Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22297 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Palermo, con sentenza dell’11.3.2009, in parziale riforma della sentenza 194.2007 del Tribunale monocratico di Marsala, ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di S.M. in ordine al reato di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), (per avere realizzato in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza del prescritto permesso di costruire: due muri di contenimento aventi rispettiva lunghezza di mt. 8,50 e 4,50; un battuto in calcestruzzo;

una piscina prefabbricata con annessi impianti tecnologici – acc. in (OMISSIS));

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, determinava la pena in mesi 1, giorni 10 di arresto ed Euro 9000,00 di ammenda, sostituendo la pena detentiva con quella corrispondente di Euro 1.520,00 di ammenda e concedendo il beneficio della non-menzione della condanna.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso lo S., il quale ha eccepito:

– la prescrizione del reato in epoca anteriore alla pronunzia della decisione di secondo grado.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato.

L’accertamento del reato risale al 27.5.2004 e la scadenza del termine ultimo di prescrizione sarebbe coincisa, pertanto, con il 27.11.2008.

Va computata, però, una sospensione del corso della prescrizione per complessivi anni 1 e giorni 15 dal 3.4.2006 al 17.4.2007 in seguito a rinvii disposti su richiesta del difensore, non per esigenze di acquisizione della prova nè a causa del riconoscimento di termini a difesa (vedi Cass., Sez. Unite, 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese).

Il termine ultimo di prescrizione resta perciò fissato all’11.12.2009.

La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e pertanto non può tenersi conto della prescrizione del reato scaduta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 22836 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte d’appello di Napoli – adita da parte ricorrente al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo promosso il 23.2.1999 dinanzi al TAR Campania e definito con sentenza del 6.3.2008 – con il decreto impugnato ha rigettato la domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze evidenziando che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo costituiva circostanza di "chiaro valore sintomatico" dell’assenza di plausibili attese e, quindi, dello stato di disagio conseguente alla pendenza del processo.

Contro il decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a 6 motivi con i quali denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, lamentando che il danno sia stato escluso per la mera mancata presentazione dell’istanza di prelievo.

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.- Il ricorso è fondato perchè in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa. La previsione di strumenti sollecitatori, infatti, non sospende nè differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, in caso di omesso esercizio degli stessi, nè implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilità per il superamento del termine ragionevole per la definizione del giudizio, salva restando la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio (sez. un., n. 28507/2005).

Nella concreta fattispecie il processo presupposto è iniziato nel 1999 ed è stato definito con sentenza del 2008.

Alla luce dei criteri CEDU il ritardo va quantificato in sei anni.

In applicazione del principio sancito da Sez. U, Sentenza n. 1338 del 26/01/2004, non risultando dedotte in atti circostanze tali da far escludere positivamente che il danno non patrimoniale sia stato subito dalla parte ricorrente, la Corte, cassato il decreto impugnato, può procedere alla decisione della causa nel merito liquidando la somma di Euro 5.250,00 quale indennizzo, tenuto conto dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU e da questa Corte (v. per tutte Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009).

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 5.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; e per il giudizio di legittimità in Euro 625,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Spese distratte in favore del difensore antistatario.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-06-2011) 07-07-2011, n. 26578

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 18 marzo 2009, la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa il 26 aprile 2002 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, ha, per quel che qui interessa, dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.A. in ordine al reato di cui al capo K) perchè estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena e determinando per l’effetto quella inflitta in ordine ai residui di usura al medesimo ascritti, in anni due e mesi due di reclusione ed Euro 2000 di multa.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale, reiterando doglianze già formulate in grado di appello e disattese da quei giudici, rinnova la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, deducendo la competenza del Tribunale di Velletri, in base al decreto legislativo numero 491 del 1999, con il quale è stata operata una revisione del circondario di Roma che ha determinato lo spostamento al Tribunale di Velletri della competenza per territorio in riferimento ai luoghi in cui si sono svolti i fatti. Rileva in proposito il ricorrente che, nella specie – avuto riguardo alla disciplina transitoria dettata dall’articolo 10 del decreto legislativo numero 491 del 1999 – l’azione penale è stata esercitata il 29 marzo 2001, attraverso il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, quando, cioè, il decreto stesso era già divenuto efficace sin dall’11 luglio 2000. Pertanto, doveva trovare applicazione la nuova ripartizione territoriale, in quanto il procedimento può ritenersi "pendente" del solo dopo l’esercizio dell’azione penale. Interpretazione, questa, peraltro avallata dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso è inammissibile in quanto, al di là della fondatezza dei rilievi svolti dal ricorrente (in effetti in linea con la giurisprudenza di questa Corte, formatasi sul punto), è assorbente rilevare che, nella specie, il procedimento si è celebrato in primo grado con le forme del rito abbreviato. Deve dunque al proposito ribadirsi l’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte secondo il quale l’ammissione al giudizio abbreviato preclude la proposizione dell’eccezione di incompetenza per territorio, anche se in precedenza dedotta e decisa in senso negativo (ex plurimis, Cass., Sez. 3^, 15 dicembre 2010, Dalti).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-05-2011) 21-07-2011, n. 29231

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’impugnazione si appunta su decisione liberatoria (ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2) resa dal Giudice di Pace di Mantova il 17.11.2009 nei confronti di M.C., imputato di lesioni volontarie lievi e di minaccia in pregiudizio di G.M. e di D.M.C., con cui era venuto ad alterco.

Si duole il ricorrente della manifesta illogicità della motivazione che ha trascurato le obiettive risultanze della certificazione medica, e dichiarazioni delle persone offese screditate al cospetto delle asserzioni interessate della moglie del prevenuto; nonchè della irragionevole esclusione del portato intimidativo delle frasi profferite dall’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Non è, invero, punto ragionevole il percorso argomentativo seguito dalla decisione, soprattutto laddove svilisce l’apporto testimoniale delle persone offese, tra loro concordi, e svaluta e eloquenti risultanze della certificazione sanitaria, valendosi di imprecisioni dei deposti resi ex adverso, infine, quando forzando il lessico corrente, esclude significato di aggressione sessuale alla minaccia ricolta alla persona offesa di "scopare" la medesima.

Pertanto, ancorchè chiaramente rivolte al profilo di merito ed alla ricostruzione della vicenda dedotta nel processo, la doglianza del ricorrente è puntuale nell’evidenziare il vizio di illegittimità radicato nell’inadeguatezza e nell’illogicità del percorso argomentativo che sostiene il convincimento assolutorio reso dal giudice di pace, a cui gli atti debbono essere rimessi per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Giudice di Pace di Mantova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.