Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-07-2011) 04-08-2011, n. 31134 Circostanze del reato Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

I.T. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che, confermando quella di primo grado del GIP, resa in sede di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto colpevole di plurime violazioni del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73: detenzione e cessione di hashish, per un quantitativo complessivo di circa 102 dosi e mezzo.

Con il primo momento sostiene l’omessa notificazione all’imputato, già per l’udienza preliminare, prospettando che si sarebbe proceduto alla notificazione non nel domicilio che si assume essere stato eletto con dichiarazione ricevuta dalla direzione del carcere ove era ristretto.

Con il secondo censura il diniego dell’attenuante del fatto di lieve entità e delle attenuanti generiche, motivato dal giudicante attraverso l’apprezzamento negativo della personalità del prevenuto, gravato da precedenti penali, nonchè del tipo e della quantità della sostanza stupefacente: sul punto, mentre non si articola nulla di specifico a supporto della pretesa concessione delle generiche, si patrocina la concessione dell’attenuante speciale in ragione della modestia dell’attività di spaccio incriminata.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, vaie l’assorbente rilievo che dalla lettura degli atti processuali (consentita dalla natura della censura) emerge che in primo grado il decreto di citazione è stato ritualmente notificato all’imputato, il quale è comparso in udienza; il decreto di citazione in appello è stato, invece, ritualmente notificato al difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, il quale non ha proposto alcuna, eccezione sulla ritualità del contraddittorio.

Va inoltre rilevato che il giudizio si è svolto a seguito di giudizio abbreviato, evidentemente chiesto dal difensore munito di procura speciale, ciò che fa risultare una situazione idonea a determinare la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell’imputato (cfr. Sezione 1^, 27 ottobre 2005, Mesquita Da Cunha).

Non a caso la questione della ritualità del contraddittorio non è stata posta dalla difesa nè in primo, nè in secondo grado, a quanto risulta dalla motivazione della sentenza gravata.

Inaccoglibile anche il motivo sul trattamento sanzionatone La doglianza è immotivata (come detto) quanto al diniego delle attenuanti generiche che il giudicante In modo coerente con i parametri di cui all’art. 133 c.p., ha congruamente motivato apprezzando il rilievo negativo dei precedenti penali (trattasi del resto di recidivo).

Vale comunque il principio secondo cui la concessione o no delle circostanze attenuanti generiche risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese, comunque, come oggetto di una "benevola concessione" da parte del giudice, nè l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento dell’esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Sezione 6^, 28 ottobre 2010, Straface).

Satisfattivamente motivato è il diniego del fatto di lieve entità, in quanto principalmente correlato alla valorizzazione negativa del dato quantitativo della droga.

Infatti, secondo principio condiviso, in tema di sostanze stupefacenti, per concedere la circostanza attenuante del fatto di lieve entità ( D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5) occorre che la fattispecie risulti di "offensività trascurabile", sia in relazione all’oggetto materiale del reato (le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente), che in relazione all’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), di tale che il vaglio negativo di uno solo dei parametri di riferimento individuati dalla legge, con decisività almeno pari a quella di tutti gli altri, comporta ineluttabilmente l’inconfigurabilità dell’ipotesi attenuata; in particolare, ove la quantità della sostanza stupefacente sia notevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una non trascurabile potenzialità diffusiva dell’attività di spaccio e, per ciò, sufficiente a negare l’attenuante in questione, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi, se non prevalenti rispetto al dato ponderale (Sezione 4^, 17 luglio 2009, Manganiello).

E’ argomento satisfattivo, che neutralizza l’ulteriore passaggio motivazionale che sembrerebbe giustificare il diniego dell’attenuante sulla base della personalità del prevenuto.

La recidiva può rilevare ostativamente, infatti, ai fini del non riconoscimento dell’attenuante speciale solo se "specifica", mentre i precedenti penali di diversa natura non possono "giocare" per escludere il "fatto lieve", ma piuttosto potranno e dovranno rilevare ai fini della dosimetria della pena, della concessione delle attenuanti generiche e, in generale, del giudizio di comparazione delle circostanze.

Tale imprecisione motivazionale comunque non vulnera la complessiva tenuta della decisione sul punto.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., 04-10-2011, n. 329 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che

in quanto liquidatore della De.Co. S.r.l., il ricorrente presentava al Comune di Piacenza, in data 11 maggio 2011, un’istanza di accesso agli atti inerenti il contenzioso giudiziale tra il Comune di Piacenza e la P.B. S.r.l. e tra il Comune di Piacenza e la Newco S.r.l., in relazione alla vicenda della bonifica dell’area "ex Acna", cui era direttamente interessata anche la società in liquidazione;

che con nota prot. n. 30887 del 13 maggio 2011 l’Amministrazione locale rigettava la domanda, adducendo la circostanza ostativa del trattarsi di atti di natura processuale e di documenti riferiti a giudizi pendenti innanzi a vari tribunali, nonché richiamando l’art. 15, comma 4, lett. c), del regolamento comunale in materia e la relativa esclusione dall’accesso dei documenti che attengono ai rapporti di consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale e di patrocinio legale;

che il ricorrente ha esercitato l’actio ad exhibendum, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 116 cod.proc.amm., con richiesta al giudice amministrativo delle misure utili a garantirne il diritto a prendere visione ed estrarre copia degli atti oggetto dell’istanza di accesso respinta;

che, a fondamento della domanda giudiziale, egli fa valere la pretesa alla conoscenza di atti necessari alla difesa degli interessi giuridici della società, atti che qualifica "processuali" e come tali ammessi all’ostensione per esserne la visione finalizzata alla tutela di situazioni giuridiche soggettive;

che si è costituito in giudizio il Comune di Piacenza, opponendosi all’accoglimento del gravame;

che alla Camera di Consiglio del 14 settembre 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;

Ritenuto che, per costante giurisprudenza (v., da ultimo, TAR Molise 9 dicembre 2010 n. 1528), l’ordinamento consente la proposizione della domanda di accesso ex art. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990 solo se la stessa ha ad oggetto documenti qualificabili come amministrativi – quanto meno in senso soggettivo e funzionale -, mentre preclude la richiesta di esibizione degli atti processuali e di quelli espressione di attività giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello ius dicere ma intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi;

che nella fattispecie i documenti oggetto della richiesta di ostensione costituiscono indubbiamente "atti processuali" – e tale in effetti è anche la qualificazione che ne ha dato il ricorrente (v. pag. 7 del ricorso) -, onde correttamente l’Amministrazione comunale ha opposto un diniego alla pretesa avanzata dall’interessato;

che il ricorso, in conclusione, va respinto;

che, valutata complessivamente la controversia, si ravvisa la sussistenza delle condizioni per la compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’EmiliaRomagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-10-2011, n. 5781 Ricorso per revocazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Col ricorso introduttivo del presente giudizio la sig.ra G. P. chiedeva la revocazione della decisione n. 6531/2007 del 18 dicembre 2007 di questa Sezione, di rigetto dell’appello proposto dalla stessa ricorrente avverso la sentenza n. 2456/2005 del 1 aprile 2005 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con la quale era stato respinto il ricorso ad impugnazione del silenzio opposto dal Ministero della pubblica istruzione al ricorso gerarchico da essa proposto avverso la mancata inclusione nella graduatoria degli aspiranti docenti specializzati di sostegno aventi titolo all’immissione in ruolo ai sensi dell’O.M. n. 230/1992, nonché ad impugnazione della sua mancata ammissione alla discussione della tesi di specializzazione, della mancata valutazione delle ore di tirocinio presso le scuole e della delibera del collegio dei docenti di corso ex d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 annullamento degli otto esami sostenuti nel secondo anno del corso di specializzazione (al quale era stata ammessa con riserva), sulla base del rilievo, confermato in appello, che l’attività espletata dalla ricorrente non legittimava la sua ammissione al corso.

La ricorrente in revocazione deduceva l’errore revocatorio ex art. 395 n. 4) Cod. proc. civ., "per non avere il Collegio, come già aveva fatto il TAR, considerato la circostanza determinante (peraltro chiaramente risultante dagli atti di causa), che la sua esclusione dalla discussione della tesi di specializzazione che concludeva il corso abilitante, e dalla graduatoria dei docenti specializzati di sostegno aventi diritto all’immissione in ruolo, per mancata attestazione dello svolgimento del periodo di tirocinio (consentito dalla vigente normativa come sostitutivo della frequenza al corso) in favore di un soggetto portatore di handicap visivo, era stata invece dall’interessata provata a mezzo di un certificato integrativo depositato in atti" (v. così, testualmente, la memoria della ricorrente in data 2 settembre 2011, in parte qua riassuntiva dell’unico motivo di revocazione). La stessa, segnatamente si doleva dell’omessa considerazione dell’attestato rilasciato il 19 settembre 1992 dal preside della Scuola media statale "Francesco d’Assisi" di Milano, nel quale (ad integrazione di precedente certificazione) era stato precisato che l’istante, durante l’attività d’insegnamento svolto nell’anno 1990/1991 presso quella scuola, aveva seguito un alunno affetto da disfunzioni neurologiche associate a un deficit visivo parziale, assumendo che tale documento sarebbe stato idoneo a fornire la prova dell’"esperienza dello specifico handicap e ad attribuire al servizio svolto in classe nei confronti dell’alunno quel valore che la norma gli attribuiva in alternativa al tirocinio diretto" (v. così, testualmente, il ricorso per revocazione).

La deducente chiedeva dunque, previa revocazione della decisione n. 6531/2007 di questa Sezione, la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale e l’accoglimento del ricorso in primo grado.

2. Costituendosi in giudizio, il Ministero resistente eccepiva l’inammissibilità dell’interposta impugnazione, investendo la stessa un punto espressamente controverso tra le parti nella causa definita con l’impugnata decisione n. 6531/2007, insuscettibile di ulteriore contestazione attraverso lo strumento processuale ex art. 395 n. 4) Cod. proc. civ., e in subordine riproponeva le eccezioni di inammissibilità del ricorso in primo grado.

3. All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

4. La proposta impugnazione per revocazione deve essere dichiarata inammissibile.

4.1. Giova premettere, in linea di diritto, che secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato l’errore di fatto, che consente di rimettere in discussione il decisum giudiziale con il rimedio straordinario della revocazione ex art. 395 n. 4) Cod. proc. civ. – secondo cui l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, rilevante ai fini revocatori, ricorre "quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’esistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare" -, è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende a eliminare l’ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio. In particolare, l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà processuale, ossia in una svista – obiettivamente e immediatamente rilevabile – che abbia portato ad affermare o soltanto supporre (purché tale supposizione non sia implicita, ma sia espressa e risulti dalla motivazione) l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti invece positivamente accertato. Occorre in ogni caso, che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta la pronuncia del giudice, perché in tal caso sussiste semmai un errore di giudizio e con la revocazione si verrebbe in sostanza a censurare l’inesatto apprezzamento, in fatto e/o in diritto, delle risultanze processuali (su tali principi v., per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 17 maggio 2010, n. 2, nonché i precedenti ivi richiamati). Deve, poi, trattarsi di errore di fatto concretamente rilevabile con immediatezza ex actis, che sia legato da un nesso di causalità necessaria di carattere logicogiuridico con la pronuncia asseritamente inficiata da tale vizio, nel senso che, eliminato quest’ultimo, cade il presupposto su cui si fonda la decisione.

4.2. Applicando le evidenziate coordinate normative e giurisprudenziali alla fattispecie sub iudice, deve escludersi che siano integrati i requisiti dell’errore revocatorio, in quanto:

– nel giudizio definito con l’impugnata decisione n. 6531/2007 la questione di fatto relativo alla prova dei servizi espletati negli anni scolastici in questione, anche in favore di alunni affetti da oggettivo deficit visivo (risolta in senso negativo sia dal Tribunale amministrativo regionale nella sentenza di primo grado, sia dal Consiglio di Stato nella pronuncia d’appello), aveva costituito un punto controverso tra parti, sul quale si è ampiamente dispiegato il contraddittorio, sicché già sotto il profilo in esame è da escludere la configurabilità di un errore rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 4) Cod. proc. civ., per difetto del requisito della natura non controversa del punto di fatto oggetto del dedotto errore revocatorio;

– la mancata espressa menzione, nella gravata decisione, dell’attestato del 19 settembre 1992 giammai costituisce indice di errore di fatto revocatorio, fondandosi l’accertamento in fatto compiuto nel giudizio a quo su una valutazione globale e onnicomprensiva del materiale istruttorio acquisito al processo, ritenuto insufficiente a comprovare il fatto controverso – ciò, evidentemente anche alla luce del contenuto equivoco dell’attestato medesimo, che descrive lo handicap principale di cui era affetto l’alunno come "disfunzione neurologica minore con comportamenti regressivo, limitazione dell’apprendimento e della socializzazione", qualificandolo "come prevalente associato a un deficit visivo parziale e a problemni socio familiari", senza fornire ulteriori precisazioni sul grado dello handicap visivo -, talché il dedotto motivo di revocazione si risolve in una critica al giudizio in fatto compiuto nella gravata decisione, per quanto sopra esposto esulante dall’ambito applicativo dell’esperito mezzo d’impugnazione.

5. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile; condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio di revocazione, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 15-11-2011, n. 8889

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

Rilevato che con nota del 18 luglio 2011, depositata il 10 settembre 2011, la Questura di Roma ha dichiarato di aver rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno in data 13 luglio 2011;

Ritenuto, pertanto, che è cessata la materia del contendere, come peraltro dichiarato dallo stesso difensore del ricorrente alla camera di consiglio del 27 ottobre 2011;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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