T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 08-06-2011, n. 485 Ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti da oltre 40 anni coltivano un terreno in Sabaudia, località Molella Palazzo, distinto in catasto al foglio 121, particella 1052 esteso 900 mq. Con l’ordinanza qui impugnata il comune ha ordinato ai ricorrenti lo sgombero immediato dell’immobile e l’ordine di provvedere alla ripulitura dello stesso da tutte le colture insediate, nonché il pagamento di Euro 462,47 a titolo di indennità per la perpetrata occupazione. Con ordinanza collegiale R.O. 138/2011 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Deducono i ricorrenti carenza di potere, violazione dell’art. 823 cc. e dell’art. 378 L. 2248/1865 all. f). La censura è fondata, infatti, l’amministrazione ha esercitato il potere amministrativo di autotutela possessoria al di là dei limiti consentiti. A prescindere dalla circostanza della natura del bene che l’amministrazione ha difeso con il provvedimento qui impugnato e che non risulta avere carattere demaniale né patrimoniale indisponibile per difetto di destinazione, non risulta essere stato rispettato il termine annuale dallo sofferto spoglio per l’esercizio del potere di autotutela possessoria, posto che i ricorrenti occupano il terreno da oltre quarant’anni e posto che nella stessa ordinanza impugnata si dà atto che già nel 2006 era stato loro domandato di rilasciarlo. Il provvedimento è pertanto illegittimo e va annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del comune e liquidate in Euro 1000.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il comune al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 21-06-2011, n. 24816 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 18/03/010, ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di A.A. e A. R. – imputati dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (come contestato in atti) – la pena di anni tre di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, quanto ad A.R.; quella di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, quanto ad A. A..

Il PG della Corte di Appello di Brescia proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il PG esponeva:

1. che erano state concesse ad A.R. le attenuanti generiche senza idonea motivazione, posto che la incensuratezza dell’imputato – a seguito delle modifiche normative dell’art. 62 bis c.p., introdotte dal D.L. n. 92 del 2008 – non era circostanza di per sè sola idonea a legittimare la concessione delle attenuanti generiche;

2. che – quanto alla posizione di A.A. non era stato effettuato il giudizio di comparazione tra la contestata recidiva e l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;

3. che, essendo stata applicata per entrambi gli imputati una pena detentiva superiore ad anni due, gli stessi andavano condannati al pagamento delle spese processuali. A.A., a sua volta, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p..

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 05/05/011, ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per A. A. per mancato giudizio di comparazione; per A.R. annullamento senza rinvio in punto spese, inammissibile il ricorso di A.A..

Motivi della decisione

Il ricorso del PG è parzialmente fondato.

Il ricorso di A.A. è manifestamente infondato.

Quanto al ricorso del PG si osserva:

1. che le attenuanti generiche in favore di A.R. sono state concesse, oltre che per la incensuratezza, anche per la sua giovane età ed il positivo comportamento processuale;

2. che il giudizio di comparazione tra l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e la contestata recidiva in ordine alla posizione di A.A. è stato effettuato dal Tribunale in concreto, anche se in modo implicito, mediante la prevalenza della citata attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva;

3. che l’omessa condanna al pagamento delle spese processuali è illegittima, essendo stata applicata una pena detentiva, per entrambi gli imputati, superiore ad anni due; con conseguente violazione della norma di cui all’art. 445 c.p., comma 1.

Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Brescia, in data 18/03/01 limitatamente alla omessa condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali; condanna che va disposta direttamente da questa Corte, trattandosi di statuizione dovuta.

In riferimento al ricorso di A.A., si rileva che è generico e comunque manifestamente infondato.

Il Tribunale, invero – tenuto conto della peculiare natura processuale della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione, ivi compresa la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p. e la congruità della pena, come applicata in atti.

Stante la inammissibilità del ricorso di A.A., lo stesso va condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa condanna alle spese processuali degli imputati singolarmente, condanna che dispone; rigetta nel resto il ricorso del Procuratore Generale; dichiara inammissibile il ricorso di A.A. che condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.500,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-07-2011, n. 6136 Sicurezza pubblica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con atto (n. 8675/2010) il sig. S.B. ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento della Questura di Roma in data 15.6.2010 con cui gli è stato fatto divieto di accedere, per anni cinque, all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati, nonché agli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati al transito ed alla sosta di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni, per lo stesso arco temporale, con decorrenza dalla notifica del provvedimento stesso, avvenuta il 22.6.2010.

Espone di essere stato oggetto di informativa redatta dalla Digos di Roma il 28.5.2010 dalla quale è emersa una sua responsabilità per aver preso parte attiva a scontri tra tifosi verificatisi all’interno dello Stadio Olimpico in Roma in occasione dello svolgimento dell’incontro di calcio LazioRoma, a seguito della quale la Questura di Roma ha adottato nei suoi confronti il provvedimento di divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale con susseguente obbligo di presentazione e di firma presso il Commissariato di pubblica sicurezza prima e dopo l’inizio di ciascun tempo di qualsiasi incontro al quale partecipi la squadra della Roma.

Riferisce che, in relazione a tale ultimo obbligo, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma con provvedimento del 25.6.2010 ne ha disposto la non convalida.

Avverso il citato provvedimento il sig. Battistelli ha dedotto le seguenti censure:

a) Violazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989; eccesso di potere per contraddittorietà dei presupposti ed indeterminatezza, avendo disposto il provvedimento impugnato un generico ed indistinto divieto di accesso all’interno di tutti gli stadi e tutti gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale, nonché a tutti i luoghi interessati dal transito delle tifoserie, per qualsivoglia evento sportivo, ivi inclusi quelli a carattere amichevole e benefico. Lamenta che tale previsione costituirebbe violazione della norma indicata in rubrica, in quanto le manifestazioni sportive riguardo alle quali sono preclusi la partecipazione e l’accesso devono essere oggetto di specifica indicazione.

b) Violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere, essendo il provvedimento carente sotto il profilo motivazionale, in relazione all’omessa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sottese alla determinazione della misura massima dell’interdizione all’acceso ai luoghi in esso indicati.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In via preliminare e di rito, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente a quella parte del provvedimento con la quale viene prescritto al sig. Battistelli di comparire in Questura quindici minuti dopo l’inizio e quindici minuti prima del termine di ogni partita. Si tratta, infatti, di una misura di prevenzione atipica, che limita la libertà personale, soggetta alla convalida da parte dell’Autorità giudiziaria ordinaria (v. Cass., SS. UU., n. 44273/04; cfr. Corte cost., nn. 512/02, 136/98 e 193/96).

Resta ferma, invece, l’impugnabilità dinanzi a questo Tribunale del divieto di accesso ai luoghi ove si tengono manifestazioni sportive, in quanto espressione di un potere autoritativo che incide sulla libertà di circolazione del destinatario del provvedimento di daspo.

Osserva, al fine del decidere, il Collegio che il provvedimento questorile, in epigrafe indicato, ha disposto nei confronti del sig. Battistelli il divieto di accesso, per anni cinque, all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati, nonché agli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati al transito ed alla sosta di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni, per lo stesso arco temporale, con decorrenza dalla notifica del provvedimento stesso, avvenuta il 22.6.2010.

Con il primo motivo di ricorso il sig. Battistelli lamenta la violazione dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, atteso che il provvedimento avrebbe disposto il succitato divieto indistintamente, senza indicare in modo specifico le manifestazioni sportive rispetto alle quali poter considerare inibita la sua partecipazione.

Tale censura merita accoglimento.

Occorre, a tale proposito, prendere le mosse dal dato normativo e, segnatamente, dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989 che prevede che il questore può disporre il divieto di accesso nei confronti di coloro che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive medesime.

Emerge, ictu oculi, che l’interdizione alle manifestazioni sportive ed ai luoghi interessati al transito e dalla sosta dei tifosi deve ritenersi riferita, secondo il dato normativo innanzi richiamato, a manifestazioni e luoghi che siano "specificamente indicati".

Tale specificazione assume decisiva valenza, secondo un orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 16.6.2009, n. 4022), in quanto finalizzata ad assicurare un corretto bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalla misura interdittiva, ossia tra l’esigenza di mantenimento dell’ordine pubblico, mediante misure ostative alla partecipazione a tali eventi di coloro che si siano resi autori di condotte violente, e la compressione del diritto di quest’ultimi di poter liberamente circolare sul territorio nazionale.

Orbene, il divieto adottato nei riguardi del sig. Battistelli, in quanto indistintamente esteso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico amichevoli e per finalità benefiche risulta, ad avviso del Collegio, tale da non consentire al destinatario la delimitazione del divieto stesso, che sarebbe stato, invece, predeterminabile ove si fosse effettuato il riferimento a competizioni involgenti alcune squadre, ben individuabili con riferimento al tipo di incontro o manifestazione sportiva nel corso dei quali il ricorrente si è in concreto distinto negativamente.

Analoghe considerazioni il Collegio ritiene di dover formulare in relazione al divieto di accesso, poichè riferito a tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive, ancorché debitamente specificato per gli stati di Roma Olimpico e Flaminio.

Difatti, la formulazione adottata dall’Amministrazione nel provvedimento gravato, riferita indistintamente a tutti i luoghi appena indicati, non consente al destinatario, odierno ricorrente, di procedere ad individuare in modo sufficientemente preciso i limiti spaziali del divieto, configurando, in tal modo, una violazione dell’art. 6, sopra citato.

Con il secondo motivo di doglianza il sig. Battistelli lamenta l’omessa indicazione delle specifiche ragioni sottese alla determinazione della misura massima del divieto (cinque anni), come indicato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989.

La censura è fondata.

Osserva, a tale proposito il Collegio, che alcuna specifica motivazione viene addotta a sostegno della scelta di irrogare la sanzione nella misura massima prevista (anni cinque), sia in palese violazione dell’obbligo di motivazione, sia in relazione al principio di gradualità della sanzione.

Occorre, pertanto, rilevare che il provvedimento impugnato è stato adottato dalla Questura intimata in violazione del generale principio di proporzionalità dell’azione amministrativa al quale occorre fare riferimento ed applicazione ogniqualvolta si disponga di margini di apprezzamento discrezionale riguardo all’adozione di provvedimenti precipuamente restrittivi della sfera giuridica del destinatario.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ed in parte accolto nel senso indicato nella parte motiva, con integrale compensazione, fra le parti in causa, delle spese e degli onorari di giudizio, stante la peculiarità della fattispecie in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riferimento all’obbligo del ricorrente di comparire in Questura, lo accoglie, nei sensi indicati nella parte motiva, nella restante parte.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 28-07-2011, n. 1416 Istruzione pubblica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente esponeva:

a) che il minore era affetto da disabilità grave e che, per tale ragione, aveva bisogno di un insegnante di sostegno;

b) che l’amministrazione scolastica aveva assegnato l’insegnante di sostegno per un numero di ore inferiore a quello effettivamente necessario; precisamente rispetto all’originaria assegnazione per 22 ore, l’amministrazione aveva proceduto a ridurre a 12 ore settimanali l’insegnamento di sostegno per sopperire alle esigenze di altri alunni portatori di handicap.

Tutto ciò premesso, parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe indicati, ne chiedeva l’annullamento per le ragioni esposte in ricorso e domandava infine l’accertamento del diritto a fruire nella misura necessaria dell’assistenza dell’insegnante di sostegno nonché la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patiti.

L’amministrazione intimata si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

All’esito della camera di consiglio, il Tar accoglieva la domanda cautelare.

Indi all’udienza pubblica del 7 luglio 2011 la causa passava in decisione.

2La presente controversia verte sul riconoscimento del diritto del minore ad usufruire dell’insegnante di sostegno in misura maggiore rispetto a quella riconosciuta dall’amministrazione scolastica.

In via generale occorre rilevare che, in attuazione dell’art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono riconosciuti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge che, come già osservato dalla Corte Costituzionale, è volta a "perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps" (sentenza n. 406 del 1992). In particolare, l’art. 12 della citata legge n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università (comma 2) e la Corte Costituzionale ha già avuto modo di precisare che la partecipazione del disabile "al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato" (sentenza n. 215 del 1987). Il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale e la fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione" (Corte Costituzionale sentenza n. 215 del 1987).

La Corte Costituzionale, occupandosi delle norme che prevedono, da un lato, un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e, dall’altro, l’eliminazione della citata possibilità di assumere gli insegnanti in deroga, ha evidenziato come esse "… si pongono in contrasto con il… quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza…" della Corte Costituzionale stessa a protezione dei disabili. Per tale ragione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa(va) un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno nonché dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude(va) la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente (Corte costituzionale, 26 febbraio 2010, n. 80).

Le norme ora riportate – e poi dichiarate costituzionalmente illegittime – sono state richiamate dall’amministrazione per giustificare la riduzione delle ore di insegnante di sostegno assegnate alla minore.

3La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei termini indicati dal Giudice delle Leggi, spiegando effetti retroattivi (come se la norma incostituzionale non fosse mai esistita) su un rapporto che non può considerarsi "esaurito" (Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 2010, n. 10958; Consiglio Stato, sez. VI, 6 giugno 2008, n. 2724), comporta l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti con conseguente annullamento degli atti impugnati e relativo riconoscimento del diritto ad usufruire dell’insegnante di sostegno nella misura richiesta.

4In relazione poi alla domanda risarcitoria va preliminarmente richiamato l’indirizzo giurisprudenziale che, con riferimento alle richieste risarcitorie, afferma la piena applicazione delle regole sull’onere della prova ("L’azione risarcitoria non è soggetta alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì al principio dell’onere della prova ( art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.) in quanto inerente a processo avente ad oggetto diritti (risarcitori); ed invero, trattandosi di giudizio che verte principalmente sull’esistenza delle condizioni perché un danno possa ritenersi ingiusto, occorre innanzitutto la prova della sua esistenza e del suo ammontare, consistente nella verifica positiva degli specifici requisiti e, in particolare, nell’accertamento di una effettiva lesione alla propria posizione giuridica soggettiva tutelata ovvero la violazione della norma giuridica che attribuisce la protezione a tale interesse", Consiglio Stato, sez. IV, 21 aprile 2009, n. 2435). Anche il codice del processo amministrativo valorizza il principio dispositivo stabilendo che spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. Precisa inoltre che salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite (art. 64 c.p.a.).

In coerenza agli oneri probatori prima indicati, dunque, la domanda risarcitoria deve essere rigettata perché non emergono adeguate prove in ordine all’effettiva consistenza del danno. A giudizio del Collegio, inoltre, non è sufficiente la mera quantificazione del danno asseritamente subito neppure nel caso in cui la lesione subita riguardi diritti della persona umana; come di recente sostenuto dalle Sezioni Unite, infatti, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, dovendosi disattendere invece la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso (c.d. "’danno evento"). Del pari va respinta la tesi per cui nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe "in re ipsa", perché ragionando così viene alterata la funzione del risarcimento, danno questo che verrebbe concesso non in conseguenza di un suo effettivo accertamento ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cassazione civile, s. u., 11 novembre 2008, n. 26972).

Va infine rilevato che per un recente orientamento giurisprudenziale nella valutazione del danno è necessario tenere in considerazione gli effetti della sospensione degli atti impugnati prodotti dall’ordinanza cautelare (Tar Veneto, 14 maggio 2009 n. 1465).

5Concludendo, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopraindicati.

Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati ed accerta il diritto del minore a usufruire dell’insegnante di sostegno per l’intero anno scolastico 2’01’2011 e per gli anni successivi.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.