Cons. Stato Sez. VI, Sent., 29-03-2011, n. 1890 Alloggi a riscatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La signora A.M.M., con il ricorso n. 11218 del 2005 proposto al TAR per la Liguria, ha chiesto l’annullamento del provvedimento della Commissione provinciale della Prefettura di Genova per l’assegnazione degli alloggi costruiti in favore del personale delle forze di polizia – legge 5 marzo 1976 n. 52, di cui al verbale della seduta del 13 luglio 2005, notificato in data 5 settembre 2005, di revoca dell’assegnazione al brigadiere B. G., marito della ricorrente da cui si è separata con omologazione di data 22 luglio 2005, dell’appartamento sito in Genova – Sant’Eusebio Via Valtrebbia 50/4.

Nel verbale, rilevato che "il Brigadiere G. B. è stato posto in congedo con decorrenza 21.04.2004" la Commissione "Nei confronti del predetto assegnatario -occupante delibera la revoca dell’assegnazione. Considerato che l’alloggio non è inserito nei piani di vendita, predisposti ai sensi della legge 560/1993, al locatore vengono concessi mesi 6 (sei) di proroga per il rilascio dell’alloggio libero da persone e cose".

2. Il TAR, con la sentenza in forma semplificata n. 1646 del 2005, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, compensando tra le parti delle spese del giudizio.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto, in riforma della sentenza gravata, l’annullamento del provvedimento impugnato in primo grado e l’accertamento del diritto della ricorrente, in qualità di assegnataria dell’alloggio in Via Valtrebbia 50/4, ad acquisirne la proprietà.

4. All’udienza dell’8 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sezione seconda, esaminato il ricorso presentato avverso il provvedimento di revoca dell’assegnazione al brigadiere B. G. dell’appartamento sito in Genova – Sant’Eusebio Via Valtrebbia 50/4, lo ha dichiarato:

– in parte inammissibile, poiché la ricorrente – moglie separata del medesimo brigadiere – nel dedurre la violazione dell’art. 16, comma 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che prevede l’assegnazione degli alloggi agli assegnatari che la richiedano, non avrebbe titolo ad esercitare il diritto all’acquisto spettante al marito, né potrebbe subentrare nel godimento della casa, e quindi nel rapporto con l’ente proprietario,;

– in parte infondato, in quanto: a) al contrario di quanto sostenuto con il ricorso, la cessazione del militare dal servizio è causa di revoca dell’assegnazione dell’alloggio per principio generale desumibile dalla legge 6 marzo 1976, n. 52, a meno che non sia cessata la funzionalizzazione dell’alloggio all’esigenza del servizio in quanto inserito nei piani di vendita di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560; b) il citato art. 16, comma 10, della legge n. 266 del 1999 non impone all’ente proprietario l’obbligo di vendita degli immobili, avendo soltanto rimosso il contingentamento numerico imposto alla loro alienazione.

2. Nell’appello la sentenza impugnata è censurata, in quanto:

– sussiste la legittimazione attiva dell’appellante, poiché le istanze di acquisto dell’alloggio sono state presentate dal signor G. prima della separazione dei coniugi e hanno riguardato perciò la casa coniugale con effetto per tutti i componenti del nucleo familiare, non potendo l’appellante, per legge, presentare istanza né all’epoca della convivenza né successivamente, per cui resterebbe priva di ogni tutela sostanziale e giurisdizionale;

– la ricorrente ha diritto ad acquistare l’alloggio alla luce del quadro normativo in materia.

Al riguardo, l’appellante ha dedotto che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 560 del 1993, gli alloggi assegnati al personale militare in attuazione della legge n. 52 del 1976 sono stati qualificati espressamente come alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e perciò soggetti alle disposizioni generali del d. P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 ("Norme per l’assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"), in cui non è prevista la decadenza dall’assegnazione per il pubblico dipendente cessato dal servizio.

E’ poi entrata in vigore la legge n. 266 del 1999, il cui art. 16, comma 10, ha previsto il diritto all’acquisto per l’assegnatario che lo richieda indipendentemente dall’inserimento dell’immobile nei piani di vendita.

Tale ricostruzione, ad avviso dell’appellante, è confermata, da un lato, dall’art. 1, comma 26, della legge n. 560 del 1993, recante l’abrogazione di ogni disposizione incompatibile con la legge stessa, e, dall’altro, dall’art. 9, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 10 del 2004, che ha disposto espressamente che il collocamento in congedo dell’appartenente alle forze dell’ordine non comporta la perdita del diritto all’assegnazione dell’alloggio a suo favore.

3. Ritiene la Sezione che l’appello risulta condivisibile nella parte in cui ha posto in evidenza l’erroneità della contestata statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado, ma va respinto per l’infondatezza delle censure proposte.

3.1. Quanto alla legittimazione ad impugnare il provvedimento che ha disposto la revoca dell’assegnazione dell’alloggio di servizio e il suo conseguente rilascio, non è contestabile che l’appellante abbia titolo ad impugnare tale atto, a seguito del provvedimento dell’autorità giudiziaria che ha disposto la sua assegnazione – a seguito della separazione dal marito – alla moglie stessa e ai tre figli dei coniugi.

3.2. Passando all’esame delle censure formulate in primo grado, ritiene la Sezione che il provvedimento di revoca ha legittimamente tenuto conto del collocamento a riposo del militare, in quanto tale circostanza, per l’ordinamento di settore, fa venire meno il presupposto della assegnazione.

Infatti, è principio generale che gli alloggi di cui alla legge n. 52 del 1976 ("Interventi straordinari per l’edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato") possono essere assegnati al personale in questione solo in quanto sia in servizio, come emerge dalla espressa previsione dell’art. 1, comma 1, che stabilisce l’assegnazione degli alloggi al personale "in attività di servizio", e secondo la ratio della normativa, per cui gli alloggi servono a far fronte alle esigenze abitative connesse con la prestazione del servizio in sedi diverse dal luogo abituale di residenza e hanno pertanto natura di "alloggi di servizio", con la conseguente legittimità della revoca dell’assegnazione quando cessa il presupposto dell’esigenza di servizio (Cons. Stato, IV, 28 maggio 1999, n. 883).

Sotto tale profilo, l’inclusione degli alloggi in questione tra quelli qualificati di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 560 del 1993 ("Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"), non ha inciso sul loro vincolo di destinazione e sulle conseguenti modalità di assegnazione e revoca, operando al diverso fine della disciplina della loro alienazione, come anche confermato dalla circolare del Ministero delle finanze n. 455 del 21 febbraio 1994 (richiamata nell’appello) relativa all’applicazione di tale disciplina; né vale in contrario il comma 26 del citato art. 1 poiché la normativa sulla gestione degli alloggi di servizio ha carattere speciale.

3.3. L’appellante ha dedotto che il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo perché non ha tenuto conto della istanza a suo tempo formulata dal marito (in data 1° luglio 1998, come reiterata il 29 aprile 2002), volta ad ottenere l’alienazione dell’alloggio.

Osserva al riguardo la Sezione che anche sotto tale profilo l’appello risulta infondato.

3.4. In primo luogo, il provvedimento impugnato in primo grado costituisce l’atto finale di un procedimento del tutto distinto da quello attivato con l’istanza di alienazione e non ancora concluso.

La contestata revoca, infatti, si è basata unicamente sulla circostanza dell’avvenuto collocamento a riposo del dipendente assegnatario dell’alloggio e non ha preso in esame i profili attinenti alla fondatezza o meno della istanza a suo tempo presentata dal marito.

3.5. In secondo luogo, potendosi in questa sede svolgere un esame incidentale della questione al limitato scopo di verificare se risulti incongruo o irragionevole l’atto di revoca, si deve tenere conto dell’art. 16, comma 10, della legge n. 266 del 1999 (recante tra l’altro "…disposizioni per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell’Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura"), il quale dispone che "Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tale caso si applicano le modalità di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560".

Il citato comma 4 dell’art. 1 della legge n. 560 del 1993 stabilisce a sua volta che "Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge".

Il comma 10 dell’art. 16 della legge n. 266 del 1999 non ha costituito il diritto dell’assegnatario alla proprietà dell’alloggio ma, secondo quanto testualmente stabilito, ha eliminato per il soggetto proprietario il limite del previsto contingente numerico nella definizione dei piani di vendita.

Rispetto a tale quadro normativo non rileva quanto previsto dall’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2004 ("Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici"), in quanto normativa del tutto speciale relativa a "Casi particolari d’assegnazioni" nei Comuni in cui si registrino situazioni di emergenza abitativa, con la possibilità di riservare agli appartenenti alle Forze dell’ordine una quota non superiore al 15 per cento degli alloggi da assegnare annualmente nel territorio comunale "prescindendo dal possesso dei requisiti per l’assegnazione ad eccezione della non titolarità di diritti reali su beni immobili nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che si avvale della facoltà di cui al presente comma" e prevedendosi, in questo quadro del tutto specifico, che "Il collocamento in congedo del dipendente appartenente alle Forze dell’ordine non comporta la perdita del diritto all’assegnazione dell’alloggio a suo favore".

Pertanto, non emerge la sussistenza di un diritto dell’appellante all’acquisto della proprietà dell’alloggio in questione, in quanto non inserito nei piani di vendita.

4. Per quanto considerato, pronunciando sull’appello e salva la precisazione di cui al Par. 3.1., il ricorso di primo grado risulta infondato e deve essere perciò respinto.

Nulla deve essere pronunciato sulle spese del presente grado del giudizio, non essendosi costituite le parti appellate.
P.Q.M.

Pronunciando sull’appello in epigrafe n. 3127 del 2006, respinge le censure di primo grado e riproposte in questa sede.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-04-2011, n. 15742 Archiviazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto del 18.07.2010 A.L. Denunciante nel procedimento a carico di:

N.F.:

Indagata per il reato di cui all’art. 646 c.p. ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto in data 07.08.09, con il quale il GIP presso il Tribunale di Terni aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale sopra indicato;

La ricorrente censura il decreto per omessa ed illogica motivazione, nonchè per violazione di legge in relazione all’art. 410 c.p.p. atteso che la persona offesa nel procedimento aveva proposto opposizione a norma dell’art. 409 c.p.p. esponendo le ragioni del ricorso ed indicando le indagini suppletive da svolgere;

Il GIP aveva proceduto ugualmente all’archiviazione, senza disporre l’udienza camerale;

Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato. Si tratta di un motivo fondato.

Va premesso che la Giurisprudenza della Corte di cassazione, condivisa da questo Collegio, ha statuito che nel caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice può procedere all’archiviazione, eventualmente anche "de plano" degli atti, previa motivazione specifica in ordine: a) – all’infondatezza della notizia di reato e b) – all’omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova addotti. Cassazione penale. sez. 4, 23 marzo 2007. n. 21544.

Al di fuori di tali ipotesi, il giudice deve ricorrere all’udienza camerale, senza la quale il decreto di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e, quindi, impugnabile con ricorso per cassazione. (Cass. Pen. Sez. 4, 21.02.2008 n. 19476).

Il provvedimento di archiviazione impugnato risulta censurabile perchè non ha motivato adeguatamente: a) – sia riguardo alla manifesta infondatezza della notizia "criminis", b) – sia riguardo alla omessa valutazione delle nuove investigazioni.

Invero la motivazione del Gip si esaurisce nella formula di stile "ritenuto che gli accertamenti procedurali sono stati tutti effettuati" del tutto inidonea a chiarire le ragioni della manifesta infondatezza della denuncia senza, per altro, prendere in alcuna considerazione le indagini suppletive richieste dalla parte opponente: – testi da escutere, con indicazione dei nomi, documentazione bancaria da acquisire;

Si tratta di una motivazione non con sentita in sede di esame dell’ammissibilità dell’opposizione all’esecuzione, ove il giudice nel disporre l’archiviazione "de plano", deve limitare il giudizio di ammissibilità ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate. Cassazione penale. sez. 6, 29 maggio 2008. n. 40593.

In presenza della specifica indicazione delle indagini suppletive ed in assenza di evidenti motivi di irrilevanza delle prove, si imponeva l’instaurazione del contraddittorio in conformità al principio consolidato per il quale: "A norma dell’art. 410 c.p.p., comma 1, l’opposizione della persona offesa dal reato – che è in sostanza una richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari – contro la richiesta di archiviazione è ammissibile se contiene l’indicazione dell’oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova. Al riguardo, non possono costituire motivo di inammissibilità eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione, neppure ove attengano a una valutazione prognostica dell’esito dell’investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. Con la conseguenza che, in presenza di un’ammissibile opposizione della persona offesa, il g.i.p. non può che fissare l’udienza in camera di consiglio per la discussione, mentre qualora proceda "de plano" all’archiviazione, senza cioè ricorrere al procedimento camerale, il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio. "Cassazione penale, sez. 4, 22 maggio 2008, n. 25585.

All’accertata violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 410 c.p.p., segue l’annullamento senza rinvio del procedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Terni per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Terni il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2011, n. 17726 Lavoro a tempo parziale Retribuzione

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Svolgimento del processo

Con sentenza dei 30/10 – 18/12/07 la Corte d’appello di Milano rigettò l’impugnazione proposta dalla società Autostrade per l’Italia s.p.a avverso la sentenza n. 4423/05 del giudice del lavoro del Tribunale di Milano, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da M.D., era stata dichiarata la nullità dell’art. 4, comma 5, del CCNL per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 16/2/00 per violazione del divieto di discriminazione di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4 e conseguentemente confermò la sentenza gravata, mentre compensò tra le parti le spese del grado, sia in considerazione della soccombenza del lavoratore in ordine all’appello incidentale dal medesimo svolto con riferimento al mancato accoglimento del domanda inerente il riconoscimento del diritto alla maggiorazione per lavoro notturno, sia per l’esistenza di pronunce contrastanti sulla questione. Il giudice d’appello motivo il rigetto dell’appello principale spiegando che la violazione, da parte della società, della norma di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4, era dipesa dal fatto che al M., esattore autostradale "part time", non era stato corrisposto un trattamento retribuivo riproporzionato per la ridotta entità della prestazione lavorativa eseguita rispetto a quella normalmente prestata dai lavoratori a tempo pieno, bensì un trattamento differenziato e deteriore per il solo fatto di aver svolto lavoro a tempo parziale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Autostrade per l’Italia S.p.a che affida l’impugnazione a due motivi di censura. Resiste con controricorso il M.. Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Col primo motivo la ricorrente si duole dell’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) contestando che la Corte d’appello abbia potuto ritenere comparabile il lavoro svolto dal M., che opera su turni caratterizzati dalle sequenze di lavoro e di riposo meno gravose di quelle osservate dai lavoratori a tempo pieno, a quello eseguito da questi ultimi, nonostante il medesimo giudicante avesse correttamente escluso il diritto del ricorrente a ricevere le maggiorazioni previste dall’art. 11, comma 10, del suddetto c.c.n.l. per il personale impegnato in turni continui ed avvicendati come gli esattori di livello "C". 2. Col secondo motivo ci si duole dell’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) obiettandosi che la Corte territoriale aveva preso atto che vi erano ragioni oggettive che giustificavano un trattamento differenziato per l’indennità del lavoro notturno tra lavoratori "part-time" e quelli "full time", per cui non poteva non ritenersi essere caduta in contraddizione laddove aveva, poi, affermato che vi era stata violazione del divieto di discriminazione di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4 per la sola ragione che la retribuzione del M. era risultata essere meno che proporzionale rispetto a quella percepita dagli esattori del livello "C", impegnati in turni continui ed avvicendati, asseritamente individuati come lavoratori comparabili. Ritiene la Corte che i due motivi di censura del ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto gli stessi impogono nel loro insieme di stabilire se il mancato riproporzionamento della retribuzione oraria di un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato in regime di "pari time verticale" rispetto a quella dei suoi colleghi impiegati a tempo pieno in analoghi turni avvicendati costituisca o meno violazione del divieto di discriminazione di cui al del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4. La società contesta, infatti, che la retribuzione oraria del lavoro a tempo parziale sia meno che proporzionale rispetto a quella prevista per il lavoro a tempo pieno, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata in cui si afferma che, a differenza di quello che accade per i turnisti a tempo pieno, i lavoratori assunti col sistema "part time" si vedono applicare tale divisore su tutte le voci stipendiali, conseguendo, in tal modo, una retribuzione non esattamente proporzionale per il numero di ore lavorate a quella erogata ai dipendenti impegnati in regime "full time".

La materia in esame è disciplinata dai decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (G.U. n. 66 del 20/3/2000) che è attuativo della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dai CEEP e dal CES che tra le proprie finalità prevede, alla lettera a), quella di assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale.

La clausola 3) di tale accordo, riguardante le definizioni, stabilisce che si intende per: 1) "lavoratore a tempo parziale", il lavoratore il cui orario di lavoro normale, calcolato su base settimanale o in media su un periodo di impiego che può andare fino ad un anno, è inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile; 2) "lavoratore a tempo pieno comparabile", il lavoratore a tempo pieno dello stesso stabilimento, che ha lo stesso tipo di contratto o di rapporto di lavoro e un lavoro/occupazione identico o simile, tenendo conto di altre considerazioni che possono includere l’anzianità e le qualifiche/competenze.

Nella stessa clausola è stabilito che, qualora non esista nessun lavoratore a tempo pieno comparabile nello stesso stabilimento, il paragone si effettui con riferimento al contratto collettivo applicabile o, in assenza di contratto collettivo applicabile, conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali.

Inoltre, ai primi tre punti della clausola 4) sul principio di non- discriminazione è previsto che per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive (1), che dove opportuno, si applica il principio "pro rata temporis" (2) e che le modalità di applicazione della presente clausola sono definite dagli Stati membri e/o dalle parti sociali, tenuto conto della legislazione Europea e delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali (3).

Nel dare attuazione a tale direttiva Europea il legislatore nazionale ha introdotto, con il D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4, il principio di non discriminazione, stabilendo quanto segue:

1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all’art. 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.

2. L’applicazione del principio di non discriminazione comporta che:

a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

l’accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l’accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo 3^ della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all’art. 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;

b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all’art. 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.

Orbene, alla luce di tali disposizioni normative deve trarsi la conclusione che il rispetto del principio di non discriminazione, di cui al D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, attuativo della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo – quadro sul lavoro a tempo parziale, per effetto del quale il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale, secondo tale disposizione, quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all’art. 1, comma 3, del citato decreto (contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati e contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 19 e successive modificazioni), esclude che la suddetta comparazione possa eseguirsi in base a criteri diversi da quello contemplato dalla norma con esclusivo riferimento all’inquadramento previsto dalle fonti collettive, per cui non possono valere criteri alternativi di comparazione, quale quello del sistema della turnazione continua ed avvicendata seguita dai lavoratori a tempo pieno.

Ne consegue che il richiamo operato dalla ricorrente a quest’ultimo sistema di turnazione a sostegno delle proprie censure è infondato.

Egualmente privo di pregio è il tentativo della ricorrente società diretto a sostenere che la figura dei lavoratori a tempo pieno alle sue dipendenze non può essere presa come punto di riferimento nell’applicazione del concetto di "lavoratore a tempo pieno comparabile", svolgendo i medesimi dei turni continui ed avvicendati, in quanto, come evidenziato sopra, la norma in questione, nel prevedere espressamente che per "lavoratore a tempo pieno comparabile" deve intendersi quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, esclude che ci si possa riferire a circostanze di fatto diverse, quali quelle inerenti le caratteristiche della continuità e dell’avvicendamento dei turni in cui sono impegnati i lavoratori a tempo pieno. Ne consegue, altresì, l’infondatezza dei rilievi che poggiano sulla assenta validità del metodo di calcolo adoperato, vale a dire quello che contempla l’applicazione dello stesso divisore in misura diversa tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale, ove la diversità deriva dal fatto che solo per questi ultimi il divisore 170 è commisurato a tutte le voci stipendiali, posto che un tale metodo non contribuisce di certo al pieno rispetto del principio della non discriminazione cui al citato D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4 la cui priorità è, invece, assicurata sia dalla normativa Europea che da quella nazionale.

Non va, infatti, sottaciuto che il citato art. 4, comma 2, prevede alla lettera b) che il riproporzionamento debba avvenire in particolare per l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, con ciò lasciando intendere che il metodo del riproporzionamento deve essere esaustivo. Una tale soluzione è confortata anche dalla considerazione per la quale il citato comma, dell’art. 4 prevede che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare quelli a carattere variabile (cioè proprio quelli per i quali è esclusivamente applicato il divisore 170 in favore dei soli lavoratori a tempo pieno), sia effettuata in misura più che proporzionale. Tale principio si salda con quello contenuto nel citato art. 4, comma 1, per il quale il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale, come già visto, quello inquadrato nello stesso livello di fonte collettiva.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno poste a suo carico come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2500,00 per onorario, oltre Euro 46,00 per esborsi, nonchè IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-09-2011, n. 19626 Fondi e casse di previdenza

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Potenza, confermando la sentenza di primo, respingeva la domanda del ricorrente in epigrafe, che, quale ex dipendente dell’ENEA, cessato dal servizio in epoca posteriore al 30 giugno 1998, chiedeva la declaratoria del diritto, quale assicurato e beneficiario della polizza collettiva (OMISSIS) stipulata dall’ente con l’INA, a percepire il relativo trattamento assicurativo, con la condanna dell’ENEA a corrispondere i relativi importi, o, in subordine, i rendimenti conseguenti alla predetta polizza.

La Corte territoriale, per quello che interessa in questa sede, innanzitutto, rilevava che il contratto stipulato tal l’Enea e l’Ina non poteva qualificarsi contratto a favore di terzo o un contratto di assicurazione a capitalizzazione in quanto si trattava di un contratto in senso stretto rivolto a coprire il rischio degli esborsi conseguenti alla risoluzione del rapporto. Sottolineava, poi, la predetta Corte, che il dipendente è indicato come beneficiario della prestazione garantita dalla singola polizza (art. 14) e cioè del TFR che il datore di lavoro deve versare alla cessazione del rapporto e non già quale beneficiario del contratto di assicurazione.

Nè, secondo la Corte del merito, vi era un accordo aziendale vincolante il datore di lavoro al versamento del maggior importo derivante dalla polizza, al momento della liquidazione del TFR. Del resto, affermava la Corte potentina, il R.D. n. 5 del 1942, art. 4 che mirava, ma attraverso particolari clausole di polizza ad assicurare ai dipendenti condizioni di miglior favore rispetto a quelle previste dalla legge era stato abrogato.

Inoltre la Corte di appello escludeva che il contratto di polizza contenesse clausole da cui desumere la diretta attribuibilità di benefici ai dipendenti. Neppure il certificato assicurativo era per la richiamata Corte idoneo a suffragare la tesi dei lavoratori in quanto il contratto di assicurazione venne stipulato nell’interesse esclusivo del contraente Enea per la copertura del rischio di non poter far fronte al pagamento del TFR al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Avverso questa sentenza il menzionato dipendente ricorre in cassazione sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione

Con la prima censura il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 15 disp. gen. in relazione alla ritenuta abrogazione del R.D.L. n. 5 del 1942, art. 4 sostiene, formulando il relativo quesito di diritto, che l’efficacia abrogativa di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 4 è rivolta esclusivamente al citato R.D.L. n. 5 del 1942, art. 3.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 15 disp. gen. in relazione alla ritenuta impossibilità giuridica di qualificare la fattispecie in esame come contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., assume infatti, ponendo il relativo quesito di diritto, l’erroneità della sentenza di appello che ha affermato il divieto di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 4 di concludere contratti in favore di terzi secondo la tipologia delineata dal R.D.L. n. 5 del 1942, art. 4.

Con la terza critica il ricorrente, prospettando violazione dell’art. 1362 c.c., allega, articolando il relativo quesito di diritto, che la Corte del merito ha erroneamente interpretato la convenzione di assicurazione.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1411 c.c., sostiene, ponendo il relativo quesito, che erroneamente la Corte di appello ha negato la configurabilità di un contratto a favore di terzo.

Con la quinta censura il ricorrente, assumendo violazione dell’art. 421 c.p.c., comma 2, e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, asserisce, formulando il relativo quesito, che erroneamente la Corte di Appello non ha proceduto all’acquisizione del certificato assicurativo.

Con l’ultimo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione nella diversa interpretazione della convenzione assicurativa.

I motivi che vanno trattati congiuntamente, essendo diretti, in stretta connessione, a denunciare la asserita erroneità delle conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla interpretazione della convenzione assicurativa, sono, in continuità giuridica con i precedenti di questa Corte (ex plrimus V. Cass. S.U. 12 ottobre 2009 n. 21533, Cass. 23 marzo 2011 n. 6600 e altre conformi)che hanno affrontato fattispecie analoghe, infondati.

La Corte di Appello ha accertato, mediante l’interpretazione delle relative clausole, che la convenzione assicurativa stipulata dall’ente datore di lavoro trovava la sua giustificazione causale esclusivamente nel rapporto lavorativo, dovendosi escludere che vi fosse un diritto garantito ai dipendenti per una sorta di capitalizzazione, autonoma rispetto al rapporto di lavoro e tuttavia corrisposta direttamente dall’ENEA. D’altro canto, la predetta Corte ha altresì sottolineato come la previsione di eventuali utili economici derivanti dalla convenzione assicurativa fosse funzionale al finanziamento dell’ente, sì che non poteva configurarsi alcuno spazio per ulteriori vantaggi per i dipendenti, oltre a quello della garanzia del trattamento di fine rapporto.

Tale accertamento esclude, altresì, ogni violazione o falsa applicazione della L. n. 297 del 1982 e della disciplina del t.f.r. in essa contenuta, in quanto la mancanza di giustificazione delle somme aggiuntive domandate dai ricorrenti comporta in maniera del tutto coerente la configurazione delle medesime come illegittima integrazione, o duplicazione, del t.f.r., trattandosi di somme che non troverebbero alcun altro titolo all’interno del rapporto di lavoro e non potendosi configurare, d’altra parte, un diretto rapporto contrattuale fra i dipendenti e la compagnia di assicurazione. Infatti secondo le previsioni della citata L. n. 297 del 1982, come già rimarcato da questa Corte in analoghe controversie (per tutte V. Cass. S.U. 12 ottobre 2009 n. 21533 cit.), non sono impedite, in generale, indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzioni diverse da quelle dell’indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate, poichè, in effetti, il legislatore ha inteso precisare che gli aspetti inderogabili della disciplina sono attinenti solo al titolo del trattamento di fine rapporto, sussistendo la possibilità, per il datore di lavoro, di corrispondere al lavoratore, in occasione della cessazione del rapporto, erogazioni aggiuntive, a titolo diverso e distinto da quello del detto trattamento, rispetto al quale si collocano a latere. Ciò nondimeno, la previsione di tali somme si ricollega pur sempre al contratto di lavoro, nel quale deve trovare una giustificazione causale che sia idonea ad escludere una disposizione derogatoria della disciplina legale. A questa ipotesi si riconducono, per esempio, le previsioni contrattuali di mensilità aggiuntive al momento della cessazione del rapporto, riguardanti l’incentivazione all’esodo anticipato del lavoratore a tutela anche di un interesse del datore di lavoro e idonee, pertanto, a configurare un emolumento concettualmente distinto dal trattamento di fine rapporto.

Tuttavia, nella specie,come già ritenuto da questa Corte in fattispecie analoghe (per tutte Cass. S.U. 12 ottobre 2009 n. 21533 cit. e, da ultimo, Cass. 23 marzo 2011 n. 6600 cit.)e l’interpretazione del giudice di merito, condotta alla stregua della comune volontà delle parti come emergente dalle clausole della convenzione in parola, ha escluso che somme aggiuntive possano trovare causa nel rapporto di lavoro, in riferimento ad incentivazioni all’esodo, ovvero ad altre causali, ed ha invece ricollegato il frutto dell’investimento alla gestione e alle finalità proprie dell’ente, così identificando con precisione la natura e la funzione della polizza stipulata con l’INA. Non si è trattato, pertanto, di ricondurre nell’area del trattamento di fine rapporto emolumenti di dubbia natura, ma, piuttosto, di escludere in maniera specifica, anche in ragione della struttura della provvista e delle modalità di erogazione degli importi derivanti dalla polizza, che la previsione di utilità economiche ulteriori rispetto alle somme a garanzia del t.f.r. fosse diretta ai dipendenti. Nè può configurarsi nella conclusione ermeneutica del giudice di merito, una violazione dell’art. 1411 c.c.; una volta escluso che i benefici ulteriori siano effettivamente previsti nella convenzione assicurativa, non si verifica alcuna alterazione causale del contratto a favore di terzi, che mantiene la sua funzione di arrecare ai terzi tutti i vantaggi previsti dalle parti, consistenti in via esclusiva nella garanzia del trattamento di fine rapporto.

Altrettanto infondati sono i motivi relativi al procedimento esegetico e l’iter argomentativo su cui si basa l’accertamento de quo.

I ricorrenti deducono che i giudici di appello hanno trascurato il primario criterio letterale, prescritto dall’art. 1362 c.c. identificando un intento negoziale diverso da quello effettivamente risultante dalle clausole esaminate. La censura, però, è inammissibile.

Non risulta, innanzitutto, adempiuto l’onere di integrale trascrizione delle clausole, imposto ai ricorrenti alla stregua del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8080 del 2002 e Cass. n. 3737 del 2001), non potendo valere, a tali fini, e il mero riferimento al testo della convenzione allegato agli atti, e la riproduzione parziale di talune clausole. Non è consentito, consequenzialmente a questa Corte di valutare la correttezza dell’interpretazione adottata dal giudice del merito alla stregua delle censure sollevate dalle parti. Sul punto mette conto osservare che l’omissione riguarda, nella specie, non solo le clausole asseritamente pretermesse dai giudici di merito (delle quali vengono trascritti solo alcuni brani o singole parole), ma anche quelle prevalentemente utilizzate dai medesimi giudici ai fini della individuazione della comune volontà delle parti. Nè, d’altronde, una maggiore specificità si rinviene nelle censure relative al mancato esame di altre clausola (o di altri fatti e documenti) prive di ogni indicazione, mentre la doglianza relativa alla mancata acquisizione di taluni documenti (certificati individuali, modelli INA di liquidazione) -oltre che a riferirsi a documenti che le parti avrebbero potuto certamente acquisire e produrre in giudizio – manca di decisività atteso che la sentenza impugnata, nell’escludere un rapporto negoziale diretto fra i dipendenti e l’INA, e nel riferirsi comunque al tenore letterale dei certificati individuali, ha attribuito valore determinante alla esplicita previsione della convenzione (art. 14) in ordine alla esclusiva legittimazione dell’ENEA nella liquidazione delle prestazioni.

Per concludere non può sottacersi che le osservazioni critiche svolte in ricorso sono indirizzate, sostanzialmente, a sostenere un diverso risultato interpretativo delle clausole contrattuali, considerato preferibile a quello accolto nella sentenza censurata. Ma una prospettazione siffatta, oltre a riferirsi a clausole riportate solo in maniera parziale e all’interno di diverse argomentazioni, è comunque inammissibile alla stregua della funzione del giudizio di legittimità, limitata, in materia di interpretazione del contratto di diritto privato, al controllo della motivazione e alla verifica dell’impiego corretto dei canoni ermeneutici secondo le censure proposte dai ricorrenti.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso pertanto va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorario ed oltre spese generali.

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