T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 155 Atti amministrativi; Condono

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Svolgimento del processo

Con ricorso introduttivo recante n.r.g. 3520/2004 i signori S.D.M. e L.P. hanno impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Comune di Ragalna ha disposto la demolizione di un manufatto abusivo realizzato dai ricorrenti in ampliamento del fabbricato di proprietà.

Il ricorso è affidato alle censure di:

– violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, non avendo il Comune comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di demolizione;

– violazione dell’art. 22 del DPR 380/2001: l’intervento in questione non sarebbe soggetto a rilascio di concessione edilizia ma solo a dia e quindi, sanzionabile con la sola sanzione pecuniaria;

– eccesso di potere per irrazionalità e difetto di istruttoria: non si sarebbe tenuto conto dell’esiguità dei lavori.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di inottemperanza alla demolizione notificato il 24/03/2007 deducendo l’illegittimità derivata del provvedimento dai medesimi vizi inficianti il provvedimento di demolizione.

Con successivo ricorso recante n.r.g. 444/2006, i ricorrenti hanno impugnato il diniego di concessione edilizia in sanatoria adottato dal Comune di Ragalna in relazione al medesimo fabbricato abusivo già oggetto della precedente ordinanza di demolizione deducendo un unico motivo di ricorso fondato sull’erroneo richiamo nelle premesse del provvedimento all’art. 32 della legge 326/2003, mentre all’epoca della richiesta della concessione edilizia in sanatoria era in vigore la legge regionale 15/2004.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Con successiva memoria, il nuovo procuratore ha chiesto la riunione dei due, ricorsi insistendo per il loro accoglimento.

Alla camera di consiglio del 10 giugno 2010, i ricorsi sono stati trattenuto in decisione come da verbale.
Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio procede alla riunione dei ricorsi attesa l’evidente connessione oggettiva e soggettiva. In particolare il ricorso n.. 3520/2004 concerne l’ordinanza di demolizione del manufatto abusivo meglio specificato in epigrafe, mentre il successivo ricorso recante n.r.g. 444/2006 concerne il provvedimento di diniego di concessione in sanatoria (richiesta dai ricorrenti con istanza del 25/10/2004) e motivato sull’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 32 del d.l. 269/2003 poiché alla data del 31/03/2003 le opere non risultavano essere state ultimate.

Sempre in via preliminare, il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso recante il n.r.g. 3520/2004, atteso che, per giurisprudenza consolidata, anche di questa Sezione, la presentazione della domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 comma 25 d.l. 30 settembre 2003 n. 269 rende improcedibile il ricorso proposto avverso il precedente ordine di demolizione poiché, in base al combinato disposto dell’art. 32 cit. e dell’art. 44 l. 28 febbraio 1985 n. 47, essa provoca la sospensione "ex lege" dei provvedimenti amministrativi sanzionatori in materia edilizia fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande del nuovo condono edilizio; e invero, ove intervenisse l’accoglimento, anche se "per silentium", dell’istanza di sanatoria, di essi si determinerebbe necessariamente la caducazione, mentre, ove si avesse la reiezione della stessa istanza, sorgerebbe la necessità dell’irrogazione di nuove misure sanzionatorie, che si porrebbero in sostituzione di quelle già adottate, alla stregua della specifica normativa indicata negli art. 32 ultimo comma, 33 ultimo comma e 40 comma 1 l. n. 47 cit. (cfr: T.A.R. Catania, Sez. I, 15 ottobre 2007, n. 1666 e 20.4.2006 n. 599; in termini, T.A.R. Lazio Latina, 04 dicembre 2006, n. 1756; T.A.R. Palermo, I, 22 dicembre 2004 n. 2921). Pertanto il ricorso con il quale è stata impugnata l’ordinanza di demolizione anteriore alla presentazione di istanza di sanatoria è improcedibile.

Il ricorso avverso il diniego di sanatoria è, invece, infondato.

Come documentato in atti (e peraltro, nemmeno contestato dalla parte ricorrente) alla data del 31/03/2004 i Vigili Urbani del Comune di Ragalna hanno accertato la realizzazione dei lavori in questione, mentre per espressa previsione legislativa (art. 32 d.l. 30 settembre 2003 n. 269) è necessario, ai fini dell’ammissibilità alla procedura di condono edilizio, che l’opera risulti ultimata almeno al rustico e nella copertura entro il termine del 31 marzo 2003.

Nemmeno può trovare ingresso la tesi difensiva sostenuta dalla parte ricorrente, secondo la quale l’entrata in vigore dell’art. 24 della l.r. 15/2004 avrebbe esteso a quella data le modalità e i presupposti per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria. Invero la norma citata rubricata Condono edilizio. Oneri concessori dispone:" Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alla quale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Gli oneri di concessione dovuti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria di cui al comma 1 sono quelli vigenti in ciascun comune alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La misura dell’anticipazione degli oneri concessori di cui alla tabella D allegata al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni, è ridotta del 50 per cento. Il versamento dell’anticipazione deve comunque essere effettuato nella misura minima di 250,00 euro qualora l’importo dell’anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra. 4. Fermo restando il versamento della prima rata dovuta al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia nella misura di cui al comma 3, la restante parte degli oneri concessori potrà essere corrisposta entro il 30 dicembre 2008 mediante rateizzazione semestrale comprensiva degli interessi legali calcolati dalla data di presentazione dell’istanza. 5. In alternativa a detta anticipazione e successivo saldo degli oneri concessori dovuti, è altresì consentito il pagamento dei medesimi oneri in base a quelli vigenti nel comune di ubicazione dell’immobile oggetto di sanatoria edilizia in un’unica soluzione. L’attestazione del versamento deve essere allegata all’istanza".

Dal tenore letterale della norma è evidente, quindi, come la norma si limiti a disciplinare le modalità di determinazione, versamento e riscossione degli oneri concessori, e non modifichi, ovviamente, la disciplina sostanziale della sanatoria degli abusi edilizi contenuta nell’art. 32 citato.

In conclusione, il ricorso n. 3520/2004 è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso n. 444/2006 è infondato e va respinto.

Nessuna statuizione è dovuta in ordine alle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – sezione prima, riunisce i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara improcedibile il ricorso r.g.3520/2004 e respinge il ricorso r.g. 444/2006.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7250 Contratto di locazione

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Svolgimento del processo

Che con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Milano ha confermato la prima sentenza che aveva dichiarato risolto, per inadempimento della conduttrice (mancato pagamento di canoni ed oneri accessori), il contratto di locazione intercorso tra la locatrice Immobiliare Pessina srl e la conduttrice Sorime srl, in relazione ad un immobile commerciale sito in un complesso polifunzionale;

in particolare, il giudice d’appello ha escluso che oggetto del contratto fosse costituito dall’insieme delle attività commerciali previste nel piano (integrantesi le une con le altre) e che il contratto stesso fosse stato concluso sul presupposto che il centro sarebbe stato collegato al polo universitario ed alla stazione ferroviaria a mezzo di passerelle e scale mobili, così da facilitare l’accesso da parte del pubblico dei consumatori;

propone ricorso per cassazione la Sorime a mezzo di quattro motivi al quale risponde con controricorso la Pessina Immobiliare.
Motivi della decisione

che, i motivi, benchè formalmente diretti a censurare violazioni di legge e vizi della motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa e vantaggiosa interpretazione del contratto, tendente ad affermare, in estrema sintesi, che la sua conclusione era fondata sul presupposto che il centro commerciale, nel quale era ubicato l’immobile, sarebbe stato collegato al polo universitario ed alla stazione ferroviaria;

la diversa interpretazione offerta dalla sentenza non manifesta, tuttavia, nè violazione dei canoni ermeneutici, nè vizi della motivazione e si fonda, soprattutto, sia sul mancato inserimento nel contratto di qualsiasi clausola che ampliasse l’oggetto della prestazione gravante sulla locatrice, sia sull’inconfigurabilità di una condizione inespressa tra le parti ma rappresentata a titolo di presupposizione;

la sentenza, dunque, non merita censura di legittimità ed il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28-04-2011, n. 9444 giurisdizione

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Svolgimento del processo

Con atto del 2002, D.A.P. conveniva di fronte al tribunale de L’Aquila il Comune di Capestrano, premettendo di essere locatario di un immobile di proprietà comunale in forza di contratto di locazione stipulato a seguito di autorizzazione della Giunta comunale del 2001; con decreto del 17.1.2002, il Sindaco aveva disposto il rilascio dell’immobile de quo.

Chiedeva pertanto dichiararsi inefficace il decreto stesso; si costituiva il Comune, sostenendo che era emerso che l’alloggio in questione era risultato ristrutturato con fondi ERP e che non poteva pertanto essere concesso in locazione, donde l’annullamento della originaria delibera e il decreto di rilascio in contestazione. Con sentenza del 2002, l’adito Tribunale accoglieva la domanda attorea e regolava le spese.

Avverso tale decisione proponeva appello il Comune, ponendo una questione di giurisdizione; il D.A. resisteva alla domanda.

Con sentenza in data 23.3/10.5.2005, la Corte di appello de L’Aquila respingeva l’impugnazione e regolava le spese.

Osservava la Corte distrettuale essere incontestato che tra le parti era intervenuto un contratto di locazione di diritto privato; non esisteva norma alcuna che consenta alla P. A. di risolvere unilateralmente, con atto amministrativo, un contratto di locazione con un privato.

Il decreto di revoca era pertanto da considerarsi abnorme e, come tale, inidoneo ad influire su una fattispecie di diritto privato, donde l’accertamento, in via incidentale, della illegittimità dello stesso, con conseguente disapplicazione, e anche L’inconsistenza della questione di giurisdizione, asseritamente spettante al giudice amministrativo, attesa la natura del rapporto dedotto in giudizio e quindi da respingersi.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, riproponendo la questione di giurisdizione, il comune di Capestrano sulla base di tre motivi, cui la controparte resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, si lamenta falsa applicazione del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 11 e disapplicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998 e della L. n. 205 del 2000. La estrema sinteticità dell’argomentazione svolta nel mezzo in esame consente di riportarne quasi letteralmente il senso; se può essere discutibile che nella materia edilizia possa farsi rientrare l’edilizia residenziale pubblica, è certo però che la materia dell’assegnazione e delle vicende di circolazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica rientra nel concetto di pubblico servizio. Ne consegue che in detta materia, per quanto emerge dalla Legge, la giurisdizione è del giudice amministrativo.

La considerazione appare del tutto aliena da una valutazione della fattispecie concreta: l’astratta esattezza del concetto esposto non si applica nella fattispecie, atteso che l’alloggio in questione, non rileva per quali ragioni, è stato concesso in locazione ad un privato in base ad un contratto di diritto privato, la cui valenza non può essere travolta da un provvedimento amministrativo che prescinda totalmente dalla esistenza di un titolo scaturente da un incontro di volontà sostanziatosi in un contratto, come tale e perchè tale regolato dalla disciplina privatistica; il motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Con il secondo mezzo si lamenta violazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, art. 33 e della L. 21 luglio 2000, n. 205.

La ripartizione della giurisdizione è senza dubbio stata applicata in ragione di criteri non coincidenti con quelli previgenti, ma il presupposto per l’applicazione della normativa sopravvenuta, rimane sempre la differenza tra una attività espletata dall’Ente pubblico iure imperii ed un’attività posta in essere con le forme del diritto privato.

Il ricorrente Comune, nell’invocare la disciplina attuale, sembra ignorare che nella specie non vi è stata alcuna assegnazione, nè al riguardo è quindi ipotizzabile quella "serie di poteri e facoltà di ordine pubblicistico nella fase di concreta gestione degli alloggi assegnati" che connoterebbe l’attività gestionale in toto dell’alloggio assegnato.

Se può in ultima analisi, convenirsi nel senso che spettano alla giurisdizione amministrativa le controversie relative alla fase dell’assegnazione degli alloggi, deve escludersi che nella fattispecie concreta vi sia stata una assegnazione, dato il diverso strumento privatistico adottato dalle parti. Anche tale motivo deve essere pertanto respinto.

Con il terzo mezzo, singolarmente intestato anch’esso a violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 dicembre 1972, n 1035, art. 11 sotto altro profilo, si lamenta che la controparte avrebbe adito il giudice ordinario con un ricorso basato sul dettato del D.P.R. cit., art. 11, comma 12, sostenendo nel merito che la detta norma non fosse applicabile nella fattispecie.

Tanto avrebbe comportato che egli si fosse rivolto al giudice amministrativo e non, come ha fatto, al giudice ordinario, attesa la natura della domanda proposta. Con ogni evidenza, il ricorrente Comune ha interpretato la domanda in modo del tutto diverso da quello con cui la stessa è stata valutata dal giudice adito. Questi infatti, ha comprensibilmente letto la domanda stessa, anche in ragione delle sede in cui veniva proposta, come volta ad escludere che nella specie potesse trovare applicazione una norma regolante la materia amministrativa, in ragione della fattispecie che veniva sottoposta al suo esame.

E’ appena il caso di aggiungere che nella specie trattavasi di un bene rientrante nel patrimonio disponibile del Comune, mentre la pretesa successiva classificazione dello stesso come bene di edilizia residenziale pubblica, che avrebbe, secondo la tesi del Comune, determinato una diversa disciplina in ordine alla gestione dello stesso, non risulta supportata da alcuna base documentale, cosa questa che comporta come il ricorso sia anche privo del requisito dell’autosufficienza. Anche tale motivo deve essere pertanto respinto e, con esso, il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 3.700,00 Euro, di cui 3.500,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-05-2011, n. 11614

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Svolgimento del processo

All’esito di una complessa procedura esecutiva, con sentenza in data 9 marzo 2009 il Tribunale di Trani – Sede distaccata di Barletta – rigettava l’opposizione proposta da D.M.A.M. alla esecuzione intrapresa nei suoi confronti dalla Sud Cantieri S.r.l. e nella quale era intervenuto il Condominio di (OMISSIS).

Il Tribunale osservava per quanto interessa: l’esecuzione era stata legittimamente intrapresa sulla scorta di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e ritualmente precettato; il Condominio era legittimamente intervenuto in forza di titolo esecutivo valido ed efficace (autonomo decreto ingiuntivo).

Avverso la suddetta sentenza la D.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Condominio intimato ha resistito con controricorso, mentre la Sud Cantieri S.r.l. non ha espletato attività difensiva.

La ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione

1.1 – Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 474 e segg., 526, 499, 132 e 551 c.p.c.; carente e contraddittoria motivazione su punto essenziale della controversia.

La ricorrente assume che il pignoramento presso terzi è stato eseguito in forza di ingiunzione di pagamento tuttora non esecutiva nei propri confronti.

La censura contiene riferimenti a documentazione (il cui esame si rivela necessario ai fini della decisione) nei cui confronti non è stato rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto.

Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

1.2 – Sotto diverso profilo, il motivo in esame si rivela inammissibile anche per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., ad esso applicabile ratione temporis.

Infatti il quesito finale demanda alla Corte di affermare il principio di diritto fondato sulle numerose norma indicate, in tal modo frustrando le finalità perseguite dalla norma indicata e, inoltre, prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata.

E’ ormai certo (confronta, per tutte, Cass. n. 7197 e n. 7453 del 2009) che, per quanto riguarda il quesito di diritto, che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e "virtuoso"" nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico-giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Infine, la censura de qua, risulta priva del momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza risulti, rispettivamente, carente e contraddittoria.

2 – Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., nullità della sentenza per contrasto con il giudicato formatosi inter partes. Il motivo in esame è inammissibile per le medesime ragioni evidenziate con riferimento al precedente.

L’eccezione di giudicato rende necessario l’esame di documentazione nei cui confronti non è stato rispettato il precetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto, ma lo demanda alla Corte e prescinde del tutto dalla motivazione ella sentenza impugnata. Infine, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non dimostra in quali termini avesse prospettato la questione al giudice di merito.

3 – Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.