T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 196

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
La immobiliare S. srl, che stava realizzando nel Comune di xxx, sul lago d’Iseo, una serie di cinque edifici a destinazione turistico residenziale, impugna:
– il provvedimento n. 13498 del 16. 12. 2008 con cui è stata negata l’autorizzazione paesaggistica per variante in sanatoria chiesta il 16. 10. 2008 (nella relazione di verificazione disposta dal Tribunale è definita pratica edilizia 2008/134 ed è descritta alle pagine 7 e seguenti),
– il parere endoprocedimentale negativo del 5. 11. 2008 emesso dalla Soprintendenza;
– la pedissequa ordinanza di sospensione lavori emessa dal Comune il 11. 11. 2008.
Si trattava, in particolare, stando a quanto riferisce la verificazione disposta dal Tribunale (alla fine di pag. 7 ed all’inizio di pag. 8), dell’inserimento di un ascensore idoneo per l’abbattimento delle barriere architettoniche, della realizzazione di una scogliera davanti al giardino del blocco E, della realizzazione di due pergolati in legno, della modifica della partenza e dell’arrivo della scala di accesso al piano primo del blocco E, della rotazione della scala di accesso al piano terra.
La Soprintendenza aveva motivato la decisione impugnata sostenendo che si trattava di un abuso altamente impattante nel riporto di terra e per la creazione della scogliera.
I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo per travisamento del fatto, in quanto la seconda procedura è stata trattata come variante in sanatoria ed invece sarebbe stata una variante in corso d’opera per opere non ancora eseguite,
2. il provvedimento sarebbe illegittimo per difetto di motivazione (il ricorrente dice che la scogliera ed il riporto terra erano già previsti nell’originario progetto approvato),
3. il provvedimento sarebbe illegittimo per contraddittorietà con il precedente provvedimento con cui il progetto era stato approvato,
4. il provvedimento sarebbe illegittimo per difetto di tipicità del provvedimento del Comune posto che sarebbe stato avviato il procedimento in sanatoria anziché quello ordinario,
5. il provvedimento sarebbe illegittimo per errore sui presupposti anche quanto all’ordine di sospensione che ha riguardato lavori che neanche erano iniziati.
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Nessuno si costituiva per il Comune di xxx.
Intervenivano in giudizio ad opponendum i signori xxx e xxx, proprietari di appartamenti situati in luogo attiguo a quello di costruzione del complesso edilizio, sostenendo che il ricorso era infondato.
Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
Con ordinanza del 11. 2. 2009 il Tribunale disponeva verificazione.
Con ordinanza del 3. 9. 2009, n. 551 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare rilevando, in buona sostanza, che le opere si erano sostanziate nel solo innalzamento della quota di imposta del fabbricato di 50 cm..
Il ricorso veniva discusso nel merito nella pubblica udienza del 12. 1. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
I. Van premesse alcune considerazioni. La prima è che l’intervento ad opponendum serve a contrastare le richieste presentata dalla ricorrente, ma non può ampliare il petitum rispetto a quanto introdotto dalla ricorrente.
Ne consegue che nel caso in esame – che è quello di un intervento edilizio caratterizzato da una successione impressionante di titoli abilitativi e di varianti (si vedano le pagine da 4 a 8 della relazione depositata dal verificatore) – che, come correttamente rileva l’Avvocatura dello Stato nella sua memoria conclusiva, hanno stravolto l’intervento iniziale – tutto ciò che può essere discusso sono i lavori oggetto dei due titoli negati alla ricorrente e per la quale la stessa ha presentato ricorso, senza che si possa estendere il giudizio ai lavori realizzati in base a titoli abilitativi consolidatisi in quanto a suo tempo non impugnati.
II. In secondo luogo, va ricordato che l’ordine di sospensione lavori emesso il 11. 11. 2008 ha esaurito i propri effetti per legge 45 gg. dopo la sua emanazione e già alla data in cui era stato presentato il ricorso esso aveva perso qualsiasi efficacia lesiva, talchè il ricorso nei suoi confronti deve essere giudicato inammissibile.
III. In terzo luogo, il merito della vicenda viene deciso sulla base delle risultanze della verificazione decisa dal Tribunale nell’approfondimento istruttorio disposto già nella fase cautelare, che ha concluso in modo molto deciso in favore delle ragioni della ricorrente.
Nei confronti della relazione depositata dal verificatore l’Avvocatura ha mosso due rilievi nella memoria conclusiva: 1) sarebbe errata l’impostazione scelta dal verificatore che ha affrontato la vicenda sotto il profilo della regolarità edilizia, laddove viene in questione invece la compatibilità paesaggistica; 2) la verificazione si sarebbe svolta senza contraddittorio.
L’Avvocatura ha in effetti qualche ragione a lamentarsi delle conclusioni del verificatore (il verificatore sembra essersi preoccupato infatti di verificare una circostanza che non rileva in alcun modo nel processo e cioè se i lavori sono stati realizzati in modo conforme a titoli che sono stati chiesti ma non rilasciati; inoltre il verificatore non si è preoccupato di svolgere gli accertamenti in contraddittorio e si è confrontato solo con tecnici del ricorrente e del Comune). Ciò comunque non vizia l’esito dello strumento istruttorio disposto dal Tribunale in quanto: 1) della verificazione si prenderanno per buone solo le circostanze di fatto in essa descritte (esame del dettaglio della pratica edilizia e misurazioni) tralasciando le conclusioni sulla conformità a titoli edilizi, che restano espressione di chi le ha redatte, ma che non confluiscono nella sentenza; 2) la verificazione si è svolta prima dell’entrata in vigore del processo amministrativo, per essa il sistema normativo vigente ratione temporis non prevedeva in modo in equivoco che la prova dovesse svolgersi in contraddittorio in quanto l’art. 44 del t.u. 1054/24 stabiliva soltanto che il giudice potesse autorizzare le parti ad assistervi, e l’art. 22 del regolamento di procedura del 1907 imponeva il previo avviso ad esse, ma in un sistema in cui la verificazione la svolgeva l’amministrazione che era parte resistente, e comunque solo per le operazioni materiali da svolgersi sul luogo dei fatti, ma non per ogni passaggio procedurale della stessa; in ogni caso, quando il Tribunale dispone una istruttoria di tipo tecnico affidandola a soggetto da esso scelto, le parti del giudizio che intendono far partecipare tecnici di parte all’incombente istruttorio hanno l’onere di attivarsi con il tecnico scelto dal giudice, di chiedere di essere informati delle singole operazioni peritali che si intende svolgere, e di non ritardare le operazioni che si possono svolgere anche in loro assenza qualora essi non siano temporaneamente disponibili; nel caso in esame, l’Avvocatura ha dedotto in modo generico che non è stata coinvolta nelle operazioni peritali, ma non ha circostanziato in alcun modo un incombente cui avrebbe chiesto di partecipare ed a cui non è stata invitata. La deduzione, formulata in modo così generico, non può pertanto essere accolta e non può viziare gli esiti dell’approfondimento istruttorio deciso dal Tribunale.
IV. Nel merito, si contestano due provvedimenti (si è detto che il ricorso verso l’ordine di sospensione lavori viene meno già per ragioni processuali) che hanno negato l’autorizzazione paesaggistica per opere in variante relative alla realizzazione di: un ascensore idoneo per l’abbattimento delle barriere architettoniche, una scogliera davanti al giardino del blocco E, due pergolati in legno, modifica della partenza e dell’arrivo della scala di accesso al piano primo del blocco E, rotazione della scala di accesso al piano terra.
In questo procedimento solo questi abusi devono essere presi in considerazione. Non si può pertanto rivalutare tutto il progetto e ciò che era stato assentito in base a titoli già consolidati, né si deve considerare quanto oggetto del provvedimento n. 13497 emesso anch’esso il 16. 12. 1998 e che ha dato origine al ricorso 80/09 che viene deciso con separato provvedimento (e che come vedremo in quella sede riguarderà la modifica della quota d’imposta dei fabbricati A, B, C, su cui si è soffermata l’ordinanza cautelare).
Delle opere oggetto di questo ricorso (ascensore, scogliera, pergolati, diverse quote scala di accesso, rotazione scala di accesso) l’unica su cui si era soffermato il provvedimento della Soprintendenza era la scogliera; su essa la Soprintendenza aveva espresso parere contrario perché l’intervento era fortemente impattante per la creazione della scogliera ed i connessi riporti di terra.
Deve ritenersi pertanto che, a giudizio della Soprintendenza, le altre opere fossero assentibili. D’altronde, l’inserimento di un ascensore o la rotazione di una scala non impattano sul paesaggio e non creano volumi e sono autorizzabili anche in sanatoria (la questione sulla procedura da seguire che pure viene dedotta nel primo motivo di ricorso, se in sanatoria o in via ordinaria, nasce dalla circostanza che il ricorrente ha affastellato all’interno di una unica richiesta opere già realizzate ed opere ancora da realizzare); poteva porsi questione sui pergolati nell’ipotesi in cui fossero tali da creare superfici utili, ma sui pergolati nessun rilievo è stato mosso dall’autorità amministrativa. Ne consegue che l’attenzione deve incentrarsi solo sulla scogliera.
La scogliera, però, non è mai stata realizzata dalla ricorrente (come precisa la relazione di verificazione a pag. 8), talchè si rende non necessario esaminare anche la deduzione della ricorrente relativa alla realizzazione della scogliera, posto che il suo accoglimento non recherebbe alcun vantaggio alle ragioni della ricorrente, che ha rinunciato ad eseguire questo lavoro nonostante la sospensiva di accoglimento del Tribunale l’avesse finanche legittimata a farlo interinalmente, e che pertanto sul punto il relativo motivo di ricorso si rivela inammissibile.
Ne consegue che viene accolto il secondo motivo di ricorso sul difetto di motivazione con riferimento a tutte le opere oggetto della richiesta del 16. 10. 2008 diverse dalla scogliera (e quindi per l’ascensore, i pergolati, la modifica della scala di accesso), in quanto esse sono state vietate senza alcuna motivazione.
V. La questione è arrivata in sede contenziosa anche per l’atteggiamento della società ricorrente che ha inserito nella stessa pratica edilizia lavori da realizzare e lavori già realizzati determinando incertezze sulla procedura da seguire e sui presupposti per assentirla. Ciò giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese di lite (spese della verificazione divise in misura uguale tra tutte le parti costituite in giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 13498 del 16. 12. 2008 ed il parere del 5. 11. 2008 nella sola parte in cui si riferiscono all’ ascensore, ai due pergolati in legno e l’ampliamento di altro esistente, alla modifica della partenza e dell’arrivo della scala di accesso al piano primo del blocco E, alla rotazione della scala di accesso al piano terra.
DICHIARA INAMMISSIBILE per il resto.
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – 6 maggio 2010, n.17234. In tema di concussione.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del progetto – motivi della decisione

Con sentenza in data 25/5/06 il G.U.P. del Tribunale di Catania dichiarava A.M. colpevole di nove episodi di concussione ex art. 317 c.p., contestati ai capi a), c), d), e), g), h), i), j), n), di due episodi di tentata concussione ai capi b), e f ), di due episodi di istigazione alla corruzione ai capi k) e 1), nonché di un episodio di corruzione impropria susseguente al capo m) della rubrica e lo condannava alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno alle costituite parti civili.

Si addebitava all’ A., quale Direttore dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia, titolare del potere di stabilire il "piano operatorio", decidendo il medico e la data in cui dovessero essere operati i diversi pazienti, che si rivolgevano a quella struttura ospedaliera, per sottoporsi a delicati interventi chirurgici, aveva utilizzato o tentato di utilizzare tali poteri decisionali per uno scopo diverso da quello, per cui era stato investito, prospettando a costoro la possibilità, in alternativa all’intervento condotto in regime ospedaliero ordinario e gratuito, soggetto a lunghe liste di attesa, di un intervento intramoenia con possibilità di scegliere l’equipe chirurgica di propria fiducia, dietro pagamento all’azienda di circa Euro 12.000, metà dei quali destinati al Direttore dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia, ovvero di un intervento condotto da lui personalmente, facendo figurare comunque il regime ospedaliero gratuito, a condizione però che gli fosse corrisposta direttamente e in contanti una somma di danaro da versare dopo l’intervento – di solito inferiore rispetto a quella prevista per gli interventi intramoenia – e che venisse sottoscritta una lettera, da cui doveva risultare contrariamente al vero che tale dazione di danaro era una spontanea iniziativa dei soggetti operati, destinata ad opere di beneficenza. In altre occasioni il predetto, sempre nella qualità, si faceva consegnare, pur senza aver esercitato pressioni, dai pazienti operati in regime ospedaliero ordinario gratuito, una somma di danaro non dovuta per l’attività da lui espletata in adempimento di un atto del proprio ufficio, così come si adoperava per sollecitarli a promettere o a versare una somma di danaro in cambio della sua prestazione. Secondo il giudice di primo grado l’affermazione della colpevolezza si fondava sulle dichiarazioni delle persone offese, o di persone informate sui fatti, sull’esito delle disposte intercettazioni ambientali e sulle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, che accertavano che nel periodo in contestazione nella Divisione di Cardiochirurgia de qua non risultava essersi svolta alcuna attività in regime intramoenia, che non esisteva alcuna lista di attesa, che i colleghi dell’imputato non avevano mai ricevuto somme di danaro a titolo di retribuzione per gli interventi svolti e che l’Associazione (OMISSIS) non aveva mai ricevuto contributi da parte di soggetti residenti a (OMISSIS) e Provincia.

A seguito di gravame dell’imputato e delle parti civili la Corte di Appello di Catania con la sentenza indicata in epigrafe in parziale riforma della decisione di primo grado, qualificato il fatto di cui al capo e) della rubrica come corruzione impropria susseguente ex art. 318 c.p., comma 2, rideterminava la pena da anni otto ad anni sei, mesi otto giorni venti di reclusione, liquidava in misura maggiore i danni sofferti dalle parti civili confermando nel resto l’impugnata sentenza.

In motivazione la corte di merito condivideva in fatto la ricostruzione della vicenda, come operata in prima grado, facendo propri i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado sul punto.

In diritto non dubitava del requisito dell’induzione nella condotta persuasiva ed ingannevole dell’imputato consistita nel segnalare ai pazienti o ai loro parenti che la grave malattia cardiaca, da lui pronosticata non consentiva, di procrastinare, se non a rischio di morte, l’intervento chirurgico a causa della lunga lista di attesa. Di fronte poi all’indisponibilità finanziaria dei suoi interlocutori si dichiarava disponibile a eseguire lui stesso l’intervento in cambio di una offerta in danaro da destinare a beneficenza, così come di fronte alla riluttanza dei pazienti di farsi operare da lui personalmente, prospettava l’opportunità che fosse lui ad operare, in quanto più "esperto, chiedendo in cambio una minor somma di danaro rispetto a quella prevista per il regime intramoenia (capi h, i, j).

Quanto al requisito del metus publicae potestatis, osservava che la consegna o la promessa di una somma di danaro in cambio della prestazione professionale non avveniva per effetto di una libera determinazione del soggetto passivo, né in funzione di un rapporto sinallagmatico paritario, ma per effetto della pressione psicologica esercitata dall’imputato sui pazienti attraverso la prospettazione implicita o esplicita di un danno alla salute, che sarebbe stato evitato solo se i destinatari avessero accettato la richiesta di danaro, che peraltro non era dovuta, stante che l’intervento veniva eseguito in regime gratuito ospedaliere.

Quindi la Corte di merito nel passare all’esame delle tesi difensive, escludeva che nei casi in esame potesse ravvisarsi l’ipotesi alternativa della truffa, richiamando l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in materia, che aveva individuato il discrimine tra le due ipotesi nella doverosità oggettiva della dazione o della promessa; riteneva poi un post-factum irrilevante la circostanza che la dazione avvenisse dopo l’intervento chirurgico.

Quanto agli episodi di tentata concussione (capi b e f) la corte di merito evidenziava come l’imputato, discreditando i suoi collaboratori e rappresentando ai suoi interlocutori un male maggiore, ove l’intervento non fosse stato da lui eseguito, aveva posto in essere una condotta certamente idonea a porre i soggetti passivi in una condizione di soggezione, così come per gli episodi di istigazione alla corruzione (capi k e l) segnalava come la richiesta di danaro avanzata dopo l’esecuzione dell’intervento integrasse ugualmente il reato contestato e non quello della truffa, come prospettato dalla difesa.

Analogamente per gli episodi di corruzione impropria susseguente (capi e) ed m), ravvisava gli estremi del reato e non quello della truffa nella condotta dell’imputato, che, pur non avendo esercitato pressioni psicologiche sulla volontà del paziente, aveva ricevuto una somma di danaro non dovuta, essendo stato l’intervento eseguito in regime ospedaliere gratuito e in adempimento di un atto del proprio ufficio.

Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo dei suoi difensori, i quali a sostegno della richiesta di annullamento articolano quattro motivi.

Con il primo motivo denunciano la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti. Osservano che i giudici del merito non avevano dato risposta all’argomento difensivo sulla natura dei compensi, secondo il quale il prof A. era autorizzato all’esecuzione di attività professionali al di fuori delle trentotto ore settimanali, onde oltre tale debito orario chi avesse voluto avvalersi del prof. A. non avrebbe potuto confidare nel trattamento a carico del servizio sanitario, ma avrebbe dovuto pagare i relativi compensi accedendo al regime intramoenia. Si sarebbe dovuto accertare, ad avviso della difesa, se l’imputato avesse in qualche modo cercato di orientare la scelta dei pazienti affinché fosse lui ad eseguire l’intervento, e nella negativa appurare se il prof. A. fosse tenuto al trattamento a spese del servizio sanitario o se invece assistendoli oltre le ore dovute potesse richiedere i propri compensi.

Evidenziano, quanto agli ulteriori elementi costitutivi del reato, l’alcatorietà del concetto di induzione, e le oscillazioni, che si riscontrano nella giurisprudenza di legittimità tra ciò che è e ciò che non è punibile come induzione, per affermare che i giudici del merito avevano inglobato nel calderone dell’induzione concussoria anche vicende, in cui inesistente è la presunta trattativa prima dell’intervento, essendovi prova di una dazione di danaro solo all’esito dell’operazione, e trasformato in induzione punibile ex art. 317 c.p., ciò che altrimenti si palesava come incontro di volontà per un reciproco interesse. La condotta concussiva, incalza la difesa, è costituita da un’attività di convincimento portata a termine in modo tale da determinare la volontà del soggetto passivo, nel quale viene ingenerata la convinzione di sottostare alle ingiuste pretese, laddove le richieste di danaro nella fattispecie concreta non furono mai subordinate alla prospettazione di un pericolo nel caso in cui non si "fosse accondiscesi alle sue pretese. I giudici del merito avevano dato una interpretazione fuorviante del "metus publicae potestatis", finendo col relegare il reato di corruzione a ipotesi residuale, verificabile solo nei casi in cui sia il privato a assumere l’iniziativa "tangentizia", e svuotare di applicazione pratica l’ipotesi di istigazione alla corruzione, posto che ogni richiesta di danaro, per il solo fatto di pervenire da un pubblico ufficiale, presupporrebbe quello sbilanciamento dei rapporti per la supremazia insita nei suoi poteri.

Quindi la difesa passava in rassegna tutti gli episodi contestati, secondo l’ordine affrontato in sentenza, per dimostrare che delle tre indicazioni fornite dall’imputato e ritenute induttive, la prima, concernente l’esposizione di un grave quadro clinico per porre i pazienti e i loro familiari in una condizione d’ansia e maggiore vulnerabilità alle richieste di danaro, corrispondeva alla realtà clinica del soggetto, onde non solo non poteva sostenersi l’impiego strumentale della circostanza, ma anzi sussisteva un dovere informativo, la cui omissione sarebbe stata sanzionabile; la seconda, rappresentata dal riferimento alla lista di attesa, per convincere i malati a un’adesione alle richieste del sanitario per accelerare i tempi di cura, era smentita dalle intercettazioni ambientali, che non evidenziavano alcun riferimento a liste d’attesa, ma solo a programmi operatori, con cui gli interventi venivano pianificati, e mai a lunghi tempi per l’esecuzione dell’intervento; la terza, costituita dallo screditamento degli altri medici dell’equipe, per piegare chi doveva subire un delicato intervento chirurgico ad avvalersi del primario del reparto non si era mai verificata, giacché affermare che vi erano medici in formazione, corrispondeva ad una circostanza reale, riferita del sanitario non come allusione a chi eventualmente avrebbe potuto compiere gli interventi, ma come giustificazione degli impedimenti del primario, che non poteva dedicarsi solo alla cura dei pazienti, ma anche all’attività didattica.

Con il secondo motivo, concernente la determinazione della pena e la riduzione per effetto delle generiche la difesa lamenta l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale, e sostiene che dal dispositivo della sentenza mancava il riferimento alla concessione delle generiche e che l’interesse a rilevare l’omissione derivava dalla mancata esplicitazione del calcolo, che, essendosi discostati dalla pena minima e dalla riduzione ex art. 62 bis c.p., nella massima espansione esigeva l’assolvimento dell’onere della motivazione.

Con il terzo motivo, concernente la determinazione dell’aumento a titolo di continuazione, eccepisce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e l’inosservanza e erronea applicazione della legge penale e processuale, censurando l’errore in cui erano incorsi i giudici del gravame, i quali avevano quantificato l’aumento nella identica misura stabilita dal G.I.P., omettendo di considerare in tale computo la concessione delle generiche secondo la più autorevole giurisprudenza di legittimità, a mente della quale nel caso di più reati, uniti tra loro con il vincolo della continuazione le attenuanti generiche, riconosciute con riguardo a quello di essi ritenuto più grave, devono ritenersi operanti anche con riguardo ad altri reati, onde nel caso in esame si dovevano considerare le concesse generiche anche in riferimento agli aumenti per la continuazione, che di conseguenza dovevano essere disposti in misura inferiore rispetto a quelli ritenuti dal G.I.P..

Infine con il quarto e ultimo motivo, concernente le disposizioni civili, la difesa deduce la mancanza della sentenza e l’inosservanza della legge processuale, censurando l’omessa motivazione della riforma in termini peggiorativi del capo della sentenza, concernente i danni liquidati alle parti civili.

Le censure di cui al primo motivo di ricorso, quanto alla ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alla vicenda giudiziaria all’esame di questa Corte, esulano dal catalogo dei casi di ricorso, disciplinati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianze non consentite ai sensi del comma 3, cit. art., volte, come esse appaiono ad accreditare una valutazione della prova diversa da quella operata di giudici del merito e una versione alternativa dei vari episodi contestati, indicata come preferibile rispetta a quella adottata nella sentenza impugnata, entrambe precluse in sede di scrutinio di legittimità.

E’ lo stesso ricorrente che, nel sostenere alla pag. 4 del ricorso, che se i fatti, che avevano dato luogo al processo si fossero svolti secondo la sequenza descritta in sentenza, si sarebbe potuto convenire anche sulla ricostruzione giuridica degli stessi, implicitamente ammette di dover introdurre un motivo diverso da quello consentito. Ricorda il collegio che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate e i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (ex multis Cass. Sez. Un. 24/9/03 Petrella Rv. 226074; n. 12 del 23/6/00; n.6402 del 2/7/97; n.930 del 29/1/96).

In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è, per espressa disposizione legislativa, rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. Al giudice di legittimità è quindi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Queste operazioni trasformerebbero la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici del merito rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Nel caso in esame tale controllo non può che sortire effetti positivi, giacché la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento con gli argomenti, ricordati in premessa, fondando "l’affermazione della responsabilità su di un quadro probatorio ben definito, che ha come elemento decisivo le dichiarazioni delle persone offese o delle persone informate sui fatti, l’esito delle intercettazioni ambientali e delle indagini di p.g., e non mancando di vagliare analiticamente le deduzioni difensive sottoposte al suo esame.

Destituite di fondamento sono le censure in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte poste in essere dall’A b.. Ritiene il collegio, alla stregua dei fatti così come ricostruiti nella sentenza impugnata, che correttamente i giudici del merito hanno qualificato le condotte contestate all’imputato come concussione ai capi a), c), d), g), h), i), j), n) e come tentativo di concussione ai capi b) e f), evidenziando come nella condotta dell’imputato fossero ravvisabili tutti gli elementi costitutivi di tale reato: l’abuso dei poteri inerenti il pubblico servizio e la induzione del privato a promettere indebitamente danaro.

Nessun dubbio che la posizione di direttore dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia di un Ente Ospedaliere, come l’Ospedale (OMISSIS), comporti l’attribuzione della qualità di pubblico ufficiale e,: quindi la configurabilità del reato di concussione in danno dei pazienti (Cass. Sez. 6^ 1/4/1980 n.1017 Dattolo).

La condotta dell’imputato, come descritta nei vari capi di accusa e come accertata dall’istruttoria dibattimentale ha senza dubbio determinato un oggettivo condizionamento della libertà morale dei pazienti, i quali ricoverati per essere sottoposti a delicati interventi chirurgici, aderivano alla proposta in una situazione di soggezione psicologica nei confronti del primario, che li sottoponeva a pressioni anche indirette per ottenere quelle dazioni di danaro, di cui le persone offese percepivano l’ingiustizia.

In analoga fattispecie questa Corte ha avuto modo di affermare che l’induzione, sufficiente per la configurazione del reato di cui all’art. 317 c.p., sussiste anche in presenza della sola richiesta di compensi indebiti da parte del medico, preposto al servizio pubblico sanitario, rivolta a persone malate o ai loro familiari, dal momento che questi soggetti si trovano particolarmente indifesi di fronte ad un medico, dalle cui prestazione dipende la conservazione di un bene fondamentale, quale la salute (Cass. Sez. 6^ 29/3/1995 n. 5806 Azzano). Nella fattispecie si è di fronte a condotte che, così come ricostruite in sentenza, configurano indubbiamente una induzione che, com’è noto, non è vincolata a forme predeterminate e tassative, potendo concretizzarsi anche in frasi indirette ovvero in atteggiamenti o comportamenti surrettizi, che si esplicitano in suggestione tacita, ammissioni o silenzi, purché siano idonee ad influenzare la volontà della vittima, convincendola dell’opportunità di provvedere al pagamento indebito richiesto (Cass. Sez. 6^ 1/10 – 31/12/03 n. 49538 Rv. 228368).

Pienamente condivisibile si ravvisa poi l’interpretazione che i giudici del merito hanno dato al concetto di "metus publicae potestatis", allineandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale tale elemento deve essere ravvisato non solo quando la volontà del privato sia coartata dall’esplicita minaccia di un danno o fuorviata dall’inganno, ma anche ove venga repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il quale pur senza avanzare esplicite e aperte pretese, di fatto agisca in modo da ingenerare nella vittima la fondata convinzione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale, per evitare il pericolo di subire un pregiudizio, inducendolo così a dare o promettere danaro o altra utilità (Cass. Sez. 6^ 23/10 – 3/12/09 n. 46514 Rv. 245335).

Nessun dubbio poi sulla correttezza della qualificazione giuridica come concussione tentata dei due episodi ai capi b) e f), in cui le vittime rifiutarono la proposta del Direttore dell’Unità Cardiochirurgica, formulata con le solite modalità.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte per la configurabilità del tentativo è sufficiente che siano stati posti in essere atti idonei a indurre taluno a dare o a promettere danaro o altre utilità, indipendentemente dal verificarsi dello stato di soggezione della vittima per effetto del "metus publicae potestatis", bastando che la condotta del pubblico ufficiale abbia determinato una situazione idonea in astratto a generare quel timore per integrare "l’ipotesi di concussione tentata (Cass. Sez. 6^ 25/2/94 n. 6113 Fumarola).

Ne consegue che qualora la persona offesa resista alla proposta, come nei casi di cui ai capi summenzionati, non può parlarsi di inidoneità degli atti, nè di desistenza, ma deve aversi riguardo alla adeguatezza della condotta rispetto al fine che l’imputato intendeva perseguire, potendosi configurare il tentativo di concussione.

Di questo principio ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata, che ha ritenuto la condotta dell’imputato idonea a determinare uno stato di soggezione nei confronti delle vittime dei due episodi contestati.

Sulla configurabilità dell’ipotesi della truffa ha già risposto il giudice del gravame, individuando, in linea con i principi più volte affermati da questa Corte in materia, il discrimine con la concussione nel fatto che nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme o delle utilità date o promesse, mentre nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto (Cass. Sez. 6^ 16/12/05 – 23/1/06 n. 2677 Rv. 233493).

Nei casi in cui il paziente o il suo familiare ha effettuato o promesso il pagamento, ciò ha fatto non allo scopo di trarre vantaggio dall’abuso del pubblico ufficiale, ma per effetto di quella situazione di timore provocato dallo stesso imputato. In entrambe le figure di reato l’induzione è lo strumento della condotta antigiuridica dell’agente, ma nella truffa essa avviene attraverso una serie di atti ingannatori, che portano all’errore del soggetto passivo; nella concussione la persuasione avviene per la pressione prevaricatrice del pubblico funzionario.

Allo stesso modo non sembra possibile allo stato ritenere configurabile il solo reato di truffa aggravata in danno dell’ente ospedaliere. Come ha già messo in risalto il Tribunale nella sentenza di primo grado, richiamata dalla corte di merito, i malati erano stati effettivamente operati in regime ospedaliero gratuito e quindi non al di fuori dell’orario di lavoro, come sostiene la difesa, per cui nessun danno patrimoniale poteva aver subito l’azienda ospedaliera, che non aveva "diritto in tali casi di ottenere il pagamento di somme di danaro per gli oneri aggiuntivi, semmai il reato di truffa potrebbe concorrere con quello della concussione, ma mai essere a questo alternativo.

Analogamente deve ritenersi corretta la qualificazione giuridica di istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p., comma 3, in relazione all’art. 318 c.p., degli episodi ai capi k) e l), in cui la richiesta di danaro, secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, era avanzata dall’imputato dopo l’esecuzione dell’intervento chirurgico, quindi per un atto del suo ufficio già compiuto, e non preceduta né accompagnata da alcuna pressione psicologica da parte dello stesso, in linea anche qui con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. Sez. 6^ 21/1 – 11/3/03 n.11382; 13/1 – 24/2/00 n. 2265; 8/11/02 – 8/1/03 n. 52); a mente della quale la norma incriminatrice citata è un’ipotesi di reato residuale, introdotta per punire quelle condotte del pubblico ufficiale, che non integrano la concussione e si configurano quando difettano gli elementi della costrizione o della induzione nei confronti del privato.

Lo stesso vale anche per la qualificazione come corruzione impropria susseguente ex art. 318 c.p., comma 2, in relazione agli episodi ai capi m) ed e), nei quali per la sua prestazione professionale l’imputato riceveva dai pazienti una somma di danaro non dovuta in quanto l’intervento era stato eseguito in regime ospedaliero gratuito e in adempimento di un atto del proprio ufficio, per cui non è neppure a parlarsi di tentata truffa, come pure prospettato dalla difesa, non sussistendo alla stregua della ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, alcuna condotta ingannatrice dell’imputato e in mancanza della consapevolezza in capo ai soggetti passivi della doverosità della somma di danaro consegnata all’imputato.

Manifestamente infondata si rivela la censura di cui al secondo motivo di ricorso, in quanto a parte la mancanza di interesse ad essa sottostante in ordine al mancato riferimento nel dispositivo dell’avvenuta concessione del beneficio, il giudice del gravame ha comunque giustificato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, richiamando da un lato lo stato di incensuratezza dell’imputato e la sua condotta processuale, in parte riparatrice dei danni cagionati ad alcune delle vittime del reato e dall’altro la strumentalizzazione del proprio ufficio da parte dell’imputato in danno di pazienti gravemente ammalati, e facendo corretta applicazione del potere discrezionale, conferitogli dalla legge, nel bilanciare tali opposte circostanze nella determinazione della pena base e della relativa riduzione ex art. 62 bis c.p..

Analogamente infondata è la censura di cui al quarto motivo, anch’essa priva di consistenza giuridica, avendo anche qui il giudice del gravame, nel rideterminare il risarcimento del danno in favore delle parti civili in termini peggiorativi, sufficientemente giustificato il maggior importo richiamando la gravità e l’entità delle sofferenze fisiche patite dalle parti offese, avuto riguardo alla natura della malattia, di cui ciascuna di esse era affetta, e tale motivazione non appare sindacabile in questa sede.

Fondato si ravvisa invece la censura di cui al terzo motivo. Sul punto non può che essere richiamato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, e qui pienamente condiviso, a mente del quale in tema di unificazione con il vincolo della continuazione di vari reati, le circostanze attenuanti vanno valutate e applicate in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, non essendo necessario che essa sia presente in ciascuno di essi, essendo invece sufficiente che ricorra in ordine al reato più grave (Cass. Sez. Un. 27/114/08 – 23/1/09 n. 3286 Rv. 241755; Sez. 2^ 14/5 – 26/5/04 n. 24115 Rv. 229719).

Nella fattispecie il giudice del gravame, pur avendo riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche, ha operato la riduzione solo in riferimento al reato ritenuto più grave e non pure ad ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, in ordine al quale ha lasciato immutato l’aumento determinato in primo grado. Sotto questo profilo si impone l’annullamento sul punto della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di Appello di Catania, che nel demandato nuovo giudizio provveda ad eliminare la segnalata incongruenza, allineandosi al principio di diritto summenzionato.

Nel resto il ricorso va rigettato con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico (OMISSIS), che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena inflitta per la continuazione e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte civile Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico (OMISSIS) le spese del grado, che liquida in complessive Euro 2.486,25 oltre IVA e CPA.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 6 aprile 2011, n.7844 “DANNO DA LESIONE DELLO STRETTO CONGIUNTO”

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione

Con il 1 motivo il P. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 c.c., 2, 3, 4, 32 Cost., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.; nonché vizio ai motivazione, in relazione all’art. 3 60, 1 co. n. 5, c.p.c..

Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 c.c., 2, 3, 32 Cost., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.; nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c.

Con il 3 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 287 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.; nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c..

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili, in applicazione degli artt. 366, 1 co. n. 4, 366-bis e 375, 1 co. n. 5, c.p.c.

L’art. 366 bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360, 1 co. nn. 1, 2, 3 e 4 c.p.c. l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice li ha decisi, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso avrebbe dovuto essere viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v. Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicché la mancanza anche di uria sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 35), i quesiti recati dal ricorso risultano formulati in termini difformi dal suindicato schema, non recando la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, nonché delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, palesandosi invero astratti e generici, sostanziandosi nella richiesta di generici principi di diritto e a tale stregua privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività tali da consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 23/9/2007, n. 20360), nonché di circoscrivere la pronunzia nei liniti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il d.lgs. n. 40 del 2006 (cfr., Cass. f Sez. Un., 10/9/2 009, n. 1944 4).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacché una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso i motivi risultano formulati in violazione del principio di autosufficienza, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso [es., al “reddito accertato nell’anno 1997 per la categoria dei dentisti dal ministero delle finanze… (doc. 2 – fascicolo C.A. – Il sole 24 ore del 16.2.199)”; al verbale dell’udienza del 18/5/1995 del giudizio di primo grado – che non si indica nemmeno se e dove risulti nel presente giudizio prodotto al “pagamento di L. 70.000.000 all’udienza del 26.9.1996 con assegno depositato in quella sede (ved. Udienza”; a “n. 2 assegni in data 14.11.96, di cui uno di L. 100.000.000 e l’altro di L. 75.000.000 intestati a P.S. (ved. indice doc. n. 3 fascicolo P. C.A.)].

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo non reca la "chiara indicazione" – nei termini più sopra indicati – delle relative "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a fortiori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si. palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,. essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigere del medesimo.

Con il 4 motivo di ricorso (ed unico motivo di suo interesse) la ricorrente G. denunzia violazione e falsa applicazione degli arti:. 2043, 2059, 2056, 1226, 147 c.c., 2, 29, 30 Cost., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c; nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c..

Si duole che, in contrasto con le emergenze (documentali e testimoniali) probatorie, i giudici di merito le abbiano negato il risarcimento del subito danno morale riflesso in ragione della ravvisata mancanza di prova al riguardo, laddove nel caso “la prova del nesso causale era data dalla convivenza fra figlio, in giovane età, e madre nonché dalla relazione notevolmente affettiva di questa che, onde stare vicino alla persona cui era legata da grande affetto familiare, preferì abbandonare il posto di lavoro per prestare assistenza continua e stare vicino a chi soffriva, trascurando ogni altra cosa”.

Il motivo è inammissibile nella parte relativa alla denunzia di vizio di motivazione, non recando la "chiara indicazione" – nei termini più sopra indicati – delle relative "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte.

È invece fondato e va accolto, nei termini di seguito indicati, relativamente alla denunzia di violazione di norme di diritto.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare nel 2008, il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c..

A tale stregua, (pure) il danno non patrimoniale va dunque sempre allegato e provato, in quanto, come osservato anche in dottrina, l’onere della prova non dipende invero dalla relativa qualificazione in termini di “danno-conseguenza”, tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (v., in particolare, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, Cass., 5/10/2009, n. 21223; Cass., 22/7/2009, n. 17101; Cass., 1/7/2009, n. 15405).

Trattandosi di pregiudizio (non biologico) a bene immateriale, particolare rilievo assume invero la prova presuntiva (v. Cass., Sez. Un., 15/1/2009, n. 794; Cass., 19/12/2008, n. 29832).

Il giudice, si è in argomento precisato, attraverso il ricorso alle presunzioni (nonché l’esplicazione, se del caso, dei poteri istruttori attribuitigli dall’art. 421 c.p.c.) può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell’onere di allegazione,, concernente sia l’oggetto della domanda che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda (cfr. Cass., Sez. Un., 6 marzo 2009, n. 6454).

La prova del danno non patrimoniale da uccisione o da lesione (v. oltre) dello stretto congiunto può essere dunque data anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass., 19/08/2003, n. 12124; Cass., 15/07/2005, n. 15022; Cass., 12/6/2006, n. 13546), che in argomento assumono anzi "precipuo rilievo" (v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).

Le presunzioni valgono invero a sostanzialmente facilitare l’assolvimento dell’onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l’onere della prova contraria (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Come anche in dottrina posto in rilievo, la presunzione semplice o hominis si caratterizza perché il fatto che la fonda va provato in giudizio, mentre nella presunzione legale è stabilito dalla legge che, attraverso lo schema logico della presunzione, non vuole imporre conclusioni indefettibili, ma introduce uno strumento di accertamento dei fatti di causa che può anche presentare qualche margine di opinabilità nell’operata riconduzione, in base a regole (elastiche) di esperienza, del fatto ignoto da quello noto; mentre, quando queste regole si irrigidiscono, assumendo consistenza di normazione positiva, si ha un fenomeno qualitativamente diverso e dalla praesumptio hominis si trapassa nel campo della presunzione legale (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546. E già Cass., 16 marzo 1979, n. 1564; Cass., 7 luglio 1976, n. 2525).

Una volta che la presunzione semplice si sia tuttavia formata, e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, in quanto l’una e l’altra trasferiscono a colui contro il quale esse depongono l’onere della prova contraria (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., 27/11/1999, n. 13291. Diversamente v. peraltro Cass., 16/3/1979, n. 1564).

A tale stregua, la presunzione solleva la parte che ex art. 2697 c.c. sarebbe onerata di provare il fatto previsto, che, come posto in rilievo in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il “fatto base” (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Quando ammessa, la presunzione, in assenza di prova contraria, impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto senza consentirgli la valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Anche nella giurisprudenza di legittimità si è con riferimento alla prova per presunzioni semplici sottolineato che, nel dedurre dal fatto noto quello ignoto il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Non occorre cioè che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva (in tal senso v. peraltro Cass., 6/8/1999, n. 8489; Cass., 23/7/1999, n. 7954; Cass., 28/11/1998, n. 12088), ma è sufficiente che l’operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza (v. Cass., 23/3/2005, n. 6220; Cass., 16/7/2004, n. 13169; Cass., 13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/9/1991, n. 9717; Cass., 20/12/1982, n. 7026), basate sull’id quod plerumque accidit (v. Cass., 30/11/2005, n. 6081; Cass., 6/6/1997, n. 5082).

In presenza di tale allegazione il giudice deve quindi ritenere, sulla base della presunzione fondata essenzialmente sulla base della tipicità di determinati fatti in base alla regola di esperienza di tipo statistico, provati gli effetti che da tale fatto normalmente derivano, avendo riguardo ad una “apparenza” basata sul tipico decorso degli avvenimenti.

Incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Costituendo un mezzo di prova di rango non inferiore agli altri, in quanto di grado non subordinato nella gerarchia dei mezzi di prova e dunque non “più debole” della prova diretta o rappresentativa, ben possono le presunzioni assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572, Cass., 12/6/2006, n. 13546, Cass., 6/7/2002, n. 9834), costituendo una "prova completa" (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546. E già Cass., 22 luglio 1968, n. 2643).

Orbene, ove il danneggiato abbia come nella specie allegato sia il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare sia che le gravi lesioni subite dal proprio congiunto all’esito del fatto/evento lesivo hanno comportato una sofferenza inferiore tale da determinare un’alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse, che dalla perdita o anche solo dalla "lesione" (cfr. Cass., 3/4/2008, n. 8546; Cass., 14/6/2006, n. 13754; Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., Sez. Un., 1/7/2002, n. 9556) del rapporto parentale secondo l’id quod plerumque accidit per lo stretto congiunto normalmente discendono (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).

Il principio di integrante del risarcimento del danno impone che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro.

Essi debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell’ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante/debitore.

Le Sezioni Unite del 2008 hanno in proposito significativamente affermato che a) in presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d’animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (rectius, nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile, ove costituisca conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall’ordinamento positivo, ivi comprese le Convenzioni internazionali (come la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo), e cioè purché sussista il requisito dell’ingiustizia generica secondo l’art. 2043 c.c., la tutela penale costituendo sicuro indice di rilevanza dell’interesse leso; b) In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Fattispecie quest’ultima considerata integrata ad esempio in caso di sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), in quanto il “pregiudizio di tipo esistenziale” consegue alla lesione dei “diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)” (così Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

In tali ipotesi, vengono in considerazione pregiudizi che, attenendo all’esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una “autonoma categoria di danno” (v, Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972). Così come altri pregiudizi di tipo esistenziale, attinenti alla sfera relazionale della persona ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell’ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. "danno estetico" che del c.d. danno alla vita di relazione"), sono risarcibili, si è ulteriormente sottolineato dalla Sezioni Unite, ove conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.

In base al principio in base al quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento ad essi causalmente ascrivibile, si è per altro verso da questa Corte ravvisata l’esigenza di evitarsi duplicazioni risarcitorie.

Al riguardo, va precisato, non si hanno invero duplicazioni risarcitorie in presenza della liquidazione dei diversi aspetti negativi ravvisati causalmente derivare dal fatto illecito o dall’inadempimento ed incidenti sulla persona del danneggiato/creditore.

Duplicazioni risarcitorie vengono invece a sussistere laddove lo stesso aspetto (o voce) venga computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.

È invero compite del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

A tale stregua, i patemi d’animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata “onnicomprensiva” (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

In tal senso è da intendersi invero la statuizione secondo cui il ristoro della sofferenza morale non può risarcirsi più volte, allorquando essa non rimanga allo stadio interiore o intimo ma si obiettivizzi, degenerando in danno biologico o, come nella specie, in pregiudizio prospettante profili di tipo esistenziale.

In presenza di una liquidazione del danno morale che sia, cioè,stata espressamente estesa anche ai profili relazionali, nei termini propri del danno c.d. esistenziale (che nell’impugnata sentenza risulta essere stato correttamente delineato nel senso di “pregiudizio del fare aredittuale del soggetto, determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della comune vita di relazione, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare”), è allora senz’altro da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a titolo di danno morale già determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare al (diverso) titolo di danno esistenziale (cfr. Cass., 15 aprile 2010, n. 9040). Così come deve del pari dirsi nell’ipotesi, invero non ricorrente nella specie, di liquidazione del danno biologico effettuata avendosi riguardo anche a siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato.

Laddove tali aspetti relazionali (del tutto ovvero secondo i profili peculiarmente connotanti il c.d. danno esistenziale) non siano stati invece presi in considerazione, dal relativo ristoro non può invero prescindersi (cfr. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, e, da ultimo. Cass., 17/9/2010, n. 19816).

Orbene, nel caso è rimasto accertato che all’esito del sinistro stradale, in cui è stato coinvolto, il P. ha riportato gravi lesioni personali.

La sig. G. , madre del P. , ha domandato il ristoro (anche) del lamentato danno non patrimoniale iure proprio conseguentemente sofferto, in particolare deducendo e allegando che la propria sofferenza interiore per le gravi lesioni subite all’esito del sinistro stradale dal figlio convivente l’ha indotta ad abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente alla cura del medesimo, bisognevole di assistenza in ragione della gravità delle lesioni psicofisiche riportate in conseguenza del sinistro.

Al riguardo, va osservato, il fatto presenta oggettivamente gli estremi del reato (cfr. Cass., 17/9/2010, n. 19816), e, come le Sezioni Unite del 2008 hanno avuto modo di affermare, nell’ipotesi in cui il fatto illecito si configura (anche solo astrattamente: v. già Cass., Sez. Un., 6/12/1982, n. 6651) come reato, il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel case di illecito plurioffensivo: v. Cass. n. 4186 del 1998; Cass., Sez. Un., n. 9556 del 2002) è risarcibile nella più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, giacché in tal caso, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d’animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile (cosi Cass., 11/11/2008, n. 26972).

Va per altro verso ribadito che il danno non patrimoniale iure proprio del congiunto (che la ricorrente indica come “danno morale riflesso” e “danno esistenziale”), è ristorabile non solo in caso di perdita ma anche di mera lesione del rapporto parentale (cfr., con riferimento al danno morale in favore dei prossimi congiunti della vittima di lesioni colpose, v. Cass., 3/4/2008, n. 8546; Cass., 14/6/2006, n. 13754; Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., Sez. Un., 1/7/2002, n. 9556; Cass., 1/12/1999, n. 13358. E già Cass., 2/4/1998, n. 4186).

Emerge allora evidente come nell’affermare che “non può trovare accoglimento… la riconoscibilità del danno morale riflesso ai prossimi congiunti della vittima del reato di lesioni colpose”, in quanto non “supportato nel caso concreto da alcun elemento di prova relativo alla specifica vicenda personale della G. ”, laddove “il problema relativo all’esigenza di evitare un allargamento a dismisura dei risarcimenti del danno morale deve essere risolto non solo sulla base di una rigorosa prova dell’esistenza di questo danno, evitando di rifugiarsi nel "notorio", ma anche alla stregua di un corretto accertamento del nesso di causalità, da intendersi come causalità adeguata (o regolarità causale)”; e che “analoghe considerazioni impongono il rigetto anche della domanda relativa al danno esistenziale, in mancanza di qualsiasi elemento specificamente riferito al caso concreto atto a provare una significativa alterazione del modo di rapportarsi con gli altri della madre del P. nell’ambito della comune, vita di relazione”, la Corte di merito nel negare il risarcimento del danno (anche di) quello morale ed esistenziale sulla base della ritenuta mancanza di qualsiasi elemento specificamente idoneo a provare tali danni, pur avendo dato in motivazione atto dell’incontestato rapporto di parentela e di convivenza del P. con la madre G. , e a fortiori avendo affermato (nel viceversa accordare a quest’ultima, in riforma della sentenza di primo grado sul punto, il danno patrimoniale) essere rimasto provato in causa che la medesima si era indotta ad interrompere, dando le dimissioni, il rapporto di lavoro in essere alle dipendenze della società Neptunia Hotels s.r.l., che gestiva l’albergo (OMISSIS) , in ragione della “oggettiva rilevanza delle lesioni riportate dal figlio” e al fine “di prestargli assistenza” la corte di merito abbia nell’impugnata sentenza. invero disatteso i suindicati principi.

Anziché rigettare la domanda, argomentando dalla ritenuta carenza di prova in proposito, la corte di merito avrebbe dovuto invero ritenere, in assenza di prova contraria, presuntivamente provato il domandato danno non patrimoniale in questione. A fortiori in considerazione della circostanza che l’odierna ricorrente G. ha non solo allegato ma, giusta quanto emerge dalla motivazione dell’impugnata sentenza, dato in realtà addirittura prova diretta dell’essere la propria sofferenza inferiore (o patema d’animo) nel caso degenerata in termini obiettivamente riscontrabili, e in particolare nella scelta, deponente per un radicale cambiamento di vita, di abbandonare il lavoro per potersi dedicare all’esclusiva cura e assistenza del figlio che ne abbisognava in ragione delle gravi lesioni riportate all’esito del sinistro stradale in argomento.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto in parte qua la cassazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto: “Al prossimo congiunto di persona che abbia subito lesioni a causa di fatto illecito costituente reato spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini della liquidazione del relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza (o patema d’animo) anche sotto il profilo della sua degenerazione in obiettivi profili relazionali.

La prova di tale danno può essere data anche con presunzioni.

Ne consegue che in presenza dell’allegazione del fatto-base delle gravi lesioni subite dal figlio convivente all’esito di sinistro stradale, il giudice deve ritenere in particolare provata la sofferenza inferiore (o patema d’animo) e lo sconvolgimento dell’esistenza che (anche) per la madre ne derivano, dovendo nella liquidazione del relativo ristoro tenere conto di entrambi i suddetti profili, ivi ricompresa la degenerazione della sofferenza inferiore nella scelta di abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio, bisognevole di assistenza in ragione della gravità delle riportate lesioni psicofisiche.

Incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito”.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 4 motivo di ricorso. Dichiara inammissibili gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-12-2010) 12-01-2011, n. 580 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto in data 30 ottobre 2007, pronunciato in contraddicono con l’Agenzia del Demanio filiale di Palermo – e con V. A., il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione – investito quale giudice dell’esecuzione per "l’eventuale correzione del decreto di confisca adottato in data 18.6.2001 nei confronti del prevenuto S.G. onde potere procedere alla materiale esecuzione del provvedimento di confisca divenuto definitivo", con riguardo ai sedici magazzini siti in (OMISSIS), iscritti in catasto alla partita 2211, foglio 1, particella 1058 sub 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 di cui era stata disposta la confisca ai sensi della L. n. 575 del 1965 per intero in capo alla società Naf Edil s.r.l. e per i 2/3 dell’intero in capo al prevenuto S.G. – ha disposto la rettifica del decreto di confisca nel senso che i sedici magazzini erano intestati per 2/3 al prevenuto S. e per il restante terzo a V.A., anzichè alla s.r.l. Naf Edil. Per l’effetto ha revocato il sequestro e la confisca disposti nei confronti della Naf Edil ed ha invece ordinato il sequestro della quota, pari ad un terzo dell’intero, spettante sui detti beni a V.A..

Avverso detto provvedimento aveva proposto appello la difesa del V., lamentando che l’applicazione della misura di prevenzione riguardava le attività poste in essere da S.G. e non la quota di proprietà del V. che aveva acquistato un terzo del terreno su cui erano stati realizzati i magazzini con propri proventi leciti; ingiustificata appariva, peraltro, la tesi della usucapione da parte del S. della quota di proprietà del V..

La Corte di Appello di Palermo, investita del gravame, con provvedimento in data 9 aprile 2008, aveva ritenuto che il provvedimento impugnato integrasse una correzione di errore materiale del decreto di confisca, ai sensi degli artt. 127 e 130 c.p.p., impugnabile solo con ricorso per Cassazione. Pertanto, aveva dichiarato la propria incompetenza ed aveva disposto la trasmissione degli atti a questa Corte che, con la sentenza in data 13.11.2008 (dep. il 13.1.2009), n. 1008, ha qualificato la suddetta impugnazione come opposizione ed ha trasmesso gli atti al Tribunale di Palermo.

2. Il Tribunale di Palermo, con provvedimento del 21.9.2009 (dep. il 25.9.2009), oggetto del ricorso in esame, ha rigettato l’opposizione del V., terzo intestatario della quota di 1/3 di beni immobili oggetto di confisca. In specie rilevava che: dalle stesse allegazioni dei V. emergeva che sull’intera proprietà degli immobili in questione persisteva da oltre un ventennio l’indiretta disponibilità in capo al prevenuto; infatti, il predetto aveva dichiarato di avere acquistato con il S., con il quale aveva una società di fatto, il terreno sul quale intorno al 1976 era stato edificato il fabbricato del quale gli immobili in oggetto erano parte; nel 1981, a seguito dello scioglimento della predetta società era divenuto formale intestatario della quota di un terzo di detti immobili dei quali non si era più occupato.

Ad avviso del Tribunale, in assenza di qualsivoglia documentazione comprovante il dedotto rapporto societario di fatto, a fronte dell’unica documentazione costituita dalla copia del contratto di acquisto del terreno dal quale risultava che il V. era coacquirente, ma non era dato desumere l’avvenuto esborso da parte di questi della somma corrispondente al terzo del prezzo dichiarato, doveva ritenersi dimostrata l’indiretta disponibilità in capo al prevenuto della piena proprietà dei beni, anche in ragione della riferibilità a quest’ultimo dell’effettivo possesso ultraventennale, non contraddetto da alcuna circostanza emersa durante l’amministrazione giudiziaria dei beni.

Evidenziava, infine, il tribunale che nessuna ulteriore circostanza era stata introdotta nel giudizio di opposizione, essendosi limitata la difesa a contestare i presupposti dell’intervenuta usucapione del bene da parte del S., introdotta nel decreto opposto solo incidentalmente.

3. Avverso detto ultimo provvedimento il V., a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità del decreto ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), stante la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dall’esame del prevenuto S.G. e volta essenzialmente a contestare l’argomentazione dell’intervenuta usucapione introdotta dal tribunale.

Il secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), richiamando gli argomenti dedotti con il primo motivo.

Con la memoria difensiva, depositata il 24.6.2010, volta a contraddire le conclusioni scritte del Procuratore Generale, il V. ripercorre i medesimi argomenti del ricorso e sottolinea la propria posizione di terzo totalmente estraneo alle vicende del S..

Motivi della decisione

Il ricorso, nei termini in cui è stato proposto, deve essere dichiarato inammissibile.

1. Quanto al primo motivo – come è stato rilevato nelle conclusioni del Procuratore Generale – deve ribadirsi che con riferimento al procedimento di prevenzione non è ammissibile il ricorso per mancata assunzione di una prova decisiva.

Invero, è stato affermato che "nel procedimento di prevenzione non è configurabile in radice il vizio della mancata assunzione della prova decisiva, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), giacchè esso è previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito della camera di consiglio. La norma, infatti, circoscrive tassativamente la previsione della impugnativa: "quando la parte della prova non assunta ne abbia fatto richiesta, anche nel corso dell’istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall’art. 495 c.p.p., comma 2". Sicchè la doglianza ammessa è esclusivamente quella riferita alla mancata ammissione della prova a discarico decisiva dedotta in dibattimento. Resta, beninteso, impregiudicata la rilevanza delle censure per l’omessa ammissione, o disposizione, di una prova sotto il diverso profilo della violazione di legge per inosservanza di norma processuale, stabilita a pena di nullità, con riferimento alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7 e art. 4, comma 6, in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, secondo inciso, in ipotesi di omessa motivazione del provvedimento di rigetto della mozione difensiva di acquisizione della prova (cfr. in proposito:

Cass., Sez. 1A, 28 marzo 2008, n. 15605, Loccl, massima n. 240148)".

Il ricorrente, invero, non ha mosso la censura avverso il provvedimento impugnato sotto tale ultimo profilo. Si è, infatti, limitato a lamentare, del tutto genericamente, che la prova richiesta non era stata ammessa senza alcuna giustificazione logico-giuridica, se non un immotivato pregiudizio dei confronti del V..

Del resto, deve rilevarsi che, come viene indicato nel ricorso, il richiesto esame del prevenuto S.G. era finalizzato essenzialmente a contestare l’argomentazione dell’intervenuta usucapione che, come specificamente si chiarisce nel provvedimento impugnato, era stata introdotta dal Tribunale nel provvedimento opposto solo incidentalmente, a margine delle circostanze valutate al fine di ritenere l’indiretta disponibilità in capo al S. della quota di beni formalmente intestata al V..

2. Anche il secondo motivo di ricorso è palesemente inammissibile.

In primo luogo, deve rilevarsi che sia nel ricorso che nella successiva memoria non è stato indicato con la necessaria specificità il preteso contrasto tra il provvedimento impugnato ed il sistema normativo vigente, nè sono stati esplicitati i criteri interpretativi definiti "inaccettabili" e/o "scorrettamente" applicati dal giudice di merito.

Il Tribunale, peraltro, ha dato sufficientemente atto della ritenuta pluralità delle ragioni dimostrative dell’interposizione fittizia, mentre le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso – ricondotte espressamente al vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nonostante la ormai consolidata affermazione della inammissibilità di tale motivo di ricorso avverso i provvedimenti in materia di prevenzione – si risolvono, comunque, nella pretesa di una valutazione alternativa a quella operata dal giudice di merito che, come è noto, non è consentita nella sede del giudizio di legittimità.

A maggior ragione deve ritenersi in specie manifestamente infondato il denunciato vizio di motivazione se valutato sotto il profilo della violazione di legge alla quale va ricondotta la motivazione del tutto carente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da renderla meramente apparente.

All’evidenza, infatti, il provvedimento impugnato non presenta carenze tali da rendere la motivazione dello stesso inesistente o assolutamente inidonea a comprendere il filo logico seguito dal giudice di merito nella sua valutazione.

3. La manifesta Infondatezza del ricorso impone la declaratoria di inammissibilità dello stesso al sensi dell’art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p. comma 3.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.