Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-10-2011, n. 20458 Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il 17 gennaio 2001 il Comune di Conselve notificava ai fratelli N., comproprietari al 50 per cento di un terreno in quel Comune, un avviso di accertamento ICI per gli anni dal 1995 al 1999 con la richiesta di imposta complessiva, per ciascun fratello, di Euro 2.344,20 oltre ad interessi e sanzioni.

L’accertamento veniva opposto da ciascuno dei due fratelli. In particolare, N.F. deduceva l’erroneità del classamento e quindi l’eccessività dei valori accertati. La Commissione tributaria provinciale respingeva i ricorsi e la sentenza veniva impugnata dai due fratelli con distinti atti di appello. La Commissione tributaria regionale ha accolto soltanto il gravame di N.F., mentre, in composizione diversa (soltanto per quanto riguardava il relatore), ha respinto quello del fratello C..

La sentenza qui impugnata – quella emessa nei confronti di N. F. – ha osservato che gli avvisi di accertamento in esame si fondavano su due delibere del 2000 che avevano provveduto a fissare i valori minimi attribuibili alle aree edificabili site nel territorio comunale. Ma i periodi di imposta ai quali si riferivano gli avvisi erano quelli intercorsi tra il 1995 e il 1999 quando la classificazione dei terreni era di zona C2. La contestazione, quindi non riguardava le due delibere comunali, ma l’applicazione retroattiva delle stesse, in contrasto con la L. n. 121 del 2000, art. 3. Le due delibere non potevano quindi esplicare efficacia nel caso in esame, nè per quanto riguardava il classamento dei terreni nè per quanto riguardava la determinazione dei valori venali. La Commissione tributaria regionale disponeva quindi l’annullamento degli avvisi di accertamento e, per gli anni in questione, determinava il classamento del terreno in categoria C2.

Contro tal sentenza ha proposto ricorso il Comune di Conselve ed il contribuente non ha partecipato al giudizio di cassazione.

2. Risulta dalla sentenza impugnata che a fondamento e ad oggetto del ricorso proposto da N.F. avverso gli avvisi di accertamento in esame era stato dedotto che il terreno stesso era stato classificato dal Comune con destinazione urbanistica B/1, mentre il ricorrente riteneva che lo stesso poteva e doveva esser classificato come appartenente ad una zona di categoria C/2. Anche il ricorso del Comune assume che oggetto originario della domanda di N.F. era la richiesta di declassamento del terreno da B/1 a C/2.

La sentenza impugnata è invece fondata sul presupposto che negli anni 1995-1999 il terreno fosse classificato in C/2 e che solo a partire dal 2000 il Comune avesse provveduto a classificarlo in B/1 nonchè sul presupposto che il Comune avesse fatto applicazione retroattiva delle delibere del 2000 concernenti la determinazione del valore venale dei terreni edificabili.

Si tratta di un evidente mutamento della causa petendi ed appaiono quindi fondati il secondo e il terzo dei motivi del ricorso, con i quali il Comune denunzia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

Le rationes decidendi della sentenza impugnata sono peraltro anche palesemente infondate. Il mutamento della destinazione urbanistica di un area non può essere richiesto al giudice tributario. La delibera che accetta il valore venale minimo presuntivo di un terreno ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g, non ha carattere normativo e quindi non vale per essa il principio di irretroattività. Trattandosi di atto di accertamento (del valore venale minimo che determinati terreni presuntivamente avevano nei vari anni precedenti) è naturale che esso valga per l’anno di riferimento.

Il ricorso deve quindi essere accolto. Alla cassazione della sentenza impugnata si deve accompagnare il rigetto nel merito della domanda proposta dal contribuente. Appaiono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese dei tre gradi.
P.Q.M.

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rigetta nel merito la domanda del contribuente; compensa le spese dei tre gradi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 1611

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Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato il ricorrente è stato dichiarato decaduto dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia economica e popolare in epigrafe indicato, poiché nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati presso l’appartamento (in data 26.1.2000 e 19.2.2001), sono state trovate persone differenti dall’assegnatario, per le quali non è mai stata inoltrata richiesta di ospitalità.

Onde giustificare la predetta situazione, sia nel corso del procedimento amministrativo che in sede giurisdizionale, il ricorrente ha affermato di doversi recare "una volta l’anno" in Egitto per poter trascorrere un periodo di ferie con la propria famiglia, ivi trattenendosi per circa due mesi, e che in tali occasioni domanda ad alcune persone di trasferirsi nel proprio appartamento, con lo scopo di custodirlo e di scongiurare il pericolo di occupazioni.

Il provvedimento impugnato avrebbe pertanto erroneamente supposto la cessione dell’alloggio a terzi; inoltre, solo nel caso di ospitalità che si protragga per un periodo di oltre sei mesi sarebbe necessaria la segnalazione all’Ente gestore.

Motivi della decisione

Il ricorso va respinto.

E’ incontestato tra le parti che nei sopralluoghi del 26.1.2000 e del 19.2.2001 nell’alloggio erano presenti persone diverse dal titolare dell’assegnazione e che nel corso di numerosi altri accessi effettuati dal Comune di Milano non è stata invece rinvenuta alcuna persona (v. ad esempio il 13.12.2000, 24 e il 25 gennaio 2001).

Nel corso del sopralluogo in data 26.1.2000 l’occupante presente dichiarava peraltro che il ricorrente tornava ogni due mesi per riscuotere le somme pattuite per il godimento dell’immobile e in quello del 19.2.2001 erano presenti ben tre persone diverse dal titolare.

Alla luce di quanto precede il provvedimento impugnato, in quanto fondato sulle predette circostanze di fatto, risulta legittimo.

Può pertanto prescindersi dalla richiesta avanzata dal ricorrente di provare per testi che si reca in Egitto una volta l’anno e che ospita amici.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio alla luce della particolarità della vicenda..

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-06-2011) 07-07-2011, n. 26583 Giudizio d’appello sentenza d’appello

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 2/12/2010, la Corte di appello di Brescia, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, in data 25/1/2010, che aveva assolto G.C. dai reati di rapina aggravata, ricettazione, evasione e porto ingiustificato di taglierine a seguito di appello del P.M. e del P.G. dichiarava G.C. colpevole dei reati a lui ascritti e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.

Con il primo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto per tutti i reati a lui ascritti. Al riguardo si duole delle considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine all’attendibilità del riconoscimento da parte del Direttore dell’ufficio postale di Brione, il teste L.R., nonchè della valutazione effettuata dalla Corte delle dichiarazioni dei testi Be. e M. che, in dibattimento, avevano ritrattato di aver visto il G. in sella ad un ciclomotore il giorno della rapina.

Con il secondo motivo si duole della mancata esclusione della recidiva dal computo della pena.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte: "In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato" (Cass.Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005 ) Rv. 231679; in senso conforme: Sez. 4, Sentenza n. 28583 del 09/06/2005 Ud. (dep. 29/07/2005) Rv. 232441;

Sez. 2, Sentenza n. 746 del 11/11/2005 Ud. (dep. 11/01/2006) Rv.

232986; Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005 Ud. (dep. 16/02/2006) Rv. 233083, Sez. 5, Sentenza n. 42033 del 17/10/2008 Ud. (dep. 11/11/2008) Rv. 242330).

Orbene è questo il tipo di argomentare dell’impugnata sentenza, giacchè, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale non si è limitata a ribaltare la valutazione espressa dal giudice di primo grado ma ha confutato specificatamente i principali argomenti della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni che hanno giustificato la riforma della pronunzia impugnata.

Ne sono configurabili elementi di contraddittorietà o di illogicità – ictu oculi evidenti – nella motivazione della sentenza impugnata.

Al contrario occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dai Giudici di appello non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, nè tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell’accertamento della responsabilità, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.

Pertanto le censure sollevate con il primo motivo di ricorso sono inammissibili.

Ugualmente inammissibili, perchè manifestamente infondate, sono le censure in punto di applicazione della recidiva. Nel caso di specie, essendo contestata la recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 5, l’aumento di pena è obbligatorio per cui nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata avendo la Corte correttamente effettuato il giudizio di bilanciamento (cass. Sez. 1, Sentenza n. 17313 del 15/04/2008 Ud. (dep. 24/04/2008) Rv. 239620).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-12-2011, n. 26932 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli, nell’accogliere la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, proposta dalla sig.ra N.C. in relazione all’irragionevole durata di un processo svoltosi davanti al Tribunale amministrativo regionale, ha ritenuto di ridurre l’entità dell’indennizzo annuo del danno non patrimoniale – determinato secondo gli standard della Corte europea dei diritti dell’uomo – in considerazione del ritardo con cui la ricorrente aveva presentato al giudice amministrativo la c.d. istanza di prelievo intesa a sollecitare la trattazione del procedimento, nonchè dell’esito del processo a lei sfavorevole.

La sig.ra N. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui l’amministrazione intimata non ha resistito.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si deduce che secondo la giurisprudenza di legittimità la durata irragionevole del processo dinanzi al giudice amministrativo va computata indipendentemente dalla presentazione o meno dell’istanza di prelievo.

2. – Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si deduce che la Corte d’appello ha ritenuto che il mancato utilizzo degli strumenti sollecitatori previsti nel processo amministrativo escludeva che si fossero prodotte per il ricorrente le ansie e i turbamenti, propri del danno non patrimoniale, connessi all’eccessivo dilatarsi dei tempi processuali. Si osserva che invece quelle conseguenze emotive sono da presumere e possono essere escluse solo in base a prova contraria, nella specie invece del tutto mancante. Si censura, inoltre, la decisione sfavorevole del TAR e si precisa che la stessa è stata appellata al Consiglio di Stato.

3. – Entrambi i motivi sono inammissibili anzitutto perchè pongono questioni estranee alla ratio della decisione impugnata.

La Corte d’appello, invero, non ha affermato che la decorrenza del termine di ragionevole durata del processo amministrativo presupposto sia influenzata dalla presentazione o meno dell’istanza di prelievo, nè che la mancanza o il ritardo di quest’ultima comportino esclusione delle conseguenze emotive legate all’eccessiva durata del processo; ha soltanto ritenuto di tener conto – ai fini della determinazione dell’entità dell’indennizzo – del comportamento della parte ricorrente, connotato dal ritardo nella presentazione dell’istanza di prelievo, e dell’esito del processo presupposto a lei sfavorevole. Tale ratio decidendi non viene, in realtà, colta dalla ricorrente, che dunque non la censura.

Sono inoltre inammissibili i riferimenti critici alla decisione del TAR e all’impugnazione della medesima, trattandosi di deduzioni in fatto non contenute nel decreto impugnato e che presuppongono, dunque, un riesame degli atti di causa non consentito in sede di legittimità. 4. – Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.

In mancanza di attività difensiva dell’amministrazione intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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