T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5107 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ord. n. 104 n. 16852 del 30.12.2010 l’Ufficio tecnico sezione urbanistica ha ordinato al ricorrente la rimozione di una serie di opere abusive indicate nel provvedimento.

Nel ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione artt. 6, 22 e 34 DPR 380/2001, nonché art. 19 l.r. 15/08; eccesso di potere per carenza istruttoria, mancata comparazione e bilanciamento interesse pubblico con quello privato, difetto di motivazione, eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità della sanzione applicata (una serie di interventi ricadrebbero, ad avviso del ricorrente, nelle categorie di cui all’art. 6 del DPR 380/01 nonché nella disciplina della DIA di cui all’art. 22 del citato testo unico);

2). Violazione artt. 149 e 167 D. Lgs. 42/2004 (non sarebbe richiesta l’autorizzazione paesaggistica);

3). Violazione e falsa applicazione artt. 7 10 L. 241/90, art. 14 lr. Lazio n. 15/08 anche in riferimento artt. 27 e 31 DPR 380/01.

Il Comune ha replicato con atto di costituzione depositato il 30.5.2011.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa.

Nel ricorso la parte sostiene, tra l’altro, che le opere realizzate sono volte – anche – al superamento delle barriere architettoniche in quanto, a seguito di un grave incidente automobilistico, ha perso l’uso degli arti inferiori ed è costretto in sedia a rotelle.

Le censure dedotte non meritano positivo apprezzamento.

In particolare:

a). è incontestato che il ricorrente ha realizzato una serie di opere abusive in assenza di titoli edilizi;

b). il Comune, in replica, chiarisce che i manufatti sono di rilevante impatto (realizzazione di fabbricato ad uso abitazione, altro fabbricato ad uso terapeutico, tettoia per rimessa autoveicoli, tettoia per barbecue, magazzino, viale di accesso carrabile e pedonale, vano tecnico, realizzazione di sbancamenti di modesta entità, impianto di smaltimento acque reflue); e che la zona è classificata agricola dal PRG e come zona A nell’ambito del Parco di Veio ai fini della tutela naturalistica, ed è inserita come zona a trasformabilità limitata nel PTP vigente;

c). pertanto, i predetti interventi non possono ricadere nelle categorie di cui all’art. 6 del DPR 380/2001, né nella normativa di cui all’art. 22 relativo alla DIA;

d). inoltre, il Comune puntualizza, altresì, che la presunta preesistenza dei due magazzini agricoli non è stata evidenziata nella relativa documentazione (cfr., né nell’atto notarile di vendita del terreno al sig. Ferrari Marco, né nell’atto di provenienza dell’immobile stesso, a rogito Notaio Maria Serena Costanzi di Roma, del 12.7.1988, rep. n. 20108);

e). in ultimo, la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l’annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all’edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussiste la condizione prevista dall’art. 21 octies, comma 2, della L.n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 3029).

In conclusione, considerata la legittimità complessiva dell’operato della PA, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24801

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 15.02.2008, propone ricorso K.T. in proprio, deducendo come unico motivo la carenza di motivazione della sentenza, che rinvia alla motivazione del primo giudice, senza aggiungere elementi che consentano di individuare l’iter logico seguito dai giudici dell’appello per giungere alla conferma.

Motivi della decisione

2. Rileva il Collegio che l’unico motivo dedotto è generico e privo delle caratteristiche necessarie per dar luogo al giudizio di legittimità. 2.1 L’art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso ed il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica è inammissibile.

Il ricorrente deve quindi prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e non limitarsi a dedurne genericamente l’infondatezza.

2.2 L’onere della specifica indicazione dei motivi di ricorso non può neppure essere assolto con il semplice rinvio alle doglianze già formulate nel precedente grado, senza individuarne, sia pure sommariamente, il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità.In altri termini l’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (v. per tutte Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858).

2.3 E’ quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 11-07-2011, n. 6146 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta fondato condividendo il Collegio quanto osservato dal Dipartimento della Protezione civile in esito all’istruttoria della Sezione n. 3504/2011 secondo cui gli effetti dell’esonero dai costi di smaltimento dei rifiuti nel territorio di competenza prevista dall’art. 1, comma 3, dell’OPCM n. 3764 del 6 maggio 2009 sono cessati al 31 dicembre 2009, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 26 del 2010;

– che l’accoglimento della predetta censura ha carattere assorbente e, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato;

– che le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Comune di Terzigno al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 900,00, nella misura di 300 euro per ciascuna delle tre parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-03-2011) 21-07-2011, n. 29215

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 24-4-2009 il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi pronunziava l’assoluzione di M.D. per non aver commesso il fatto, essendo il predetto imputato del reato di cui all’art. 582 c.p. (per aver cagionato alla moglie lesioni giudicate guaribili in giorni due – acc. in data 15.9.2007).

Nella specie era emerso da deposizione della persona offesa che in data 15-9-07 vi era stata una discussione tra le parti e il Giudice aveva escluso la responsabilità dell’imputato evidenziando che la persona offesa non aveva fatto riferimento a lesioni personali subite dal prevenuto, avendo solo riferito di essere stata presa per un braccio e buttata a terra, riportando una sensazione di bruciore e poi di rossore essendo tali elementi riscontrati da certificato medico in atti.

In tal senso il Giudice aveva ritenuto di escludere la configurabilità di una malattia subita dalla parte lesa, escludendo la sussistenza del reato contestato.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il PG presso la Corte di Appello di Napoli, rilevando la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, essendo nella specie configurabile l’ipotesi di cui all’art. 582 ovvero quella di cui all’art. 581 c.p..

Pertanto chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

La Corte rileva che in riferimento al reato contestato risulta intervenuta la remissione della querela, come da documentazione – innanzi ai CC. di San Salvatore Telesino, in data 25 marzo del 2011, che attesta l’avvenuta accettazione della remissione da parte del M..

In presenza della intervenuta remissione della querela, deve essere dunque pronunziato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e va pronunziata condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata poichè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelato alle spese processuali. Oscuramento dati identificativi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.