Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-09-2012, n. 15085

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Svolgimento del processo
Con domanda di arbitrato depositata alla segreteria generale della Camera di Commercio di Bologna in data 7/11/01 e notificata il successivo 21/11/01, la Principi Attivi srl avviava giudizio arbitrale in forza di clausola compromissoria contenuta all’art. 17 del contratto xxx15/2/98 con xxx spa (ora xxx spa).
Con tale atto, la Principi Attivi srl, lamentando gravi violazioni da parte della xxx spa al suddetto contratto, ne chiedeva la condanna all’adempimento e al risarcimento del danno. Quest’ultima, con la propria memoria di costituzione, lamentava, a propria volta, l’inadempimento della Principi Attivi e segnalava il compimento di gravissimi atti di concorrenza sleale da parte della attrice.
Chiedeva, quindi, la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna della Principi Attivi al risarcimento dei danni, indicati, sia pure in via orientativa, nella misura di L. 1.500.000.000.
Oggetto della vertenza era l’esatta interpretazione del contratto xxxdel 15 dicembre 1998, che regolava gli acquisti da parte della xxx delle apparecchiature, attrezzature, accessori e servizi di assistenza tecnica nel campo della cosmesi a marchio RVB fabbricati dalla Principi Attivi risultando controversa la esistenza o meno di una clausola di esclusiva e la sua reciprocità.
Con lodo deliberato e depositato in data 18/12/02, l’Arbitro respingeva le domande della xxx, la dichiarava inadempiente al contratto inter partes e la condannava al pagamento a favore della Principi Attivi srl del complessivo importo di Euro 459.114,20 oltre interessi.
Con atto di citazione notificato in data 29 gennaio 2003, la xxx xxx, s.pa., già xxx s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi alla Corte d’appello di Bologna , la Principi Attivi s.r.l., impugnando per nullità il lodo arbitrale.
Quest’ultima si costituiva in giudizio, resistendo all’impugnazione, della quale chiedeva il rigetto opponendo altresì impugnazione incidentale condizionata.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1258 del 2005 rigettava il gravame.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la xxx xxx spa, sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso la Principi Attivi srl.
Entrambe la parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta, sotto i profili della carenza di motivazione e della violazione di legge, la incompletezza della disamina operata dalla Corte d’appello bolognese, che avrebbe del tutto trascurato di prendere in considerazione ben quattro dei cinque profili di censura sollevati da essa ricorrente in ordine alla interpretazione del contratto operata dal lodo relativi: alla violazione del canone di cui all’art. 1362 c.c.; alla erronea valutazione di comportamenti tenuti da soggetti diversi dagli stipulanti; alla interpretazione della clausola di esclusività; alla ritenuta esistenza di una logica di gruppo;alla rilevanza attribuita alle condizioni generali di vendita. Il motivo contesta, inoltre, che la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sulle diverse censure mosse alla ritenuta inesistenza di atti di concorrenza sleale.
Con il secondo motivo si sofferma, in particolare, a criticare la decisione impugnata in relazione alla motivazione fornita circa la mancanza di violazione del criterio interpretativo di cui all’art. 1362 c.c..
Con il terzo motivo la ricorrente ripropone l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto inammissibile la doglianza circa l’esistenza della concorrenza sleale.
Con il quarto motivo censura la liquidazione del danno.
I primi tre motivi del ricorso che presentano doglianze collegate possono essere esaminati congiuntamente.
Poichè gran parte delle doglianze contenute nei primi tre motivi si imperniano sul vizio di motivazione, va premesso che il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, come vizio riconducibile all’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al requisito di cui all’art. 823 c.p.c., è ravvisabile solo ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l’iter logico del ragionamento compiuto dagli arbitri e d’individuare la ratio della decisione adottata (Cass. 6 giugno 2001, n. 7600;
Cassi 1 aprile 2001, n. 5371; Cass 23 giugno 2001, n. 8529). Il lodo, infatti, a norma dell’art. 823 c.p.c., deve contenere unicamente "l’esposizione sommaria dei motivi", esprimendo la sua ratio decidendi. In particolare contraddirebbe la natura ed la funzione del lodo ogni forma di revisione, nel merito, del giudizio degli arbitri, risultando ammissibile, in sede d’impugnazione, sulla valutazione dei fatti, solo la verifica dell’adempimento dell’obbligo su detto posto dall’art. 823 c.p.c.. (Cass. 4078/03, Cass. 10600/05, Cass. 10229/07).
Costituisce altresì principio consolidato quello secondo cui in sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza della Corte di Appello sia adeguatamente motivata in relazione all’impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio d’impugnazione, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo (Cass. 6 novembre 2006, n. 236780; Cass. 9 maggio 2006, n. 10663; Cass. 26 settembre 2005, n. 18766; Cass. 23 dicembre 2004, n. 23900). Pertanto, quando nel giudizio d’impugnazione sia stato denunciato un vizio della motivazione del lodo sul fatto, oggetto del giudizio di Cassazione può essere unicamente il riscontro della verifica, da parte della Corte di Appello, dell’esistenza nel lodo di una motivazione coerentemente idonea ad esprimere la ratio della statuizione adottata sul punto (Cass. 10229/07).
Fatta questa premessa, si osserva che la prima parte del primo motivo ed il secondo motivo con i quali si contesta sotto diversi profili la violazione dei canoni ermeneutici di interpretazione del contratto, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano inammissibili.
La Corte d’appello ha esaminato la motivazione fornita dal lodo in ordine alla interpretazione del contratto osservando che gli arbitri avevano rilevato che "nel contempo tutte le macchine (che sarebbero poi state marcate RVB dovevano essere vendute Piana, titolare esclusiva del marchio. Questo spiega anche letteralmente, la dizione contrattuale di cui alla clausola n. 1 del contratto 15.12.98 ed è pienamente in linea con quanto scritto nel patto n. 3.
Aggiunge poi la sentenza impugnata che la detta clausola n. 3 recitava Principi Attivi conferisce a Piana … il diritto esclusivo di acquistare i prodotti a marchio RVB".
In base a ciò ha ritenuto che "il lodo ha proceduto all’interpretazione del contratto, non trascurando il senso letterale delle parole, così come previsto dall’art. 1362 c.c., peraltro correlato ad ulteriori canoni ermeneutici, quale quello sistematico e quello rappresentato dal comportamento delle parti".
Ha quindi concluso che, dovendosi escludere la disapplicazione dell’art. 1362 c.c., non era possibile "procedere ad una interpretazione della volontà delle parti diversa da quella accertata dall’arbitro".
Tale motivazione appare conforme ai principi affermati da questa Corte e preliminarmente rammentati.
La Corte distrettuale si è infatti soffermata sul dedotto vizio di interpretazione dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e segg. escludendone la sussistenza. Nel far ciò non era tenuta a rispondere a tutte le singole doglianze avanzate con l’atto di impugnazione del lodo proprio perchè, come in precedenza ricordatola Corte distrettuale in sede d’impugnazione è tenuta solo alla verifica dell’adempimento dell’obbligo posto dall’art. 823 c.p.c..
(Cass. 4078/03, Cass. 10600/05, Cass. 10229/07) e, cioè, la sussistenza della motivazione e che questa consenta di comprendere l’iter logico del ragionamento compiuto dagli arbitri e d’individuare la ratio della decisione adottata (Cass. 6 giugno 2001, n. 7600;
Cassi 1 aprile 2001, n. 5371;Cass 23 giugno 2001, n. 8529).
Va aggiunto che le censure in esame non risultano rispettose del principio di autosufficienza del ricorso.
Questa Corte ha a tale proposito ripetutamente affermato quando il ricorrente per cassazione censuri l’erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice del merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente perchè al giudice di legittimità è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura.
(Cass 24461/05, Cass 3075/06,Cass 1825/07, Cass 4178/07, Cass 19044/10).
A tale principio non si è attenuta la ricorrente che non ha riportato il testo integrale della clausola contrattuale di cui si contesta l’interpretazione, in tal modo non consentendo a questa Corte, cui è inibito l’accesso agli atti di giudizio, di prendere contezza delle eventuali carenze motivazionali o interpretative da parte della Corte d’appello.
La società ricorrente si è infatti limitata a trascrivere con il primo motivo di ricorso le censure mosse al lodo con l’atto di impugnazione, dal le quali non è comunque possibile desumere il contenuto delle clausole contrattuali contestate. Altrettanto deve dirsi per quanto concerne il secondo motivo, contenente l’esplicita censura di violazione dell’art. 1362 c.c..
Sotto un diverso profilo, si osserva che la società ricorrente,in particolare con il secondo motivo, censura la interpretazione effettuata dalla decisione impugnata in riferimento alla clausola contrattuale n. 1 ed al patto n. 3, sostenendone l’inconsistenza logico-giuridica del ragionamento ma tale critica non viene mossa in relazione al testo della clausola contrattuale (non riportata nel ricorso come appena detto) ma in relazione alle censure avanzate con l’atto di impugnazione che non possono costituire il parametro di riferimento della correttezza del ragionamento interpretativo della Corte d’appello che va raffrontato esclusivamente con le clausole del contratto.
Le doglianze in questione si rivelano quindi inammissibili prima ancora che infondate.
Quanto alla seconda parte del primo motivo, con il quale si sostiene la mancanza di motivazione in ordine alle censure poste al lodo riguardo alla ritenuta insussistenza di atti di concorrenza sleale, la stessa va esaminata congiuntamente con il terzo motivo ponendo nella sostanza i due motivi la medesima doglianza.
Le censure sono prive di fondamento.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha rilevato, riguardo al motivo di impugnazione relativo alla concorrenza sleale, la riproposizione dei comportamenti dedotti a sostegno della esistenza di atti di concorrenza sleale e, in particolare, l’immissione sul mercato di prodotti identici a quelli marchiati RVB, commercializzati da xxx, a prezzi significativamente inferiori a quelli che la stessa xxx si era impegnata a praticare nonchè lo storno di clientela e lo storno di agenti e rappresentanti di vendita .A tale proposito ha ritenuto che tale riproposizione fosse inammissibile in quanto risolventesi in una richiesta di una diversa valutazione del fatti e delle prove, non consentita in sede di controllo di legittimità, quale esercitato nella fase rescindente dal giudice dell’impugnazione del lodo".
In particolare ha osservato che il lodo ha ritenuto i sopracitati aspetti "privi di sostanziale rilevanza" per cui non era possibile sostituire a tale valutazione una diversa.
Tale motivazione, ancorchè non entri nel dettaglio dei singoli aspetti della motivazione del lodo, appare tuttavia sufficiente alla luce dei principi enunciati da questa Corte e dianzi ricordati secondo cui il lodo, a norma dell’art. 823 c.p.c., deve contenere unicamente "l’esposizione sommaria dei motivi", esprimendo la sua ratio decidendi. In particolare contraddirebbe la natura ed la funzione del lodo ogni forma di revisione, nel merito, del giudizio degli arbitri, risultando ammissibile, in sede d’impugnazione, sulla valutazione dei fatti, solo la verifica dell’adempimento dell’obbligo su detto posto dall’art. 823 c.p.c.. (Cass 4078/03, Cass 10600/05,Cass 10229/07).. Se infatti l’accertamento della Corte d’appello è limitato all’accertamento della esistenza o della mancanza della motivazione e, in caso positivo, al solo accertamento se dalla stessa sia possibile comprendere l’iter logico seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata, è evidente che l’effettuazione di detto accertamento e la conseguente valutazione possano essere espressi in termini estremamente sintetici. Invero la Corte d’appello ha rilevato che la motivazione sussisteva, avendo gli arbitri rilevato che i predetti comportamenti erano privi di rilevanza sostanziale. Una volta effettuato questo accertamento, ne ha tratto la logica conseguenza che le censure in realtà proponevano una diversa valutazione degli accertamenti effettuati dagli arbitri e dunque chiedevano inammissibilmente un nuovo giudizio alla Corte distrettuale.
La sentenza impugnata ha esaminato anche il profilo dell’inosservanza delle regole di diritto di cui all’art. 1375 c.c. ed ha rilevato che la odierna ricorrente si era doluta del fatto che i comportamenti denunciati sotto il profilo della concorrenza sleale (alienazione a terzi delle stesse macchine cedute a Piana con il marchio RVB, ma con prezzi inferiori rispetto a quelli praticati a Piana, operazioni di disturbo, storno di dipendenti; ritardi nelle consegne ed omissioni nello svolgimento di manutenzione sui prodotti ceduti) dovevano essere valutati anche secondo il principio dell’esecuzione del contratto secondo buona fede. A tale proposito la Corte distrettuale ha ritenuto che anche in questo caso si richiedesse un sindacato sull’operato degli arbitri i quali comunque avevano già rigettato la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla xxx rilevando che non sussisteva un inadempimento della Principi attivi tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Tale motivazione appare del tutto adeguata alla luce di quanto in precedenza detto.
I primi tre motivi vanno in conclusione respinti.
Venendo all’esame del quarto motivo di ricorso, se ne rileva l’infondatezza. Invero la Corte d’appello ha fornito adeguata risposta ai motivi di doglianza rilevando che, per quanto riguarda la liquidazione del risarcimento del danno, trattandosi di valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. non era dato al giudice dell’impugnazione sostituire la propria valutazione a quella del lodo.
Trattasi di valutazione del tutto conforme ai principi dianzi delineati ed alla giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato che il potere discrezionale di determinare l’ammontare del danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., non essendo censurabile in sede di legittimità se non per vizi della motivazione, non può costituire motivo di impugnazione del lodo arbitrale per nullità derivante dall’inosservanza delle regole di diritto ex art. 829 c.p.c., comma 2, il quale è ammissibile, in presenza di un "error in iudicando", solo entro i confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (Cass 21802/06).
Nel caso di specie le doglianze contenute nell’atto d’impugnazione, lungi dal porre effettive questioni di violazione di legge, investono in realtà il merito della decisione arbitrale poichè sostengono che il dimensionamento dell’azienda Principi attivi non era tale da non poter giustificare la possibilità di conseguire quegli utili che il lodo aveva invece ipotizzato, richiedendo in tal modo una valutazione degli elementi di fatti acquisiti nel giudizio.
Per quanto concerne l’asserita violazione delle norme in tema d’inadempimento contrattuale, e segnatamente dell’art. 1453 c.c., la Corte d’appello ha ritenuto che l’arbitro abbia correttamente applicato la norma di diritto avendo rilevato che ormai l’adempimento della Piano Cosmetici era comunque divenuto impossibile essendo scaduto il limite temporale entro cui doveva essere effettuato ed ha conseguentemente valutato che la domanda della Principi attivi srl dovesse ritenersi di risarcimento del danno per risoluzione.
Trattasi di interpretazione della domanda della parte che, consistendo in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità, essendo la Corte di cassazione è abilitata all’espletamento di indagini dirette al riguardo soltanto allorchè il giudice di merito abbia omesso l’indagine interpretativa della domanda, ma non se l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine (Cass 5876/11).
La doglianza è pertanto inammissibile.
Il ricorso va pertanto respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 10.000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – 24 maggio 2010, n. 19557. In materia di falso materiale.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Diritto

I ricorsi sono privi di fondamento e vanno, perciò, disattesi.
Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, dalla ricostruzione in fatto recepita dal giudice di merito non emerge affatto che alla S. sia stata restituita, unitamente alla copia alterata della cartella clinica, anche quella consegnatale anteriormente alla falsificazione. Ed invero, là dove si legge nella motivazione (pag. 9, rigo 2-3) che “la S. consegnò la cartella clinica al G., il quale pochi giorni dopo la restituì”, la menzione di un’unica copia restituita deve intendersi riferita alla copia alterata; ciò è a dirsi a maggior ragione in quanto più oltre, alla pag. 11 (rigo 15-16), si parla espressamente di “sostituzione” con altra della copia ricevuta dalla S.. Certamente, da quel momento in avanti, l’odierna parte civile si trovò in possesso di due duplicati della cartella clinica difformi tra loro (difformità fattale rilevare dall’Avv. S.): ma ciò non è dipeso dalla pretesa riconsegna di entrambe le copie in un unico contesto, bensì soltanto dal fatto che, della versione originaria, dapprima consegnatale e poi ritirata, essa si era premurata di trarre una fotocopia autenticata da notaio, su consiglio del precedente difensore Avv. A.; e proprio il raffronto fra le due copie del documento ha disvelato l’alterazione, evidentemente eseguita nei pochi giorni intercorsi fra la riconsegna al G. della copia originaria, ottenuta da costui col pretesto di consultarla, e la restituzione alla S. della nuova copia, poi risultata difforme dalla precedente.
Tale essendo l’accertamento dei fatti scaturito dal giudizio di merito, nessun pregio giuridico ha l’assunto dei ricorrenti secondo cui non vi sarebbe stata l’idoneità della condotta a ledere il bene giuridico protetto: essendo invece ben evidenziato il pregiudizio recato alla pubblica fede dalla avvenuta sostituzione dell’esemplare originario con quello alterato.
Quanto all’assunto secondo cui l’alterazione sarebbe soltanto consistita nell’apposizione di una descrizione più dettagliata dell’intervento e non avrebbe perciò recato modifiche sostanziali all’atto pubblico, vi è soltanto da rilevare come la sentenza ne dia precisa confutazione; nella motivazione, infatti, si rileva in punto di fatto che in realtà i dati interessati dalla modifica erano assai significativi, non soltanto perché fornivano una descrizione assai più analitica e in parte discordante da quella originaria, ma anche perché coinvolgevano la composizione dell’equipe chirurgica, indicando come operatore il solo A., mentre nella prima stesura risultavano sia l’A., sia il G.; in punto di diritto, inoltre, si osserva nella motivazione che in tema di falso materiale la lesione della fede pubblica è riscontrabile ogni volta che non vi sia corrispondenza tra l’effettivo procedimento di formazione dell’atto e quello apparente, quand’anche l’intento dell’agente sia quello di rendere il contenuto conforme al vero: il che ben si allinea al consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui qualsiasi alterazione delle annotazioni di una cartella clinica integra un falso punibile ancorché il soggetto abbia agito per ristabilire la verità effettuale, salvo il caso – qui non ricorrente – in cui si sia trattato di mere correzioni di errori materiali (oltre ai precedenti richiamati nella sentenza, v. Cass. 11 luglio 2005 n. 35167; Cass. 6 novembre 1997 n. 1305/98).
L’aggravante teleologica è stata applicata motivatamente dalla Corte d’Appello, sul rilievo per cui all’epoca della falsificazione era già ben noto il fatto che la S. lamentasse disturbi chiaramente ricollegabili alla cattiva riuscita dell’intervento chirurgico: donde la riconoscibilità del movente, indirizzato a tutelare preventivamente i due sanitari da una possibile azione penale per lesioni colpose; ha aggiunto, conclusivamente, quel collegio che nel descritto contesto (il quale, è bene sottolinearlo, era significativamente connotato dalla già avvenuta richiesta di copia della cartella clinica da parte della paziente), irrilevante era il fatto che la S. non avesse ancora inoltrato una formale richiesta di risarcimento dei danni, né provveduto a proporre querela.
In ordine alla qualità di pubblico ufficiale, richiesta per la configurabilità del reato ascritto, occorre premettere che, alla stregua dei principi che regolano il concorso di persone nel reato proprio, per la punibilità di ambedue gli imputati è sufficiente che uno solo di essi assuma la qualità di concorrente qualificato, atteso l’accertato contributo di entrambi alla consumazione della falsità (a nulla rilevando che l’alterazione dell’atto sia stata materialmente eseguita da uno solo).
Orbene, come esattamente affermato dalla Corte territoriale, non può negarsi che svolga una funzione pubblica certificativa il sanitario che, prestando la propria opera professionale in una struttura privata convenzionata col servizio sanitario nazionale, attenda alla compilazione della cartella clinica (sulla cui natura di atto pubblico non è necessario soffermarsi). Essendo stato accertato in punto di fatto che l’intervento chirurgico sulla S., eseguito nella clinica omissis convenzionata con l’A.S.L., è stato posto a carico, in parte, del servizio sanitario nazionale, non può dunque negarsi la qualità di pubblico ufficiale in capo al G., legato alla casa di cura convenzionata da un contratto di prestazione d’opera e compilatore della cartella clinica nella sua versione originaria.
Conclusivamente, la sentenza impugnata resiste in ogni sua parte al controllo di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Spetta alla parte civile la rifusione delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata in euro 2.300,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali, nonché alla rifusione in solido delle spese di parte civile che liquida in euro 2.300,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. II 22-03-2006, n. 6321 (ord.) COMUNITÀ EUROPEA – COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA – AGRICOLTURA – Opposizione a sanzioni amministrative comminate per violazioni di norme comunitarie in materia agricola

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Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza del 15/11/2002, ha dichiarato la propria incompetenza a giudicare sulla opposizione proposta da E.A. avverso l’ordinanza – ingiunzione n. 2002/53 dell’01/07/2002, con la quale l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, Ufficio di Catania, ha ingiunto al predetto di pagare la complessiva somma di Euro 779,53 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione della disposizione di cui alla L. n. 460 del 1987, art. 4, comma 12, per non avere presentato la dichiarazione di produzione vitivinicola per la campagna XXX al competente Comune di YYYY.

Ha ritenuto il Giudice anzidetto che, vertendo la controversia in oggetto in materia di frodi alimentari, la sua cognizione fosse riservata a questo Tribunale ai sensi e per gli effetti della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, comma 2, lettera e) "sub igiene degli alimenti e delle bevande" (così testualmente l’ordinanza).

Con ricorso depositato il 13/01/2004 e notificato alla controparte in data 03/03/2003, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di discussione, E.A. riassumeva la causa davanti al Tribunale.

Instauratosi il contraddittorio, il resistente eccepiva preliminarmente l’incompetenza per materia e per valore del Tribunale, adducendo che l’illecito in esame non rientrava tra quelli attribuiti alla cognizione di detto Giudice dal citato art. 22 bis, comma 2 e 3.

Ha ritenuto il Tribunale che il Giudice di Pace ha erroneamente affermato la competenza del Tribunale in quanto la materia oggetto del contendere concerne l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l’inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola, e segnatamente per la pretesa violazione dell’obbligo, da parte dell’opponente, di effettuare la dichiarazione di produzione di prodotti vitivinicoli prescritta dal D.L. 7 settembre 1987, n. 370, art. 4, comma 12 (convertito in Legge con modificazioni dalla L. 4 novembre 1987, n. 460, art. 1, comma 1).

Ad avviso del Tribunale la controversia presente, avuto riguardo al suo oggetto specifico come sopra precisato, non può a rigore sussumersi nella categoria di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, lett. e), concernente l’applicazione di sanzioni per violazione della normativa relativa alla "igiene degli alimenti e delle bevande", in guanto è evidente la diversità sostanziale tra la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche ai fini del controllo degli aiuti comunitari ad essa relativi (oggetto del presente giudizio), e quella concernente specificamente l’ambito della "igiene" alimentare e delle bevande, riservata in via esclusiva alla cognizione del Tribunale in deroga alla disposizione di cui al primo comma dell’art. 22 bis più volte citato, che attribuisce in via generale al Giudice di Pace la cognizione dell’opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione di pagamento.

La disposizione di cui alla lett. e) sopra richiamata, in quanto costituisce eccezione alla regola generale del comma 1, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di essere estesa oltre l’ambito applicativo di riferimento (quello cioè concernente l’igiene degli alimenti e delle bevande).

Va esclusa peraltro, nella specie, la competenza del Tribunale anche in base al criterio del valore dell’art. 22 bis cit., ex comma 3, in quanto la violazione per la quale è stata emessa l’opposizione, non prevede una sanzione che non supera nel massimo l’importo di Euro 15, 493 (comma 3 cit. lett. a)); nè la sanzione applicata in concreto è superiore a detta cifra (comma 3 cit. lett. b)); nè è stata irrogata nella specie sanzione di natura diversa da quella pecuniaria (comma 3 cit. lett. e)).

In base a detta motivazione il G.U. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha sollevato di ufficio il conflitto di competenza per materia davanti a questa Corte.

Il Procuratore Generale della Cassazione ha chiesto di dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto.

Motivi della decisione

Ritiene questa Corte di condividere le ragioni espresse dal Tribunale con particolare riguardo all’esigenza di stretta interpretazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, comma 2, lett. e) in quanto esso configura eccezione alla regola generale di cui al comma 1; in conformità delle richieste della Procura Generale di questa Corte.

Deve pertanto dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-12-2010) 12-01-2011, n. 563

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 25.02.2010 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena principale nei confronti di P.L.G. ad anni 10 e mesi 6 di reclusione, condannando l’imputato anche alle pene accessorie di legge, per i reati, ritenuti avvinti da vincolo di continuazione, di tentato omicidio premeditato ed aggravato dai motivi abietti e futili ai danni di C.F. e di porto di un coltello a scatto, quindi di genere proibito; fatti commessi in (OMISSIS).- Entrambi i giudici del merito ritenevano così provato che l’anzidetto imputato, dopo avere colpito il C. con pugni al volto, perchè questi l’aveva invitato a non importunare più il figlio Rocco, era tornato alcune ore più tardi, nella notte, e, fatta uscire la vittima di casa, l’aveva colpita con una coltellata al collo, evitando il C. ulteriori fendenti per essersi repentinamente spostato ed essere poi rientrato in casa.

Tale ricostruzione era basata sulle ben affidabili dichiarazioni della parte lesa avvalorate da quelle di sua moglie B. T., testimone oculare della prima aggressione e che, per la seconda fase, aveva raccolto il marito sanguinante. La colpevolezza era fondata anche sul ritrovamento del coltello nell’auto dell’imputato, non avendo costui – che pur negava di esserne il possessore- fornito spiegazione alternativa di tale ritrovamento; era poi ritenuto del tutto ragionevole che fosse stato proprio il P., che aveva ammesso la prima fase della vicenda (pur negando di avere aggredito il C.) e non altri, a tornare di notte per concludere a suo modo la discussione. La condotta -riteneva poi la Corte territoriale- integrava il reato di omicidio tentato per la micidialità dell’arma (avente lama di cm. 9) e la zona vitale presa di mira, nonchè per la reiterazione dei colpi anche se non andati a segno -i successivi dopo il primo- per la pronta reazione della vittima.- Erano pertanto ritenute sussistenti anche le contestate aggravanti: – quella della premeditazione, in ragione della maturazione del proposito da far risalire al primo episodio, -quella di cui all’art. 61 c.p., n. 1 per il contesto di cessioni di cocaina al figlio della vittima, che era alla base della discussione, e per la stessa volontà di sopraffare, con animo vendicativo, l’antagonista. Erano quindi negate le chieste attenuanti generiche per la personalità violenta dell’imputato, gravato anche da precedenti di condanna.- Ritenuta la continuazione tra i due reati, la pena era determinata in anni 10 di reclusione per il tentato omicidio ed in mesi 6 quale aumento ex art. 81 c.p. per il reato di cui all’art. 699 c.p..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione deducendo: a) prova indiziaria basata solo sulle dichiarazioni rancorose della vittima; b) errata qualificazione del fatto come omicidio tentato; c) mancata considerazione della versione della B. che aveva indicato il P. in fuga dal luogo dei fatti; d) insussistenza della premeditazione; e) errato diniego delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato con tute le dovute conseguenze di legge.

E’ infondato il primo motivo di ricorso (v. sopra sub 2.a) con il quale si denuncia asserita insufficienza probatoria, assumendo trattarsi di giudizio basato su elementi indiziari. In realtà la motivazione dell’impugnata sentenza -come si è pur sinteticamente illustrato al superiore par. 1. della parte ricostruttiva- si fonda sulle dichiarazioni della parte lesa C. che, ben vagliate e ritenute affidabili, costituiscono prova e non indizio, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, e come tale non abbisognano di eventuali riscontri esterni (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 46954 in data 04.11.2004, Rv. 230590, P.G. in proc. Palmisani; ecc). Va poi rilevato come la deduzione del ricorrente secondo cui detta parte lesa sarebbe portatore di rancore, per la droga che l’imputato avrebbe fornito al figlio, ripetitiva di prospettazione già avanzata davanti ai giudici del merito, è stata ben affrontata e rigettata nelle precedenti sedi con argomentazione che va qui convalidata: la questione della droga è lo stesso presupposto motivazionale del fatto, e nessun argomento è stato mai portato dall’imputato per valorizzare la tesi, del tutto generica, che il fatto possa essere stato commesso da altri e che il C. abbia volutamente calunniato un innocente. Peraltro, contrariamente all’assunto del ricorrente, la decisione di condanna si basa su ulteriori elementi che confermano in modo significativo le dichiarazioni della parte lesa: la deposizione della B., l’ammissione del P. di avere partecipato alla prima fase della vicenda (il che, dal punto di vista logico, deve fare escludere l’intervento successivo di diversa persona), il ritrovamento del coltello sulla sua auto (su cui le deduzioni dell’imputato sono sempre state in sostanza insignificanti).- In proposito va altresì qui rilevata l’infondatezza delle deduzioni ora riproposte (v. sopra sub 2.c) in ordine alle dichiarazioni della teste B. che, nell’atto di ricorso, viene invocata del tutto impropriamente quale elemento che indurrebbe contraddizione: la teste ha visto direttamente solo il primo episodio (notò il P. colpire il marito a pugni) e, per il secondo (la fase avvenuta di notte), rilevò il marito sanguinante e successivamente l’aggressore continuare a bussare alla porta, del che entrambe le sentenze di merito danno correttamente atto. Non sussistono, pertanto, le prospettate contraddizioni nel tessuto motivazionale dell’impugnata sentenza.

E’ parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, peraltro connotato da rilevabile genericità, con il quale (v. sopra sub 2,b) si denuncia la qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 575 c.p., anzichè quale lesioni volontarie. In proposito occorre invero osservare come del tutto correttamente i giudici del merito si siano attenuti alla consolidata giurisprudenza che insegna doversi desumere l’animus necandi da elementi sintomatici quali il tipo di arma, la forza e la reiterazione dei colpi inferti, la zona vitale presa di mira (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 15023 in data 14.02.2006, Rv.

234129, Piras; Cass. Pen. Sez. 1, n. 28175 in data 08.06.2007, Rv.

237177, Marin; ecc). Nella fattispecie, il tipo di arma (coltello con lama di cm. 9), la zona presa di mira, quanto mai vitale (il collo) e la reiterazione dei colpi (essendo riuscito il C. a schivare i successivi) sono certamente elementi che indicano, senza possibilità di dubbio, che l’imputato aveva intenzionalità maggiore, mosso -quanto meno- da dolo alternativo ben compatibile con il tentato omicidio (sul punto, cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 27620 in data 24.05.2007, Rv. 237022, Mastrovito; ecc). Anche sul punto la sentenza impugnata è immune dalle mosse censure.

Il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta ricorrenza della premeditazione (v. sopra sub 2.d) non può essere accolto siccome palesemente del tutto aspecifico, richiamando i parametri dell’aggravante in parola, ma mancando assolutamente di indicare gli elementi che difetterebbero nella fattispecie. Al contrario i giudici del merito hanno ben motivato sul punto, rilevando che l’insorgere del proposito criminoso doveva farsi risalire alla prima fase e che esso è quindi fermo perdurato per alcune ore, tempo sufficiente al ripensamento e dunque a far prevalere sentimenti onesti, soffocati nell’animo dell’imputato da propositi vendicativi. La motivazione è quindi corretta e coerente, mentre il motivo – che nulla di specifico deduce a fonte di tale ricostruzione- è infondato.

Non ha pregio, infine, anche l’ultimo motivo di ricorso con i quale (v. sopra sub 2.e) il ricorrente lamenta il diniego delle attenuanti generiche, correttamente fondato -di contro- sulla gravità del fatto e sulla personalità violenta dell’imputato, gravato da precedenti anche specifici, Si tratta di motivazione del tutto corretta, in relazione ai parametri di legge (art. 133 c.p.), a fronte della quale il ricorso si rivela anche non privo di genericità, non offrendo temi specifici di possibile diversa valutazione.

In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato. Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente P.L.G. al pagamento delle spese processuali.

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