Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 4785 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato (nel domicilio eletto nel giudizio di appello) a S.P., l’AGENZIA delle ENTRATE – premesso che: (1) "con atto pubblico reg.to il 21 giugno 1993 … S.P. e altri ponevano in essere un atto di integrazione della scrittura privata reg.ta il 28 settembre 1992 con la quale si era attuata la trasformazione dell’impresa familiare in società in accomandita semplice"; (2) "il fine di tale atto era integrare la situazione patrimoniale descritta nella menzionata scrittura privata, dal cui attivo i contribuenti sostenevano essere stato escluso, per mero errore tecnico, l’albergo in Sorrento denominato "(OMISSIS)"; (3) "nell’atto venivano pertanto invocati i benefici, fiscali di cui alla L. n. 413 del 1991 che prorogava i termini della L. n. 75 del 1993" ("tali normative, ricollegandosi al D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella L. 17 febbraio 1985 n. 17, prevedono l’esenzione dall’imposta di registro e la riduzione dell’INVIM al 50% per gli immobili compresi nell’azienda"): "l’atto pertanto scontava la sola tassa fissa e l’INVIM ridotta nella misura di cui sopra"; 4) "con avviso di accertamento … notificato in data 29 novembre 1995" l’Ufficio "riduceva il solo valore iniziale, riferito al 1977, da L. 3.605.000.000 dichiarati a L. 1.611.500.000"; (5) "successivamente, con avviso di liquidazione notificato alle parti tutte" l’Ufficio "revocava le … agevolazioni fiscali rappresentando che le stesse non potevano applicarsi alla fattispecie in quanto l’albergo " (OMISSIS)" non era compreso tra i beni dell’impresa familiare ma faceva parte del patrimonio di … S.P., come dimostrato dalla mancata contabilizzazione dello stesso nei detti beni dell’impresa e da quanto emerso in sede di verifica documentale svolta da funzionar dell’Ufficio" stesso -, in forza di un solo motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 76/24/05 della Commissione Tributaria Regionale della Campania (depositata il 4 maggio 2005) che aveva recepito parzialmente ("elevando il valore iniziale accertato dall’Ufficio a L. tre miliardi") l’appello del contribuente avverso la decisione (164/29/02) con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto anch’ essa in parte ("aumentando del 20% il valore iniziale accertato dall’Ufficio") il ricorso con cui lo S. aveva eccepito "carenza di motivazione dell’atto e infondatezza nel merito dei valore iniziale accertato, contestando inoltre la revoca delle agevolazioni relative alla tassazione principale".

Il 2 dicembre 2010 lo S. depositava "procura ad litem" conferita in Sorrento all’avv. Benedetto CASTELLANO con atto per notar Dente (notaio in Napoli) del 29 ottobre 2010.
Motivi della decisione

1. La Commissione Tributaria Regionale premette: " S.P. … impugnava l’avviso di accertamento" ("con il quale l’Ufficio …, in relazione all’atto … registrato il 21 giugno 1993, fermo restando ai fini INVIM il valore finale dichiarato di L. 4.597.000.000, riduceva quello iniziale da L. 3. 605.000.000 a L. 1.611.500.000") (a) lamentando "la mancanza di una valida motivazione che avrebbe prodotto la nullità dell’atto", (b) precisando, "nel merito", che "la realizzazione in economia del cespite conferito (Albergo (OMISSIS)) era iniziata in epoca anteriore al 1973 (precisamente nel 1968, cioè immediatamente dopo la concessione della licenza edilizia, e quindi senza vincolo di documentazione per le spese di costruzione D.P.R. n. 643 del 1912, ex art. 18 come indicato nell’atto) e che successivamente al 1977 erano stati effettuati ingenti lavori di miglioria per la realizzazione della piscina e relativa zona attrezzata come da licenza edilizia del 5.5.80, nonchè l’aggiunta di due livelli per complessivi mq.

1.176.90, che avevano portato il totale dell’opera a sei piani fuori terra (compreso il seminterrato), per i quali è era stata domanda di condono come allegata all’atto" e (c) "contestando infine la revoca dei benefici di cui alla L. 41 del 1991 (prorogata con L. n. 75 del 1993) operata dall’Ufficio senza motivazione" per cui "chiedeva dichiararsi la nullità dell’atto, e in via gradata di confermarsi il valore iniziale dichiarato e in via ancora più gradata attenuare congruamente l’esagerata e vessatoria svalutazione operata dall’Ufficio".

Tanto premesso, il giudice di appello ha accolto parzialmente l’impugnazione del contribuente ("elevando il valore iniziale accertato dall’Ufficio a L. tre miliardi") osservando:

"tenendo conto dei valori ambientali, della effettiva entità del bene e della svalutazione monetaria già sopravvenuta nel 1911, ritiene congruo stimare il valore iniziale dell’albergo conferito in L. tre miliardi".

Il medesimo giudice, "inoltre", ha "dichiara(to) spettante l’agevolazione prevista per chi trasforma in società l’impresa familiare ( L. n. 413 del 1991, art. 29), atteso che dalla documentazione agli atti risulta che l’immobile rientrava tra i beni di cui la multiforme impresa si avvaleva, sia che l’albergo fosse diretto in proprio, che gestito da terzi". 2. Con il suo ricorso l’Agenzia impugna (solo) quest’ ultimo punto ("comprensione o meno dell’albergo "(OMISSIS)" nel complesso aziendale trasformatosi, nel 1992 in società in accomandita semplice") e denunzia "violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 29" (il quale "prevede un’ agevolazione fiscale per le imprese familiari ai fini della loro trasformazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice, mediante conferimento di azienda"), oltre che "insufficienza della motivazione" e "violazione dell’art. 230 bis c.c. e dei criteri ermeneutica ( art. 1362 c.c.)", esponendo:

"un’altra sentenza pronunciata tra le medesime parti da altra sezione della Commissione tributaria di Napoli", "passata in giudicato", "di segno opposto a quella impugnata", "evidenzia in modo semplice e chiaro la situazione di fatto e giuridica, con una triplice constatazione": (1) "la dichiarazione di impresa familiare del 28.12.1991 aveva ad oggetto esercizio pubblico di bar-tabaccheria e stabilimento balneare", 2 "l’atto del 25 settembre 1992 relativo alla trasformazione di impresa familiare in s.a.s. con il quale la parte ha usufruito dei benefici fiscali di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 29, comprende la gestione di un complesso alberghiero " (OMISSIS)" per il quale si esibisce un contratto di fitto di azienda alberghiera"" e (3) "in data 2 giugno 1993 con atto integrativo si inserisce nello stato patrimoniale di detta società un cespite immobiliare per un valore di L. 1.151.910.000 affermando che non era stato compreso nello stato patrimoniale dell’atto precedente per mero errore"; "dagli atti si rileva perciò che la gestione di detto albergo non faceva parte dell’impresa familiare alla data della richiesta di dette agevolazioni fiscali, essendo concessa in fitto d’ azienda" perchè "l’immobile suddetto era incluso, invece, nel patrimonio personale del contribuente e non nello stato patrimoniale della detta impresa familiare"; "ciò premesso, non potevano concedersi i richiesti benefici fiscali, ed è perciò legittima la pretesa fiscale contenuta nell’impugnato avviso di liquidazione".

Secondo la ricorrente:

– "non vi è dubbio che l’iter argomentativo della sentenza riportata, peraltro passata in giudicato, enuncia con precisione i termini della questione: nell’atto di trasformazione dell’impresa familiare, infatti, si cita il contratto di affitto stipulato tra …

S. e tale … D.M.U., relativo all’"esercizio alberghiero, bar e ristorante, corrente in (OMISSIS), sotto l’insegna Hotel (OMISSIS) contratto registrato a Castellammare di Stabia in data 20 marzo 1985 n. 7/7";

– "tale dichiarazione, contenuta nell’atto di trasformazione dell’impresa familiare, evidenzia che la gestione dell’albergo era stata data in affitto a terzo soggetto, secondo lo schema dell’affitto di azienda previsto dall’art. 2562 c.c.".

Per l’Agenzia "tale circostanza risulta decisiva per escludere il diritto all’agevolazione fiscale, atteso che la gestione dell’albergo non rientrava nell’attività dell’impresa familiare" avendo la "giurisprudenza pacifica di questa … Corte afferma(to) che: "con l’affitto a terzi dell’azienda, il locatore perde la qualità di imprenditore, per cui non ha più diritto a portare in deduzione le spese edilizie straordinarie, necessarie per la ristrutturazione radicale degli immobili costituenti l’azienda e per rendere questa utilizzabile per gli scopi della società affittuaria" (Cass. 5^ sez. 21583/2005)": "nel caso di specie la concessione a terzi della gestione dell’albergo "(OMISSIS)" non aveva estinto l’attività dell’impresa familiare, la quale aveva ad oggetto anche la gestione di bar-tabaccheria, ma ne aveva però delimitato i confini, sicchè la gestione dell’albergo non poteva considerarsi rientrante nell’attività e pertanto beneficiarla dei benefici fiscali previsti dalla L. 413 del 1991" per cui "erra … la Commissione di secondo grado laddove, nella sentenza impugnata, attesta che "dalla documentazione agli atti risulta che l’immobile rientrava tra i beni di cui la multiforme impresa si avvaleva, sia che l’albergo fosse diretto in proprio che gestito da terzi"".

"Tale affermazione", aggiunge l’ente pubblico, ".risulta insufficiente in relazione alle conclusioni prese" perchè "del tutto apodittica e non esamina in alcun modo il punto decisivo della controversia, ovvero la presenza di un contratto di affitto di azienda che aveva eliminato tale attività da quella gestita dai familiari dello … S., tale da qualificarla, appunto, impresa familiare" mentre ("viceversa") "non vi possono essere dubbi sul fatto che la interpretazione corretta da darsi all’atto di trasformazione non può che comportare alla esclusione del beneficio di legge, concesso dalla legge evidentemente solo per incoraggiare le attività svolte dai familiari e non quelle gestite da terzi". 3. Il ricorso è fondato.

A. L’art. 29 (come modificato dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 4, convertito nella L. 24 marzo 1993, n. 75) L. 30 dicembre 1991, n. 413 disponeva che "le imprese familiari, ai fini della loro trasformazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice, mediante conferimento d’azienda, possono avvalersi, fino al 30 settembre 1993, delle disposizioni di cui al D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, art. 3, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, purchè costituite e risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5, ultimo comma e successive modificazioni, alla data del 31 dicembre 1991".

Per il comma 16 (come modificato dall’articolo unico della L. 17 febbraio 1985, n. 17, in sede di conversione) del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, art. 3 "se tra l’imprenditore e i collaboratori familiari di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5, comma 4, indicati nell’atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985, una società in nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell’azienda da parte dell’imprenditore, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non è considerato cessione agli effetti delle imposte sul reddito;

l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili compresi nell’azienda è ridotta alla metà. Il riferimento a quarto comma del suddetto art. 5 si intende fatto al testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Dall’esame delle norme riprodotte si evince che: – la possibilità di avvalersi delle "disposizioni di cui al D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, art. 3, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17" è stata concessa unicamente alle "imprese familiari, ai fini della loro trasformazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice, mediante conferimento d’azienda";

l’"azienda" da conferire (ovverosia, giusta la "nozione" data dall’art. 2555 cod. civ., "il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa") è quella "familiare", ovverosia, giusta il rinvio "al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5, comma 4", all’impresa da cui il titolare ed i familiari (in proporzione "alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa") ricavano il rispettivo reddito.

B. Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51 (ora art. 55) ( TUIR), poi, considera "redditi di impresa" (oltre ad altri, anche per i quali è comunque costante il riferimento all’"esercizio" di una specifica "attività") "quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali": i "redditi" qualificabili come "di impresa", quindi, sono unicamente quelli che "derivano dati esercizio di imprese" ("commerciali"; "prestazione di servizi"; "agricole").

C. Dal combinato disposto di tale norma e di quelle richiamate al punto D.l. discende che:

(1) un "reddito" può essere qualificato d’"impresa" soltanto se prodotto nell’"esercizio" di un’impresa, quindi è tale solamente per il soggetto che esercita effettivamente l’attività economica che lo produce;

(2) un’impresa va qualificata come "familiare" se i soggetti legati da "rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore" prestino concretamente il proprio "lavoro" nell'(attività esercitata dall’)impresa stessa, per cui il reddito complessivo viene ripartito in misura proporzionata alla "qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato nell’impresa" da ognuno dei partecipanti;

(3) il "conferimento d’azienda" considerato nella L. n. 413 del 1991, art. 29 "ai fini della … trasformazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice" di una "impresa familiare" è solo quello che abbia ad oggetto l’"azienda" (o parte di essa) nella quale i parenti e/o gli affini dell’imprenditore partecipi dell’impresa familiare prestino la loro opera effettiva al momento del "conferimento", divisato per operare la "trasformazione" dell’impresa in società.

L’evidente finalità di rafforzamento della posizione dei partecipi dell’impresa familiare conseguente all’acquisto, da parte degli stessi, dello status di soci: cfr., Cass., lav. 20 giungo 2003 n. 9897, secondo cui "mentre l’impresa collettiva esercitata per mezzo della società semplice appartiene per quote, eguali o diverse, a più persone (art. 2251 e segg. cod. civ.), l’impresa familiare di cui all’art. 230 bis cod. civ. appartiene solo al suo titolare, mentre i familiari partecipanti hanno diritto ad una quota degli utili" e "tale regime" non è "escluso qualora uno dei beni aziendali sia di proprietà di alcuno dei familiari" perseguita dalla norma agevolativa, quindi, esclude ogni rilevanza giuridica alla distinzione (disconoscimento del beneficio in questione solo in "ipotesi di fitto "dell’unica azienda" da parte dell’imprenditore individuale" e non anche in quella di affitto di un ramo di azienda) proposta dal contribuente perchè un ramo di azienda dato in affitto (quindi imprenditorialmente gestito da altri), giuridicamente, non fa più parte dell’"azienda" (solo per il cui conferimento le disposizioni richiamate apprestano il beneficio fiscale negato dall’Ufficio) dell’impresa familiare perchè nessuno dei partecipi presta (o può prestare) il suo lavoro in quel "ramo" unicamente in forza del rapporto di parentela (insussistente con l’affittuario estraneo): conseguentemente viene meno qualsiasi giustificazione (anche logica) per il riconoscimento del trattamento fiscale di cui all’art. 29 della legge.

D. In definitiva deve affermarsi che per l’atto registrato il 21 giugno 1993 il contribuente non può beneficiare dell’agevolazione prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 29. 4. La novità della questione consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo sul punto la causa nel merito, dichiara non spettare al contribuente l’agevolazione prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 29; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2011) 16-02-2011, n. 5830 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 1.12.2009 la Corte d’Appello di Napoli, confermava la sentenza di condanna emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, per ricettazione e porto in luogo pubblico di pistola cal. 7,65, clandestina, con relativo caricatore e munizionamento, fatti accertati in (OMISSIS).

L’imputato era stato bloccato dai Carabinieri mentre usciva dall’ascensore dello stabile dove si era rifugiato, alla vista delle forze dell’ordine; i militari avevano udito uno sparo provenire dal fondo della tromba delle scale, dove era stata rinvenuta la pistola ammaccata con il caricatore inserito contenente sei proiettili. Altri due proiettili dello stesso tipo erano rinvenuti all’interno dell’abitazione dell’imputato. In entrambi i gradi di giudizio veniva espresso un giudizio di certezza sulla riconducibilità dell’arma all’imputato.

2. Contro la sentenza, ha interposto ricorso la difesa per dedurre, con unico motivo, la violazione di L. ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 2, 157 e 648 c.p.. Il reato di ricettazione, ritenuto come più grave, venne accertato il giorno (OMISSIS); la sentenza di primo grado venne emessa il 19.12.2005, quindi dopo l’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, modificativa dei termini di prescrizione in senso più favorevole all’imputato; viene quindi dedotta la intervenuta prescrizione, peraltro del solo reato di ricettazione, già al momento in cui intervenne la pronuncia della Corte d’appello, in data 1.12.2009, essendo decorsi – dalla data del commesso reato – più di dieci anni.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va quindi dichiarato inammissibile.

Infatti, per quanto sia sicuramente applicabile la nuova normativa in termini di prescrizione al caso di specie, con il che il reato di ricettazione deve ritenersi prescrivibile in anni dieci, così come sostenuto dalla difesa, non può essere sottovalutato che all’udienza del giudizio di appello del giorno 30.6.2009, la difesa chiese un differimento dell’udienza che venne accordato, fino al 1.12.2009, con espressa previsione della sospensione dei termini di prescrizione.

Ciò comporta che il termine di prescrizione ebbe a spirare non già il 14.9.2009, bensì cinque mesi dopo e cioè il 14.2.2010, e dunque successivamente alla data di pronuncia della sentenza impugnata.

L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di fare rilevare di ufficio ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione (cass. Sez. Un. 22.3.2005 n. 23428).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-04-2011, n. 9590 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte rilevato che:

il giudice dì appello di Milano, confermando la sentenza di prime cure, ha dichiarato la illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fra i lavoratori in epigrafe da una parte, e Poste Italiane s.p.a. dall’altra;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società Poste Italiane affidato a dodici motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso;

successivamente Poste Italiane s.p.a. ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto da S.V.;

Considerato che:

dal verbale di conciliazione sopra indicato risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso nei confronti di S.V. deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere;

avuto riguardo alla materia del contendere stimasi compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione;

la Corte territoriale con riferimento all’assunzione di M. L. con contratto a termine stipulato, per il periodo dal 16 novembre 1999 al 31 gennaio 2000, a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane, premesso che l’accordo de quo era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 attribuendo rilievo decisivo al fatto che le parti avevano fissato il limite del 30 aprile 1998 alla possibilità di procedere con assunzioni a termine ha ritenuto il contratto a termine in esame illegittimo in quanto stipulato in epoca posteriore ed ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla declaratoria della nullità del termine ed alla condanna della società a pagare le retribuzioni omesse a far tempo dalla messa in mora;

la suddetta impostazione è stata censurata dalla società con dodici motivi di ricorso con i quali si deduce, formulando i relativi quesiti di diritti ex art. 366 bis c.p.c. la violazione di legge sotto diversi profili nonchè il vizio di motivazione; il lavoratore ha resistito con controricorso.

I primi due motivi non vanno esaminati in quanto si riferiscono alla posizione della S. e come tali rimangono assorbiti nelle precedenti considerazioni relative alla inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della nominata lavoratrice; il terzo motivo, relativo alla intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla sussistenza del rapporto per le dimissioni presentate dal M., è infondato atteso che le dimissioni intervenute dopo il ripristino del rapporto di lavoro non hanno fatto venir meno l’interesse del lavoratore ad un pronuncia d’ilegittimità del termine apposto al contratto atteso che, sia pure per il periodo fino alle dimissioni, il lavoratore ha comunque interesse ad una declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. 21 maggio 2008 n. 12986);

interesse questo che non può reputarsi venuto meno per il solo fatto che la società nel riammettere il lavoratore ha posto in esecuzione la sentenza del merito e non ha in alcun modo allegato che con il suo comportamento intendeva riconoscere il fondamento del diritto azionato dalla controparte; in tal senso pertanto va letta la sentenza impugnata che trattando del merito ha implicitamente e correttamente respinto l’eccezione sollevata dalla società Poste;

inammissibile è il quarto motivo con il quale si denuncia l’omessa pronuncia in relazione alla eccezione concernente la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, non potendosi dal quesito rilevare la decisività della denunciata omissione non essendo precisati, nel quesito, gli elementi concreti in base ai quali la predetta risoluzione avrebbe dovuto operare; nè il quesito può essere integrato con la parte argomentativa della censura;

i motivi dal quinto all’ottavo, relativi all’ambito temporale entro il quale sarebbe consentito alla società di assumere a termine ai sensi dell’Accordo 25 settembre 1997, sono infondati;

con numerose sentenze questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha univocamente confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra richiamato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione . .), dopo il 30 aprile 1998;

premesso, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 89 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, la giurisprudenza dì questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto da riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi dr presupposto normativo;

la sopra ricordata giurisprudenza di legittimità ha osservato in particolare che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico atteso che il. significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453);

ha rilevato altresì che tale interpretazione è rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano "senza senso" (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866);

ha, infine, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’rilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141);

il sopra citato orientamento di questa Corte deve essere pienamente confermato atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito, quelle oggi proposte all’attenzione della Corte e, infine, le ragioni esposte nella sentenza impugnata non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti;

deve osservarsi in proposito, con riferimento alle decisioni di questa Corte Suprema prima citate nella parte in cui esse si riferiscono all’interpretazione di norme collettive di diritto comune, che le stesse hanno comunque valenza di precedenti, ancorchè non in senso tecnico atteso che, da un lato, lo stesso controllo di logicità del giudizio trova, in parte qua, le proprie coordinate nelle disposizioni di legge in tema di ermeneutica contrattuale le quali, suscettibili di lettura diretta da parte del giudice della nomofilachia, costituiscono obbligato punto di riferimento nella ricerca e nell’identificazione dei punti decisivi per la ricostruzione dell’effettiva volontà delle parti stipulanti;

dall’altro, le clausole delle fonti collettive, per la loro naturale riferibilità ad una serie indeterminata di destinatari e per il loro carattere sostanzialmente normativo, non sono assimilabili completamente a quelle di un normale contratto o accordo, sicchè, neanche rispetto ad esse è trascurabile il fine di assicurare ai potenziali interessati, per quanto possibile e per quanto non influenzato dalle insopprimibili peculiarità di ciascuna fattispecie, quella reale parità dì trattamento che si fonda sulla stabilità degli orientamenti giurisprudenziali, specialmente sollecitata quando, come nella specie, assuma icastica evidenza l’identità dei percorsi logici seguiti nelle decisioni progressivamente portate all’esame del giudice di legittimità e dei contesti difensivi nei quali tali decisioni risultano calate (Cass. 29 luglio 2005 n. 15969);

Il nono motivo relativo alle conseguenze economiche derivanti dalla accertata invalidità dell’apposizione del termine che si conclude con il seguente quesito di diritto:"se per il principio della corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato- ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 126 c.c. e segg." è inammissibile per genericità del quesito;

invero tale quesito prescinde del tutto dalla ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata e si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia e come tale non è idoneo ad assolvere alla sua funzione; questa Corte ha affermato, infatti, che, a norma dell’art. 366 bis c.p.c. non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420); ovvero quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie ( Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759);

il decimo motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione circa la pretesa avvenuta messa in mora della società e si denuncia che la istanza ex art. 410 c.p.c. non conteneva alcuna messa in mora, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza non risultando trascritta nel ricorso siffatta istanza; del resto, trattandosi di atto di autonomia privata l’interpretazione di tale atto fornita dal giudice del merito può essere censurata in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c. e segg. e/o per vizio di motivazione, nella specie non dedotti in modo specifico dalla società;

l’undicesima censura con la quale si allega vizio di motivazione è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. atteso che oltre al mero fatto il ricorrente deve indicare, in una sintesi riassuntiva simile al quesito di diritto, le ragioni che rendono, in caso d’insufficienza, inidonea la motivazione a giustificare la decisione, in caso di omissione, decisivo il difetto di motivazione e in caso di contraddittorietà, non coerente la motivazione ( cfr.

Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063);

l’ultimo motivo che si conclude con il seguente quesito di diritto:

"se, nel caso di accertamento della pretesa illegittimità del termine apposto al contratto di assunzione, il risarcimento del preteso danno derivante dalla perdita della retribuzione debba in ogni caso essere quantificato considerando l’aliunde perceptum, ovvero – ai sensi dell’art. 1227 c.c. – il concorso colposo del lavoratore che abbia omesso di ricercare una diversa occupazione" è inammissibile per genericità del quesito stesso;

invero anche in questo caso il quesito è del tutto astratto essendo privo di qualsiasi riferimento ala fattispecie concreta ed alla pretesa diversa ratio decidendi di cui alla sentenza impugnata;

pertanto risultando inammissibili le censure relative alle conseguenze economiche derivanti dalla accertata illegittimità del termine non vi è spazio per l’applicazione dello ius supervenines di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5,6 e 7; il ricorso, in conclusione, va respinto;

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di S. V. e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità; rigetta il ricorso proposto nei confronti di M. L. e condanna la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 30,00 per esborsi oltre Euro 2.500,00 per onorario ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 16-03-2011, n. 10964 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 9.2.2010 la Corte d’appello di Milano riformava la sentenza emessa dal gip Tribunale di Busto Arsizio, che aveva condannato B.R. per il reato di detenzione di arma comune da sparo e di svariate munizioni cal. 6,38 e cal. 32, qualificate come munizioni da sparo e compatibili con la pistola rinvenuta.

In particolare, la Corte disattendeva quanto aveva concluso il consulente del Pm, che aveva qualificato l’arma come un revolver di fabbricazione artigianale, per preferire la tesi del CT della difesa che aveva opinato nel senso che si aveva riguardo ad arma antica, la cui costruzione risale al 1890, con condizioni di conservazione particolari e non più dotabile di munizionamento, risultandone da tempo scomparsa la produzione: l’imputazione veniva qualificata come violazione art. 697 c.p., trattandosi di arma antica; all’imputato non venivano concesse le circostanze attenuanti generiche, a causa dei precedenti penali, così come veniva ritenuto non potersi apprezzare il fatto in termini di lievità, – con conseguente inflazione di sola pena pecuniaria -, in ragione della mancata denuncia dell’arma ed in ragione dell’elevato numero di munizioni sequestrate.

Veniva così inflitta la pena di mesi otto di arresto.

2. Avverso la sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa per dedurre:

2.1 violazione di legge, in relazione a ritenuta inosservanza art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis: riqualificando l’imputazione, la corte d’appello avrebbe dovuto rendere possibile l’oblazione, laddove invece è stata inflitta pena detentiva pur riconoscendo che si ha riguardo ad arma antica.

2.2 insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che non sarebbe stato valorizzato il dato dell’assenza di danno materiale e/o di pericolo e sarebbe invece stato enfatizzato il dato della censuratezza.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile. Il primo motivo non è apprezzabile, in quanto il fatto è stato considerato grave e quindi preclusivo della inflizione della sola pena pecuniaria, con il che non ricorrevano i presupposti per l’oblazione.

Quanto al secondo motivo, deve essere sottolineato che la corte ha fornito una motivazione che per quanto succinta appare adeguata, avendo indicato i precedenti penali fatti registrare dall’imputato, come elemento ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, implicitamente riconoscendo a questo dato valore negativo di peso preponderante sulle variabili di segno contrario e quindi favorevole, indicate dalla difesa.

Il ricorso va dichiarato inammissibile. A tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.