Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-12-2011, n. 28974 Prescrizioni e decadenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12/18.4.2007 la Corte di appello di Potenza confermava la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da L.A., nella qualità di erede di M. E., per la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati di pensione spettanti alla de cuius in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e 240 del 2004; arretrati richiesti con domanda del 27.7.1994 e la cui liquidazione era stata comunicata con nota del 3.4.2001.

Osservava in sintesi la corte territoriale, con riferimento all’eccezione di decadenza del D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, che, allorchè, come nel caso, non veniva in contestazione il diritto alla prestazione, ma solo il quantum, trovava applicazione unicamente l’ordinario termine di prescrizione.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS con due motivi. E’ stato depositato controricorso, privo, tuttavia, della prescritta notificazione alla controparte.

Motivi della decisione

Con un unico motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1979, n. 639, art. 47 come mod. dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 conv. nella L. n. 438 del 1992 e del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. nella L. n. 166 del 199, osservando che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto non applicabile la disposizione del citato art. 47 in quanto oggetto della contestazione non è il diritto, ma il quantum, senza considerare che la prestazione richiesta costituiva, nel caso, un diritto autonomo e, come tale, soggetto alle norme dettate in materia di decadenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Ed, al riguardo, va richiamato il principio di diritto affermato dalle SU con la sentenza n. 1691 del 1997, secondo il quale la verifica del rispetto del termine di decadenza sostanziale previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 deve essere compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa di integrazione al minimo della pensione, non potendo essere considerato equivalente, agli effetti della disposizione sopra indicata, il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata, che non investe di per sè l’autonomo diritto all’integrazione al minimo, ma solo la spettanza del trattamento pensionistico (v. fra le altre successivamente Cass. n. 9209/2003;

Cass. n. 3189/2000; Cass. n. 4784/2000). Quanto, poi, alla rilevanza della comunicazione di liquidazione richiamata in ricorso, deve rammentarsi come le SU, con la sentenza n. 12718 del 2009, abbiano precisato che lo stretto collegamento che, nel regime legale, si realizza fra i termini del contenzioso amministrativo e quelli previsti a pena di decadenza sostanziale impone all’interprete di ritenere "indifferenti" tanto le condotte dell’assicurato che dell’istituto previdenziale che si pongano in contrasto con la rigorosa ed esaustiva predeterminazione dei tempi del passaggio dalla procedura amministrativa all’ordinario processo previdenziale, con conseguente alterazione delle finalità acceleratorie, ed, al tempo stesso, di definitività e certezza delle relative situazioni giuridiche che ne costituiscono giustificazione. E che la medesima esigenza di un adeguato bilanciamento fra finalità pubbliche e tutela dell’assicurato attraverso la rigida e predeterminata articolazione dei termini processuali copre il complesso dei comportamenti che l’ente previdenziale può tenere rispetto alla domanda dell’interessato, si concreti il dovere di provvedere dell’amministrazione in un provvedimento espresso o tacito, tempestivo o tardivo, completo o sprovvisto delle indicazioni (salvo quelle essenziali per la sua validità) per lo stesso previste dalla legge.

Il che si concreta nella regola di diritto che il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, laddove individua nella "scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del processo amministrativo" la soglia (di trecento giorni, risultante dal combinato della L. n. 533 del 1973, art. 7 e della L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6) oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo non consente lo spostamento in avanti del dies a quo del termine decadenziale, configurandosi come norma di chiusura del sistema, deve trovare applicazione , oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, anche in quella di omissione delle indicazioni prescritte dal comma quinto dello stesso articolo e che la relativa disciplina resta insensibile anche agli atti interlocutori dell’Istituto o a provvedimenti dello stesso capaci di assumere carattere decettivo, che, eventualmente, possono incidere sul piano della correttezza della condotta dell’amministrazione pubblica, ma non anche sulla disciplina inderogabile dell’azione giudiziale.

Il ricorso, assorbita ogni altra censura, va, pertanto, accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dal L. nei confronti dell’INPS. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo, avuto riguardo alla complessità del quadro giurisprudenziale, poi culminato nella pronuncia delle SU.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da L. A. nei confronti dell’INPS; compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-07-2011) 16-09-2011, n. 34214 Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Cosenza ricorre avverso la sentenza emessa il 9.2.10 dal Giudice di pace di Acri con la quale C.D. è stato assolto, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2 dal reato di cui agli artt. 582 e 612 c.p..

Deduce il p.m., nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, genericità e contraddittorietà della motivazione con la quale il giudice era pervenuto alla pronuncia assolutoria perchè "dall’escussione di numerosi testi non sono emersi elementi di colpevolezza del C., tali da poter fondare una affermazione di responsabilità", dal momento che non erano state tenute in considerazione nè le dichiarazioni della teste Z., che aveva confermato sia le minacce proferite dall’imputato alla p.o. che l’aggressione da questi subita, nè quelle del teste F. che aveva affermato che la Z. si era in effetti trovata dinanzi alla porta di casa al momento dei fatti, senza poi considerare che la p.o. C.A. era stata trovata semisvenuta in terra ed il c.t.u. – contrariamente a quanto ritenuto, con evidente travisamento della prova, dal giudice – aveva concluso nel senso che le lesioni riportate dal C.A. erano conseguenza di un trauma causato da uno schiaffo o da un pugno.

La parte civile, costituita a mezzo del procuratore e difensore Avv. B.G., ha proposto appello, ai fini civili, lamentando come dalle dichiarazioni testimoniali emerga la responsabilità dell’imputato in ordine al danno arrecato alla parte civile, conseguenza delle minacce proferite da C.D. con l’espressione "… è il momento che ti calpesto come l’uva" a cui aveva fatto seguito l’aggressione portata con uno schiaffo alla p.o. che in conseguenza di ciò era caduta in terra, tanto che lo stesso c.t.u. aveva accertato che le lesioni riscontrate al C. A. era conseguenza di uno schiaffo o di un pugno ed erano compatibili con la caduta in terra e la semi-incoscienza della parte lesa.

Con memoria depositata il 30.6.11, il difensore di C.A. ha, in via preliminare, eccepito la nullità del giudizio di primo grado per avere il giudice di pace, in occasione del confronto tra la parte lesa ed il teste della difesa, impedito alla parte civile di esercitare il diritto al controesame dei testi, nel merito sostenendo che le risultanze processuali offrivano indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla colpevolezza dell’imputato, di cui chiedeva l’affermazione con conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti, oltre la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Con memoria difensiva depositata il 7.7.11 il difensore di C. D. ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso del p.m., perchè basato su considerazioni di merito, o l’eventuale conversione in appello ex art. 580 c.p.p..

Osserva la Corte come nella specie debba trovare applicazione il disposto di cui all’art. 580 c.p.p., secondo cui il ricorso per cassazione si converte in appello quando contro la stessa sentenza siano stati proposti mezzi di impugnazione diversi.

Rilevato, infatti, come in forza dell’art. 576 c.p.p., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace (v.

Cass., sez. 5, 17 luglio 2009, n. 35882), la disposizione di cui all’art. 580 c.p.p. si applica anche nell’ipotesi in cui la sentenza sia oggettivamente inappellabile per la parte (il pubblico ministero) che ha proposto ricorso per cassazione, trattandosi di conversione che opera ope legis.

Convertito dunque in appello il ricorso del p.m., gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Cosenza perchè proceda al giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

La Corte, convertito in appello il ricorso per cassazione del pubblico ministero, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza per il relativo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-07-2011) 30-09-2011, n. 35613

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. – Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell’appello proposto ex art. 310 c.p.p. da T. A., indagato per i reati di concussione, corruzione e turbativa d’asta (capi di imputazione B, C, D, G, M, Z1) commessi all’epoca in cui era assessore alle politiche della salute della Regione Puglia, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, con divieto di colloqui fonici e visivi con persone diverse dai familiari, conviventi, sanitari e difensori, nonchè con disattivazione di tutte le utenze fisse e mobili in uso all’indagato.

Il Tribunale, dopo avere premesso che l’appello aveva ad oggetto unicamente le esigenze cautelari, non contestando la sussistenza dei gravi indizi in relazione ai reati contestati, ha ritenuto concreto ed attuale il pericolo di reiterazione delle condotte criminose, negando che la cessazione dalla carica di assessore alla sanità escludesse l’esistenza della rilevata esigenza cautelare.

L’esecuzione della misura è rimasta sospesa ai sensi della L. n. 140 del 2003, art. 4, ricoprendo l’indagato attualmente la carica di membro del Senato della Repubblica ed essendo in corso il procedimento per l’eventuale concessione dell’autorizzazione all’esecuzione del provvedimento cautelare.

2. – Il difensore di fiducia dell’indagato ha presentato ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale di Bari e, con il primo motivo, ha dedotto la violazione dell’art. 310 c.p.p., lamentando che l’ordinanza anzichè limitarsi all’esame dei motivi fatti valere con l’appello cautelare, peraltro circoscritti alle esigenze cautelari, abbia esteso la sua valutazione agli indizi di colpevolezza, verificando tutti gli elementi probatori acquisiti, in un giudizio improntato ai canoni del riesame e non a quelli propri dell’appello.

Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 274 c.p.p., lett. c), in quanto il Tribunale non avrebbe valutato in concreto la personalità dell’indagato, omettendo di basarsi su elementi specifici da cui dedurre il concreto pericolo di reiterazione dell’attività criminosa. In particolare, i giudici non avrebbero tenuto conto del fatto che T.A. sin dal 2009 si è dimesso dalla carica di assessore regionale alla sanità e da allora non si è più occupato di materie legate alla sanità pubblica, settore in cui sarebbero stati realizzati i reati a lui contestati. Peraltro, si censura la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto che la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale non viene meno automaticamente qualora l’indagato si dimetta dalla carica o dall’ufficio pubblico ricoperto, precisando che la giurisprudenza citata nell’ordinanza impugnata a sostegno di questa tesi si riferisce a ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione in cui sia contestato anche il reato associativo, il che nella specie non ricorre, avendo il G.i.p. ritenuto insussistenti i gravi indizi in ordine all’associazione per delinquere.

3. – In data 4 luglio 2001 il difensore dell’indagato ha depositato motivi nuovi in cui deduce anche la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, chiedendone l’annullamento.

Motivi della decisione

4. – Tutti i motivi proposti sono manifestamente infondati.

4.1. – Con riferimento ai motivi con cui, sotto diversi profili, si censura il Tribunale per aver esteso la propria cognizione anche all’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, sebbene l’impugnazione avesse riguardato esclusivamente le esigenze cautelari, si osserva come l’iter argomentativo del provvedimento impugnato sia del tutto logico e coerente, del tutto rispettoso delle norme processuali in materia di appello cautelare.

Il ricorrente considera argomentazioni incongrue quelle che invece appaiono funzionali alla corretta valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare di quella prevista dall’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), relativa al pericolo concreto di reiterazione di condotte analoghe, l’unica esigenza cautelare presa in considerazione dal Tribunale di Bari.

Correttamente il provvedimento in oggetto ha preso in esame i fatti contestati all’indagato, facendo indirettamente riferimento anche al quadro indiziario, in quanto funzionale per valutare la gravita delle condotte e, quindi, il rischio della loro reiterazione. Infatti, per la configurabilità delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p., citata lett. c) il giudice può trarre elementi di valutazione anche dalle specifiche modalità del fatto, dal momento che la valutazione negativa della personalità dell’indagato viene desunta dagli elementi di cui all’art. 133 c.p., tra cui vi rientrano le modalità e la gravita del fatto, che costituiscono elementi specifici e significativi ai fini dell’accertamento della personalità (tra le tante, Sez. 4, 19 gennaio 2005, n. 11179, Miranda; Sez. 5, 16 novembre 2005, n. 45950, Salucci, Sez. 6, 17 febbraio 2005, n. 12404, Genna; Sez. 5, 17 aprile 2009, n. 21441, Fiori). Nel caso di specie, il Tribunale ha desunto il pericolo di reiterazione dell’attività criminosa anche dalla molteplicità e gravita dei fatti-reato contestati al T., ritenendo inoltre che tali elementi fossero un indice sintomatico di una personalità proclive al delitto. L’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione sono state evidenziate in maniera coerente, tenendo conto che le condotte contestate all’indagato si sono protratte per anni e sono state caratterizzate dalla sistematica deviazione rispetto ai fini istituzionali dell’azione pubblica, gettando "discredito sull’imparzialità della funzione pubblica" e sulla stessa credibilità dell’amministrazione.

4.2. – Manifestamente infondato è anche l’altro motivo, riguardante direttamente la ritenuta prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale del T..

Anche in questo caso il Tribunale ha fatto buon governo delle norme in tema di esigenze cautelari, ritenendo inidonea ad escludere il pericolo di reiterazione l’avvenuta cessazione dalla carica di assessore alla sanità da parte dell’indagato.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell’incolpato di reati contro la pubblica amministrazione non è di per sè impedito dalla circostanza che l’indagato abbia dismesso la carica o esaurito l’ufficio nell’esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata, purchè il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla "mancata rilevanza della sopravvenuta cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell’imputato, pur nella mutata veste di soggetto estraneo ormai alla pubblica amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio, commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta" (Sez. 6, 28 gennaio 1997, n. 285, Ortolano; Sez. 6, 16 dicembre 2009, n. 1963, Rotondo). In altri termini, si richiede in questi casi che la validità di tale principio sia rapportata al caso concreto, in cui il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata sia reso probabile da una "permanente posizione soggettiva dell’agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell’ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso" (Sez. 6, 10 marzo 2004, n. 22377, Pierri).

Nella specie, il Tribunale si è puntualmente attenuto a questi principi – che la giurisprudenza applica a prescindere dalla presenza di fattispecie associativi come erroneamente affermato nel ricorso -, formulando al riguardo una coerente e logica motivazione, in cui si è messo in evidenza che le dimissioni del T. dalla carica di assessore alla sanità non hanno fatto venire meno il pericolo di recidiva, dal momento che questi ha continuato a mantenere relazioni e rapporti con burocrati e funzionari rimasti all’interno dell’amministrazione sanitaria nonchè con gli imprenditori coinvolti nello scandalo di cui è processo, tra cui quelli che hanno beneficiato degli appalti della Regione Puglia e che hanno sostenuto la sua campagna elettorale per il Senato; inoltre, i giudici hanno anche sostenuto che l’indagato ha ancora interessi nell’ambiente sanitario attraverso la AESSE Hospital, ritenuta una società che fa capo alla famiglia T..

Secondo l’ordinanza impugnata l’attualità del pericolo di reiterazione trova piena giustificazione proprio "per i costanti collegamenti" che il T. ha mantenuto con tali soggetti e per la posizione di rilievo che gli deriva in virtù dell’incarico pubblico di senatore oggi rivestito, concludendo nel senso della idoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari a contenere l’elevato pericolo di recidivazione.

Si tratta di una motivazione che appare congrua, logica, basata su un attento esame degli atti processuali e come tale non censurabile in questa sede.

5. – Alla manifesta infondatezza dei motivi consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in considerazione delle questioni proposte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-06-2011) 14-10-2011, n. 37329 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, adito ex art. 309 c.p.p., annullava l’ordinanza in data 24 febbraio 2011 del Giudice per le indagini preliminari in sede con la quale era stata applicata la misura della custodia in carcere a R.S., in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per avere fatto parte dell’associazione diretta e organizzata da P.S., finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di varia tipologia, in particolare rivestendo il ruolo di svolgere l’attività di grossa e piccola distribuzione delle sostanze stupefacenti affluenti all’organizzazione (in (OMISSIS)).

2. Osservava il Tribunale che non sussistevano gravi indizi di colpevolezza a carico del D.B. in ordine al contestato reato associativo, essendo solo emerso che il medesimo era debitore nei confronti del P. di trecento Euro e che da poco aveva acquistato in Roma della sostanza stupefacente; circostanze che non erano idonee da sole a confortare l’ipotesi di una stabile partecipazione al sodalizio.

3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che denuncia la violazione della legge penale con riferimento alla ritenuta carenza indiziaria, osservando che il materiale indiziario, in particolare quello risultante dalle numerose conversazioni intercettate, indicava che i rapporti tra il R. e il P. erano indicativi di una adesione dell’indagato al sodalizio criminoso.

4. Osserva la Corte che il ricorso appare del tutto generico, e va pertanto dichiarato inammissibile a norma degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., posto che esso si limita a denunciare una violazione di legge a carico dell’ordinanza impugnata senza menomamente illustrare, e neppure specificamente indicare, se non con un mero rinvio alla "mole delle intercettazioni agli atti", le concrete ragioni della doglianza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.