Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-01-2011) 01-04-2011, n. 13374

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 1.9.2010 il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli attuali ricorrenti indagati per i reati di estorsione aggravata, sequestro di persona, lesioni aggravate commesse in danno di L.G. e Le.Si..

Il Tribunale ricordava (la motivazione viene sinteticamente riportata non essendovi censure nel merito della stessa) a che a carico dell’indagato sussistevano le dichiarazioni rese dal L. invitato dal coindagato C. a versare la somma di Euro 10.000,00.

Il L. era stato prima fatto recare ad un appuntamento e quindi legato dal gruppo capitanato dal C.. e composto dal C. D.S.P., dal D.S. e dal F. e quindi percosso; l’amico Le. era stato minacciato di fare la stessa fine. Il L. per far cessare il pestaggio prometteva di pagare la somma;

erano state quindi consegnate dallo stesso prima la somma di Euro 2000,00 al C. poi di Euro 5000,00 ma le minacce non si erano fermate. La madre del L. aveva confermato che aveva visto il figlio con il volto tumefatto, così come aveva confermato l’accaduto il M. amico della parte offesa;, ulteriori conferme dell’accaduto erano state fornite dal Me. (che aveva riconosciuto il D.S. come colui che lo aveva schiaffeggiato) anche se poi le dichiarazioni erano state ritrattate e dalla S. amica della fidanzata del L.. Le dichiarazioni reticenti del Le. erano smentite dall’annotazione di P.G. in cui si sentiva il teste esprimere timori sulla sua testimonianza e da conversazioni intercettate.

Ricorre il D.S.F. il quale con il primo motivo rileva che le intercettazioni erano state respinte con decreto per mancanza dei presupposti di legge e poi riproposte con medesima richiesta e quindi autorizzate.

Con il secondo motivo si allega la carenza di motivazione in ordine al decreto di acquisizione dei tabulati telefonici con mera formula di stile. Identico il ricorso del D.S.G.P..
Motivi della decisione

I ricorsi stante la loro manifesta infondatezza, vanno dichiarato inammissibili.

Va ricordato che, come già detto, non vi è alcuna censura nel merito della motivazione de provvedimento impugnato.

Circa il primo motivo il Tribunale ha già risposto: non esiste alcuna preclusione alla riproposizione della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni precedentemente rigettata.

Nessuna censura viene peraltro mossa al decreto di autorizzazione.

L’ordinanza ha anche osservato che in minima parte gli indizi elencati nel provvedimento impugnato emergono dalle intercettazioni disposte. Analogamente il Tribunale ha già richiamato, circa il secondo motivo dei ricorsi, la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il decreto di acquisizione dei tabulati telefonici, stante il modesto livello di invasione della sfera della riservatezza personale, deve essere solo sommariamente motivato, anche con formule succinte (cass. n. 46086/2007); anche in questo caso manca ogni deduzione sulla rilevanza della dedotta eccezione.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 15706 Correzione di errori materiali

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 30.6.2008 la Corte di Appello di Bari respingeva l’istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza n. 748/05 del 29.6.2005 proposta da C.G., condannando l’istante al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale ultima statuizione proponeva ricorso per cassazione il C. deducendone l’erroneità, in quanto la natura amministrativa del procedimento avrebbe escluso la stessa astratta possibilità di disporre la condanna al pagamento delle spese processuali.

Il rilievo è corretto alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che ha reiteratamente affermato l’inammissibilità della pronuncia sulle spese processuali nel caso di richiesta di correzione di errore materiale, trattandosi di procedimento non contenzioso (C. 09/10203, C. 02/9438, C. 83/591).

Ne consegue che l’ordinanza impugnata va cassata, con riferimento alla statuizione relativa alle spese processuali.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata nei termini indicati in motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-03-2011) 05-05-2011, n. 17371 Detenzione abusiva e omessa denuncia

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.M.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 24.6.2010, con cui il GUP del Tribunale di Pescara aveva applicato ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena concordata di un anno, dieci mesi e venti giorni di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, per il reati di detenzione e porto illegale di tre pistole, di cui due da ritenersi clandestine (capo a) e di tentata rapina (capo b).

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo erronea applicazione dell’art. 444 c.p.p., comma 2 per carenza di adeguata motivazione sulla assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento, ex art. 129 c.p.p.;

indipendentemente dalla configurabilità del reato contestato al capo a), di cui andava dichiarata l’estinzione se prescritto al momento della decisione dell’impugnazione, non era sussistente il tentativo di rapina per difetto della univocità ed idoneità degli atti. Il ricorso è manifestamente infondato.

Va rilevato che, nella specie,trattandosi di pena patteggiata, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure in relazione alla sussistenza del fatto reato ed alle modalità di applicazione della pena (Cass. S.U. n. 4419/2005); peraltro il GUP ha dato conto della complessa attività di indagine (intercettazioni telefoniche e servizi di o.p.c.) idonea a ravvisare la sussistenza dei reati contestati ed al difetto dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04-05-2011) 24-05-2011, n. 20532

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 27 settembre 2010, il G.I.P. del Tribunale di Roma accoglieva la richiesta del Pubblico Ministero di incidente probatorio finalizzato all’escussione di alcune persone offese in relazione ai reati di cui agli artt. 605, 609bis, 609ter, 609quater, 609septies c.p. dei quali era chiamato a rispondere N.G..

Tale provvedimento veniva emesso in sostituzione di precedente ordinanza declaratoria di inammissibilità della richiesta di incidente probatorio che il giudice affermava doversi intendere revocata.

Avverso tale provvedimento il N. proponeva ricorso per cassazione.

Con un unico motivo deduceva la abnormità dell’ordinanza impugnata per grave violazione di legge rilevando come il G.I.P. avesse assunto due decisioni contrastanti pronunciandosi due volte sulla medesima questione, la seconda senza alcuna formale richiesta da parte del Pubblico Ministero.

Aggiungeva che l’art. 398 c.p.p., nel disciplinare i provvedimenti del giudice conseguenti alla richiesta di incidente probatorio, poneva come alternativi tra loro l’accoglimento, il rigetto e la declaratoria di inammissibilità, con la conseguenza che il giudice, dopo aver optato per una delle soluzioni, resta privo di competenza fino a quando non pervenga una nuova richiesta da parte di uno dei soggetti legittimati.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

In data 18 aprile 2011 depositava memoria difensiva con la quale replicava alla requisitoria del Procuratore Generale.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.

Come correttamente osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, questa Corte ha avuto modo in più occasioni di considerare la natura dell’ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari decide sulla richiesta di incidente probatorio, pervenendo alla conclusione che la stessa consiste nell’estrinsecazione di un potere discrezionale del giudice ed è strumentale ad una maggiore speditezza del procedimento; per tali ragioni essa è ritenuta inoppugnabile (per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione) e, non avendo natura decisoria nè possibilità di paralizzare lo sviluppo processuale, non può essere considerata abnorme (Sez. 4 n. 42520, 5 novembre 2009; Sez. 3 n. 2926, 31 gennaio 2005; Sez. 2 n. 47075, 9 dicembre 2003; Sez. 4 n. 2678, 23 gennaio 2001).

Tali principi, che il Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi, sono stai pronunciati con riferimento ad ipotesi di declaratoria di inammissibilità o rigetto della richiesta di incidente probatorio ma possono essere ovviamente applicati anche riguardo alle ordinanze di ammissione.

Va peraltro rilevato come, nella fattispecie, non sia ravvisabile alcuno sviamento della funzione giurisdizionale così come individuato dalle Sezioni Unite (SS. UU. n. 25957, 22 giugno 2009) in quanto il G.I.P. aveva senz’ altro il potere di emettere il provvedimento impugnato, con la conseguenza che quello che in sostanza si richiede in ricorso è di annullare un’ordinanza che il giudice può nuovamente adottare, con identico contenuto, sulla base della mera riproposizione della richiesta già presentata dal Pubblico Ministero.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1.000,00 tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".(Corte Cost. 186/2000)
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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