Cass. civ. Sez. II, Sent., 01-03-2011, n. 5043 Cass. civ. Sez. II, Sent., 01-03-2011, n. 5043

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ragione.
Svolgimento del processo

P.G. citò innanzi al Tribunale di Campobasso i coniugi C.C. e M.M., assumendo che gli stessi non avrebbero adempiuto alle obbligazioni nascenti da un contratto preliminare del 27 aprile 1989, consistite nel pagamento del residuo prezzo (originariamente stabilito in L. 146 milioni) e nel versamento, ad esso attore – che era anche costruttore dell’intero stabile – delle rate di mutuo nel frattempo acceso dall’esponente; chiese che, risolto tale negozio, i predetti fossero condannati a restituire l’immobile, nel frattempo occupato dalla M., ed a risarcirgli i conseguenti danni.

Il C., nel costituirsi negò gli inadempimenti esposti affermando di aver versato in totale L. 120 milioni e sostenne che la mancata stipula del definitivo fosse da attribuirsi alla renitenza del P. a presentarsi innanzi al notaio, pur se sollecitato con missiva del giugno 1982; chiese, in subordine all’accoglimento della domanda avversaria, che il P. fosse condannato a restituire il prezzo pagato. La M. non si costituì.

L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 559/2002, respinse entrambe le domande, ritenendo, da un lato, che fosse stato dimostrato l’adempimento del promittente venditore, avendo costui consegnato il bene; dall’altro che l’inadempimento del promissario acquirente non fosse stato grave ai sensi dell’art. 1455 c.c., avendo pagato oltre due terzi del prezzo pattuito – 106 milioni su 146 – ed avendo manifestato la propria disponibilità a procedere alla stipula.

La Corte d’appello di Campobasso, adita dal P., nel contraddittorio del C. – che insistette nelle domande in precedenza proposte – e della M. – che eccepì la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo stata parte del contratto preliminare – pronunziando sentenza n. 20/2005, respinse l’impugnazione del P. ed accolse quello, che qualificò come gravame incidentale del C., ritenendo sussistente un inadempimento del promittente venditore in relazione alla mancata stipula del preliminare; dichiarò pertanto risolto tale contratto e condannò il P. a restituire al solo C. – avendo accolto l’eccezione di carenza di legittimazione della M. – la somma di Euro 57.491,00 oltre interessi e spese.

Contro tale decisione ha proposto ricorso il P., sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, cui hanno resistito, con separati controricorsi, le altre parti, depositando il C. a sua volta memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1 – Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dei contro ricorrenti, a cagione del fatto che la delega estesa a margine del ricorso (del seguente tenore: "Nomino a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui a lato e con facoltà di proporre o resistere in appello, l’avv. Nicola Berardi conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, con elezione di domicilio in Roma, alla via Sitino Benco 81, presso il sig D. D.G.") non farebbe riferimento al giudizio di cassazione e, anzi, neppure consentirebbe di ritenere che fosse rilasciata dopo la sentenza gravata.

2 – L’eccezione è infondata.

Il Collegio invero intende dare continuità al principio, da tempo enunciato da questa Corte (cfr Sez. Un 11178/1995; conf. Cass 1479/2008; S.U. n. 10691/2002, Cass. 11018/2000; Cass. 8747/1993) secondo il quale, nell’ipotesi in cui la procura non espliciti in modo chiaro ed univoco la volontà di proporre ricorso per cassazione, l’incertezza in ordine all’effettiva volontà del conferente non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, dovendosi interpretare l’atto secondo il principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c., (principio richiamato, a proposito degli atti processuali, dall’art. 159 c.p.c.) e perciò attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di procura di produrre i suoi effetti;

nessuna incertezza è invece configurabile nel caso in cui, pur essendosi fatto ricorso ad espressioni genenche (ad esempio per l’uso di timbri predisposti per altre evenienze), la procura sia stata apposta a margine del ricorso già redatto, atteso che tale circostanza esclude in radice ogni dubbio circa la volontà della parte di proporre il suddetto ricorso, quale che sia il tenore dei termini usati sulla redazione della procura.

3 – Con il primo motivo il P. lamenta la "violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., vizio, carenza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5" censurando la decisione della Corte distrettuale di ritenere che il C. avesse proposto un appello incidentale, mentre in realtà lo stesso si sarebbe limitato a rinviare ai propri atti difensivi del precedente grado di giudizio, insistendo nelle domande ed eccezioni colà formulate, senza dunque muovere critiche alla decisione di prime cure che, invece, aveva ritenuto insussistente l’inadempimento di esso ricorrente.

4 – Con ulteriore articolazione dello stesso motivo il P. assume che la Corte d’Appello sarebbe incorsa in un vizio di ultra c/o extrapetizione anche nella parte in cui dichiarò l’esistenza di un inadempimento di esso esponente, pur in assenza di qualsiasi domanda da parte delle controparti.

5 – La doglianza è fondata.

5/a – Dalla lettura della narrativa di fatto della sentenza impugnata – nonchè dalla diretta delibazione della comparsa di risposta del C., cui la Corte è legittimata, essendosi fatto valere, al di là dei non conferenti richiami all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, un vitium in procedendo che abilita all’esame diretto degli atti- emerge che l’appellato C. si era limitato a resistere all’appello del P.: l’espresso rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di restituzione di quanto pagato dal promissario acquirente, sul presupposto dell’adempimento del promittente venditore, aveva fatto sorgere nell’allora appellato l’interesse a proporre un appello incidentale nel quale però, in luogo dello stereotipo rinvio alle domande e difese svolte in prime cure, il C. avrebbe dovuto esporre un’argomentata critica – completamente omessa – avverso il ragionamento del Tribunale.

5/b – Non avendo il ( C. strutturato il proprio atto difensivo innanzi alla (Corte territoriale, secondo lo schema legale di cui all’art. 343 c.p.c., erroneamente il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza di un appello incidentale e, di conseguenza, ha deciso ultra petita nell’accoglierlo.

5/c – L’inidoneità dell’atto a poter essere qualificato come appello incidentale, forma oggetto di una delibazione logicamente preliminare rispetto alla verifica della tempestività del suo deposito – nella fattispecie non rispettata- e pertanto rimane assorbita la censura, pure contenuta nel ricorso, di inammissibilità di tale impugnazione incidentale per tardività. 6 – L’accoglimento del motivo che precede, portando alla cassazione del capo di decisione che aveva accertato l’inadempimento del P. e l’adempimento del C., comporta la necessità logica di esaminare il quarto motivo del ricorso, relativo all’esistenza di un inadempimento della medesima parte controricorrente quale causa della restituzione dell’immobile e del risarcimento del danno (temi affrontati nel secondo e terzo motivo).

7 – Deduce sul punto il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale – violando o disapplicando l’art. 2697 c.c.- avrebbe ritenuto l’esistenza di un ingiustificato rifiuto da parte di esso esponente a stipulare l’atto di vendita.

7/a – Tale doglianza deve ritenersi assorbita dal riscontrato vizio di ultrapetizione in cui è incorsa la Corte distrettuale, così che non può più essere messa in discussione l’esistenza di un inadempimento del P..

7/b – Si duole poi lo stesso ricorrente del fatto che il giudice dell’appello abbia ritenuto adempiente il C. all’obbligo di versare ad esso esponente le rate del mutuo che aveva stipulato per l’immobile oggetto di accordo preliminare, nonostante la presenza in atti delle ricevute di versamento del Credito fondiario ed Industriale da cui sarebbero risultate l’identità del mutuatario – il P. appunto- le somme oggetto di mutuo, la durata in anni del mutuo ed il numero di rate previste.

7/c – Il motivo è inammissibile in quanto l’omessa trascrizione nel ricorso del contratto di mutuo originario (del quale non è dato di sapere se interessasse tutto il fabbricato costruito dal P. o solo l’appartamento oggetto di preliminare) come pure delle ricevute che, secondo l’assunto, avrebbero dovuto dimostrare il pagamento da parte del P. e il connesso inadempimento del C. nel fornire la provvista, viola il principio di autosufficienza del ricorso medesimo (con riferimento all’art. 366 c.p.c., n. 4, in quanto, ratione temporis, all’epoca ancora non era stata modificata la norma in questione con l’aggiunta del n. 6).

7/d – Del pari inammissibile è la censura di non corretta interpretazione del preliminare quanto a tempi e misura del corrispettivo (comprensivo o meno di IVA): ciò sia perchè il detto contratto non è stato riprodotto al fine di render possibile lo scrutinio di congruità nell’interpretazione richiesto alla Corte, sia anche perchè la censura non era diretta alla dimostrazione della violazione delle norme sull’ermeneutica negoziale, così che per mezzo della stessa, surrettiziamente si sarebbe inteso introdurre un terzo grado di merito sul punto.

8 – La constatata erroneità della pronunzia della Corte di Appello nel ritenere il controricorrente parte adempiente, determina l’assorbimento del secondo motivo con il quale il ricorrente fa valere la violazione della norma codicistica in materia di restituzioni derivanti dalla pronunzia di risoluzione, in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale nel negare la retrocessione dell’immobile al deducente P. nei confronti del C.; del pari, il mancato riscontro – per le ragioni innanzi esposte- della domanda di risoluzione del P. assorbe la censura in esame anche in ordine alla denegata condanna al pagamento di somma pari ai canoni di locazione – quale manifestazione del diritto restitutorio conseguente alla risoluzione.

9 – Va invece accolto il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha fatto valere l’erronea interpretazione della propria domanda di restituzione dell’immobile, assumendo la Corte territoriale che a stessa fosse collegata solo alla pronunzia di risoluzione del preliminare per inadempimento del C. – così da escluderne la M. che di quel contratto non era stata parte- e non piuttosto la carenza nella succitata controricorrente di un valido titolo.

9/a – Invero, dalla lettura della citazione in primo grado – a cui la Corte è anche questa volta legittimata, essendosi prospettata la violazione di norma sul procedimento ( art. 345 c.p.c.) – emerge chiaramente che il P. indicò come stipulante il C. ma diede anche atto che l’immobile era passato, dopo l’esecuzione anticipata del preliminare e della separazione personale dalla M., nella disponibilità della moglie del predetto: da ciò se ne ricava che l’attuale ricorrente fece valere due titoli:

nei confronti del promissario acquirente, l’inadempimento del contratto preliminare; nei confronti della M., il proprio diritto dominicale, cui non si sarebbe validamente contrapposto un titolo in capo alla occupante.

9/b – La difettosa percezione dell’oggetto della domanda da parte del giudice del merito comporta la cassazione della sentenza ed il rinvio alla Corte di Appello – che si designa in quella dell’Aquila – per nuovo esame sul punto; il giudice del rinvio regolerà altresì le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione, accoglie per quanto di ragione il primo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo ed il quarto motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo esame, nei termini di cui in motivazione, alla Corte d’Appello de L’Aquila, la quale provvederà altresì alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-10-2010) 16-02-2011, n. 5857 Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo

1. A seguito di un esposto di Legambiente Onlus, poi costituitasi parte civile, il pubblico ministero di Agrigento il 17 agosto del 2001 disponeva il sequestro probatorio di una serie di immobili in relazione a vari abusi edilizi realizzati in località (OMISSIS), e segnatamente nell’area denominata (OMISSIS), ubicata in prossimità dell’abitato principale ed a meno di due chilometri dalla costa.

Il 6 aprile 2006 il p.m. respingeva alcune istanze di restituzione motivate sul fatto che non era stata ancora esercitata l’azione penale ed il reato si era prescritto.

Con ordinanza del 17 maggio 2006 il g.i.p. respingeva l’opposizione al decreto del p.m. sulla base della considerazione che l’aggiornamento delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato operato dal PM con le ulteriori ipotesi di reato di cui all’art. 640 c.p., comma 2 e artt. 110 e 323 c.p. giustificava il mantenimento del sequestro in quanto le cose pertinenti al reato risultavano strumentali.

Questa Corte (Cass., sez. 3^, 14 dicembre 2006 – 5 febbraio 2007 nn. 4415 e 4416) annullava senza rinvio l’ordinanza impugnata e disponeva il dissequestro dell’immobile e la restituzione all’avente diritto.

2. Successivamente, in data 12 gennaio 2007, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Agrigento chiedeva, ex artt. 405, 416 e 417 c.p.p., l’emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di 44 indagati a vario titolo ( artt. 416, 323, 479 e 640 c.p. e lottizzazione abusiva), coinvolti negli abusi edilizi suddetti. Si trattava dei dirigenti dell’Ufficio Tecnico Comunale di Agrigento, in riferimento ai singoli procedimenti amministrativi di rilascio della concessione edilizia; del funzionario istruttore di tutti i procedimenti concessori; dei soggetti "istanti", ossia titolari della concessione edilizia e/o proprietari dei lotti di terreno poi edificati.

In data 12 agosto 2008, nel corso dell’udienza preliminare, il g.u.p. disponeva il sequestro preventivo degli immobili finalizzato alla confisca D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 44 in ragione dell’ipotizzato reato di lottizzazione abusiva.

Il tribunale del riesame di Agrigento con ordinanza del 25 settembre 2008 confermava il sequestro.

Questa Corte (Cass., sez. 3^, 19 maggio 2009 – 24 luglio 2009, n. 30933) annullava l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Agrigento.

3. Intanto con sentenza resa in esito all’udienza camerale del 17 novembre 2008, depositata il 17 marzo 2009, il g.u.p. del Tribunale di Agrigento riconosceva l’intervenuta prescrizione, già al momento dell’esercizio dell’azione penale, in ordine al reato di lottizzazione abusiva descritto al capo h) della rubrica, nonchè a quello di abuso d’ufficio ( art. 323 c.p.c.); escludeva l’ipotesi di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, ed, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., dichiarava conseguentemente non doversi procedere nei confronti degli imputati G.A. ed altri e segnatamente degli odierni 26 ricorrenti trascritti in epigrafe, tutti imputati – per quanto ancora rileva al fine del presente ricorso – del reato di cui alla lettera h) della rubrica (lottizzazione abusiva), ad eccezione di A.L. imputato del reato di cui alla lett. h) della rubrica (quanto al reato di cui all’art. 323 c.p., mentre per il reato di cui all’art. 479 c.p. veniva pronunciato il proscioglimento per insussistenza del fatto).

In ragione del fatto che le risultanze acquisite consentivano comunque di ritenere accertata la lottizzazione abusiva, il g.u.p., nel dichiarare l’estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, disponeva inoltre – facendo applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, – la confisca e la conseguente acquisizione di diritto e gratuita al patrimonio del comune di Agrigento degli immobili (aree di terreno abusivamente lottizzate e manufatti sulle stesse realizzati) elencati nei decreti di sequestro preventivo dei giorni 12 agosto 2008 e 5 settembre 2008, appartenenti agli imputati nei confronti dei quali era stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, mentre disponeva il dissequestro degli immobili appartenenti ad altri imputati (diversi dagli odierni ricorrenti) per i quali aveva dichiarato non luogo a procedere con la formula "perchè il fatto non sussiste" o "perchè l’imputato non lo ha commesso".

Per quanto atteneva alla lottizzazione abusiva, il g.u.p. osservava che originariamente l’area in oggetto si presentava priva di manufatti edilizi ed era classificata dal Piano Regolatore Generale del comune di Agrigento come zona "E", ossia come zona agricola.

Già a far data dall’agosto 1996 si erano però sviluppati progressivi frazionamenti che avevano disgregato l’originario latifondo con la costituzione di ben cinquanta appezzamenti di terreno. Tra l’aprile 1997 e l’ottobre 2000 erano state inoltre presentate, peraltro da soggetti che esercitavano professioni diverse e non riferibili al settore dell’agricoltura, varie richieste di concessione edilizia per manufatti agricoli, talvolta in epoca precedente al relativo frazionamento dei fondi; ed a seguito di accertamenti eseguiti sui luoghi era risultato che sulla maggior parte delle aree frazionate, peraltro di dimensioni inidonee a consentire qualsivoglia attività agricola remunerativa, erano stati realizzati immobili con caratteristiche tipiche delle villette residenziali, spesso contornati da giardini ornamentali che nulla avevano a che fare con le colture o i prodotti per i quali in fase di progettazione si dichiarava funzionale il fabbricato. Sui fondi ancora inedificati stavano per essere realizzate altrettante villette. Altri manufatti già realizzati, infine, erano verosimilmente destinati ad attività commerciale. Era stato inoltre realizzato un funzionale impianto viario e molte villette erano recintate con materiali stabili, muri in pietra o recinzioni in ferro.

Il g.u.p. ha poi osservato che già alla data di emissione della richiesta di rinvio a giudizio (28 dicembre 2006) era trascorso il termine triennale di prescrizione della fattispecie contravvenzionale, decorrente dalla cessazione della permanenza del reato di lottizzazione abusiva (17 agosto 2001, data del sequestro probatorio). Ha quindi dichiarato non luogo a procedere per essere il reato estinto per prescrizione ed ha disposto la confisca degli immobili (aree di terreno abusivamente lottizzate e manufatti in esse abusivamente costruiti) come dettagliatamente specificati nel dispositivo del decreto di sequestro preventivo emesso dal medesimo g.u.p. in data 12 agosto 2008 nonchè nel decreto di sequestro preventivo emesso in data 5 settembre 2008 e, per l’effetto, ha disposto che gli immobili fossero acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune di Agrigento.

4. In particolare il g.u.p. ha rilevato che la confisca dei suoli abusivamente lottizzati costituisce una sanzione amministrativa che deve essere obbligatoriamente applicata dal giudice penale, anche nei confronti di terzi estranei al reato e acquirenti in buona fede del bene, una volta che egli accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva indipendentemente da una pronuncia di condanna, eccettuata soltanto l’ipotesi di assoluzione con la formula "perchè il fatto non sussiste".

La confisca urbanistica è obbligatoria e prescinde dalla condanna, unico suo presupposto essendo l’accertamento giurisdizionale della lottizzazione abusiva: in ciò differisce dalla confisca facoltativa delle cose utilizzate per commettere il reato o che ne sono il prodotto e il profitto, di cui all’art. 240 c.p., comma 1, che presuppone sempre la condanna.

Il riconoscimento dell’avvenuta lottizzazione abusiva in (OMISSIS) scaturiva – secondo il g.u.p. – dai risultati della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, nonchè dall’accertamento edilizio eseguito sui luoghi dai tecnici del Settore 8^ – Urbanistica UTC di Agrigento in data 27 giugno 2001 per ogni singolo immobile con relativo reperto fotografico.

In ragione di tali risultanze il g.u.p. riteneva accertata la lottizzazione abusiva, e quindi disponeva, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, la confisca – e la conseguente acquisizione di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune di Agrigento – degli immobili (aree di terreno abusivamente lottizzate e manufatti in esse costruiti) come indicati nel dispositivo del decreto di sequestro preventivo emesso dal medesimo g.u.p. in data 12 agosto 2008, nonchè nel decreto di sequestro preventivo emesso in data 5 settembre 2008, ad eccezione degli immobili per i quali invece disponeva il dissequestro ai sensi dell’art. 323 c.p.p. in quanto riferibili a imputati per i quali dichiarava il non luogo a procedere con la formula perchè il fatto non sussiste o perchè l’imputato non lo ha commesso.

5. Avverso detta sentenza hanno proposto appello, con separati atti, G.A., + ALTRI OMESSI .

L’adita Corte d’appello di Palermo con ordinanza del 17-25 marzo 2010 ha dichiarato la propria incompetenza ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione unitamente ad altrettanti ricorsi proposti da M.A., + ALTRI OMESSI .

In particolare D.A. ha proposto sia appello che ricorso per cassazione.

Le argomentazioni svolte dagli appellanti (il cui atto di appello deve intendersi convertito in ricorso per cassazione) e dei ricorrenti (ad eccezione dell’impugnazione di A.L.) sono in buona parte sovrapponibili.

I ricorrenti insistono nell’eccepire la illegittimità costituzionale – già disattesa dal primo giudice – del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2, nella parte in cui questo impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite, anche a prescindere dal giudizio di responsabilità ed anche nei confronti delle persone estranee ai fatti.

I ricorrenti poi focalizzano la loro attenzione principalmente sulla violazione del diritto di difesa realizzata con una statuizione ablativa emessa con la stessa sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato, resa in esito a udienza preliminare:

trattandosi, infatti, di udienza destinata esclusivamente alla verifica della fondatezza dell’accusa in vista dell’eventuale dibattimento, non sarebbe logicamente compatibile lo stringente accertamento sulla sussistenza del reato costituente indefettibile presupposto della confisca. Così operando (e cioè procedendo a tale accertamento nell’ambito di un giudizio destinato esclusivamente alla verifica della fondatezza dell’accusa in vista dell’eventuale dibattimento), il g.u.p. avrebbe violato i diritti di difesa degli interessati.

Inoltre lamentano che il g.u.p., omettendo di pronunciare immediatamente la sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato, e proseguendo le udienze per oltre 19 mesi pur in presenza di un’estinzione del reato maturata già alla data della richiesta di rinvio a giudizio, aveva dato luogo ad un’attività valutativa e accertativa preclusa dall’art. 129 c.p.p. e riverberantesi sulla legittimità della decisione.

In sostanza le argomentazioni dei ricorrenti convergono nel ritenere illegittima la disposta confisca.

Il solo A.L., in relazione all’imputazione di abuso d’ufficio di cui al capo f), assume di essersi limitato a redigere delle perizie su incarico di clienti, chiestegli allo scopo di accertare la rispondenza del progetto redatto da un professionista alle esigenze del cliente stesso; lamentando l’insussistenza di qualsivoglia sua responsabilità, chiede quindi di essere assolto con la formula "per non aver commesso il fatto". 6. In prossimità dell’udienza camerale vari ricorrenti hanno presentato memorie con motivi aggiunti richiamando in particolare Cass., sez. 3^, 19 maggio 2009 – 24 luglio 2009, n. 30933.
Motivi della decisione

1. I plurimi ricorsi, di cui si è detto in narrativa, possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.

Essi sono fondati nella parte in cui afferiscono alla disposta confisca delle aree lottizzate.

2. Giova premettere – per ricostruire il quadro normativo di riferimento – che il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30 (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) pone la definizione della fattispecie della "lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio" incentrandola sull’avvenuta trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi – mediante la realizzazione di opere (cd. lottizzazione abusiva materiale) o mediante frazionamento (cd. lottizzazione abusiva negoziale) – in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali, o senza la prescritta autorizzazione, così alterando l’ordinato assetto urbanistico del territorio.

La medesima disposizione – oltre a prevedere (al comma 9) la sanzione civilistica della nullità degli atti di trasferimento di tali terreni – disciplina il procedimento sanzionatorio dell’abusiva compromissione del territorio, articolandolo in una misura cautelare ed in un provvedimento ablatorio. Infatti il comma 7 prevede – in via cautelare, appunto – che, nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l’effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione – situazione alla quale è equiparabile quella in cui, ove l’autorizzazione di un piano di lottizzazione risulti contra legem, sia stato attivato il potere di annullamento d’ufficio dell’Amministrazione ovvero sia sopravvenuto l’annullamento da parte del giudice amministrativo -, ne dispone la sospensione con ordinanza da notificarsi ai proprietari delle aree. Il provvedimento comporta l’immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

In successivo comma 8 prevede poi che, trascorsi novanta giorni, ove non sia intervenuta la revoca del provvedimento di sospensione, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune: si tratta dunque di un provvedimento ablatorio a carattere sanzionatorio. Inoltre il dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere e quindi al ripristino della situazione qua ante.

E’ poi contemplato anche il caso di inerzia dell’Amministrazione comunale che fa scattare i poteri sostitutivi di cui all’art. 31, comma 8: è la Regione che in via sostitutiva adotta, nei successivi trenta giorni, i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale.

Si tratta quindi di un apparato sanzionatorio molto stringente, connotato dall’esercizio di potere amministrativo ed estrinsecantesi in atti amministrativi (l’ordine di sospensione, il provvedimento di acquisizione dell’area lottizzata, l’ordine di demolizione) suscettibili dell’ordinario sindacato del giudice amministrativo;

apparato peraltro presidiato anche dal previsto esercizio dell’azione penale – scilicet: per omissione di atti d’ufficio – in caso di inerzia dell’autorità amministrativa.

3. Parallelamente, ed in via suppletiva, il successivo art. 44, dopo aver configurato (al comma 1) la fattispecie di reato di lottizzazione abusiva, mutuando la definizione di cui all’art. 30, prevede, al comma 2, che la sentenza definitiva del giudice penale, che accerti che vi sia stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati, e delle opere abusivamente costruite; confisca per effetto della quale i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. Si tratta di un provvedimento del giudice penale a carattere sanzionatorio da cui consegue un effetto ablatorio del tutto analogo a quello che in linea di massima l’Amministrazione comunale è chiamata ad emettere ex art. 30, comma 8.

Vi è quindi un parallelismo, ma non una sovrapposizione: il giudice penale è chiamato in via suppletiva – perchè investito della cognizione penale sull’accertamento della fattispecie di reato di lottizzazione abusiva – ad adottare un provvedimento che in sostanza "anticipa" l’acquisizione dell’area al patrimonio del Comune che comunque l’Amministrazione comunale deve disporre ai sensi dell’art. 30, comma 8. Ma proprio perchè il giudice penale opera in funzione suppletiva, il suo intervento, che scherma quello dell’Amministrazione comunale, non potendo quest’ultima adottare il provvedimento di sua competenza in pendenza del procedimento penale, è giustificato nei limiti in cui egli è investito della cognizione della fattispecie della lottizzazione abusiva come reato. Al di là di questa ipotesi si riespande la competenza dell’Amministrazione comunale ad adottare essa il provvedimento ablatorio in funzione sanzionatoria che rimane pur sempre l’ipotesi di genere rispetto all’ipotesi di specie, costituita dalla confisca ex art. 44, comma 2, cit..

Il provvedimento amministrativo di acquisizione dell’area lottizzata al patrimonio (disponibile) del comune costituisce l’ipotesi generale perchè presuppone che si realizzi la fattispecie della lottizzazione abusiva di cui all’art. 30, prescindendo dalla ricorrenza (anche) del reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. c). La confisca del giudice penale è invece l’ipotesi particolare perchè presuppone che la fattispecie della lottizzazione abusiva, come reato, sia accertata in tutti i suoi elementi e segnatamente anche nell’elemento soggettivo del reato (cfr. Cass., Sez. 3^, 13 luglio 2009 – 8 ottobre 2009, n. 39078, che ha ribadito che il reato di lottizzazione abusiva si configura come contravvenzione di natura esclusivamente dolosa). Ciò significa che di norma il giudice penale accerta anche la responsabilità penale per il reato di lottizzazione abusiva con conseguente condanna dell’autore della lottizzazione stessa; ma la confisca è altresì possibile allorchè, pur potendo il giudice penale pervenire a questo accertamento della sussistenza di una lottizzazione abusiva, non vi sia però la pronuncia di condanna, ad es. perchè il reato è estinto per prescrizione o per altra ragione (morte del reo, amnistia).

Tale marcato parallelismo con un tipico provvedimento amministrativo a contenuto ablatorio e l’effetto dell’acquisizione al patrimonio dell’ente locale esponenziale dell’interesse leso (quello all’ordinato assetto del territorio) in luogo dell’acquisizione al patrimonio dello Stato, tipico della confisca ex art. 240 c.p. (Cass., Sez. 6^, 22 ottobre 1998-4 dicembre 1998, n, 3175), mostrano – come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (infra cit.) – che la confisca ex art. 44, comma 2, cit., non è riconducibile alla fattispecie dell’art. 240 c.p., nè in generale alle misure di sicurezza di cui agli artt. 199 ss. c.p.. Essa ha invece natura di sanzione amministrativa al pari del provvedimento ablatorio ex art. 30, comma 8; però, proprio perchè pronunciata in un contesto "penalistico", ha anche carattere afflittivo in riferimento all’art. 7 CEDU (per questo profilo v. infra), ma senza che ciò la trasformi in una misura di sicurezza.

4. Tale qualificazione della confisca delle aree lottizzate – come sanzione amministrativa e non già misura di sicurezza a carattere patrimoniale – è stata più volte affermata da questa Corte (Cass., Sez. 3^, 31 gennaio 1997 – 15 maggio 1997, n. 331; 18 novembre 1997 – 23 dicembre 1997, n. 3900; 24 febbraio 1999-6 maggio 1999, n. 777; 18 maggio 1999 – 25 giugno 1999, n. 1880), pur con qualche pronuncia diversamente orientata (Cass., Sez. 3^, 4 dicembre 1995 – 16 gennaio 1995, n. 4262), che ha invece ritenuto trattarsi di una misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria connessa alla oggettiva illiceità della cosa, aggiungendo però che essa colpisce i beni anche in capo a terzi possessori i quali, se estranei al reato ed acquirenti in buona fede, possono far valere i loro diritti in sede civile.

Anche la giurisprudenza costituzionale – che in generale ha affermato che la confisca può colpire singoli beni indipendentemente dal rapporto con il soggetto che ne dispone e che ciò può avvenire quando sussista una situazione di illiceità oggettiva, rimanendo comunque salvo l’eventuale affidamento incolpevole del terzo estraneo al reato (C. cost. n. 1 del 1997; cfr. anche C. cost. n. 229 del 1974) – ha riconosciuto, richiamando proprio l’orientamento prevalente di questa Corte, la natura di sanzione amministrativa della confisca ex art. 44, comma 2, cit. (C. cost. n. 187 del 1998).

Questo orientamento (prevalente) è poi stato ulteriormente confermato anche in epoca più recente; cfr. Cass., Sez. 3^, 7 luglio 2004 – 4 ottobre 2004, n. 38728, che ha ribadito che la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2, non ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, ma configura una sanzione amministrativa applicata dal giudice penale in via di supplenza rispetto al meccanismo amministrativo di acquisizione dei terreni lottizzati al patrimonio disponibile del comune.

5. Successivamente però la giurisprudenza della Corte europea diritti dell’uomo (cfr. sent., 20 gennaio 2009, Soc. Sud Fondi c. Gov. Italia) ha affermato che in caso di assoluzione dal reato di lottizzazione abusiva, motivata da errore di diritto inevitabile o scusabile, la confisca D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 44, comma 2, dell’insieme dei terreni abusivamente lottizzati e degli immobili illegittimamente costruiti lede l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’art. 1 del Protocollo 1 alla stessa convenzione, trattandosi di sanzione penale la cui applicabilità al caso di specie non era chiaramente prevista dalla legge, e sproporzionata rispetto allo scopo di tutela ambientale perseguito.

Ed ha aggiunto che sussiste violazione di tali disposizioni nel caso di confisca di terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite disposta, in assenza di qualsiasi indennizzo, dal giudice penale con la sentenza di assoluzione, sul presupposto che l’imputato abbia commesso un errore inevitabile e scusabile nell’interpretazione delle norme urbanistiche violate.

In sostanza la cit. sentenza della Corte EDU ha predicato la natura afflittiva della confisca, talchè sarebbe di dubbia legittimità costituzionale che essa possa essere disposta a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di terzi estranei al reato; ciò contrasterebbe – ha successivamente ritenuto C. app. Bari, ord., 9 aprile 2008 (in G.U, n. 38, 1 s.s., 2008) nel sollevare la questione di costituzionalità – con i principi di eguaglianza, della riserva penale di legge e della personalità della responsabilità penale enunciati dall’art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2 e art. 27 Cost., comma 1.

La Corte costituzionale (sent. n. 239 del 2009) – nel dichiarare inammissibile tale questione e proprio richiamando la cit. giurisprudenza della CEDU – ha affermato che in presenza di un apparente contrasto fra disposizioni legislative interne ed una disposizione della CEDU, anche quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può porsi un dubbio di costituzionalità, ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1, solo ove non si possa anzitutto risolvere il problema in via interpretativa. Infatti "al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò è permesso dai testi delle norme" e solo qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale "interposta", egli deve investire questa Corte delle relative questioni di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1" Cost. (cfr. anche sent. n. 349 del 2007 e n. 348 del 2007).

La Corte ha quindi ricordato che fra le sentenze di proscioglimento ve ne sono alcune che "pur non applicando una pena comportano, in diverse forme e gradazioni, un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell’imputato o comunque l’attribuzione del fatto all’imputato medesimo" (cosi anche C. cost. n. 85 del 2008). Quindi può sussistere questo "sostanziale riconoscimento", per quanto privo di effetti sul piano della responsabilità penale, anche quando sia processualmente impedito da una pronuncia di proscioglimento conseguente alla prescrizione del reato.

La pronuncia della Corte poi si chiude con una sorta di monito condizionato: "… ove l’adeguamento interpretativo, che appaia necessitato, risulti impossibile o l’eventuale diritto vivente che si formi in materia faccia sorgere dubbi sulla sua legittimità costituzionale, questa Corte potrà essere chiamata ad affrontare il problema della asserita incostituzionalità della disposizione di legge".

Occorre quindi – in sostanza – un’interpretazione adeguatrice dell’art. 44, comma 2, che renda la disposizione compatibile con la CEDU e segnatamente con il suo art. 7. 6. Dopo questo significativo arresto giurisprudenziale della Corte costituzionale la giurisprudenza di questa Corte si è mossa sul solco tracciato da tale pronuncia ed ha operato la richiesta interpretazione adeguatrice.

Ed infatti Cass., Sez. 3^, 9 luglio 2009 – 22 settembre 2009, n. 36844, pur ribadendo che la confisca prevista in materia di lottizzazione abusiva dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2, costituisce una sanzione amministrativa e non già una misura di sicurezza di natura patrimoniale, ne ha però affermato il carattere sanzionatorio ai sensi dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; sicchè la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite non può essere disposta nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato e dei quali sia stata accertata la buona fede. (conf.

Cass., Sez. 3^, 6 ottobre 2010-10 novembre 2010, n. 39715). Cfr. anche Cass., Sez. 3^, 13 luglio 2009 – 8 ottobre 2009, n. 39078, che – nel riaffermare che la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere illegittimamente costruite consegue non soltanto ad una sentenza di condanna, ma anche quando sia accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, pur non pervenendosi alla condanna od all’irrogazione della pena per causa diversa quale la prescrizione del reato – ha precisato che la confisca è comunque condizionata, sotto il profilo soggettivo, quanto meno all’accertamento di profili di colpa nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere.

7. In questo contesto di interpretazione adeguatrice dell’art. 44, comma 2, che ha recuperato il predicato carattere di afflittività della confisca per gli effetti di cui all’art. 7 CEDU, assume un significato più pregnante il presupposto della confisca stessa, che può essere disposta dal giudice penale, presupposto consistente nell’"accertamento" della lottizzazione pur in mancanza di sentenza di condanna. Tale accertamento, ove non si accompagni alla pronuncia di condanna, implica comunque che il giudice penale sia stato ritualmente investito della cognizione del fatto-reato e ciò è possibile nei limiti in cui sia legittimamente esercitabile l’azione penale. Se il giudice è chiamato a rendere una pronuncia di merito in ordine all’azione penale, esercitata dal p.m., ha gli elementi probatori – o è in condizione di acquisire tali elementi (esercitando, ad es., in sede di udienza preliminare, i poteri di integrazione probatoria del giudice di cui all’art. 422 c.p.p.) – per accertare la lottizzazione abusiva, unitamente a pronunciarsi sulla responsabilità penale dell’imputato.

Pur dopo le modifiche del codice di rito (in particolare dell’udienza preliminare) introdotte dal D.L. 7 aprile 2000, n. 82, conv. in L. 5 giugno 2000, n. 144, che segnatamente all’art. 2 sexies ha novellato il comma 6, art. 425 c.p.p. escludendo che il g.u.p. possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, si ha che legittimamente il g.u.p. può adottare tale pronuncia di proscioglimento e contestualmente accertare la sussistenza dei presupposti della lottizzazione abusiva – eventualmente avvalendosi dei poteri officiosi previsti dal cit. art. 422 c.p.p. per l’integrazione probatoria – per disporre la confisca delle aree abusivamente lottizzate; confisca che, non riconducibile (per quanto sopra rilevato) a quella di cui all’art. 240 c.p., si sottrae comunque allo sbarramento del novellato comma 5, art. 425 c.p.p. proprio perchè sanzione amministrativa e non già misura di sicurezza.

Sulla base dunque degli elementi probatori prodotti dal p.m. nell’esercizio dell’azione penale e di quelli difensivi eventualmente versati in atti ai sensi degli artt. 391 bis ss. c.p.c., nonchè della possibile attività di integrazione probatoria dello stesso g.u.p., può quest’ultimo pronunciare, nel contraddittorio così instaurato tra le parti, la confisca delle aree abusivamente lottizzate anche se poi egli, per una delle ragioni previste dall’art. 425 c.p.p., commi 1 e 3, debba prosciogliere l’imputato dall’accusa mossagli con l’esercizio dell’azione penale.

8. Ma – ed è questa la conclusione alla quale può pervenirsi sulla base di quanto finora argomentato – se si ha che proprio in radice l’esercizio dell’azione penale risulti precluso perchè, come nella specie, il reato è già estinto per prescrizione, il giudice penale non può affatto essere investito con l’esercizio dell’azione penale, ma la notitia criminis, eventualmente pervenuta al p.m., comporta la richiesta di archiviazione ex artt. 411 e 408 c.p.p. senza esercizio dell’azione penale. Cfr. – mutatis mutandis – Cass., Sez. 1^, 6 luglio 2004 – 30 luglio 2004, n. 33129, che ha affermato che, in ragione del principio della "immediatezza" che impone al giudice, quando il reato risulta estinto per prescrizione, di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., anche se il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare, il decreto del g.u.p. che non di meno disponga il rinvio a giudizio per un reato, dando contestualmente atto della estinzione dello stesso per prescrizione, costituisce un provvedimento abnorme.

In tale evenienza non si apre affatto una fase in cui il giudice penale è chiamato a quell’accertamento del reato di lottizzazione abusiva che giustifica la sua investitura – in via suppletiva del potere sanzionatorio dell’Amministrazione comunale – dell’accertamento della stessa lottizzazione abusiva al fine dell’applicazione della sanzione amministrativa della confisca delle aree lottizzate. Ove puranche – in luogo della richiesta di archiviazione – l’azione penale sia esercitata intempestivamente – ossia dopo l’estinzione del reato per prescrizione – il giudice dell’udienza preliminare non può che dichiarare immediatamente, ex art. 129 c.p.p., comma 1, la causa di estinzione del reato e pronunciare il proscioglimento dell’imputato. Viene in ogni caso meno – perchè non ha ragion d’essere in mancanza dell’occasione dell’accertamento del reato – la funzione suppletiva del giudice penale – di cui si è detto sopra sub 3 – insita nella previsione dell’art. 44, comma 2, cit., e riemerge l’Amministrazione attiva – quella comunale – chiamata ad adottare i provvedimenti sanzionatoli di cui all’art. 30, commi 7 e 8, a fronte dei quali la tutela giurisdizionale (innanzi al giudice amministrativo), di chi tali provvedimenti subisce, è piena.

In conclusione – come principio di diritto – deve escludersi che il giudice penale possa compiere l’accertamento della sussistenza dei presupposti della lottizzazione abusiva e possa conseguentemente disporre la confisca ex art. 44, comma 2, cit. allorchè il reato risulti estinto ancor prima che sia esercitata l’azione penale (conf.

Cass., Sez. 3^, 19 maggio 2009 – 24 luglio 2009, n. 30933).

9. Nella specie è pacifico che la prescrizione del reato sia intervenuta prima dell’esercizio dell’azione penale e quindi il giudice investito con l’esercizio tardivo dell’azione penale non poteva fare altro che emettere una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione astenendosi dalla valutazione degli atti di indagine del p.m. (una consulenza tecnica) e dall’adozione di atti istruttori ex art. 422 c.p.p..

In questa ipotesi – in cui l’azione penale non può (più) essere esercitata – la sanzione amministrativa dell’acquisizione delle aree lottizzate al patrimonio disponibile del comune è tutta demandata all’autorità amministrativa ex art. 30, commi 7 e 8, cit.

Invece il g.u.p., procedendo autonomamente all’accertamento della fattispecie di lottizzazione abusiva, pur nella consapevolezza di non doversi pronunciare nel merito dell’azione penale in quanto esercitata quando il reato era già estinto, ha violato il disposto dell’art. 44, comma 2, che consente la confisca delle aree abusivamente lottizzate quando – e solo quando – il giudice penale, chiamato a pronunciarsi sull’esistenza del reato di lottizzazione abusiva per essere stata, ritualmente e tempestivamente, esercitata l’azione penale, possa accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie anche a prescindere dall’affermazione della penale responsabilità dell’imputato; sicchè l’impugnata sentenza deve essere in tale parte annullata e l’annullamento deve essere pronunciato senza rinvio giacchè è rimesso all’Autorità amministrativa l’adozione – ex art. 30, comma 8, cit. – dei provvedimenti ablatori delle singole aree lottizzate.

10. 1 ricorsi sono pertanto fondati nella parte in cui si riferiscono alla disposta confisca delle aree abusivamente lottizzate.

Sono invece infondati nel resto – anche in riferimento al reato di abuso d’ufficio ( art. 323 c.p.) contestato al solo ricorrente A., parimenti prosciolto per estinzione del reato per prescrizione – avendo il g.u.p. correttamente rilevato che non risultavano elementi per ritenere ex art. 129 c.p.p., comma 2, che gli imputati non avessero commesso il fatto o che questo non sussistesse; nè i ricorrenti hanno indicato decisivi elementi di fatto che il g.u.p. non abbia considerato.

Pertanto i ricorsi vanno accolti con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle aree lottizzate; vanno poi rigettati nel resto.
P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla confisca; rigetta nel resto i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-04-2011, n. 9574 Indennità di contingenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 maggio 2000, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva le domande proposte da B.E., B.F., D.F.P. e F.D., dirette ad ottenere la condanna della ACEA spa, presso cui avevano lavorato, all’inserimento, nella base di computo del TFR, della indennità di presenza e dell’assegno fisso del 14%, della indennità oltre le 11 ore e dell’indennità di trasferta.

Rigettava, invece, la domanda riconvenzionale, proposta dalla società, avente ad oggetto la restituzione da parte dei ricorrenti delle somme percepite a titolo di incidenza sulla indennità di presenza delle quote dì indennità di contingenza maturate dal 10.2. 1977 alla risoluzione dei ciascuno dei rapporti di lavoro; ciò in quanto, il diritto doveva ritenersi estinto per prescrizione relativamente al periodo 1.2.1977 – 28.2.1986 e non fondata la richiesta per il periodo successivo al febbraio 1986, sulla base degli accordi sindacali sottoscritti dalla stessa Acea.

Avverso tale decisione proponeva appello la ACEA, contestandola sotto vari profili.

Con sentenza del 15 novembre 2005 – 27 febbraio 2006, l’adita Corte d’appello di Roma rigettava il gravame.

A sostegno della decisione osservava che nessuna delle censure mosse alla decisione del primo Giudice inficiavano la correttezza della pronuncia, avendo tutte le indennità in oggetto, caratteristiche tali da giustificare, secondo legge, l’inclusione nel richiesto computo.

Quanto, poi, alla domanda riconvenzionale, la stessa andava disattesa sulla base dell’accordo del 9 ottobre 1986 – e di quelli successivi- contenente la comune volontà delle parti stipulanti di continuare ad includere nell’indennità di presenza l’indennità di contingenza.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’ACEA spa con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Gli intimati B.F., D.F.P. e F.D., con esclusione di B.E., hanno depositato procura speciale.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso la spa ACEA, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 26 febbraio 1986, n. 38 (art. unico) e della L. 13 luglio 1990, n. 191, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostiene che la Corte d’Appello sarebbe incorsa in dette violazioni nell’aver ritenuto che per il periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 38 del 1986 (e anche tenendo conto dell’intervento della Corte Cost. n. 124/91 quanto all’illegittimità "sopravvenuta" del D.L. n. 12 del 1977, art. 2 e all’eliminazione del cd. "blocco della contingenza" a decorrere dal 28 febbraio 1986) le quote di indennità di contingenza sull’indennità di presenza fossero dovute ai dipendenti ACEA, negando perciò il diritto di quest’ultima alla ripetizione. Sul punto la sentenza impugnata – sempre secondo la ricorrente – non avrebbe motivato o, per lo meno, avrebbe offerto una motivazione inappagante avulsa dal dato normativo. Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8232 del 2002, richiamata dalla stessa società ricorrente, hanno affermato il principio secondo cui "l’accertamento dell’eventuale persistenza dell’efficacia di clausole contrattuali collettive originariamente valide ma successivamente divenute nulle per contrasto con le sopravvenute norme imperative sul cosiddetto blocco di contingenza di cui al D.L. 1 febbraio 1977, n. 12 (convertito dalla L. 31 marzo 1977, n. 91), norme, queste, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 124 del 1991, limitatamente al periodo successivo all’entrata in vigore della L. 26 febbraio 1986, n. 38, non pone un problema di reviviscenza, in quanto gli accordi o contratti collettivi ancora vigenti a tale data e non conformi al disposto di cui alla L. 26 febbraio 1986, n. 38, art. 1, comma 1, seconda patte debbono ritenersi nulli, a norma del medesimo art. 1, comma 2 di detta legge" (Cass. Sez. Un. 6 giugno 2002 n. 8232).

Con detta sentenza è stato tra l’altro precisato che: "il nuovo quadro normativo in materia, nel limitare la maggiore compressione dell’autonomia contrattuale collettiva a quella "vigente", sembra trovare la sua ratio in una sorta di "azzeramento" della medesima ove non conforme al suo dettato, salvo, "per il futuro, il possibile intervento di nuovi accordi collettivi contenenti una disciplina diversa, eventualmente più favorevoli ai lavoratori" (così Corte Cost. sent. N 124 del 1991 cit.)".

E’evidente, quindi, che la nullità riguarda soltanto gli accordi o contratti collettivi ancora vigenti alla data di entrata in vigore della L. n. 38 del 1986 e non anche gli accordi successivi (come quello in esame del 9-10-1986 – in tal senso v. Cass. n. 25943/05), fatti salvi dalla norma, come precisato dalla Corte Costituzionale e dalle Sezioni Unite di questa Corte. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno contenute come in dispositivo, avendo il difensore dei lavoratori B.F., D.F.P. e F.D. partecipato alla sola discussione senza avere presentato controricorso.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di B.F. D.F. e F. delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 1.000,00 per onorari ed oltre accessori; nulla per le spese riguardo a B.E..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 16-03-2011, n. 10997 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 13/4/10 il Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a S.G., condannato per reati edilizi con sentenza 13/4/05 dello stesso Tribunale confermata con sentenza 14/6/07 della Corte di Appello di Reggio Calabria (mesi sei e giorni sei di arresto e 4.100 Euro di ammenda). Ciò a causa dell’omesso adempimento dell’obbligo di demolizione delle opere abusive entro il termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza (12/10/07). Dichiarava estinta la medesima pena in forza della L. Indulto n. 241 del 2006.

Ricorreva per cassazione la difesa dello S., deducendo la nullità dell’ordinanza per violazione di legge ( art. 168 c.p. e art. 674 c.p.p.): l’interessato non era a conoscenza della data del passaggio in giudicato della sentenza che lo riguardava nè, non essendo un tecnico del diritto, egli era in grado di comprendere il meccanismo che portava ad un tale risultato. Nel caso in esame la notifica era stata effettuata al difensore ex art. 157 c.p.p., comma 8-bis, (e non personalmente alla parte) secondo un’interpretazione della norma disattesa da autorevole giurisprudenza (citata Cass., sez. 5^, sent. n. 44608 del 2005, Rizzato) nè il Pm non si era attivato per quanto di sua competenza. Infine anche l’art. 656 c.p.p., comma 5 prevede che l’ordine di esecuzione (di pena detentiva) sia notificata non solo al difensore ma anche al condannato personalmente. Chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ricordando che era obbligo dell’interessato informarsi sulla data di passaggio in giudicato della sentenza (non essendo previsto in proposito alcun obbligo di informazione dell’ufficio), chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.

Fuor di luogo (nell’ottica difensiva) citare la sentenza della S.C., sez. 3^, n. 20378 del 24/2/04, dep. 30/4/04, rv. 229035, Borrello ed altro: vi si afferma, infatti (peraltro riportato con evidenza nel ricorso stesso), il necessario adempimento dell’obbligo di demolizione, "salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario". Non si vede davvero come un omesso obbligo di diligenza da parte del condannato o una sua pretesa ignoranza della legge penale possano equivalere ad una impossibilità sopravvenuta.

Nè maggior pregio ha il richiamo alla L. 22 aprile 2005, n. 60 sui destinatari delle notificazioni, posto che nessun obbligo di notifica alle parti (sia al condannato che al suo difensore) in relazione al passaggio in giudicato della sentenza grava sull’ufficio. Ciò che è dovuta è solo la notifica dell’ordine di esecuzione della pena definitiva ex art. 656 c.p.p. (potendosi argomentare in tal senso anche ex Cass, sez. 6^, sent. n. 7685 del 18/4/00, rv. 217553, Martinotti e successive di ugual contenuto). In ogni caso la giurisprudenza richiamata in generale sull’ambito applicativo dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis (Cass., sez. 5^, sent. n. 44608 del 24/10/05, rv. 232612, Rizzato; ma nello stesso senso si può citare anche Cass., 5^, sent. n. 8108 del 25/1/07, rv. 2365, Landro e altro) è stata successivamente superata (v. infatti Cass., sez. 3^, sent. n. 41063 del 20/9/07, rv. 237639, Di Popolo A., e Cass., 3^, sent. n. 6790 del 9/1/08, rv. 238364, Salvietti e altri).

Nè è conferente il richiamo all’art. 656 c.p.p., comma 5 circa il previsto obbligo di notifica al condannato e al suo difensore dell’ordine di esecuzione e del correlativo decreto di sospensione della pena, che riguarda appunto l’esecuzione di pene detentive e non gli eventuali obblighi od oneri che gravano sul condannato.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

visto l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 Euro alla cassa delle ammende.

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