Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 1.9.2010 il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli attuali ricorrenti indagati per i reati di estorsione aggravata, sequestro di persona, lesioni aggravate commesse in danno di L.G. e Le.Si..
Il Tribunale ricordava (la motivazione viene sinteticamente riportata non essendovi censure nel merito della stessa) a che a carico dell’indagato sussistevano le dichiarazioni rese dal L. invitato dal coindagato C. a versare la somma di Euro 10.000,00.
Il L. era stato prima fatto recare ad un appuntamento e quindi legato dal gruppo capitanato dal C.. e composto dal C. D.S.P., dal D.S. e dal F. e quindi percosso; l’amico Le. era stato minacciato di fare la stessa fine. Il L. per far cessare il pestaggio prometteva di pagare la somma;
erano state quindi consegnate dallo stesso prima la somma di Euro 2000,00 al C. poi di Euro 5000,00 ma le minacce non si erano fermate. La madre del L. aveva confermato che aveva visto il figlio con il volto tumefatto, così come aveva confermato l’accaduto il M. amico della parte offesa;, ulteriori conferme dell’accaduto erano state fornite dal Me. (che aveva riconosciuto il D.S. come colui che lo aveva schiaffeggiato) anche se poi le dichiarazioni erano state ritrattate e dalla S. amica della fidanzata del L.. Le dichiarazioni reticenti del Le. erano smentite dall’annotazione di P.G. in cui si sentiva il teste esprimere timori sulla sua testimonianza e da conversazioni intercettate.
Ricorre il D.S.F. il quale con il primo motivo rileva che le intercettazioni erano state respinte con decreto per mancanza dei presupposti di legge e poi riproposte con medesima richiesta e quindi autorizzate.
Con il secondo motivo si allega la carenza di motivazione in ordine al decreto di acquisizione dei tabulati telefonici con mera formula di stile. Identico il ricorso del D.S.G.P..
Motivi della decisione
I ricorsi stante la loro manifesta infondatezza, vanno dichiarato inammissibili.
Va ricordato che, come già detto, non vi è alcuna censura nel merito della motivazione de provvedimento impugnato.
Circa il primo motivo il Tribunale ha già risposto: non esiste alcuna preclusione alla riproposizione della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni precedentemente rigettata.
Nessuna censura viene peraltro mossa al decreto di autorizzazione.
L’ordinanza ha anche osservato che in minima parte gli indizi elencati nel provvedimento impugnato emergono dalle intercettazioni disposte. Analogamente il Tribunale ha già richiamato, circa il secondo motivo dei ricorsi, la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il decreto di acquisizione dei tabulati telefonici, stante il modesto livello di invasione della sfera della riservatezza personale, deve essere solo sommariamente motivato, anche con formule succinte (cass. n. 46086/2007); anche in questo caso manca ogni deduzione sulla rilevanza della dedotta eccezione.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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