Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 07-06-2011, n. 22714 Misure cautelari

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el PG, Dott. MONETTI Vito il quale ha chiesto il rigetto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del di 8 novembre 2010 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, confermava quella resa dal G.I.P. del Tribunale della stessa sede che, il precedente 10 ottobre ed in danno di D.N.R.M., aveva disposto la misura cautelare in carcere, giacchè gravamente indiziato, insieme ad altri, del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti ( art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3) nonchè del reato di spaccio di cocaina ( artt. 110, 81 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73); in (OMISSIS) ed altre località limitrofe, fino al (OMISSIS).

A sostegno della decisione il Tribunale richiamava: intercettazioni telefoniche coinvolgenti l’indagato ed il ritenuto capo dell’organizzazione; attività di appostamento, pedinamento e controllo della P.G.; il sequestro di sostanze stupefacenti di diversa qualità; gli arresti di ritenuti appartenenti al sodalizio;

l’arresto in flagranza di reato dell’indagato stesso unitamente a D. M.C. ed il sequestro, in quella occasione, di 100 gr, di cocaina rinvenuta in loro possesso.

Quanto alle esigenza cautelari richiamava il tribunale quelle di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) e la disciplina di rigore imposta in costanza dei reati contestati.

2. Ricorre al giudice di legittimità per l’annullamento dell’impugnata ordinanza D.N.M.R., assistito dal difensore di fiducia, che sviluppa a sostegno della impugnazione cinque motivi di ricorso.

2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e art. 275 c.p.p., nonchè difetto di motivazione sul punto, in particolare osservando che:

– omette l’ordinanza impugnata di motivare in ordine all’attualità delle esigenze cautelari, tenuto conto del tempo passato dalle condotte imputate all’indagato, risalenti al (OMISSIS);

– la permanenza oltre tale data dell’associazione è affermata apoditticamente, mentre il tempo trascorso dal (OMISSIS) ha privato l’associazione di ogni apprezzabile e credibile permanenza ed operatività;

– i rilievi evocati dal GIP nell’ordinanza genetica al fine di accreditare una permanenza dopo il 2007 della consorteria malavitosa riguarda personaggi estranei al processo ovvero fatti ad esso estranei;

– il D.N. dal (OMISSIS) è scomparso dalla scena e non gli sono riferibili nè atti, nè circostanze di rilevanza penale.

2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), artt. 192 e 275 c.p.p., nonchè difetto di motivazione sul punto, sul rilievo che le fonti di prova a carico dell’indagato sono state indicate dal tribunale del tutto acriticamente e ricopiate pedissequamente dall’ordinanza del GIP. 2.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), art. 192 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 nonchè difetto di motivazione sul punto, sul rilievo che non avrebbe l’ordinanza impugnata dato conto dei requisiti minimi necessari, per legge e per la lezione interpretativa del giudice di legittimità, per identificare, nel caso concreto, la sussistenza di una associazione dedita allo spaccio penalmente rilevante.

In tale prospettiva infatti non avrebbe il giudice a quo tenuto conto: del breve lasso di tempo in cui il D.N. è stato interessato alla vicenda per cui è causa; della circostanza che avrebbe avuto l’indagato contatti con il solo P.; del dato che non avrebbe lo stesso avuto contatti con altri sodali.

2.4 Col quarto motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), art. 192 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 nonchè difetto di motivazione sul punto, in particolare osservando che:

– non motiva il Tribunale gli elementi in base ai quali ritenere l’indagato sodale dell’associazione malavitosa;

– non è provato che il D.N. abbia contribuito ai fini di profitto dell’associazione, fini di profitto essenziali per l’associazione criminale e di essa costitutivi, per conseguire i quali è necessaria una stabile attività malavitosa protratta nel tempo;

– nè tale stabile attività, nè un tempo apprezzabile in cui essa si sarebbe dipanata risultano provati quanto meno con riferimento al D.N.;

non è provato agli atti un ruolo continuativo acquirente/finanziatore, è esso anzi escluso dalle negoziazioni provate, minime per il numero e per i profitti conseguiti, riferibili alla persona del D.N. e non certo all’associazione nella quale, si sostiene, l’indagato sarebbe coinvolto.

2.5 Col quinto ed ultimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato ed alla ricorrenza delle ritenute esigenze cautelari.

In tale prospettiva lamenta il difensore che non si sia tenuto conto della documentazione esibita attestante il lavoro al quale ormai stabilmente si è dedicato l’indagato ovvero l’interruzione di ogni contatto con il P. o con altri sodali del ritenuto sodalizio, come provato dagli esiti delle intercettazioni proseguite anche a carico del D.N..

3 La doglianza è infondata.

3.1 Per coerenza logica ritiene la Corte di dover inizialmente delibare il terzo motivo di impugnazione e con essa le censure relative alla ritenuta sussistenza della contestata associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 ad esso poi connettendo le censure motivazionali di cui ai punti 2 e 4 del ricorso in esame. Le doglianze sono infondate.

Ai fini della configurabilità dell’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è richiesta l’esistenza di un’articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un’estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un’elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo (Cass., Sez. 6, 13/02/2009, n. 25454). E neppure è richiesto, sempre con riferimento alla configurabilità dell’associazione D.P.R. n. 306 del 1990, ex art. 74 un patto espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, come detto, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (Cass.,Sez. 6, 17/06/2009, n. 40505).

Ciò posto, e transitando dalla nozione giuridica di associazione D.P.R. n. 306 del 1990, ex art. 74 alla partecipazione ad essa, questa può essere desunta, secondo insegnamento di questa Corte, anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purchè siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all’associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e le stesse siano espressione non occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, con l’immanente coscienza e volontà dell’autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo (Cass., Sez. 6, 21/10/2008, n. 44102); di più, l’elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio, per cui il coinvolgimento in un solo episodio di cessione di droga non è incompatibile con l’affermata partecipazione dell’agente all’organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Cass., Sez. 4, 11/11/2008, n. 45128; Cass., Sez. 6 Sent, 14/01/2008, n. 6867). Nel caso in esame il giudice a quo ha valorizzato una serie di oggettivi esiti di indagine sulla cui significatività non appare ragionevole alcun dubbio: si tratta di intercettazioni telefoniche coinvolgenti il D.N. direttamente e probanti del suo ruolo di spacciatore per conto del P., nonchè di quello di violento persuasore per il recupero dei crediti contratti dagli acquirenti e con ciò del suo stabile inserimento nell’associazione, inserimento confermato dalla telefonata effettuata in occasione del suo arresto in flagranza al capo del sodalizio per ottenere subito da costui l’assistenza di un avvocato.

Su tali premesse, puntualmente elencate nella motivazione impugnata, il giudice territoriale ha desunto l’esistenza e le caratteristiche del sodalizio, la condivisione di intenti tra i sodali, le comuni preoccupazioni per il recupero dei profitti e per la collocazione della droga tra i vari acquirenti, una pur semplice distinzione di ruoli, quelli volti allo spaccio, quelli volti al recupero dei crediti inevasi e quelli relativi al pagamento al P., pacificamente al vertice del gruppo.

Non può pertanto, conclusivamente, negarsi la correttezza giuridica dell’argomentare impugnato e con essa compiutezza motivazionale e logicità di sillogismo dialettico alla motivazione gravata, immeritevole delle censure di apoditticità ed insufficienza mosse difensivamente con tutti i motivi di ricorso illustrati dal difensore ed in particolare con il secondo e quarto i quali, sulla base di quanto si qui dedotto, devono ritenersi valutati e delibati, tenuto altresì conto della fase processuale in atto, contraddistinta dalla necessità di una probatio minor, destinata a più apprezzabile conferma probatoria col naturale dipanarsi della vicenda processuale.

3.2 Rimangono da valutare le censure di cui al primo ed all’ultimo motivo di impugnazione, relativi entrambi alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla loro attualità ed alla sufficienza indiziaria giustificative della misura impugnata.

Quanto alla sufficienza indiziaria non può che ribadirsi quanto esposto nel precedente paragrafo, mentre in ordine alla esigenze ed alla loro attualità osserva la Corte che ha il tribunale correttamente motivato il proprio opinamento.

Ed invero, nel caso di specie trova applicazione la disciplina di rigore di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 ed in considerazione di ciò ha il tribunale richiamato, preliminarmente, le esigenze di cui all’art. 274, lett. e), logicamente desunte dall’accertato protrarsi, ancora una volta nei limiti propri della presente fase processuale, della operatività del sodalizio, dalla personalità dell’indagato, dal ruolo svolto con certezza di braccio violento dell’associazione, dal comportamento processuale volto a sminuire la rilevanza delle sue condotte e di quelle del suo capo, dati tutti, questi appena enumerati, convergenti verso una giustificata prognosi negativa circa il pericolo di comportamenti recidivanti, conclusione non in contraddizione col tempo trascorso dai fatti contestati, secondo valutazione in fatto del giudice di merito non censurabile in questa sede.

Trattasi di motivazione coerente con i principi normativi regolatori della materia e con le leggi della logica, oltre la quale, rimane per questo il solo giudizio di merito, diffusamente utilizzato dalla difesa ricorrente ed improponibile in questa sede di legittimità. 4. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento a mente dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-04-2011) 21-06-2011, n. 24803

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Venezia con sentenza del 12.7.2010, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova del 23.3.2001, previa riqualificazione del fatto di cui al capo c) nel reato di cui all’art. 469 c.p. dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati sub b), c), d) per intervenuta prescrizione e per l’effetto rideterminava la pena per i reati sub a) ed e) (ricettazione del modulo di carta d’identità e riciclaggio di alcuni titoli di stato), riuniti sotto il vincolo della continuazione nella pena di anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 640,00 di multa.

La Corte territoriale rilevava che l’imputato aveva reso piena confessione; dopo una denuncia di tfrtfunzionario dell’Istituto di credito italiano si accertava che un signore presentatosi come Cataldo Carlo aveva aperto un c.c. con un’esigua somma di denaro, ma versando cinque titoli di stato BTP del valore di L. 50 milioni. Un controllo portava ad accertare che la carta di identità esibita con quel nome era falsa e che i BTP erano stati acquistati da un funzionario della Banca d’italia per conto della madre che non si era poi accorta della loro scomparsa. Per la Corte territoriale il reato di riciclaggio si era perfezionato con il deposito dei titoli in conto corrente e con la richiesta di monetizzazione degli stessi.

Ricorre l’imputato che con il primo motivo rileva che non sussisteva il reato di riciclaggio in quanto il S. si era limitato a depositare nel conto corrente i titoli senza operare sugli stessi alcuna modificazione.

Con il secondo motivo si deduce la carenza di motivazione in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo correttamente la Corte territoriale ha osservato che i titoli sottratti furono versati in un conto corrente aperto con documenti falsi dal ricorrente per ottenere un fido bancario e quindi prelevare il relativo importo in denaro; pur non essendo stati materialmente alterati il ricorrente ha posto in essere operazioni per sostituire i titoli in denaro contante onde impedire o rendere più difficoltoso rintracciare la provenienza delittuosa dei titoli, quindi certamente un quid pluris rispetto alla mera operazione della ricezione degli stessi. Circa il secondo motivo le attenuanti generiche non sono state concesse visti i precedenti penali del ricorrente, dei quali anche uno specifiche la gravitò del fatto. La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure sono di mero fatto e del tutto generiche non allegando il ricorrente alcuna ragione che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a concedere le chieste attenuanti.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 07-07-2011, n. 26570 Rinuncia all’impugnazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.T.L. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di cappello di Napoli 20/30.11.2009, che, in riforma della pregressa decisione del gup del tribunale della stessa città in data 1.3.2009, sulla rinuncia dell’appellante a tutti i motivi di gravame ad eccezione del riconoscimento della continuazione dei reati in giudizio con altri già giudicati con sentenza irrevocabile, riconosceva la continuazione richiesta con i reati di cui alla sentenza del gup dello stesso tribunale in data 4.12.2006 e determinava, di conseguenza, le pene secondo legge. Con l’unico motivo di ricorso si censura la decisione sotto il profilo della carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima efficacia riduttrice della pena. Il ricorso non è fondato e va rigettato.

Non coglie nel segno il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che riproponga un motivo già oggetto di rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 597 c.p.p., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Pertanto, poichè, ex art. 597 c.p.p., comma 1, l’effetto devolutivo dell’impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, nè può farlo il giudice di legittimità sulla base di un’ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l’irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorchè unilaterali (v.,per tutte, Sez. 2, 3.12.2010/1.2.2011, Izzo, Rv. 249269).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-12-2011, n. 26877 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata, fra l’altro, accoglie l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro in data 10 febbraio 2005 e, per l’effetto, respinge la domanda originaria di S.G. volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alle differenze retributive per le superiori mansioni (asseritamente dirigenziali) svolte dal 31 dicembre 1990 al 4 giugno 2001.

La Corte d’appello di Ancona, per quanto qui interessa, precisa che:

a) deve essere confermata la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le questioni attinenti il rapporto di lavoro antecedenti al 30 giugno 1998, essendo esse devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

b) infatti, in base ad un consolidato orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, nelle ipotesi in cui, come nel presente giudizio, la pretesa azionata da un dipendente di una pubblica amministrazione sia riconducibile a fatti costitutivi posti in essere a cavallo del 30 giugno 1998 (giorno in cui è entrata in vigore la riforma del pubblico impiego che ha comportato la devoluzione all’AGO delle relative controversie) e sia scindibile in singoli rapporti obbligatori riferibili a diverse unità temporali (come le mensilità retributive) la competenza giurisdizionale deve essere ripartita tra giudice amministrativo e giudice ordinario, a seconda delle diverse fasi temporali;

c) per quel che riguarda il merito, va ricordato che, in seguito all’approvazione (con Delib. 28 luglio 1998, n. 799) del Regolamento organizzativo prescritto dalla suddetta riforma, l’INPS ha intrapreso il processo di rinnovamento della propria organizzazione, conseguente alla privatizzazione del pubblico impiego con la correlativa riforma della dirigenza, strutturandosi su tre livelli: Direzione generale nazionale, Direzione regionale, Agenzie di produzione;

d) gli inquadramenti professionali stabiliti dal c.c.n.l. 1998/2001 del settore hanno completato l’assetto organizzativo definito – nelle sue linee fondamentali – dal suddetto Regolamento;

e) sulla base del suindicato c.c.n.l. 1998/2001 il personale con qualifica ad esaurimento L. n. 88 del 1989, ex art. 15 – come il S. – è stato collocato, nell’ambito del personale non dirigenziale, nell’Area C (di cui alla tabella allegata allo stesso c.c.n.l.), al di sopra, per il trattamento economico, del livello C4 (ex 9^ qualifica funzionale) corrispondente al "funzionario apicale";

f) l’assetto previsto dal suddetto Regolamento di organizzazione è stato compiutamente realizzato con le circolari n. 17 del febbraio 1999 e n. 2 del 4 gennaio 2001 (la quale ultima ha, fra l’altro, individuato le Direzioni provinciali, fra le quali quella di Pesaro);

g) ancorchè l’organizzazione nuova dell’Istituto sia stata attuata compiutamente solo alla fine dell’anno 2001, tuttavia nell’ipotesi di rivendicazione di differenze retributive per mansioni dirigenziali – al fine della classificazione dei compiti esercitati dai dipendenti interessati – la normativa di riforma della categoria dei dirigenti introdotta dal D.Lgs. n. 29 del 1993 si deve considerare di immediata applicazione;

h) sulla base della nuova classificazione dei dirigenti introdotta dalla suindicata normativa è da escludere che le mansioni esercitate dal S. nella qualità di direttore dell’ufficio "Contabilità" (poi denominato "Contabilità e finanza") siano da considerare di carattere dirigenziale, visto che secondo l’organico previsto dalla nuova organizzazione al suddetto ufficio dovrebbe essere assegnato un "funzionario apicale" e l’unico posto di livello dirigenziale nella struttura di Pesaro è soltanto quello del Direttore provinciale;

i) del resto, dalla prova testimoniale è emerso che il S. non aveva responsabilità di gestione e di spesa e non disponeva di autonomia di budget.

2.- Il ricorso di S.G. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, l’INPS, che deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

1 – Profili preliminari.

1.- In via preliminare deve essere disattesa la richiesta del Sostituto Procuratore generale volta ad ottenere la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, a causa del mancato deposito della contrattazione collettiva invocata.

Va, infatti, osservato che, in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 – non si riferisce alle norme della contrattazione collettiva nella specie invocate, trattandosi di clausole di un contratto di diritto pubblico nazionale, che, in quanto tale, presenta una peculiare specialità in ragione della dettagliata regolamentazione della legittimazione contrattuale e del procedimento formativo, della verifica da parte della Corte dei conti della compatibilità economica e finanziaria dei relativi costi, nonchè della prescritta pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ai senti del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, (vedi, per tutte: Cass. SU 12 ottobre 2009, n. 21568; Cass. SU 4 novembre 2009, 23329; Cass. SU 23 settembre 2010, n. 20075;

Cass. 11 aprile 2011, n. 8231).

2 – Sintesi dei motivi.

2.- Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., nonchè degli artt. 2103 e 2123 cod. civ., del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 del D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e art. 69, comma 3; del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 17 come sostituito prima dal D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 10 e poi dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 12; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, motivazione insufficiente, confusa e contraddittoria su punti decisivi della controversia.

Si sostiene che nell’ipotesi di formale attribuzione da parte di una pubblica amministrazione, nel proprio esclusivo interesse, di un posto in organico vacante che comporti lo svolgimento di funzioni superiori a quelle di appartenenza, al dipendente, in base alla suddetta normativa, deve essere riconosciuto il diritto alle differenze retributive, con tutte le consequenziali ricadute sul trattamento previdenziale e di quiescenza.

3.- Con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 17 tenuto conto della delibera del Consiglio di amministrazione dell’INPS n. 7 dell’8 aprile 1993, approvata dai Ministeri vigilanti (cioè: Ministeri del Lavoro, del Bilancio e dell’Economia), ai sensi della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 1; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, motivazione erronea e contraddittoria.

Si rileva che la Corte d’appello, attraverso una accorta e completa valutazione delle risultanze processuali e soprattutto con un adeguato esame della suindicata Delib. n. 7 del 1993, con la quale è stata data attuazione al D.Lgs. n. 29 del 1993, avrebbe dovuto riconoscere al S. il diritto alle differenze retributive conseguenti al formale affidamento e al comprovato esercizio delle superiori mansioni dirigenziali, svolte fino alla concreta realizzazione del nuovo modello organizzativo da parte dell’Istituto, verificatisi nell’anno 2001. 4.- Con il terzo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e del principio di cui all’art. 24 Cost., per il principio formale e sostanziale di ragionevolezza e di quello dell’economia dei giudizi del diritto sostanziale nonchè del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7.

Si sostiene che la perdurante omissione della corresponsione delle differenze retributive in argomento avrebbe realizzato un comportamento illecito permanente dell’amministrazione, fonte di un indebito arricchimento per la stessa con danno permanente del dipendente, cessato al momento della cessazione dell’illecito.

Pertanto, la determinazione della giurisdizione soltanto con riferimento a quest’ultimo momento sarebbe in contrasto con le sopra richiamate norme costituzionali. D’altra parte, si aggiunge, che la decadenza dell’azione davanti alla giurisdizione amministrativa esclusiva, derivante dalla norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, – derogatoria rispetto al principio generale, sancito dall’art. 5 cod. proc. civ., secondo cui tempus regit actum e riformulata da parte del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, -dovrebbe considerarsi pregiudizievole del diritto sostanziale del dipendente, che dovrebbe essere temporalmente limitato solo dalla prescrizione.

2. – Esame dei motivi.

5. – In ordine logico deve essere esaminato per primo il terzo motivo.

Con esso il ricorrente non pone alla Corte una questione di giurisdizione, ma, come detto, solleva la questione del contrasto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, con gli artt. 3 e 24 Cost..

In base ad un orientamento consolidato delle Sezioni unite di questa Corte, seguito anche dalle altre Sezioni, in tema di lavoro pubblico cosiddetto privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, nel caso in cui il lavoratore-attore, sul presupposto dell’avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese (nella specie, accertamento del diritto ad una superiore qualifica e alle conseguenti differenze retributive) ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi. Tale regola del frazionamento della domanda trova temperamento in caso di illecito permanente, nel senso che, ove la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro (ad esempio, dequalificazione, comportamenti denunciati come mobbing), si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorchè tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998 (vedi per tutte: Cass. SU 12 giugno 2006, n. 13567; Cass. SU 31 marzo 2009, n. 7768).

Ciò posto, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata poichè il suddetto principio del frazionamento corrisponde all’antica regola tempus regit actum, canonizzata attualmente nell’art. 11 preleggi e (pur derogabile), idonea alla precisa tutela del cittadino anche in sede giurisdizionale.

La Corte d’appello di Ancona si è conformata al suddetto orientamento, cui il Collegio intende dare continuità. 6.- Il primo e il secondo motivo – da esaminare congiuntamente, data la loto intima connessione – sono del pari infondati.

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affrontare tematiche analoghe a quelle prospettate dall’attuale ricorrente (vedi, ex plurimis: Cass. 9 maggio 2007, n. 10540; Cass. 11 settembre 2007, n. 19025; Cass. 9 settembre 2008, n. 22890; Cass. 12 settembre 2008, n. 23567; Cass. 22 ottobre 2008, n. 25578; Cass. 23 luglio 2010, n. 17367; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4757; Cass. 6 giugno 2011, n. 12195).

Nelle suddette sentenze è stato, in particolare, precisato che:

a) in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27, comma 1, (nel quale è confluito il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 27 bis aggiunto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 17) si è stabilito che gli enti pubblici non economici nazionali e quindi l’INPS – dovessero adeguare i propri ordinamenti a quelli previsti nella nuova normativa sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, adottando appositi regolamenti di organizzazione;

b) l’INPS ha adempiuto a tale dovere con la ricordata Delib. 28 luglio 1998, n. 799 di approvazione del prescritto Regolamento organizzativo;

c) nell’art. 16 di tale delibera sono state ridisegnate le funzioni dirigenziali, senza prevedere alcun differimento della relativa efficacia sino alla integrale realizzazione del nuovo modello organizzativo, diversamente da quanto stabilito per altre disposizioni di carattere organizzativo;

d) dal rilievo secondo cui il differimento costituiva una conseguenza logicamente necessaria, non potendo le nuove mansioni dirigenziali essere esercitate senza quel modello, non può trarsi l’ulteriore conseguenza che le mansioni esercitate secondo il modello precedente mantenessero il loro carattere dirigenziale;

e) infatti, una simile conclusione da un lato non considera che una siffatta classificazione in definitiva comporterebbe la reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con le norme recate dal D.Lgs. n. 80 del 1998 (poi consolidate con il D.Lgs. n. 165 del 2001) e, dall’altro lato, non tiene conto dei profili valutativi (e peraltro indirettamente regolativi) delle norme di cui alla citata delibera;

f) le suddette fonti normative, nonchè il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore 1998/2001 – sottoscritto nel febbraio 1999 ma riguardante, per volontà delle parti (art. 2, comma 1, del C.C.N.L. stesso), il periodo dal 1 gennaio 1998 portano a concludere che le medesime mansioni che nel precedente regime pubblicistico venivano considerate dirigenziali possono essere diversamente qualificate nel regime privatistico del pubblico impiego, in considerazione del diverso contenuto e rilievo che ad esse è stato attribuito in tale ultimo regime;

g) conseguentemente, la doglianza del ricorrente, fondata sul rilievo secondo cui la funzione di direzione dell’ufficio "Contabilità" (poi denominato "Contabilità e finanza") della sede INPS di Pesaro avrebbe sempre avuto natura e carattere dirigenziale, non è conducente, poichè, in base al ricordato D.Lgs. n. 80 del 1998, è dirigenziale solo la funzione che risponde al modello ivi disegnato, cosicchè, qualora l’ente pubblico interessato si adegui alle nuove regole, pur mantenendo transitoriamente un assetto non corrispondente al nuovo modello, la valutazione delle funzioni che si esercitano in tale organizzazione, per stabilire se esse siano o no dirigenziali, dovrà essere riferita alle nuove regole e non a quelle precedenti;

h) tali nuove regole portano ad inquadrare le mansioni di cui si discute nell’ambito di quelle proprie del funzionario apicale, restando irrilevante l’eventuale precedente qualificazione come funzioni dirigenziali;

i) nel suindicato ambito è collocabile anche il personale del ruolo esaurimento (espressamente preso in considerazione dall’art. 13, comma 1, del citato c.c.n.l. 1998/2001) e, nel nostro caso, gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15 richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, in cui è confluito, fra l’altro, il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 (sul punto vedi anche: Cons. Stato, sez. 6^, sentenze n. 1887 e n. 1888 del 2005).

Tali argomentazioni di carattere assorbente e in relazione alle quali, stante la loro persuasività, non si ravvisano elementi tali da condurre al mutamento del ricordato consolidato orientamento di questa Corte, sono state sostanzialmente seguite dalla sentenza impugnata, dal che discende l’infondatezza dei motivi in esame.

3 – Conclusioni.

7. – Il ricorso va quindi rigettato, per le suesposte ragioni. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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