Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-06-2011) 04-08-2011, n. 31132

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4 ottobre 2006 il Tribunale di Torino – Sezione Distaccata di Moncalieri dichiarava P.O. colpevole del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in danno di R.L. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con i doppi benefici.

Al P. era stato contestato il reato di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2, per avere, in (OMISSIS), cagionato per colpa e per inosservanza delle norme del Codice della Strada il decesso di R.L., in particolare, mentre era alla guida di un autocarro, dopo essersi fermato, incolonnato dietro altri veicoli, allo scattare del verde nell’impianto semaforico, riprendeva la marcia senza porre la dovuta attenzione e quindi senza avvedersi del pedone R.L. che stava attraversando la carreggiata e che, in prossimità dell’autocarro, si piegava per sollevare da terra il suo cane e poi proseguiva l’attraversamento passando davanti alla cabina di guida dell’autocarro, e così urtando il sopra indicato pedone con la cabina di guida e provocandone la caduta a terra sotto l’autocarro e il successivo arrotamento.

Avverso la decisione del tribunale di Torino – Sezione distaccata di Moncalieri – ha proposto appello il difensore dell’imputato. La Corte di Appello di Torino in data 20.09.2010, con la sentenza oggetto del presente ricorso, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, rideterminava la pena inflitta all’imputato in mesi sei di reclusione, confermava nel resto.

Avverso la predetta sentenza P.O., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento e la censurava per i seguenti motivi:

1) violazione di legge ex art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 41 e 43 c.p., e art. 589 c.p., commi 1 e 2, nonchè all’art. 190 C.d.S., comma 4, e conseguente motivazione mancante e manifestamente illogica ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) in ordine all’affermazione della responsabilità dell’imputato. La motivazione della Corte territoriale a tal proposito sarebbe erronea, in quanto aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’imputato senza chiarire il momento in cui il pedone si era chinato rispetto alla fase di ripartenza dell’autocarro. La definizione di tale istante infatti avrebbe potuto consentire di comprendere se lo stesso fosse visibile nell’istante in cui il P. doveva decidersi se ripartire. La definizione della visibilità del pedone in quell’istante avrebbe infatti consentito di stabilire se il conducente dell’autocarro fosse nelle obiettive condizioni di scorgere un pericolo e di tenere quindi una condotta differente da quella posta in essere. Sosteneva la difesa che, sulla base delle conclusioni a cui erano pervenuti i consulenti tecnici, al P. era stato assolutamente impossibile avvistare il pedone. Quindi, se lo stesso era invisibile agli occhi del conducente, non poteva ritenersi che egli fosse obbligato a tenere una condotta diversa da quella da lui posta in essere.

2) Violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p.. Rilevava sul punto il ricorrente che, sulla questione relativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale non aveva preso in considerazione quanto le era stato devoluto in uno specifico motivo di appello, con particolare riferimento al suo stato di incensuratezza, al suo comportamento processuale collaborativo e all’intervenuto risarcimento del danno patito dalle parti civili, elementi che avrebbero dovuto consigliare di contenere la pena entro i limiti edittali minimi e di concedere le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

Motivi della decisione

I proposti motivi di ricorso sono palesemente infondati, in quanto ripropongono questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mirano ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

Tanto premesso si osserva che il ricorso proposto per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione seleziona un percorso che si esonera dalla individuazione dei capi o dei punti della decisione cui si riferisce l’impugnazione ed egualmente si esonera dalla indicazione specifica degli elementi di diritto che sorreggono ogni richiesta. Le censure che investano la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione impongono una analisi del testo censurato al fine di evidenziare la presenza dei vizi denunziati. Viceversa la censura che denunzia la mancanza di motivazione deve far emergere ciò che manca e che esclude il raggiungimento della funzione giustificativa della decisione adottata. Una censura che denunzia mancanza di motivazione deve cioè fornire specifica indicazione delle questioni precedentemente poste, specifica comparazione tra questioni proposte e risposte date, approfondita e specifica misurazione della motivazione impugnata per evidenziare come, nonostante l’apparente esistenza di un compiuto argomentare, si sia viceversa venuta a determinare la totale mancanza di un discorso giustificativo della decisione e deve fornire attenta individuazione dei vuoti specifici che hanno determinato quella mancanza complessiva.

Tutto ciò non è rintracciabile nel ricorso di P.O. poichè manca di qualsiasi considerazione per la motivazione criticata, e lungi dall’individuare specifici vuoti o difetti di risposta che costituirebbero la complessiva mancanza di motivazione, si duole del risultato attinto dalla sentenza impugnata e accumula circostanze che intenderebbero ridisegnare il fatto ascrittogli in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.

Nella sentenza oggetto di ricorso è infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto quei Giudici a confermare la sentenza di primo grado.

La Corte di Appello,infatti, ha correttamente osservato, quanto alla responsabilità dell’odierno ricorrente, come dalla deposizione del teste D.L. emerga che l’imputato, nel riprendere la marcia, allo scattare del verde, non aveva prestato una sufficiente attenzione alle condizioni del traffico pedonale che gli si presentavano davanti, non avvedendosi in particolare della presenza del pedone che stava completando l’attraversamento stradale. Nè si poteva ritenere che la conformazione alta della cabina di guida che aveva determinato maggiori difficoltà di visuale e di avvistabilità, con particolare riguardo ai movimenti dei pedoni in attraversamento, potesse escludere la sua responsabilità, in quanto, come correttamente osservavano i giudici della Corte territoriale, pur sussistendo un evidente concorso della vittima, che si era chinata per sollevare da terra il suo cane, in tale contesto, era preciso e ineludibile obbligo dell’odierno ricorrente, quale conducente, prestare una ancora più scrupolosa attenzione a quanto accadeva avanti a sè. Anche il secondo motivo di ricorso relativo alle attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della sentenza impugnata si desume che le stesse sono state concesse nella loro massima estensione, atteso che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stata ritenuta adeguata la pena base di mesi nove di reclusione, ridotta a mesi sei per le concesse attenuanti generiche.

Pertanto nè rispetto ai capi nè rispetto ai punti della sentenza impugnata, nè rispetto all’intera tessitura motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa, è stata in alcun modo configurata la protestata assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 04-10-2011, n. 7693 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe la società L.T.V. S.p.a. impugna tutti gli atti relativi alla gara bandita dalla società T. S.p.a. del Gruppo Ferrovie dello Stato per l’affidamento in appalto della stampa, confezionamento e fornitura del prodotto editoriale "In treno", nonché l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della società G.V. S.p.a..

Premette la ricorrente che nella lettera di invito veniva specificata quale modalità di scelta quella del prezzo più basso e che l’offerta economica avrebbe dovuto contenere, a pena di esclusione, le giustificazioni relative alle voci di prezzo.

Lo schema di offerta economica allegato alla lettera di invito, taluni degli schemi da allegare all’offerta e la proposta di contratto contemplavano elementi utili alla valutazione dell’appalto; il capitolato tecnico organizzativo conteneva i requisiti e le specifiche tecniche dell’oggetto dell’appalto.

Espone, ancora, di avere inviato la documentazione richiesta unitamente all’offerta, ma di essersi classificata seconda, su due concorrenti, avendo la aggiudicataria offerto un ribasso inferiore rispetto a quello della ricorrente di quasi il 27%.

Ritenendo l’offerta della controinteressata "inappropriata" deduce, al riguardo:

1) Violazione degli artt. 86 e 89 del d.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per violazione dei principi generali relativi alla conduzione delle gare d’appalto ad evidenza pubblica; irrazionalità ed illogicità manifeste.

Premesso che nel caso di specie sono rimaste in gara due sole offerte, e che, pertanto, si applica il terzo comma dell’art. 86 del codice dei contratti, secondo cui "In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.", lamenta la ricorrente come sia stata ritenuta accettabile l’offerta della aggiudicataria ancorché la medesima fosse indeterminata, a fronte di dettagliate specifiche tecniche predeterminate per ogni singolo prodotto oggetto di fornitura, e si appalesasse l’anomalia del prezzo della carta e del costo unitario delle singole tipologie in relazione alle comuni conoscenze tecniche e di mercato.

2) Sotto altri profili: Violazione degli artt. 86 e 89 del d.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per violazione dei principi generali relativi alla conduzione delle gare d’appalto ad evidenza pubblica; irrazionalità ed illogicità manifeste.

Anche sotto diversi profili l’offerta dell’aggiudicataria si appalesa inammissibile, tenuto conto della vincolatività della lex specialis e del Capitolato tecnico quanto a caratteristiche tecniche della fornitura e, pertanto, dell’offerta, e della consequenziale necessità di fornire le giustificazioni richieste con trasparenza e in aderenza a dati reali. Il giudizio di meritevolezza della stazione appaltante risulta, allora, viziato dalla mancata verifica e controllo di tali elementi, risultando ictu oculi l’offerta della aggiudicataria sottostimata in modo anomalo rispetto ai costi effettivi, tenuto anche conto che la lettera di invito ha previsto esplicitamente l’utile di impresa quale elemento costitutivo/giustificativo dell’offerta, elemento quest’ultimo, pertanto, irrinunciabile.

Conclude la parte ricorrente chiedendo l’annullamento degli atti di gara impugnati nonché il risarcimento del danno patito e patiendo, in forma specifica o per equivalente, in conseguenza dell’illegittima aggiudicazione pienamente immeritata.

Si è costituita in giudizio la società T. S.p.a. per resistere al ricorso avversario di cui ha eccepito l’infondatezza; non si è, invece, costituta l’intimata società G.V. S.p.a..

Con l’istanza cautelare depositata in data 15 ottobre 2009, e notificata alle parti, la società ricorrente ha dedotto ulteriori profili di censura, con cui, in sostanza, ha evidenziato il ritardo nei termini di consegna dei prodotti editoriali rispetto a quanto previsto con la lex specialis e la difformità del materiale usato per confezionare il prodotto editoriale rispetto a quello messo a gara.

La Sezione, con le ordinanze n. 2453/2009 del 28 maggio 2009 e n. 5057/2009 del 29 ottobre 2009 ha respinto le incidentali istanze cautelari.

In vista della fissazione della causa per il merito le parti hanno depositato scritti difensivi conclusionali con cui hanno insistito nelle rispettive richieste.

Alla pubblica udienza del 22 aprile 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Oggetto di controversia è la gara per la stampa, il confezionamento e la fornitura del prodotto editoriale "In treno" bandita dalla resistente società T. S.p.a. con licitazione privata da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

Ai sensi della lettera d’invito le ditte dovevano presentare una busta relativa alla documentazione (busta A) e un’altra relativa all’offerta economica (busta B), da redigersi secondo lo schema indicato nell’allegato B alla lex specialis, e che doveva contenere anche le giustificazioni preventive relative alle voci di prezzo, redatte in conformità all’allegato G.

In particolare, l’allegato G recante i criteri per la redazione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara relativamente alla stampa dell’orario ferroviario, indicava cinque voci da giustificare in via preventiva: 1) mano d’opera; 2) attrezzature, automezzi e installazioni di cantiere; 3) carburante, altri materiali di consumo necessari per le lavorazioni, rifiuti; 4) spese per materiali antinfortunistici, dotazioni individuali, gestione rifiuti; 5) gestione organizzativa, tecnica, amministrativa, oltre alla indicazione dell’utile di impresa. A sua volta, il Capitolato Tecnico ha dettato le specifiche tecniche ed ha evidenziato le tipologie di materiale da stampare, distinguendo diversi ipotetici ordinativi sulla base della quantità.

Insorge avverso l’esito finale della gara la società L.T.V. S.p.a., ritenendo, in sostanza, non idonei gli accertamenti condotti per verificare la congruità dell’offerta presentata dalla società aggiudicataria, palesemente ed ingiustificatamente bassa.

Il ricorso è infondato.

Alla gara hanno partecipato tre ditte, ma solo due sono state ammesse alla competizione, di talché, il criterio per l’individuazione dell’offerta anomala applicato dalla Commissione di gara è stato quello di cui all’art. 86, comma 3, del codice dei contratti, in base al quale: "In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

Ed invero, in virtù dell’espresso rinvio operato dall’art. 86, comma 4 del codice dei contratti, ove il numero delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a cinque non trova applicazione il criterio d’individuazione delle offerte anomale previste dal comma 1 dell’art. 86, ma la più flessibile disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo sopra riportato.

Tale elemento deve essere poi raccordato alla circostanza che il metodo di aggiudicazione prescelto, cui il seggio di gara era vincolato, non era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui è previsto il dispiegarsi delle valutazioni discrezionali della Commissione non limitate al solo elemento economico, ma quello rigido e vincolato del prezzo più basso.

Tanto precisato, osserva il Collegio che nessun appunto può essere mosso all’operato della Commissione di gara che ha fatto uso del potere di controllo dell’offerta, che, ancorché più bassa, e dunque da considerarsi senz’altro la migliore secondo la disciplina di gara, ha ritenuto di verificare la correttezza e serietà del ribasso offerto, non solo sulla base delle giustificazioni preventivamente prodotte e relative alle cinque voci sopra indicate, ma anche attraverso l’attivazione di un sub procedimento di verifica del prezzo.

Ha, pertanto, richiesto alla società G.V. delucidazioni sull’origine dei costi relativi ai prodotti offerti, nonché uno sconto complessivo dell’offerta.

Quindi la Commissione ha preso atto dei chiarimenti forniti e dell’ulteriore sconto offerto pari all’1% sui prezzi presentati nell’offerta, li ha ritenuti accettabili ed ha proceduto alla aggiudicazione della gara.

E’ ormai principio consolidato in giurisprudenza che nelle procedure indette per l’aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione il sub procedimento di giustificazione dell’offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell’offerta per così dire in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile, come confermato dall’art. 86 comma 5, Codice dei contratti pubblici ( d.lgs. n. 163/2006) il quale richiede che le offerte siano corredate dalle relative giustificazioni sin dalla loro presentazione.

Aggiungasi che, secondo il consolidato orientamento del giudice di appello, la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando, invece, ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto (Cons. di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2001 n. 6217; Cons. di Stato, sez. V, 29 luglio 2003 n. 4323, Cons. di Stato, Sez. VI, 20 aprile 2009, n. 2384, e 21 maggio 2009, n. 3146).

Da tale principio, che evidenzia esplicitamente quale deve essere lo scopo della verifica di anomalia, e che è, peraltro, codificato dall’art. 88, comma 7, d.lgs. n. 163/2006, discendono alcune considerazioni che devono sorreggere il sindacato sulla legittimità di un tale sub procedimento.

Deve ritenersi che il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo inutile ed è invece improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente, tra cui il contraddittorio deve essere effettivo, senza che sussistano preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, con ciò non inficiandosi il principio della immodificabilità dell’offerta, atteso che sono le giustificazioni ad esserlo anche attraverso compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione, e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.

Applicando tali coordinate al procedimento in esame, se ne deve ritenere la legittimità, avendo la società aggiudicataria presentato una relazione ampiamente motivata circa le ragioni sottese ai prezzi offerti e relative alla propria capacità produttiva, derivante dalla combinazione di diversi aspetti (esperienze maturate nello specifico settore, ottimizzazione produttiva, linee produttive integrate ad elevata automazione, politiche di approvvigionamento delle materie prime, utilizzo degli impianti a ciclo continuo, produzione per lotti di grandi dimensioni) che le hanno consentito di prevedere, peraltro, anche un margine di utile pari al 15,5%, ampiamente ragionevole.

Pertanto il giudizio di congruità della Commissione appare legittima conseguenza delle esplicitate ragioni che hanno consentito alla società di formulare prezzi di gran lunga più bassi, senza che alcun onere motivazionale aggiuntivo fosse necessario, emergendo da una valutazione più globale l’attendibilità complessiva dell’offerta.

Sul punto è appena il caso di precisare che mentre il provvedimento amministrativo che ritiene l’offerta anomala deve essere puntualmente motivato, quello che ritiene l’offerta non anomala non abbisogna di una motivazione analitica, essendo sufficiente anche un rinvio alle argomentazioni e giustificazioni della parte che ha formulato l’offerta sottoposta a verifica con esito positivo (Cons. di Stato, sez. VI, 3 aprile 2002 n. 1853; Cons. di Stato, sez. VI, 8 marzo 2004 n. 1080; Cons. giust. sic., 29 gennaio 2007 n. 5).

Nemmeno possono essere accettate le censure volte ad evidenziare la difformità della offerta della controinteressata rispetto a quanto previsto dalla lex di gara, in quanto le stesse risultano fondate sul mero assunto che il prezzo offerto é troppo basso rispetto a quello della ricorrente.

Dall’esame dei verbali della Commissione di gara emerge che questa ha provveduto a redigere un quadro comparativo delle due offerte concorrenti con l’indicazione analitica dei prezzi unitari offerti per ciascun materiale da stampare, in conformità a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, e l’indicazione finale del prezzo complessivo offerto.

Come già sopra evidenziato lo scarto tra le due offerte ha indotto la Commissione a compiere approfondimenti istruttori in merito a quella suscettibile di aggiudicazione, ed è proprio dalle risultanze di una tale istruttoria che sono smentite le affermazioni di parte ricorrente in merito alla inattendibilità dei prezzi offerti, le cui ragioni sono state, invece, giustificate in modo ragionevole, in relazione a prodotti le cui caratteristiche tecniche non potevano che essere riferite a quelle indicate nelle specifiche tecniche allegate alla lex di gara, come da apposito impegno sottoscritto dagli aspiranti alla fornitura de qua.

Del resto, è appena il caso di evidenziare che lo scarto molto accentuato tra offerte di imprese del settore bene può essere giustificato dalle particolari capacità di impresa, come evidenziate nel caso che ne occupa dalla società controinteressata, che ha dimostrato di potere sostenere un ribasso molto alto, senza che da ciò possano trarsi indebite conclusioni circa la poca serietà ed inattendibilità dell’offerta, come invece lascia intendere la parte ricorrente.

Infine, ritiene il Collegio di non potere scrutinare i motivi introdotti con l’istanza cautelare del 15 ottobre 2009 per un duplice ordine di ragioni, come, peraltro, già rilevato in sede cautelare con l’ordinanza n.5057/2009.

Ed invero, come noto, sfugge al sindacato del giudice amministrativo l’accertamento della sussistenza di eventuali inadempimenti contrattuali, la cui valutazione compete, invece, al giudice ordinario.

In ogni caso, anche a volere accettare l’impostazione attorea, secondo la quale tali circostanze comproverebbero le dedotte illegittimità nella aggiudicazione della gara, non può non rilevarsi come queste attengono a profili successivi, e, dunque, esterni alla procedura di gara, e che, pertanto, non sono idonee ad introdurre elementi di valutazione della inadeguatezza del giudizio di congruità della offerta aggiudicataria, che va, invece, correttamente riferita al momento in cui il giudizio è stato effettuato ed agli elementi di cui disponeva la Commissione di gara.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso non è meritevole di accoglimento; pertanto, essendosi appalesata la legittimità dell’operato della stazione appaltante nelle operazioni di aggiudicazione dell’appalto di cui si tratta, deve essere respinta, altresì, la connessa istanza risarcitoria.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter – definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-10-2011, n. 848 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con memoria depositata in data 19 settembre 2011, parte ricorrente ha dichiarato che nelle more del giudizio in data 7 maggio 2004 il sig. B. ha presentato al Comune di Ponza, per le opere per cui è causa, istanza di condono (prot. n. 3339), la cui copia deposita in atti, ed ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Considerato che il ricorso è pertanto improcedibile perché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale la presentazione dell’istanza condono edilizio e/o di accertamento di conformità, implica un riesame della connotazione dell’opera e determina quindi la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto; il che rende comunque inefficace la sanzione oggetto dell’originario ricorso nel mentre l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio si sposta, dall’annullamento della sanzione divenuta inefficace a quello dell’eventuale atto di rigetto della domanda di sanatoria e degli altri, conseguenti provvedimenti;

Considerato che non occorre statuire in esito alle spese di giudizio stante la mancata costituzione del comune;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 15-11-2011, n. 2138

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che i giudizi di ottemperanza vanno decisi, ai sensi dell’art. 114, comma 3, del codice del processo amministrativo ( D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), con "sentenza in forma semplificata", osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile;

Ed invero, parte ricorrente ha omesso di notificare all’Amministrazione intimata il titolo esecutivo (decreto della Corte di Appello di Caltanissetta n. 279/2009, recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3.200,00, a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, oltre interessi e spese processuali).

Al riguardo, deve ritenersi che la previsione dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 e s.m.i., secondo cui l’esecuzione forzata e la notifica di atto di precetto devono essere precedute dalla "notificazione del titolo esecutivo", sia applicabile anche al giudizio di ottemperanza avanti al Giudice amministrativo, sulla base di una sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata regolamentata dal c.p.c., trattandosi di due istituti che, se pure per vie diverse e con risultati diversificati, s’incentrano entrambi sull’adempimento dell’obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice (cfr. fra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2160; T.a.r. Sicilia, sez. III, 13 luglio 2011, n. 1361, 8 giugno 2011, n. 1068; T.a.r. Campania, sez. IV, 17 gennaio 2011, n. 234; 29 giugno 2010, n. 16434; T.A.R. Lazio, Roma, III, 24 gennaio 2008, n. 531; T.A.R. Lazio Latina, I, 10 gennaio 2008, n. 25).

Il ricorso va, quindi dichiarato inammissibile.

In considerazione della natura della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato (n. 655/2011).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.