") rende del tutto irrilevanti le suddette asserite caratteristiche del manufatto in questione. D’altra parte, che esso fosse di dimensioni esigue, è stato argomentatamente escluso dalla Corte d’appello, in base a dati oggettivi attinenti alla sua natura ed estensione.

Con il secondo e il quarto motivo di ricorso il curatore del fallimento di D.C.L. si duole, rispettivamente sotto i profili della violazione di norme di diritto e di vizi della motivazione, del disconoscimento della legittimità del proprio operato, che era stato imposto dalla necessità del rispetto delle sopravvenute prescrizioni in materia di edilizia scolastica: rispetto cui il comune aveva condizionato il rinnovo del contratto di locazione dell’appartamento acquisito alla procedura concorsuale.

Neppure questa censura può essere accolta.

Il giudice di secondo grado ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione, rilevando, in fatto, che la collocazione della scala di sicurezza esterna effettivamente contravveniva alle clausole del regolamento condominiale contrattuale, nonchè ritenendo, in diritto, che non poteva ritenersi giustificata dall’impossibilità di continuare ad adibire a scuola quella porzione immobiliare, se la nuova opera non fosse stata realizzata. Su quest’ultima affermazione della Corte d’appello si deve senz’altro concordare, poichè la liceità dello svolgimento di una data attività è condizionato all’osservanza sia della disciplina pubblicistica che la regola, sia degli obblighi civilistici contrattualmente assunti dall’interessato verso terzi:

l’ima non fa venire meno gli altri, sicchè il contratto di locazione, seppure non fosse scaduto, si sarebbe risolto per impossibilità sopravvenuta derivante da factum principis.

Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 2.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 2.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.