Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-05-2012, n. 6939

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza non definitiva la Corte di Appello di Roma rigettava la domanda proposta da D.A. di condanna dell’Istituto Poligrafico al pagamento della differenza tra quanto spettante per le quote di TFR maturate dopo il 1992 e quanto già ricevuto. Escludeva la Corte che dovessero essere inclusi, nelle suddette quote, i compensi ricevuti per lavoro straordinario. Con la sentenza definitiva la Corte invece condannava il Poligrafico al pagamento delle differenze sulle mensilità aggiuntive e sulla retribuzione feriale, anteriormente all’entrata in vigore del CCNL del 1992, ritenendo che dette voci fossero comprensive dei compensi per lavoro straordinario. Avverso dette sentenze il lavoratore soccombente ricorre in cassazione con un motivo. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato resiste con controricorso e ricorso incidentale con un motivo.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso principale si lamenta violazione della L. n. 297 del 1982 e degli artt. 21 e 34 del CCNL, nonchè difetto di motivazione, perchè la Corte territoriale ha affermato che le quote di TFR, dopo l’entrata in vigore del CCNL del 1992, non sono comprensive dei compensi per lavoro straordinario. Il ricorso principale non merita accoglimento.

E’ stato infatti già deciso (Cass. n. 365 del 13/01/2010) che In tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purchè la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie. Ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), a partire dal c.c.n.l. del 1 novembre 1992, la quota annuale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 1 per il calcolo del trattamento di fine rapporto concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell’art. 21 del c.c.n.l medesimo sulla nomenclatura, ossia quella "complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario. Con detta sentenza di è proceduto alla interpretazione diretta per la prima volta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, da parte della S.C. delle disposizioni contrattuali collettive relative al TFR per il personale dipendente delle aziende grafiche.

A questo orientamento il collegio intende dare continuità, per cui il ricorso principale va rigettato.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Istituto lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto comprensivi dei compensi per lavoro straordinario le mensilità aggiuntive e la retribuzione feriale per il periodo precedente all’entrata in vigore del CCNL del 1992. 3. Il ricorso incidentale, contrariamente a quanto si sostiene in controricorso è ammissibile.

E’ vero che la Corte di Roma ha emesso una prima sentenza non definitiva il 24 luglio 2007 e quindi il ricorso del Poligrafico avrebbe dovuto contenere il quesito di diritto come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ.. Tuttavia con la sentenza non definitiva si rigettò solamente la domanda del lavoratore intesa ad includere i compensi per lavoro straordinario nel TFR ed avverso detta sentenza, che vedeva l’Istituto completamente vincitore, non è stato in realtà proposto il ricorso incidentale ( ancorchè nella sua epigrafe si faccia menzione di entrambe le sentenze). Viceversa, la sentenza definitiva, che ha visto il Poligrafico soccombente sulla misura delle mensilità aggiuntive e sulla retribuzione feriale, venne emessa l’8 gennaio 2010, quando il quesito di diritto non era più necessario ai sensi del D.Lgs. n. 69 del 2009. Ne consegue che il ricorso incidentale del Poligrafico contro la sentenza definitiva è ammissibile.

4. Il ricorso incidentale merita accoglimento.

La questione è la seguente: se gli istituti collaterali, ossia la tredicesima la quattordicesima e retribuzione debbano essere calcolati includendovi i compensi per lavoro straordinario. Non vi è problema per il periodo successivo di vigenza dei CCNL del 1992, sulla base di quanto indicato nella "nomenclatura", dal momento che l’art. 21 del CCNL del 1992, seguito poi da tutti i successivi, prevede che "retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale", così escludendo dalla nozione di "retribuzione" quanto percepito per il lavoro straordinario. La sentenza impugnata infatti nessuna differenza ha riconosciuto sulle mensilità aggiuntive maturate dopo l’entrata in vigore di quel CCNL. Il problema concerne invece il periodo precedente, quand’erano vigenti i CCNL del 1986 e del 1989, che la sentenza impugnata ha interpretato conformemente alla tesi del lavoratore.

E’ ormai principio consolidato (tra le tante Cass. n. 4341 del 03/03/2004) che "Nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, e, pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante il compenso per lavoro straordinario di turno può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto da specifiche norme mediante in riferimento alla "retribuzione globale di fatto", ovvero dalla disciplina collettiva, da interpretare nel rispetto dei canoni di cui all’art. 1362 c.c. e segg.. In base al medesimo principio questa Corte con la sentenza n. 2781 del 06/02/2008 e con numerose altre conformi, rese in fattispecie del tutto analoghe, ha affermato che nell’interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, assume una rilevanza particolare il criterio della interpretazione complessiva delle clausole, di cui all’art. 1363 cod. civ., ed ha annullato con rinvio la sentenza di merito sul presupposto che questa non avesse indagato a sufficienza le norme dei contratti collettivi per i dipendenti dell’Istituto Poligrafico dello Stato del 1989 e del 1992 in materia di incidenza dello straordinario sull’onnicomprensività della retribuzione ed in tema di modalità di determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità.

Si è osservato con la citata decisione che La sentenza impugnata ritiene che l’incidenza dello straordinario continuativamente prestato su tali istituti derivi dall’art. 21 del C.C.N.L. del 1989, il quale darebbe della retribuzione una nozione onnicomprensiva, senza che nello stesso contratto esistano altri parametri che consentano di scorporare da tale nozione alcuno degli elementi retributivi percepiti. La disposizione contrattuale viene quindi interpretata nel senso che retribuzione sarebbe quanto percepito non solo per l’orario contrattuale, ma anche per lo straordinario fisso e continuativo (che come tale entrerebbe a far parte nello "orario normale"). Tale ricostruzione è del tutto carente, in quanto manca l’esame delle disposizioni dedicate agii istituti retributivi in parola dai due contratti collettivi in esame, nonchè dal regolamento del personale, che dedica specifiche norme alle modalità di determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità e ne fissa il computo in maniera fissa ed invariabile. Tale difetto di indagine comporta la violazione del canone ermeneutico della valutazione complessiva delle clausole contrattuali ( art. 1363 c.c.), che la giurisprudenza di questa Corte ritiene di particolare rilievo nell’interpretazione dei contratti collettivi (Cass. 5.6.04 n. 10721 ed altre conformi).

Dette argomentazioni appaiono particolarmente pregnanti, perchè, una volta ripudiata la tesi della onnicomprensività della retribuzione, non resta che esaminare le singole clausole della contrattazione collettiva, ed interpretarle le une per mezzo delle altre, per accertare quale fosse la reale volontà delle parti sul computo delle mensilità aggiuntive.

Nel caso di specie, poichè la sentenza è stata pubblicata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, deve invece procedersi all’interpretazione diretta della normativa contrattuale, come previsto dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 sulla base dei CCNL integralmente depositati. Le disposizioni contrattuali da applicare sono le seguenti: in primo luogo quelle di cui alla "nomenclatura" . I CCNL del 1986 e del 1989 recano un’unica definizione (rispettivamente artt. 19 ed all’art. 21): "Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue:

Stipendio e salario è il corrispettivo spettante al quadro, all’impiegato e all’operaio in base ai valori base contrattuali di cui alla tabella dei minimi di stipendio e di salano riportato nella Parte Settima, ed all’indennità di contingenza;

Retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa.

5. Le disposizioni in materia di tredicesima mensilità distinguono tra operai da una parte e quadri ed impiegati dall’altra e sono di identico tenore nel CCNL del 1986 ed in quello del 1989.

Per gli operai all’art. 8 si prevede : "La gratifica natalizia per gli operai e gli apprendisti è stabilita, per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione…..".

Per gli impiegati all’art. 8 ( parte impiegati) si prevede:

"L’azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari al 30/26 della retribuzione mensile percepita dall’impiegato..".

L’uso del termine "complessivamente" a cui si fa riferimento nella definizione di "retribuzione" vale a segnarne la distinzione rispetto al termine "stipendio o salario", perchè quest’ ultimo è comprensivo solo di paga base e contingenza, mentre la "retribuzione" è comprensiva di voci ulteriori che possono competere, come gli scatti di anzianità, spettanti sia agli operai sia agli impiegati (cfr. art. 9 di entrambe le parti del CCNL del 1989), o come l’indennità di turno che spetta agli operai delle aziende grafiche, o anche come l’indennità di cassa spettante agli impiegati (art. 11 CCNL 1989).

Il termine "complessivamente" non indica quindi inequivocabilmente che la "retribuzione" cui far riferimento, per quanto riguarda la tredicesima degli impiegati, debba includere il compenso per lavoro straordinario, perchè essa si riferisce alla inclusione di voci stipendiali diverse.

Inoltre, nelle disposizioni concernenti compenso per il lavoro straordinario, che pure recano minuziose prescrizioni (art. 2 parte operai e art. 2 parte impiegati), non si prevede in alcun modo la inclusione dei relativi compensi nelle mensilità aggiuntive.

Va poi considerato elemento significativo il fatto che le parti stipulanti abbiano omesso di indicare le modalità attraverso le quali inserire, nella base di calcolo degli istituti indiretti, i compensi percepiti per lavoro straordinario, i quali, sia pur ricorrenti, sono sicuramente di importo variabile per ciascun mese.

Sarebbe allora indebito ogni intervento dell’interprete che dettasse una disposizione "di riempimento", per decidere in qual modo il compenso per lavoro straordinario dovrebbe essere inserito nella retribuzione spettante per le mensilità aggiuntive.

Il silenzio serbato dalle parti sul punto è ancor più significativo se si considera il disposto dell’art. 22 della parte generale del CCNL, laddove figura "Compensi perequativi per le aziende grafiche" e si dispone che le maggiorazioni per lavoro a turno, e quelle previste dalle norme tecniche delle singole specializzazioni, salvo i casi in cui questo sia prestato occasionalmente, saranno computate per la tredicesima mensilità a la gratifica natalizia "in base alla media maturata nell’anno…". Segno quindi che nei casi in cui si è davvero voluto includere nella tredicesima un compenso di importo mensilmente variabile, lo si è previsto espressamente e si è anche determinata la modalità di calcolo, a differenza di quanto risulta per il compenso per lavoro straordinario, su cui, appunto, le parti tacciono.

6. E’ parimenti infondata la pretesa di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella quattordicesima mensilità.

Invero nè nel CCNL del 1986, nè in quello del 1989 si fa menzione del diritto ad una quattordicesima mensilità, che si ravvisa, così sostengono le parti in causa, nell’art. 30 del Regolamento del personale. In detta disposizione, mentre per gli impiegati si fa riferimento ad una mensilità di retribuzione, per gli operai si richiama il "salario orario ragguagliato alla retribuzione ordinaria di un mese". Ed il riferimento alla "retribuzione ordinaria" conduce pianamente alla esclusione dal computo del compenso per lavoro straordinario, quanto meno per gli operai, rilevando peraltro che sarebbe incongruo ritenerlo invece incluso per gli impiegati, non essendovi ragioni per discriminare tra i due tipi di lavoratori e restando comunque fermo il ravvisato vuoto, nel contratto, del sistema con cui si dovrebbe procedere a detta inclusione.

7. Infondata è anche la domanda di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella retribuzione feriale, l’art. 5 del CCNL dispone che gli operai hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con la retribuzione commisurata all’orario contrattuale, pari a 27 giorni lavorativi. Il richiamo alla retribuzione di cui all’orario contrattuale non può che escludere la inclusione del compenso per lavoro straordinario, che, per definizione, non è quello contrattuale.

L’art. 6 per gli impiegati prevede il diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione, non inferiore ad un determinato numero di giorni. Anche in questo caso si fa dunque riferimento alla retribuzione, ma, come già osservato per la tredicesima, manca ogni indicazione sul sistema di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella retribuzione feriale, ed anche in questo caso sarebbe irragionevole discriminare tra impiegati ed operai.

8. Conclusivamente va rigettato il ricorso principale e va accolto quello incidentale.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo volta ad ottenere le differenze di tredicesima e quattordicesima mensilità e della retribuzione feriale con l’inclusione dei compensi per lavoro straordinario. L’esito complessivo del giudizio consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale . cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda volta ad ottenere le differenze delle mensilità aggiuntive e della retribuzione feriale con l’inclusione dei compensi per lavoro straordinario.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. VI – 1, Sent., 01-06-2012, n. 8909 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

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Svolgimento del processo

Con decreto in data 5 ottobre 2009, la Corte d’appello di Bari, decidendo sulla domanda proposta da T.A., ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un processo svoltosi davanti alla Corte dei Conti, liquidando il danno non patrimoniale in Euro 4.800. La Corte, considerando che l’amministrazione non aveva sostanzialmente contestato il diritto azionato, limitandosi a richiedere una moderazione dell’indennizzo, ha compensato le spese del giudizio.

Per la cassazione del decreto ricorre il T. con atto notificato in data 22 ottobre 2010, con un unico mezzo d’impugnazione.

L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l’unico motivo, il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., si duole della disposta compensazione delle spese.

Il motivo è fondato.

I giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. n. 89 del 2001, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dall’art. 91 cod. proc. civ., e segg., trattandosi pur sempre di giudizi destinati a svolgersi dinanzi al giudice e perciò disciplinati dalle disposizioni processuali dettate dal codice di rito, ivi compresi gli articoli del codice dianzi citati.

L’applicazione di dette disposizioni comporta, perciò, che il giudice abbia anche la facoltà di disporre la compensazione totale o parziale delle spese di causa tra le parti, ove ravvisi le condizioni indicate dall’art. 92, comma 2, purchè motivi adeguatamente la sua decisione in tal senso.

Nel caso di specie la motivazione in base alla quale le spese sono state compensate non appare però logicamente nè giuridicamente accettabile. Essa si fonda unicamente sul rilievo che l’Amministrazione convenuta non ha tenuto un comportamento volto ad ostacolare il riconoscimento del diritto spettante al ricorrente, il cui soddisfacimento non avrebbe potuto essere realizzato se non in via giudiziale. Senonchè, quest’ultima affermazione non è affatto condivisibile (come già ritenuto da questa Corte con la sentenza 22 gennaio 2010, n. 1101, e con la sentenza 11 novembre 2009, n. 23891), nulla impedendo alla pubblica amministrazione di predisporre i mezzi necessari per offrire direttamente soddisfazione a chi abbia sofferto un danno a cagione dell’eccessiva durata di un giudizio in cui sia stato coinvolto. Ma, anche indipendentemente da ciò, appare chiaro che la mancata contestazione della pretesa dell’attore, se può in concreto rendere meno dispendioso l’esercizio processuale del diritto di costui, non per questo giustifica che i costi di tale esercizio debbano restare a suo carico. Nè varrebbe, in un simile caso, invocare l’applicazione, in luogo del mero principio di soccombenza, del criterio d’imputazione delle spese processuali a chi al processo ha dato causa. E’ pur sempre da una colpa organizzativa dell’Amministrazione che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice, al fine di conseguire l’indennizzo spettategli per l’eccessiva durata del processo.

Il provvedimento impugnato deve, perciò, essere cassato limitatamente alla statuizione riguardante le spese processuali.

Non occorrendo a tal riguardo ulteriori accertamenti, questa Corte può provvedere direttamente, liquidando le spese del giudizio del giudizio di merito, da porre a carico dell’Amministrazione convenuta, in Euro 873 (di cui 378 per onorari e 445 per diritti).

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’Amministrazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al capo sulle spese e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 445 per diritti ed Euro 378 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; e che determina per il giudizio di legittimità in Euro 525, di cui Euro 425 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-01-2012, n. 290

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, premessa la loro qualità di ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, Aeronautica o Marina e dell’Arma dei Carabinieri, espongono che in base all’art. 10 della L. n. 231 del 1990 sono obbligati ad un orario di servizio di trentasei ore settimanali. La medesima disposizione prevede, altresì, che in aggiunta alle trentasei ore, il personale militare "è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie retribuite ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.P.R. 10/4/1987, n. 150".

All’atto della cessazione dal servizio, l’amministrazione ha negato ad essi il computo del compenso relativo alle due ore settimanali di servizio nella indennità di buonuscita respingendo le relative istanza in tal senso avanzate. Da cui, l’odierno ricorso mediante il quale si deduce un unico, articolato motivo di gravame per violazione dell’art. 38, D.P.R. n. 1032 del 1973; degli artt. 9 e 10, L. n. 231 del 1990; dell’art. 5, D.P.R. n. 157 del 1987; dell’art. 2041 cod. civ.; degli artt. 36 e 97 Costituzione nonché eccesso di potere.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e del Tesoro nonché l’INPDAP, quest’ultima depositando controdeduzioni con le quali, oltre a resistere al gravame, eccepisce la prescrizione quinquennale dei diritti di credito nei confronti dei ricorrenti D.L.A., P.D., P.F. e F.C. risalendo i rispettivi atti di cessazione dal servizio in epoca anteriore al quinquennio che precede la notifica del ricorso giurisdizionale.

Consta in atti il deposito di nuova istanza di fissazione udienza a firma congiunta del difensore e dei ricorrenti Ciccozzi e Miolo (che si sono onerati di presentare detta istanza successivamente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 2010 ed entro i sei mesi successivi).

All’udienza del 16 novembre 2011, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la persistenza dell’interesse anche dei restanti ricorrenti, e comunque di tutti, alla coltivazione del ricorso.

Alla stessa udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Si può prescindere dall’esame della eccezione di prescrizione del diritto di credito attesa l’infondatezza del ricorso.

I ricorrenti muovono dalla premessa in diritto che gli emolumenti da essi percepiti a titolo di corrispettivo per il servizio prestato ai sensi dell’art. 10 della L. n. 231 del 1990 devono essere computati nel calcolo della indennità di buonuscita, atteso il carattere di emolumento fisso e continuativo del compenso in questione.

Il Collegio reputa infondata la pretesa creditoria.

In proposito sembra opportuno preliminarmente rammentare che una ricostruzione dell’istituto è stata a suo tempo effettuata dalla Commissione speciale per il pubblico impiego del Consiglio di Stato (parere n. 402 del 23 maggio 1993) che ha chiarito come l’obbligo imposto al personale militare, di prestare due ore settimanali di attività oltre all’orario normale, si pone in correlazione con l’esigenza organizzativa dell’ordinamento militare di conciliare la riduzione dell’orario settimanale delle prestazioni del personale con l’esigenza delle turnazioni specifiche del servizio, conferendosi alla prestazione eccedente la connotazione di attività aggiuntiva rispetto a quella ordinaria, come espressamente stabilito dal citato articolo 63, terzo comma, della L. n. 121 del 1981.

Ciò posto, il Collegio ritiene condivisibile la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 28 ottobre 2003, n. 6671; Sez. VI, 17 febbraio 2003, n. 842; T.A.R. Toscana, Sez. I, 6 giugno 2005, n. 2718) secondo cui il compenso delle ore aggiuntive per il detto lavoro straordinario deve essere escluso dal computo della indennità di buonuscita dovute ai militari in servizio, non ostando a tale conclusione la obbligatorietà (propria di ogni prestazione straordinaria richiesta al personale militare), né la predeterminazione per legge dell’entità del compenso, atteso che tali elementi non hanno altro ruolo che quello di una preventiva autorizzazione alla fruizione, da parte dell’Amministrazione militare, di due ore settimanali di attività straordinaria per le categorie contemplate dalla norma (in termini, C.d.s. sez. IV, 6 marzo 2006, n. 110).

La predeterminazione dell’entità del compenso non significa – come chiarito dal massimo consesso di giustizia amministrativa – la fissità dello stesso, in quanto deve rimanere fermo il criterio generale per la determinazione della misura in concreto dovuta, a seconda che la prestazione avvenga in orario diurno, notturno o in giornata festiva.

Sempre la giurisprudenza amministrativa ha anche escluso sospetti di illegittimità costituzionale della norma in commento (con riferimento agli articoli 36 e 97 della Costituzione) ove si consideri che alla natura straordinaria della prestazione corrisponde la straordinarietà del criterio di determinazione del compenso, il cui ammontare risulta largamente remunerativo del sacrificio imposto, a parità di prestazioni del medesimo tipo eventualmente rese nell’orario ordinario.

Più in particolare, ai fini della non computabilità degli emolumenti in questione nella indennità di buonuscita è stato chiarito che l’elenco delle voci retributive da includere nella base contributiva per l’indennità in parola, ai sensi dell’articolo 38 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032, ha carattere tassativo, come evidenziato dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di stato (cfr. decisione 17 settembre 1996, n. 19).

Va soggiunto, per completezza, che se questo era il quadro normativo relativo al periodo antecedente alla data del 31 dicembre 1995, nel periodo successivo, ovvero da tale data, in base all’articolo 37, comma 4, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, è stata incrementata l’indennità mensile professionale dell’importo inerente al compenso per prestazione di lavoro straordinario obbligatorio e le prestazioni medesime non sono più compensate a parte, in quanto conglobate nell’indennità mensile pensionabile.

La sopravvenienza di tale norma innovativa riconferma la inapplicabilità di disposizioni analoghe alla norma stessa per le situazioni pregresse.

I ricorrenti hanno chiesto, in via subordinata, la condanna dell’intimata amministrazione al pagamento dell’indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento (art. 2041 cod.civ.).

Anche questa pretesa è infondata.

E’ in configurabile, nella fattispecie, l’azione di indebito arricchimento prevista dall’art. 2041, cod.. civ. perché l’actio de in rem verso postula, quale indefettibile presupposto, un’effettiva diminuzione patrimoniale sofferta in conseguenza dei fatti dedotti a sostegno della pretesa mentre nel caso in esame i lavoratori non hanno sopportato alcun depauperamento che li legittimi all’esercizio dell’azione di arricchimento.

In conclusione, il ricorso va respinto siccome infondata la pretesa avanzata dai ricorrenti.

Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in gravame, tenuto anche conto delle oscillazioni della giurisprudenza all’epoca della proposizione del ricorso, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti costituite le spese di giudizio.

Nulla si dispone nei confronti dell’ENPAS non costituitosi in giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate tra le parti costituite.

Nulla spese nei confronti dell’ENPAS..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 26-02-2013, n. 9143 Attenuanti comuni generiche riparazione del danno e ravvedimento attivo

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 06/06/2012, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza con la quale, in data 24/06/2010, il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Trapani aveva ritenuto:

– C.S. colpevole dei reati di cui agli artt. 629 e 640 bis c.p.;

– C.D. colpevole del reato di cui all’art 629 c.p.;

– C.N. colpevole del reato di cui all’art. 640 bis c.p.;

– G.S., S.G., D.G.M. C., R.A., RI.Ar. colpevoli del reato di cui all’art. 378 c.p..

2. Avverso la suddetta sentenza, i suddetti imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.

3. C.S., C.D. e C.N., a mezzo del comune difensore, con un unico ricorso, hanno dedotto i seguenti motivi:

3.1. Violazione dell’art. 417 c.p.p., lett. B):

sostengono i ricorrenti C.S. e C.D. che il capo d’imputazione relativo al reato di estorsione sarebbe indeterminato, in quanto le condotte loro ascritte non risultavano ben connotate e specificate sotto il profilo spaziale e temporale, nè erano state adeguatamente individuate sotto il profilo materiale.

La censura era stata disattesa dalla Corte territoriale con motivazione censurabile "ove si consideri che sarebbe sempre demandato alla difesa la ricerca delle falle contenute nel capo d’accusa, costringendola ad estrapolare, dal compendio dell’intero fascicolo del P.M., tutti i dati necessari a colmare le lacune dell’imputazione che tale rimane".

3.2. violazione dell’art. 438 c.p.p., ss. per avere il giudice dell’udienza preliminare provveduto all’acquisizione di documenti – ricorsi introduttivi dei giudizi in materia di lavoro promossi dalle parti offese nei confronti degli imputati – successivamente al deposito della richiesta di giudizio abbreviato allo stato degli atti, con conseguente compromissione del diritto di difesa. Sul punto, la Corte aveva omesso di considerare che il suddetto rilievo era dirimente a nulla rilevando la circostanza che il giudice non avesse poi utilizzato i suddetti documenti. Peraltro, la Corte non aveva spiegato sulla base di quali elementi era giunta alla suddetta conclusione;

3.3. violazione dell’art. 192 c.p.p.: sostengono i ricorrenti che entrambi i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato il compendio istruttorio. Infatti, il medesimo si basava, per gran parte sulle sole dichiarazioni delle parti offese che, però, non potevano essere ritenute credibili. La Corte, poi, aveva omesso di valutare e spiegare le ragioni per le quali i testi sentiti nelle indagini difensive, non erano stati ritenuti credibili. La suddetta censura riguarda sia l’imputazione di estorsione che quella di truffa aggravata. In altri termini, secondo i ricorrenti, la Corte sulle doglianze dedotte, o aveva motivato in modo carente, o aveva addirittura omesso la motivazione.

3.4. violazione dell’art. 62 c.p., n. 6 per avere la Corte negato la concessione della suddetta attenuante senza mostrare di aver preso in esame le prove fornite dalla difesa dalle quali si desumeva che gli importi offerti mediante offerta reale erano satisfattivi di ogni pretesa come dimostrato dalla implicita rinuncia effettuata dalla tre parti civili al giudizio avanti al giudice del Lavoro.

4. G.S., S.G., D.G.M. C., R.A., RI.Ar., a mezzo del comune difensore, con un unico ricorso, hanno dedotto omessa motivazione in ordine sia all’elemento oggettivo che soggettivo del reato loro rispettivamente addebitato.
Motivi della decisione

1. C.S., C.D. e C.N.:

1.1. Violazione dell’art. 417 c.p.p., Lett. B): la censura è manifestamente infondata. Sul punto è sufficiente rilevare che il capo d’imputazione – riportato integralmente nella sentenza impugnata – è lungo ben due pagine ed in esso le condotte criminose, risultano dettagliatamente indicate.

La Corte territoriale, poi, ha anche chiarito, quanto al tempus commissi delicti, che le "condotte devono di necessità collocarsi nell’arco di tempo durante il quale le lavoratrici parti offese (licenziate in data 30 giungo 2007) hanno prestato servizio alle dipendenze del C. e in tal senso è il tenore dell’imputazione".

Si tratta di valutazione ineccepibile e, quindi, incensurabile in questa sede anche perchè gli stessi ricorrenti, non hanno fatto altro che ripetere in modo tralaticio la stessa doglianza: il che rende la rende aspecifica e generica e, quindi, inammissibile.

1.2. violazione dell’art. 438 c.p.p., ss. la Corte territoriale ha respinto la medesima censura osservando che "nessun pregiudizio, neppure potenziale, può essere ipotizzato per il diritto di difesa degli imputati (….) se si considera che tale documentazione non risulta essere stata utilizzata dalla stesso giudice ai fini della decisione (…)".

In questa sede i ricorrenti hanno ribadito la loro doglianza ma senza addurre particolari censure alla suddetta motivazione, limitandosi ai rilievi di cui si è detto, rilievi, però, che vanno ritenuti generici ed aspecifici e, quindi, inammissibili, in quanto gli stessi ricorrenti nulla hanno obiettato sul fatto dirimente che quella documentazione non fu utilizzata dal giudice dell’udienza preliminare nella motivazione.

1.3. violazione dell’art. 192 c.p.p.: la censura, come si è detto, involge sia il reato di estorsione che quello di truffa.

1.3.1. In ordine al reato di estorsione, la Corte territoriale, dopo avere illustrato le ragioni per le quali le dichiarazioni delle parti offese dovevano ritenersi credibili (essendo "assistite dai requisiti della costanza nel tempo e della con contraddittorietà e, inoltre, presentano un contenuto ricco di particolari; nè sono emersi agli atti elementi in forza dei quali poter ritenere l’esistenza di un intento calunniatorio"), ha chiarito che le suddette dichiarazioni avevano trovato una conferma nelle dichiarazioni della teste T., negli accertamenti bancari nonchè negli esiti degli accertamenti compiuti dal competente ispettorato del Lavoro.

La motivazione, quindi, deve ritenersi congrua, adeguata ed aderente agli evidenziati elementi fattuali e del tutto conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità in ordine alla valutazione delle dichiarazioni delle parti offese.

I ricorrenti, in ordine al reato di cui all’art. 629 c.p., obiettano che la Corte non avrebbe tenuto in considerazione:

a) le dichiarazioni dei testi assunti dalla difesa, Virgilio e Pennacchio in ordine alle pretese modalità anomale di assunzione e di retribuzione (pag. 9 ricorso);

b) le ragioni per le quali le parti offese erano state ritenute credibili e per quale motivo era stata ravvisata la mancanza di alternativa tra l’assunzione alle condizioni vessatorie imposte dai ricorrenti e il rifiuto ad essere assunte a quelle condizioni atteso che, come dichiarato dai testi V. e Sa., "in quel tempo, nell’hinterland trapanese vi era un esubero della domanda di lavoro nel settore tessile manifatturiero rispetto all’offerta": in altri termini, secondo la tesi dei ricorrenti, il rapporto di lavoro era stato contrattato liberamente fra le parti (pag. 13 ss ricorso).

La doglianza è infondata.

In ordine alla censura sub a), è appena il caso di rilevare che, come risulta dalle stesse dichiarazioni riportate testualmente nel ricorso, le suddette testi non hanno affatto smentito quanto affermato dalle parti civili essendosi limitate ad affermare che, stante il loro rapporto di amicizia con le parti offese, se queste avessero subito delle vessazioni, lo avrebbero saputo. Si tratta, come si può notare di dichiarazioni che non provano alcunchè, sicchè non si vede cosa la Corte avrebbe dovuto ribattere e perchè avrebbe dovuto prenderle in esame sia pure per confutarle.

In ordine alla doglianza sub b), si è già detto che la motivazione in ordine alla attendibilità delle parti offese, è inappuntabile.

Quanto alla censura secondo la quale il rapporto di lavoro era stato instaurato secondo una libera contrattazione fra le parti in quanto vi era un eccesso di domanda rispetto all’offerta, la Corte territoriale ha ribattuto che, in realtà, la situazione non era quella prospettata dalla difesa come "dimostrato dal fatto che le (parti offese), piuttosto che essere licenziate, si erano adattate a subire i trattamenti contra legem sopra ricordati, dei quali è stata in giudizio fornita la prova".

La motivazione è adeguata, congrua e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali, sicchè si sottrae alla censura con la quale i ricorrenti, in modo surrettizio, tentano, una nuova ed alternativa valutazione degli stessi elementi fattuali: il che deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità.

Nè, a minare la suddetta motivazione possono essere sufficienti le dichiarazioni di due testi assunti nelle indagini difensive, le cui dichiarazioni sono state severamente stigmatizzate dal giudice dell’udienza preliminare (pag. 30 ss della sentenza di primo grado).

1.3.2. Il reato di truffa aggravata, è trattato dalla Corte territoriale a pag. 9 ss della motivazione. La Corte, con motivazione amplissima spiega non solo le ragioni per le quali i ricorrenti dovevano ritenersi colpevoli del reato loro addebitato, ma confuta, altresì, punto per punto, le censure dedotte con i motivi di appello.

In questa sede, i ricorrenti con i motivi sub 3 (pag. 7), sub 5 (pag.

10) e sub 6 (pag. 12), tornano a ribadire la tesi difensiva esposta nei motivi di appello ma disattesa dalla Corte, sostenendo, in pratica, che la Corte o avrebbe travisato le prove, o non avrebbe considerato le prove offerte dalla difesa, o avrebbe motivato in modo carente e contraddittorio.

Al che deve replicarsi che le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la cui motivazione – letta anche in uno con l’accurata sentenza di primo grado (pag. 7 ss) – deve ritenersi logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, avendo anche puntualmente disatteso la tesi difensiva.

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittonetà motivazionali dedotte dai ricorrenti, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.

In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento": infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745;

Cass. 2436/1993 rv 196955.

Sul punto va, infatti ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze:

ex plurimis SS.UU. 24/1999.

Quanto, infine, alla doglianza secondo la quale la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in esame alcuni elementi fattuali favorevoli ad esso ricorrente, deve replicarsi che "in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicchè, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione il giudice non è tenuto, nella motivazione, a confutare, analiticamente, tutti gli elementi addotti dalla difesa, sempre che non siano di natura decisiva ai fini dell’assoluzione";

Cass. 29434/2004. riv 229220.

1.4. violazione dell’art. 62 c.p., n. 6: la Corte territoriale ha respinto la medesima doglianza, rilevando che non era stata "fornita la prova del risarcimento integrale del danno prima del giudizio o del fatto che, prima del giudizio, gli imputati si siano adoperati spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato".

In punto di diritto, va osservato quanto segue.

L’art. 62 c.p., n. 6 prevede l’attenuante dell’avere "riparato, prima del giudizio, interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni (…)".

La norma, secondo la corretta lettura che se ne deve dare, stabilisce, quindi, le seguenti condizioni perchè sia concessa l’attenuante:

– innanzitutto, il risarcimento dev’essere volontario ed antecedente al giudizio di primo grado;

– in secondo luogo, la riparazione del danno dev’essere integrale e, quindi, effettiva. Sul punto questa Corte, con giurisprudenza del tutto costante, ha rilevato, infatti, che l’attenuante in esame è soggettiva quanto agli effetti, ai sensi dell’art. 70 c.p., ma non anche ai fini del suo contenuto, per il quale deve qualificarsi come oggettiva, sicchè nel conflitto di interessi tra reo e vittima del reato, la prevalenza dell’interesse di quest’ultima all’integralità della riparazione non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo. Il legislatore, ha, invero, inteso dare alla figura della persona offesa e all’esigenza che il pregiudizio da questa subito a causa del comportamento criminoso del colpevole sia interamente ristorato. La considerazione dell’integrante del risarcimento è talmente esclusiva che nemmeno il più evidente tra gli indici di ravvedimento, quale in astratto potrebbe essere il trasferimento spontaneo di tutti i beni dell’imputato a favore della persona offesa, varrebbe a rendere operante l’attenuante se il riequilibrio patrimoniale non risultasse pieno; Cass. 12366/2010 Rv. 246673; Cass. 28554/2004 Rv. 228846;

– infine, la norma chiarisce quali debbano essere le modalità del risarcimento, ossia che la riparazione (integrale) del danno deve avvenire mediante il risarcimento e, quando sia possibile, mediante restituzione. Ciò significa, pertanto, che la restituzione (quando è possibile) non è alternativa al risarcimento (infatti la norma non usa il disgiuntivo "o") ma si cumula con il risarcimento come risulta testualmente dalla congiunzione "e".

Cosa la legge intenda per risarcimento lo si desume, poi, dall’art. 185 c.p. a norma del quale ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale (che è quantificabile a norma dell’art. 2043 c.c: ex plurimis Cass. 3912/1991 Rv. 186779) o non patrimoniale (art. 2059 c.c.), obbliga al risarcimento il colpevole.

E’ del tutto evidente, pertanto, che quando l’art. 62 c.p., n. 6 richiede la riparazione integrale del danno, intende affermare il principio secondo il quale l’attenuante è configurabile solo quando il colpevole abbia risarcito sia il danno patrimoniale (che può avvenire, in parte, anche con la semplice restituzione ove sia possibile) sia il danno non patrimoniale (ex plurimis Cass. 6479/2011 Rv. 249391), sicchè la semplice restituzione non costituisce integrale riparazione di tutti i danni dovendo i due mezzi (risarcimento e restituzioni) essere cumulati: in terminis Cass. 1989/1981 Rv. 152492; Cass. 1775/1971 Rv. 120571.

Infine, è appena il caso di rilevare che la valutazione della integrante del risarcimento spetta d’ufficio al giudice, indipendentemente dalle dichiarazioni della parte offesa (la quale, in ipotesi, potrebbe anche rinunciare al risarcimento: in tale ipotesi questa Corte ha chiarito che è comunque necessario che l’imputato abbia messo a disposizione la somma di danaro mediante offerta reale, al fine di consentire al giudice di valutare la serietà e la congruità della stessa: Cass. 8334/1998 Rv. 211143) ed indipendentemente da un eventuale accordo raggiunto fra le parti ove non sia realmente satisfattivo (Cass. 5767/2010 Rv. 246564; Cass. 3897/1983 Rv. 158783), proprio perchè la concessione o il diniego delle attenuanti è materia sottratta alla volontà delle parti ed è soggetta solo ai presupposti indicati dalla legge (volontarietà ed integrante del risarcimento avvenuto prima del giudizio di primo grado) la cui verifica spetta solo al giudice.

Orbene, applicando al caso di specie i suddetti principi di diritto ne deriva che la censura dedotta dai ricorrenti è generica perchè:

a) non chiarisce il momento in cui il preteso risarcimento avvenne;

b) ma, soprattutto, non chiarisce se l’offerta reale fosse comprensiva di tutto il danno e, quindi, non solo del danno patrimoniale ma anche del danno morale.

La Corte territoriale, infatti, ha respinto la domanda proprio sotto il suddetto duplice profilo. I ricorrenti, anche in questa sede, in realtà nulla hanno obiettato, limitandosi a reiterare la doglianza ma senza opporre alcunchè di preciso alla motivazione della Corte, la quale, pertanto, essendosi adeguata ai principi di diritto enunciati in ordine alla concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, non si presta ad alcuna censura.

1.5. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonchè, i soli C.S. e C.D. alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano come da dispositivo.

2. G.S., S.G., D.G.M. C., R.A., RI.Ar..

2.1. Il ricorso proposto da costoro è manifestamente infondato.

Invero, dalla lettura congiunta delle sentenze di merito (pag. 26 ss sentenza di primo grado e pag. 12 ss sentenza di appello), si desume che:

– "l’esistenza di attività di indagine a carico dei C. era fatto arcinoto e non negata nemmeno dalle difese dei prevenuti". pag.

27 sentenza di primo grado nella quale, a pag. 28 è spiegato anche il motivo per cui la tesi difensiva sulla rilevanza penale del contenuto delle dichiarazioni rese, non era condivisibile;

– le dichiarazioni rese agli ufficiali di P.G. dell’Ispettorato del Lavoro di Trapani in ordine all’effettivo svolgimento di attività produttiva da parte della Corsini Stefano s.r.l., erano pacificamente false: cfr pag. 29 sentenza di primo grado e pag. 13 sentenza di appello.

Alla stregua dei suddetti elementi fattuali, non è chiaro il motivo per cui non sarebbe configurabile l’elemento oggettivo del reato.

2.2. Quanto, poi, all’elemento soggettivo del delitto di favoreggiamento, il medesimo, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, va individuato nella consapevolezza dell’agente di fuorviare, con la sua condotta, l’attività di ricerca o di investigazione, senza che sia necessario che egli conosca la sussistenza obiettiva e subiettiva del reato presupposto.

Di conseguenza, se è vero che gli imputati sapevano dell’esistenza di attività di indagine a carico dei C., e, ciononostante dichiararono il falso, allora non si vede come dovrebbe ritenersi mancate l’elemento soggettivo.

2.3. Il ricorso, pertanto, va ritenuto manifestamente infondato a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso di C.S., C.D. e C. N. che condanna al pagamento delle spese processuali;

Dichiara inammissibile il ricorso di G.S., S. G., D.G.M.C., R.A., Ri.

A. e condanna i ricorrenti predetti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;

Condanna:

C.S. e C.D. alla rifusione in favore delle parti civili A.A.M. e Ro.Ma. delle spese dalle presse sostenute liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2013

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