Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-04-2011, n. 13512

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 17.01.2008, emessa ex art. 425 c.p.p., il Gip del Tribunale Militare di Torino dichiarava non luogo a procedere, perchè il fatto non sussiste, nei confronti di A.G. e C.L., entrambi sottufficiali della Guardia di Finanza, imputati di alcuni episodi di concorso in collusione con estranei per frodare la finanza ( art. 110 c.p. e L. 09 dicembre 1941, n. 1383, art. 3), fatti contestati come commessi dal 1997 al 1999.

Rilevava invero detto giudice come, stante l’esito negativo dell’incidente probatorio nel quale vari testi dell’accusa (imputati di reato connesso) si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, ed in situazione di ritenuta debolezza dei riscontri esterni, non vi fossero le condizioni per sostenere l’accusa in giudizio.

2. Avverso tale sentenza, nei confronti del solo imputato C., proponeva impugnazione in appello il Procuratore generale presso la Corte militare d’appello che motivava il gravame deducendo:

a) questione di illegittimità costituzionale dell’art. 428 c.p.p., quale risultante dopo la novella n. 46 del 2006;

b) nel merito: l’impugnata decisione era errata perchè i testi non aveva ritrattato quanto in precedenza affermato in sede di indagini, ma solo si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, atteggiamento neutro; in sede di p.g. il Ca. aveva ammesso di avere versato soldi al C. e questi aveva ammesso di avere ricevuto in casa la visita del predetto.

3. Con ordinanza in data 05.05.2010 la Corte militare d’appello, preso atto della decisione n. 33/2010 della Corte Costituzionale, che aveva respinto la stessa questione di costituzionalità di cui al predetto gravame, trasmetteva l’impugnazione a questa Corte ex art. 568 c.p.p., comma 5. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L’impugnazione azionata dal Procuratore generale militare, invero, è stata proposta come appello, ma soprattutto – per quel che rileva dal prioritario e sostanziale punto di vista contenutistico – è chiaramente diretta ad una riforma nel merito, attraverso una prospettata rivalutazione del supporto accusatorio raccolto nelle indagini.

Occorre subito evidenziare, infatti, come l’impugnazione in esame non chieda annullamento per uno dei vizi rilevanti ex art. 606 c.p.p., ma direttamente l’emanazione, in riforma, del perorato atto di rinvio a giudizio (come era consentito alla Corte d’appello prima della riforma di cui alla L. n. 46 del 2006).

Vale in proposito ancora rilevare come l’impugnazione stessa, pur facendo precedere il suo argomentato discorso critico da un profilato quadro di valutazione giuridica (v. il paragrafo 3.3 dell’atto d’appello), però si esplichi, ed – in definitiva – si esaurisca, in un prospettato riesame intrinseco delle risultanze (sia in punto esiti dell’incidente probatorio, sia in ordine agli ulteriori elementi di riscontro), così aggredendo l’impugnato provvedimento non tanto nella sua logica giuridica, o per dedotta violazione di legge, quanto nel suo costrutto di valutazione probatoria.

Ciò detto, occorre inoltre riconoscere come l’impugnata sentenza non soffra, all’evidenza, di vizi motivazionali di logica argomentativa che emergano dal testo del provvedimento stesso, vizi peraltro neppure denunciati – come tali – dall’atto di impugnazione.

Occorre dunque concludere che l’impugnazione, proposta come appello (e come tale inammissibile dopo la ridetta L. n. 46 del 2006 e dopo la sopra citata sentenza del Giudice delle Leggi), convertita in ricorso ex art. 568 c.p.p., comma 5, sia inammissibile anche in tale ultima qualificazione – ora unica possibile – per esprimere temi in fatto e conseguenti richieste non consentiti davanti a questa Corte di legittimità.

Tale dunque deve essere dichiarato il ricorso, ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-07-2011, n. 15670 Affitto

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Svolgimento del processo

I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione del ricorso possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Con sentenza del 7 luglio 2003 il Tribunale di Cassino, su istanza del concedente, dichiarò cessato, per scadenza del termine, il contratto di affitto intercorso tra D.A.C.A. e P.G., contestualmente rigettando la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto volta ad ottenere il pagamento delle migliorie apportate dal fondo.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello lo ha respinto in data 3 marzo 2006.

Cosi ha motivato il giudicante il suo convincimento.

L’indennità di miglioramento era stata in prime cure chiesta dal P. in forza del positivo accertamento della debenza della stessa contenuto in altra sentenza, ormai passata in giudicato, nonchè, alternativamente, in ragione dell’attività svolta dal detentore nel corso del rapporto. Conseguentemente la deduzione per la prima volta in appello, a fondamento della richiesta, del contenuto del contratto di affitto, integrava un inammissibile mutamento della causa petendi.

Ha anche aggiunto la Corte che la disposizione che prevedeva la spettanza dell’indennità anche in relazione ai miglioramenti eseguiti senza il consenso del concedente era stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 giugno 1998, n. 692 e che neppure sussistevano i presupposti per l’accoglimento della domanda ex art. 2041 cod. civ..

Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione S. e P.C., eredi di P.G., formulando due motivi.

Resistono con controricorso D.A.C.I., S. G., S.S. e S.M.C., che propongono altresì ricorso incidentale condizionato affidato a un unico mezzo.
Motivi della decisione

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza.

2 Col primo motivo Salvatore e P.C. denunciano violazione degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ., nonchè mancanza, insufficienza e contraddittorieta della motivazione. Le critiche si appuntano contro la qualificazione in termini di inammissibile mutatio libelli del preteso fondamento negoziale della rivendicata indennità, senza considerare che sin dal primo grado del giudizio era stato versato in atti il contratto di affitto intercorso tra i danti causa delle due parti, nonchè della raccomandata in data 9 novembre 1996, mentre nessuna rilevanza poteva avere la mancata, espressa deduzione, che l’attività migliorativa rientrava nel sinallagma contrattuale.

3 Con il secondo mezzo i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 2041 cod. civ., nonchè vizi motivazionali. Sostengono che i miglioramenti dei quali avevano chiesto il rimborso erano stati realizzati prima della pronuncia della Corte costituzionale n. 692 del 1998, di talchè essi ben potevano essere considerati fonte di arricchimento senza causa dell’accipiens.

4 Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.

Preliminare è anzitutto il rilievo della mancata osservanza del disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

Valga al riguardo considerare che, in ragione della data della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009), e in base al comb. disp. D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2, e L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, il ricorso deve ritenersi soggetto, quanto alla sua formulazione, alla disciplina di cui all’art. 360 cod. proc. civ., e segg., nel testo risultante dal menzionato D.Lgs. n. 40 del 2006. In base a tali norme, e segnatamente, in base all’art. 366 bis cod. proc. civ., nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione della censura va completata con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652).

La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro chiarito che la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (confr. Cass. civ. 25 marzo 2009, n. 7197). Di qui l’enucleazione, come fondamentale criterio di scrutinio della corretta formulazione del quesito stesso, della sua conferenza, rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, nonchè della sua rilevanza, ai fini della decisione del ricorso (confr. Cass. civ. 4 gennaio 2011).

5 Ora, il primo motivo di ricorso si chiude con la richiesta alla Corte di delibazione circa la violazione ovvero l’errata applicazione degli artt. 345 e 431 cod. proc. civ., in cui è incorsa la Corte d’appello di Roma, allorquando riteneva l’inammissibilità delle nuove argomentazioni poste a sostegno del gravame del P. (per esso dei suoi eredi) che, in realtà, al contrario, non atteggiandosi in alcun modo a mutatio libelli, dovevano essere ritenute certamente ammissibili, limitandosi ad arricchire di ulteriori motivi le argomentazioni dell’appellante.

Trattasi di quesito, a tacer d’altro, incongruo rispetto alle deduzioni svolte nel mezzo, incentrate sulla irrilevanza della mancata deduzione in termini espressi delle previsioni pattizie a sostegno della pretesa azionata, e sulla sufficienza, ai medesimi fini, della mera produzione in atti del contratto concluso tra le parti.

A ciò aggiungasi che il motivo, nella parte in cui richiama la raccomandata in data 9 novembre 1996, è privo di autosufficienza. E invero il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere, riguardante il c.d. contenente, va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere assolto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass. civ. 4 settembre 2008, n. 22303).

Nella fattispecie entrambi sono rimasti inadempiuti.

6 Il secondo motivo, col quale si denunziano sia vizi di violazione di legge, sia vizi motivazionali, e che dovrebbe pertanto concludersi con una pluralità di quesiti formulati in modo da individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica (confr.

Cass. civ. 31 marzo 2009, n. 7770), manca di qualsivoglia quesito.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7 Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato, col quale i resistenti hanno sostenuto la nullità della costituzione nel giudizio di primo grado di P.G..

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.800,00 (di cui Euro 2.600,00 per onorarii, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-02-2011) 05-05-2011, n. 17411 Obbligo di presentazione alla P.G.

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Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze convalidò il provvedimento 6.12.2009 del questore di Firenze, che imponeva a P.B. l’obbligo di presentarsi negli uffici di polizia durante tutte le partite di calcio della squadra dell’Atalanta per la durata di anni tre.

L’intimato propone ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione del diritto di difesa; 2) mancanza di motivazione in ordine alle ragioni di necessità e urgenza.
Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato. E’ pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che al fine di rendere concreto il diritto di difesa, riconosciuto all’interessato, è necessario che lo stesso sia messo in grado di presentare al G.I.P. le proprie memorie e deduzioni in un termine ragionevole, il quale, non essendo stato previsto dal legislatore come termine "ad quem", non può che essere rapportato a quello eventualmente fissato dal questore nel provvedimento per il quale è stata richiesta la convalida o a quello entro il quale il pubblico ministero è tenuto a richiedere la convalida e, cioè, 48 ore. In caso contrario verrebbe ad essere del tutto vanificato il principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 144 del 1997, tenuto conto che l’interessato, qualora la convalida avvenga nel giro di qualche ora dopo la notifica del provvedimento, si troverebbe impossibilitato materialmente ad esercitare il proprio diritto di difesa. La giurisprudenza, dopo varie oscillazioni, si è quindi ormai consolidata nel ritenere adeguato il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento impositivo (ex plurimis, Sez. 1, 18.2.2004, n. 17899, Casadei, m. 228285; Sez. 3, 6.2.2007, n. 11467, Pedino, m. 235957; Sez. 3, 15.4.2008, n. 26136, Senatore, m. 240533;

Sez. 3, 6.5.2008, n. 27727, Mazzei, m. 240816).

Nella specie questo termine è stato ampiamente rispettato in quanto l’ordinanza impositiva dell’obbligo di presentazione è stata notificata all’interessato domenica 6 dicembre 2009 alle ore 19 mentre il provvedimento di convalida è stato emesso e depositato mercoledì 9 dicembre 2009 alle ore 9:30. A nulla rileva poi la circostanza che il (solo) giorno 7 dicembre il difensore fosse impegnato presso il tribunale di Firenze per assistere il P..

E’ infondato anche il secondo motivo perchè nella ordinanza impugnata sono indicati gli elementi concreti dai quali si desume la pericolosità del ricorrente (ed in particolare il fatto che questi, pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo, aveva lanciato verso la tribuna dei tifosi della Fiorentina un petardo, che era esploso), e quindi la necessità del provvedimento (atteso anche il precedente di polizia, costituito dalla denuncia per il reato di guida in stato di alterazione per effetto di sostanze stupefacenti), e perchè manca qualsiasi prova della applicazione del provvedimento prima della convalida del Gip. Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive e con riguardo alle ragioni di necessità e di urgenza che debbono sorreggere il provvedimento con il quale il questore, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, imponga l’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, deve ritenersi, quanto alla necessità, che la relativa motivazione non richieda inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, essendo palese, in tali casi, l’esigenza di garantire, con l’obbligo di presentazione, l’osservanza del divieto; quanto all’urgenza, che l’omessa motivazione determini l’invalidità del provvedimento del questore ed impedisca quindi la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, vale a dire nel caso in cui, tra la notifica all’interessato e l’adozione dell’ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l’interessato abbia dovuto ottemperare all’obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal comma 3, prima parte, della L. n. 401 del 1989, art. 6" (sez. 7, 26.10.2006, n. 39049, Licciardello, m. 234691).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 23-05-2011, n. 4567 Lodo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’attivazione della procedura arbitrale prevista della disciplina dell’appalto di lavori pubblici da parte della Società I.B.S.C.G., attraverso apposita istanza notificata il 20.10.2003, sono state sollevate delle specifiche contestazioni in merito alle quali sono stati posti quattro quesiti aventi ad oggetto le riserve iscritte nel Registro di Contabilità relativo all’esecuzione dei lavori affidati dal Consorzio Acquedotti riuniti degli Aurunci per l’adeguamento dell’acquedotto che dalla sorgente di Capodacqua distribuiva le portate a Castellonorato, Trivio e Manarola, tutte frazioni del Comune di Formia.

Successivamente, con lodo n. 26/06 del 31 marzo 2006, l’adito Collegio ha accolto parzialmente i quesiti proposti (solo il primo ed il secondo) condannando il consorzio al pagamento delle somme spettanti a titolo di revisione prezzi nella misura da calcolarsi secondo quanto disposto in parte motiva. In tale ordine di grandezze, si può rilevare che, in relazione al primo quesito, la condanna dell’Amministrazione intimata sia pari all’importo richiesto (Euro 22.854,04) oltre la revisione prezzi ai sensi del D.L.C.P.S. del 6.12.1947 n. 1501 (come successivamente modificato dalla legge 9.5.1950 n. 329) e della legge 19.2.1970 n. 76, da calcolarsi secondo il sistema parametrico di cui alla legge 21.6.1964 n. 463, ed oltre agli interessi moratori da calcolarsi rispettivamente ai sensi dell’art. 38 del Capitolato Generale della Cassa per il Mezzogiorno e degli artt. 35 e 36 del capitolato Generale approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063 con termini decorrenti dalla data di emissione del quarto Stato di Avanzamento Lavori (25.10.1982) fino al soddisfo; in relazione al secondo quesito, la condanna della stessa p.a. sia pari all’importo richiesto (Euro 4.689,35) oltre la revisione prezzi ai sensi del D.L.C.P.S. del 6.12.1947 n. 1501 (come successivamente modificato dalla legge 9.5.1950 n. 329) e della legge 19.2.1970 n. 76, da calcolarsi secondo il sistema parametrico di cui alla legge 21.6.1964 n. 463, ed oltre agli interessi moratori da calcolarsi rispettivamente ai sensi dell’art. 38 del Capitolato Generale della Cassa per il Mezzogiorno e degli artt. 35 e 36 del capitolato Generale approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063 con termini decorrenti dalla data di emissione del quarto Stato di Avanzamento Lavori (25.10.1982) fino al soddisfo. A tali somme vanno poi aggiunti gli interessi da calcolarsi, sulle somme riconosciute dovute, ai sensi dell’art. 38 del Capitolato Generale d’Appalto per le opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e dell’art. 1 della legge 21.12.1974 n. 700 sugli importi dovuti quale compenso revisionale.

La liquidazione delle spese per il funzionamento del Collegio è rinviata ad un separato atto, non depositato nel presente giudizio, mentre per le spese legate alla soccombenza nel procedimento arbitrale l’Amministrazione intimata viene condannata la pagamento della somma pari ad Euro 11.000,00.

Avverso la suindicata decisione l’Amministrazione soccombente non ha proposto appello, determinando in tal modo la definitività della decisione di cui si chiede l’esecuzione.

In data 22 giugno 2010, la predetta Società ha notificato un formale atto di diffida a prestare ottemperanza al giudicato sopra indicato, entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento dell’atto, e avvertendo del valore di messa in mora con tutte le conseguenze di legge, precisando in tale contesto che le somme spettanti sono pari a Euro 252.774,83 per ciò che deriva dalla condanna conseguente ai predetti quesiti accolti, e pari a Euro 3.468,16 per spese relative all’esecuzione del lodo sopra indicato.

Medio tempore e sino alla definizione del presente giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione intimata non ha provveduto a liquidare alcunché a favore della Società I.B.S.C.G..

Con un’ulteriore istanza, notificata in pari data, la medesima Società promuoveva una diversa procedura arbitrale sollevando delle specifiche contestazioni in merito alle quali sono stati posti sei quesiti aventi ad oggetto le riserve iscritte nel Registro di Contabilità relativo all’esecuzione dei lavori per la costruzione del secondo lotto dell’acquedotto PontinoSardellane.

Successivamente, con lodo n. 27/06 del 31 marzo 2006, l’adito Collegio ha accolto solo alcuni dei quesiti proposti (il primo ed il quarto in toto, mentre il secondo ed il terzo solo parzialmente) condannando il medesimo consorzio al pagamento delle somme pari ad Euro 13.185,09 per il primo quesito, oltre la revisione prezzi ai sensi del D.L.C.P.S. del 6.12.1947 n. 1501 (come successivamente modificato dalla legge 9.5.1950 n. 329) e della legge 19.2.1970 n. 76, da calcolarsi secondo il sistema parametrico di cui alla legge 21.6.1964 n. 463, ed oltre agli interessi moratori da calcolarsi rispettivamente ai sensi dell’art. 38 del Capitolato Generale della Cassa per il Mezzogiorno e degli artt. 35 e 36 del capitolato Generale approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063. Inoltre sulle somme a tale titolo spettanti vanno aggiunti gli interessi maturati sulla sorte, da calcolarsi nel modo seguente sino al soddisfo:

– su Euro 9.567,90 a decorrere dall’8.6.1983;

– su Euro 1.662,79 a decorrere dall’8.6.1983;

– su Euro 4273,20 a decorrere dal 9.9.1983;

– su Euro 5.822,19 a decorrere dal 4.11.1983;

– su Euro 4.824,29 a decorrere dal 4.11.1983.

Per il secondo quesito l’adito Collegio ha ritenuto equo riconoscere un compenso ex art. 1664, comma 2, del c.c. ponendo a carico dell’Amministrazione la condanna al pagamento della somma pari ad Euro 43.273,30 soggetta a rivalutazione a partire dal 18.4.1983 fino al soddisfo e su cui vanno calcolati gli interessi legali maturati nei medesimi termini.

Per il terzo quesito l’intimato consorzio è stato condannato al pagamento della somma pari ad Euro 23.524,20 a titolo di equo compenso, sul cui importo va prima applicata la rivalutazione a partire dal 18.4.1983 fino al soddisfo e poi corrisposti gli interessi legali maturati nei medesimi termini.

Per il quarto quesito, il Collegio in maniera alquanto generica ha ritenuto di condannare l’intimato consorzio al pagamento delle differenze economiche derivanti dalla differenza tra quanto in concreto corrisposto (L. 23.543.810 pari ad Euro 12.159,36) e quanto sarebbe spettato se sulla stessa somma fossero stati calcolati gli interessi maturati dalla data di formulazione della riserva sino a quella della liquidazione, imputando pertanto il predetto pagamento prima agli interessi predetti e poi alla sorte capitale. Ne consegue che il consorzio soccombente dovrà corrispondere, secondo la condanna generica, prima la sorte capitale ancora dovuta all’epoca del pagamento effettuato e poi gli interessi maturati dalla medesima data fino al soddisfo da calcolarsi ai sensi dell’art. 38 del capitolato Generale della Cassa per il Mezzogiorno. Infine, si dispone la condanna al pagamento degli importi derivanti dalla revisione prezzi ai sensi del D.L.C.P.S. 6.12.1947 n. 1501 (come modificato dalla legge 9.5.1950 n. 329) e della legge 19.2.1970 n. 76, da calcolarsi secondo il sistema parametrico di cui alla legge 21.6.1964 n. 463, oltre gli interessi moratori da calcolarsi rispettivamente ai sensi e degli articoli 35 e 36 del Capitolato Generale approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063.

La liquidazione delle spese per il funzionamento del Collegio è rinviata ad un separato atto, non depositato nel presente giudizio, mentre per le spese legate alla soccombenza nel procedimento arbitrale l’Amministrazione intimata viene condannata la pagamento della somma pari ad Euro 13.000,00.

Avverso la suindicata decisione l’Amministrazione soccombente non ha proposto appello, determinando in tal modo la definitività della decisione di cui si chiede l’esecuzione.

In data 22 giugno 2010, la predetta Società ha notificato un formale atto di diffida a prestare ottemperanza al giudicato sopra indicato, entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento dell’atto, e avvertendo del valore di messa in mora con tutte le conseguenze di legge, precisando in tale contesto che le somme spettanti sono pari ad Euro 787.061,61 per ciò che deriva dalla condanna conseguente ai predetti quesiti accolti, e pari a Euro 12.047,23 per spese relative all’esecuzione del lodo sopra indicato.

Medio tempore e sino alla definizione del presente giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione intimata non ha provveduto a liquidare alcunché a favore della Società I.B.S.C.G..

Con un’ulteriore istanza, notificata in data 21.11.2003, la medesima Società promuoveva una diversa procedura arbitrale sollevando delle specifiche contestazioni in merito alle quali sono stati posti cinque quesiti aventi ad oggetto le riserve iscritte nel Registro di Contabilità relativo all’esecuzione dei lavori per la costruzione della rete idrica e fognante del Comune di Minturno.

Successivamente, con lodo n. 28/06 del 31 marzo 2006, l’adito Collegio ha accolto solo alcuni dei quesiti proposti (il primo, il secondo ed il terzo) condannando il medesimo consorzio al pagamento delle somme pari ad Euro 43.880,39 per il primo quesito, oltre la revisione prezzi ai sensi del D.L.C.P.S. del 6.12.1947 n. 1501 (come successivamente modificato dalla legge 9.5.1950 n. 329) e della legge 19.2.1970 n. 76, da calcolarsi secondo il sistema parametrico di cui alla legge 21.6.1964 n. 463, ed oltre agli interessi moratori da calcolarsi rispettivamente ai sensi dell’art. 38 del Capitolato Generale della Cassa per il Mezzogiorno e degli artt. 35 e 36 del capitolato Generale approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063. Inoltre sulle somme a tale titolo spettanti vanno aggiunti gli interessi maturati sulla sorte, da calcolarsi nel modo seguente sino al soddisfo:

– su Euro 34.515,02 a decorrere dall’11.2.1985;

– su Euro 9.365,37 a decorrere dal 27.10.1995.

Per il secondo quesito l’adito Collegio ha ritenuto di riconoscere il diritto alla restituzione di quanto corrisposto all’erario a titolo di imposta, interessi e sanzioni e ponendo a carico dell’Amministrazione la condanna al pagamento della somma pari ad Euro 36.517,25, rivalutata a partire dal 27.6.1993 e fino al soddisfo, su cui dovranno essere corrisposti gli interessi legali da calcolarsi nei medesimi termini.

Per il terzo quesito l’intimato consorzio è stato condannato alla restituzione della somma versata a titolo di IVA, interessi e sanzioni sulla rata di saldo corrisposta dal consorzio, per un importo pari ad Euro 1.181,03 sul cui importo va prima applicata la rivalutazione a partire dal 1.1.1996 fino al soddisfo e poi corrisposti gli interessi legali maturati nei medesimi termini.

La liquidazione delle spese per il funzionamento del Collegio è rinviata ad un separato atto, non depositato nel presente giudizio, mentre per le spese legate alla soccombenza nel procedimento arbitrale l’Amministrazione intimata viene condannata la pagamento della somma pari ad Euro 8.000,00.

Avverso la suindicata decisione l’Amministrazione soccombente non ha proposto appello, determinando in tal modo la definitività della decisione di cui si chiede l’esecuzione.

In data 22 giugno 2010, la predetta Società ha notificato un formale atto di diffida a prestare ottemperanza al giudicato sopra indicato, entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento dell’atto, e avvertendo del valore di messa in mora con tutte le conseguenze di legge, precisando in tale contesto che le somme spettanti sono pari ad Euro 307.547,87 per ciò che deriva dalla condanna conseguente ai predetti quesiti accolti, e pari a Euro 6.219,07 per spese relative all’esecuzione del lodo sopra indicato.

Medio tempore e sino alla definizione del presente giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione intimata non ha provveduto a liquidare alcunché a favore della Società I.B.S.C.G..

Per l’esecuzione di tutti e tre i giudicati, la società istante ha inoltrato, ai sensi e per l’effetto del combinato disposto degli artt. 112, comma 2 lett. e), 113 e 114 del codice del processo amministrativo, il ricorso indicato in epigrafe, notificato il 4 dicembre 2010 e depositato il successivo 17 dicembre.

Nell’odierna camera di consiglio il difensore del ricorrente insiste nella domanda proposta, unitamente al riconoscimento degli oneri accessori al credito principale.

Il ricorso è fondato.

Infatti, il comportamento omissivo dell’Amministrazione intimata si pone in evidente contrasto sia con il dispositivo delle decisioni passate in giudicato, che con quanto affermato nella parte motiva delle stesse.

A quest’ultimo riguardo va precisato che il Collegio arbitrale ha accolto solo in parte i quesiti proposti nell’ambito delle distinte procedure arbitrali secondo i criteri e gli importi determinati e da determinarsi alla luce delle indicazioni fornite dal Collegio medesimo.

Non rilevando, tra l’altro, i diversi importi quantificati genericamente dalla parte istante nell’ambito dei distinti atti di messa in mora.

Per le considerazioni sopra esposte, il Collegio accoglie il ricorso, condannando il Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci all’esecuzione dei giudicati relativi alle varie riserve formulate nell’esecuzione dei lavori espressamente indicati in precedenza ed in ragione degli accoglimenti pronunciati dai lodi nn. 26/06, 27/06 e 28/06 del 31 marzo 2006, depositati presso la Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici il 12 aprile 2006, muniti di formula esecutiva in data 19 gennaio 2007 e notificati il 1412 giugno 2007 e, di conseguenza, al pagamento nei confronti della società ricorrente delle somme spettanti quali sorte capitale, revisione prezzi, rivalutazione, interessi moratori ed interessi legali nei modi e nei termini sopra riportati.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie ed ordina al Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci di dare esecuzione ai lodi nn. 26/06, 27/06 e 28/06, sottoscritti in Roma in data 31 marzo 2006 dagli arbitri Avv. Andrea Musenga, avv. Giancarlo Navarra ed avv. Angelo Clarizia, notificato al citato Consorzio il 1214 giugno 2007 e dichiarato immediatamente esecutivo in data 19 gennaio 2007, nei limiti e con le modalità di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Dà mandato al Prefetto di Roma, in caso di inottemperanza, di:

1) nominare in qualità di commissario ad acta un funzionario che, come organo del giudice, provveda entro i successivi sessanta giorni a tutti gli adempimenti relativi all’integrale esecuzione del giudicato;

2) liquidare in base all’effettiva attività svolta ed alla nota presentata dal Commissario le relative spese poste a carico dell’Amministrazione.

L’Amministrazione nel frattempo provvederà ad erogare all’inizio dell’attività commissariale l’importo di Euro 1.000,00 (mille/00), quale anticipo della somma da determinarsi come sopra.

Le spese del presente giudizio sono poste a carico del Comune di Bagheria e sono liquidate in complessivi Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) a favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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