Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-12-2011, n. 28950 Parti comuni dell’edificio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato N.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno A.G., per sentir dichiarare che in virtù del rogito per notaio Anzalone del 29-4-1981 la resistente non vantava nessun diritto e nessuna servitù sul piazzale antistante i locali seminterrati siti in (OMISSIS), alla via (OMISSIS), al di fuori dei mero passaggio per accedere alla caldaia e per la manutenzione della rete fognaria.

Nel costituirsi, la convenuta contestava la fondatezza della domanda, chiedendo in via riconvenzionale che venisse riconosciuto il suo diritto d’uso dello spazio condominiale riservato ad area di parcheggio e degli spazi coperti, e venisse dichiarata la nullità degli atti di acquisto di tali aree.

Nel corso del giudizio interveniva volontariamente C.R., coniuge dell’attore e comproprietaria di uno dei locali seminterrati, la quale faceva valere gli stessi diritti del N..

Disposta dal giudice l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri seminterrati, si costituivano M. F., aderendo alla domanda attrice, e P.E.; non si costituivano, invece, gli altri chiamati As.Po., S.G., F.M., D.S.G. ed E.C..

Con sentenza del 13-6-2000 la Sezione Stralcio del Tribunale rigettava la domanda attrice.

Tale decisione veniva impugnata da N.R. e C.R..

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano A.G., P.E. e M.F., i quali proponevano appello incidentale. Gli altri appellati rimanevano contumaci.

Con sentenza depositata il 28-9-2004 la Corte di Appello di Salerno rigettava l’appello proposto dal N. e dalla C.; in accoglimento dell’appello incidentale proposto da P.E., dichiarava quest’ultima carente di legittimazione passiva e la estrometteva dalla lite; dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto dal M.; accoglieva parzialmente l’appello incidentale proposto da A.G. e, per l’effetto, dichiarava la nullità del contratto per notaio Anzalone in data 29-4- 1981 e ordinava agli appellanti e agli altri proprietari del piazzale di provvedere, in via immediata, all’abbattimento delle chiusure ivi apposte, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi;

dichiarava totalmente compensate le spese del grado tra la P. e le altre parti; condannava il N., la C. e il M. al pagamento delle spese del grado in favore dell’ A., dichiarando tali spese compensate per il resto.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso N. R., C.R., M.F., F.M. (avente causa da F.M., parte nei precedenti gradi di giudizio, in forza di atto per notaio Anzalone del 4-3-2004) ed E.C., sulla base di quattro motivi.

Ha resistito con controricorso A.G., la quale ha altresì proposto ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.

B.M., B.F. e B.G. (citati quali eredi di D.S.R.) non si sono costituiti.

Con ordinanza interlocutoria la Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, ha disposto l’integrazione del contraddittorio, mediante notifica del ricorso principale e del ricorso incidentale nei confronti di As.Ro., S.G. e F.M., danti causa di F.M. e parti nel giudizio di merito.

I ricorrenti hanno provveduto a tale adempimento nel termine assegnato con la menzionata ordinanza.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo i ricorrenti principali, denunciando la violazione dell’art. 832 c.c., sostengono che la Corte di Appello non ha tenuto conto del fatto che le aree controverse (e specialmente i cosiddetti seminterrati) non avevano mai costituito area destinata a parcheggio, in quanto con l’atto di sottomissione del notaio Anzalone del 16-12-1972 il costruttore dell’edificio aveva già destinato permanentemente a parcheggio condominiale soltanto un’area di 140 mq. delimitata all’interno del piazzale. Evidenziano che in modo contraddittorio il giudice del gravame, dopo aver dichiarato di "non negare o disconoscere le risultanze della CTU" le ha invece completamente disattese: dalla relazione tecnica, infatti, risulta che i locali seminterrati dei quali la Corte ha ordinato l’apertura non sono condominiali nè destinati ad area di parcheggio, ma sono di proprietà esclusiva; e che il piazzale è anch’esso di proprietà esclusiva e non è destinato ad area di parcheggio, ad eccezione di una modesta estensione di 14 mq.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione della L. n. 765 del 1967, art. 18 e art. 832 c.c.. Affermano che la L. n. 765 del 1967, art. 18 non prevede la possibilità di dichiarare la nullità di un contratto di compravendita senza alcuna preventiva valutazione dello spazio da riservare concretamente a parcheggio; e che la nullità dei contratti che violano tale disposizione di legge è soltanto parziale, in quanto non riguarda l’accordo relativo alla sorte della proprietà dello spazio riservato a parcheggio, ma solo l’accordo per cui tale spazio è sottratto alla destinazione alla quale è inderogabilmente riservato. Sostengono, pertanto, che il giudice di appello, ove avesse correttamente applicato la L. n. 765 del 1967 e avesse tenuto conto degli accertamenti compiuti dal C.T.U. (da cui emerge che ai condomini spettano solo 14 mq. di piazzale in aggiunta a quanto già destinato dal costruttore), non avrebbe potuto dichiarare la nullità dell’intero contratto che prevede il trasferimento di quattro locali seminterrati e del piazzale antistante, ma avrebbe dovuto esclusivamente individuare, all’interno del piazzale di 611 mq., la restante area di 14 mq. da destinare a parcheggio condominiale.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1117 c.c., assumendo che la Corte di Appello ha erroneamente considerato condominiali anche i locali seminterrati, i quali non rientrano tra i beni che, in base alla predetta norma di legge, si presumono comuni.

Con il quarto motivo, infine, viene dedotta la violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendosi che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, con l’appello incidentale il M. non ha introdotto una domanda nuova rispetto a quella proposta in primo grado.

2) I primi tre motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Come è stato più volte affermato da questa Corte, la Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies, introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, dispone che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione. Si tratta di una norma imperativa ed inderogabile, in correlazione degli interessi pubblicistici da essa perseguiti, che opera non soltanto nel rapporto fra il costruttore o proprietario di edificio e l’autorità competente in materia urbanistica, ma anche nei rapporti privatistici inerenti a detti spazi, nel senso di imporre la loro destinazione ad uso diretto delle persone che stabilmente occupano le costruzioni o ad esse abitualmente accedono.

Ciò comporta, in ipotesi di fabbricato condominiale, che, qualora il godimento dello spazio per parcheggio non sia assicurato in favore del proprietario del singolo appartamento in applicazione dei principi sull’utilizzazione delle parti comuni dell’edificio o delle sue pertinenze, essendovi un titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà dello spazio medesimo, deve affermarsi la nullità di tale contratto nella parte in cui sottrae lo spazio per parcheggio alla suddetta inderogabile destinazione, e conseguentemente deve ritenersi il contratto stesso integrato "ope legis" con il riconoscimento di un diritto reale di uso di quello spazio in favore di detto condomino (tra le tante v. Cass. Sez. Un. 17-12-1984 n. 6600 e 6602; Cass. 5-11-1996 n. 9631; Cass. 7-3- 1997 n. 2036; Cass. 20-10-1997 n. 10248). La misura del diritto d’uso è stabilita ex lege e, pertanto, ove l’area destinata a parcheggio risulti di estensione superiore alla detta misura, la pronunzia non può avere ad oggetto l’intera area ma solo quella parte di essa sulla quale può riconoscersi insistere il vincolo di destinazione secondo i parametri dettati dalla disciplina normativa applicabile in relazione all’epoca dell’edificazione (Cass. 9-11-2001 n. 13857).

Nella specie, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la Corte di Appello non ha affatto violato tali principi.

Premesso, infatti, che la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, si osserva che dalla lettura della parte motiva della sentenza impugnata si evince chiaramente che il giudice del gravame ha inteso dichiarare la nullità del contratto per notaio Anzalone del 29-4-1981 nella sola parte in cui non ha riconosciuto ai condomini il diritto d’uso dell’area di 154 mq. del piazzale esterno che, secondo le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (richiamate a pag. 8 della sentenza impugnata), in base alla citata normativa urbanistica avrebbe dovuto essere inderogabilmente destinata a parcheggio del fabbricato, in luogo dei 140 mq. lasciati dal costruttore R.A.. A pag. 8 della sentenza in esame, infatti, si da atto della possibilità di dichiarare "la nullità degli atti di compravendita in cui vengano dal costruttore alienate a terzi aree di parcheggio che avrebbe dovuto destinare alla disponibilità dei condomini, relativamente alle parti di tali atti con le quali non viene fatto salvo il diritto d’uso e di parcheggio dei condomini del fabbricato, del quale le aree anzidette costituiscono delle pertinenze, sostituendosi, per il principio dell’inserzione automatica della clausola, alle parti mille, le disposizioni di legge violate". Più avanti, a pag. 9, viene ribadito che la giurisprudenza non nega affatto "la legittimità degli acquisti in parola, se non nei limiti in cui essi negano i diritti d’uso dei condomini"; e a pag. 11 viene ulteriormente precisato che la domanda riconvenzionale proposta dall’ A. ha trovato implicito accoglimento nella sentenza di primo grado, nella cui parte motiva è stato dato atto della "nullità parziale" dell’atto Anzalone, "nella parte in cui non riconosce ai condomini il diritto d’uso del piazzale, quale area di parcheggio".

La declaratoria di nullità adottata dalla Corte di Appello, pertanto, non ha riguardato l’intero piazzale esterno, ma solo la parte di esso inderogabilmente destinata a parcheggio in base alla normativa urbanistica all’epoca vigente; nè, tanto meno, essa è stata estesa ai locali seminterrati oggetto dell’atto per notaio Anzalone del 29-4-1981, dei quali, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti con il terzo motivo, nella sentenza impugnata non è stata affatto ritenuta la natura condominiale. E’ evidente, infatti, alla luce delle considerazioni innanzi svolte e dei chiarimenti contenuti a pag. 11 di tale sentenza, che l’ordine impartito ai condomini del piazzale di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, mediante "abbattimento delle chiusure ivi apposte", non si riferisce ai locali seminterrati, bensì alle barriere materiali esistenti nel piazzale esterno, che precludono all’ A. l’esercizio del diritto di parcheggio sull’area a tanto destinata per legge.

Sotto altro profilo, si osserva che i ricorrenti non possono dolersi della mancata individuazione concreta, da parte della Corte di Appello, dell’ulteriore area di 14 mq. da destinare a parcheggio esterno in aggiunta a quella di 140 mq. già riservata a tale finalità dal costruttore, non risultando dalla sentenza impugnata che nel corso del giudizio di merito sia stata avanzata una simile richiesta dalle parti. Il giudice del gravame, pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall’ A., si è correttamente limitato a dichiarare la nullità parziale dell’atto Anzalone, nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto d’uso dei condomini sulla parte del piazzale esterno destinata per legge a parcheggio.

4) Anche il quarto motivo è privo di fondamento.

Dall’esame degli atti, consentito dalla natura procedurale del vizio dedotto dai ricorrenti, si evince che il M., nella comparsa di costituzione di primo grado, si era limitato a chiedere il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall’ A.. Correttamente, pertanto, stante il divieto posto dall’art. 345 c.p.c., la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda proposta dallo stesso M. con l’appello incidentale, diretta ad accertare che " As.Po., M.F. – succeduto a S.L.-, D.S.G. e dei coniugi N. – C., sono gli esclusivi proprietari del piazzale antistante i locali seminterrati". 5) Con l’unico motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c.. Sostiene che la Corte di Appello ha errato nel ritenere inammissibile la domanda di risarcimento danni, in quanto tale domanda, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, non è stata proposta per la prima volta in grado di appello, ma era stata già formulata nelle conclusioni rassegnate nella comparsa conclusionale di primo grado.

Il motivo è infondato.

Legittimamente, invero, il giudice del gravame ha ritenuto la novità ed inammissibilità della domanda risarcitoria proposta in appello dall’ A., avendo dato atto che della stessa non vi era traccia nella comparsa di costituzione di primo grado.

Non giova di certo alla tesi della ricorrente incidentale il fatto che tale domanda potesse essere stata avanzata nella comparsa conclusionale di primo grado. Come è noto, infatti, le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte, e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del "thema decidendum", (Cass. 14.3-2006 n. 5478; Cass. 28-7-2004 n. 14250; Cass. 3-1-1998 n. 11).

5) Per le ragioni esposte, s’impone il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale. In ragione della reciproca soccombenza delle parti costituite, va disposta le compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;

compensa le spese del presente grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 16-09-2011, n. 34209

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Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, con la sentenza del 14 luglio 2010 ha parzialmente confermato, rimodulando la pena per effetto della ritenuta continuazione, tre sentenze del Tribunale di Alghero, due del 30 marzo ed una del 25 settembre 2006, con le quali P.B. era stato condannato per i delitti di danneggiamento aggravato, minaccia a Pubblico Ufficiale e lesioni.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico sostanziale motivo una violazione di legge e una motivazione contraddittoria sul punto dell’affermazione della penale responsabilità per gli ascritti reati.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In primo luogo, perchè i motivi proposti avanti questa Corte ripropongono pedissequamente quelli già presentati avanti la Corte territoriale e da essa disattesi con motivazione logica ed immune da censure.

3. In secondo luogo, perchè al Giudice di legittimità resta preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

4. Nella specie, la stessa intestazione del ricorso, con il riferimento ai singoli fatti che portarono alla condanna dell’imputato, nonchè il contenuto delle doglianze appalesano l’intenzione di sottoporre a questa Corte di legittimità una ulteriore valutazione degli accadimenti, oltre quella già operata dai Giudici del merito, senza indicazione di concrete violazioni di legge nè di una motivazione manifestamente illogica.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso non può che derivare, in conclusione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-04-2011) 30-09-2011, n. 35635 Dichiarazione di fallimento

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 29 aprile 2010 il Tribunale di Modica, in composizione monocratica, ha dichiarato G.V. S. colpevole della contravvenzione di cui all’art. 677 c.p., comma 3, allo stesso contestata per avere omesso, nella sua qualità di curatore del fallimento di S.P. e C.G., di provvedere ai lavori necessari per la messa in sicurezza e la rimozione del pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo stato di degrado in cui si trovavano i piani secondo e terzo dell’edificio sito in Pozzallo, Via L. Einaudi n. 28, oggetto del fallimento, e l’ha condannato alla pena di Euro cinquecento di ammenda, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

1.1. Secondo il Tribunale le fonti probatorie della responsabilità dell’imputato erano costituite dalle deposizioni dei testi R. A., abitante in Pozzallo nello stesso stabile di Via L. Einaudi n. 28, e A.S., assistente della Polizia Municipale del Comune di Pozzallo, dalle foto ritraenti lo stato dei luoghi e dalla documentazione prodotta dalla difesa.

1.2. Era, in particolare, risultato che l’imputato era curatore del fallimento S. e C., al cui attivo vi erano i piani secondo e terzo dell’edificio sito in Pozzallo, Via L Einaudi n. 28;

la caduta di calcinacci dai detti due piani, aveva determinato un puntellamento dei solai abusivi e pericolanti, cui aveva provveduto l’Ufficio tecnico del Comune nel 2001, previa indizione di gara d’appalto, su istanza del curatore del fallimento; la protrazione della situazione aveva determinato la presentazione di più esposti da parte del teste R. e poi anche degli altri condomini; in occasione del sopralluogo effettuato il 5 marzo 2008 dal teste A., l’edificio era risultato in una situazione di notevole degrado strutturale; il dirigente del Comune di Pozzallo con lettera del 29 maggio 2008 aveva invitato l’imputato, nella sua qualità di curatore, a eliminare la situazione di pericolo dell’edificio; il curatore, riscontrando tale comunicazione, aveva chiesto ragguagli sullo stato dell’immobile e comunicato al giudice delegato la situazione rappresentatagli dal Comune; il giudice delegato aveva avviato l’iter per verificare lo stato dell’immobile e individuare la ditta che potesse occuparsi della demolizione dei piani costruiti abusivamente.

1.3. Secondo il Tribunale ricorrevano gli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato contestato, poichè era provato che dall’immobile cadevano calcinacci e che lo stato di assoluto degrado e fatiscenza dei piani secondo e terzo era tale da creare pericolo per l’incolumità dei condomini, e il curatore, in quanto immesso nella disponibilità dei beni dei falliti e custode degli stessi, ne rispondeva della gestione e manutenzione, con l’obbligo di eseguire le opere necessarie alla conservazione dell’immobile e alla rimozione delle situazioni di pericolo derivanti dal suo deterioramento progressivo.

Lo stesso curatore, che rispondeva anche a titolo di colpa, pur essendosi immediatamente attivato dopo la comunicazione del Comune di Pozzallo dell’aprile 2008, non aveva tuttavia svolto alcuna attività tra il 2004 e il 2008 per prevenire l’insorgere della situazione di degrado, nè aveva segnalato al giudice delegato lo stato di progressivo deterioramento delle opere eseguite nel 2001 e la necessità di procedere alla esecuzione di altre per evitare il pericolo di crollo e di lesione per la pubblica incolumità. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, G.S.V., che ne chiede l’annullamento sulla base di tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza, rilevando che, mentre è stata contestata l’omissione dei lavori necessari per la messa in sicurezza dell’edificio e per la rimozione del pericolo per la pubblica incolumità, la sua responsabilità è stata ritenuta per l’omissione di attività di prevenzione della insorgenza di situazione di degrado e di segnalazione al giudice delegato dello stato di progressivo deterioramento delle opere eseguite nel 2001. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per essere stato condannato per un fatto non previsto dalla legge come reato, rilevando che l’art. 677 cod. pen. prevede come contravvenzione l’omessa esecuzione dei lavori necessari e non genetiche attività di prevenzione o di "segnalazione al giudice delegato", che rientrano al più tra gli obblighi civilmente sanzionati del proprietario di un immobile o di chi si trovi a essere investito della sua posizione.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione e mancata valutazione di prove decisive.

In particolare, secondo il ricorrente, alla luce della contestazione mossa, l’omissione dell’obbligo di intervenire a suo carico è collocata a decorrere dal novembre 2004, senza l’indicazione delle ragioni di tale collocazione temporale, tanto più necessarie perchè, dopo gli interventi del 2001, la ripresentazione del pericolo non gli è mai stata rappresentata fino al 2008, quando i condomini dell’edificio si sono rivolti al Comune ed è stato effettuato il sopralluogo, all’esito del quale egli, informato, si è subito attivato.

Trattandosi di reato omissivo, la condotta ascritta integra reato solo se risulti assunta coscientemente in violazione di uno specifico obbligo di agire, mentre il Tribunale ha del tutto omesso di valutare l’evidente incoscienza in capo al ricorrente dell’esistenza di uno stato di degrado, di un pericolo per la pubblica incolumità e di un obbligo di intervento.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Deve premettersi che l’art. 677 cod. pen. prevede al comma 1 una fattispecie omissiva propria, già costituente reato e ora depenalizzata, la cui condotta consiste nel non provvedere ai lavori necessari, ricorrendo la situazione di minaccia di rovina di una costruzione. Il comma 2 della medesima norma descrive una fattispecie, ugualmente omissiva, avente come presupposto della condotta l’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione, e il terzo comma, infine, prevede un aggravamento della pena, qualora dai fatti sopra indicati sia derivato pericolo alle persone.

2.1. Per la sussistenza del reato previsto dal detto comma 3 occorre, per giurisprudenza consolidata di questa sezione, che il proprietario – o chi per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza – non abbia provveduto prontamente ai lavori necessari e indispensabili per scongiurare il pericolo attuale per la pubblica incolumità, a nulla rilevando nè l’ignoranza dello stato di pericolo in cui versa l’edificio, nè un preventivo provvedimento amministrativo che accerti e formalmente notifichi all’obbligato la necessità di intervenire, derivando questa direttamente dalla legge, sul presupposto di fatto dell’obiettiva sussistenza di una minaccia di rovina dell’immobile (o di una sua parte) e, dunque, di una situazione di pericolo per l’altrui incolumità (tra le altre, Sez. 1, n. 34112 del 13/07/2001, dep. 18/09/2001, Muscolino, Rv. 219758;

Sez. 1, n. 17844 del 26/03/2003, dep. 15/04/2003, Milesi e altro, Rv.

224799; Sez. 1, n. 233 del 21/11/2007, dep. 07/01/2008, Aversano, Rv.

238809).

In altri termini, la previsione incriminatrice dell’art. 677 c.p.p., comma 3, è incentrata sulla mera omissione da parte del proprietario dell’immobile – o chi per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza – dell’obbligo di diligenza nella cura dello stesso allo scopo di scongiurare una rovina pericolosa per la pubblica incolumità e del conseguente obbligo di attivazione in tal senso, sussistenti indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione, che, pertanto, ove adottato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza.

La contravvenzione così delineata, che non si limita a sanzionare obblighi imposti da norme di diritto civile poichè mira a tutelare una sfera autonoma, costituita dall’interesse alla salvaguardia della pubblica incolumità, è quindi reato proprio, realizzabile dal proprietario o da altro soggetto avente una qualificazione che comporti l’obbligo di conservazione o di vigilanza della costruzione, e ha carattere permanente, in quanto lo stato di consumazione perdura fino a che non venga meno la situazione antigiuridica per fatto volontario dell’obbligato o per altra causa (Sez. 1, n. 5196 del 28/03/1996, dep. 25/05/1996, Rossetti, Rv. 204667; Sez. 1, n. 12721 del 07/03/2007, dep. 27/03/2007, Orza, Rv. 236382; Sez. 1, n. 6596 del 17/01/2008, dep. 12/02/2008, Corona e altri, Rv. 239130).

3. Tanto premesso, si rileva la manifesta infondatezza di primo motivo, con il quale è denunciata la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen..

3.1. In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, dep. 13/10/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 205619).

L’indagine volta ad accertare la violazione del detto principio non si esaurisce, pertanto, nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto, che è oggetto dell’imputazione.

Sussiste, invece, violazione del principio di correlazione della sentenza all’accusa formulata quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o d’incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, di fronte – senza avere avuto alcuna possibilità di difesa – a un fatto del tutto nuovo.

3.2. Alla stregua di detti principi e tenuto contro della previsione della norma incriminatrice della fattispecie contestata e della formulata imputazione, non sussiste all’evidenza èa dedotta violazione, in quanto al ricorrente è stato contestato di avere omesso, nella sua qualità di curatore fallimentare, di "provvedere ai lavori necessari per la messa in sicurezza e la rimozione del pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo stato di degrado" in cui si trovavano i beni acquisiti all’attivo fallimentare.

Il medesimo è stato dichiarato responsabile per "la sussistenza dell’elemento oggettivo della messa in pericolo della pubblica incolumità richiesta quale elemento costitutivo dall’art. 677 c.p.p., comma 3", dipendente dallo stato di fatiscenza dell’immobile che determinava la caduta di calcinacci sulla strada e rischi per l’incolumità dei condomini, gravando sullo stesso l’obbligo, quale custode giudiziario, di eseguire, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria le opere necessarie alla conservazione dell’immobile e alla rimozione delle situazioni di pericolo connesse al progressivo deterioramento dell’immobile, e, sul piano soggettivo, per la risalente consapevolezza dello stato dei luoghi e della situazione di precarietà delle opere eseguite, a mezzo puntellamento del 2001, esposte a progressivo deterioramento, senza svolgere alcuna attività per prevenire l’Insorgere della situazione di degrado, e segnalare al giudice delegato lo stato di progressivo deterioramento delle medesime opere e la necessità di procedere alla esecuzione di altre per evitare il pericolo di crollo e di lesione per la pubblica incolumità.

Non è dato riscontrare nella specie alcuna violazione del diritto di difesa, considerato che l’imputato, che ha contestato solo la ritenuta diversità del fatto contestato in imputazione rispetto a quello per cui è intervenuta condanna, è stato posto nella condizione di interloquire su ogni aspetto della vicenda.

4. La manifesta infondatezza del secondo motivo, con il quale si deduce che il fatto per il quale è intervenuta condanna non è previsto dalla legge come reato sul rilievo che generiche attività di prevenzione e "segnalazione al giudice delegato" non rientrano nella previsione normativa dell’art. 677 c.p. ma "al più" tra gli obblighi civilmente sanzionati del proprietario di un immobile o di chi si trovi a essere investito della sua posizione, deriva da un lato dalla compiuta descrizione in sentenza della condotta, integrativa della fattispecie criminosa contestata, contestata e attribuita all’imputato, e dall’altro lato dalla omessa considerazione, da parte del ricorrente, della posizione del curatore con riguardo ai beni facenti parte dell’attivo fallimentare, dei quali ha l’amministrazione sotto la direzione del giudice delegato (L. Fall., art. 31).

5. Anche il terzo motivo, che denuncia la contraddittorietà della motivazione e la mancata valutazione di prove decisive, è manifestamente infondato.

5.1. La categoria logico-giuridica del travisamento della prova, cui si ricollega la censura attinente alla mancata o errata valutazione delle risultanze probatorie, implica la constatazione dell’esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, per essersi utilizzata in sentenza e rappresentata in motivazione un’informazione probatoria rilevante non esistente nel processo, o per essersi omessa la valutazione di una prova decisiva, o per essere una determinata informazione, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, contraddetta da uno specifico atto probatorio processuale.

L’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nell’ammettere, nella sua vigente formulazione, un sindacato esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo all’esito di una cognitio facti ex actis, colloca il vizio di travisamento della prova, cioè della prova omessa o travisata, rilevante e decisiva, nel peculiare contesto del vizio motivazionale, poichè inerisce al tessuto argomentativo della ratio decidendi (tra le altre, Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, dep. 27/04/2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, dep. 22/02/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 1, n. 35848 del 19/09/2007, dep. 01/10/2007, Alessandro, Rv. 237684;

Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia, Rv.

244623), conferendo pregnante rilievo all’obbligo di fedeltà della motivazione agli atti processuali/probatori, di cui risultano valorizzati, oltre alla tenuta logico-argomentativa, anche i criteri di esattezza, completezza e tenuta informativa, e rafforzando l’onere di "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" a sostegno del singolo motivo di ricorso, fissato dall’art. 581 c.p.p., lett. c), (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, dep. 24/11/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226093).

5.2. Il vizio di prova "omessa" o "travisata" sussiste, tuttavia, soltanto quando la dedotta distorsione disarticola effettivamente l’intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione, per l’essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio trascurato o travisato, secondo un parametro di rilevanza e di decisività ai fini del decidere, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una rilettura e reinterpretazione nel merito del risultato probatorio, da contrapporre alla valutazione effettuata dal giudice di merito (tra le altre, Sez. 1, n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, dep. 28/09/2007, Servidei, Rv. 237652; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789).

Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, destinato a tradursi – anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso – in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito.

5.3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata, in conformità ai principi di diritto, in precedenza enunciati, relativi alla configurazione giuridica della contravvenzione contestata, ha illustrato, con argomentazioni giuridicamente corrette e logicamente articolate, il contenuto delle testimonianze assunte confortate dai rilievi fotografici e dalla documentazione prodotta e specificatamente esaminata, da cui si evince in maniera univoca lo stato di degrado e fatiscenza dell’immobile oggetto del fallimento, già oggetto di interventi di straordinaria manutenzione nel 2001 per evitare pericoli di crollo, e fonte di obiettivo pericolo per l’incolumità dei condomini e dei terzi, ed ha rappresentato le ragioni dimostrative della responsabilità dell’imputato anche alla luce delle deduzioni difensive.

5.4. In questo contesto non possono trovare accoglimento le prospettazioni difensive, che, astraendo dalla corretta configurazione del reato contestato e attribuito e dalla coerente ricostruzione e logica correlazione degli elementi di conoscenza acquisiti, svolte dal Tribunale, sono volte a impegnare questa Corte In una diversa lettura e analisi valutativa dei detti elementi, nella erronea prospettiva della mancanza della "informazione" e della conseguente evidente incoscienza in capo all’imputato dell’esistenza di uno stato di degrado, di un pericolo per la pubblica incolumità e di un obbligo di intervento, come momenti valutativi necessari per la configurazione della responsabilità penale, e nella inammissibile rilettura nel merito del giudizio ricostruttivo del fatto.

6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – valutato il contenuto dei motivi di ricorso e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento, in favore della Cassa delle ammende della somma, che si determina, nella misura congrua ed equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 14-10-2011, n. 37335 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 1 febbraio 2010 il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto T.A. responsabile dei delitti di ingiuria in danno di P.L. e di lesione volontaria in danno di M.P. e C.L., unificati dal vincolo della continuazione; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, costituitesi parti civili.

Ha ritenuto il giudicante che la prova dei commessi reati risiedesse nelle deposizioni delle persone offese, rivelatesi circostanziate, intrinsecamente credibili e corroborate, per di più, dalle deposizioni dei testi e dall’ammissione stessa dell’imputato di avere avuto un alterco con le parti civili, sia pur adducendo a scusante la provocazione (ritenuta, invece, insussistente).

Ha proposto ricorso per cassazione il T., per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il ricorrente rinnova l’eccezione di improcedibilità dell’azione penale per mancanza di valida querela;

sostiene non potersi considerare validamente proposta la querela di C.L. e P.L., per essere mancata una effettiva identificazione di costoro da parte del pubblico ufficiale, essendosi costui limitato a recepire la dichiarazione di altro querelante, M.P., resosi verbalmente garante della loro identità;

a confutazione della motivazione addotta dal Tribunale, col rilevare la validità della querela anche in caso di mancata identificazione del querelante da parte del pubblico ufficiale, adduce che nel presente caso l’identità dei querelanti è rimasta tutt’altro che certa.

Col secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, lamentando che li giudice di appello abbia omesso di rispondere alle censure riguardanti l’omessa valorizzazione della deposizione testimoniale resa da Co.Fa., in contraddizione con quelle delle persone offese.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

Bene ha giudicato il Tribunale nel ravvisare la piena validità delle querele proposte dal C. e dalla P., alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela, da parte dell’autorità che la riceve, non genera invalidità dell’atto allorchè risulti altrimenti certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla. In proposito va ricordato che la certezza circa l’identità del proponente può essere raggiunta anche in virtù della sua costituzione di parte civile.

La censura riguardante la ricostruzione del fatto rasenta la soglia dell’inammissibilità, traducendosi nella proposta di una rivisitazione del materiale probatorio acquisito in sede di merito.

Esaminandola sotto l’unico profilo consentito dai limiti del giudizio di legittimità, non può negarsi che la motivazione addotta dalla Corte territoriale dia pienamente conto delle ragioni della decisione adottata, nel rispetto dei canoni della logica; essa, infatti, muove dal considerare che la versione delle persone offese, in sè intrinsecamente attendibile, ha trovato un sostanziale riscontro non soltanto nelle deposizioni testimoniali, ma nelle ammissioni stesse dell’imputato, il quale ha vanamente addotto a scusante una pretesa – ma esclusa dal giudicante – provocazione. L’impianto argomentativo così sviluppato sorregge adeguatamente la decisione assunta, non potendosi intendere l’obbligo di motivazione esteso fino alla analitica confutazione di tutte le argomentazioni addotte dalla difesa.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.