T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 05-12-2011, n. 1805 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato

che non sussiste la dedotta irricevibilità del ricorso, notificato il 24 ottobre 2011: il precedente 23 ottobre, trentesimo giorno dalla comunicazione via fax dell’aggiudicazione della gara era, infatti, festivo, sicchè il termine per la notifica scadeva il successivo lunedì 24;

che, quanto alla prima doglianza, la sua eventuale fondatezza non comporterebbe l’automatica aggiudicazione della gara alla ricorrente: ancorchè, infatti, si accedesse alla tesi di quest’ultima e si ritenesse che essa si fosse effettivamente impegnata a fornire il servizio così come richiesto dalla legge di gara (sganciato, dunque, dall’impegno di provvedere alla successiva compatibilizzazione del software del Comune con quelli propri), il punteggio avrebbe comunque dovuto essere graduato in relazione alla bontà dell’offerta, e non attribuito automaticamente nel suo massimo;

che è invece fondata la successiva censura con cui, richiamando Ap n. 13/2011, si contesta la mancata apertura della busta contenente l’offerta tecnica in seduta pubblica: la seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte di gara costituisce, invero, una regola generale rispondente ai principi di trasparenza ed imparzialità, e come tale, se non espressamente esclusa dalla legge o dalla disciplina di gara, deve ritenersi applicabile ad ogni tipo di procedura concorsuale: tale conclusione si impone peraltro alla luce dell’art. 27 del DLgs n. 163 del 2006 il quale sancisce che anche per le gare aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi dall’applicazione del codice (come, nella specie, il servizio di educazione) devono trovare applicazione (tra gli altri) i principi di imparzialità e trasparenza, principi cui è indubbiamente collegata la regola della seduta pubblica per l’apertura delle buste afferenti alla gara (nella fattispecie, per l’individuazione dell’impresa cui affidare il servizio educativo);

che, dunque, il ricorso è fondato sotto tale, dedotto profilo, con conseguente annullamento dell’intera gara e l’obbligo di rinnovazione della stessa da parte dell’Amministrazione comunale;

che le spese possono essere compensate tra le parti in ragione della particolarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-12-2011, n. 6818 Sanzioni disciplinari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Molise accoglieva il ricorso n. 324 del 2001 proposto dal signor R. A. D. – all’epoca ispettore capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Isernia – avverso il provvedimento del Capo della Polizia n. 333C/4748/I del 29 gennaio 2001 (notificatogli l’11 maggio 2001), con il quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di un trentesimo di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

La sanzione disciplinare è stata irrogata poiché il dipendente, durante una riunione del consiglio provinciale di disciplina svoltasi il 5 giungo 2000 presso la Questura di Campobasso per la trattazione di un procedimento disciplinare promosso nei suoi confronti, si era alzato e allontanato dalla riunione senza essere stato a ciò autorizzato, dopo aver dichiarato "…io sottoscritto da questo momento in poi non riconosco nessun procedimento disciplinare instaurato durante la sospensione cautelare per fatti commessi nel corso della sottoposizione alla sospensione stessa, e pertanto non presenzierò più alle riunioni del Consiglio Provinciale di Disciplina…." (v. così testualmente, il verbale di riunione).

A fondamento della sanzione, l’Amministrazione ha rilevato che l’appellato ha tenuto "nella circostanza un comportamento contrario alle ordinarie e comuni regole di educazione", con un "gesto che ha evidenziato inequivocabilmente disinteresse e disprezzo per i componenti della commissione, sminuendone la funzione istituzionale in quel momento svolta". (v. così, testualmente, il provvedimento impugnato in primo grado).

L’adito T.a.r. accoglieva il ricorso sulla base del rilievo che il comportamento contestato al ricorrente costituiva espressione dell’esercizio del diritto di difesa nell’ambito di un procedimento disciplinare, ritenendo il provvedimento viziato da violazione dell’art. 24 Cost. e da eccesso di potere per travisamento dei fatti, pervenendo dunque al suo annullamento a spese interamente compensate fra le parti.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’Amministrazione soccombente, deducendo che il TAR avrebbe erroneamente valutato i fatti, poiché la sanzione disciplinare, contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, non sarebbe stata irrogata in relazione alla difesa formulata nell’ambito del pregresso procedimento disciplinare, ma in quanto l’allontanamento non autorizzato dalla riunione del consiglio di disciplina integrava un comportamento irriguardoso e scorretto nei confronti dei superiori gerarchici e componenti del consiglio.

Il Ministero chiedeva dunque, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso in primo grado.

3. Sebbene ritualmente evocato in giudizio, l’appellato non si è costituito nel presente grado.

4. All’udienza pubblica del 22 novembre 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato.

All’odierno appellato è stata inflitta la sanzione pecuniaria nella misura sopra indicata in applicazione degli artt. 3, comma 1, n. 3) (mancanza di correttezza nel comportamento, sanzionata col richiamo scritto), e 4, comma 2, n. 1) (recidiva in una mancanza punibile con il richiamo scritto, sanzionata con la pena pecuniaria), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, poiché egli si è allontanato "senza autorizzazionè dalla seduta del consiglio disciplinare convocata per trattare un procedimento disciplinare a suo carico, dopo aver esposto la proprio tesi difensiva della non assoggettabilità di un dipendente già sospeso dal servizio a un procedimento disciplinare per fatti commessi durante il periodo di sospensione, così incorrendo, ad avviso dell’Amministrazione, nel citato illecito di comportamento scorretto.

L’art. 20 d.P.R. n. 737 del 1981, disciplinante i procedimenti dinanzi al consiglio centrale o provinciale di disciplina, prevede che il segretario, appena terminata la prima riunione volta all’esame degli atti da parte dei componenti del consiglio, alla nomina del relatore e alla fissazione della seduta per la trattazione orale del procedimento disciplinare, notifichi per iscritto all’incolpato "che dovrà presentarsi al consiglio di disciplina nel giorno e nell’ora fissati, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti dell’inchiesta o di chiederne copia entro dieci giorni e di farsi assistere da un difensore appartenente all’Amministrazione della pubblica sicurezza, comunicandone il nominativo entro tre giorni; lo avverte inoltre che, se non si presenterà, né darà notizia di essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza" (v. così, testualmente, la citata disposizione normativa).

Orbene, posto che con ciò l’eventuale assenza dell’incolpato dalla partecipazione al procedimento disciplinare è configurata quale condotta inidonea ad influire sull’ulteriore corso del procedimento, di per sé lecita e non sanzionata, osserva il Collegio, con argomento a fortiori, che deve ritenersi lecito anche il comportamento dell’incolpato, il quale, presentatosi alla riunione del consiglio di disciplina, nel corso della stessa se ne allontani "senza autorizzazione’.

In applicazione del fondamentale principio del diritto di difesa, che nel suo nucleo essenziale informa anche i procedimenti disciplinari amministrativi promossi nei confronti di dipendenti pubblici, qualora ne possano derivare sanzioni che incidono su beni, quale il mantenimento del rapporto di servizio o di lavoro o il diritto alla retribuzione, che hanno rilievo costituzionale (v. sul punto, per tutte, Corte Cost. n. 182 del 2008), deve, invero, ritenersi rimesso alla facoltà del dipendente dell’Amministrazione di pubblica sicurezza sottoposto a procedimento disciplinare di scegliere la propria strategia difensiva anche sotto il profilo della partecipazione o meno (oppure della partecipazione anche solo parziale) alla seduta del consiglio di disciplina fissata per la trattazione dell’illecito contestatogli, sicché il comportamento ascritto all’odierno ricorrente sub specie di infrazione disciplinare è scriminato dall’esercizio del diritto di difesa dallo stesso esercitato nell’ambito del procedimento cui nell’occasione era sottoposto.

Nel caso di specie, poi, l’allontanamento dall’udienza disciplinare era intrinsecamente coerente con la tesi difensiva propugnata dall’incolpato circa la sua non assoggettabilità a procedimento disciplinare per fatti commessi durante la fase di sospensione cautelare dal rapporto d’impiego; tesi che, a prescindere dalla sua fondatezza o meno, costituisce ad ogni modo espressione dell’enunciato diritto fondamentale di difesa, nella specie esercitato dall’odierno appellato senza trasmodare in comportamenti scorretti, quali sconvenienti frasi o gesti, nei confronti dei superiori gerarchici e componenti del consiglio di disciplina.

Per le esposte ragioni l’appello è da respingere, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.

6. Nulla è dato statuire sulle spese del grado, non essendosi l’appellato vittorioso costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 8790 del 2006), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-12-2011) 13-12-2011, n. 46258

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria rumena di P.G.S., richiesto con mandato d’arresto europeo del 21.3.2011 per l’esecuzione della sentenza definitiva del 19.2.2010 emessa dal Tribunale di Corabia, con cui è stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di lesioni personali, per avere, in concorso con altro imputato, colpito con oggetto contundente Pe.Al., causandogli una malattia di oltre cento giorni.

2. – Ha proposto ricorso per cassazione il P., deducendo i seguenti motivi:

– violazione dell’art. 704 c.p.p., comma 2, per l’omessa trasmissione della sentenza di condanna, che andava allegata al MAE per la decisione sulla richiesta di consegna;

– violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, per non avere la Corte territoriale tenuto conto del suo radicamento in Italia, dove esercita attività lavorativa nel settore edile, come dimostrato dalla documentazione prodotta;

– vizio di motivazione, per non avere la Corte disposto la sospensione della procedura per accertare la sua posizione giuridica e la presenza stabile sul territorio italiano.

3. – I motivi proposti sono manifestamente infondati.

3.1. – Con riferimento al primo motivo, si osserva che la consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene legittima la decisione di consegna in forza di una MAE esecutivo anche se non risulti allegata la sentenza di condanna che ha dato luogo alla richiesta, qualora la documentazione in atti contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa (Sez. 6, 3 aprile 2009, n. 15223, Burlacu; Sez. F., 13 agosto 2009, n. 33389, Duroi;

Sez. F., 1 settembre 2009, n. 33600, Paraschivu).

Nella specie, il MAE contiene tutte le informazioni necessarie per la decisione, con riferimento alla imputazione, alle modalità e all’epoca del fatto, alle norme penali violate, allo svolgimento del processo, alla definitività della condanna, sicchè deve ritenersi che l’omessa allegazione della sentenza non abbia minimamente influito negativamente sulla decisione assunta dalla Corte d’appello.

3.2. – In relazione al secondo motivo, si rileva che non risulta alcun radicamento del P. in Italia, dal momento che non risulta che abbia avuto alcun rapporto di lavoro nel nostro Paese e la dichiarazione di N.N.A., prodotta in atti, ha ad oggetto un semplice impegno futuro ad assumere l’imputato, circostanza inidonea a provare il radicamento.

3.3. – Infine, riguardo al terzo motivo si rileva che nella specie non ricorrevano i presupposti per sospendere la procedura: infatti, i giudici sassaresi hanno escluso la sussistenza di ogni ipotesi di radicamento in Italia e hanno motivatamente respinto la richiesta di sospensione ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 24. 4. – Alla manifesta infondatezza dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-07-2012, n. 12890 Contratti agrari

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 10 marzo 2003 M.A., St. e S., comproprietari di un fondo rustico sito in comune di (OMISSIS), premesso che una porzione di tale fondo di cui ai mappali 115 e 116, con insistente capannone ad uso agricolo-artigianale, risultava detenuta in affitto da Z.P., in forza di contratto 13.2.1995, concluso con il precedente proprietario, M.G.B., per un canone annuo di L. 7 milioni;

che, come emerso da una relazione peritale, il capannone risultava in stato di abbandono (essendo ricoverati pochi animali in condizioni igieniche spaventose), inoltre, il fondo era ridotto ad una discarica di rifiuti tossici ed erano state abusivamente tagliate varie piante senza autorizzazione; che per di più non erano stati loro versati i canoni di affitto dal novembre 1999; tutto ciò esposto, adivano il tribunale di Vicenza – Sezione specializzata agraria – per sentir accertare il grave inadempimento del predetto Z., e per sentir quindi dichiarare la risoluzione del contratto, con la condanna dello Z. all’immediato rilascio del fondo, al pagamento dei canoni maturati e maturandi ed al risarcimento dei danni, stante la necessità di bonifica del terreno. Z.P. resisteva, contestando gli addebiti, e rilevando in particolare di aver utilizzato il fondo per ciò che era possibile, senza modificare la situazione dei luoghi preesistente (in quanto già il concedente M. aveva chiesto il cambiamento della destinazione d’uso di parte del capannone – da agricolo ad artigianale – in relazione ad un’attività di produzione di bricchetti da ardere); di aver inoltre regolarmente pagato il canone al precedente proprietario, che aveva disposto il taglio delle piante; di aver infine tenuto gli animali in regola. Svolgeva domanda riconvenzionale per sentir condannare i ricorrenti al pagamento delle spese da sostenere per rimuovere i rifiuti ed i materiali di discarica, come imposto nell’ordinanza del Comune di Thiene di data 21.7.2003 (essendo imminenti le operazioni di asporto), trattandosi di esborso facente carico ai proprietari. A seguito di istruzione anche testimoniale, e disposta da ultimo consulenza tecnica d’ufficio per accertare i costi di smaltimento dei rifiuti, il giudice adito accoglieva le domande dei ricorrenti e dichiarava risolto il contratto per grave inadempimento dell’affittuario, che condannava, rigettata la domanda riconvenzionale di rimborso spese, al rilascio del fondo, nonchè a risarcire i danni, quantificati in Euro 170.545,00, pari ai costi di bonifica del terreno, a favore dei consorti M., ed a rifondere ai medesimi le spese di lite. Avverso tale decisione proponeva appello lo Z. ed in esito al giudizio, in cui si costituivano i M., la Corte di Appello di Venezia con sentenza depositata in data 6 marzo 2007 dichiarava la nullità della sentenza per ultrapetizione, rigettava le domande dei M., dichiarava improcedibile la domanda di pagamento proposta dallo Z., compensava le spese di entrambi i gradi. Avverso la detta sentenza i M. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, illustrato da memoria. Resiste con controricorso lo Z..
Motivi della decisione

Con la prima doglianza, deducendo l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente chiarito le ragioni che l’avevano portata alla riforma della sentenza di primo grado.

Con la seconda doglianza, ancora deducendo l’omessa,erronea, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, i ricorrenti lamentano "una carenza di motivazione dovuta ad una errata lettura di tutti i documenti e di tutti gli atti di causa", aggiungendo che era stata ignorata in particolare la relazione tecnica depositata in primo grado, in cui il CTU aveva evidenziato un’abnorme concentrazione di arsenico sul terreno vicinissimo a falde acquifere ed a corsi di acqua.

Con la terza doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112, parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata osservando che "quanto esposto sub b) potrebbe anche concretizzare l’ipotesi di una aperta violazione dell’art. 112 c.p.c.". Ha quindi concluso il motivo con un quesito di diritto, che sarà riportato in prosieguo.

Con la quarta doglianza, per violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., i ricorrenti hanno lamentato che la Corte territoriale, "al fine di rigettare in ogni caso le domande proposte in primo grado dai comproprietari M.", avrebbe posto alla base della decisione documenti datati 25.10.2004 (verbale di polizia municipale di Thiene), 12.06.203 (verbale di polizia municipale di Thiene), 30.03.95 (domanda di condono edilizio di Z.P.) prodotti per la prima volta in appello dallo Z.. Hanno quindi concluso il motivo con un quesito di diritto, che sarà riportato in seguito.

Con la quinta doglianza, per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 5, i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello non avrebbe tenuto presente che il mancato adempimento da parte del conduttore delle motivate richieste dei proprietari nei termini perentori previsti dalla L. n. 203 del 1982, art. 5, determina la risoluzione del contratto. Hanno quindi concluso il motivo con il seguente quesito" adempiere alle motivate richieste dei proprietari ben oltre il termine concesso dalla L. n. 203 del 1982, art. 5, comporta la cessazione della materia del contendere, o peggio, comporta la reiezione della domanda proposta nei confronti del conduttore? L’adempimento eventuale oltre alla scadenza del termine perentorio previsto alla L. n. 203 del 1982, art. 5, comporta, in realtà, la risoluzione del contratto per fatto imputabile al fittavolo in relazione a quanto contestato sempre alla luce dello stesso articolo? Con l’ultima doglianza, per omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e contestato (art. 360 c.p.c., n. 5), i ricorrenti hanno infine censurato la sentenza impugnato per avere la Corte di appello "letto in maniera distorta e parziale la perizia dell’arch.

P." disposta in primo grado, omettendo di rilevare come le contestazioni elevate ex art. 5 citato fossero relative ad atti compiuti dallo Z..

Tutto ciò premesso e considerato, deve innanzitutto rilevarsi l’inammissibilità delle censure, esattamente la prima, la seconda e la sesta, con cui sono stati dedotti vizi motivazionali, in quanto nessuna di tali doglianze risulta accompagnata dal necessario momento di sintesi. Ciò, sulla base del consolidatissimo orientamento di questa Corte, secondo cui qualora nel ricorso per cassazione sia denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la doglianza deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008;

Ed è appena il caso di sottolineare come tale momento di sintesi debba consistere in una parte del motivo a ciò specificamente destinata, elaborata dallo stesso ricorrente in termini compiuti ed autosufficienti, senza che la Corte sia obbligata ad una attività di interpretazione della doglianza complessivamente illustrata, al fine di poter individuare oltre al fatto controverso, cui si riferisce il ricorrente, anche le ragioni per cui la motivazione sarebbe stata omessa o comunque sarebbe insufficiente e/o contraddittoria. Il mancato assolvimento di tale onere comporta l’inammissibilità delle censure.

Ugualmente inammissibile è il terzo motivo di impugnazione, attinente alla asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 112, in quanto il relativo quesito non soddisfa le prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Ed invero, il quesito di diritto "deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. Cass., ord. n. 19769 del 2008; Cass., S.U., n. 6530 del 2008; 4856/09).

Ne deriva l’inammissibilità di un quesito di diritto, come quello formulato nel caso di specie, in cui parte ricorrente si limita a chiedere alla S.C. quanto segue: "se il giudice di secondo grado avesse valutato ed esaminato la domanda dei ricorrenti in primo grado secondo quanto esposto in questa sede, avrebbe rilevato il vizio di ultrapetizione o avrebbe correttamente applicato l’art. 112 c.p.c., rilevando l’assoluta corrispondenza tra il richiesto ed il giudicato in primo grado?" E’altresì inammissibile,oltre che infondata, la quarta doglianza, per violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., per avere la Corte territoriale posto a base della decisione documenti prodotti per la prima volta in sede di appello. Anche, in tale ipotesi, infatti il quesito non soddisfa le prescrizioni di legge ove si consideri che parte ricorrente ha accompagnato il motivo con i seguenti quesiti: "esaminare i documenti prodotti per la prima volta in sede di appello, pur essendo, vista la data degli stessi, nella disponibilità di chi li ha prodotti da molti anni e dare rilievo a tali documenti al fine di decidere implica la violazione dell’art. 437 c.p.c.? Senza l’esame di tali documenti, considerati inammissibili, perchè tardivamente prodotti, sarebbe stata respinta la domanda dei ricorrenti in primo grado in quanto gli addebiti e le contestazioni elevate ai sensi della L n. 203 del 1982, art. 5, erano imputabili a Terzi ( M.)? Ovvero tali domande svolte in primo grado sarebbero state accolte in quanto le eccezioni sollevate dal convenuto in primo grado erano sfornite di ogni sostegno probatorio?" Ed invero, l’inammissibilità della doglianza deriva dal rilievo che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non è consentito il quesito "multiplo", in quanto ad una censura di diritto esposta nel motivo non può che corrispondere un quesito di diritto ed uno solo, solo in tal modo escludendosi ogni rischio di equivocità e solo con tale scelta restando sostenibile il rapporto di pertinenzialità esclusiva e diretta tra motivo e quesito (Cass. n. 1906/2008). Inoltre, la doglianza è altresì infondata ove si consideri che, come risulta dalla sentenza impugnata, non è affatto vero che la Corte di merito abbia fondato la sua decisione sui documenti prodotti in appello, avendo tenuto invece in debita considerazione anche la dichiarazione già resa il 5 giugno 2003 dal M., "così confermando – tra l’altro – la sua precedente dichiarazione scritta rilasciata allo Z., e subito prodotta in giudizio), giusta il verbale di polizia municipale 12.6.2003, ora prodotto dall’appellante "(cfr pag. 11 della sentenza).

Infine, non coglie nel segno la quinta censura, per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 5, fondata sul rilievo che lo Z. avrebbe adempiuto alle motivate richieste dei proprietari ben oltre il termine concesso dalla L. n. 203 del 1982, art. 5, con conseguente verificarsi di una causa di risoluzione contrattuale.

A riguardo, vale la pena di premettere che, secondo l’espressa previsione della L. n. 203 del 1982, art. 5, "la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l’affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di sub concessione" Peraltro, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all’altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l’inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si da luogo alla risoluzione del contratto. Ne deriva che il pur grave inadempimento contrattuale costituisce un presupposto necessario ma non sufficiente per farsi luogo alla risoluzione del contratto, essendo il locatore onerato di:

a) contestare previamente l’inadempimento mediante lettera raccomandata; b) illustrare le proprie motivate richieste; c) concedere al conduttore il termine di tre mesi per procedere a sanare l’inadempimento. Con l’ulteriore conseguenza che la circostanza che il conduttore sani "l’inadempienza" entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione dell’inadempimento e le motivate richieste costituisce causa ostativa della domanda di risoluzione.

Ciò posto, risulta di ovvia evidenza che la ratio della disposizione in esame è quella di privilegiare, per quanto possibile, la conservazione del rapporto. Ora la considerazione dell’intento perseguito dal legislatore ed il rilievo che la norma non contiene alcuna indicazione di perentorietà del termine per sanare l’inadempimento inducono a ritenere che la previsione dell’art. 5 citato, secondo cui, ove il conduttore sani l’inadempienza non si da luogo alla risoluzione del contratto, si limita a configurare per l’affittuario inadempiente una possibile sanatoria, senza elevare però l’infruttuoso decorso del termine di tre mesi a causa di risoluzione del contratto. Ciò, in quanto, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, l’inadempimento dell’affittuario di fondo rustico può legittimare la risoluzione del contratto solo quando leda in modo rilevante la capacità produttiva del fondo o trasformi la destinazione economica dello stesso. Del resto, la valutazione dell’importanza dell’inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto di affitto integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass. n. 6669/09).

Ed è appena il caso di sottolineare che, nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto l’insussistenza del grave inadempimento, con motivazione ben articolata, chiara e rispettosa dei principi di diritto in materia, evidenziando che "l’avvenuta rimozione dei detriti e dei rifiuti depositati in superficie a cura e spese dello Z. (come documentato) comporta di per sè il rigetto della domanda di risoluzione, non essendo ravvisatile in definitiva alcun grave inadempimento, anche tenuto conto che – in massima parte – i rifiuti in esame erano già presenti in loco al momento della conclusione del contratto di affitto, come puntualmente dichiarato dai testi L. e Ma.". (cfr pag. 10).

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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