Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 14137 Occupazione e invenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza non definitiva del 6.12.2004 il Tribunale di Taranto rigettava l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di Leporano avverso la domanda di risarcimento del danno proposta da C.G.V., C.T., Co.Ro., C.R., Co.Ch., C.M., Co.

P., B.F., nonchè dal fallimento di Co.

C., a seguito della illegittima occupazione di alcuni terreni di loro proprietà.

La decisione, impugnata dal Comune sotto il duplice aspetto della demanialità dei terreni e della intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, veniva riformata dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che in particolare rilevava come fosse fondato il secondo profilo di censura, atteso che le opere del Comune sarebbero state completate "ampiamente prima del quinquennio anteriore alla data di notificazione della citazione introduttiva di primo grado".

Avverso la sentenza i C. proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi (poi ulteriormente illustrati da memoria), cui resisteva il Comune con controricorso (cui analogamente faceva seguito memoria) con il quale, fra l’altro, veniva eccepita "l’inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti previsti dall’art. 366 bis c.p.c." (p. 11).

In particolare, con i motivi di impugnazione i ricorrenti hanno rispettivamente denunciato: 1) violazione dell’art. 936 c.c., atteso che, trattandosi di occupazione usurpativa, "la prescrizione dell’azione dei ricorrenti non ha mai cominciato a decorrere";

2) violazione di legge in tema di occupazione acquisitiva, in quanto il Comune non avrebbe mai emesso una dichiarazione di pubblica utilità;

3) violazione di legge per il fatto che il sacrificio della proprietà privata ad un interesse pubblico sarebbe comunque subordinato ad una preventiva comunicazione del procedimento al proprietario, comunicazione che nella specie non sarebbe intervenuta;

4) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’affermata sussistenza dei due presupposti in punto di fatto (dichiarazione di pubblica utilità e ultimazione dei lavori) posti a base della pronuncia di prescrizione.

Osserva il Collegio che i motivi non sono corredati del quesito di diritto ed il quarto (con il quale si denuncia pure un vizio di motivazione) è privo anche della chiara indicazione del fatto controverso sicchè, tenuto conto del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., all’epoca vigente, in conformità di quanto eccepito dal Comune il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nè rilevano in senso contrario le deduzioni svolte dai ricorrenti con memoria a sostegno dell’ammissibilità del ricorso, deduzioni essenzialmente consistenti nella sufficienza del richiamo a sentenze di questa Corte ai fini del soddisfacimento dell’obbligo imposto dall’art. 366 bis c.p.c., e nella rinvenibilità del richiesto momento di sintesi nella rappresentazione degli elementi posti a base del preteso vizio di motivazione.

Al riguardo è infatti sufficiente rilevare che il quesito di diritto ed il fatto controverso devono essere chiaramente rappresentati ed inseriti in una parte del ricorso a ciò deputata, sicchè non possono desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo; che, indipendentemente dalla collocazione grafica del quesito e dell’indicazione del fatto controverso, gli stessi devono risultare come frutto di una intenzionale articolazione di interpello alla Corte di legittimità, ipotesi non riscontrabile nel caso di specie in cui i ricorrenti hanno riportato massime enucleate da decisioni di questa Corte; che, infine, è onere della parte evidenziare il nesso fra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, onere nella specie non assolto.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3334 Stranieri

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso appare manifestamente fondato;

CONSIDERATO che con esso l’interessato, in atto azionista di maggioranza, mediante la sottoscrizione di Euro 5.500,00 del capitale sociale, nonché presidente del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata costituita in Italia ed attiva nell’attività di import – export di impianti per la distribuzione del latte e di beni e generi di consumo, impugna il diniego di visto di lavoro autonomo oppostogli dal Consolato presso l’Ambasciata d’Italia in Mosca con la seguente motivazione:

"In particolare manca il requisito temporale come previsto dal d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 aggiornato con le modifiche apportate dal d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 in materia di immigrazione, art. 39, c.4: la società deve essere costituita da almeno tre anni.";

RILEVATO che avverso tale motivazione l’interessato, col ricorso principale deduce sostanzialmente un’unica articolata doglianza di eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, violazione di legge, violazione e/o errata applicazione dell’art. 39, comma 4 d.P.R. n. 394 del 1999; il ricorrente, in particolare oppone che l’articolo 39, comma 4 del d.P.R. n. 399 del 1999 in base al quale l’Amministrazione ha negato il visto in realtà fa esclusivamente riferimento al socio d’opera prescrivendo espressamente che "La dichiarazione di cui al comma 2 e l’attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d’opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni", mentre egli riveste la qualità di socio che apporta capitale nella società sopra descritta, sicchè la sua posizione è completamente differente da quella del socio d’opera, come peraltro posto in rilievo, in altra analoga occasione, da una pronuncia della sezione (TAR Lazio, sezione I quater, 29 ottobre 2008, n. 9381);

RILEVATO che la censura appare condivisibile, dal momento che anche la intervenuta modifica del d.P.R. n. 394 del 1999 operata dal d.P.R. n. 334 del 2004 non pare scalfire la circostanza che l’interessato non riveste la qualità di socio d’opera, ma quella di amministratore e di presidente del consiglio di amministrazione della ridetta società iscritta nel registro delle imprese di Padova, come risulta dalla visura camerale allegata in atti, sicchè del tutto condivisibile ed appropriato appare anche il riferimento al precedente specifico della sezione, nel quale si è posto in rilievo che "La figura del "socio prestatore d’opera", infatti, presenta peculiari caratteri che la differenziano specificamente da quella degli altri soci."(TAR Lazio, sez. I quater n. 9381/2008) e soprattutto da quella di azionista di maggioranza, in atto rivestita dall’interessato come risulta sempre dalla citata visura camerale;

RILEVATO che con i motivi aggiunti l’interessato ha impugnato il nuovo provvedimento di diniego di visto, stavolta motivato col riferimento al D.P.C.M. 1° aprile 2010 il quale consente l’ingresso nel territorio dello Stato, come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali a quegli imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, che intendano svolgere una attività che possa essere considerata di interesse nazionale; il diniego è inoltre motivato con la mancanza della disponibilità di reddito annuo già acquisito nel Paese di provenienza da fonti lecite di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa;

RILEVATO che avverso tale ulteriore diniego l’interessato oppone l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; egli lamenta l’uso di un testo del decreto di programmazione sui flussi migratori non corrispondente a quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed oppone pure che egli in patria dispone, per l’anno 2009, di un reddito minimo sufficiente previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, essendo quest’ultimo fissato dalla circolare del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2010 in Euro 8.500,00 laddove egli produce un reddito di rubli 1.720.000 pari ad Euro 43.172,00 ben superiore agli 8.500,00 richiesti;

RILEVATO che il primo aspetto della doglianza appare condivisibile dal momento che il decreto sui flussi migratori per l’anno 2010 annovera tra i soggetti che possono usufruire di 4000 ingressi riservati ai cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, per motivi di lavoro autonomo, "i soci e amministratori di società non cooperative" come è in atto la società a responsabilità limitata di cui è azionista di maggioranza e presidente del consiglio di amministrazione lo stesso ricorrente;

RILEVATO che anche la parte della motivazione del nuovo diniego non appare giustificata avuto riguardo alla produzione documentale dell’interessato che ha esibito una "VERIFICA SUL REDDITO DELLA PERSONA FISICA per l’anno 2009 N°3 del 17.01.2011 all’Ispettorato del Servizio Fiscale Federale N°5407" dalla quale risulta che il reddito complessivo per l’anno in questione era di Euro 1.720.000 derivante dalla chiusura di una società per azioni in Novasibirsk, intestata al ricorrente;

RILEVATO che, pertanto, il ricorso va accolto e per l’effetto vanno annullati il provvedimento in data 9 agosto 2010 con il quale il Consolato Generale d’Italia ha negato il visto di ingresso per lavoro autonomo al ricorrente ed il provvedimento comunicato in data 15 dicembre 2010 di diniego del visto di ingresso adottato per altre ragioni dal medesimo Consolato;

RILEVATO che la richiesta di risarcimento del danno come dimostrata dalle spese dovute ai viaggi di andata e ritorno che il ricorrente ha dovuto sostenere da e per l’Italia in occasione del rinnovo e della scadenza del permesso di soggiorno per turismo che è stato costretto a richiedere per poter svolgere la sua attività in Italia non appare sufficientemente suffragata da idonea dimostrazione, dal momento che l’estratto conto della carta di credito che l’interessato produce, ancorché rechi le date dei viaggi effettuati nell’arco del 2010, non li pone in correlazione con i permessi di soggiorno dei quali egli sia stato destinatario dei quali il ricorrente non fornisce alcuna copia;

AVUTO riguardo alla costante giurisprudenza sull’argomento stante la quale "La domanda di risarcimento dei danni, anche quando la posizione soggettiva vulnerata abbia natura di interesse legittimo, è regolata dal principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Grava, perciò, sul danneggiato l’onere di provare, ai sensi del citato art., tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, ossia l’evento dannoso, la condotta, la colpa, il nesso di causalità" (TAR Toscana, sezione II, 18 febbraio 2011, n. 341); ed osservato pure che tale prova nel caso in esame era nella piena disponibilità della parte, che invece si è limitata a produrre un listato neppure su carta ufficiale della banca di residenza del conto, venendo così a mancare la prova del nesso di causa tra la condotta dannosa ed il danno stesso;

RILEVATO che pertanto la domanda di risarcimento del danno va respinta;

CONSIDERATO che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla i provvedimenti in data 9 agosto 2010 e 15 dicembre 2010 con i quali il Consolato Generale d’Italia in Mosca ha negato al ricorrente il visto di ingresso per lavoro autonomo e per il resto lo respinge.

Condanna l’Amministrazione degli Affari Esteri al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore di Bondarev Vladimir.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2011, n. 17753 Contributi

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Svolgimento del processo

F.M. chiede la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino che, confermando la decisione di primo grado e condividendo le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio disposta dal Tribunale, ha rigettato la domanda con la quale il ricorrente – esponendo che aveva lavorato alle dipendenze dell’ENEL s.p.a., con la mansione di manutentore di impianto, presso la centrale idroelettrica di (OMISSIS) dall’ottobre 1971 al luglio 1999 in una galleria rivestita con 3.510 mq di onduline Eternit, sostituite nel 1970 da una applicazione di 5 cm. di amosite (amianto bruno); che tale rivestimento era stato completamente rimosso nel periodo dal 1984 al 1989 con notevole dispersione di polvere; che il lavoro svolto lo aveva esposto all’inalazione di polveri di amianto per oltre dieci anni – aveva chiesto che venisse accertato, nei confronti dell’INPS, il suo diritto ai benefici previdenziali previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e successive modificazioni.

L’INPS resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando genericamente violazione di norme di legge e/o vizi di motivazione, il ricorrente sostiene che la L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, applicabile nel caso di specie, non subordina il beneficio contributivo al superamento della soglia fissata dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, il limite in questione essendo stato introdotto solo dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito dalla L. n. 326 del 2003. 2. Con il secondo motivo, denunciando ancora violazione di legge e vizi di motivazione, il ricorrente contesta le conclusioni della CTU, condivise dalla Corte territoriale, alla quale addebita di non aver preso in considerazione la circostanza della sua esposizione per oltre dieci anni (dal 1971 al 1984 e oltre) ad una concentrazione di fibre di amianto certamente superiore a 100/fibre litro per otto ore giornaliere, a causa dello sfaldamento (da cinque a due centimetri) di una superficie di amosite di 3.500 mq. in un ambiente chiuso e non areato quale era la galleria ove era collocata la turbina.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato alla stregua del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e ribadito, in particolare, in controversie in tutto analoghe a quella in oggetto (vedi Cass. sent. n. 17632 del 2010, n. 4894 del 2010, n. 1828 del 2009), secondo cui il disposto della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 (come modificato dalla L. n. 271 del 1993, art. 1, comma 1), relativo all’attribuzione dell’ivi previsto beneficio contributivo ai lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, va interpretato nel senso il diritto al beneficio in questione sussiste (solamente) in caso di esposizione ad una concentrazione media annua della sostanza nociva non inferiore a 0,1 fibre per centimetro cubo come valore medio su otto ore al giorno, dovendosi, a tal fine, prendere a riferimento i valori limite indicati, a scopo di prevenzione, dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24 (vedi Cass. n. 400/2007, n. 19692/2007, n. 16256/2003, n. 10185/2002 e numerose altre conformi).

4. Parimenti infondato è il secondo motivo.

5.Correttamente, infatti, il giudice di appello ha valorizzato, ai fini della verifica del livello di esposizione e della sua durata, le risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio di primo grado, evidenziando come alle osservazioni mosse dall’appellante fosse già stata data risposta dall’ausiliare tecnico, il quale, nella sua relazione, aveva spiegato che solo per un breve periodo (1984-1989) si era verificata una esposizione "qualificata" all’amianto dei manutentori d’impianto, a causa dei residui aerodispersi conseguenti alla prima bonifica effettuata, appunto, nel 1984, mentre, in precedenza, la concentrazione di fibre all’interno della cava, dovuta al distacco del materiale degradato in prossimità delle pareti, era irrilevante; si che – ha concluso la Corte di merito – non ricorreva, nella specie, il requisito della decennalità della esposizione "qualificata", nei sensi richiesti dalla legge.

6. Questo apprezzamento di fatto non è stato adeguatamente censurato dal ricorrente, che si limita ad una generica critica di inadeguatezza dell’indagine sotto il profilo dei dati tecnici, tuttavia non precisando le ragioni per cui i dati indicati dal CTU fossero insufficienti e a quali elementi costui avrebbe dovuto fare riferimento. Di conseguenza, la censura si risolve in una inammissibile contrapposizione di una divergente valutazione in ordine allo stato dei luoghi, ai tempi di esposizione ed alle dispersioni delle polveri di amianto negli ambienti di lavoro in definitiva il ricorso deve essere respinto.

8. Nulla per le spese di questo giudizio, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003, trattandosi di causa iniziata prima del 3 ottobre 2003.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-09-2011, n. 19414 Indennità di buonuscita o di fine rapporto

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Potenza, confermando la sentenza di primo, respingeva la domanda del dante causa del ricorrente in epigrafe, che, quale ex dipendente dell’ENEA, cessato dal servizio in epoca posteriore al 30 giugno 1998, chiedeva la declaratoria del diritto, quale assicurato e beneficiario della polizza collettiva "(OMISSIS)" stipulata dall’ente con l’INA, a percepire il relativo trattamento assicurativo, con la condanna dell’ENEA a corrispondere i relativi importi, o, in subordine, i rendimenti conseguenti alla predetta polizza.

La Corte territoriale, per quello che interessa in questa sede, innanzitutto, rilevava che il contratto stipulato tal l’Enea e l’Ina non poteva qualificarsi contratto a favore di terzo o un contratto di assicurazione a capitalizzazione in quanto si trattava di un contratto in senso stretto rivolto a coprire il rischio degli esborsi conseguenti alla risoluzione del rapporto. Sottolineava, poi, la predetta Corte, che il dipendente è indicato come beneficiario della prestazione garantita dalla singola polizza (art. 14) e cioè del TFR che il datore di lavoro deve versare alla cessazione del rapporto e non già quale beneficiario del contratto di assicurazione. Nè, secondo la Corte del merito, vi era un accordo aziendale vincolante il datore di lavoro al versamento del maggior importo derivante dalla polizza, al momento della liquidazione del TFR. Del resto, affermava la Corte potentina, il R.D. n. 5 del 1942, art. 4, che mirava, ma attraverso particolari clausole di polizza ad assicurare ai dipendenti condizioni di miglior favore rispetto a quelle previste dalla legge era stato abrogato. Inoltre la Corte di appello escludeva che il contratto di polizza contenesse clausole da cui desumere la diretta attribuibilità di benefici ai dipendenti. Neppure il certificato assicurativo era per la richiamata Corte idoneo a suffragare la tesi dei lavoratori in quanto il contratto di assicurazione venne stipulato nell’interesse esclusivo del contraente Enea per la copertura del rischio di non poter far fronte al pagamento del TFR al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Avverso questa sentenza il predetto erede ricorre in cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da momoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione

Con la prima censura il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 15 disp. gen., in relazione alla ritenuta abrogazione del R.D.L. n. 5 del 1942, art. 4, sostiene, formulando il relativo quesito di diritto, che l’efficacia abrogativa di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 4, è rivolta esclusivamente al citato R.D.L. n. 5 del 1942, art. 3.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 15 disp. gen., in relazione alla ritenuta impossibilità giuridica di qualifica, la fattispecie in esame, come contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., assume, infatti, ponendo il relativo quesito di diritto, l’erroneità della sentenza di appello che ha affermato il divieto di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 4, di concludere contratti in favore di terzi secondo la tipologia delineata dal R.D.L. n. 5 del 1942, art. 4.

Con la terza critica il ricorrente, prospettando violazione dell’art. 1362 c.c., allega, articolando il relativo quesito di diritto, che la Corte del merito ha erroneamente interpretato la convenzione di assicurazione.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1411 c.c., sostiene, ponendo il relativo quesito, che erroneamente la Corte di appello ha negato la configurabilità di un contratto a favore di terzo.

Con la quinta censura il ricorrente, assumendo violazione dell’art. 421 c.p.c., comma 2, e art. 437 c.p.c., comma 2, asserisce, formulando il relativo quesito, che erroneamente la Corte di Appello non ha proceduto all’acquisizione del certificato assicurativo.

Con l’ultimo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione nella diversa interpretazione della convenzione assicurativa.

I motivi che vanno trattati congiuntamente, essendo diretti, in stretta connessione, a denunciare la asserita erroneità delle conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla interpretazione della convenzione assicurativa, sono, in continuità giuridica con i precedenti di questa Corte (ex plrimus V. Cass. S.U. 12 ottobre 2009 n. 21533, Cass. 23 marzo 2011 n. 6600 e altre conformi) che hanno affrontato fattispecie analoghe, infondati.

La Corte di Appello ha accertato, mediante l’interpretazione delle relative clausole, che la convenzione assicurativa stipulata dall’ente datore di lavoro trovava la sua giustificazione causale esclusivamente nel rapporto lavorativo, dovendosi escludere che vi fosse un diritto garantito ai dipendenti per una sorta di capitalizzazione, autonoma rispetto al rapporto di lavoro e tuttavia corrisposta direttamente dall’ENEA. D’altro canto, la predetta Corte ha altresì sottolineato come la previsione di eventuali utili economici derivanti dalla convenzione assicurativa fosse funzionale al finanziamento dell’ente, sì che non poteva configurarsi alcuno spazio per ulteriori vantaggi per i dipendenti, oltre a quello della garanzia del trattamento di fine rapporto.

Tale accertamento esclude, altresì, ogni violazione o falsa applicazione della L. n. 297 del 1982 e della disciplina del t.f.r. in essa contenuta, in quanto la mancanza di giustificazione delle somme aggiuntive domandate dai ricorrenti comporta in maniera del tutto coerente la configurazione delle medesime come illegittima integrazione, o duplicazione, del t.f.r., trattandosi di somme che non troverebbero alcun altro titolo all’interno del rapporto di lavoro e non potendosi configurare, d’altra parte, un diretto rapporto contrattuale fra i dipendenti e la compagnia di assicurazione. Infatti secondo le previsioni della citata L. n. 297 del 1982, come già rimarcato da questa Corte in analoghe controversie (per tutte V. Cass. S.U. 12 ottobre 2009 n. 21533 cit.), non sono impedite, in generale, indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzioni diverse da quelle dell’indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate, poichè, in effetti, il legislatore ha inteso precisare che gli aspetti inderogabili della disciplina sono attinenti solo al titolo del trattamento di fine rapporto, sussìstendo la possibilità, per il datore di lavoro, di corrispondere al lavoratore, in occasione della cessazione del rapporto, erogazioni aggiuntive, a titolo diverso e distinto da quello del detto trattamento, rispetto al quale si collocano a latere. Ciò nondimeno, la previsione di tali somme si ricollega pur sempre al contratto di lavoro, nel quale deve trovare una giustificazione causale che sia idonea ad escludere una disposizione derogatoria della disciplina legale. A questa ipotesi si riconducono, per esempio, le previsioni contrattuali di mensilità aggiuntive al momento della cessazione del rapporto, riguardanti l’incentivazione all’esodo anticipato del lavoratore a tutela anche di un interesse del datore di lavoro e idonee, pertanto, a configurare un emolumento concettualmente distinto dal trattamento di fine rapporto.

Tuttavia, nella specie,come già ritenuto da questa Corte in fattispecie analoghe (per tutte Cass. S.U. 12 ottobre 2009 n. 21533 cit. e, da ultimo, Cass. 23 marzo 2011 n. 6600 cit.), l’interpretazione del giudice di merito, condotta alla stregua della comune volontà delle parti come emergente dalle clausole della convenzione in parola, ha escluso che somme aggiuntive possano trovare causa nel rapporto di lavoro, in riferimento ad incentivazioni all’esodo, ovvero ad altre causali, ed ha invece ricollegato il frutto dell’investimento alla gestione e alle finalità proprie dell’ente, così identificando con precisione la natura e la funzione della polizza stipulata con l’INA. Non si è trattato, pertanto, di ricondurre nell’area del trattamento di fine rapporto emolumenti di dubbia natura, ma, piuttosto, di escludere in maniera specifica, anche in ragione della struttura della provvista e delle modalità di erogazione degli importi derivanti dalla polizza, che la previsione di utilità economiche ulteriori rispetto alle somme a garanzia del t.f.r. fosse diretta ai dipendenti. Nè può configurarsi nella conclusione ermeneutica del giudice di merito, una violazione dell’art. 1411 c.c., una volta escluso che i benefici ulteriori siano effettivamente previsti nella convenzione assicurativa, non si verifica alcuna alterazione causale del contratto a favore di terzi, che mantiene la sua funzione di arrecare ai terzi tutti i vantaggi previsti dalle parti, consistenti in via esclusiva nella garanzia del trattamento di fine rapporto.

Altrettanto infondati sono i motivi relativi al procedimento esegetico e l’iter argomentativo su cui si basa l’ accertamento de quo.

I ricorrenti deducono che i giudici di appello hanno trascurato il primario criterio letterale, prescritto dall’art. 1362 c.c., identificando un intento negoziale diverso da quello effettivamente risultante dalle clausole esaminate.

La censura, però, è inammissibile.

Non risulta, innanzitutto, adempiuto l’onere di integrale trascrizione delle clausole, imposto ai ricorrenti alla stregua del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8080 del 2002 e Cass. n. 3737 del 2001), non potendo valere, a tali fini, e il mero riferimento al testo della convenzione allegato agli atti, e la riproduzione parziale di talune clausole. Non è consentito, consequenzialmente a questa Corte di valutare la correttezza dell’interpretazione adottata dal giudice del merito alla stregua delle censure sollevate dalle parti. Sul mette conto osservare che l’omissione riguarda, nella specie, non solo le clausole asseritamente pretermesse dai giudici di merito (delle quali vengono trascritti solo alcuni brani o singole parole), ma anche quelle prevalentemente utilizzate dai medesimi giudici ai fini della individuazione della comune volontà delle parti. Nè, d’altronde, una maggiore specificità si rinviene nelle censure relative al mancato esame di altre clausole (o di altri fatti e documenti) prive di ogni indicazione, mentre la doglianza relativa alla mancata acquisizione di taluni documenti (certificati individuali, modelli INA di liquidazione) – oltre che a riferirsi a documenti che le parti avrebbero potute certamente acquisire e produrre in giudizio – manca di decisività atteso che la sentenza impugnata, nell’escludere un rapporto negoziale diretto fra i dipendenti e l’INA, e nel riferirsi comunque al tenore letterale dei certificati individuali, ha attribuito valore determinante alla esplicita previsione della convenzione (art. 14) in ordine alla esclusiva legittimazione dell’ENEA nella liquidazione delle prestazioni.

Per concludere non può sottacersi che le osservazioni critiche svolte in ricorso sono indirizzate, sostanzialmente, a sostenere un diverso risultato interpretativo delle clausole contrattuali, considerato preferibile a quello accolto nella sentenza censurata. Ma una prospettazione siffatta, oltre a riferirsi a clausole riportate solo in maniera parziale e all’interno di diverse argomentazioni, è comunque inammissibile alla stregua della funzione del giudizio di legittimità, limitata, in materia di interpretazione del contratto di diritto privato, al controllo della motivazione e alla verifica dell’impiego corretto dei canoni ermeneutica secondo le censure proposte dal ricorrente.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso pertanto va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorario ed oltre spese generali.

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