Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-01-2011) 31-01-2011, n. 3399 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.A. ricorre per cassazione contro la sentenza 7 novembre 2010 con la quale la Corte di appello di Salerno confermava la decisione 12 aprile 2010 del Tribunale di Nocera Inferiore che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente per il reato di maltrattamenti in danno del coniuge C.P. e di violazione di domicilio consumata sempre in danno della C. Il F. lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità che sarebbe stata affermata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni della C. e senza il necessario approfondimento sulla effettiva condotta addebitata, non riconducibile, per l’episodicità dei fatti,nell’ipotesi di reato di cui all’art. 572 c.p.: farebbe, infatti, difetto un sufficiente assetto dimostrativo in grado di ricollegare l’ultimo episodio contestato (quello che ha dato vita, cioè, all’imputazione di violazione di domicilio) ai fatti pregressi, inquadrabili in una condotta permanente.

Il ricorso è inammissibile.

Ci si trova, infatti, in presenza della richiesta di una nuova valutazione delle prove – per di più formulata con elusione del necessario requisito della specificità – avendo il giudice a quo ampiamente argomentato in punto di responsabilità, demolendo ciascuna delle censure proposte nell’atto di appello, incentrate, ancora una volta, sulla pretesa occasionalità delle condotte.

E’ ius reception nella giurisprudenza di questa Corte che le ricostruzioni alternative, al pari delle censure sulla selezione e la interpretazione del materiale probatorio, non possono essere configurate come denunce attinenti alla motivazione allorchè la stessa sia, nei suoi contenuti fondamentali, coerente e plausibile.

In presenza di una corretta ricostruzione della vicenda, in questa sede non è ammessa incursione alcuna nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi valutativa dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di scrutinare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr., ex plurimis, Sez. un., 23 febbraio 2003, Petrella).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 11-02-2011, n. 145 Monopoli pubblici commercio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, titolare dell’esercizio bar totoricevitoria "E.P." in Santena, espone d’aver inoltrato istanza in data 2/2/2003 all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Torino per ottenere l’autorizzazione per "rivendita ordinaria di generi di monopolio", poi riproposta in data 4/2/2004, chiedendo, in subordine, almeno il rilascio del "patentino" tabacchi.

Tale istanza è stata respinta dal direttore dell’Ispettorato Compartimentale di Torino, con provvedimento prot. n. 16232/PAT in data 5 agosto 2004, in quanto la zona è stata ritenuta sufficientemente servita e non sono state ritenute sussistenti le condizioni per un’espansione dell’attuale assetto distributivo dei generi di monopolio, avuto riguardo ai pareri negativi espressi dalla Guardia di Finanza e dall’Associazione di categoria dei tabaccai, alla constatata presenza nella zona di altri patentini, alla considerazione che la zona risulta sufficientemente servita dalle rivendite già esistenti, munite di rivenditore automatico di sigarette, che garantiscono il servizio anche nelle ore notturne e alle effettive esigenze del servizio in rapporto allo sviluppo degli insediamenti abitativi.

La legittimità di tale provvedimento viene contestata dalla ricorrente per violazione, falso ed erroneo accertamento dei requisiti e delle distanze tra rivendite ex art. 21 Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, per eccesso di potere per difetto d’istruttoria, per illogicità e contraddittorietà, per violazione di legge con riferimento all’art. 3 L. 241/90 per difetto di motivazione e per eccesso di potere per sviamento.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino per resistere al ricorso, contestandone la fondatezza.

La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 13 luglio 2010 e quivi rinviata a quella del 19 gennaio 2011, all’esito della quale è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Osserva, invero, il Collegio che l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’istituzione di nuove rivendite ordinarie di generi di monopolio e nel rilascio dei patentini per la vendita di tali generi.

L’art. 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 stabilisce, infatti, che le rivendite ordinarie sono istituite "dove e quando l’Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell’interesse del servizio" e il successivo art. 23 che "salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l’Amministrazione "può" consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi…" a mezzo patentino.

L’attenta disamina delle specifiche disposizioni di legge e delle istruzioni contenute nella circolare ministeriale n. 04/63406 in data 25 settembre 2001 consente, peraltro, di affermare che il primo imprescindibile presupposto richiesto per l’istituzione delle rivendite ordinarie e per il rilascio dei patentini non sia costituito dal mero accertamento del rispetto delle distanze legali tra rivendite o dell’orario di apertura osservato, quanto piuttosto – in via prioritaria ed essenziale – dalla sussistenza di effettive ragioni di ampliamento del servizio nella zona in cui è ubicato l’esercizio istante.

Nel caso di specie, consta che l’Amministrazione abbia compiuto un’adeguata istruttoria ed abbia fornito ragionevole contezza delle valutazioni poste a sostegno delle scelte operate, avuto riguardo alla situazione di fatto e agli interessi coinvolti.

Pur sembrando, invero, riferirsi il provvedimento gravato unicamente alla richiesta di autorizzazione del patentino, risulta essere stata compiutamente valutata la situazione fattuale.

L’Amministrazione non ha tralasciato, infatti, di valutare, in via prioritaria, la sussistenza di specifiche esigenze di servizio nella distribuzione dei generi di monopolio in rapporto allo sviluppo degli insediamenti abitativi.

Ma è stato proprio tale presupposto basilare ad essere ritenuto mancante.

E’ stato, infatti, accertato che la zona è sufficientemente servita dalle rivendite già esistenti, peraltro munite di distributore automatico in grado di assicurare l’erogazione del servizio anche in orario notturno.

Inoltre, nella medesima zona risultano già autorizzati altri patentini e nessuna rilevanza pare assumere la circostanza che la ricorrente rilevi che un esercizio ubicato a circa 1.000 metri di distanza dal suo possa non essere ritenuto ubicato nelle "immediate vicinanze", atteso che il requisito della distanza, pur potendo essere diversamente apprezzato, non è comunque in grado di mettere in discussione "la presenza nella zona di altri patentini", constatata dall’Amministrazione e posta a sostegno del provvedimento gravato, unitamente ad altre ragioni, nell’ambito della complessiva valutazione delle esigenze del territorio.

Non va dimenticato, peraltro, che, con specifico riferimento al rilascio del patentino, la circolare ministeriale innanzi citata precisa che esso, in considerazione del carattere di complementarietà del servizio svolto, "non deve essere una duplicazione delle rivendite, bensì un’espressione della preesistente struttura di vendita giustificata dalla necessità del servizio al pubblico nei luoghi e nei tempi in cui tale servizio non possa essere svolto dalla tabaccherie" e che, a tal proposito, "assumerà preminente rilievo l’orario prolungato dell’esercizio del richiedente rispetto alle rivendite circostanti, il giorno di riposo settimanale diverso rispetto a quello delle tabaccherie viciniori e l’eventuale presenza di distributori automatici nella tabaccheria più vicina. In quest’ultimo caso il patentino non potrà essere concesso".

La circolare non tralascia, peraltro, di porre l’accento sull’esigenza che l’estensione del servizio della preesistente struttura di vendita, che viene a realizzarsi con il rilascio del patentino, "dovrà in ogni caso essere correlata ad obiettive esigenze di servizio, tali da giustificare l’ampliamento del servizio di vendita al pubblico".

Orbene, in base alle risultanze dell’istruttoria svolta, non pare – in effetti – ricorrere, nel caso di specie, nessuno degli elementi che avrebbero potuto legittimare il rilascio dell’autorizzazione invocata e far apparire viziata la decisione assunta dall’Amministrazione.

Poco rileva, infatti, che l’esercizio dell’istante rispetti le distanze minime tra rivendite indicate nella legge e nella circolare ministeriale, atteso che non è stato tale parametro ad indurre l’Amministrazione a negare l’autorizzazione richiesta, ma, unicamente, l’accertata insussistenza di specifiche ragioni di servizio, tali da giustificare l’istituzione di una nuova rivendita o il rilascio del patentino.

Nessuno dei vizi lamentati con il primo motivo di gravame è, quindi, ravvisabile nell’operato dell’Amministrazione e, anzi, le censure dedotte paiono in effetti decisamente inconferenti ai fini del vaglio della legittimità del provvedimento impugnato.

Ad analoga sorte pare, peraltro, destinato anche il secondo motivo di gravame dedotto, atteso che, come precedentemente illustrato, il provvedimento gravato è sorretto da una chiara ed esplicita motivazione ovvero la considerazione che la zona ove è ubicato l’esercizio della ricorrente risulta adeguatamente servita dalle rivendite già esistenti, munite di distributore automatico di sigarette, che garantiscono il servizio anche in orario notturno, e dalla presenza di altri patentini, conseguendone che non sussistono esigenze di espansione dell’attuale assetto distributivo dei generi di monopolio in rapporto allo sviluppo degli insediamenti abitativi.

In base alle considerazioni innanzi esposte il ricorso va, quindi, respinto, in quanto infondato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, attesa la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-11-2010) 02-03-2011, n. 7989

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di appello di Milano, con la sentenza del 23.11.2009, ha confermato la sentenza del GUP del locale tribunale, in data 28.1.2009, con la quale C.M., con altri imputati, veniva condannato alla pena come in atti per vari episodi di rapina aggravata ed altro.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Nell’esteso ed articolato atto difensivo, il ricorrente, piuttosto che individuare specificamente i passaggi della sentenza affetti dal denunciato vizio, con riferimento ad ogni singola imputazione, muove doglianze di carattere generale riferite all’impostazione motivazionale del provvedimento impugnato.

In buona sostanza il ricorrente non fa che ripercorrere i motivi già proposti in sede di appello, correttamente risolti dal giudice di secondo grado; nè prospetta, riguardo ai detti motivi, profili nuovi, autonomamente valutabili in sede di legittimità.

Il ricorso è, quindi, inammissibile per genericità e manifesta infondatezza e perchè coinvolge questioni di fatto, tendendo ad una mera rilettura delle risultanze processuali.

Esso deduce, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato. Al riguardo è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l’indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.

Ciò posto, è sufficiente sottolineare che la motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado e quindi suscettibile di lettura integrata, non presenta profili di illogicità, nè contiene vizi di legittimità.

La responsabilità del C. è stata affermata sulla base di un articolato e coerente complesso probatorio: l’analisi dei fotogrammi estrapolati dai filmati delle telecamere di sicurezza; il complessivo esito delle ricognizioni delle fotografie segnaletiche effettuate dai dipendenti degli istituti di credito vittime delle rapine; la ricognizione diretta delle immagini in atti svolta dal Gup e dal Collegio di appello; la valutazione complessiva dell’appartenenza di tutti gli imputati allo stesso gruppo, che ha ruotato intorno al quartiere "(OMISSIS)" e a G.D.;

l’Identità delle modalità operative delle rapine; le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie; l’assenza di alibi o di indicazioni difensive fattuali da valutare anche in via meramente alternativa.

La Corte di merito ha anche motivatamente rigettato la richiesta di consulenza tecnica di natura antropometrica; al riguardo si deve osservare che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è istituto di carattere eccezionale che deve essere praticato soltanto quando il giudice di appello non è in grado di decidere sulla base degli elementi già acquisiti.

Tutte queste considerazioni conducono a ritenere il ricorso affetto, come detto, da genericità e manifesta infondatezza, che ne comportano l’inammissibilità.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 252 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso sia infondato in quanto la condanna, anche con sentenza non definitiva, per il reato di sfruttamento della prostituzione è fatto preclusivo in modo assoluto e automatico del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per espressa disposizione di legge (articolo 4, comma 3, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286);

Ritenuto che tale meccanismo automatico escluda ogni possibilità di valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione e che, di conseguenza, eventuali vizi procedimentali non possano giustificare l’annullamento del diniego in applicazione dell’articolo 21octies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto che – essendosi l’amministrazione limitata a un deposito di documenti – possa disporsi la compensazione delle spese.
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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